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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/07/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai magistrati:
1) dr Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 388/2022 R.G. vertente tra nata a [...] il [...], c. f.: Parte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Puliafito e Domenico Branca (con PEC
[...]
indicate), congiuntamente e disgiuntamente, per procura rilasciata su foglio separato da considerare in calce all'atto di appello e allegata alla busta di deposito dello stesso, elettivamente domiciliata in Messina, via Cesare Battisti n. 140 (studio avv. R. M. Pellizzeri) recapito professionale dell'avv. Domenico Branca,
APPELLANTE PRINCIPALE contro
nato a [...] P. G. l'11 giugno 1963, c. f.: Controparte_1 C.F._2
, ivi elettivamente domiciliato, in via Moleti n. 78, presso lo studio dell'avv. Pietro Fazio
[...]
(con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti del 23 maggio
2018 (rep. 17759) in Notaio , Per_1
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
____________
Oggetto: Appelli – principale e incidentale - avverso la sentenza n. 66/2022 emessa in data 25 gennaio 2022 dal Tribunale di Barcellona P. G. in materia di opposizione a precetto – domanda di corresponsione dei frutti e altro.
**************
CONCLUSIONI delle PARTI
1 Per l'appellante principale: “Voglia l'Ill.mo Collegio adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: (…) 2) accogliere il presente atto di appello sia in rito che nel merito;
3) riformare la sentenza impugnata in ragione delle censure esposte nel corpo del presente atto, annullando e privando di ogni effetto di legge la sentenza n. 66/2022 emessa dal Tribunale
Civile di Barcellona P. G.; 4) dichiarare che l'appellante, IG.ra , nulla Parte_1
deve al IG. in forza del titolo azionato tramite l'illegittimo precetto (pag. Controparte_1
3 provvedimento primo grado) in quanto il credito è estinto per le ragioni meglio esplicitate, vale a dire per l'insussistenza dei lavori e delle migliorie al momento della riconsegna del bene, ovvero per l'usura che li rende inservibili, conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 28/06/2018 per ogni motivo di legge ritenuto valido;
5) in via subordinata, accertare e dichiarare che l'appellante, IG.ra , nulla deve Parte_1
al IG. in forza del titolo azionato, in quanto il credito è estinto per le Controparte_1 ragioni dedotte in narrativa, vale a dire per l'insussistenza dei lavori e delle migliorie al momento della riconsegna del bene, ovvero per l'usura che li rende inservibili, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., infatti eventuali somme costituirebbero indebito arricchimento per il
, conseguentemente dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto opposto;
6) accertare CP_1
e dichiarare il diritto della IG.ra ad ottenere i frutti dell'immobile per cui è causa, Parte_1
commisurati al valore locatizio del bene secondo in principi ed i motivi dedotti in narrativa;
7) conseguentemente condannare il IG. a corrispondere all'appellante IG.ra Controparte_1
la somma complessiva di € 77.000,00 o quell'altra somma che sarà Parte_1 ritenuta congrua da Codesta On.le Corte, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo;
8) disporre la compensazione tra il credito della IG.ra e l'eventuale credito preteso dal IG. ; 9) in ogni caso, qualora Parte_1 CP_1
Codesta On.le Corte lo ritenga opportuno, nonché compatibile con i dettami del Codice di Rito, si reiterano in questa sede tutte le istanze istruttorie proposte in primo grado (…). Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e 15% forfettario coma da tariffe forensi”.
Per l'appellato- appellante incidentale: “precisa le conclusioni riportandosi alla comparsa di costituzione depositata il 20 settembre 2022. Insiste quindi perché – previo rigetto delle inammissibili (e peraltro inconducenti) istanze istruttorie - l'appello sia dichiarato inammissibile, ovvero rigettato nel merito, con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che rende la dichiarazione di rito”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20 maggio 2022 ha impugnato Parte_1
davanti a questa Corte, nei confronti di la sentenza indicata in oggetto Controparte_1
2 con cui il Tribunale di Messina ha rigettato le domande da lei proposte – volte ad ottenere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, che fosse dichiarato che nulla era da lei dovuto al in forza del titolo azionato con il precetto, essendo il credito estinto CP_1
per insussistenza dei lavori e delle migliorie al momento della riconsegna del bene, conseguentemente dichiarando l'inefficacia del precetto notificatole il 28 giugno 2018, in via subordinata anche ai sensi dell'art. 2041 c. c., nonché che fosse accertato il suo diritto ad ottenere i frutti dell'immobile per cui è causa, commisurati al valore locatizio dello stesso, con conseguente condanna del alla corresponsione della somma complessiva di € CP_1
77.000,00 o di quell'altra somma da determinare in corso di causa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria, e che fosse disposta la compensazione tra il credito di lei e quello eventualmente residuato in capo al – e l'ha condannata al rimborso delle spese di CP_1
lite in favore del (liquidate come in dispositivo). CP_1
L'appellante ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha formulato le domande sopra testualmente riportate nel paragrafo intitolato “conclusioni delle parti”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 20 settembre 2022 si è costituito resistendo al gravame, di cui ha contestato i motivi, e chiedendone il Controparte_1
rigetto, ove non dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c. p. c.; ha, nel contempo, ribadito la carenza di legittimazione attiva della in ordine alle domande svolte nel presente Parte_1
giudizio.
Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello e rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza - come da ordinanza di questa Corte resa all'udienza del 21 ottobre 2022 -, è stata fissata l'udienza del 18 dicembre 2023 per la precisazione delle conclusioni, differita poi, per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, per il medesimo incombente all'udienza del 1° luglio 2024.
In tale udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Col primo motivo di appello si duole del fatto che il Tribunale non Parte_1
avrebbe inteso accertare e/o verificare se e quali migliorie fossero ancora sussistenti nell'immobile al momento della sua riconsegna a lei, e, dunque, se la pretesa azionata in via esecutiva dal fosse ancora legittima. CP_1
Sostiene che avrebbe errato il primo Giudice nel ritenere non analizzabile la consulenza tecnica di parte, corredata del servizio fotografico effettuato alla presenza di un pubblico ufficiale, in
3 base al convincimento che l'analisi della stessa avrebbe eluso il regime delle preclusioni assertive, e richiama in proposito il principio secondo il quale “la richiesta probatoria relativa alle circostanze per la prima volta dedotte dopo lo spirare delle preclusioni assertive di cui all'art.183 comma 6 n. 1 c.p.c. è inammissibile, anche se formulata prima del decorso dell'art.
183 comma 6 n. 2 c. p. c;
è noto infatti che il termine di cui all'art.183 comma 6 n. 1 rappresenta il termine ultimo, oltre il quale si verificano le preclusioni assertive - dirette alla definizione del thema decidendum -. Il diritto alla prova può essere esercitato solo, relativamente ai fatti allegati tempestivamente, entro detto termine”.
Secondo il Tribunale il thema decidendum non sarebbe stato adeguatamente fissato nell'atto di citazione e per questo non ha considerato nemmeno la relazione di parte ritualmente versata in atti, nella quale è stata effettuata un'analisi comparativa di tutte le migliorie precedentemente liquidate ed eventualmente sussistenti al momento della riconsegna, accompagnata da foto e calcoli minuziosi.
Si duole di tale statuizione, obiettando di avere sia nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.
p. c., che nell'atto di citazione, indicato i fatti e le circostanze sui quali verteva il tema della sua opposizione, avendo testualmente, nella prima, affermato: “…la IG.ra non Parte_1
contesta il giudicato formatosi sulla sentenza n 249/2011 né la esecuzione dei lavori eseguiti dal sull'immobile per cui è causa. Contesta la sussistenza delle migliorie apportate CP_1
alla data di consegna dei locali. Migliorie deteriorate e/o consumate a seguito dell'utilizzo del bene da parte del oltre ogni limite consentito dalla sentenza. Ove il avesse CP_1 CP_1
consegnato il capannone alla data della pubblicazione della sentenza la situazione del capannone sarebbe stata radicalmente diversa. Di diversa consistenza e conservazione sarebbero stati le migliorie apportate. Il ritardo nella consegna ha provocato un deterioramento delle migliorie e dei lavori eseguiti al punto che allo stato odierno non vi è traccia alcuna dei detti lavori nell'immobile consegnato”, e, nell'atto di citazione: “al momento della restituzione del capannone la IG.ra ha però amaramente constatato che a Parte_1 seguito e per effetto dell'abusivo utilizzo dell'immobile da parte del IG. nel periodo CP_1 successivo all'emissione della sentenza n. 249/2011 e quindi dopo la formazione del titolo esecutivo, il fabbricato si presentava praticamente inservibile, danneggiato in ogni sua parte e soprattutto non vi era più alcuna traccia di quei lavori e di quelle migliorie per le quali il
Tribunale di Barcellona P.G. aveva disposto in sentenza l'indennizzo (…) Quanto appena detto
è stato accertato in maniera incontrovertibile con apposito servizio fotografico eseguito al momento della riconsegna avvenuta alla presenza dell'Ufficiale Giudiziario ed è stato inoltre provato con successiva perizia giurata a firma del Geom. dalla quale emerge che molte Per_2
4 delle opere realizzate a sua tempo dal , e riconosciute come migliorie, o non esistono CP_1 più ovvero sono abbondantemente usurate tal da non poter essere godute/utilizzate”.
Deduce che dalla semplice lettura dei predetti atti si comprenderebbe agevolmente come tutta l'opposizione sia stata incentrata sin dall'inizio sulla sussistenza o meno delle migliorie, essendo perciò inspiegabile l'argomento del primo Giudice secondo il quale l'opponente non avrebbe correttamente allegato e provato, nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie, la circostanza impeditiva della pretesa fatta valere.
Sotto altro profilo, assume che il Tribunale non avrebbe valutato, in base alle caratteristiche del caso concreto, il presunto grado di incertezza della domanda ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.
p. c., non avendo tenuto in debito conto non solo il fatto che le ragioni della domanda sarebbero state ricavabili agilmente dall'atto di citazione in opposizione, ma nemmeno la circostanza che controparte non ha mai eccepito alcuna carenza sotto il profilo della completezza e/o chiarezza, essendosi difesa, piuttosto, invocando il giudicato.
In ogni caso, anche a voler ritenere affetto da genericità l'atto di citazione, il Tribunale non avrebbe potuto rigettare tout court le domande, ma avrebbe, a suo dire, dovuto attivare il rimedio di cui al quinto comma dell'art. 164 c. p. c., ordinando all'attrice di integrare la domanda entro un termine perentorio.
Contesta, infine, la statuizione d'inammissibilità della richiesta di prova per testi, deducendo che il Tribunale non avrebbe considerato che tra i testi indicati vi era il geom. il CP_2
quale, dotato di specifiche competenze tecniche, avrebbe dovuto confermare (o meno) quanto accertato con la sua consulenza tecnica.
Assume, in definitiva, che ella avrebbe assolto in maniera incontestabile l'onere di indicare i fatti e le circostanze posti a fondamento della sua opposizione entro il termine di cui all'art. 183 comma 6, n. 1 c.p.c., avendo, poi, adempiuto tempestivamente l'obbligo di formulare le proprie richieste istruttorie sia mediante la produzione della perizia di parte, sia con la richiesta di sentire quale teste il consulente di parte (chiamato a confermare in giudizio il suo accertamento tecnico).
Il motivo, in ogni sua articolazione, non è fondato.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione della sul convincimento che ella non Parte_1
abbia allegato in maniera corretta, entro i termini delle preclusioni assertive, la circostanza impeditiva della pretesa azionata da controparte, né l'abbia provata nel rispetto delle preclusioni istruttorie.
In particolare, ha chiarito in sentenza che la precisazione di tale circostanza è stata effettuata dall'opponente in maniera impropria e intempestiva, in quanto, pur a ritenere di poter
5 astrattamente ricavare dalla relazione di consulenza tecnica di parte le informazioni mancanti, tuttavia, in concreto, per un verso i fatti costitutivi dell'azione devono essere allegati dalle parti negli scritti difensivi, secondo la giurisprudenza di legittimità, non potendo essere estrapolati dai documenti allegati, e, per altro verso, comunque, il termine per l'allegazione e la specificazione degli stessi era già decorso al momento della produzione della perizia di parte, avvenuta in data 16 maggio 2019 in uno con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.
p. c..
Orbene, giova premettere brevemente che l'opposizione ex art. 615 c. p. c. proposta dalla
[...]
ha riguardato il diritto del – che gli aveva intimato precetto in data 28 Pt_1 CP_1 giugno 2018 per il pagamento, tra l'altro, della somma stabilita nella sentenza del Tribunale di
Barcellona P. G. n. 249/2011 del 30 novembre 2011, confermata dalla Corte di appello con sentenza n. 786 del 18 luglio 2017, a titolo di “spese legittimamente sostenute per l'effettuazione di lavori sull'immobile” (oggetto del preliminare di vendita, dichiarato risolto per inadempimento della medesima), pari a € 58.809,51, con gli interessi al Parte_1
tasso legale dalla data di proposizione del giudizio fino al sodisfo – a procedere ad esecuzione forzata per l'ottenimento di tale somma (con gli accessori).
Siffatto diritto è stato da lei contestato sull'assunto che, al momento della restituzione del bene immobile in questione (una porzione divisa di capannone sito in Contrada Mendola del Comune di Terme Vigliatore) – avvenuta in data 14 maggio 2018 con l'intervento dell'ufficiale giudiziario –, molte delle opere realizzate a suo tempo dal promissario acquirente e
“riconosciute come migliorie” (così testualmente a pag. 3 dell'atto di opposizione) non esistessero più oppure fossero state abbondantemente usurate, così da non potere essere godute/utilizzate: ciò, a suo dure, sarebbe stato accertato con apposito servizio fotografico eseguito al momento della riconsegna del bene e provato con successiva perizia giurata a firma del geom. . CP_2
L'opponente ha, in sostanza, dedotto la sopravvenienza, rispetto alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, di un fatto estintivo del diritto azionato dal in esecutivis, CP_1
consistito nel non essere più esistenti nel capannone, al momento della sua restituzione, le
“migliorie” ed i lavori nello stesso effettuati, in relazione ai quali era stata pronunciata la condanna al pagamento della somma anzidetta con la sentenza di primo grado sopra richiamata
(confermata dalla Corte di appello), posta a fondamento dell'atto di precetto opposto.
Ha evidenziato anche che la rovina dell'immobile sarebbe stata dovuta al comportamento del il quale, nonostante l'obbligo di restituzione nascente dalla sentenza del 1° CP_1
dicembre 2011, non solo ha continuato ad utilizzarlo e sfruttarlo senza averne titolo, ma ha
6 anche lasciato che si deteriorasse, divenendo inservibile, e, tra l'altro, concedendolo in uso a terzi, che vi avrebbero esercitato attività artigianali.
Tanto premesso, immune da censure è, ad avviso della Corte, la decisione del primo Giudice circa la genericità delle allegazioni in fatto contenute nell'atto di citazione (e poi nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c. p.c., deputata alla precisazione della domanda), dato che, come risulta chiaramente dal dato testuale dei predetti atti, l'opponente si è limitata in essi a sostenere che, al momento della restituzione, l'immobile non presentava più quelle opere a suo dire riconosciute come “migliorie” e quei lavori per i quali le era stato intimato il pagamento mediante precetto.
Dato imprescindibile – osserva la Corte - è che il pagamento della predetta somma si fonda su un titolo giudiziale passato in giudicato, nel quale risulta senz'altro accertato e dichiarato testualmente che ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per la Controparte_1 documentata effettuazione dei lavori sull'immobile oggetto di causa, il cui ammontare è stato quantificato con precisione per mezzo della perizia redatta nel corso dell'istruttoria dal c. t.
u. arch. con valutazione congrua e logicamente motivata, dalla quale non vi Persona_3
è ragione di discostarsi. Né peraltro possono accogliersi le eccezioni sollevate in merito dalla convenuta, la quale ha contestato la legittimità dei lavori effettuati da : dalla Controparte_1
documentazione in atti risulta, infatti, che il era stato dalla promittente venditrice CP_1 immesso nel possesso dell'immobile con espressa <<autorizzazione per il promittente acquirente ad eseguire tutte le opere che si rendessero necessarie rendere capannone idoneo all'uso cui è destinato>> (cfr. preliminare dell'8 giugno 2005)”. Controparte_3
Orbene, l'opponente anzitutto parla di opere riconosciute come “migliorie”, utilizzando un termine che ha una sua precisa valenza sul piano giuridico-fattuale, laddove, nel titolo portato ad esecuzione, il riferimento è, piuttosto, a “opere necessarie per rendere il capannone idoneo all'uso cui è destinato”, nozione evidentemente diversa da quella di “migliorie” o
“miglioramenti”, per tali dovendosi intendere, mutuando il significato dalla norma ex art. 1592
c. c. (peraltro richiamata dalla stessa opponente/appellante), quelle opere che con trasformazioni o sistemazioni diverse apportano all'immobile un aumento di valore, accrescendone in modo durevole il godimento, la produttività e la redditività, senza presentare una propria individualità rispetto al bene in cui vanno ad incorporarsi (cfr. Cass. civ. n.
13070/2004).
L'opponente, invero, non ha offerto alcun elemento a riscontro della circostanza, solo asserita, che le opere di cui alla sentenza del Tribunale di Barcellona P. G. siano state riconosciute come
“migliorie”, alle quali, applicare, se del caso, in via analogica, il disposto dell'art. 1592 c. c., laddove invece, stando al dictum del titolo esecutivo giudiziale, si è trattato solamente di lavori
7 effettuati per rendere il capannone funzionale all'uso cui sarebbe stato destinato, e non già di trasformazioni volte ad apportare al bene un aumento di valore.
A prescindere, comunque, da questa osservazione, vale in questa sede notare che l'opponente non solo non ha prodotto in giudizio la relazione di c. t. u dell'arch. (cui il Persona_3
Tribunale di Barcellona P. G., nella suddetta sentenza, ha rinviato per l'esatta individuazione dei lavori effettuati dal sull'immobile), come anche rilevato dal primo Giudice, non CP_1
consentendo così al decidente di verificare quali opere, effettuate in detto immobile, sarebbero venute meno al momento della restituzione dello stesso, ma nemmeno ha allegato alla citazione introduttiva del giudizio la consulenza di parte nella quale, in raffronto con la suddetta c. t. u., sono state indicate quelle opere che, contabilizzate nel computo metrico del C. t. u. nella causa davanti al Tribunale di Barcellona P. G., non sarebbero più state presenti in loco alla data dell'accertamento tecnico di parte (28 settembre 2018).
La produzione di questa consulenza in tanto avrebbe avuto una sua valenza processuale, al fine eventualmente di suffragare la precisazione e la puntualizzazione del fatto estintivo (o modificativo) posto alla base dell'opposizione, in quanto fosse stata effettuata entro i termini delle preclusioni assertive – ossia entro la data di deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c. p. c. -, dato che, come è noto, la consulenza di parte, lungi dall'avere valore sul piano probatorio, costituisce una semplice allegazione difensiva di natura tecnica.
Essa, come si è detto, è stata invece prodotta dalla solo a preclusioni assertive Parte_1 già maturate, con il che è da escludersi nel caso concreto anche l'unica rilevanza alla stessa eventualmente riconoscibile, ossia quella di “allegazione” di natura tecnica a supporto (e specificazione) del fatto posto a fondamento dell'azione.
L'appellante sostiene che sin dall'atto di citazione avrebbe dedotto la ragione della domanda – incentrata sulla sussistenza (o meno) delle suddette “migliorie” -, contestando sul punto la decisione di prime cure.
In realtà, però, il Tribunale non ha ritenuto che sia mancata del tutto l'esposizione del fatto impeditivo della pretesa azionata in esecutivis, bensì l'ha reputata non sufficientemente circostanziata, siccome carente di quelle informazioni più specifiche, in punto di fatto, che gli avrebbero consentito di procedere, se del caso, all'approfondimento istruttorio necessario, come si ricava dalle espressioni testuali: “l'opponente non ha correttamente allegato (…) la circostanza impeditiva della pretesa fatta valere”; “dalla relazione di c. t. p. (…) potrebbe essere astrattamente possibile ricavare le informazioni mancanti”; “l'omessa precisazione dei fatti rende superflua qualsiasi richiesta istruttoria”, a significare che non è stato sufficiente affermare che nessuna delle opere (definite “migliorie”) erano presenti nell'immobile al momento della sua restituzione per escludere il diritto di controparte di procedere ad esecuzione
8 forzata in base al titolo esecutivo, ma sarebbe stato necessario, piuttosto, indicare, previa individuazione dei lavori realizzati nell'immobile, oggetto del rimborso secondo il titolo esecutivo, quali e quanti di essi sarebbero venuti meno, eventualmente anche per effetto del comportamento del , al momento della restituzione a lui del bene medesimo. CP_1
Informazioni, queste ultime, astrattamente ricavabili sì dalla relazione di parte, la quale, però,
è stata a ragione ritenuta inutilizzabile dal Tribunale ai fini di precisare i fatti, in quanto prodotta agli atti oltre il termine delle preclusioni assertive, dovendosi ricordare ancora una volta che la natura della perizia stragiudiziale di parte è quella di una mera allegazione difensiva (sia pure di natura tecnica), peraltro priva di valenza probatoria autonoma.
Ne deriva la conferma della pronuncia di primo grado, dovendosi rimarcare che la soluzione data dal primo Giudice alla questione muove dalla corretta distinzione, che sempre va tenuta ben presente nel giudizio civile ordinario di cognizione, tra l'aspetto assertivo – ossia l'allegazione dei fatti specifici posti a fondamento dell'azione – ed il profilo probatorio – che attiene, invece, alla dimostrazione delle circostanze già adeguatamente e tempestivamente allegate negli atti difensivi -, assoggettati a due diversi regimi preclusivi.
La fase assertiva trova il proprio limite processuale – secondo il rito vigente ratione temporis - nel termine di deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c. p. c.; quella istruttoria, invece, nelle scansioni previste dall'art. 184 c. p. c..
La perizia stragiudiziale di parte, come si è detto, quale allegazione difensiva di tipo tecnico è da ricondurre alla prima fase, e non già alla seconda – come intenderebbe sostenere parte appellante -, non avendo alcuna valenza probatoria secondo quanto si è detto sopra.
E poiché nel caso di specie tale relazione di parte – che, si ribadisce, per valere quale strumento di specificazione della domanda, avrebbe potuto e dovuto essere trasposta nell'atto introduttivo del giudizio o, al massimo, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c. p. c. - risulta prodotta solo a preclusioni assertive maturate, di essa non può tenersi conto ai fini assertivi, essendo perciò rimasta del tutto generica ed aspecifica l'esposizione dei fatti posti dall'opponente a fondamento della sua eccezione (lato sensu) estintiva, come correttamente ritenuto dal
Tribunale con statuizione non efficacemente inficiata dalle argomentazioni di cui al presente motivo di appello, poco pertinenti rispetto all'iter argomentativo della sentenza impugnata.
Infondata è parimenti la seconda articolazione del motivo in esame, con cui l'appellante critica, in ogni caso, l'elusione da parte del decidente della disposizione di cui all'art. 164, comma 5,
c. p. c., sostenendo che, a tutto voler concedere, in presenza di un atto di citazione reputato deficitario sotto il profilo dell'editio actionis, il decidente ha il potere-dovere di disporre, in ossequio alla norma anzidetta, la rinnovazione dell'atto nullo oppure, se il convenuto si sia costituito, la sua integrazione entro un termine perentorio;
cosa che nella specie non è avvenuta.
9 L'assunto non è corretto, posto che la disposizione citata, per quanto qui di specifico interesse, si riferisce all'ipotesi in cui “manchi” l'esposizione dei fatti ai sensi del n. 4 dell'art. 163 c. p.
c. (ossia quelli costituenti le ragioni della domanda), e cioè quando essa sia completamente omessa, laddove, nel caso in esame, non è in discussione la mancanza di tale esposizione, ma piuttosto ne è stata rilevata dal Tribunale la genericità, tale da non avere l'opponente consentito al decidente di avere elementi sufficienti per poter valutare la fondatezza o meno delle ragioni addotte, nemmeno in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c. p. c., essendo perciò non pertinente il richiamo dell'appellante all'art. 164, comma 5, c. p. c..
E' evidente, infine, quanto all'ultima articolazione del motivo di appello in esame – concernente la mancata ammissione da parte del Tribunale della prova per testi, chiesta in particolare con il teste , geometra che aveva redatto la perizia stragiudiziale suddetta –, che essa è CP_2 infondata, posto che, stante la genericità dell'esposizione in fatto delle ragioni dell'opposizione e la conseguente carenza allegativa di cui si è detto, giustamente il G. I. non ha dato corso alla richiesta di istruttoria, non potendo essa riguardare fatti non ritualmente e tempestivamente dedotti in giudizio.
Ne discende il rigetto del primo motivo di appello.
Col secondo la si duole dell'erroneità della decisione di primo grado per avere Parte_1
il Tribunale riconosciuto in capo al un diritto di ritenzione a lui non spettante, CP_1 applicando il disposto dell'art. 1152 c. c. in merito al controcredito da lei vantato verso il convenuto per il godimento abusivo dell'immobile in questione sino al momento della sua riconsegna, quando tale norma riguarderebbe, a suo dire, solamente il possessore e non anche il mero detentore, qualifica – quest'ultima - rivestita nella specie dal siccome CP_1
promissario acquirente che ha beneficiato della disponibilità anticipata del bene nelle more della stipula (mai avvenuta) del contratto definitivo.
Il Tribunale ha ritenuto sul punto testualmente che “sebbene nella sentenza di primo grado non si faccia espressamente cenno alla disciplina applicata, è vero che per effetto della risoluzione del contratto è venuto meno il titolo di detenzione del bene a favore del convenuto opposto, che da quel momento – ovvero dal passaggio in giudicato della relativa pronuncia – non avrebbe più avuto titolo per detenere il bene. Solo da quel momento, a norma dell'art. 2037 c.c., avrebbe perciò dovuto restituire l'immobile in favore di . L'art. 2040 c.c. Parte_1
stabilisce che colui al quale è restituita la cosa è tenuto al rimborso delle spese e dei miglioramenti, a norma dell'art. 1152 c.c. del codice civile. Ne deriva l'insussistenza di alcun inadempimento dell'obbligo restitutorio, non essendo in contestazione che al momento della riconsegna del bene, nel maggio 2018, l'odierna opponente non avesse ancora corrisposto in
10 favore di l'importo liquidato dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e Controparte_1 confermato in sede di gravame”.
A dire dell'appellante il primo Giudice avrebbe applicato al caso in esame una disciplina normativa prevista per altre fattispecie, non potendosi qualificare il come CP_1
“possessore”, soggetto al regime di cui all'art. 1152 c. c., e titolare, come tale, del diritto di ritenzione.
Richiama in proposito giurisprudenza varia di legittimità ed anche di merito a supporto del proprio assunto, ribadendo che il diritto di ritenzione, siccome eccezionale forma di autotutela, non sarebbe applicabile analogicamente al detentore, neanche nelle ipotesi di detenzione qualificata, quale che sia la componente psicologica che la connoti.
La sentenza sarebbe, secondo la , parimenti erronea laddove, al fine di Parte_1 giustificare la ritenzione, il decidente ha affermato che “l'art. 2040 c.c. stabilisce che colui al quale è restituita la cosa è tenuto al rimborso delle spese e dei miglioramenti”: obietta che detta disposizione codicistica si riferirebbe ed applicherebbe esplicitamente in favore di colui che ha la qualifica di “possessore”, non potendo estendersi nei confronti del mero “detentore”, qual è stato il nella specie. CP_1
L'appellante reitera, quindi, l'argomento già svolto in prime cure secondo cui a lei dovrebbe essere riconosciuta e liquidata, a partire dal' 1 dicembre 2011 (data di emissione della sentenza dichiarativa della risoluzione del preliminare di vendita, mai sospesa), una somma commisurata al valore locativo dell'immobile in una contrattazione di libero mercato per immobili simili, a causa del godimento del bene da parte del , e ciò in virtù del principio CP_1
giurisprudenziale secondo il quale la risoluzione di un contratto preliminare di vendita per inadempimento del promittente venditore determina, per il promissario acquirente che abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipate della cosa, l'obbligo di restituzione, a norma dell'art. 2033 c.c., della cosa stessa e degli eventuali frutti (condictio indebiti ob causa finitam), dovendosi ritenere che la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione stabilita dall'art. 1458 c. c. comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute , rimaste prive di causa, in virtù dei principi sulla ripetizione dell'indebito.
A suo dire la vicenda de qua andrebbe, perciò, inquadrata nella figura dell'indebito oggettivo, con conseguente insorgenza in capo al dell'obbligo di corrispondere i frutti per il CP_1 godimento dell'immobile promesso in vendita a norma dell'art. 2033 c. c..
Tale che, quanto meno a partire dalla pronuncia della sentenza n. 249/2011 del 1° dicembre
2011 – epoca in cui la detenzione del bene sarebbe divenuta priva di titolo e abusiva - fino alla data della riconsegna dell'immobile (14 maggio 2018), ella avrebbe diritto al pagamento della somma complessiva di € 77.000,00, oltre interessi di legge dalle singole scadenze al soddisfo,
11 potendo il valore locativo dell'immobile essere stimato in € 1.000 mensili circa, da moltiplicare per 77 mesi (dal dicembre 2011 all'aprile 2018).
Siffatta somma andrebbe poi compensata con il controcredito del , sostenendo CP_1
l'appellante che la compensazione ben potrebbe essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata fondata su un titolo di tipo giudiziale, quando, come sarebbe accaduto –
a suo dire - nella specie, il credito fatto valere in compensazione sia sorto successivamente alla formazione del titolo medesimo.
Il motivo è fondato secondo quanto si dirà.
Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva ribadita in questa sede da parte appellata con riferimento alle domande avanzate dalla , tra Parte_1
cui quella ex art. 2033 c. c. in esame: la questione era già stata sollevata in primo grado dalla difesa del e su di essa il primo Giudice si è pronunciato in maniera implicita, CP_1
rigettandola, come si ricava dal fatto che ha esaminato il merito delle domande della donna, ciò implicando, quindi, nella prospettiva del decidente, il riconoscimento della sua legittimazione processuale e sostanziale.
Nel presente grado l'eccezione è stata riproposta dall'appellato, il quale, nella sua comparsa di costituzione, ha dedotto testualmente quanto segue: “(…) per non dire del difetto di legittimazione in capo alla , che non appare legittimata a reclamare Parte_1 alcunché, oltre la restituzione dell'immobile così come statuito dal giudicato. Va rammentato in proposito che – come attestato in tutte le sentenze richiamate - La ha Parte_1
sempre agito ed agisce quale assuntrice del fallimento della sdf tra e Controparte_4 [...]
, e in tale qualità fu autorizzata dal Giudice Delegato, con provvedimento del CP_5
9.11.1994, a vendere il capannone per cui è causa con obbligo di destinazione del ricavato (cfr. all. 2.3: Sentenza 249/11 pag. 8 rigo 28). Non risultando in atti che la Parte_1 sia, nelle more, divenuta proprietaria dell'immobile di che trattasi, si è tempestivamente eccepita e si eccepisce la sua carenza di legittimazione in ordine alle domande svolte con questo giudizio”.
Va subito evidenziato, in punto di diritto, che l'eccezione è stata riproposta da parte appellata nella comparsa depositata in data 20 settembre 2022, entro il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione indicata in citazione (12 ottobre 2022), potendo valere, perciò, quale appello incidentale, altrimenti non avrebbe potuto essere presa in considerazione stante il principio giurisprudenziale pacifico secondo cui nel giudizio di appello, quando le eccezioni proposte da una delle parti sono state respinte in primo grado - con pronuncia espressa o anche implicita –, è necessario proporre appello incidentale al fine di evitare la formazione
12 del giudicato interno, che ne preclude ogni riesame, anche officioso (così Cass. civ. nn.
25876/2024; 9505/2024; 9844/2022; 21264/2018; 24658/2017; S. U. 11799/2017).
La qualificazione dell'atto come appello incidentale – giova puntualizzare – è consentita in linea di principio ed è possibile nel caso concreto, posto che, di fronte ad un atto non qualificato dalla parte come gravame incidentale occorre verificare, nonostante la mancanza dell'uso di quella espressione, se esso si connoti come tale sul piano sostanziale mediante un apprezzamento effettuato secondo il principio dell'idoneità al raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 3, c. p. c.). Al riguardo deve valutarsi se l'atto in cui è contenuto sia una comparsa di risposta in appello, depositata tempestivamente, come esige l'art. 343, comma
1, c.p.c., e se, in esso, l'eccezione rigettata (espressamente o implicitamente) dal primo giudice sia riproposta.
Ciò che conta, in altri termini, è, oltre alla tempestività del deposito dell'atto a norma della disposizione citata, che il suo contenuto sostanziale sia apprezzabile alla stregua dell'art. 125 c.
p. c., figurando in esso il carattere di oggettivo appello incidentale nel quale l'eccezione sia riproposta in maniera chiara e con sufficiente specificità, sul presupposto pacifico che, nel rito ordinario di cognizione la proposizione dell'appello incidentale non necessita di particolari forme, nè investe l'ufficio giudiziario di incombenti quali il differimento dell'udienza, per dare modo all'appellante di prendere posizione sull'impugnazione incidentale (così Cass. civ. nn.
2805/2022; 18119/2021; 24456/2020).
I requisiti anzidetti sono senz'altro stati riscontrati nell'atto di costituzione del , sia, CP_1
in primis, in punto di tempestività, secondo quanto si è già detto sopra, sia sotto il profilo contenutistico, avuto riguardo al tenore testuale della formula di specifica riproposizione dell'eccezione sopra riportata, in cui si ribadisce, oltre al resto, che è stata “tempestivamente eccepita” e “si eccepisce” la carenza di legittimazione della in ordine alle Parte_1
domande svolte con questo giudizio.
Tanto premesso ed evidenziato che a fronte di questa specifica eccezione l'appellante non si è difesa, né ha dedotto alcunché per eventualmente contestarla, né in primo grado, né nel presente grado, nel merito vale notare che, se è vero che dagli atti del giudizio presupposto, nell'ambito del quale sono state emesse le sentenze nn. 249/2011 (del Tribunale di Barcellona P. G.) e
786/2017 (di questa Corte di appello), risulta univocamente che la ne ha fatto Parte_1
parte nella sua qualità di assuntrice del concordato fallimentare della s. d. f. tra Controparte_4
e omologato con sentenza n. 10/1994 del Tribunale di Barcellona P. G., Controparte_5
in tale specifica veste avendo stipulato il contratto preliminare di compravendita della porzione divisa del capannone di circa mq. 440 con terreno annesso di circa mq. 550 in Terme Vigliatore,
C.da Mendola - dichiarato risolto per inadempimento con le sentenze suddette, con le
13 consequenziali statuizioni in contesa in questa sede -, a tanto autorizzata dal Giudice Delegato con atto del 9 novembre 1994, non per questo può affermarsi la carenza di legittimazione attiva della donna nel presente giudizio per non avere ella indicato negli scritti difensivi, espressamente, la sua qualità anzidetta.
Ad avviso della Corte, invero, tale qualità è senz'altro da ritenere implicita in tutti gli atti di causa e desumibile con certezza dall'intero contesto generale di riferimento (cfr. per casi analoghi Cass. civ. nn. 9345/2009; 23870/2006) sol se si consideri, a tacer d'altro, che è il
– lo stesso che adduce la carenza di legittimazione di agire della CP_1 Parte_1
in proprio – ad avere intimato l'atto di precetto (prodromico all'esecuzione della suddetta sentenza della Corte di appello, che ha confermato le statuizioni di primo grado) direttamente alla personalmente, senza fare riferimento alcuna alla sua qualità di assuntrice Parte_1 del concordato fallimentare, nonostante quest'ultima fosse stata indicata espressamente nel titolo giudiziale di riferimento, essendo un dato tutt'altro che equivoco, ma anzi sottinteso in ogni atto relativo alla vicenda processuale e sostanziale de qua, che la donna sia coinvolta in essa nella sua veste di assuntrice del concordato fallimentare della Parte_2
A ciò aggiungasi, sul piano del diritto sostanziale, che nel caso concreto non vi sarebbe possibilità alcuna di equivocare la posizione della così da incidere, inficiandola, Parte_1
sulla sua titolarità del rapporto dedotto in giudizio sia dal lato attivo, come da lato passivo
(quanto all'intimazione contenuta nel precetto), non essendovi motivo per distinguere, sul piano formale, la sua veste soggettiva in proprio e, rispettivamente, quale assuntrice del concordato, dal momento che, secondo il regime vigente prima della riforma della legge fallimentare del
2006, qui applicabile ratione temporis, la sentenza di omologazione del concordato fallimentare
(con assuntore) aveva tra i suoi effetti principali il trasferimento all'assuntore dei beni acquisiti al fallimento, che si coordinava con quello principale e tipico, consistente nella composizione giudiziale del dissesto dell'imprenditore mediante un regolamento negoziato ed omologato che ponesse termine alle operazioni fallimentari (tra le tante v. Cass. civ. nn. 4715/1987;
4159/1977; 4339/1974; 3231/1972).
All'assuntore, dunque, erano trasferiti i beni facenti parte dell'attivo aziendale in forza della sentenza di omologazione del concordato ed in funzione dell'esecuzione degli adempimenti concordatari, entrando essi a far parte, così, del suo patrimonio, sia pure con il vincolo suddetto, con la conseguenza che la sua posizione giuridica rispetto ai beni traslati è assimilabile alla piena titolarità, così da divenire superflua, nella sostanza, rispetto alle vicende riguardanti il patrimonio concordatario, la differenziazione tra la posizione del soggetto in proprio e quella relativa alla sua veste di assuntore.
14 Ne discende, nel caso concreto, che, diversamente da quanto ha eccepito parte appellante incidentale, la domanda di pagamento dei frutti del bene restituito alla , nella Parte_1
veste di assuntrice, quale corrispettivo del godimento che il promissario acquirente ha mantenuto senza alcun titolo, seppure proposta dalla predetta personalmente, ossia senza l'esplicita spendita della qualità rivestita nel giudizio presupposto e nelle relative pronunce che lo hanno definito, può ritenersi avanzata dal soggetto pienamente legittimato. E ciò sia perché, avuto riguardo all'intero contesto ed al complessivo tenore dell'atto, è implicita la riferibilità dell'azione alla sua posizione di assuntrice del concordato, sia perché, in ogni caso, a seguito dell'omologazione dello stesso (con sentenza n. 10/1994 del Tribunale di Barcellona P. G.), la donna è divenuta titolare dell'attivo fallimentare, essendosi riunite nella sua persona la proprietà dei beni facenti parte del compendio fallimentare e la funzione di provvedere all'esecuzione del concordato mediante l'adempimento degli obblighi relativi (cfr. ex multis Cass. civ. n.
12576/1971).
Tanto posto, è fondata la critica dell'appellante principale avverso la statuizione del primo
Giudice che ha ritenuto operante nel caso di specie, rispetto alla richiesta di corresponsione dei frutti per il godimento dell'immobile da parte del , il diritto di ritenzione ai sensi CP_1 dell'art. 1152 c. c., richiamato dalla disposizione ex art. 2040 c. c..
E ciò non tanto perché la posizione giuridica del promissario acquirente di un bene immobile che abbia ricevuto la consegna anticipata dello stesso non è quella del “possessore” – cui solo sarebbe applicabile la norma di cui all'art. 1152 c. c. sul diritto di ritenzione -, bensì, come giustamente osservato dall'appellante, di mero “detentore”, quanto perché, come affermato dalla Suprema Corte in un caso simile, in tema di risoluzione del contratto preliminare di compravendita, sino alla riconsegna della cosa non sorge il diritto del promissario acquirente, che ne abbia ottenuto l'anticipata consegna, al rimborso di spese e miglioramenti affrontati per l'immobile ai sensi dell'art. 2040 c. c. (Cass. civ. n. 17888/2009).
Il che vuol dire, in altri termini, che, in ipotesi di scioglimento del contratto preliminare con consegna anticipata, non può opporsi validamente ed efficacemente il diritto di ritenzione da parte del promissario acquirente, in quanto la riconsegna del bene costituisce il presupposto essenziale di insorgenza del diritto al rimborso di spese e miglioramenti, dovendo quindi precederlo.
Tanto chiarito, la domanda della di corresponsione dei “frutti” per il godimento Parte_1 dell'immobile promesso in vendita, da lei formulata sin dal primo grado a norma dell'art. 2033
c. c. e ribadita in questa sede, merita di essere accolta per le ragioni che si espongono.
Errata è anzitutto la riconduzione della stessa ad una fattispecie di tipo risarcitorio effettuata dal primo Giudice, il quale, nell'esaminarla, ha esordito testualmente “in relazione al
15 controcredito di natura risarcitoria (…)”: è, invero, principio invalso nella prevalente interpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte, cui non è dato discostarsi in questa sede, che l'efficacia retroattiva della risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi della ripetizione dell'indebito ex art. 2033
c.c., e, pertanto, implica che il promissario acquirente, che abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipate del bene promesso in vendita, debba non solo restituirlo al promittente alienante, ma altresì corrispondere a quest'ultimo i frutti per l'anticipato godimento dello stesso.
Con la conseguenza che, nel caso di occupazione di un immobile, fondata su di un titolo contrattuale venuto meno per effetto della risoluzione giudiziale del contratto, va esclusa la funzione risarcitoria degli obblighi restitutori (in tal senso da ultimo Cass. civ. n.
10145/2025, che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello che, dichiarata la risoluzione di un preliminare di vendita per inadempimento del promissario acquirente, aveva erroneamente ricondotto ad una richiesta di risarcimento del danno per illegittima occupazione la domanda dei promittenti alienanti relativa ai frutti per l'anticipato godimento dell'immobile; nello stesso senso Cass. civ. nn. 35280/2022; 23381/2017; 6575/2017; 16629/2013;
17558/2006).
I frutti vanno restituiti di norma, qualora si tratta di bene immobile, attraverso la corresponsione di una somma che rappresenti l'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento del bene medesimo da parte del soggetto che non ne aveva titolo, per il tempo compreso tra la consegna e la restituzione dello stesso, da liquidare equitativamente con il parametro del valore di mercato per la locazione di immobili della medesima ubicazione, consistenza e caratteristiche, cd.
“valore locativo” del bene (cfr. la giurisprudenza da ultimo richiamata, nonché anche Cass. Civ.
n. 4144/2012).
Nel caso in esame – va puntualizzato – la domanda di pagamento di un corrispettivo per l'utilizzo del capannone da parte del pari almeno ai canoni di locazione correnti in CP_1
zona per i beni di analoghe caratteristiche, dalla data di immisione in possesso al soddisfo, era stata già avanzata dalla nell'ambito del giudizio n. 186/1996 R. G. (definito Parte_1
con le sentenze di primo e secondo grado sopra citate), ma il Tribunale di Barcellona P. G., prima, e la Corte di appello, dopo, l'hanno ritenuta inammissibile perché tardivamente proposta, essendo stata formulata solo in sede di comparsa conclusionale in primo grado (si veda a pag.
24 della sentenza n. 249/2011 e a pag. 18 della sentenza n. 786/2017 della Corte di appello).
La stessa domanda, riproposta dalla in questa sede, seppure limitatamente al Parte_1 periodo dall'1 dicembre 2011 al 30 aprile 2018 (77 mesi), è valutabile nel merito essendo
16 principio assolutamente prevalente e consolidato nella giurisprudenza di legittimità, cui va data continuità qui, che la pronuncia in rito di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito
è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo, né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio. (così da ultimo Cass. civ. n. 20636/2024 che, in applicazione del principio enunciato, ha cassato con rinvio la sentenza gravata che, decidendo nel merito di una domanda risarcitoria dichiarata inammissibile per tardività in un precedente giudizio tra le stesse parti, ne aveva ritenuto precluso l'esame sulla base di una non consentita interpretazione estensiva del dictum della sentenza di condanna emessa ad altro titolo nel precedente giudizio e passata in giudicato, operando un indebito allargamento della liquidazione con essa effettuata anche ai danni oggetto della diversa domanda dichiarata in quella sede inammissibile. In senso conforme Cass. civ. S. U. n. 35110/2021; Cass. civ. nn.
21008/2022; 13603/2021; 23130/2020; 10641/2019; 26377/2014).
Essa è da ritenere fondata per le ragioni sopra esposte, tenendo presente però che, seppure secondo l'insegnamento del Giudice nomofilattico, stanti gli effetti retroattivi della risoluzione per inadempimento, i frutti sono, di regola, dovuti dal momento della consegna (anticipata) del bene sino al suo rilascio, nel caso in esame, in base al principio della domanda, il periodo di riferimento va circoscritto come sopra dal 1° dicembre 2011 al 14 maggio 2018, dovendosi tenere conto, giusta la richiesta della , di 77 mesi di uso e godimento Parte_1 dell'immobile senza titolo, appunto dal dicembre 2011 a tutto il mese di aprile 2018.
In relazione a detto periodo va verificato il valore locativo del bene cui parametrare equitativamente il quantum debeatur come indicato sopra, dovendo al tal fine rimettersi la causa in istruttoria per effettuare apposito accertamento tecnico (come da separata ordinanza, che forma parte integrante della presente statuizione).
Rimane assorbita nelle superiori statuizioni la doglianza di cui al terzo motivo di gravame che riguarda il rigetto da parte del Tribunale della domanda di liquidazione della somma corrispondente al valore locativo del bene (o altra ritenuta opportuna) che la ha Parte_1 proposto in via gradata ai sensi dell'art. 2041 c. c., sostenendo che il mancato riconoscimento di tale somma determinerebbe, in ogni caso, un indebito arricchimento del promissario acquirente, beneficiario del rimborso delle spese per i lavori effettuati nell'immobile.
Il suo esame si rende oggi superfluo, stante l'accoglimento della domanda di pagamento dei
“frutti” di cui si è poco sopra detto, proposta dalla in via principale ai sensi Parte_1 dell'art. 2033 c. c., dovendosi in ogni caso ribadire che, come rilevato dal primo Giudice,
17 l'azione generale di arricchimento ha natura residuale e carattere sussidiario, presupponendo come tale la mancanza, verificabile d'ufficio, di un'azione tipica derivante dal contratto oppure dalla legge. Condizione questa non esistente nella specie, dove, come si è detto più diffusamente sopra, spettano alla promittente venditrice, a seguito della risoluzione per inadempimento del preliminare, oltre alla restituzione del bene (anticipatamente consegnato), anche il pagamento dei frutti in base alle regole dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c. c.; domanda che ella ha avanzato in via principale, ottenendone l'accoglimento nella presente sede di appello.
Va rimessa al prosieguo ogni statuizione consequenziale, anche in merito alla questione della chiesta “compensazione”, così come la regolazione delle spese processuali, comprese quelle del primo grado – il cui capo è stato contestato dall'appellante principale col quarto ed ultimo motivo di appello e che solo in sede di pronuncia definitiva potrà e dovrà essere vagliata in base all'esito dell'intera contesa.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e mod. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte dà atto della sussistenza – quanto all'appello incidentale, così qualificato quello proposto dal
, come detto sopra - dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza CP_1
che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
Tale attestazione va fatta in questa sede, pur trattandosi di sentenza non definitiva, stante il rigetto dell'appello incidentale e considerato che, come è noto, il rilievo sulla debenza del c.d.
"doppio contributo" sorge ipso iure non potendo costituire un capo del provvedimento di definizione dell'impugnazione dotato di contenuto condannatorio, né di contenuto declaratorio,
a tanto ostando soprattutto la mancanza di un rapporto processuale con il soggetto titolare del relativo potere impositivo tributario, che non è neppure parte in causa.
Il presupposto dell'insorgenza del versamento del “doppio contributo” non è infatti collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale del gravame (o della definizione in rito, negativa per l'impugnante), e, nel caso di specie, l'appello principale è stato rigettato in toto (v. Cass. Civ. nn. 8170/2018; 10306/2014).
Si manda nel contempo alla cancelleria per richiedere il pagamento del c. u. dovuto dal per l'impugnazione incidentale. CP_1
P. Q. M.
18 La Corte di Appello di Messina, prima sezione, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, non definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da con atto di Parte_1
citazione notificato il 20 maggio 2022 contro avverso la sentenza n. Controparte_1
66/2022 del 25 gennaio 2022 del Tribunale di Barcellona P. G., nonché sull'appello incidentale proposto da con comparsa depositata il 20 settembre 2022, così Controparte_1
provvede:
• in parziale accoglimento dell'appello principale e in riforma in parte qua della sentenza impugnata, dichiara il diritto della ad ottenere i “frutti” dell'immobile Parte_1
oggetto di restituzione ex art. 2033 c. c., quale corrispettivo del godimento di esso da parte del , per il periodo dal 1° dicembre 2011 a tutto il mese di aprile 2018 (assorbito CP_1
il terzo motivo di appello nella presente statuizione);
• per l'effetto, al fine di determinare il quantum debeatur dei predetti “frutti”, rimette le parti in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore corso;
• rigetta nel resto l'appello principale;
• rigetta l'appello incidentale;
• riserva alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese del giudizio;
• dà atto che sussistono i presupposti perché l'appellante incidentale, il cui gravame è stato rigettato ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti consequenziali, anche perché richieda al il pagamento del c. u. dovuto per l'impugnazione incidentale. CP_1
Così deciso nella camera di consiglio (presente il Presidente da remoto) il 27 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
19
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai magistrati:
1) dr Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 388/2022 R.G. vertente tra nata a [...] il [...], c. f.: Parte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Puliafito e Domenico Branca (con PEC
[...]
indicate), congiuntamente e disgiuntamente, per procura rilasciata su foglio separato da considerare in calce all'atto di appello e allegata alla busta di deposito dello stesso, elettivamente domiciliata in Messina, via Cesare Battisti n. 140 (studio avv. R. M. Pellizzeri) recapito professionale dell'avv. Domenico Branca,
APPELLANTE PRINCIPALE contro
nato a [...] P. G. l'11 giugno 1963, c. f.: Controparte_1 C.F._2
, ivi elettivamente domiciliato, in via Moleti n. 78, presso lo studio dell'avv. Pietro Fazio
[...]
(con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti del 23 maggio
2018 (rep. 17759) in Notaio , Per_1
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
____________
Oggetto: Appelli – principale e incidentale - avverso la sentenza n. 66/2022 emessa in data 25 gennaio 2022 dal Tribunale di Barcellona P. G. in materia di opposizione a precetto – domanda di corresponsione dei frutti e altro.
**************
CONCLUSIONI delle PARTI
1 Per l'appellante principale: “Voglia l'Ill.mo Collegio adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: (…) 2) accogliere il presente atto di appello sia in rito che nel merito;
3) riformare la sentenza impugnata in ragione delle censure esposte nel corpo del presente atto, annullando e privando di ogni effetto di legge la sentenza n. 66/2022 emessa dal Tribunale
Civile di Barcellona P. G.; 4) dichiarare che l'appellante, IG.ra , nulla Parte_1
deve al IG. in forza del titolo azionato tramite l'illegittimo precetto (pag. Controparte_1
3 provvedimento primo grado) in quanto il credito è estinto per le ragioni meglio esplicitate, vale a dire per l'insussistenza dei lavori e delle migliorie al momento della riconsegna del bene, ovvero per l'usura che li rende inservibili, conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 28/06/2018 per ogni motivo di legge ritenuto valido;
5) in via subordinata, accertare e dichiarare che l'appellante, IG.ra , nulla deve Parte_1
al IG. in forza del titolo azionato, in quanto il credito è estinto per le Controparte_1 ragioni dedotte in narrativa, vale a dire per l'insussistenza dei lavori e delle migliorie al momento della riconsegna del bene, ovvero per l'usura che li rende inservibili, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., infatti eventuali somme costituirebbero indebito arricchimento per il
, conseguentemente dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto opposto;
6) accertare CP_1
e dichiarare il diritto della IG.ra ad ottenere i frutti dell'immobile per cui è causa, Parte_1
commisurati al valore locatizio del bene secondo in principi ed i motivi dedotti in narrativa;
7) conseguentemente condannare il IG. a corrispondere all'appellante IG.ra Controparte_1
la somma complessiva di € 77.000,00 o quell'altra somma che sarà Parte_1 ritenuta congrua da Codesta On.le Corte, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo;
8) disporre la compensazione tra il credito della IG.ra e l'eventuale credito preteso dal IG. ; 9) in ogni caso, qualora Parte_1 CP_1
Codesta On.le Corte lo ritenga opportuno, nonché compatibile con i dettami del Codice di Rito, si reiterano in questa sede tutte le istanze istruttorie proposte in primo grado (…). Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e 15% forfettario coma da tariffe forensi”.
Per l'appellato- appellante incidentale: “precisa le conclusioni riportandosi alla comparsa di costituzione depositata il 20 settembre 2022. Insiste quindi perché – previo rigetto delle inammissibili (e peraltro inconducenti) istanze istruttorie - l'appello sia dichiarato inammissibile, ovvero rigettato nel merito, con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che rende la dichiarazione di rito”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20 maggio 2022 ha impugnato Parte_1
davanti a questa Corte, nei confronti di la sentenza indicata in oggetto Controparte_1
2 con cui il Tribunale di Messina ha rigettato le domande da lei proposte – volte ad ottenere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, che fosse dichiarato che nulla era da lei dovuto al in forza del titolo azionato con il precetto, essendo il credito estinto CP_1
per insussistenza dei lavori e delle migliorie al momento della riconsegna del bene, conseguentemente dichiarando l'inefficacia del precetto notificatole il 28 giugno 2018, in via subordinata anche ai sensi dell'art. 2041 c. c., nonché che fosse accertato il suo diritto ad ottenere i frutti dell'immobile per cui è causa, commisurati al valore locatizio dello stesso, con conseguente condanna del alla corresponsione della somma complessiva di € CP_1
77.000,00 o di quell'altra somma da determinare in corso di causa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria, e che fosse disposta la compensazione tra il credito di lei e quello eventualmente residuato in capo al – e l'ha condannata al rimborso delle spese di CP_1
lite in favore del (liquidate come in dispositivo). CP_1
L'appellante ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha formulato le domande sopra testualmente riportate nel paragrafo intitolato “conclusioni delle parti”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 20 settembre 2022 si è costituito resistendo al gravame, di cui ha contestato i motivi, e chiedendone il Controparte_1
rigetto, ove non dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c. p. c.; ha, nel contempo, ribadito la carenza di legittimazione attiva della in ordine alle domande svolte nel presente Parte_1
giudizio.
Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello e rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza - come da ordinanza di questa Corte resa all'udienza del 21 ottobre 2022 -, è stata fissata l'udienza del 18 dicembre 2023 per la precisazione delle conclusioni, differita poi, per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, per il medesimo incombente all'udienza del 1° luglio 2024.
In tale udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Col primo motivo di appello si duole del fatto che il Tribunale non Parte_1
avrebbe inteso accertare e/o verificare se e quali migliorie fossero ancora sussistenti nell'immobile al momento della sua riconsegna a lei, e, dunque, se la pretesa azionata in via esecutiva dal fosse ancora legittima. CP_1
Sostiene che avrebbe errato il primo Giudice nel ritenere non analizzabile la consulenza tecnica di parte, corredata del servizio fotografico effettuato alla presenza di un pubblico ufficiale, in
3 base al convincimento che l'analisi della stessa avrebbe eluso il regime delle preclusioni assertive, e richiama in proposito il principio secondo il quale “la richiesta probatoria relativa alle circostanze per la prima volta dedotte dopo lo spirare delle preclusioni assertive di cui all'art.183 comma 6 n. 1 c.p.c. è inammissibile, anche se formulata prima del decorso dell'art.
183 comma 6 n. 2 c. p. c;
è noto infatti che il termine di cui all'art.183 comma 6 n. 1 rappresenta il termine ultimo, oltre il quale si verificano le preclusioni assertive - dirette alla definizione del thema decidendum -. Il diritto alla prova può essere esercitato solo, relativamente ai fatti allegati tempestivamente, entro detto termine”.
Secondo il Tribunale il thema decidendum non sarebbe stato adeguatamente fissato nell'atto di citazione e per questo non ha considerato nemmeno la relazione di parte ritualmente versata in atti, nella quale è stata effettuata un'analisi comparativa di tutte le migliorie precedentemente liquidate ed eventualmente sussistenti al momento della riconsegna, accompagnata da foto e calcoli minuziosi.
Si duole di tale statuizione, obiettando di avere sia nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.
p. c., che nell'atto di citazione, indicato i fatti e le circostanze sui quali verteva il tema della sua opposizione, avendo testualmente, nella prima, affermato: “…la IG.ra non Parte_1
contesta il giudicato formatosi sulla sentenza n 249/2011 né la esecuzione dei lavori eseguiti dal sull'immobile per cui è causa. Contesta la sussistenza delle migliorie apportate CP_1
alla data di consegna dei locali. Migliorie deteriorate e/o consumate a seguito dell'utilizzo del bene da parte del oltre ogni limite consentito dalla sentenza. Ove il avesse CP_1 CP_1
consegnato il capannone alla data della pubblicazione della sentenza la situazione del capannone sarebbe stata radicalmente diversa. Di diversa consistenza e conservazione sarebbero stati le migliorie apportate. Il ritardo nella consegna ha provocato un deterioramento delle migliorie e dei lavori eseguiti al punto che allo stato odierno non vi è traccia alcuna dei detti lavori nell'immobile consegnato”, e, nell'atto di citazione: “al momento della restituzione del capannone la IG.ra ha però amaramente constatato che a Parte_1 seguito e per effetto dell'abusivo utilizzo dell'immobile da parte del IG. nel periodo CP_1 successivo all'emissione della sentenza n. 249/2011 e quindi dopo la formazione del titolo esecutivo, il fabbricato si presentava praticamente inservibile, danneggiato in ogni sua parte e soprattutto non vi era più alcuna traccia di quei lavori e di quelle migliorie per le quali il
Tribunale di Barcellona P.G. aveva disposto in sentenza l'indennizzo (…) Quanto appena detto
è stato accertato in maniera incontrovertibile con apposito servizio fotografico eseguito al momento della riconsegna avvenuta alla presenza dell'Ufficiale Giudiziario ed è stato inoltre provato con successiva perizia giurata a firma del Geom. dalla quale emerge che molte Per_2
4 delle opere realizzate a sua tempo dal , e riconosciute come migliorie, o non esistono CP_1 più ovvero sono abbondantemente usurate tal da non poter essere godute/utilizzate”.
Deduce che dalla semplice lettura dei predetti atti si comprenderebbe agevolmente come tutta l'opposizione sia stata incentrata sin dall'inizio sulla sussistenza o meno delle migliorie, essendo perciò inspiegabile l'argomento del primo Giudice secondo il quale l'opponente non avrebbe correttamente allegato e provato, nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie, la circostanza impeditiva della pretesa fatta valere.
Sotto altro profilo, assume che il Tribunale non avrebbe valutato, in base alle caratteristiche del caso concreto, il presunto grado di incertezza della domanda ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.
p. c., non avendo tenuto in debito conto non solo il fatto che le ragioni della domanda sarebbero state ricavabili agilmente dall'atto di citazione in opposizione, ma nemmeno la circostanza che controparte non ha mai eccepito alcuna carenza sotto il profilo della completezza e/o chiarezza, essendosi difesa, piuttosto, invocando il giudicato.
In ogni caso, anche a voler ritenere affetto da genericità l'atto di citazione, il Tribunale non avrebbe potuto rigettare tout court le domande, ma avrebbe, a suo dire, dovuto attivare il rimedio di cui al quinto comma dell'art. 164 c. p. c., ordinando all'attrice di integrare la domanda entro un termine perentorio.
Contesta, infine, la statuizione d'inammissibilità della richiesta di prova per testi, deducendo che il Tribunale non avrebbe considerato che tra i testi indicati vi era il geom. il CP_2
quale, dotato di specifiche competenze tecniche, avrebbe dovuto confermare (o meno) quanto accertato con la sua consulenza tecnica.
Assume, in definitiva, che ella avrebbe assolto in maniera incontestabile l'onere di indicare i fatti e le circostanze posti a fondamento della sua opposizione entro il termine di cui all'art. 183 comma 6, n. 1 c.p.c., avendo, poi, adempiuto tempestivamente l'obbligo di formulare le proprie richieste istruttorie sia mediante la produzione della perizia di parte, sia con la richiesta di sentire quale teste il consulente di parte (chiamato a confermare in giudizio il suo accertamento tecnico).
Il motivo, in ogni sua articolazione, non è fondato.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione della sul convincimento che ella non Parte_1
abbia allegato in maniera corretta, entro i termini delle preclusioni assertive, la circostanza impeditiva della pretesa azionata da controparte, né l'abbia provata nel rispetto delle preclusioni istruttorie.
In particolare, ha chiarito in sentenza che la precisazione di tale circostanza è stata effettuata dall'opponente in maniera impropria e intempestiva, in quanto, pur a ritenere di poter
5 astrattamente ricavare dalla relazione di consulenza tecnica di parte le informazioni mancanti, tuttavia, in concreto, per un verso i fatti costitutivi dell'azione devono essere allegati dalle parti negli scritti difensivi, secondo la giurisprudenza di legittimità, non potendo essere estrapolati dai documenti allegati, e, per altro verso, comunque, il termine per l'allegazione e la specificazione degli stessi era già decorso al momento della produzione della perizia di parte, avvenuta in data 16 maggio 2019 in uno con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.
p. c..
Orbene, giova premettere brevemente che l'opposizione ex art. 615 c. p. c. proposta dalla
[...]
ha riguardato il diritto del – che gli aveva intimato precetto in data 28 Pt_1 CP_1 giugno 2018 per il pagamento, tra l'altro, della somma stabilita nella sentenza del Tribunale di
Barcellona P. G. n. 249/2011 del 30 novembre 2011, confermata dalla Corte di appello con sentenza n. 786 del 18 luglio 2017, a titolo di “spese legittimamente sostenute per l'effettuazione di lavori sull'immobile” (oggetto del preliminare di vendita, dichiarato risolto per inadempimento della medesima), pari a € 58.809,51, con gli interessi al Parte_1
tasso legale dalla data di proposizione del giudizio fino al sodisfo – a procedere ad esecuzione forzata per l'ottenimento di tale somma (con gli accessori).
Siffatto diritto è stato da lei contestato sull'assunto che, al momento della restituzione del bene immobile in questione (una porzione divisa di capannone sito in Contrada Mendola del Comune di Terme Vigliatore) – avvenuta in data 14 maggio 2018 con l'intervento dell'ufficiale giudiziario –, molte delle opere realizzate a suo tempo dal promissario acquirente e
“riconosciute come migliorie” (così testualmente a pag. 3 dell'atto di opposizione) non esistessero più oppure fossero state abbondantemente usurate, così da non potere essere godute/utilizzate: ciò, a suo dure, sarebbe stato accertato con apposito servizio fotografico eseguito al momento della riconsegna del bene e provato con successiva perizia giurata a firma del geom. . CP_2
L'opponente ha, in sostanza, dedotto la sopravvenienza, rispetto alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, di un fatto estintivo del diritto azionato dal in esecutivis, CP_1
consistito nel non essere più esistenti nel capannone, al momento della sua restituzione, le
“migliorie” ed i lavori nello stesso effettuati, in relazione ai quali era stata pronunciata la condanna al pagamento della somma anzidetta con la sentenza di primo grado sopra richiamata
(confermata dalla Corte di appello), posta a fondamento dell'atto di precetto opposto.
Ha evidenziato anche che la rovina dell'immobile sarebbe stata dovuta al comportamento del il quale, nonostante l'obbligo di restituzione nascente dalla sentenza del 1° CP_1
dicembre 2011, non solo ha continuato ad utilizzarlo e sfruttarlo senza averne titolo, ma ha
6 anche lasciato che si deteriorasse, divenendo inservibile, e, tra l'altro, concedendolo in uso a terzi, che vi avrebbero esercitato attività artigianali.
Tanto premesso, immune da censure è, ad avviso della Corte, la decisione del primo Giudice circa la genericità delle allegazioni in fatto contenute nell'atto di citazione (e poi nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c. p.c., deputata alla precisazione della domanda), dato che, come risulta chiaramente dal dato testuale dei predetti atti, l'opponente si è limitata in essi a sostenere che, al momento della restituzione, l'immobile non presentava più quelle opere a suo dire riconosciute come “migliorie” e quei lavori per i quali le era stato intimato il pagamento mediante precetto.
Dato imprescindibile – osserva la Corte - è che il pagamento della predetta somma si fonda su un titolo giudiziale passato in giudicato, nel quale risulta senz'altro accertato e dichiarato testualmente che ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per la Controparte_1 documentata effettuazione dei lavori sull'immobile oggetto di causa, il cui ammontare è stato quantificato con precisione per mezzo della perizia redatta nel corso dell'istruttoria dal c. t.
u. arch. con valutazione congrua e logicamente motivata, dalla quale non vi Persona_3
è ragione di discostarsi. Né peraltro possono accogliersi le eccezioni sollevate in merito dalla convenuta, la quale ha contestato la legittimità dei lavori effettuati da : dalla Controparte_1
documentazione in atti risulta, infatti, che il era stato dalla promittente venditrice CP_1 immesso nel possesso dell'immobile con espressa <<autorizzazione per il promittente acquirente ad eseguire tutte le opere che si rendessero necessarie rendere capannone idoneo all'uso cui è destinato>> (cfr. preliminare dell'8 giugno 2005)”. Controparte_3
Orbene, l'opponente anzitutto parla di opere riconosciute come “migliorie”, utilizzando un termine che ha una sua precisa valenza sul piano giuridico-fattuale, laddove, nel titolo portato ad esecuzione, il riferimento è, piuttosto, a “opere necessarie per rendere il capannone idoneo all'uso cui è destinato”, nozione evidentemente diversa da quella di “migliorie” o
“miglioramenti”, per tali dovendosi intendere, mutuando il significato dalla norma ex art. 1592
c. c. (peraltro richiamata dalla stessa opponente/appellante), quelle opere che con trasformazioni o sistemazioni diverse apportano all'immobile un aumento di valore, accrescendone in modo durevole il godimento, la produttività e la redditività, senza presentare una propria individualità rispetto al bene in cui vanno ad incorporarsi (cfr. Cass. civ. n.
13070/2004).
L'opponente, invero, non ha offerto alcun elemento a riscontro della circostanza, solo asserita, che le opere di cui alla sentenza del Tribunale di Barcellona P. G. siano state riconosciute come
“migliorie”, alle quali, applicare, se del caso, in via analogica, il disposto dell'art. 1592 c. c., laddove invece, stando al dictum del titolo esecutivo giudiziale, si è trattato solamente di lavori
7 effettuati per rendere il capannone funzionale all'uso cui sarebbe stato destinato, e non già di trasformazioni volte ad apportare al bene un aumento di valore.
A prescindere, comunque, da questa osservazione, vale in questa sede notare che l'opponente non solo non ha prodotto in giudizio la relazione di c. t. u dell'arch. (cui il Persona_3
Tribunale di Barcellona P. G., nella suddetta sentenza, ha rinviato per l'esatta individuazione dei lavori effettuati dal sull'immobile), come anche rilevato dal primo Giudice, non CP_1
consentendo così al decidente di verificare quali opere, effettuate in detto immobile, sarebbero venute meno al momento della restituzione dello stesso, ma nemmeno ha allegato alla citazione introduttiva del giudizio la consulenza di parte nella quale, in raffronto con la suddetta c. t. u., sono state indicate quelle opere che, contabilizzate nel computo metrico del C. t. u. nella causa davanti al Tribunale di Barcellona P. G., non sarebbero più state presenti in loco alla data dell'accertamento tecnico di parte (28 settembre 2018).
La produzione di questa consulenza in tanto avrebbe avuto una sua valenza processuale, al fine eventualmente di suffragare la precisazione e la puntualizzazione del fatto estintivo (o modificativo) posto alla base dell'opposizione, in quanto fosse stata effettuata entro i termini delle preclusioni assertive – ossia entro la data di deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c. p. c. -, dato che, come è noto, la consulenza di parte, lungi dall'avere valore sul piano probatorio, costituisce una semplice allegazione difensiva di natura tecnica.
Essa, come si è detto, è stata invece prodotta dalla solo a preclusioni assertive Parte_1 già maturate, con il che è da escludersi nel caso concreto anche l'unica rilevanza alla stessa eventualmente riconoscibile, ossia quella di “allegazione” di natura tecnica a supporto (e specificazione) del fatto posto a fondamento dell'azione.
L'appellante sostiene che sin dall'atto di citazione avrebbe dedotto la ragione della domanda – incentrata sulla sussistenza (o meno) delle suddette “migliorie” -, contestando sul punto la decisione di prime cure.
In realtà, però, il Tribunale non ha ritenuto che sia mancata del tutto l'esposizione del fatto impeditivo della pretesa azionata in esecutivis, bensì l'ha reputata non sufficientemente circostanziata, siccome carente di quelle informazioni più specifiche, in punto di fatto, che gli avrebbero consentito di procedere, se del caso, all'approfondimento istruttorio necessario, come si ricava dalle espressioni testuali: “l'opponente non ha correttamente allegato (…) la circostanza impeditiva della pretesa fatta valere”; “dalla relazione di c. t. p. (…) potrebbe essere astrattamente possibile ricavare le informazioni mancanti”; “l'omessa precisazione dei fatti rende superflua qualsiasi richiesta istruttoria”, a significare che non è stato sufficiente affermare che nessuna delle opere (definite “migliorie”) erano presenti nell'immobile al momento della sua restituzione per escludere il diritto di controparte di procedere ad esecuzione
8 forzata in base al titolo esecutivo, ma sarebbe stato necessario, piuttosto, indicare, previa individuazione dei lavori realizzati nell'immobile, oggetto del rimborso secondo il titolo esecutivo, quali e quanti di essi sarebbero venuti meno, eventualmente anche per effetto del comportamento del , al momento della restituzione a lui del bene medesimo. CP_1
Informazioni, queste ultime, astrattamente ricavabili sì dalla relazione di parte, la quale, però,
è stata a ragione ritenuta inutilizzabile dal Tribunale ai fini di precisare i fatti, in quanto prodotta agli atti oltre il termine delle preclusioni assertive, dovendosi ricordare ancora una volta che la natura della perizia stragiudiziale di parte è quella di una mera allegazione difensiva (sia pure di natura tecnica), peraltro priva di valenza probatoria autonoma.
Ne deriva la conferma della pronuncia di primo grado, dovendosi rimarcare che la soluzione data dal primo Giudice alla questione muove dalla corretta distinzione, che sempre va tenuta ben presente nel giudizio civile ordinario di cognizione, tra l'aspetto assertivo – ossia l'allegazione dei fatti specifici posti a fondamento dell'azione – ed il profilo probatorio – che attiene, invece, alla dimostrazione delle circostanze già adeguatamente e tempestivamente allegate negli atti difensivi -, assoggettati a due diversi regimi preclusivi.
La fase assertiva trova il proprio limite processuale – secondo il rito vigente ratione temporis - nel termine di deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c. p. c.; quella istruttoria, invece, nelle scansioni previste dall'art. 184 c. p. c..
La perizia stragiudiziale di parte, come si è detto, quale allegazione difensiva di tipo tecnico è da ricondurre alla prima fase, e non già alla seconda – come intenderebbe sostenere parte appellante -, non avendo alcuna valenza probatoria secondo quanto si è detto sopra.
E poiché nel caso di specie tale relazione di parte – che, si ribadisce, per valere quale strumento di specificazione della domanda, avrebbe potuto e dovuto essere trasposta nell'atto introduttivo del giudizio o, al massimo, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c. p. c. - risulta prodotta solo a preclusioni assertive maturate, di essa non può tenersi conto ai fini assertivi, essendo perciò rimasta del tutto generica ed aspecifica l'esposizione dei fatti posti dall'opponente a fondamento della sua eccezione (lato sensu) estintiva, come correttamente ritenuto dal
Tribunale con statuizione non efficacemente inficiata dalle argomentazioni di cui al presente motivo di appello, poco pertinenti rispetto all'iter argomentativo della sentenza impugnata.
Infondata è parimenti la seconda articolazione del motivo in esame, con cui l'appellante critica, in ogni caso, l'elusione da parte del decidente della disposizione di cui all'art. 164, comma 5,
c. p. c., sostenendo che, a tutto voler concedere, in presenza di un atto di citazione reputato deficitario sotto il profilo dell'editio actionis, il decidente ha il potere-dovere di disporre, in ossequio alla norma anzidetta, la rinnovazione dell'atto nullo oppure, se il convenuto si sia costituito, la sua integrazione entro un termine perentorio;
cosa che nella specie non è avvenuta.
9 L'assunto non è corretto, posto che la disposizione citata, per quanto qui di specifico interesse, si riferisce all'ipotesi in cui “manchi” l'esposizione dei fatti ai sensi del n. 4 dell'art. 163 c. p.
c. (ossia quelli costituenti le ragioni della domanda), e cioè quando essa sia completamente omessa, laddove, nel caso in esame, non è in discussione la mancanza di tale esposizione, ma piuttosto ne è stata rilevata dal Tribunale la genericità, tale da non avere l'opponente consentito al decidente di avere elementi sufficienti per poter valutare la fondatezza o meno delle ragioni addotte, nemmeno in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c. p. c., essendo perciò non pertinente il richiamo dell'appellante all'art. 164, comma 5, c. p. c..
E' evidente, infine, quanto all'ultima articolazione del motivo di appello in esame – concernente la mancata ammissione da parte del Tribunale della prova per testi, chiesta in particolare con il teste , geometra che aveva redatto la perizia stragiudiziale suddetta –, che essa è CP_2 infondata, posto che, stante la genericità dell'esposizione in fatto delle ragioni dell'opposizione e la conseguente carenza allegativa di cui si è detto, giustamente il G. I. non ha dato corso alla richiesta di istruttoria, non potendo essa riguardare fatti non ritualmente e tempestivamente dedotti in giudizio.
Ne discende il rigetto del primo motivo di appello.
Col secondo la si duole dell'erroneità della decisione di primo grado per avere Parte_1
il Tribunale riconosciuto in capo al un diritto di ritenzione a lui non spettante, CP_1 applicando il disposto dell'art. 1152 c. c. in merito al controcredito da lei vantato verso il convenuto per il godimento abusivo dell'immobile in questione sino al momento della sua riconsegna, quando tale norma riguarderebbe, a suo dire, solamente il possessore e non anche il mero detentore, qualifica – quest'ultima - rivestita nella specie dal siccome CP_1
promissario acquirente che ha beneficiato della disponibilità anticipata del bene nelle more della stipula (mai avvenuta) del contratto definitivo.
Il Tribunale ha ritenuto sul punto testualmente che “sebbene nella sentenza di primo grado non si faccia espressamente cenno alla disciplina applicata, è vero che per effetto della risoluzione del contratto è venuto meno il titolo di detenzione del bene a favore del convenuto opposto, che da quel momento – ovvero dal passaggio in giudicato della relativa pronuncia – non avrebbe più avuto titolo per detenere il bene. Solo da quel momento, a norma dell'art. 2037 c.c., avrebbe perciò dovuto restituire l'immobile in favore di . L'art. 2040 c.c. Parte_1
stabilisce che colui al quale è restituita la cosa è tenuto al rimborso delle spese e dei miglioramenti, a norma dell'art. 1152 c.c. del codice civile. Ne deriva l'insussistenza di alcun inadempimento dell'obbligo restitutorio, non essendo in contestazione che al momento della riconsegna del bene, nel maggio 2018, l'odierna opponente non avesse ancora corrisposto in
10 favore di l'importo liquidato dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e Controparte_1 confermato in sede di gravame”.
A dire dell'appellante il primo Giudice avrebbe applicato al caso in esame una disciplina normativa prevista per altre fattispecie, non potendosi qualificare il come CP_1
“possessore”, soggetto al regime di cui all'art. 1152 c. c., e titolare, come tale, del diritto di ritenzione.
Richiama in proposito giurisprudenza varia di legittimità ed anche di merito a supporto del proprio assunto, ribadendo che il diritto di ritenzione, siccome eccezionale forma di autotutela, non sarebbe applicabile analogicamente al detentore, neanche nelle ipotesi di detenzione qualificata, quale che sia la componente psicologica che la connoti.
La sentenza sarebbe, secondo la , parimenti erronea laddove, al fine di Parte_1 giustificare la ritenzione, il decidente ha affermato che “l'art. 2040 c.c. stabilisce che colui al quale è restituita la cosa è tenuto al rimborso delle spese e dei miglioramenti”: obietta che detta disposizione codicistica si riferirebbe ed applicherebbe esplicitamente in favore di colui che ha la qualifica di “possessore”, non potendo estendersi nei confronti del mero “detentore”, qual è stato il nella specie. CP_1
L'appellante reitera, quindi, l'argomento già svolto in prime cure secondo cui a lei dovrebbe essere riconosciuta e liquidata, a partire dal' 1 dicembre 2011 (data di emissione della sentenza dichiarativa della risoluzione del preliminare di vendita, mai sospesa), una somma commisurata al valore locativo dell'immobile in una contrattazione di libero mercato per immobili simili, a causa del godimento del bene da parte del , e ciò in virtù del principio CP_1
giurisprudenziale secondo il quale la risoluzione di un contratto preliminare di vendita per inadempimento del promittente venditore determina, per il promissario acquirente che abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipate della cosa, l'obbligo di restituzione, a norma dell'art. 2033 c.c., della cosa stessa e degli eventuali frutti (condictio indebiti ob causa finitam), dovendosi ritenere che la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione stabilita dall'art. 1458 c. c. comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute , rimaste prive di causa, in virtù dei principi sulla ripetizione dell'indebito.
A suo dire la vicenda de qua andrebbe, perciò, inquadrata nella figura dell'indebito oggettivo, con conseguente insorgenza in capo al dell'obbligo di corrispondere i frutti per il CP_1 godimento dell'immobile promesso in vendita a norma dell'art. 2033 c. c..
Tale che, quanto meno a partire dalla pronuncia della sentenza n. 249/2011 del 1° dicembre
2011 – epoca in cui la detenzione del bene sarebbe divenuta priva di titolo e abusiva - fino alla data della riconsegna dell'immobile (14 maggio 2018), ella avrebbe diritto al pagamento della somma complessiva di € 77.000,00, oltre interessi di legge dalle singole scadenze al soddisfo,
11 potendo il valore locativo dell'immobile essere stimato in € 1.000 mensili circa, da moltiplicare per 77 mesi (dal dicembre 2011 all'aprile 2018).
Siffatta somma andrebbe poi compensata con il controcredito del , sostenendo CP_1
l'appellante che la compensazione ben potrebbe essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata fondata su un titolo di tipo giudiziale, quando, come sarebbe accaduto –
a suo dire - nella specie, il credito fatto valere in compensazione sia sorto successivamente alla formazione del titolo medesimo.
Il motivo è fondato secondo quanto si dirà.
Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva ribadita in questa sede da parte appellata con riferimento alle domande avanzate dalla , tra Parte_1
cui quella ex art. 2033 c. c. in esame: la questione era già stata sollevata in primo grado dalla difesa del e su di essa il primo Giudice si è pronunciato in maniera implicita, CP_1
rigettandola, come si ricava dal fatto che ha esaminato il merito delle domande della donna, ciò implicando, quindi, nella prospettiva del decidente, il riconoscimento della sua legittimazione processuale e sostanziale.
Nel presente grado l'eccezione è stata riproposta dall'appellato, il quale, nella sua comparsa di costituzione, ha dedotto testualmente quanto segue: “(…) per non dire del difetto di legittimazione in capo alla , che non appare legittimata a reclamare Parte_1 alcunché, oltre la restituzione dell'immobile così come statuito dal giudicato. Va rammentato in proposito che – come attestato in tutte le sentenze richiamate - La ha Parte_1
sempre agito ed agisce quale assuntrice del fallimento della sdf tra e Controparte_4 [...]
, e in tale qualità fu autorizzata dal Giudice Delegato, con provvedimento del CP_5
9.11.1994, a vendere il capannone per cui è causa con obbligo di destinazione del ricavato (cfr. all. 2.3: Sentenza 249/11 pag. 8 rigo 28). Non risultando in atti che la Parte_1 sia, nelle more, divenuta proprietaria dell'immobile di che trattasi, si è tempestivamente eccepita e si eccepisce la sua carenza di legittimazione in ordine alle domande svolte con questo giudizio”.
Va subito evidenziato, in punto di diritto, che l'eccezione è stata riproposta da parte appellata nella comparsa depositata in data 20 settembre 2022, entro il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione indicata in citazione (12 ottobre 2022), potendo valere, perciò, quale appello incidentale, altrimenti non avrebbe potuto essere presa in considerazione stante il principio giurisprudenziale pacifico secondo cui nel giudizio di appello, quando le eccezioni proposte da una delle parti sono state respinte in primo grado - con pronuncia espressa o anche implicita –, è necessario proporre appello incidentale al fine di evitare la formazione
12 del giudicato interno, che ne preclude ogni riesame, anche officioso (così Cass. civ. nn.
25876/2024; 9505/2024; 9844/2022; 21264/2018; 24658/2017; S. U. 11799/2017).
La qualificazione dell'atto come appello incidentale – giova puntualizzare – è consentita in linea di principio ed è possibile nel caso concreto, posto che, di fronte ad un atto non qualificato dalla parte come gravame incidentale occorre verificare, nonostante la mancanza dell'uso di quella espressione, se esso si connoti come tale sul piano sostanziale mediante un apprezzamento effettuato secondo il principio dell'idoneità al raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 3, c. p. c.). Al riguardo deve valutarsi se l'atto in cui è contenuto sia una comparsa di risposta in appello, depositata tempestivamente, come esige l'art. 343, comma
1, c.p.c., e se, in esso, l'eccezione rigettata (espressamente o implicitamente) dal primo giudice sia riproposta.
Ciò che conta, in altri termini, è, oltre alla tempestività del deposito dell'atto a norma della disposizione citata, che il suo contenuto sostanziale sia apprezzabile alla stregua dell'art. 125 c.
p. c., figurando in esso il carattere di oggettivo appello incidentale nel quale l'eccezione sia riproposta in maniera chiara e con sufficiente specificità, sul presupposto pacifico che, nel rito ordinario di cognizione la proposizione dell'appello incidentale non necessita di particolari forme, nè investe l'ufficio giudiziario di incombenti quali il differimento dell'udienza, per dare modo all'appellante di prendere posizione sull'impugnazione incidentale (così Cass. civ. nn.
2805/2022; 18119/2021; 24456/2020).
I requisiti anzidetti sono senz'altro stati riscontrati nell'atto di costituzione del , sia, CP_1
in primis, in punto di tempestività, secondo quanto si è già detto sopra, sia sotto il profilo contenutistico, avuto riguardo al tenore testuale della formula di specifica riproposizione dell'eccezione sopra riportata, in cui si ribadisce, oltre al resto, che è stata “tempestivamente eccepita” e “si eccepisce” la carenza di legittimazione della in ordine alle Parte_1
domande svolte con questo giudizio.
Tanto premesso ed evidenziato che a fronte di questa specifica eccezione l'appellante non si è difesa, né ha dedotto alcunché per eventualmente contestarla, né in primo grado, né nel presente grado, nel merito vale notare che, se è vero che dagli atti del giudizio presupposto, nell'ambito del quale sono state emesse le sentenze nn. 249/2011 (del Tribunale di Barcellona P. G.) e
786/2017 (di questa Corte di appello), risulta univocamente che la ne ha fatto Parte_1
parte nella sua qualità di assuntrice del concordato fallimentare della s. d. f. tra Controparte_4
e omologato con sentenza n. 10/1994 del Tribunale di Barcellona P. G., Controparte_5
in tale specifica veste avendo stipulato il contratto preliminare di compravendita della porzione divisa del capannone di circa mq. 440 con terreno annesso di circa mq. 550 in Terme Vigliatore,
C.da Mendola - dichiarato risolto per inadempimento con le sentenze suddette, con le
13 consequenziali statuizioni in contesa in questa sede -, a tanto autorizzata dal Giudice Delegato con atto del 9 novembre 1994, non per questo può affermarsi la carenza di legittimazione attiva della donna nel presente giudizio per non avere ella indicato negli scritti difensivi, espressamente, la sua qualità anzidetta.
Ad avviso della Corte, invero, tale qualità è senz'altro da ritenere implicita in tutti gli atti di causa e desumibile con certezza dall'intero contesto generale di riferimento (cfr. per casi analoghi Cass. civ. nn. 9345/2009; 23870/2006) sol se si consideri, a tacer d'altro, che è il
– lo stesso che adduce la carenza di legittimazione di agire della CP_1 Parte_1
in proprio – ad avere intimato l'atto di precetto (prodromico all'esecuzione della suddetta sentenza della Corte di appello, che ha confermato le statuizioni di primo grado) direttamente alla personalmente, senza fare riferimento alcuna alla sua qualità di assuntrice Parte_1 del concordato fallimentare, nonostante quest'ultima fosse stata indicata espressamente nel titolo giudiziale di riferimento, essendo un dato tutt'altro che equivoco, ma anzi sottinteso in ogni atto relativo alla vicenda processuale e sostanziale de qua, che la donna sia coinvolta in essa nella sua veste di assuntrice del concordato fallimentare della Parte_2
A ciò aggiungasi, sul piano del diritto sostanziale, che nel caso concreto non vi sarebbe possibilità alcuna di equivocare la posizione della così da incidere, inficiandola, Parte_1
sulla sua titolarità del rapporto dedotto in giudizio sia dal lato attivo, come da lato passivo
(quanto all'intimazione contenuta nel precetto), non essendovi motivo per distinguere, sul piano formale, la sua veste soggettiva in proprio e, rispettivamente, quale assuntrice del concordato, dal momento che, secondo il regime vigente prima della riforma della legge fallimentare del
2006, qui applicabile ratione temporis, la sentenza di omologazione del concordato fallimentare
(con assuntore) aveva tra i suoi effetti principali il trasferimento all'assuntore dei beni acquisiti al fallimento, che si coordinava con quello principale e tipico, consistente nella composizione giudiziale del dissesto dell'imprenditore mediante un regolamento negoziato ed omologato che ponesse termine alle operazioni fallimentari (tra le tante v. Cass. civ. nn. 4715/1987;
4159/1977; 4339/1974; 3231/1972).
All'assuntore, dunque, erano trasferiti i beni facenti parte dell'attivo aziendale in forza della sentenza di omologazione del concordato ed in funzione dell'esecuzione degli adempimenti concordatari, entrando essi a far parte, così, del suo patrimonio, sia pure con il vincolo suddetto, con la conseguenza che la sua posizione giuridica rispetto ai beni traslati è assimilabile alla piena titolarità, così da divenire superflua, nella sostanza, rispetto alle vicende riguardanti il patrimonio concordatario, la differenziazione tra la posizione del soggetto in proprio e quella relativa alla sua veste di assuntore.
14 Ne discende, nel caso concreto, che, diversamente da quanto ha eccepito parte appellante incidentale, la domanda di pagamento dei frutti del bene restituito alla , nella Parte_1
veste di assuntrice, quale corrispettivo del godimento che il promissario acquirente ha mantenuto senza alcun titolo, seppure proposta dalla predetta personalmente, ossia senza l'esplicita spendita della qualità rivestita nel giudizio presupposto e nelle relative pronunce che lo hanno definito, può ritenersi avanzata dal soggetto pienamente legittimato. E ciò sia perché, avuto riguardo all'intero contesto ed al complessivo tenore dell'atto, è implicita la riferibilità dell'azione alla sua posizione di assuntrice del concordato, sia perché, in ogni caso, a seguito dell'omologazione dello stesso (con sentenza n. 10/1994 del Tribunale di Barcellona P. G.), la donna è divenuta titolare dell'attivo fallimentare, essendosi riunite nella sua persona la proprietà dei beni facenti parte del compendio fallimentare e la funzione di provvedere all'esecuzione del concordato mediante l'adempimento degli obblighi relativi (cfr. ex multis Cass. civ. n.
12576/1971).
Tanto posto, è fondata la critica dell'appellante principale avverso la statuizione del primo
Giudice che ha ritenuto operante nel caso di specie, rispetto alla richiesta di corresponsione dei frutti per il godimento dell'immobile da parte del , il diritto di ritenzione ai sensi CP_1 dell'art. 1152 c. c., richiamato dalla disposizione ex art. 2040 c. c..
E ciò non tanto perché la posizione giuridica del promissario acquirente di un bene immobile che abbia ricevuto la consegna anticipata dello stesso non è quella del “possessore” – cui solo sarebbe applicabile la norma di cui all'art. 1152 c. c. sul diritto di ritenzione -, bensì, come giustamente osservato dall'appellante, di mero “detentore”, quanto perché, come affermato dalla Suprema Corte in un caso simile, in tema di risoluzione del contratto preliminare di compravendita, sino alla riconsegna della cosa non sorge il diritto del promissario acquirente, che ne abbia ottenuto l'anticipata consegna, al rimborso di spese e miglioramenti affrontati per l'immobile ai sensi dell'art. 2040 c. c. (Cass. civ. n. 17888/2009).
Il che vuol dire, in altri termini, che, in ipotesi di scioglimento del contratto preliminare con consegna anticipata, non può opporsi validamente ed efficacemente il diritto di ritenzione da parte del promissario acquirente, in quanto la riconsegna del bene costituisce il presupposto essenziale di insorgenza del diritto al rimborso di spese e miglioramenti, dovendo quindi precederlo.
Tanto chiarito, la domanda della di corresponsione dei “frutti” per il godimento Parte_1 dell'immobile promesso in vendita, da lei formulata sin dal primo grado a norma dell'art. 2033
c. c. e ribadita in questa sede, merita di essere accolta per le ragioni che si espongono.
Errata è anzitutto la riconduzione della stessa ad una fattispecie di tipo risarcitorio effettuata dal primo Giudice, il quale, nell'esaminarla, ha esordito testualmente “in relazione al
15 controcredito di natura risarcitoria (…)”: è, invero, principio invalso nella prevalente interpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte, cui non è dato discostarsi in questa sede, che l'efficacia retroattiva della risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi della ripetizione dell'indebito ex art. 2033
c.c., e, pertanto, implica che il promissario acquirente, che abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipate del bene promesso in vendita, debba non solo restituirlo al promittente alienante, ma altresì corrispondere a quest'ultimo i frutti per l'anticipato godimento dello stesso.
Con la conseguenza che, nel caso di occupazione di un immobile, fondata su di un titolo contrattuale venuto meno per effetto della risoluzione giudiziale del contratto, va esclusa la funzione risarcitoria degli obblighi restitutori (in tal senso da ultimo Cass. civ. n.
10145/2025, che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello che, dichiarata la risoluzione di un preliminare di vendita per inadempimento del promissario acquirente, aveva erroneamente ricondotto ad una richiesta di risarcimento del danno per illegittima occupazione la domanda dei promittenti alienanti relativa ai frutti per l'anticipato godimento dell'immobile; nello stesso senso Cass. civ. nn. 35280/2022; 23381/2017; 6575/2017; 16629/2013;
17558/2006).
I frutti vanno restituiti di norma, qualora si tratta di bene immobile, attraverso la corresponsione di una somma che rappresenti l'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento del bene medesimo da parte del soggetto che non ne aveva titolo, per il tempo compreso tra la consegna e la restituzione dello stesso, da liquidare equitativamente con il parametro del valore di mercato per la locazione di immobili della medesima ubicazione, consistenza e caratteristiche, cd.
“valore locativo” del bene (cfr. la giurisprudenza da ultimo richiamata, nonché anche Cass. Civ.
n. 4144/2012).
Nel caso in esame – va puntualizzato – la domanda di pagamento di un corrispettivo per l'utilizzo del capannone da parte del pari almeno ai canoni di locazione correnti in CP_1
zona per i beni di analoghe caratteristiche, dalla data di immisione in possesso al soddisfo, era stata già avanzata dalla nell'ambito del giudizio n. 186/1996 R. G. (definito Parte_1
con le sentenze di primo e secondo grado sopra citate), ma il Tribunale di Barcellona P. G., prima, e la Corte di appello, dopo, l'hanno ritenuta inammissibile perché tardivamente proposta, essendo stata formulata solo in sede di comparsa conclusionale in primo grado (si veda a pag.
24 della sentenza n. 249/2011 e a pag. 18 della sentenza n. 786/2017 della Corte di appello).
La stessa domanda, riproposta dalla in questa sede, seppure limitatamente al Parte_1 periodo dall'1 dicembre 2011 al 30 aprile 2018 (77 mesi), è valutabile nel merito essendo
16 principio assolutamente prevalente e consolidato nella giurisprudenza di legittimità, cui va data continuità qui, che la pronuncia in rito di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito
è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo, né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio. (così da ultimo Cass. civ. n. 20636/2024 che, in applicazione del principio enunciato, ha cassato con rinvio la sentenza gravata che, decidendo nel merito di una domanda risarcitoria dichiarata inammissibile per tardività in un precedente giudizio tra le stesse parti, ne aveva ritenuto precluso l'esame sulla base di una non consentita interpretazione estensiva del dictum della sentenza di condanna emessa ad altro titolo nel precedente giudizio e passata in giudicato, operando un indebito allargamento della liquidazione con essa effettuata anche ai danni oggetto della diversa domanda dichiarata in quella sede inammissibile. In senso conforme Cass. civ. S. U. n. 35110/2021; Cass. civ. nn.
21008/2022; 13603/2021; 23130/2020; 10641/2019; 26377/2014).
Essa è da ritenere fondata per le ragioni sopra esposte, tenendo presente però che, seppure secondo l'insegnamento del Giudice nomofilattico, stanti gli effetti retroattivi della risoluzione per inadempimento, i frutti sono, di regola, dovuti dal momento della consegna (anticipata) del bene sino al suo rilascio, nel caso in esame, in base al principio della domanda, il periodo di riferimento va circoscritto come sopra dal 1° dicembre 2011 al 14 maggio 2018, dovendosi tenere conto, giusta la richiesta della , di 77 mesi di uso e godimento Parte_1 dell'immobile senza titolo, appunto dal dicembre 2011 a tutto il mese di aprile 2018.
In relazione a detto periodo va verificato il valore locativo del bene cui parametrare equitativamente il quantum debeatur come indicato sopra, dovendo al tal fine rimettersi la causa in istruttoria per effettuare apposito accertamento tecnico (come da separata ordinanza, che forma parte integrante della presente statuizione).
Rimane assorbita nelle superiori statuizioni la doglianza di cui al terzo motivo di gravame che riguarda il rigetto da parte del Tribunale della domanda di liquidazione della somma corrispondente al valore locativo del bene (o altra ritenuta opportuna) che la ha Parte_1 proposto in via gradata ai sensi dell'art. 2041 c. c., sostenendo che il mancato riconoscimento di tale somma determinerebbe, in ogni caso, un indebito arricchimento del promissario acquirente, beneficiario del rimborso delle spese per i lavori effettuati nell'immobile.
Il suo esame si rende oggi superfluo, stante l'accoglimento della domanda di pagamento dei
“frutti” di cui si è poco sopra detto, proposta dalla in via principale ai sensi Parte_1 dell'art. 2033 c. c., dovendosi in ogni caso ribadire che, come rilevato dal primo Giudice,
17 l'azione generale di arricchimento ha natura residuale e carattere sussidiario, presupponendo come tale la mancanza, verificabile d'ufficio, di un'azione tipica derivante dal contratto oppure dalla legge. Condizione questa non esistente nella specie, dove, come si è detto più diffusamente sopra, spettano alla promittente venditrice, a seguito della risoluzione per inadempimento del preliminare, oltre alla restituzione del bene (anticipatamente consegnato), anche il pagamento dei frutti in base alle regole dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c. c.; domanda che ella ha avanzato in via principale, ottenendone l'accoglimento nella presente sede di appello.
Va rimessa al prosieguo ogni statuizione consequenziale, anche in merito alla questione della chiesta “compensazione”, così come la regolazione delle spese processuali, comprese quelle del primo grado – il cui capo è stato contestato dall'appellante principale col quarto ed ultimo motivo di appello e che solo in sede di pronuncia definitiva potrà e dovrà essere vagliata in base all'esito dell'intera contesa.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e mod. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte dà atto della sussistenza – quanto all'appello incidentale, così qualificato quello proposto dal
, come detto sopra - dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza CP_1
che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
Tale attestazione va fatta in questa sede, pur trattandosi di sentenza non definitiva, stante il rigetto dell'appello incidentale e considerato che, come è noto, il rilievo sulla debenza del c.d.
"doppio contributo" sorge ipso iure non potendo costituire un capo del provvedimento di definizione dell'impugnazione dotato di contenuto condannatorio, né di contenuto declaratorio,
a tanto ostando soprattutto la mancanza di un rapporto processuale con il soggetto titolare del relativo potere impositivo tributario, che non è neppure parte in causa.
Il presupposto dell'insorgenza del versamento del “doppio contributo” non è infatti collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale del gravame (o della definizione in rito, negativa per l'impugnante), e, nel caso di specie, l'appello principale è stato rigettato in toto (v. Cass. Civ. nn. 8170/2018; 10306/2014).
Si manda nel contempo alla cancelleria per richiedere il pagamento del c. u. dovuto dal per l'impugnazione incidentale. CP_1
P. Q. M.
18 La Corte di Appello di Messina, prima sezione, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, non definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da con atto di Parte_1
citazione notificato il 20 maggio 2022 contro avverso la sentenza n. Controparte_1
66/2022 del 25 gennaio 2022 del Tribunale di Barcellona P. G., nonché sull'appello incidentale proposto da con comparsa depositata il 20 settembre 2022, così Controparte_1
provvede:
• in parziale accoglimento dell'appello principale e in riforma in parte qua della sentenza impugnata, dichiara il diritto della ad ottenere i “frutti” dell'immobile Parte_1
oggetto di restituzione ex art. 2033 c. c., quale corrispettivo del godimento di esso da parte del , per il periodo dal 1° dicembre 2011 a tutto il mese di aprile 2018 (assorbito CP_1
il terzo motivo di appello nella presente statuizione);
• per l'effetto, al fine di determinare il quantum debeatur dei predetti “frutti”, rimette le parti in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore corso;
• rigetta nel resto l'appello principale;
• rigetta l'appello incidentale;
• riserva alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese del giudizio;
• dà atto che sussistono i presupposti perché l'appellante incidentale, il cui gravame è stato rigettato ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti consequenziali, anche perché richieda al il pagamento del c. u. dovuto per l'impugnazione incidentale. CP_1
Così deciso nella camera di consiglio (presente il Presidente da remoto) il 27 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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