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Ordinanza 14 marzo 2025
Ordinanza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, ordinanza 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
ORDINANZA SCIOGLIMENTO RISERVA
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri giudici: Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente Dott. Valentina Prudente Giudice Dott. Elisa Pinna Giudice rel., est.
Riunito in Camera di Consiglio in data 11/03/2025, sentita la relazione del giudice relatore, a scioglimento della riserva espressa in data 18/02/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
PROCEDIMENTO NR. 1990/2024
, Parte_1
C.F. , C.F._1
DIFENSORE: Avv. MARCESINI GIANNA, DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIALE XX SETTEMBRE 53B 54033 CARRARA
PARTE RICORRENTE CONTRO
, CP_1
C.F. , P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. ROSI PATRIZIO, , DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIA CAVOUR 37 PISTOIA
PARTE RESISTENTE
avente ad OGGETTO: Reclamo ex artt. 669-terdecies e 615 comma 1 c.p.c. avverso l'ordinanza del giudice dell'opposizione preventiva all'esecuzione che ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo di formazione stragiudiziale.
sulle seguenti CONCLUSIONI: PER LA PARTE RICORRENTE: come da reclamo. PER LA PARTE RICORRENTE: come da memoria difensiva
1 ORDINANZA SCIOGLIMENTO RISERVA
OSSERVA Con ricorso ritualmente depositato, Parte_2
, in persona della Curatrice pro tempore AVV. MARCESINI, debitore
[...] mutuatario, proponeva reclamo dinanzi al Tribunale di Massa, in composizione collegiale, ex artt. 669- terdecies e 615 comma 1 c.p.c., avverso l'ordinanza del giudice dell'opposizione preventiva all'esecuzione, datata 29/11/2024, che aveva respinto la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo di formazione stragiudiziale, posti alla base dell'atto di precetto notificato da parte di quale cessionaria del credito. Controparte_1
Evidenziava, in particolare, come il giudice di primo grado avesse, in violazione dell'art. 2947 c.c., ritenuto provata la titolarità del credito in favore della società precettante (cfr. Controparte_1 punto 1 reclamo). Lamentava come il giudice avesse “valutato come prova sufficiente al fine di ritenere sussistente la legittimazione attiva della per potere procedere esecutivamente, una dichiarazione (datata CP_1
07.06.2024)” rilasciata dalla cedente UNICREDIT S.P.A., sottoscritta in data posteriore alla redazione dell'atto di precetto;
nonché contestava che il credito fosse qualificabile come a sofferenza alla data del 11/10/2019. Lamentava l'indeterminatezza delle somme precettate, in quanto “leggendo le voci contenute nel precetto, emerge la sommatoria tra capitale residuo, rate scadute e interessi, senza che questi ultimi siano stati separatamente calcolati e distinti tra interessi corrispettivi e moratori” e come “non [fosse] dato ancora sapere – in difetto di specifica allegazione della controparte - quali siano le rate del mutuo non onorate dal fu né a quanto Parte_1 ammontino gli interessi corrispettivi e (in ipotesi) quelli moratori eventualmente dovuti” (cfr. pagg. 15 ss. reclamo). Formulava, altresì, un ulteriore motivo di doglianza, eccependo la nullità/invalidità del contratto di mutuo Contestava, infine, l'improcedibilità di una esecuzione forzata, poiché “l'istaurazione e la prosecuzione di una procedura esecutiva al di fuori delle regole del concorso andr[ebbe] a ledere questi creditori ( Controparte_2
e Inail e Camera di Commercio, n.d.r.) (salvi altri analoghi che dovessero risultare), che rimarrebbero privi di
[...] adeguata tutela, a fronte dell'integrale realizzazione forzosa in sede esecutiva del credito vantato dalla reclamata, ponendosi in palese ed insanabile contrasto con la funzione dell'istituto della curatela dell'eredità giacente e con il disposto dell'art. 495 c.c.” (cfr. pag. 17 reclamo). Dunque, domandava di accogliere il reclamo e, per l'effetto, revocare l'impugnata ordinanza e accogliere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei due titoli stragiudiziali ex adverso azionato.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio mediante deposito di memoria difensiva il creditore opposto non in proprio, ma quale procuratrice speciale di CP_3 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, domandando il rigetto del ricorso, in CP_1 quanto infondato in fatto ed in diritto. All'udienza del 18/02/2025, celebrata mediante note scritte difensive ex art. 127-ter c.p.c., le parti insistevano nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni e all'esito il Tribunale riservava la decisione.
1. MERITO.
1.1. QUALIFICAZIONE DELL'OPPOSIZIONE COME OPPOSIZIONE PREVENTIVA ALL'ESECUZIONE EX ART. 615 C.P.C.. Preliminarmente occorre qualificare la domanda con cui si contesti l'esistenza di un valido titolo esecutivo, la legittimazione attiva ad agire e, dunque, il diritto di procedere esecutivamente, come opposizione all'esecuzione: tale opposizione presuppone che la domanda abbia un contenuto minimo essenziale costituito dall'accertamento dell'insussistenza attuale del diritto di procedere sul fondamento di quel determinato titolo e con la direzione oggettiva e soggettiva prescelta. Difatti, l'opposizione proposta, con cui si contesti la debenza di alcune somme, investendo essa una questione concernente il diritto sostanziale del creditore a conseguire coattivamente la
2
Controparte_4
prestazione che non è stata spontaneamente adempiuta, pone in discussione il diritto sostanziale di credito per come risulta indicato nell'atto di precetto (Sez. 3, Sentenza n. 16569 del 25/11/2002).
1.2. TITOLARITÀ DELLA POSIZIONE SOGGETTIVA ATTIVA. Con un primo motivo di opposizione, parte debitrice reclamante ha eccepito, in capo alla società precettante cessionaria del credito il difetto della titolarità della posizione Controparte_1 soggettiva attiva, per non esserne stata data prova, con l'atto di precetto azionato, della ricomprensione del credito vantato originariamente da nel contratto di cessione dei crediti, Parte_3 infine sottoscritto in favore di cfr. punto 1 reclamo). Controparte_1
Con tale doglianza ha contestato la correttezza delle statuizioni adottate dal giudice di prime cure, per avere respinto l'eccezione, valutando “come prova sufficiente al fine di ritenere sussistente la legittimazione attiva della per potere procedere esecutivamente, una dichiarazione (datata 07.06.2024)” rilasciata CP_1 dalla cedente UNICREDIT S.P.A., sottoscritta in data posteriore alla redazione dell'atto di precetto, e in assenza di una dimostrazione della qualificazione del credito come a sofferenza alla data del 11/10/2019. L'art. 58, comma 2, T.U.B. ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti in blocco. La giurisprudenza ha affermato che, nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale delle cessioni in blocco richiede, a questi ristretti effetti verso i debitori ceduti, prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Cass. n. 5997/2006; Cass. n. 25548/2018). Difatti, il dettato del comma 4 dell'art. 58 TUB, il quale stabilisce che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.”. La pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., è dunque estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti (Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 25548/2018). La disposizione dell'art. 58 comma 2 T.U.B. non chiede altro se non che sia data la «notizia» di un'avvenuta «cessione». È per contro principio ricevuto della giurisprudenza di questa Corte che colui, che «si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria» ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere puntuale di «fornire la prova documentale della propria legittimazione», con documenti idonei a «dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco» (cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n. 4116). Si osserva, quindi, che la norma dell'art. 58 comma 2 T.U.B., se non impone che un contenuto informativo minimo, consente, tuttavia, che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di 3 ORDINANZA SCIOGLIMENTO RISERVA
ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 2020). Di conseguenza, è stato affermato in sede di legittimità che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 2020; Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118).
1.2.1. CONCLUSIONI. Applicando i suesposti principi, sinteticamente richiamati, nella fattispecie in esame, all'esito delle produzioni documentali, risulta la titolarità del credito in capo alla società cessionaria CP_1
quale creditore procedente precettante.
[...]
All'esito delle allegazioni delle parti e delle produzioni documentali, risulta allo stato dimostrato, per quanto di interesse ai fini del decidere: i) che mutuante) e hanno sottoscritto un Parte_3 Parte_1 contratto di mutuo fondiario, in data 27/12/2007; ii) che a cambiato denominazione in Parte_3 Controparte_5
iii) che è stata incorporata per fusione con effetto dal 1/10/2007 in Controparte_5
in breve UNICREDIT S.P.A.; Controparte_6 iv) che UNICREDIT S.P.A., con atto notarile del 20/10/2008, ha conferito ad il ramo d'azienda mutui, costituito dalle Parte_4 attività passività, dai diritti, dagli obblighi e, in genere, da tutte le situazioni soggettive di natura sostanziale inerenti ai rapporti, anche pregressi estinti, qualificati quali mutui ipotecari già appartenuti ad UNICREDIT S.P.A.; v) è stata incorporata per fusione con atto Parte_4 notarile del 18/12/2008, in Controparte_7 vi) che on verbale di assemblea Controparte_7 straordinaria del 12/3/2009 ha assunto la nuova denominazione
[...]
Controparte_8 vii) che (anche) è stata fusa per Controparte_8 incorporazione con atto pubblico del 19/10/2010, in UNICREDIT S.P.A.; viii) che in data 03/08/2011 UNICREDIT S.P.A. ha trascritto atto di pignoramento immobiliare sul compendio di proprietà del mutuatario , quale bene posto a Pt_1 garanzia reale del contratto di mutuo fondiario e promosso così una esecuzione immobiliare (cfr. relazione notarile sostitutiva – doc. 7 opposta); ix) che quindi il mutuatario era stato dichiarato deceduto dal beneficio del termine con la notificazione del primo atto di precetto;
x) che a tale data erano già state iscritte due ipoteche legali da parte di
[...]
, rispettivamente nel 2008 e nel 2010 (cfr. relazione notarile Controparte_9 sostitutiva – doc. 7 opposta); xi) in data 11/10/2019 UNICREDIT S.P.A. ha sottoscritto un contratto di cessione in blocco dei crediti, quale cessione di rapporti giuridici disciplinati dall'art. 58 T.U.B., con
Controparte_1
4 ORDINANZA SCIOGLIMENTO RISERVA
xii) che l'avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive integrazioni e modifiche ("TUB"), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Foglio Inserzioni Parte II n. 121 del 15/10/2019, con indicazione delle parti, della data del contratto, della sua decorrenza e dell'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco e di quelli esclusi (cfr. estratto Gazzetta 2019 – doc. 6 opposta); xiii) che il summenzionato contratto ha avuto ad oggetto “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di mutuo, di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche nel periodo compreso tra il 1973 e il 2017 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti"), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dai Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto.” (cfr. estratto Gazzetta 2019 – doc. 6 opposta); xiv) che il debito della parte debitrice principale deriva da un contratto di mutuo fondiario sottoscritto da (poi UNICREDIT S.P.A.) con una persona Parte_3 fisica, mutuatario, , nel 2007, nei cui confronti era già stata promossa una Pt_1 esecuzione forzata immobiliare nel 2011 e sui cui bene immobile, gravato da ipoteca volontaria in favore della mutuante, erano poi state iscritte due ipoteche legali da parte di;
Controparte_9 xv) che quindi già nel 2011 tale credito era da qualificarsi come “credito a sofferenza” secondo le definizioni di Banca d'Italia, rientrando nella classe delle inadempienze probabili, comprensiva anche delle esposizioni per le quali la banca ritiene improbabile che il debitore possa adempiere integralmente alle proprie obbligazioni contrattuali senza il ricorso a garanzie o azioni giudiziarie: difatti era stata promossa una procedura forzata per il recupero coattivo del credito;
xvi) che il debito ammontava ad oltre € 30.000,00; xvii) che gli intermediari devono segnalare nella Centrale rischi il cliente, che abbia quindi gravi difficoltà a restituire il proprio debito, quando è superata la soglia di rilevazione, ovvero allorquando il debito è pari o superiore a 30.000 euro;
e questa soglia si abbassa a 250 euro se il cliente è in sofferenza;
xviii) che, con dichiarazione scritta datata 07/06/2024, UNICREDIT S.P.A ha confermato che il credito vantato nei confronti di è rientrato rientrati nell'operazione di Pt_1 cessione in blocco dei crediti a favore di di cui è stata data notizia Controparte_1 dalla cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II n. 121 del 15/10/2019 (cfr. dichiarazione cedente – doc. 7 opposta): a tale proposito, merita richiamare la recente pronuncia della Suprema Corte che la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.), salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale (Sez. 3, Ordinanza n. 10200 del 2021); xix) che nella dichiarazione del cedente la posizione è stata così individuata “ Parte_1
NDG 74393313”;
[...]
5 ORDINANZA SCIOGLIMENTO RISERVA
xx) che nell'allegato elenco dei creditori prodotto si rileva la posizione con numero “NDG 74393313” “MUTUI IPOTECARI NON AGEVOLATI” (cfr. elenco creditori codici – doc. 13 opposta). Orbene, alla luce del complessivo compendio probatorio, appare individuato con sufficiente determinatezza il rapporto oggetto del contratto di cessione dei crediti in favore della beneficiaria Controparte_1
Il motivo è dunque infondato e da respingere.
1.3. PROCEDURA DELLA EREDITÀ GIACENTE. . ART. 530 C.C.. Controparte_10
Con un secondo motivo di opposizione, parte debitrice reclamante ha eccepito la violazione della par condicio tra tutti i creditori, essendosi aperta la procedura dell'eredità giacente. Si osserva, in primis, che la parte opponente debitrice ha introdotto una opposizione preventiva all'esecuzione e dunque in questa sede non si discute dell'inizio di alcuna esecuzione forzata individuale. In ogni caso, in pendenza di una procedura di eredità giacente, il pagamento dei creditori deve essere effettuato solo dopo la redazione dell'inventario, previa autorizzazione del tribunale (ex art. 530 c.c.), osservando l'ordine dei diritti di prelazione, come testualmente previsto dall' art. 495 comma 1 c.c. e secondo l'ordine di presentazione delle domande (c.d. liquidazione individuale), salvo che venga fatta opposizione da uno dei creditori o dei legatari, dovendo in tale ipotesi il curatore liquidare l'eredità secondo le regole poste per la liquidazione dell'eredità accettata con beneficio di inventario. Dunque, solo in pendenza del procedimento di liquidazione concorsuale è precluso ai singoli creditori e legatari l'esercizio di azioni esecutive individuali: qualora queste siano state iniziate prima della liquidazione concorsuale, esse possono essere proseguite, ma l'eventuale ricavato deve essere distribuito secondo lo stato di graduazione dopo che siano stati pagati i creditori privilegiati ed ipotecari. Effetto primario della liquidazione concorsuale è perciò il divieto di effettuare pagamenti individuali. Essi non possono essere eseguiti — con il temperamento previsto dall'art. 505 c.c. — per tutto il periodo che va dall'apertura della procedura di liquidazione concorsuale al momento in cui lo stato di graduazione diviene definitivo perché non sono state fatte opposizioni oppure perché sono state respinte. Orbene, nella fattispecie che ci occupa, non risulta ricorrere l'ipotesi dell'art. 506 comma 1 c.c., che esclude la concorrenza tra le azioni esecutive individuali e la liquidazione concorsuale dell'eredità, al fine di garantire l'osservanza della par condicio tra tutti i creditori. Non è stato dimostrato né che sia stato redatto l'inventario, né che sia stata comunicazione ai creditori in gazzetta ufficiale l'apertura della eredità giacente, né che qualche creditore abbia formulato opposizione alla liquidazione individuale. Dunque, nella eredità giacente la RA non sta procedendo con una liquidazione concorsuale dell'attivo inventariato. Di conseguenza, anche questo motivo di opposizione è privo di pregio.
1.4. REALITÀ NEL CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIO E RINNOVAZIONE DEL TITOLO DI APPARTENENZA. EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO DELL'ATTO PUBBLICO NOTARILE. Deve precisarsi che parte reclamante non ha formulato motivo di reclamo avverso la statuizione del giudice che aveva ritenuto sussistere un valido titolo esecutivo, in forza del quale il creditore ha minacciato l'azione esecutiva. Giova precisare che il titolo esecutivo posto alla base dell'atto di precetto è costituito dal contratto di mutuo fondiario del 27/12/2007, a rogito notarile (cfr. titolo esecutivo mutuo – doc. 6 opposta), intercorso tra (mutuataria) e l'allora (mutuante). Pt_1 Parte_3
6 ORDINANZA SCIOGLIMENTO RISERVA
In ogni caso, a conferma della correttezza della pronuncia resa dal giudice di prime cure, si richiama la recentissima sentenza resa dalla Suprema Corte nella sua più autorevole composizione a sezioni unite, con la quale è stato affermato che il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione - univoca ed espressa - di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile;
pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti - è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata. Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma (Sez. U, Sentenza n. 5968 del 2025). Pertanto, deve affermarsi che il procedente ha notificato l'atto di precetto in forza di un valido ed efficace titolo esecutivo stragiudiziale.
1.5. DETERMINATEZZA DELLE SOMME INDICATE NEL PRECETTO. CONTESTAZIONE QUANTUM. Con un ultimo motivo di reclamo, la reclamante ha lamentato la decisione del giudice di prime cure per avere affermato che “non esiste alcuna norma che imponga lo scorporo delle somme precettate”. La parte debitrice ha contestato che “Il precetto procede per una somma indicata complessivamente senza lo scorporo dal totale degli interessi, spese successive e degli acconti già corrisposti” e che segnatamente “ CP_1 in effetti, si è limitata esclusivamente a produrre il titolo esecutivo rappresentato dal contratto di mutuo, nel quale è indicato in € 55.000,00 l'importo erogato per sorte capitale, somma che peraltro viene anche richiamata nella sopracitata dichiarazione. L'intimante, tuttavia, nell'atto di precetto ha preteso il pagamento di una somma ben superiore, pari ad € 79.726,00 per sorte capitale, indicando in tale somma, indistintamente, le rate scadute e gli interessi, senza precisare i criteri di calcolo relativi agli interessi che hanno condotto alla quantificazione di tale somma e quali siano le rate non pagate dal de cuius;
pregiudicando, in tal modo, il diritto di difesa della sottoscritto Curatore” (cfr. reclamo). Orbene, dai documenti prodotti, risulta l'accredito sul conto corrente intestato a di Pt_1
€ 55.000,00 (quale somma corrispondente all'importo in linea capitale erogato con l'atto di mutuo) e l'addebito delle spese afferenti il predetto contratto per € 792,41, nonché la prima rata per € 46,55 (cfr. estratto conto corrente – doc. 11 opposta). Si evidenzia che il contratto di mutuo prevedeva un tasso fisso. Inoltre, dal piano di ammortamento, si deduce che la prima rata dovuta era solo a titolo di interessi per € 46,55 (cfr. piano ammortamento all. c contratto mutuo – doc. 7 opponente): importo che corrisponde con quanto addebitato nel mese di dicembre 2007 (cfr. estratto conto corrente – doc. 11 opposta). A ciò si aggiunga che la rata era mensile per € 360,50, da moltiplicarsi per 300 mensilità pattuite. Invero, parte debitrice non ha allegato il pagamento di maggiori importi da parte del debitore. Si osserva che, poiché le rate venivano addebitate sul conto corrente intestato alla parte debitrice, la Curatrice dell'eredità giacente, avendo accesso ai conti del defunto, avrebbe potuto eccepire il pagamento di ulteriori rate. Dunque, sebbene il precettante creditore abbia indicato l'ammontare dovuto in via globale tra rate scadute, capitale, interessi e spese, stante la produzione del piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo fondiario, non può che ritenersi sussistere, allo stato, il credito come complessivamente indicato.
7 ORDINANZA SCIOGLIMENTO RISERVA
Per l'effetto, l'istanza di sospensione deve essere respinta, in quanto infondata. In conclusione, alla luce di tutto quanto sin qui detto ed argomentato, il reclamo deve essere respinto, con conferma dell'ordinanza impugnata.
2. SPESE DI LITE. Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, nel giudizio civile n. 1990 del 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da
, in persona della Curatrice pro tempore AVV. Parte_2
GIANNA MARCESINI nei confronti di non in proprio, ma quale procuratrice CP_3 speciale di in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede: Controparte_1
Visto l'art. 669-terdecies c.p.c., Visti gli artt. 615 comma 1 c.p.c., 1. RIGETTA il reclamo proposto da Parte_2
, in persona della Curatrice pro tempore AVV. GIANNA MARCESINI;
[...]
2. Spese di lite al definitivo.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio soprarichiamata.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Elisa Pinna dott. Giuntoli Giulio Lino Maria
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TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri giudici: Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente Dott. Valentina Prudente Giudice Dott. Elisa Pinna Giudice rel., est.
Riunito in Camera di Consiglio in data 11/03/2025, sentita la relazione del giudice relatore, a scioglimento della riserva espressa in data 18/02/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
PROCEDIMENTO NR. 1990/2024
, Parte_1
C.F. , C.F._1
DIFENSORE: Avv. MARCESINI GIANNA, DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIALE XX SETTEMBRE 53B 54033 CARRARA
PARTE RICORRENTE CONTRO
, CP_1
C.F. , P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. ROSI PATRIZIO, , DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIA CAVOUR 37 PISTOIA
PARTE RESISTENTE
avente ad OGGETTO: Reclamo ex artt. 669-terdecies e 615 comma 1 c.p.c. avverso l'ordinanza del giudice dell'opposizione preventiva all'esecuzione che ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo di formazione stragiudiziale.
sulle seguenti CONCLUSIONI: PER LA PARTE RICORRENTE: come da reclamo. PER LA PARTE RICORRENTE: come da memoria difensiva
1 ORDINANZA SCIOGLIMENTO RISERVA
OSSERVA Con ricorso ritualmente depositato, Parte_2
, in persona della Curatrice pro tempore AVV. MARCESINI, debitore
[...] mutuatario, proponeva reclamo dinanzi al Tribunale di Massa, in composizione collegiale, ex artt. 669- terdecies e 615 comma 1 c.p.c., avverso l'ordinanza del giudice dell'opposizione preventiva all'esecuzione, datata 29/11/2024, che aveva respinto la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo di formazione stragiudiziale, posti alla base dell'atto di precetto notificato da parte di quale cessionaria del credito. Controparte_1
Evidenziava, in particolare, come il giudice di primo grado avesse, in violazione dell'art. 2947 c.c., ritenuto provata la titolarità del credito in favore della società precettante (cfr. Controparte_1 punto 1 reclamo). Lamentava come il giudice avesse “valutato come prova sufficiente al fine di ritenere sussistente la legittimazione attiva della per potere procedere esecutivamente, una dichiarazione (datata CP_1
07.06.2024)” rilasciata dalla cedente UNICREDIT S.P.A., sottoscritta in data posteriore alla redazione dell'atto di precetto;
nonché contestava che il credito fosse qualificabile come a sofferenza alla data del 11/10/2019. Lamentava l'indeterminatezza delle somme precettate, in quanto “leggendo le voci contenute nel precetto, emerge la sommatoria tra capitale residuo, rate scadute e interessi, senza che questi ultimi siano stati separatamente calcolati e distinti tra interessi corrispettivi e moratori” e come “non [fosse] dato ancora sapere – in difetto di specifica allegazione della controparte - quali siano le rate del mutuo non onorate dal fu né a quanto Parte_1 ammontino gli interessi corrispettivi e (in ipotesi) quelli moratori eventualmente dovuti” (cfr. pagg. 15 ss. reclamo). Formulava, altresì, un ulteriore motivo di doglianza, eccependo la nullità/invalidità del contratto di mutuo Contestava, infine, l'improcedibilità di una esecuzione forzata, poiché “l'istaurazione e la prosecuzione di una procedura esecutiva al di fuori delle regole del concorso andr[ebbe] a ledere questi creditori ( Controparte_2
e Inail e Camera di Commercio, n.d.r.) (salvi altri analoghi che dovessero risultare), che rimarrebbero privi di
[...] adeguata tutela, a fronte dell'integrale realizzazione forzosa in sede esecutiva del credito vantato dalla reclamata, ponendosi in palese ed insanabile contrasto con la funzione dell'istituto della curatela dell'eredità giacente e con il disposto dell'art. 495 c.c.” (cfr. pag. 17 reclamo). Dunque, domandava di accogliere il reclamo e, per l'effetto, revocare l'impugnata ordinanza e accogliere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei due titoli stragiudiziali ex adverso azionato.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio mediante deposito di memoria difensiva il creditore opposto non in proprio, ma quale procuratrice speciale di CP_3 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, domandando il rigetto del ricorso, in CP_1 quanto infondato in fatto ed in diritto. All'udienza del 18/02/2025, celebrata mediante note scritte difensive ex art. 127-ter c.p.c., le parti insistevano nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni e all'esito il Tribunale riservava la decisione.
1. MERITO.
1.1. QUALIFICAZIONE DELL'OPPOSIZIONE COME OPPOSIZIONE PREVENTIVA ALL'ESECUZIONE EX ART. 615 C.P.C.. Preliminarmente occorre qualificare la domanda con cui si contesti l'esistenza di un valido titolo esecutivo, la legittimazione attiva ad agire e, dunque, il diritto di procedere esecutivamente, come opposizione all'esecuzione: tale opposizione presuppone che la domanda abbia un contenuto minimo essenziale costituito dall'accertamento dell'insussistenza attuale del diritto di procedere sul fondamento di quel determinato titolo e con la direzione oggettiva e soggettiva prescelta. Difatti, l'opposizione proposta, con cui si contesti la debenza di alcune somme, investendo essa una questione concernente il diritto sostanziale del creditore a conseguire coattivamente la
2
Controparte_4
prestazione che non è stata spontaneamente adempiuta, pone in discussione il diritto sostanziale di credito per come risulta indicato nell'atto di precetto (Sez. 3, Sentenza n. 16569 del 25/11/2002).
1.2. TITOLARITÀ DELLA POSIZIONE SOGGETTIVA ATTIVA. Con un primo motivo di opposizione, parte debitrice reclamante ha eccepito, in capo alla società precettante cessionaria del credito il difetto della titolarità della posizione Controparte_1 soggettiva attiva, per non esserne stata data prova, con l'atto di precetto azionato, della ricomprensione del credito vantato originariamente da nel contratto di cessione dei crediti, Parte_3 infine sottoscritto in favore di cfr. punto 1 reclamo). Controparte_1
Con tale doglianza ha contestato la correttezza delle statuizioni adottate dal giudice di prime cure, per avere respinto l'eccezione, valutando “come prova sufficiente al fine di ritenere sussistente la legittimazione attiva della per potere procedere esecutivamente, una dichiarazione (datata 07.06.2024)” rilasciata CP_1 dalla cedente UNICREDIT S.P.A., sottoscritta in data posteriore alla redazione dell'atto di precetto, e in assenza di una dimostrazione della qualificazione del credito come a sofferenza alla data del 11/10/2019. L'art. 58, comma 2, T.U.B. ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti in blocco. La giurisprudenza ha affermato che, nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale delle cessioni in blocco richiede, a questi ristretti effetti verso i debitori ceduti, prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Cass. n. 5997/2006; Cass. n. 25548/2018). Difatti, il dettato del comma 4 dell'art. 58 TUB, il quale stabilisce che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.”. La pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., è dunque estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti (Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 25548/2018). La disposizione dell'art. 58 comma 2 T.U.B. non chiede altro se non che sia data la «notizia» di un'avvenuta «cessione». È per contro principio ricevuto della giurisprudenza di questa Corte che colui, che «si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria» ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere puntuale di «fornire la prova documentale della propria legittimazione», con documenti idonei a «dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco» (cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n. 4116). Si osserva, quindi, che la norma dell'art. 58 comma 2 T.U.B., se non impone che un contenuto informativo minimo, consente, tuttavia, che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di 3 ORDINANZA SCIOGLIMENTO RISERVA
ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 2020). Di conseguenza, è stato affermato in sede di legittimità che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 2020; Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118).
1.2.1. CONCLUSIONI. Applicando i suesposti principi, sinteticamente richiamati, nella fattispecie in esame, all'esito delle produzioni documentali, risulta la titolarità del credito in capo alla società cessionaria CP_1
quale creditore procedente precettante.
[...]
All'esito delle allegazioni delle parti e delle produzioni documentali, risulta allo stato dimostrato, per quanto di interesse ai fini del decidere: i) che mutuante) e hanno sottoscritto un Parte_3 Parte_1 contratto di mutuo fondiario, in data 27/12/2007; ii) che a cambiato denominazione in Parte_3 Controparte_5
iii) che è stata incorporata per fusione con effetto dal 1/10/2007 in Controparte_5
in breve UNICREDIT S.P.A.; Controparte_6 iv) che UNICREDIT S.P.A., con atto notarile del 20/10/2008, ha conferito ad il ramo d'azienda mutui, costituito dalle Parte_4 attività passività, dai diritti, dagli obblighi e, in genere, da tutte le situazioni soggettive di natura sostanziale inerenti ai rapporti, anche pregressi estinti, qualificati quali mutui ipotecari già appartenuti ad UNICREDIT S.P.A.; v) è stata incorporata per fusione con atto Parte_4 notarile del 18/12/2008, in Controparte_7 vi) che on verbale di assemblea Controparte_7 straordinaria del 12/3/2009 ha assunto la nuova denominazione
[...]
Controparte_8 vii) che (anche) è stata fusa per Controparte_8 incorporazione con atto pubblico del 19/10/2010, in UNICREDIT S.P.A.; viii) che in data 03/08/2011 UNICREDIT S.P.A. ha trascritto atto di pignoramento immobiliare sul compendio di proprietà del mutuatario , quale bene posto a Pt_1 garanzia reale del contratto di mutuo fondiario e promosso così una esecuzione immobiliare (cfr. relazione notarile sostitutiva – doc. 7 opposta); ix) che quindi il mutuatario era stato dichiarato deceduto dal beneficio del termine con la notificazione del primo atto di precetto;
x) che a tale data erano già state iscritte due ipoteche legali da parte di
[...]
, rispettivamente nel 2008 e nel 2010 (cfr. relazione notarile Controparte_9 sostitutiva – doc. 7 opposta); xi) in data 11/10/2019 UNICREDIT S.P.A. ha sottoscritto un contratto di cessione in blocco dei crediti, quale cessione di rapporti giuridici disciplinati dall'art. 58 T.U.B., con
Controparte_1
4 ORDINANZA SCIOGLIMENTO RISERVA
xii) che l'avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive integrazioni e modifiche ("TUB"), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Foglio Inserzioni Parte II n. 121 del 15/10/2019, con indicazione delle parti, della data del contratto, della sua decorrenza e dell'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco e di quelli esclusi (cfr. estratto Gazzetta 2019 – doc. 6 opposta); xiii) che il summenzionato contratto ha avuto ad oggetto “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di mutuo, di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche nel periodo compreso tra il 1973 e il 2017 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti"), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dai Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto.” (cfr. estratto Gazzetta 2019 – doc. 6 opposta); xiv) che il debito della parte debitrice principale deriva da un contratto di mutuo fondiario sottoscritto da (poi UNICREDIT S.P.A.) con una persona Parte_3 fisica, mutuatario, , nel 2007, nei cui confronti era già stata promossa una Pt_1 esecuzione forzata immobiliare nel 2011 e sui cui bene immobile, gravato da ipoteca volontaria in favore della mutuante, erano poi state iscritte due ipoteche legali da parte di;
Controparte_9 xv) che quindi già nel 2011 tale credito era da qualificarsi come “credito a sofferenza” secondo le definizioni di Banca d'Italia, rientrando nella classe delle inadempienze probabili, comprensiva anche delle esposizioni per le quali la banca ritiene improbabile che il debitore possa adempiere integralmente alle proprie obbligazioni contrattuali senza il ricorso a garanzie o azioni giudiziarie: difatti era stata promossa una procedura forzata per il recupero coattivo del credito;
xvi) che il debito ammontava ad oltre € 30.000,00; xvii) che gli intermediari devono segnalare nella Centrale rischi il cliente, che abbia quindi gravi difficoltà a restituire il proprio debito, quando è superata la soglia di rilevazione, ovvero allorquando il debito è pari o superiore a 30.000 euro;
e questa soglia si abbassa a 250 euro se il cliente è in sofferenza;
xviii) che, con dichiarazione scritta datata 07/06/2024, UNICREDIT S.P.A ha confermato che il credito vantato nei confronti di è rientrato rientrati nell'operazione di Pt_1 cessione in blocco dei crediti a favore di di cui è stata data notizia Controparte_1 dalla cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II n. 121 del 15/10/2019 (cfr. dichiarazione cedente – doc. 7 opposta): a tale proposito, merita richiamare la recente pronuncia della Suprema Corte che la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.), salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale (Sez. 3, Ordinanza n. 10200 del 2021); xix) che nella dichiarazione del cedente la posizione è stata così individuata “ Parte_1
NDG 74393313”;
[...]
5 ORDINANZA SCIOGLIMENTO RISERVA
xx) che nell'allegato elenco dei creditori prodotto si rileva la posizione con numero “NDG 74393313” “MUTUI IPOTECARI NON AGEVOLATI” (cfr. elenco creditori codici – doc. 13 opposta). Orbene, alla luce del complessivo compendio probatorio, appare individuato con sufficiente determinatezza il rapporto oggetto del contratto di cessione dei crediti in favore della beneficiaria Controparte_1
Il motivo è dunque infondato e da respingere.
1.3. PROCEDURA DELLA EREDITÀ GIACENTE. . ART. 530 C.C.. Controparte_10
Con un secondo motivo di opposizione, parte debitrice reclamante ha eccepito la violazione della par condicio tra tutti i creditori, essendosi aperta la procedura dell'eredità giacente. Si osserva, in primis, che la parte opponente debitrice ha introdotto una opposizione preventiva all'esecuzione e dunque in questa sede non si discute dell'inizio di alcuna esecuzione forzata individuale. In ogni caso, in pendenza di una procedura di eredità giacente, il pagamento dei creditori deve essere effettuato solo dopo la redazione dell'inventario, previa autorizzazione del tribunale (ex art. 530 c.c.), osservando l'ordine dei diritti di prelazione, come testualmente previsto dall' art. 495 comma 1 c.c. e secondo l'ordine di presentazione delle domande (c.d. liquidazione individuale), salvo che venga fatta opposizione da uno dei creditori o dei legatari, dovendo in tale ipotesi il curatore liquidare l'eredità secondo le regole poste per la liquidazione dell'eredità accettata con beneficio di inventario. Dunque, solo in pendenza del procedimento di liquidazione concorsuale è precluso ai singoli creditori e legatari l'esercizio di azioni esecutive individuali: qualora queste siano state iniziate prima della liquidazione concorsuale, esse possono essere proseguite, ma l'eventuale ricavato deve essere distribuito secondo lo stato di graduazione dopo che siano stati pagati i creditori privilegiati ed ipotecari. Effetto primario della liquidazione concorsuale è perciò il divieto di effettuare pagamenti individuali. Essi non possono essere eseguiti — con il temperamento previsto dall'art. 505 c.c. — per tutto il periodo che va dall'apertura della procedura di liquidazione concorsuale al momento in cui lo stato di graduazione diviene definitivo perché non sono state fatte opposizioni oppure perché sono state respinte. Orbene, nella fattispecie che ci occupa, non risulta ricorrere l'ipotesi dell'art. 506 comma 1 c.c., che esclude la concorrenza tra le azioni esecutive individuali e la liquidazione concorsuale dell'eredità, al fine di garantire l'osservanza della par condicio tra tutti i creditori. Non è stato dimostrato né che sia stato redatto l'inventario, né che sia stata comunicazione ai creditori in gazzetta ufficiale l'apertura della eredità giacente, né che qualche creditore abbia formulato opposizione alla liquidazione individuale. Dunque, nella eredità giacente la RA non sta procedendo con una liquidazione concorsuale dell'attivo inventariato. Di conseguenza, anche questo motivo di opposizione è privo di pregio.
1.4. REALITÀ NEL CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIO E RINNOVAZIONE DEL TITOLO DI APPARTENENZA. EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO DELL'ATTO PUBBLICO NOTARILE. Deve precisarsi che parte reclamante non ha formulato motivo di reclamo avverso la statuizione del giudice che aveva ritenuto sussistere un valido titolo esecutivo, in forza del quale il creditore ha minacciato l'azione esecutiva. Giova precisare che il titolo esecutivo posto alla base dell'atto di precetto è costituito dal contratto di mutuo fondiario del 27/12/2007, a rogito notarile (cfr. titolo esecutivo mutuo – doc. 6 opposta), intercorso tra (mutuataria) e l'allora (mutuante). Pt_1 Parte_3
6 ORDINANZA SCIOGLIMENTO RISERVA
In ogni caso, a conferma della correttezza della pronuncia resa dal giudice di prime cure, si richiama la recentissima sentenza resa dalla Suprema Corte nella sua più autorevole composizione a sezioni unite, con la quale è stato affermato che il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione - univoca ed espressa - di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile;
pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti - è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata. Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma (Sez. U, Sentenza n. 5968 del 2025). Pertanto, deve affermarsi che il procedente ha notificato l'atto di precetto in forza di un valido ed efficace titolo esecutivo stragiudiziale.
1.5. DETERMINATEZZA DELLE SOMME INDICATE NEL PRECETTO. CONTESTAZIONE QUANTUM. Con un ultimo motivo di reclamo, la reclamante ha lamentato la decisione del giudice di prime cure per avere affermato che “non esiste alcuna norma che imponga lo scorporo delle somme precettate”. La parte debitrice ha contestato che “Il precetto procede per una somma indicata complessivamente senza lo scorporo dal totale degli interessi, spese successive e degli acconti già corrisposti” e che segnatamente “ CP_1 in effetti, si è limitata esclusivamente a produrre il titolo esecutivo rappresentato dal contratto di mutuo, nel quale è indicato in € 55.000,00 l'importo erogato per sorte capitale, somma che peraltro viene anche richiamata nella sopracitata dichiarazione. L'intimante, tuttavia, nell'atto di precetto ha preteso il pagamento di una somma ben superiore, pari ad € 79.726,00 per sorte capitale, indicando in tale somma, indistintamente, le rate scadute e gli interessi, senza precisare i criteri di calcolo relativi agli interessi che hanno condotto alla quantificazione di tale somma e quali siano le rate non pagate dal de cuius;
pregiudicando, in tal modo, il diritto di difesa della sottoscritto Curatore” (cfr. reclamo). Orbene, dai documenti prodotti, risulta l'accredito sul conto corrente intestato a di Pt_1
€ 55.000,00 (quale somma corrispondente all'importo in linea capitale erogato con l'atto di mutuo) e l'addebito delle spese afferenti il predetto contratto per € 792,41, nonché la prima rata per € 46,55 (cfr. estratto conto corrente – doc. 11 opposta). Si evidenzia che il contratto di mutuo prevedeva un tasso fisso. Inoltre, dal piano di ammortamento, si deduce che la prima rata dovuta era solo a titolo di interessi per € 46,55 (cfr. piano ammortamento all. c contratto mutuo – doc. 7 opponente): importo che corrisponde con quanto addebitato nel mese di dicembre 2007 (cfr. estratto conto corrente – doc. 11 opposta). A ciò si aggiunga che la rata era mensile per € 360,50, da moltiplicarsi per 300 mensilità pattuite. Invero, parte debitrice non ha allegato il pagamento di maggiori importi da parte del debitore. Si osserva che, poiché le rate venivano addebitate sul conto corrente intestato alla parte debitrice, la Curatrice dell'eredità giacente, avendo accesso ai conti del defunto, avrebbe potuto eccepire il pagamento di ulteriori rate. Dunque, sebbene il precettante creditore abbia indicato l'ammontare dovuto in via globale tra rate scadute, capitale, interessi e spese, stante la produzione del piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo fondiario, non può che ritenersi sussistere, allo stato, il credito come complessivamente indicato.
7 ORDINANZA SCIOGLIMENTO RISERVA
Per l'effetto, l'istanza di sospensione deve essere respinta, in quanto infondata. In conclusione, alla luce di tutto quanto sin qui detto ed argomentato, il reclamo deve essere respinto, con conferma dell'ordinanza impugnata.
2. SPESE DI LITE. Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, nel giudizio civile n. 1990 del 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da
, in persona della Curatrice pro tempore AVV. Parte_2
GIANNA MARCESINI nei confronti di non in proprio, ma quale procuratrice CP_3 speciale di in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede: Controparte_1
Visto l'art. 669-terdecies c.p.c., Visti gli artt. 615 comma 1 c.p.c., 1. RIGETTA il reclamo proposto da Parte_2
, in persona della Curatrice pro tempore AVV. GIANNA MARCESINI;
[...]
2. Spese di lite al definitivo.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio soprarichiamata.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Elisa Pinna dott. Giuntoli Giulio Lino Maria
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