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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/09/2025, n. 3290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3290 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 16.9.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1770/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], c.f. ivi residente in [...] C.F._1
Giacomo 11, elettivamente domiciliata in Aci Catena (CT) Via San Nicolò 8/G presso lo studio dell'avv.
Anna Alessia Cascio Gioia, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , parte rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.2.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, deducendo: 1) di aver presentato il 15.1.2024, il 18.3.2024, il
21.5.2024 ed il 31.10.2024 istanza al fine di ottenere il c.d. assegno di inclusione sussistendone i presupposti in quanto “vittima di violenza di genere”, che è stata rigettata con motivazione: accertata discordanza della DSU;
2) che intende impugnare il rigetto, comunicato il 23.12.2024, dell'istanza presentata il 31.10.2024; 3) che sussistono le condizioni per la concessione del beneficio richiesto, previsto per i nuclei familiari in condizioni di svantaggio, comprese le donne vittime di violenza di genere, in quanto: il 24.11.2023 si è recata presso la Divisione Anticrimine- Ufficio Minori e vittime vulnerabili- della Questura di Catania per esporre gli atti di violenza subiti dal coniuge;
Persona_1
Il 27.11.2023 è stata affidata presso la struttura protetta Soc. Coop “Arcobaleno Victorine Le Dieu”; il
2.12.2023 le viene comunicato che il coniuge è stato ammonito “a tenere un Persona_1
comportamento conforme alla legge desistendo da ulteriori aggressioni fisiche e verbali, violenza economica, violenza psicologica o qualsiasi atto di violenza domestica nei confronti di Parte_1 ”; è pendente presso il Tribunale di Catania il Proc. n. 349/2024 R.G.N.R.- 5709/2024 R.G. GIP
[...]
nei confronti di e quello per la separazione personale dei coniugi. Persona_1
Parte ricorrente ha quindi chiesto il riconoscimento del “diritto alla percezione dell'ADI ex Decreto del
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 154 del 13 dicembre 2023, a far data dalla prima domanda cioè quella del 15 gennaio 2024 presentata dal CAF a ciò autorizzato. Spese e compensi del presente procedimento da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che rende la dichiarazione di cui all'art.
93 c.p.c.”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato: a) che la domanda presentata il 15.1.2024 è stata rigettata in quanto la ha dichiarato di essere soggetto affetto da disabilità media (67-99%), mentre, con Pt_1
sentenza n. 1768/2024 pubbl. il 29.3.2024 è stata riconosciuta invalida al 65%, non sufficiente al riconoscimento della disabilità media;
inoltre non ha dichiarato di essere soggetto svantaggiato;
b) che le domande presentate il 18.3.2024 ed il 21.5.2024 sono state respinte in quanto, pur avendo la Pt_1
dichiarato di essere soggetto svantaggiato, mancava l'attestazione da parte del Comune di Catania e, dopo che è stata trasmessa, l'erogazione non era possibile in quanto si trattava di nucleo familiare monocomponente e dal 27.11.2023 al 5.8.2024 è stata ricoverata presso una struttura protetta a totale carico pubblico;
inoltre, non sussisteva il presupposto della disabilità media invece dichiarato come sussistente come nella prima domanda;
c) che la ricorrente, dopo il trasferimento della residenza a
Misterbianco, ha presentato domanda il 9.9.2024 ed il 31.10.2024, respinte per mancata validazione della condizione di svantaggio da parte del Comune di Misterbianco;
d) che la domanda presentata ed Part il 31.3.2025 è stata accolta e, dal mese successivo alla sottoscrizione del la prestazione è in pagamento.
Sostituita l'udienza del 16.9.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, la causa viene decisa nei termini che seguono.
Parte ricorrente, con le note del 10.9.2025, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere in considerazione del fatto che i pagamenti del beneficio sono in corso da maggio 2025.
Al riguardo, va osservato che la cessazione della materia del contendere, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, “si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (Cass. n. 10553/2009; Cass. n.
22650/2008). Nella specie, tuttavia, non ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, atteso che parte ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda presentata il 31.10.2024
e chiesto il riconoscimento del beneficio con decorrenza dal 15 gennaio 2024 (data della prima istanza), mentre il beneficio è stato riconosciuto in accoglimento della domanda presentata il 31.3.2025 (non oggetto del presente giudizio) ed erogato a decorrere da maggio 2025.
Ciò premesso, il ricorso non può trovare accoglimento, essendo rimasto incontestato che, alla data dell'istanza del 31.10.2024, non sussisteva l'attestazione del Comune di Misterbianco, dove risiedeva
, in ordine alla condizione di svantaggio di quest'ultima, attestazione che risulta Pt_1 Parte_1
essere stata rilasciata successivamente, essendo documentato che la ricorrente è stata presa in carico dai Servizi Sociali del Comune di Misterbianco solo a decorrere dal 10.3.2025.
L'art. 3 comma 7 DM 13.12.2023 stabilisce infatti: “Ai fini del beneficio Adi, la condizione di svantaggio è strettamente legata agli obiettivi e alla durata degli interventi e dei servizi previsti nel percorso di accompagnamento verso l'autonomia o del progetto di assistenza individuale, nell'ambito della presa in carico sociale o sociosanitaria. La condizione di svantaggio e l'inserimento in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari certificati dalle pubbliche amministrazioni Cont devono sussistere prima della presentazione della domanda dell' .
Il ricorso è pertanto infondato e va rigettato.
Le spese processuali sono irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. depositata dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese processuali.
Catania, 17.9.2025.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 16.9.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1770/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], c.f. ivi residente in [...] C.F._1
Giacomo 11, elettivamente domiciliata in Aci Catena (CT) Via San Nicolò 8/G presso lo studio dell'avv.
Anna Alessia Cascio Gioia, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , parte rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.2.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, deducendo: 1) di aver presentato il 15.1.2024, il 18.3.2024, il
21.5.2024 ed il 31.10.2024 istanza al fine di ottenere il c.d. assegno di inclusione sussistendone i presupposti in quanto “vittima di violenza di genere”, che è stata rigettata con motivazione: accertata discordanza della DSU;
2) che intende impugnare il rigetto, comunicato il 23.12.2024, dell'istanza presentata il 31.10.2024; 3) che sussistono le condizioni per la concessione del beneficio richiesto, previsto per i nuclei familiari in condizioni di svantaggio, comprese le donne vittime di violenza di genere, in quanto: il 24.11.2023 si è recata presso la Divisione Anticrimine- Ufficio Minori e vittime vulnerabili- della Questura di Catania per esporre gli atti di violenza subiti dal coniuge;
Persona_1
Il 27.11.2023 è stata affidata presso la struttura protetta Soc. Coop “Arcobaleno Victorine Le Dieu”; il
2.12.2023 le viene comunicato che il coniuge è stato ammonito “a tenere un Persona_1
comportamento conforme alla legge desistendo da ulteriori aggressioni fisiche e verbali, violenza economica, violenza psicologica o qualsiasi atto di violenza domestica nei confronti di Parte_1 ”; è pendente presso il Tribunale di Catania il Proc. n. 349/2024 R.G.N.R.- 5709/2024 R.G. GIP
[...]
nei confronti di e quello per la separazione personale dei coniugi. Persona_1
Parte ricorrente ha quindi chiesto il riconoscimento del “diritto alla percezione dell'ADI ex Decreto del
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 154 del 13 dicembre 2023, a far data dalla prima domanda cioè quella del 15 gennaio 2024 presentata dal CAF a ciò autorizzato. Spese e compensi del presente procedimento da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che rende la dichiarazione di cui all'art.
93 c.p.c.”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato: a) che la domanda presentata il 15.1.2024 è stata rigettata in quanto la ha dichiarato di essere soggetto affetto da disabilità media (67-99%), mentre, con Pt_1
sentenza n. 1768/2024 pubbl. il 29.3.2024 è stata riconosciuta invalida al 65%, non sufficiente al riconoscimento della disabilità media;
inoltre non ha dichiarato di essere soggetto svantaggiato;
b) che le domande presentate il 18.3.2024 ed il 21.5.2024 sono state respinte in quanto, pur avendo la Pt_1
dichiarato di essere soggetto svantaggiato, mancava l'attestazione da parte del Comune di Catania e, dopo che è stata trasmessa, l'erogazione non era possibile in quanto si trattava di nucleo familiare monocomponente e dal 27.11.2023 al 5.8.2024 è stata ricoverata presso una struttura protetta a totale carico pubblico;
inoltre, non sussisteva il presupposto della disabilità media invece dichiarato come sussistente come nella prima domanda;
c) che la ricorrente, dopo il trasferimento della residenza a
Misterbianco, ha presentato domanda il 9.9.2024 ed il 31.10.2024, respinte per mancata validazione della condizione di svantaggio da parte del Comune di Misterbianco;
d) che la domanda presentata ed Part il 31.3.2025 è stata accolta e, dal mese successivo alla sottoscrizione del la prestazione è in pagamento.
Sostituita l'udienza del 16.9.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, la causa viene decisa nei termini che seguono.
Parte ricorrente, con le note del 10.9.2025, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere in considerazione del fatto che i pagamenti del beneficio sono in corso da maggio 2025.
Al riguardo, va osservato che la cessazione della materia del contendere, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, “si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (Cass. n. 10553/2009; Cass. n.
22650/2008). Nella specie, tuttavia, non ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, atteso che parte ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda presentata il 31.10.2024
e chiesto il riconoscimento del beneficio con decorrenza dal 15 gennaio 2024 (data della prima istanza), mentre il beneficio è stato riconosciuto in accoglimento della domanda presentata il 31.3.2025 (non oggetto del presente giudizio) ed erogato a decorrere da maggio 2025.
Ciò premesso, il ricorso non può trovare accoglimento, essendo rimasto incontestato che, alla data dell'istanza del 31.10.2024, non sussisteva l'attestazione del Comune di Misterbianco, dove risiedeva
, in ordine alla condizione di svantaggio di quest'ultima, attestazione che risulta Pt_1 Parte_1
essere stata rilasciata successivamente, essendo documentato che la ricorrente è stata presa in carico dai Servizi Sociali del Comune di Misterbianco solo a decorrere dal 10.3.2025.
L'art. 3 comma 7 DM 13.12.2023 stabilisce infatti: “Ai fini del beneficio Adi, la condizione di svantaggio è strettamente legata agli obiettivi e alla durata degli interventi e dei servizi previsti nel percorso di accompagnamento verso l'autonomia o del progetto di assistenza individuale, nell'ambito della presa in carico sociale o sociosanitaria. La condizione di svantaggio e l'inserimento in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari certificati dalle pubbliche amministrazioni Cont devono sussistere prima della presentazione della domanda dell' .
Il ricorso è pertanto infondato e va rigettato.
Le spese processuali sono irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. depositata dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese processuali.
Catania, 17.9.2025.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi