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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 4100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4100 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43967/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c., nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g.
43967/2024 promossa da:
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. CASTELLI Parte_1 P.IVA_1
ROBERTA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(c. f. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. MURVANA FRANCESCO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'On.le Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
In via principale:
- accertare e dichiarare il rapporto assicurativo tra le parti;
- accertare e dichiarare i lavori eseguiti da in conformità agli Ordini di Parte_1
pagina 1 di 5 Servizio del Direttore Lavori;
- accertare e dichiarare il diritto di al risarcimento/indennizzo del danno nella Parte_1 somma concordata di €. 65.378,00 per il sinistro convenzionalmente indicato come occorso in data 02.05.22 e nella somma di €. 15.983,00 per il sinistro convenzionalmente indicato come occorso in data 03.04.22, somme già al netto della franchigia contrattuale prevista nella misura di
€. 15.000,00; Contr Conseguentemente: condannare al pagamento delle ridette somme, nel loro ammontare complessivo di €. 81.301,00, in favore di Parte_1
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre oneri e spese generali come per legge.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, in via principale: respingere le domande svolte nei confronti di Controparte_2
e mandare la stessa esente da ogni onere e spesa;
[...]
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Oggetto di causa è un credito di euro 81.301,00 vantato da parte attrice verso l'assicuratore convenuto, in forza della polizza “Construction All Risks” n. 740-01584536-30035 (v. doc. 2 att.) Contr stipulata tra le parti, con la quale i è obbligata a tenere indenne l'assicurata da tutti i rischi di esecuzione dell'opera assicurata. Si tratta di una polizza conforme allo schema tipo 2.3 di cui al d.m. n. 123/2004.
In punto di fatto, è pacifico che l'impresa attrice abbia svolto dei lavori nell'aeroporto di Verona
Villafranca. Nel corso della esecuzione, la direzione lavori ha rilevato alcuni difetti, così descritti in citazione: “anomalie -per circa 3.516 mq di pista su 39.000 mq eseguiti-, nelle pendenze delle shoulders ritenute non conformi” e “ripristino degli inghisaggi risultanti non totalmente rispondenti ai requisiti di stabilità richiesti”.
pagina 2 di 5 L'impresa è intervenuta direttamente per rimediare a tali difetti ed ha sostenuto costi, rispettivamente, per euro 15.980,00 ed euro 63.318,00, calcolati già al netto della franchigia contrattuale, ed ha quindi chiesto l'indennizzo di cui sopra, pari alla somma dei costi.
2. Esclusioni
La compagnia ha rifiutato l'indennizzo, ritenendo il danno non coperto e a tal fine ha richiamato il disposto dell'art. 3.1, sezione A, delle condizioni di polizza in base al quale “La società non è obbligata ad indennizzare: i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o rifacimento di lavori eseguiti in difformità dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti
o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore dei lavori, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti”.
La difesa è fondata.
Per quanto riguarda il difetto relativo alle pendenze, l'ordine di servizio della DL n. 10 del
2/5/2022 (v. doc. 4 att.) dà conto del fatto che dopo l'esecuzione dei lavori sono stati rilevati
“tratti di shoulders della pista di volo (riportati nell'allegato grafico) che presentano pendenze trasversali superiori al 2,50% max ammesso (EASA – CS ADE-CSN.B.130 Slopes on runway shoulders)” e ordina di provvedere al ripristino delle anomalie riscontrate. Si ricorda che l'EASA
è la l'Agenzia europea per la sicurezza aerea, che stabilisce norme e regolamenti per l'aviazione civile e quindi la normativa richiamata ha natura regolamentare.
Relativamente al rifacimento della posa in opera dei sostegni dei segnali led (inghisaggio), è la stessa relazione redatta dall'impresa attrice (v. doc. 6) ad attestare che il problema è sorto a causa del mancato rispetto delle istruzioni fornite con la scheda tecnica del prodotto utilizzato, denominato Sika-Patch 5, le quali prevedevano la necessità che i supporti fossero asciutti e privi di polvere, mentre la posa è stata operata in presenza di acqua e umidità. La scheda tecnica è stata specificatamente approvata dalla direzione lavori (v. doc. 6 bis att.) e quindi è logico e corretto ritenere che quelle istruzioni costituiscano prescrizioni progettuali.
In sostanza, quindi, per entrambi gli interventi di rifacimento sussiste la causa di esclusione del mancato rispetto di regolamenti e delle prescrizioni progettuali. Ne deriva l'operatività della causa di esclusione prevista dal citato art.
3.1 della sezione A della polizza.
Secondo parte attrice, la copertura deve, invece, operare perché l'impresa si è attenuta agli ordini di servizio della DL. L'argomento è fallace, perché l'impresa si è attenuta agli ordini di servizio pagina 3 di 5 emanati dalla DL dopo il riscontro delle due evidenziate difformità, le quali però sono dovute in origine al mancato rispetto dei regolamenti tecnici e delle prescrizioni progettuali.
Parte attrice ha invocato anche il disposto dell'art. 12 delle condizioni particolari di polizza, in base al quale, in deroga allo schema tipo, “S'intendono compreso i danni conseguenti a colpa grave dell' nonché dolo e colpa grave dei dipendenti, e/o degli incaricati della Parte_2
supervisione e direzione lavori e/o parificati, sia che si tratti di personale dell'Assicurato/Contraente e del Committente, sia di liberi professionisti da tali soggetti incaricati.”
Si rileva che tale clausola si riferisce all'elemento soggettivo e deroga alla relativa disciplina posta dall'art. 16 delle c.c.gg., non opera invece sul piano oggettivo e quindi non rileva sulle esclusioni oggettive previste dall'art. 3.1, che restano ferme.
3. Invalidità
Infine, infondata è anche la tesi secondo la quale la clausola di esclusione di cui all'art.
3.1 della polizza sarebbe illegittima o annullabile per contrasto con il disposto dell'art. 30, legge n.
109/1994 (legge quadro in materia di lavori pubblici), secondo il quale “L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.” (comma 3).
In primo luogo, l'interpretazione della norma fornita da parte attrice non è corretta, perché essa richiede una copertura assicurativa non in favore dell'esecutore dei lavori, che è solo lo stipulante, ma in favore del committente e degli altri enti aggiudicatori o realizzatori, tra i quali non rientra l'esecutore, come da definizioni contenute nell'art. 2, comma 6, della legge n.
104/1994. Pertanto, il fatto che la copertura assicurativa dell'esecutore incontri dei limiti contrattuali non contrasta con alcuna norma di legge.
Inoltre, come correttamente evidenziato da parte convenuta, la citata disposizione è stata attuata dal d.m. 123/2004, che riporta in allegato i vari schemi contrattuali e la polizza oggetto di causa è del tutto conforme allo schema 2.3, di modo che alcuna illegittimità è rilevabile.
pagina 4 di 5 4. Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri minimi previsti dal d.m. n. 55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale e non complessa.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Milano, 21 maggio 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c., nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g.
43967/2024 promossa da:
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. CASTELLI Parte_1 P.IVA_1
ROBERTA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(c. f. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. MURVANA FRANCESCO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'On.le Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
In via principale:
- accertare e dichiarare il rapporto assicurativo tra le parti;
- accertare e dichiarare i lavori eseguiti da in conformità agli Ordini di Parte_1
pagina 1 di 5 Servizio del Direttore Lavori;
- accertare e dichiarare il diritto di al risarcimento/indennizzo del danno nella Parte_1 somma concordata di €. 65.378,00 per il sinistro convenzionalmente indicato come occorso in data 02.05.22 e nella somma di €. 15.983,00 per il sinistro convenzionalmente indicato come occorso in data 03.04.22, somme già al netto della franchigia contrattuale prevista nella misura di
€. 15.000,00; Contr Conseguentemente: condannare al pagamento delle ridette somme, nel loro ammontare complessivo di €. 81.301,00, in favore di Parte_1
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre oneri e spese generali come per legge.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, in via principale: respingere le domande svolte nei confronti di Controparte_2
e mandare la stessa esente da ogni onere e spesa;
[...]
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Oggetto di causa è un credito di euro 81.301,00 vantato da parte attrice verso l'assicuratore convenuto, in forza della polizza “Construction All Risks” n. 740-01584536-30035 (v. doc. 2 att.) Contr stipulata tra le parti, con la quale i è obbligata a tenere indenne l'assicurata da tutti i rischi di esecuzione dell'opera assicurata. Si tratta di una polizza conforme allo schema tipo 2.3 di cui al d.m. n. 123/2004.
In punto di fatto, è pacifico che l'impresa attrice abbia svolto dei lavori nell'aeroporto di Verona
Villafranca. Nel corso della esecuzione, la direzione lavori ha rilevato alcuni difetti, così descritti in citazione: “anomalie -per circa 3.516 mq di pista su 39.000 mq eseguiti-, nelle pendenze delle shoulders ritenute non conformi” e “ripristino degli inghisaggi risultanti non totalmente rispondenti ai requisiti di stabilità richiesti”.
pagina 2 di 5 L'impresa è intervenuta direttamente per rimediare a tali difetti ed ha sostenuto costi, rispettivamente, per euro 15.980,00 ed euro 63.318,00, calcolati già al netto della franchigia contrattuale, ed ha quindi chiesto l'indennizzo di cui sopra, pari alla somma dei costi.
2. Esclusioni
La compagnia ha rifiutato l'indennizzo, ritenendo il danno non coperto e a tal fine ha richiamato il disposto dell'art. 3.1, sezione A, delle condizioni di polizza in base al quale “La società non è obbligata ad indennizzare: i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o rifacimento di lavori eseguiti in difformità dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti
o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore dei lavori, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti”.
La difesa è fondata.
Per quanto riguarda il difetto relativo alle pendenze, l'ordine di servizio della DL n. 10 del
2/5/2022 (v. doc. 4 att.) dà conto del fatto che dopo l'esecuzione dei lavori sono stati rilevati
“tratti di shoulders della pista di volo (riportati nell'allegato grafico) che presentano pendenze trasversali superiori al 2,50% max ammesso (EASA – CS ADE-CSN.B.130 Slopes on runway shoulders)” e ordina di provvedere al ripristino delle anomalie riscontrate. Si ricorda che l'EASA
è la l'Agenzia europea per la sicurezza aerea, che stabilisce norme e regolamenti per l'aviazione civile e quindi la normativa richiamata ha natura regolamentare.
Relativamente al rifacimento della posa in opera dei sostegni dei segnali led (inghisaggio), è la stessa relazione redatta dall'impresa attrice (v. doc. 6) ad attestare che il problema è sorto a causa del mancato rispetto delle istruzioni fornite con la scheda tecnica del prodotto utilizzato, denominato Sika-Patch 5, le quali prevedevano la necessità che i supporti fossero asciutti e privi di polvere, mentre la posa è stata operata in presenza di acqua e umidità. La scheda tecnica è stata specificatamente approvata dalla direzione lavori (v. doc. 6 bis att.) e quindi è logico e corretto ritenere che quelle istruzioni costituiscano prescrizioni progettuali.
In sostanza, quindi, per entrambi gli interventi di rifacimento sussiste la causa di esclusione del mancato rispetto di regolamenti e delle prescrizioni progettuali. Ne deriva l'operatività della causa di esclusione prevista dal citato art.
3.1 della sezione A della polizza.
Secondo parte attrice, la copertura deve, invece, operare perché l'impresa si è attenuta agli ordini di servizio della DL. L'argomento è fallace, perché l'impresa si è attenuta agli ordini di servizio pagina 3 di 5 emanati dalla DL dopo il riscontro delle due evidenziate difformità, le quali però sono dovute in origine al mancato rispetto dei regolamenti tecnici e delle prescrizioni progettuali.
Parte attrice ha invocato anche il disposto dell'art. 12 delle condizioni particolari di polizza, in base al quale, in deroga allo schema tipo, “S'intendono compreso i danni conseguenti a colpa grave dell' nonché dolo e colpa grave dei dipendenti, e/o degli incaricati della Parte_2
supervisione e direzione lavori e/o parificati, sia che si tratti di personale dell'Assicurato/Contraente e del Committente, sia di liberi professionisti da tali soggetti incaricati.”
Si rileva che tale clausola si riferisce all'elemento soggettivo e deroga alla relativa disciplina posta dall'art. 16 delle c.c.gg., non opera invece sul piano oggettivo e quindi non rileva sulle esclusioni oggettive previste dall'art. 3.1, che restano ferme.
3. Invalidità
Infine, infondata è anche la tesi secondo la quale la clausola di esclusione di cui all'art.
3.1 della polizza sarebbe illegittima o annullabile per contrasto con il disposto dell'art. 30, legge n.
109/1994 (legge quadro in materia di lavori pubblici), secondo il quale “L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.” (comma 3).
In primo luogo, l'interpretazione della norma fornita da parte attrice non è corretta, perché essa richiede una copertura assicurativa non in favore dell'esecutore dei lavori, che è solo lo stipulante, ma in favore del committente e degli altri enti aggiudicatori o realizzatori, tra i quali non rientra l'esecutore, come da definizioni contenute nell'art. 2, comma 6, della legge n.
104/1994. Pertanto, il fatto che la copertura assicurativa dell'esecutore incontri dei limiti contrattuali non contrasta con alcuna norma di legge.
Inoltre, come correttamente evidenziato da parte convenuta, la citata disposizione è stata attuata dal d.m. 123/2004, che riporta in allegato i vari schemi contrattuali e la polizza oggetto di causa è del tutto conforme allo schema 2.3, di modo che alcuna illegittimità è rilevabile.
pagina 4 di 5 4. Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri minimi previsti dal d.m. n. 55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale e non complessa.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Milano, 21 maggio 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
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