Improcedibile
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 04/07/2025, n. 5785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5785 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05785/2025REG.PROV.COLL.
N. 03191/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3191 del 2023, proposto da IO LL, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Sorrentino, Liberato Orsi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Piano di Sorrento, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 5885/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Piano di Sorrento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il Cons. Raffaello Sestini e udito per le parti l’avvocato Erik Furno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – L’odierno appellante presentava l’istanza di condono n. 3913 del 17 marzo 1985 ex legge n. 47/1985 e, successivamente, nuova istanza di condono n. 7228 del 27 febbraio 1995 con riferimento alla realizzazione di un’abitazione di mq. 63,63 e mc. 190,89 di volumetria, con annesso immobile di mq. 6,87 ed una volumetria di mc. 23,53. A seguito della DIA prot. 13438 del 16 giugno 2005, inoltrata dal ricorrente per “ lavori di manutenzione straordinaria conservativa e risanamento igienico sanitario ”, veniva effettuato in data 30 gennaio 2006 un sopralluogo dall’U.T.C., che accertava l’esecuzione di “ opere edili di trasformazione fisica (con modifica della sagoma, superficie e volumetria) e funzionale del preesistente manufatto, che ne hanno comportato il completamento ed il cambio della destinazione d’uso (da stalla e piccolo deposito a civile abitazione) ”.
2 - Avverso il diniego di condono conseguentemente emesso l’odierno appellante proponeva ricorso innanzi al TAR per la Campania, sede di Napoli, ma la Sezione settima, con sentenza n.5885
del 22 settembre 2022, respingeva il ricorso.
3 – L’interessato ha quindi proposto l’appello in epigrafe, censurando la ritenuta erroneità della sentenza di primo grado sotto plurimi profili. Il Comune intimato si è costituito in giudizio e con propria memoria ha puntualmente confutato le deduzioni avversarie.
4 – Non è però possibile entrare nel merito della vicenda contenziosa in quanto, in prossimità dell’udienza di merito, la Difesa della parte appellante ha fatto pervenire, in data 28 aprile 2025, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla discussione e alla decisione del ricorso in appello de quo.
5 – L’appello deve essere pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse. Pur in mancanza di puntuali considerazioni sul punto, la complessità e peculiarità delle questioni contenziose motiva la compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO