Sentenza 1 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 01/06/2021, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/06/2021
N. 00723/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00881/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 881 del 2020, proposto da
Banca Sistema s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nedo Corti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa non costituito in giudizio;
per esecuzione
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 689/2019 del Tribunale civile di Venezia relativo al giudizio iscritto al n. 1560/2019, ovvero procedere al pagamento della somma di € 173.239,21, con interessi di mora maturati alla data del 05/02/2019 nella misura di cui all'art. 5 del D. Lgs. 9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere dalle singole scadenze sino alla data del pagamento, oltre agli ulteriori interessi di mora maturandi nella misura di cui all'art.5 del D. Lgs. 9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, sino alla data del saldo, con le spese e le competenze liquidate dal Tribunale ovvero euro 406,5 per spese ed euro 2.135,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA, nonché con le spese successive (euro 15,20 per prima notifica del decreto ingiuntivo, euro 28,50 per notifica in forma esecutiva del decreto ingiuntivo, per come risulta da attestazione, oltre a quelle successive occorse e occorrende, comprese quelle per il pagamento della registrazione presso l'agenzia delle entrate del titolo oltre le spese per la notifica del ricorso per ottemperanza, oltre quelle per iscrizione al ruolo del giudizio di ottemperanza).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020, tenutasi in videoconferenza, il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La parte ricorrente ha chiesto che fosse data esecuzione al decreto ingiuntivo in epigrafe descritto, pronunciato dal Tribunale di Venezia nei confronti dell’intimato Ministero della Difesa, mediante il pagamento dell’importo ingiunto (€ 173.239,21), oltre agli interessi di mora, alle spese ivi liquidate e a quelle successive.
2. Con memoria del 21 settembre 2020, la ricorrente ha comunicato che, nelle more, “ è intervenuto il pagamento della somma richiesta a titolo di capitale e interessi moratori da parte del Ministero della Difesa ”. Conseguentemente, ha ridotto la propria domanda, insistendo per l’esecuzione del decreto ingiuntivo in relazione alle competenze professionali e alle spese ivi liquidate, nonché per la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle ulteriori spese sostenute, a partire dalla prima notificazione del titolo.
In particolare, la ricorrente ha rettificato le precedenti conclusioni, chiedendo il “ pagamento delle sole spese e competenze liquidate dal Tribunale ovvero euro 406,5 per spese ed euro 2.135,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA, se dovute, nella misura di legge, oltre le seguenti spese €. 15,20 per prima notifica del decreto ingiuntivo, euro 28,50 per notifica in forma esecutiva del decreto ingiuntivo, per come risulta da attestazione, oltre a quelle successive occorse e occorrende, comprese quelle per il pagamento della registrazione presso l’agenzia delle entrate del titolo oltre le spese per la notifica del ricorso per ottemperanza, oltre quelle per iscrizione al ruolo del giudizio di ottemperanza, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ”.
3. L’Amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
4. Alla Camera di consiglio del 16 dicembre 2020, il ricorso è stato infine trattenuto in decisione.
5.1 In via preliminare va rilevato che sussistono i requisiti di ammissibilità del giudizio, perché la ricorrente ha provato di avere ritualmente perfezionato, in data 16 settembre 2019, la notificazione del decreto ingiuntivo (non opposto nei termini) spedito in forma esecutiva (doc. 5), nonché il decorso del termine dilatorio di 120 giorni - dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione - di cui all’art. 14 del D.L. del 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
5.2 Nel merito il ricorso va accolto, benché entro il perimetro della domanda riformulata dalla parte ricorrente, in quanto, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) , cod. proc. amm., l’Amministrazione ha l’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale, corrispondendo alla ricorrente le somme indicate nel decreto ingiuntivo.
Per quanto precede, in ragione del perdurante inadempimento dell’Amministrazione, sussistono quindi tutti i presupposti per l’accoglimento del ricorso e va, pertanto, dichiarato l’obbligo del Ministero di dare ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 689/2019, pronunciato dal Tribunale civile di Venezia, corrispondendo alla ricorrente le spese di lite, ivi liquidate, pari ad € 406,5 per spese ed € 2.135,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali (nella misura del 15% sui compensi), Iva e contributo alla C.n.p.a., nella misura di legge, maggiorate di € 15,20, per la prima notificazione del decreto ingiuntivo, ed € 28,50 per la notificazione dello stesso spedito in forma esecutiva, e all’imposta di registro.
5.3 Per il caso di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione alla scadenza del termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente decisione, si nomina sin d’ora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, cod. proc. amm., un Commissario ad acta , individuandolo nel Direttore Generale dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della Difesa, con facoltà di delega ad altro dirigente della Ragioneria Generale dello Stato, il quale, entro i successivi trenta giorni, su richiesta dell’interessata, dovrà provvedere a tutti gli adempimenti indicati, previa l’adozione dei necessari atti.
Si fa riserva, ove si rendesse necessario l’intervento del Commissario ad acta , di liquidare l’eventuale compenso – a carico dell’Amministrazione inottemperante e con segnalazione del conseguente danno all’erario – in esito alla presentazione, da parte del ridetto Commissario, di un’istanza che documenti l’attività espletata.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero della Difesa di dare esecuzione al decreto ingiuntivo n. 689/2019, nei sensi dianzi precisati (punto 5.2), entro il termine di giorni trenta (30) dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.
Nell’eventualità di inutile decorso del suddetto termine, nomina, quale Commissario ad acta , il Direttore Generale dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della Difesa, con facoltà di delega ad altro dirigente della Ragioneria Generale dello Stato, il quale, entro i successivi trenta (30) giorni, su richiesta dell’interessata, dovrà provvedere a tutti gli adempimenti indicati, previa l’adozione dei necessari atti.
Condanna l'Amministrazione intimata a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida nella somma complessiva di € 500,00, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO