Articolo 4 della Legge 10 gennaio 1950, n. 11
Articolo 3Articolo 5
Versione
4 febbraio 1950
Art. 4.
Il comune di Napoli, in conformita' della deliberazione adottata in data 31 maggio 1947 dal Consiglio comunale, assumera' alle proprie dipendenze il personale direttivo, insegnante e subalterno dell'asilo "Francesco Girardi", nel numero complessivo di diciotto unita'.
Il Comune stesso e' autorizzato ad inquadrare detto personale in un ruolo speciale transitorio, secondo il grado e l'anzianita' di servizio di ciascun dipendente, estendendo al medesimo lo stato giuridico ed economico in vigore per il personale di ruolo degli asili comunali
Entrata in vigore il 4 febbraio 1950