Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/03/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3670/2022 R.G.
REPY BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa da:
'anche quale titolare della ditta individuale Parte 1 C.F. 1
), con il patrocinio dell'avv. GNOCATO ELIO P.IVA 1FOIS MARIA MARY JOY DI
MICHELE, domiciliata in CANCELLERIA
- ATTORE -
Contro
P.IVA 2 ), con il patrocinio dell'avv. SESTA MICHELE, Controparte_1
domiciliata in CANCELLERIA
-CONVENUTO-
Causa Civile iscritta al 3670/2022 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
usuraria degli interessi applicati nel contratto di mutuo fondiario n. 25720, racc. 3669 e nel contratto di mutuo n. rep. 25721, racc. 3670, e, previso conseguente accertamento della natura gratuita dei mutui, ex art. 1815, 2° comma, c.c., ottenere la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
Controparte 1 si è costituita eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem, e nel merito, chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza.
A parere di questo giudicante, l'eccezione di inammissibilità della domanda, formulata dalla convenuta, è fondata per le ragioni che seguono.
La presente causa è stata promossa successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della domanda volta a fare accertare la natura usuraria degli interessi applicati agli stessi rapporti oggetto del presente giudizio.
Secondo parte attrice, l'eccezione non sarebbe fondata in quanto, nel presente giudizio viene chiesto di accertare tutti i costi collegati con l'erogazione del credito, e, previo loro inserimento nel calcolo del TEG, di accertare il superamento del tasso soglia usura.
Si osserva, tuttavia, che gli accertamenti richiesti sono, comunque, rivolti a fare accertare la natura usuraria degli interessi applicati dalla CP_2 e, dunque, avrebbero dovuto essere richiesti (e svolti) nel primo giudizio, perché rientranti nel suo perimetro (Cass. 33021/2022).
Pertanto, poiché l'autorità del giudicato stabilito dall'art. 2909 c.c. copre il dedotto ed il deducibile, la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: dichiara la domanda proposta da Parte 1 inammissibile.
Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
5.261,00, per onorari, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e
Cpa come per legge.
Parma, 24/03/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi