Articolo 22 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977
Articolo 21Articolo 23
Versione
21 novembre 1967
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Versione
23 ottobre 1999
Art. 22.
Il riposo domenicale e settimanale dei minori e disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia.
((Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo puo' essere ridotto, ma non puo' comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attivita' caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.
Ai minori impiegati in attivita' lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonche', con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale puo' essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica))
Entrata in vigore il 23 ottobre 1999
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