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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 4363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4363 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35611/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 11.10.2023
DA
C.F. , con sede in Busnago (MB), Via PAte_1 P.IVA_1
Europa n. 50, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio
Mazzoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Milano, Via Fontana n. 5
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, corrente in Milano, Piazza Carlo Caneva n. 5
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data
13.05.2025 e da fogli allegati
OGGETTO: vendita di cose mobili pagina 1 di 11 CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, adversis rejectis,
IN VIA PRINCIPALE:
A) accertato l'inadempimento della (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore signor , in relazione al contratto di compravendita PAte_2 concluso in data 11/12/2019, per effetto dell'infruttuoso decorso del termine stabilito dalle parti o di quello ritenuto congruo in funzione degli usi e della natura del contratto o, in ultimo, di quello che l'adito Tribunale ritenesse opportuno assegnare, dichiarare risolto il contratto di compravendita in questione e per l'effetto condannare l' (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore signor al pagamento in favore della società PAte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. , PAte_1 PAte_3 della somma di €. 17.000,00 a titolo di restituzione nonché di quella, pari quantomeno ad €. 23.000,00
o quella diversa, minore o maggiore, che venisse ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno ex artt. 1218 e 1223 c.c. per le ragioni esposte in atti, il tutto oltre rivalutazione monetaria laddove applicabile ed interessi, al tasso ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda;
IN VIA SUBORDINATA:
B) per la denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse ravvisato alcun inadempimento di sorta nella condotta della parte venditrice e non trovasse accoglimento la domanda formulata in via principale, accertare l'ingiustificato arricchimento della (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore signor con riferimento P.IVA_2 PAte_2 alla somma di denaro corrispostale in data 16/12/2019 e, per l'effetto, condannare la stessa a tenere indenne la società in persona del legale rappresentante pro tempore PAte_1 sig. , del pregiudizio subito, pari al complessivo importo di €. 40.000,00 o altro, maggiore PAte_3
o minore, che venisse ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi, al tasso ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda;
IN OGNI CASO:
C) con vittoria dei compensi e delle spese della procedura di negoziazione assistita nonché del presente giudizio ex D.M. Giustizia n. 55/2014 e ss.mm.ii., oltre accessori fiscali e previdenziali di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
D) Si chiede ammettersi la prova per testi sulle seguenti circostanze in fatto:
1. Vero che, in data 11/12/2019 la società in qualità di PAte_1 parte acquirente e l' in qualità di parte venditrice concludevano un Controparte_1
pagina 2 di 11 contratto di compravendita avente ad oggetto l'orologio da polso, marca Rolex modello Daytona ref.
116520, in acciaio, usato, fuori produzione.
2. Vero che, la società orrispondeva all' PAte_1 [...] il pagamento anticipato del prezzo di acquisto dell'orologio da polso, marca Rolex CP_1 modello Daytona ref. 116520, in acciaio, usato, fuori produzione, pari ad €. 17.000,00, con bonifico bancario di data 16/12/2019, ricevendo la fattura di vendita n. 1/2019, come da docc.
1-2 che mi si rammostrano.
3. Vero che, ricevuto il pagamento del prezzo di acquisto, il sig. , legale rappresentante PAte_2 dell' si accordava con il sig. – figlio del legale rappresentante Controparte_1 Persona_1 della società ricorrente, che ha curato l'acquisto – per la consegna di un modello in acciaio, con quadrante nero e contatori bianchi, numero di riferimento prodotto 115620, come da doc. 4 che mi si rammostra.
4. Vero che, in data 11/07/2020, il sig. , legale rappresentante dell' PAte_2 Controparte_1
riferiva al sig. , figlio del legale rappresentante della società ricorrente, che ha
[...] Persona_1 curato l'acquisto, che l'orologio era nella sua disponibilità e che era in attesa di riceverlo a mani proprie per la consegna, come da doc. 5 che mi si rammostra.
5. Vero che, in data 18/12/2020, il sig. , legale rappresentante dell' PAte_2 Controparte_1
trasmetteva al sig. , figlio del legale rappresentante della società ricorrente, che ha
[...] Persona_1 curato l'acquisto, la fotografia di un orologio analogo al modello compravenduto informandolo di essere in attesa di riceverlo a mani proprie, per procedere con la consegna, come da docc.
5-7 che mi si rammostrano.
6. Vero che, in data 18/01/2021 il sig. , legale rappresentante dell' PAte_2 Controparte_1
comunicava tramite messaggistica vocale whatsapp al sig. , figlio del legale Persona_1 rappresentante della società ricorrente, che ha curato l'acquisto, di avere “comprato” e “già pagato”
“quell'orologio lì”, oggetto del contratto di compravendita, come da doc. 11 che mi si rammostra tramite riproduzione audio.
7. Vero che ad oggi l' ha omesso di consegnare a CP_1 CP_1 [...]
l'orologio da polso, marca Rolex modello Daytona ref. PAte_1
116520, in acciaio, con quadrante nero e contatori bianchi, usato, fuori produzione.
8. Vero che ad oggi l' ha omesso di restituire a Controparte_1 [...] la somma di €. 17 mila ricevuta a titolo di pagamento PAte_1 anticipato del prezzo di acquisto dell'orologio da polso, marca Rolex modello Daytona ref. 116520, in acciaio, con quadrante nero e contatori bianchi, usato, fuori produzione.
pagina 3 di 11 9. Vero che, alla data della proposizione del presente giudizio, il prezzo medio di acquisto dell'orologio da polso, marca Rolex modello Daytona ref. 116520, in acciaio, con quadrante nero e contatori bianchi, usato, fuori produzione, è pari ad €. 40.000,00, come da doc. 13 che mi si rammostra.
Si indicano a testi:
- sig. , residente in [...], su tutti i capitoli di prova;
Persona_1
- legale rappresentante Chrono24 GmbH, corrente in Haid-und-Neu-Str. 18, D-76131 Karlsruhe,
Germania, sul capitolo di prova n. 9”.
pagina 4 di 11 R.G. 35611/2023
Il Giudice letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni precisate dalla parte costituita e ascoltata la discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c.; rilevato che
PA (nel prosieguo, per brevità, ) introduceva il presente giudizio con PAte_1
ricorso ex art. 281 decies c.p.c., chiamando in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano,
[...]
(nel prosieguo, per brevità, chiedendo, in via principale, accertato CP_1 Controparte_1
l'inadempimento di in relazione al contratto di compravendita concluso in data Controparte_1
11.12.2019, per effetto dell'infruttuoso decorso del termine stabilito dalle parti o di quello ritenuto congruo in funzione degli usi e della natura del contratto o, in ultimo, di quello che l'adito Tribunale ritenesse opportuno assegnare, di dichiarare risolto il contratto di compravendita in questione e per
PA l'effetto condannare al pagamento in favore di della somma di Euro 17.000,00 Controparte_1
a titolo di restituzione nonché di quella, pari quantomeno ad Euro 23.000,00 o quella diversa, minore o maggiore, che venisse ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno ex artt. 1218 e 1223 c.c. per le ragioni esposte nel proprio atto introduttivo, il tutto oltre rivalutazione monetaria laddove applicabile ed interessi, al tasso ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla data della domanda. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse ravvisato alcun inadempimento di sorta nella condotta della parte venditrice e non trovasse accoglimento la domanda formulata in via principale, chiedeva di accertare l'ingiustificato arricchimento della resistente con riferimento alla somma di denaro corrispostale in data 16.12.2019 e, per l'effetto, condannare la stessa a tenere PA indenne del pregiudizio subito, pari al complessivo importo di Euro 40.000,00 o altro, maggiore o minore, che venisse ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi, al tasso ex art. 1284,
IV comma, c.c. dalla data della domanda. In via istruttoria chiedeva, occorrendo, l'ammissione di prova per testi e per interrogatorio formale di parte resistente sui capitoli articolati nel proprio atto introduttivo.
La causa veniva assegnata alla dott.ssa Simonetta Scirpo che, con proprio provvedimento in data
27.11.2023, visto l'art. 281 undecies c.p.c., fissava l'udienza in data 21.02.2024 per la comparizione delle parti, assegnando termine per la costituzione del convenuto non oltre dieci giorni prima dell'udienza, dando atto che, a norma dell'art. 281 undecies c.p.c., il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza doveva essere notificato al resistente a cura del ricorrente e che tra il giorno della notificazione del ricorso e quello della predetta udienza di comparizione dovevano intercorrere i pagina 5 di 11 termini liberi di legge (non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero).
Con proprio provvedimento in data 10.02.2024 il giudice, tenuto conto di sopravvenuti impegni, rinviava l'udienza fissata al giorno 21.02.24 al giorno 27.02.24 per gli stessi incombenti.
Alla prima udienza in data 27.02.2024 il procuratore della ricorrente chiedeva l'assegnazione dei termini di cui al quarto comma dell'art. 281duodecies c.p.c. per meglio articolare i mezzi di prova e il giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, dichiarava la contumacia della parte resistente, assegnava il termine di cui al IV comma dell'art. 281 duodecies e rinviava la causa in data 24.04.24, all'esito della quale, con provvedimento in data
29.04.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.04.2024 il giudice, vista la memoria istruttoria depositata da parte ricorrente, ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante della resistente e si riservava di valutare l'ammissione dell'esame testimoniale all'esito dell'interrogatorio formale;
rinviava la causa al giorno 05.06.2024 per l'interrogatorio formale del legale rappresentante di e assegnava termine sino al 17.05.2024 per la notifica del Controparte_1
verbale al legale rappresentante di cura di parte ricorrente, riservando la Controparte_1 valutazione sull'ammissibilità della CTU e delegando per la trattazione dell'udienza il giudice scrivente, a cui la causa, a far data dal 30.04.2024, veniva definitivamente assegnata.
All'udienza in data 05.06.2024 il procuratore della ricorrente dava atto di aver adempiuto alle notifiche prescritte ai fini dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della resistente e che erano in corso trattative con la stessa, chiedendo, pertanto, un rinvio per coltivarle. Il giudice rinviava la causa per consentire alle parti di definire il giudizio bonariamente, all'udienza in data 26.09.2024 assegnando a parte ricorrente nuovamente termine sino al 31.07.2024 per la notifica del presente provvedimento e dell'interrogatorio formale al convenuto contumace.
All'udienza in data 26.09.2024 il procuratore della ricorrente esibiva visura camerale di CP_1 nonché estratto INIPEC da cui si poteva desumere la correttezza dell'avvenuta notifica
[...] dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società resistente ai fini dell'interpello.
Chiedeva, viste le trattative in corso, un ulteriore rinvio per la loro perfezione e il giudice rinviava la causa, per consentire la perfezione delle trattative, all'udienza in data 14.01.2025, nel corso della quale il procuratore della ricorrente, non essendo stata raggiunta una intesa con controparte, insisteva per la prosecuzione del giudizio con l'ammissione degli ulteriori mezzi di prova articolati, come da propria memoria in data 18.03.2024 e il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la stessa, per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13.05.2025, concedendo un termine intermedio per il deposito di brevi note conclusive.
pagina 6 di 11 ***
La domanda di parte ricorrente viene accolta nei limiti e con le precisazioni di seguito esposte.
PA PAte ricorrente, a sostegno delle proprie ragioni, rilevava che in data 11.12.2019 , in qualità di parte acquirente e in qualità di parte venditrice, si accordavano per la Controparte_1 compravendita dell'orologio da polso, marca Rolex modello Daytona ref. 116520, in acciaio, usato, fuori produzione. L'odierna ricorrente versava in anticipo l'intero del prezzo di acquisto al venditore e questi poi avrebbe dovuto provvedere ad acquistare a sua volta il pezzo unico;
il corrispettivo pattuito era di Euro 17.000,00, regolarmente erogato e fatturato (vedasi docc. nn. 1 e 2 fascicolo ricorrente).
Negli anni successivi parte ricorrente lamentava che parte resistente non avesse mai consegnato il pezzo compravenduto, nonostante in più di un'occasione e sin da subito il sig. , legale Pt_2
rappresentante di avesse confermato al sig. , figlio del legale Controparte_1 Persona_1 rappresentante della società ricorrente, che aveva curato l'acquisto, di avere individuato l'orologio in questione e che lo stesso fosse disponibile.
PAte ricorrente produceva (vedasi docc. nn. 5, 6, 7 e 8) lo scambio di corrispondenza e messaggistica intercorso tra le parti, in cui il sig. dell' diceva di avere individuato l'orologio Pt_2 Controparte_1
e di essere prossimo a consegnarlo al sig. , senza però mai darvi seguito, come asserito dalla Per_1
ricorrente, che lamentava il fatto che nonostante avesse incassato in anticipo il Controparte_1 corrispettivo della compravendita, a distanza di anni (dal mese di ottobre dell'anno 2023, data del deposito del ricorso) non avesse mai offerto di restituire la somma percepita.
Rimasti senza esito sia la diffida del legale della ricorrente (vedasi doc. n. 9 fascicolo ricorrente) che l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita (vedasi doc. n. 10 fascicolo ricorrente), veniva promosso il presente giudizio.
***
Ai fini di una corretta qualificazione contrattuale del caso in esame, alla luce degli atti e della documentazione prodotta nel presente giudizio è emerso che la fattispecie concreta, ossia il contratto di compravendita stipulato inter partes, può ricondursi alla fattispecie astratta della vendita di cosa altrui, disciplinata all'art. 1478 c.c., che ricorre quando il venditore trasferisce un diritto che appartiene ad altri. In questo caso, in generale, se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore, che diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa.
Il problema principale posto dall'istituto in questione è stabilire quale sia il regime della responsabilità del venditore, quando il terzo si rifiuti di alienare la cosa o, comunque, quando il venditore non riesca a procurare l'acquisto del bene al compratore. Il codice, infatti, si limita a ribadire che il venditore ha pagina 7 di 11 l'obbligo di procurare l'acquisto al venditore, ma lascia irrisolto il problema di stabilire cosa succeda se l'acquisto non si verifica.
Secondo la giurisprudenza, questo tipo di vendita è valida, a patto che l'obbligazione principale del venditore, cioè il trasferimento della proprietà del bene, venga adempiuta entro i termini stabiliti. In caso contrario, si configura una responsabilità contrattuale per inadempimento.
Nel caso di inadempimento di una delle parti, può esperirsi il rimedio dell'art. 1453 c.c. e nel caso in esame, considerato che il venditore non ha procurato l'acquisto della cosa compravenduta, è il suo inadempimento a legittimare la domanda di risoluzione, con la conseguente restituzione del prezzo pagato ed il risarcimento del danno eventualmente patito ex art. 1218 c.c.
In linea generale, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento, (vedasi Cass. Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533;
Cass. Sez. II, Ord. 06.06.2017, n. 14011).
La risoluzione del contratto può chiedersi solo se l'inadempimento del debitore è grave, avuto riguardo all'interesse del creditore. Per la precisione il codice usa un'espressione diversa, e per certi versi non equivalente: l'inadempimento deve essere “di non scarsa importanza” (articolo 1455 c.c.). Tra le due espressioni corre una differenza, nel senso che l'inadempimento grave implica qualcosa di peggio rispetto ad un inadempimento di non scarsa importanza: non scarso significa anche medio, o medio basso, con esclusione solo delle sfumature di grado inferiore, mentre grave significa del massimo livello quanto a intensità.
Quanto all'interesse la giurisprudenza di legittimità ha aderito alla teoria secondo cui l'interesse di cui all'art. 1455 c.c. non si identifica con l'interesse alla risoluzione, ma consiste nell'interesse all'adempimento (vedasi Cass. Sez. II, 28.06.1986, n. 4311). Infatti, posto che l'art. 1455 c.c. parla genericamente di “interesse” della parte non inadempiente, la lettera della norma potrebbe essere interpretata in due sensi alternativi: quale interesse alla risoluzione del contratto, oppure quale interesse alla esecuzione del contratto.
Pertanto, l'interesse richiesto dall'art. 1455 c.c. non può che consistere nell'interesse della parte non inadempiente alla prestazione rimasta ineseguita: interesse che deve presumersi (con presunzione semplice, ex art. 2727 c.c.) vulnerato tutte le volte che l'inadempimento sia stato di rilevante entità, ovvero abbia riguardato obbligazioni principali e non secondarie (vedasi Cass. Sez. III, Ord.
20.02.2018, n. 4022; Cass. Sez. III, 14.06.2001, n. 8063).
pagina 8 di 11 PAte ricorrente ha dimostrato il titolo sulla cui scorta ha agito ovvero l'accordo con la resistente in ordine alla compravendita dell'orologio in questione, versando, a fronte di fatturazione, la somma di
Euro 17.000,00 (vedasi docc. nn. 1, 2, 5 fascicolo ricorrente).
A fronte di ciò vi è l'inadempimento della parte resistente, che mai ha reso possibile l'acquisto della proprietà in capo alla ricorrente e la misura della gravità dell'inadempimento della parte venditrice, legittimante la risoluzione, nel caso di specie è data dal mancato rispetto del termine entro cui avrebbe dovuto essere procurato l'acquisto della cosa altrui, in relazione alla natura dell'affare e tenuto conto del tempo trascorso dall'accordo inter partes (in data 11.12.2019, vedasi doc. n. 1 fascicolo ricorrente).
Ciò è emerso anche dalla consultazione della corrispondenza intercorsa tra le parti e prodotta in giudizio, ossia il mancato rispetto dei termini da parte della resistente (vedasi doc. n. 5 fascicolo ricorrente, nonché docc. nn. 8 e 11), che ha omesso di adempiere anche a quello assegnato, in ultimo, con la diffida ad adempiere, spedita dal legale di parte ricorrente, in data 16.09.2022, indicato nei quindici giorni successivi alla ricezione, non avendo consegnato a parte ricorrente Controparte_1
l'orologio compravenduto, né avendo procurato l'acquisto dall'effettivo proprietario, confermando, ancora una volta, il proprio inadempimento.
Deve inoltre aggiungersi che le circostanze di fatto esposte dalla ricorrente non sono state contestate dalla resistente, che non si è costituita in giudizio e non si è presentata, tramite il proprio legale rappresentante, senza giustificato motivo, all'udienza fissata per rendere l'interrogatorio formale. Ciò, ex art. 232 c.p.c., consente di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
PA All'inadempimento contrattuale conseguono gli effetti restitutori, ossia la restituzione a del prezzo corrisposto per la compravendita, pari a Euro 17.000,00, da maggiorarsi degli interessi, al tasso di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Quanto, invece, alla richiesta di parte ricorrente in ordine al ristoro del danno asseritamente subito ex artt. 1218 e 1223 c.c., se il danno da risarcire è rappresentato dalla differenza tra il valore commerciale del bene e il prezzo convenuto, che non è stato pagato (o pagato interamente), il danno che in ogni caso la parte adempiente ha diritto di avere risarcito a norma dell'art. 1453 c.c. deve essere valutato al momento in cui il creditore scegliendo il rimedio della risoluzione ha reso il pregiudizio patito definitivo. In altri termini, la proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento comporta la cristallizzazione delle posizioni delle parti, nel senso che il convenuto non può più eseguire la sua prestazione e l'attore non ha più il diritto di pretenderla, avendo dimostrato con la risoluzione del contratto il proprio disinteresse all'adempimento; ne consegue che il giudice dovrà accertare se via sia stato inadempimento imputabile al debitore soltanto con riferimento alle prestazioni già scadute ed pagina 9 di 11 accertare il mancato guadagno del creditore nella misura che gli sarebbe spettata in base al puntuale adempimento del contratto.
Nella fattispecie in esame parte ricorrente ha richiesto il danno consistente nel maggiore onere economico che è stata costretta a sopportare per procurarsi sul mercato, tramite differenti canali e professionisti, il medesimo oggetto che le era stato promesso e che mai le è stato consegnato da quantificato nella maggior somma, rispetto a quella originariamente versata per Controparte_1
l'acquisto (Euro 17.000,00), che ha detto essersi resa necessaria per entrare in possesso del medesimo orologio Rolex mod. Daytona in acciaio, quadrante nero, rif. 116520, le cui quotazioni per modelli in ottimo stato di conservazione e muniti di garanzia recavano, all'avvio del giudizio, prezzi superiori ai
40.000,00 Euro, con poche eccezioni (vedasi doc. n. 13 fascicolo ricorrente).
Tuttavia deve rilevarsi, ancor prima che, in tema di onus probandi, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore. I principi giurisprudenziali, per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, si applicano in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, e non in tema di prova del danno.
Al riguardo parte ricorrente non ha dato prova certa di subito un danno, di aver acquistato il medesimo orologio, anche in seguito, ad un prezzo maggiorato rispetto a quello pattuito con parte resistente, dal momento che il documento n. 13 allegato al ricorso introduttivo (e che parte ricorrente produce a sostegno della propria pretesa risarcitoria) consiste nelle quotazioni dell'orologio in questione sui vari portali on line, ma non prova il suo effettivo acquisto da parte della ricorrente, che ben avrebbe potuto comunque provarlo attraverso, ad esempio, un bonifico e/o una fattura di acquisto da altro venditore.
Alla luce pertanto di tutte le considerazioni sopra svolte, devono ritenersi accertati l'inadempimento della resistente e l'intervenuta risoluzione contrattuale inter partes e, di conseguenza, parte resistente deve essere condannata alla restituzione dell'importo ricevuto dalla ricorrente di Euro 17.000,00, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c., dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 91 c.p.c., come da dispositivo, visto il D.M. 10.03.2014 n. 55, come aggiornato dal D.M. 147/2022 e le tabelle allegate, considerati i parametri medi, con riduzione del 50% dell'importo relativo alla fase istruttoria (limitata alla predisposizione della memoria ex art. 281 duodecies, quarto comma, c.p.c. e alla notifica dell'interrogatorio formale alla resistente contumace) e di quella decisoria, vista la procedura ex art. 281 sexies c.p.c. A ciò devono aggiungersi le spese documentate che ammontano ad Euro 547,85.
pagina 10 di 11 Non si ritiene dover attribuire alla ricorrente le spese sostenute per la procedura di negoziazione assistita, come richieste, non essendo documentalmente provate.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c. così dispone
- accoglie parzialmente la domanda di parte ricorrente,
- accertato l'inadempimento di parte resistente contumace, dichiarato risolto il contratto inter partes,
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1
restituzione in favore di in persona del legale rappresentante pro PAte_1 tempore, dell'importo di Euro 17.000,00 oltre interessi legali ex art. 1284, IV comma, c.p.c., dalla domanda al saldo;
- condanna parte resistente contumace alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali del presente procedimento che si liquidano in Euro 547,85 per spese documentate e in complessivi
Euro 5.261,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie ed accessori ex lege.
Così deciso, in Milano, 29.05.2025, sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Cinzia Cassone
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 11.10.2023
DA
C.F. , con sede in Busnago (MB), Via PAte_1 P.IVA_1
Europa n. 50, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio
Mazzoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Milano, Via Fontana n. 5
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, corrente in Milano, Piazza Carlo Caneva n. 5
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data
13.05.2025 e da fogli allegati
OGGETTO: vendita di cose mobili pagina 1 di 11 CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, adversis rejectis,
IN VIA PRINCIPALE:
A) accertato l'inadempimento della (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore signor , in relazione al contratto di compravendita PAte_2 concluso in data 11/12/2019, per effetto dell'infruttuoso decorso del termine stabilito dalle parti o di quello ritenuto congruo in funzione degli usi e della natura del contratto o, in ultimo, di quello che l'adito Tribunale ritenesse opportuno assegnare, dichiarare risolto il contratto di compravendita in questione e per l'effetto condannare l' (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore signor al pagamento in favore della società PAte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. , PAte_1 PAte_3 della somma di €. 17.000,00 a titolo di restituzione nonché di quella, pari quantomeno ad €. 23.000,00
o quella diversa, minore o maggiore, che venisse ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno ex artt. 1218 e 1223 c.c. per le ragioni esposte in atti, il tutto oltre rivalutazione monetaria laddove applicabile ed interessi, al tasso ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda;
IN VIA SUBORDINATA:
B) per la denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse ravvisato alcun inadempimento di sorta nella condotta della parte venditrice e non trovasse accoglimento la domanda formulata in via principale, accertare l'ingiustificato arricchimento della (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore signor con riferimento P.IVA_2 PAte_2 alla somma di denaro corrispostale in data 16/12/2019 e, per l'effetto, condannare la stessa a tenere indenne la società in persona del legale rappresentante pro tempore PAte_1 sig. , del pregiudizio subito, pari al complessivo importo di €. 40.000,00 o altro, maggiore PAte_3
o minore, che venisse ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi, al tasso ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda;
IN OGNI CASO:
C) con vittoria dei compensi e delle spese della procedura di negoziazione assistita nonché del presente giudizio ex D.M. Giustizia n. 55/2014 e ss.mm.ii., oltre accessori fiscali e previdenziali di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
D) Si chiede ammettersi la prova per testi sulle seguenti circostanze in fatto:
1. Vero che, in data 11/12/2019 la società in qualità di PAte_1 parte acquirente e l' in qualità di parte venditrice concludevano un Controparte_1
pagina 2 di 11 contratto di compravendita avente ad oggetto l'orologio da polso, marca Rolex modello Daytona ref.
116520, in acciaio, usato, fuori produzione.
2. Vero che, la società orrispondeva all' PAte_1 [...] il pagamento anticipato del prezzo di acquisto dell'orologio da polso, marca Rolex CP_1 modello Daytona ref. 116520, in acciaio, usato, fuori produzione, pari ad €. 17.000,00, con bonifico bancario di data 16/12/2019, ricevendo la fattura di vendita n. 1/2019, come da docc.
1-2 che mi si rammostrano.
3. Vero che, ricevuto il pagamento del prezzo di acquisto, il sig. , legale rappresentante PAte_2 dell' si accordava con il sig. – figlio del legale rappresentante Controparte_1 Persona_1 della società ricorrente, che ha curato l'acquisto – per la consegna di un modello in acciaio, con quadrante nero e contatori bianchi, numero di riferimento prodotto 115620, come da doc. 4 che mi si rammostra.
4. Vero che, in data 11/07/2020, il sig. , legale rappresentante dell' PAte_2 Controparte_1
riferiva al sig. , figlio del legale rappresentante della società ricorrente, che ha
[...] Persona_1 curato l'acquisto, che l'orologio era nella sua disponibilità e che era in attesa di riceverlo a mani proprie per la consegna, come da doc. 5 che mi si rammostra.
5. Vero che, in data 18/12/2020, il sig. , legale rappresentante dell' PAte_2 Controparte_1
trasmetteva al sig. , figlio del legale rappresentante della società ricorrente, che ha
[...] Persona_1 curato l'acquisto, la fotografia di un orologio analogo al modello compravenduto informandolo di essere in attesa di riceverlo a mani proprie, per procedere con la consegna, come da docc.
5-7 che mi si rammostrano.
6. Vero che, in data 18/01/2021 il sig. , legale rappresentante dell' PAte_2 Controparte_1
comunicava tramite messaggistica vocale whatsapp al sig. , figlio del legale Persona_1 rappresentante della società ricorrente, che ha curato l'acquisto, di avere “comprato” e “già pagato”
“quell'orologio lì”, oggetto del contratto di compravendita, come da doc. 11 che mi si rammostra tramite riproduzione audio.
7. Vero che ad oggi l' ha omesso di consegnare a CP_1 CP_1 [...]
l'orologio da polso, marca Rolex modello Daytona ref. PAte_1
116520, in acciaio, con quadrante nero e contatori bianchi, usato, fuori produzione.
8. Vero che ad oggi l' ha omesso di restituire a Controparte_1 [...] la somma di €. 17 mila ricevuta a titolo di pagamento PAte_1 anticipato del prezzo di acquisto dell'orologio da polso, marca Rolex modello Daytona ref. 116520, in acciaio, con quadrante nero e contatori bianchi, usato, fuori produzione.
pagina 3 di 11 9. Vero che, alla data della proposizione del presente giudizio, il prezzo medio di acquisto dell'orologio da polso, marca Rolex modello Daytona ref. 116520, in acciaio, con quadrante nero e contatori bianchi, usato, fuori produzione, è pari ad €. 40.000,00, come da doc. 13 che mi si rammostra.
Si indicano a testi:
- sig. , residente in [...], su tutti i capitoli di prova;
Persona_1
- legale rappresentante Chrono24 GmbH, corrente in Haid-und-Neu-Str. 18, D-76131 Karlsruhe,
Germania, sul capitolo di prova n. 9”.
pagina 4 di 11 R.G. 35611/2023
Il Giudice letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni precisate dalla parte costituita e ascoltata la discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c.; rilevato che
PA (nel prosieguo, per brevità, ) introduceva il presente giudizio con PAte_1
ricorso ex art. 281 decies c.p.c., chiamando in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano,
[...]
(nel prosieguo, per brevità, chiedendo, in via principale, accertato CP_1 Controparte_1
l'inadempimento di in relazione al contratto di compravendita concluso in data Controparte_1
11.12.2019, per effetto dell'infruttuoso decorso del termine stabilito dalle parti o di quello ritenuto congruo in funzione degli usi e della natura del contratto o, in ultimo, di quello che l'adito Tribunale ritenesse opportuno assegnare, di dichiarare risolto il contratto di compravendita in questione e per
PA l'effetto condannare al pagamento in favore di della somma di Euro 17.000,00 Controparte_1
a titolo di restituzione nonché di quella, pari quantomeno ad Euro 23.000,00 o quella diversa, minore o maggiore, che venisse ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno ex artt. 1218 e 1223 c.c. per le ragioni esposte nel proprio atto introduttivo, il tutto oltre rivalutazione monetaria laddove applicabile ed interessi, al tasso ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla data della domanda. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse ravvisato alcun inadempimento di sorta nella condotta della parte venditrice e non trovasse accoglimento la domanda formulata in via principale, chiedeva di accertare l'ingiustificato arricchimento della resistente con riferimento alla somma di denaro corrispostale in data 16.12.2019 e, per l'effetto, condannare la stessa a tenere PA indenne del pregiudizio subito, pari al complessivo importo di Euro 40.000,00 o altro, maggiore o minore, che venisse ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi, al tasso ex art. 1284,
IV comma, c.c. dalla data della domanda. In via istruttoria chiedeva, occorrendo, l'ammissione di prova per testi e per interrogatorio formale di parte resistente sui capitoli articolati nel proprio atto introduttivo.
La causa veniva assegnata alla dott.ssa Simonetta Scirpo che, con proprio provvedimento in data
27.11.2023, visto l'art. 281 undecies c.p.c., fissava l'udienza in data 21.02.2024 per la comparizione delle parti, assegnando termine per la costituzione del convenuto non oltre dieci giorni prima dell'udienza, dando atto che, a norma dell'art. 281 undecies c.p.c., il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza doveva essere notificato al resistente a cura del ricorrente e che tra il giorno della notificazione del ricorso e quello della predetta udienza di comparizione dovevano intercorrere i pagina 5 di 11 termini liberi di legge (non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero).
Con proprio provvedimento in data 10.02.2024 il giudice, tenuto conto di sopravvenuti impegni, rinviava l'udienza fissata al giorno 21.02.24 al giorno 27.02.24 per gli stessi incombenti.
Alla prima udienza in data 27.02.2024 il procuratore della ricorrente chiedeva l'assegnazione dei termini di cui al quarto comma dell'art. 281duodecies c.p.c. per meglio articolare i mezzi di prova e il giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, dichiarava la contumacia della parte resistente, assegnava il termine di cui al IV comma dell'art. 281 duodecies e rinviava la causa in data 24.04.24, all'esito della quale, con provvedimento in data
29.04.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.04.2024 il giudice, vista la memoria istruttoria depositata da parte ricorrente, ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante della resistente e si riservava di valutare l'ammissione dell'esame testimoniale all'esito dell'interrogatorio formale;
rinviava la causa al giorno 05.06.2024 per l'interrogatorio formale del legale rappresentante di e assegnava termine sino al 17.05.2024 per la notifica del Controparte_1
verbale al legale rappresentante di cura di parte ricorrente, riservando la Controparte_1 valutazione sull'ammissibilità della CTU e delegando per la trattazione dell'udienza il giudice scrivente, a cui la causa, a far data dal 30.04.2024, veniva definitivamente assegnata.
All'udienza in data 05.06.2024 il procuratore della ricorrente dava atto di aver adempiuto alle notifiche prescritte ai fini dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della resistente e che erano in corso trattative con la stessa, chiedendo, pertanto, un rinvio per coltivarle. Il giudice rinviava la causa per consentire alle parti di definire il giudizio bonariamente, all'udienza in data 26.09.2024 assegnando a parte ricorrente nuovamente termine sino al 31.07.2024 per la notifica del presente provvedimento e dell'interrogatorio formale al convenuto contumace.
All'udienza in data 26.09.2024 il procuratore della ricorrente esibiva visura camerale di CP_1 nonché estratto INIPEC da cui si poteva desumere la correttezza dell'avvenuta notifica
[...] dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società resistente ai fini dell'interpello.
Chiedeva, viste le trattative in corso, un ulteriore rinvio per la loro perfezione e il giudice rinviava la causa, per consentire la perfezione delle trattative, all'udienza in data 14.01.2025, nel corso della quale il procuratore della ricorrente, non essendo stata raggiunta una intesa con controparte, insisteva per la prosecuzione del giudizio con l'ammissione degli ulteriori mezzi di prova articolati, come da propria memoria in data 18.03.2024 e il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la stessa, per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13.05.2025, concedendo un termine intermedio per il deposito di brevi note conclusive.
pagina 6 di 11 ***
La domanda di parte ricorrente viene accolta nei limiti e con le precisazioni di seguito esposte.
PA PAte ricorrente, a sostegno delle proprie ragioni, rilevava che in data 11.12.2019 , in qualità di parte acquirente e in qualità di parte venditrice, si accordavano per la Controparte_1 compravendita dell'orologio da polso, marca Rolex modello Daytona ref. 116520, in acciaio, usato, fuori produzione. L'odierna ricorrente versava in anticipo l'intero del prezzo di acquisto al venditore e questi poi avrebbe dovuto provvedere ad acquistare a sua volta il pezzo unico;
il corrispettivo pattuito era di Euro 17.000,00, regolarmente erogato e fatturato (vedasi docc. nn. 1 e 2 fascicolo ricorrente).
Negli anni successivi parte ricorrente lamentava che parte resistente non avesse mai consegnato il pezzo compravenduto, nonostante in più di un'occasione e sin da subito il sig. , legale Pt_2
rappresentante di avesse confermato al sig. , figlio del legale Controparte_1 Persona_1 rappresentante della società ricorrente, che aveva curato l'acquisto, di avere individuato l'orologio in questione e che lo stesso fosse disponibile.
PAte ricorrente produceva (vedasi docc. nn. 5, 6, 7 e 8) lo scambio di corrispondenza e messaggistica intercorso tra le parti, in cui il sig. dell' diceva di avere individuato l'orologio Pt_2 Controparte_1
e di essere prossimo a consegnarlo al sig. , senza però mai darvi seguito, come asserito dalla Per_1
ricorrente, che lamentava il fatto che nonostante avesse incassato in anticipo il Controparte_1 corrispettivo della compravendita, a distanza di anni (dal mese di ottobre dell'anno 2023, data del deposito del ricorso) non avesse mai offerto di restituire la somma percepita.
Rimasti senza esito sia la diffida del legale della ricorrente (vedasi doc. n. 9 fascicolo ricorrente) che l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita (vedasi doc. n. 10 fascicolo ricorrente), veniva promosso il presente giudizio.
***
Ai fini di una corretta qualificazione contrattuale del caso in esame, alla luce degli atti e della documentazione prodotta nel presente giudizio è emerso che la fattispecie concreta, ossia il contratto di compravendita stipulato inter partes, può ricondursi alla fattispecie astratta della vendita di cosa altrui, disciplinata all'art. 1478 c.c., che ricorre quando il venditore trasferisce un diritto che appartiene ad altri. In questo caso, in generale, se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore, che diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa.
Il problema principale posto dall'istituto in questione è stabilire quale sia il regime della responsabilità del venditore, quando il terzo si rifiuti di alienare la cosa o, comunque, quando il venditore non riesca a procurare l'acquisto del bene al compratore. Il codice, infatti, si limita a ribadire che il venditore ha pagina 7 di 11 l'obbligo di procurare l'acquisto al venditore, ma lascia irrisolto il problema di stabilire cosa succeda se l'acquisto non si verifica.
Secondo la giurisprudenza, questo tipo di vendita è valida, a patto che l'obbligazione principale del venditore, cioè il trasferimento della proprietà del bene, venga adempiuta entro i termini stabiliti. In caso contrario, si configura una responsabilità contrattuale per inadempimento.
Nel caso di inadempimento di una delle parti, può esperirsi il rimedio dell'art. 1453 c.c. e nel caso in esame, considerato che il venditore non ha procurato l'acquisto della cosa compravenduta, è il suo inadempimento a legittimare la domanda di risoluzione, con la conseguente restituzione del prezzo pagato ed il risarcimento del danno eventualmente patito ex art. 1218 c.c.
In linea generale, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento, (vedasi Cass. Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533;
Cass. Sez. II, Ord. 06.06.2017, n. 14011).
La risoluzione del contratto può chiedersi solo se l'inadempimento del debitore è grave, avuto riguardo all'interesse del creditore. Per la precisione il codice usa un'espressione diversa, e per certi versi non equivalente: l'inadempimento deve essere “di non scarsa importanza” (articolo 1455 c.c.). Tra le due espressioni corre una differenza, nel senso che l'inadempimento grave implica qualcosa di peggio rispetto ad un inadempimento di non scarsa importanza: non scarso significa anche medio, o medio basso, con esclusione solo delle sfumature di grado inferiore, mentre grave significa del massimo livello quanto a intensità.
Quanto all'interesse la giurisprudenza di legittimità ha aderito alla teoria secondo cui l'interesse di cui all'art. 1455 c.c. non si identifica con l'interesse alla risoluzione, ma consiste nell'interesse all'adempimento (vedasi Cass. Sez. II, 28.06.1986, n. 4311). Infatti, posto che l'art. 1455 c.c. parla genericamente di “interesse” della parte non inadempiente, la lettera della norma potrebbe essere interpretata in due sensi alternativi: quale interesse alla risoluzione del contratto, oppure quale interesse alla esecuzione del contratto.
Pertanto, l'interesse richiesto dall'art. 1455 c.c. non può che consistere nell'interesse della parte non inadempiente alla prestazione rimasta ineseguita: interesse che deve presumersi (con presunzione semplice, ex art. 2727 c.c.) vulnerato tutte le volte che l'inadempimento sia stato di rilevante entità, ovvero abbia riguardato obbligazioni principali e non secondarie (vedasi Cass. Sez. III, Ord.
20.02.2018, n. 4022; Cass. Sez. III, 14.06.2001, n. 8063).
pagina 8 di 11 PAte ricorrente ha dimostrato il titolo sulla cui scorta ha agito ovvero l'accordo con la resistente in ordine alla compravendita dell'orologio in questione, versando, a fronte di fatturazione, la somma di
Euro 17.000,00 (vedasi docc. nn. 1, 2, 5 fascicolo ricorrente).
A fronte di ciò vi è l'inadempimento della parte resistente, che mai ha reso possibile l'acquisto della proprietà in capo alla ricorrente e la misura della gravità dell'inadempimento della parte venditrice, legittimante la risoluzione, nel caso di specie è data dal mancato rispetto del termine entro cui avrebbe dovuto essere procurato l'acquisto della cosa altrui, in relazione alla natura dell'affare e tenuto conto del tempo trascorso dall'accordo inter partes (in data 11.12.2019, vedasi doc. n. 1 fascicolo ricorrente).
Ciò è emerso anche dalla consultazione della corrispondenza intercorsa tra le parti e prodotta in giudizio, ossia il mancato rispetto dei termini da parte della resistente (vedasi doc. n. 5 fascicolo ricorrente, nonché docc. nn. 8 e 11), che ha omesso di adempiere anche a quello assegnato, in ultimo, con la diffida ad adempiere, spedita dal legale di parte ricorrente, in data 16.09.2022, indicato nei quindici giorni successivi alla ricezione, non avendo consegnato a parte ricorrente Controparte_1
l'orologio compravenduto, né avendo procurato l'acquisto dall'effettivo proprietario, confermando, ancora una volta, il proprio inadempimento.
Deve inoltre aggiungersi che le circostanze di fatto esposte dalla ricorrente non sono state contestate dalla resistente, che non si è costituita in giudizio e non si è presentata, tramite il proprio legale rappresentante, senza giustificato motivo, all'udienza fissata per rendere l'interrogatorio formale. Ciò, ex art. 232 c.p.c., consente di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
PA All'inadempimento contrattuale conseguono gli effetti restitutori, ossia la restituzione a del prezzo corrisposto per la compravendita, pari a Euro 17.000,00, da maggiorarsi degli interessi, al tasso di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Quanto, invece, alla richiesta di parte ricorrente in ordine al ristoro del danno asseritamente subito ex artt. 1218 e 1223 c.c., se il danno da risarcire è rappresentato dalla differenza tra il valore commerciale del bene e il prezzo convenuto, che non è stato pagato (o pagato interamente), il danno che in ogni caso la parte adempiente ha diritto di avere risarcito a norma dell'art. 1453 c.c. deve essere valutato al momento in cui il creditore scegliendo il rimedio della risoluzione ha reso il pregiudizio patito definitivo. In altri termini, la proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento comporta la cristallizzazione delle posizioni delle parti, nel senso che il convenuto non può più eseguire la sua prestazione e l'attore non ha più il diritto di pretenderla, avendo dimostrato con la risoluzione del contratto il proprio disinteresse all'adempimento; ne consegue che il giudice dovrà accertare se via sia stato inadempimento imputabile al debitore soltanto con riferimento alle prestazioni già scadute ed pagina 9 di 11 accertare il mancato guadagno del creditore nella misura che gli sarebbe spettata in base al puntuale adempimento del contratto.
Nella fattispecie in esame parte ricorrente ha richiesto il danno consistente nel maggiore onere economico che è stata costretta a sopportare per procurarsi sul mercato, tramite differenti canali e professionisti, il medesimo oggetto che le era stato promesso e che mai le è stato consegnato da quantificato nella maggior somma, rispetto a quella originariamente versata per Controparte_1
l'acquisto (Euro 17.000,00), che ha detto essersi resa necessaria per entrare in possesso del medesimo orologio Rolex mod. Daytona in acciaio, quadrante nero, rif. 116520, le cui quotazioni per modelli in ottimo stato di conservazione e muniti di garanzia recavano, all'avvio del giudizio, prezzi superiori ai
40.000,00 Euro, con poche eccezioni (vedasi doc. n. 13 fascicolo ricorrente).
Tuttavia deve rilevarsi, ancor prima che, in tema di onus probandi, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore. I principi giurisprudenziali, per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, si applicano in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, e non in tema di prova del danno.
Al riguardo parte ricorrente non ha dato prova certa di subito un danno, di aver acquistato il medesimo orologio, anche in seguito, ad un prezzo maggiorato rispetto a quello pattuito con parte resistente, dal momento che il documento n. 13 allegato al ricorso introduttivo (e che parte ricorrente produce a sostegno della propria pretesa risarcitoria) consiste nelle quotazioni dell'orologio in questione sui vari portali on line, ma non prova il suo effettivo acquisto da parte della ricorrente, che ben avrebbe potuto comunque provarlo attraverso, ad esempio, un bonifico e/o una fattura di acquisto da altro venditore.
Alla luce pertanto di tutte le considerazioni sopra svolte, devono ritenersi accertati l'inadempimento della resistente e l'intervenuta risoluzione contrattuale inter partes e, di conseguenza, parte resistente deve essere condannata alla restituzione dell'importo ricevuto dalla ricorrente di Euro 17.000,00, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c., dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 91 c.p.c., come da dispositivo, visto il D.M. 10.03.2014 n. 55, come aggiornato dal D.M. 147/2022 e le tabelle allegate, considerati i parametri medi, con riduzione del 50% dell'importo relativo alla fase istruttoria (limitata alla predisposizione della memoria ex art. 281 duodecies, quarto comma, c.p.c. e alla notifica dell'interrogatorio formale alla resistente contumace) e di quella decisoria, vista la procedura ex art. 281 sexies c.p.c. A ciò devono aggiungersi le spese documentate che ammontano ad Euro 547,85.
pagina 10 di 11 Non si ritiene dover attribuire alla ricorrente le spese sostenute per la procedura di negoziazione assistita, come richieste, non essendo documentalmente provate.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c. così dispone
- accoglie parzialmente la domanda di parte ricorrente,
- accertato l'inadempimento di parte resistente contumace, dichiarato risolto il contratto inter partes,
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1
restituzione in favore di in persona del legale rappresentante pro PAte_1 tempore, dell'importo di Euro 17.000,00 oltre interessi legali ex art. 1284, IV comma, c.p.c., dalla domanda al saldo;
- condanna parte resistente contumace alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali del presente procedimento che si liquidano in Euro 547,85 per spese documentate e in complessivi
Euro 5.261,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie ed accessori ex lege.
Così deciso, in Milano, 29.05.2025, sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Cinzia Cassone
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