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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/07/2025, n. 3038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3038 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.7679/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7679/2020 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione giudiziale
DI
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliata in Serre (SA) alla Paolo Bara o dell'avv. Giuseppina, Sabina, Impemba che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
e domiciliato in Serre (SA) alla Via Nazional
[...] dell'avv. Arturo Bevilacqua che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 21 ottobre 2020, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con in data 8 Controparte_1 maggio 2010 nel Comune di Serre (SA) e che, dal no nati tre figli, (11.12.2013), (5.5.2015) e (20.8.2019) chiedeva Per_1 Per_2 Per_3 pron i la separazione niuge. In particolare, la ricorrente rilevava che l'unione matrimoniale si era deteriorata a causa dei comportamenti gelosi e possessivi del marito, nonché a causa dell'incapacità, di quest'ultimo, di gestire l'invadenza dei suoi familiari;
pertanto, allegata l'intollerabilità della vita matrimoniale con conseguente venir meno dell'affectio coniugalis, chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con la previsione dell'affidamento condiviso dei figli minori con la residenza prevalente presso la madre e con la regolamentazione dei tempi di visita del padre, nonché con l'obbligo, a carico del resistente, di corrispondere la somma complessiva di euro 450,00 per il mantenimento dei tre figli, nonché la somma di euro 150,00 per il proprio mantenimento. Domandava, poi, l'assegnazione a sé della casa coniugale, con la manutenzione straordinaria a carico del resistente, oltre che la chiusura del conto cointestato ai coniugi. Infine, chiedeva addebitarsi la separazione ai comportamenti del sig. che, in CP_1 più occasioni, era accusato di aver assunto atteggiamenti posse nfronti della resistente. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che Controparte_1 aderiva alla domanda di separazione, contestando quant alla moglie, precisando, al riguardo, che la crisi si era determinata in virtù della relazione extraconiugale tra suo cugino, , e la , tanto che si Persona_4 Pt_1 era visto costretto, con PEC del 2.11.202 st'ul al consentire la frequentazione dei propri figli con il e la sua famiglia. Rappresentava, Per_4 poi, le continue aggressioni fisiche della nei confronti del Pt_1 resistente e dei figli. Chiedeva, pertanto, l'addebi la separazione ai comportamenti della ricorrente, oltre che l'affidamento congiunto dei figli, con domiciliazione esclusiva presso il padre, a cui assegnare, di conseguenza, la casa familiare. In via gradata, poi, in caso di residenza prevalente presso la madre, in un'abitazione diversa da quella coniugale, si presentava disponibile al versamento, a titolo di mantenimento dei figli, della somma di euro 350 – 400. In via ulteriormente gradata, poi, chiedeva, in caso di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, dell'assegnazione, a suo favore, del piano seminterrato. Infine, domandava disporsi il divieto di convivenza domestica dei figli con cani e gatti, il divieto di frequentazione dei figli con la famiglia – e Per_4 Per_5
l'assegnazione a sé, in godimento esclusivo, della vettura Fo 2. In data 16 marzo 2021, le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato e concesso un breve rinvio per tentare il raggiungimento dell'accordo, all'udienza del 6 aprile 2021, il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separatamente e adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti. Espletata l'istruttoria, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 3. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In primo luogo, deve rilevarsi che, dalle risultanze di causa, emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni di entrambe le parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, con ordinanza del 9 giugno 2021, ha disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei tre figli minori, con residenza prevalente presso la madre, autorizzando la stessa a trasferirsi a Mentana (Roma) unitamente ai figli, disciplinando i tempi di permanenza presso il padre, oltre che l'obbligo a carico del resistente di corrispondere la somma di euro 375,00 a titolo di mantenimento dei figli minori e di euro 150,00 per il mantenimento della ricorrente. Tanto premesso, occorre passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni accessorie. Domande di addebito Le domande di addebito avanzate da entrambe le parti devono essere rigettate. In primo luogo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, l'indagine sull'addebitabilità della separazione ad uno dei coniugi non può derivare semplicemente dalla valutazione di singoli episodi della vita coniugale, ma deve scaturire da un globale e rigoroso accertamento delle reciproche condotte. Inoltre, la pronuncia di addebito postula non soltanto il riscontro di un comportamento contrario ai doveri che l'art.143 cc pone a carico dei coniugi, ma anche l'accertamento che a tale comportamento sia causalmente collegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevante la condotta successiva al verificarsi di tale situazione. Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione senza addebito allorché non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza. Tanto premesso, deve rilevarsi che entrambe le parti hanno richiesto l'accertamento dell'addebitabilità della separazione, in virtù, rispettivamente, da un lato, della violazione del dovere di fedeltà da parte della , nonché, Pt_1 dall'altro, dei continui comportamenti aggressivi e prevaricatori . CP_1 Tuttavia, nessuna delle parti ha dimostrato la sussistenza di un nesso causale tra la condotta contraria ai doveri prescritti dal codice ed il fallimento del matrimonio atteso che dall'istruttoria non è possibile individuare il fattore che abbia comportato la crisi familiare. D'altronde, come più volte indicato dalla giurisprudenza, l'esistenza di una stabile relazione extraconiugale (intesa quale violazione particolarmente grave dell'obbligo della fedeltà coniugale) è idonea a giustificare l'addebito della separazione sempreché non si constati la mancanza di un nesso causale tra l'infedeltà e la crisi coniugale. Più nello specifico, le dichiarazioni dei testimoni escussi – sulla cui attendibilità questo Tribunale non ha motivo di dubitare – consentono di ritenere che tra le parti, già da tempo, era presente una situazione familiare molto complicata. , madre del resistente, sentita in Persona_6 qualità di testimone all'udienza dell'11-12-2023, alla domanda “ Vero che, in spregio alla diffida e alle rimostranze del marito, ha continuato a Parte_1 frequentare assiduamente, almeno sin dall'autun o trasferimento in Mentana (Roma), ovvero all'estate 2021, , Persona_4 _7 PT
, sia presso la loro adiacente abitazion
[...] rimonio, sia ospitando da solo o insieme a , presso la Persona_4 Parte_2 casa coniugale sa ha risposto “co rcostanza CP_1 Pt_1
e preciso che gi o non mi faceva vedere i bambini”. Pt_1
Ancora, , zia del nte, all'udienza del 16 ottobre 2023, alla Parte_2 domand la sig.ra , incinta di 5 mesi della piccola Parte_1 Per_1 veniva aggredita e cacciata abitazione dal suocero RS
, per cui era costretta a trovare riparo presso l'abitazione della sua famiglia
[...]
e ad Aprilia, dove in data 11.12.2013 nasceva precisava che “per Per_1 quanto posso riferire, effettivamente ho sentito che la niva cacciata di casa Pt_1 dal suocero di cui ho riconosciut ce;
in quel frangente la RS
al ses gravidanza, si mise in macchina ed andò via;
dopo Pt_1 re o quattro ore l'ho contattata telefonicamente e lei mi riferì di essere ad Aprilia presso i suoi genitori;
preciso inoltre che la bambina è nata in data [...] ad [...] per come riferitomi dalla stessa ” e ancora “preciso che Pt_1 in merito alla circostanza di cui al capo q, mi trovav lcone della camera di mio figlio da cui si sente tutto;
non ho sentito in questo frangente la voce del
[...]
; preciso che non ho visto il uscire dalla casa Controparte_1 Controparte_1
alla allorquando lei a;
non ho visto il Pt_1
sul posto”. r il non sia stato visto in quella precisa CP_1 CP_1
e, quanto riportato è i clima familiare, oltre che coniugale, di certo non sereno. In definitiva, l'assenza di elementi certi sul motivo della crisi coniugale esclude ex se una pronuncia di addebito della separazione con conseguente rigetto della domanda di addebito formulata dalle parti. Affidamento dei figli minori Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo o, nei casi più gravi, super esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. In definitiva, occorre tutelare il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, di conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, anche nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione della figura paterna attraverso una partecipazione più intensa nella vita dei figli. Nel caso di specie, si osserva che entrambe le parti hanno richiesto il regime condiviso dell'esercizio della responsabilità genitoriale dando atto, così, della mancanza di problematiche almeno in merito a tale aspetto;
pertanto, in conformità alle suddette richieste e in mancanza di criticità, il Tribunale dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, , e Per_1 Per_2 con residenza prevalente presso la madre che, a conferma dell'ordinanza Per_3 gno 2021, continuerà a risiedere a Mentana (Roma), unitamente ai figli. Sul punto, infatti, non sono emersi nuovi elementi di valutazione e non sussistono, pertanto, motivi legittimanti il trasferimento dei minori presso la casa del padre, considerato che quanto dedotto e allegato da quest'ultimo, non ha trovato concreti riscontri probatori e tenuto conto che i minori hanno ormai ivi radicato il centro principale dei loro interessi;
né può ritenersi ipotizzabile un accudimento giornaliero da parte del padre in ragione del lavoro dallo stesso svolto atteso che eventuali periodi di aspettativa sarebbero limitati nel tempo. Inoltre, il Tribunale ritiene altresì opportuno disporre l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni quotidiane, nel senso che i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo, con la precisazione che i genitori devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio. Assegnazione della casa familiare In merito alla casa familiare, deve rigettarsi la domanda avanzata dal resistente, essendo stati collocati i minori in via prevalente presso la residenza materna in Mentana. Tempi di permanenza presso il padre In merito ai tempi di permanenza dei minori presso il padre, in mancanza di elementi nuovi di valutazione, si ritiene opportuno confermare quanto già disposto con l'ordinanza presidenziale e disporre che, salvo diverso accordo nell'interesse dei figli minori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli tutte le volte che vorrà, previo avviso all'altro genitore almeno 48 h prima, nonché a week end alternati dalle ore 17,00 del venerdì fino alle ore 21,00 della domenica;
durante le festività natalizie i figli trascorreranno con ciascun genitore in maniera alternata il periodo dal 23 dicembre al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio;
i figli trascorreranno le festività pasquali con ciascun genitore ad anni alterni;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi da concordarsi in base alle esigenze dei figli e a quelle lavorative dei genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
Tempi di visita presso i nonni Quanto alla domanda relativa alla regolamentazione dei tempi di permanenza presso i nonni paterni, giova precisare che, seppur nel nostro ordinamento non esista una norma che preveda esplicitamente un autonomo e assoluto diritto di visita e frequentazione dei nonni, prevede, all'art. 317 bis c.c., il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. Tuttavia, giova rilevare che la competenza a disciplinare tale aspetto è del Tribunale per i Minorenni, con conseguente incompetenza di questo Tribunale. Mantenimento dei figli minori In merito alle richieste a contenuto economico, si rileva che parte ricorrente chiede la previsione di una somma complessiva di € 450,00 per il mantenimento dei figli, mentre il resistente ha dichiarato di essere disposto a versare al massimo
€ 300,00 deducendo attuali difficoltà economiche. Al riguardo, all'udienza di prima comparizione, la ricorrente ha dichiarato di non lavorare, mentre il resistente ha dichiarato di essere un militare e di guadagnare mensilmente circa euro 1.600,00 – 1.700,00 (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza). Inoltre, dalla documentazione depositata, è emerso che il , a conferma CP_1 di quanto dichiarato, abbia percepito nel 2020 un reddito di lavoro dipendente pari a 33.851,66; nel 2019, ancora, risulta aver percepito un reddito pari ad euro 30.963,67. Il tutto ha trovato conferma nei cedolini prodotti e relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, in cui risulta aver percepito, rispettivamente, uno stipendio netto di euro 1.685,75, 1.990,66 e 1.582,83. (cfr. documentazione in atti). Orbene, alla luce delle risultanze istruttorie, occorre considerare ai fini della determinazione del quantum da un lato le condizioni economiche delle parti, che non ha subito sostanziali modifiche rispetto al tempo dell'adozione dei provvedimenti presidenziali e, dall'altro, le accresciute esigenze dei figli tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso dalla prima regolamentazione. Va, al riguardo, precisato che, nella successiva determinazione del mantenimento a favore dei figli, non possono trascurarsi le accresciute e diverse esigenze degli stessi legate all'età e alla necessità che sia garantito loro un apporto ulteriore e maggiormente incisivo per indirizzarli ed introdurli nel mondo lavorativo anche in considerazione degli attuali impegni scolastici, atteso che queste condizioni ( di studio, di svago o di vestiario) possono integrare la sopravvenienza di «giustificati motivi» idonei a modificare le condizioni di separazione o divorzio (cfr. Cass. 6 novembre 2009, n. 23630 <<(...) Del resto, le “esigenze attuali del figlio”, cui l'art. 155 c.c. novellato attribuisce comunque sicura preminenza, non sono certamente soltanto quelle inerenti il vitto, l'alloggio e le spese correnti;
attinenti ad esse è indubbiamente l'acquisto di beni durevoli (indumenti, libri, ecc.), che non rientra necessariamente tra le spese straordinarie;
più in generale, le esigenze del minore, necessariamente correlate ad un autonomo e compiuto sviluppo psicofisico, riguardano non solo il profilo alimentare, ma pure quello abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, di assistenza morale e materiale, nonché l'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere alle complesse ed articolate necessità di cura ed educazione>>). In particolare, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'aumento delle esigenze del figlio non richiede una specifica dimostrazione (cfr. Cass. 3 agosto 2007, n. 17055 bisogno di specifica dimostrazione, essendo notoriamente legato alla crescita >>) e legittima, di per sé, la revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, pure in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione, a condizione, però, che l'incremento del contributo di mantenimento, rispetto a quello in precedenza fissato, trovi capienza nella capacità economica dell'obbligato stesso (cfr. Cass. 30 ottobre 2008, n. 26123; Cass. 13 gennaio 2010, n. 400). Tanto premesso, in virtù dei principi in precedenza enunciati, il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 Controparte_1 di ogni mese, a 450,00 (€ 150,00 ciascuno), oltre Parte_1 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento dei tre figli minori con decorrenza dalla presente pronuncia, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc…) per i figli, da concordarsi preventivamente dai genitori (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate. Mantenimento moglie Al riguardo, in punto di diritto il Tribunale osserva che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c. c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi;
inoltre, la quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del secondo comma del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti. (Cass. Civ., n. 14840 del 27/6/2006). Nel caso di specie è incontestato che la ricorrente si è dedicata alla famiglia e alla crescita dei figli durante gli anni di convivenza matrimoniale e che il tenore di vita sia stato garantito dalle sole entrate del marito e, pertanto, deve confermarsi quanto già statuito e disporre l'obbligo di di corrispondere, Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a di € 150,00, oltre Parte_1 rivalutazione annuale secondo gli il suo mantenimento. Domande inammissibili Quanto alle domande, proposte dal resistente, relative al divieto di convivenza domestica dei figli con cani e gatti, oltre che di frequentazione degli stessi con
, , e ancora, relativa _7 Parte_2 Persona_4 Persona_9 ra Ford C Max, il Tribunale ne dichiara l'inammissibilità, così come deve dichiararsi inammissibile la domanda della ricorrente relativa alla chiusura del conto cointestato. Sul punto, giova precisare come nel procedimento per separazione giudiziale, introdotto prima del 28 febbraio 2023, possano essere proposte solo la separazione;
l'addebito; i provvedimenti, anche limitativi, inerenti alla responsabilità genitoriale a tutela dei figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti economicamente o portatori di handicap;
l'assegnazione della casa familiare;
l'assegno per il coniuge o per la prole. Nessun'altra domanda può essere avanzata nel giudizio, neppure quella avente a oggetto il risarcimento del danno endofamiliare (Cass. 8 settembre 2014 nr. 18870) o la regolamentazione del compossesso degli animali da compagnia (Trib. Como 3 febbraio 2016, Trib. Milano 24 febbraio 2015). D'altronde, come confermato da Cass. Civ. 22 ottobre 2004, nr. 20638: ““L'art. 40, cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. "per subordinazione" o "forte" (art.31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale, e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art.103, cod. proc. civ., e soggette a riti diversi”. Inoltre, quanto al divieto di incontrare delle persone in precedenza indicate, non è stato provato non solo l'attuale frequentazione ma, soprattutto, nessun tipo di pregiudizio per i minori Devono essere compiute le formalità di rito. In considerazione delle ragioni della decisione e della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a. pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
, nato a [...] il 0 C.F._1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio CodiceFiscale_2 conco 0 nel Comune di Serre (SA); b. rigetta le domande di addebito avanzate da entrambe le parti;
c. dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori,
, e con esercizio disgiunto della responsabilità Per_1 Per_2 Per_3 genitoriale per le decisioni di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente presso la madre e con i tempi di permanenza presso il padre indicati in parte motiva;
d. rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata dal resistente;
e. dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 Controparte_1 di ogni mese, a a di € 450,00, oltre rivalutazione Parte_1 annuale second , a titolo di mantenimento dei figli minori
, e on decorrenza dalla presente pronuncia;
Per_1 Per_2 Per_3
f. bi i genitori il 50% delle spese straordinarie per il figlio (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche e sportive etc…) da concordarsi preventivamente tra i genitori (salvo quelle necessarie ed urgenti) che dovranno essere documentate;
g. dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 Controparte_1 di ogni mese, a a di € 150,00, oltre rivalutazione Parte_1 annuale second , per il suo mantenimento;
h. dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate;
i. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Serre (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) Atto n. 1, Parte I, Serie, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010; j. dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 7 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7679/2020 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione giudiziale
DI
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliata in Serre (SA) alla Paolo Bara o dell'avv. Giuseppina, Sabina, Impemba che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
e domiciliato in Serre (SA) alla Via Nazional
[...] dell'avv. Arturo Bevilacqua che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 21 ottobre 2020, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con in data 8 Controparte_1 maggio 2010 nel Comune di Serre (SA) e che, dal no nati tre figli, (11.12.2013), (5.5.2015) e (20.8.2019) chiedeva Per_1 Per_2 Per_3 pron i la separazione niuge. In particolare, la ricorrente rilevava che l'unione matrimoniale si era deteriorata a causa dei comportamenti gelosi e possessivi del marito, nonché a causa dell'incapacità, di quest'ultimo, di gestire l'invadenza dei suoi familiari;
pertanto, allegata l'intollerabilità della vita matrimoniale con conseguente venir meno dell'affectio coniugalis, chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con la previsione dell'affidamento condiviso dei figli minori con la residenza prevalente presso la madre e con la regolamentazione dei tempi di visita del padre, nonché con l'obbligo, a carico del resistente, di corrispondere la somma complessiva di euro 450,00 per il mantenimento dei tre figli, nonché la somma di euro 150,00 per il proprio mantenimento. Domandava, poi, l'assegnazione a sé della casa coniugale, con la manutenzione straordinaria a carico del resistente, oltre che la chiusura del conto cointestato ai coniugi. Infine, chiedeva addebitarsi la separazione ai comportamenti del sig. che, in CP_1 più occasioni, era accusato di aver assunto atteggiamenti posse nfronti della resistente. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che Controparte_1 aderiva alla domanda di separazione, contestando quant alla moglie, precisando, al riguardo, che la crisi si era determinata in virtù della relazione extraconiugale tra suo cugino, , e la , tanto che si Persona_4 Pt_1 era visto costretto, con PEC del 2.11.202 st'ul al consentire la frequentazione dei propri figli con il e la sua famiglia. Rappresentava, Per_4 poi, le continue aggressioni fisiche della nei confronti del Pt_1 resistente e dei figli. Chiedeva, pertanto, l'addebi la separazione ai comportamenti della ricorrente, oltre che l'affidamento congiunto dei figli, con domiciliazione esclusiva presso il padre, a cui assegnare, di conseguenza, la casa familiare. In via gradata, poi, in caso di residenza prevalente presso la madre, in un'abitazione diversa da quella coniugale, si presentava disponibile al versamento, a titolo di mantenimento dei figli, della somma di euro 350 – 400. In via ulteriormente gradata, poi, chiedeva, in caso di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, dell'assegnazione, a suo favore, del piano seminterrato. Infine, domandava disporsi il divieto di convivenza domestica dei figli con cani e gatti, il divieto di frequentazione dei figli con la famiglia – e Per_4 Per_5
l'assegnazione a sé, in godimento esclusivo, della vettura Fo 2. In data 16 marzo 2021, le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato e concesso un breve rinvio per tentare il raggiungimento dell'accordo, all'udienza del 6 aprile 2021, il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separatamente e adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti. Espletata l'istruttoria, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 3. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In primo luogo, deve rilevarsi che, dalle risultanze di causa, emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni di entrambe le parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, con ordinanza del 9 giugno 2021, ha disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei tre figli minori, con residenza prevalente presso la madre, autorizzando la stessa a trasferirsi a Mentana (Roma) unitamente ai figli, disciplinando i tempi di permanenza presso il padre, oltre che l'obbligo a carico del resistente di corrispondere la somma di euro 375,00 a titolo di mantenimento dei figli minori e di euro 150,00 per il mantenimento della ricorrente. Tanto premesso, occorre passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni accessorie. Domande di addebito Le domande di addebito avanzate da entrambe le parti devono essere rigettate. In primo luogo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, l'indagine sull'addebitabilità della separazione ad uno dei coniugi non può derivare semplicemente dalla valutazione di singoli episodi della vita coniugale, ma deve scaturire da un globale e rigoroso accertamento delle reciproche condotte. Inoltre, la pronuncia di addebito postula non soltanto il riscontro di un comportamento contrario ai doveri che l'art.143 cc pone a carico dei coniugi, ma anche l'accertamento che a tale comportamento sia causalmente collegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevante la condotta successiva al verificarsi di tale situazione. Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione senza addebito allorché non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza. Tanto premesso, deve rilevarsi che entrambe le parti hanno richiesto l'accertamento dell'addebitabilità della separazione, in virtù, rispettivamente, da un lato, della violazione del dovere di fedeltà da parte della , nonché, Pt_1 dall'altro, dei continui comportamenti aggressivi e prevaricatori . CP_1 Tuttavia, nessuna delle parti ha dimostrato la sussistenza di un nesso causale tra la condotta contraria ai doveri prescritti dal codice ed il fallimento del matrimonio atteso che dall'istruttoria non è possibile individuare il fattore che abbia comportato la crisi familiare. D'altronde, come più volte indicato dalla giurisprudenza, l'esistenza di una stabile relazione extraconiugale (intesa quale violazione particolarmente grave dell'obbligo della fedeltà coniugale) è idonea a giustificare l'addebito della separazione sempreché non si constati la mancanza di un nesso causale tra l'infedeltà e la crisi coniugale. Più nello specifico, le dichiarazioni dei testimoni escussi – sulla cui attendibilità questo Tribunale non ha motivo di dubitare – consentono di ritenere che tra le parti, già da tempo, era presente una situazione familiare molto complicata. , madre del resistente, sentita in Persona_6 qualità di testimone all'udienza dell'11-12-2023, alla domanda “ Vero che, in spregio alla diffida e alle rimostranze del marito, ha continuato a Parte_1 frequentare assiduamente, almeno sin dall'autun o trasferimento in Mentana (Roma), ovvero all'estate 2021, , Persona_4 _7 PT
, sia presso la loro adiacente abitazion
[...] rimonio, sia ospitando da solo o insieme a , presso la Persona_4 Parte_2 casa coniugale sa ha risposto “co rcostanza CP_1 Pt_1
e preciso che gi o non mi faceva vedere i bambini”. Pt_1
Ancora, , zia del nte, all'udienza del 16 ottobre 2023, alla Parte_2 domand la sig.ra , incinta di 5 mesi della piccola Parte_1 Per_1 veniva aggredita e cacciata abitazione dal suocero RS
, per cui era costretta a trovare riparo presso l'abitazione della sua famiglia
[...]
e ad Aprilia, dove in data 11.12.2013 nasceva precisava che “per Per_1 quanto posso riferire, effettivamente ho sentito che la niva cacciata di casa Pt_1 dal suocero di cui ho riconosciut ce;
in quel frangente la RS
al ses gravidanza, si mise in macchina ed andò via;
dopo Pt_1 re o quattro ore l'ho contattata telefonicamente e lei mi riferì di essere ad Aprilia presso i suoi genitori;
preciso inoltre che la bambina è nata in data [...] ad [...] per come riferitomi dalla stessa ” e ancora “preciso che Pt_1 in merito alla circostanza di cui al capo q, mi trovav lcone della camera di mio figlio da cui si sente tutto;
non ho sentito in questo frangente la voce del
[...]
; preciso che non ho visto il uscire dalla casa Controparte_1 Controparte_1
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non ho visto il Pt_1
sul posto”. r il non sia stato visto in quella precisa CP_1 CP_1
e, quanto riportato è i clima familiare, oltre che coniugale, di certo non sereno. In definitiva, l'assenza di elementi certi sul motivo della crisi coniugale esclude ex se una pronuncia di addebito della separazione con conseguente rigetto della domanda di addebito formulata dalle parti. Affidamento dei figli minori Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo o, nei casi più gravi, super esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. In definitiva, occorre tutelare il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, di conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, anche nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione della figura paterna attraverso una partecipazione più intensa nella vita dei figli. Nel caso di specie, si osserva che entrambe le parti hanno richiesto il regime condiviso dell'esercizio della responsabilità genitoriale dando atto, così, della mancanza di problematiche almeno in merito a tale aspetto;
pertanto, in conformità alle suddette richieste e in mancanza di criticità, il Tribunale dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, , e Per_1 Per_2 con residenza prevalente presso la madre che, a conferma dell'ordinanza Per_3 gno 2021, continuerà a risiedere a Mentana (Roma), unitamente ai figli. Sul punto, infatti, non sono emersi nuovi elementi di valutazione e non sussistono, pertanto, motivi legittimanti il trasferimento dei minori presso la casa del padre, considerato che quanto dedotto e allegato da quest'ultimo, non ha trovato concreti riscontri probatori e tenuto conto che i minori hanno ormai ivi radicato il centro principale dei loro interessi;
né può ritenersi ipotizzabile un accudimento giornaliero da parte del padre in ragione del lavoro dallo stesso svolto atteso che eventuali periodi di aspettativa sarebbero limitati nel tempo. Inoltre, il Tribunale ritiene altresì opportuno disporre l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni quotidiane, nel senso che i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo, con la precisazione che i genitori devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio. Assegnazione della casa familiare In merito alla casa familiare, deve rigettarsi la domanda avanzata dal resistente, essendo stati collocati i minori in via prevalente presso la residenza materna in Mentana. Tempi di permanenza presso il padre In merito ai tempi di permanenza dei minori presso il padre, in mancanza di elementi nuovi di valutazione, si ritiene opportuno confermare quanto già disposto con l'ordinanza presidenziale e disporre che, salvo diverso accordo nell'interesse dei figli minori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli tutte le volte che vorrà, previo avviso all'altro genitore almeno 48 h prima, nonché a week end alternati dalle ore 17,00 del venerdì fino alle ore 21,00 della domenica;
durante le festività natalizie i figli trascorreranno con ciascun genitore in maniera alternata il periodo dal 23 dicembre al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio;
i figli trascorreranno le festività pasquali con ciascun genitore ad anni alterni;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi da concordarsi in base alle esigenze dei figli e a quelle lavorative dei genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
Tempi di visita presso i nonni Quanto alla domanda relativa alla regolamentazione dei tempi di permanenza presso i nonni paterni, giova precisare che, seppur nel nostro ordinamento non esista una norma che preveda esplicitamente un autonomo e assoluto diritto di visita e frequentazione dei nonni, prevede, all'art. 317 bis c.c., il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. Tuttavia, giova rilevare che la competenza a disciplinare tale aspetto è del Tribunale per i Minorenni, con conseguente incompetenza di questo Tribunale. Mantenimento dei figli minori In merito alle richieste a contenuto economico, si rileva che parte ricorrente chiede la previsione di una somma complessiva di € 450,00 per il mantenimento dei figli, mentre il resistente ha dichiarato di essere disposto a versare al massimo
€ 300,00 deducendo attuali difficoltà economiche. Al riguardo, all'udienza di prima comparizione, la ricorrente ha dichiarato di non lavorare, mentre il resistente ha dichiarato di essere un militare e di guadagnare mensilmente circa euro 1.600,00 – 1.700,00 (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza). Inoltre, dalla documentazione depositata, è emerso che il , a conferma CP_1 di quanto dichiarato, abbia percepito nel 2020 un reddito di lavoro dipendente pari a 33.851,66; nel 2019, ancora, risulta aver percepito un reddito pari ad euro 30.963,67. Il tutto ha trovato conferma nei cedolini prodotti e relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, in cui risulta aver percepito, rispettivamente, uno stipendio netto di euro 1.685,75, 1.990,66 e 1.582,83. (cfr. documentazione in atti). Orbene, alla luce delle risultanze istruttorie, occorre considerare ai fini della determinazione del quantum da un lato le condizioni economiche delle parti, che non ha subito sostanziali modifiche rispetto al tempo dell'adozione dei provvedimenti presidenziali e, dall'altro, le accresciute esigenze dei figli tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso dalla prima regolamentazione. Va, al riguardo, precisato che, nella successiva determinazione del mantenimento a favore dei figli, non possono trascurarsi le accresciute e diverse esigenze degli stessi legate all'età e alla necessità che sia garantito loro un apporto ulteriore e maggiormente incisivo per indirizzarli ed introdurli nel mondo lavorativo anche in considerazione degli attuali impegni scolastici, atteso che queste condizioni ( di studio, di svago o di vestiario) possono integrare la sopravvenienza di «giustificati motivi» idonei a modificare le condizioni di separazione o divorzio (cfr. Cass. 6 novembre 2009, n. 23630 <<(...) Del resto, le “esigenze attuali del figlio”, cui l'art. 155 c.c. novellato attribuisce comunque sicura preminenza, non sono certamente soltanto quelle inerenti il vitto, l'alloggio e le spese correnti;
attinenti ad esse è indubbiamente l'acquisto di beni durevoli (indumenti, libri, ecc.), che non rientra necessariamente tra le spese straordinarie;
più in generale, le esigenze del minore, necessariamente correlate ad un autonomo e compiuto sviluppo psicofisico, riguardano non solo il profilo alimentare, ma pure quello abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, di assistenza morale e materiale, nonché l'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere alle complesse ed articolate necessità di cura ed educazione>>). In particolare, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'aumento delle esigenze del figlio non richiede una specifica dimostrazione (cfr. Cass. 3 agosto 2007, n. 17055 bisogno di specifica dimostrazione, essendo notoriamente legato alla crescita >>) e legittima, di per sé, la revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, pure in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione, a condizione, però, che l'incremento del contributo di mantenimento, rispetto a quello in precedenza fissato, trovi capienza nella capacità economica dell'obbligato stesso (cfr. Cass. 30 ottobre 2008, n. 26123; Cass. 13 gennaio 2010, n. 400). Tanto premesso, in virtù dei principi in precedenza enunciati, il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 Controparte_1 di ogni mese, a 450,00 (€ 150,00 ciascuno), oltre Parte_1 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento dei tre figli minori con decorrenza dalla presente pronuncia, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc…) per i figli, da concordarsi preventivamente dai genitori (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate. Mantenimento moglie Al riguardo, in punto di diritto il Tribunale osserva che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c. c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi;
inoltre, la quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del secondo comma del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti. (Cass. Civ., n. 14840 del 27/6/2006). Nel caso di specie è incontestato che la ricorrente si è dedicata alla famiglia e alla crescita dei figli durante gli anni di convivenza matrimoniale e che il tenore di vita sia stato garantito dalle sole entrate del marito e, pertanto, deve confermarsi quanto già statuito e disporre l'obbligo di di corrispondere, Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a di € 150,00, oltre Parte_1 rivalutazione annuale secondo gli il suo mantenimento. Domande inammissibili Quanto alle domande, proposte dal resistente, relative al divieto di convivenza domestica dei figli con cani e gatti, oltre che di frequentazione degli stessi con
, , e ancora, relativa _7 Parte_2 Persona_4 Persona_9 ra Ford C Max, il Tribunale ne dichiara l'inammissibilità, così come deve dichiararsi inammissibile la domanda della ricorrente relativa alla chiusura del conto cointestato. Sul punto, giova precisare come nel procedimento per separazione giudiziale, introdotto prima del 28 febbraio 2023, possano essere proposte solo la separazione;
l'addebito; i provvedimenti, anche limitativi, inerenti alla responsabilità genitoriale a tutela dei figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti economicamente o portatori di handicap;
l'assegnazione della casa familiare;
l'assegno per il coniuge o per la prole. Nessun'altra domanda può essere avanzata nel giudizio, neppure quella avente a oggetto il risarcimento del danno endofamiliare (Cass. 8 settembre 2014 nr. 18870) o la regolamentazione del compossesso degli animali da compagnia (Trib. Como 3 febbraio 2016, Trib. Milano 24 febbraio 2015). D'altronde, come confermato da Cass. Civ. 22 ottobre 2004, nr. 20638: ““L'art. 40, cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. "per subordinazione" o "forte" (art.31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale, e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art.103, cod. proc. civ., e soggette a riti diversi”. Inoltre, quanto al divieto di incontrare delle persone in precedenza indicate, non è stato provato non solo l'attuale frequentazione ma, soprattutto, nessun tipo di pregiudizio per i minori Devono essere compiute le formalità di rito. In considerazione delle ragioni della decisione e della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a. pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
, nato a [...] il 0 C.F._1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio CodiceFiscale_2 conco 0 nel Comune di Serre (SA); b. rigetta le domande di addebito avanzate da entrambe le parti;
c. dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori,
, e con esercizio disgiunto della responsabilità Per_1 Per_2 Per_3 genitoriale per le decisioni di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente presso la madre e con i tempi di permanenza presso il padre indicati in parte motiva;
d. rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata dal resistente;
e. dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 Controparte_1 di ogni mese, a a di € 450,00, oltre rivalutazione Parte_1 annuale second , a titolo di mantenimento dei figli minori
, e on decorrenza dalla presente pronuncia;
Per_1 Per_2 Per_3
f. bi i genitori il 50% delle spese straordinarie per il figlio (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche e sportive etc…) da concordarsi preventivamente tra i genitori (salvo quelle necessarie ed urgenti) che dovranno essere documentate;
g. dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 Controparte_1 di ogni mese, a a di € 150,00, oltre rivalutazione Parte_1 annuale second , per il suo mantenimento;
h. dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate;
i. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Serre (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) Atto n. 1, Parte I, Serie, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010; j. dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 7 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi