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Sentenza 24 agosto 2025
Sentenza 24 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/08/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2758/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2758/2022, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. BRUSA ELISABETTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. DE BRASI VENERE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 17/11/2022 e 27/02/2023
e 01/08/2023).
pagina 1 di 11 OGGETTO: “Divorzio contenzioso – Scioglimento del matrimonio”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza 27/05/2025, riportandosi ai fogli di precisazione delle conclusioni già depositati in atti, come segue:
Per parte ricorrente : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, adversis rejectis, cosi Pt_1 giudicare: NEL MERITO:
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 30.09.2017, come da certificato di matrimonio ed estratto per riassunto del Comune di Varese;
2. Disporre l'affidamento congiunto del minore in capo ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione presso la residenza della madre;
3. Regolamentare, il diritto di visita del sig. riconoscendo a quest'ultimo il diritto di Pt_1 incontrarsi ed intrattenersi con il minore liberamente e da solo (senza la presenza obbligatoria di altra persona adulta) il mercoledi pomeriggio dalle ore 13.00 con il pernotto e il riaccompagno presso la scuola il giovedi mattino;
a weekend alterni dal sabato mattino alla domenica sera alle
21.00; quindici giorni di vacanze estive, anche non continuativi, da comunicare enro maggio di ogni anno;
le festiività natalizie e pasquali secondo il criterio dell'alternanza partendo da Natale
2022 con la madre;
4. disporre a carico del signor , con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della Pt_1 sentenza, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento alla Per_1 madre della somma di euro 250,00 entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
5. Disporre che il padre dovrà contribuire in ragione del 50%, previo consenso e/o accordo tra loro e presentazione di idonea documentazione , alle spese straordinarie (spese scolastiche per tasse, eventuale retta, acquisto libri, gite scolastiche, spese mediche non coperte da SSN, spese ludiche ecc…ecc…) cosi come previsto nelle linee guida del Tribunale di Varese a cui si fa espresso riferimento;
6. Disporre che i coniugi diano l'assenso al rilascio dei documenti tutti, compresi quelli validi per l'espatrio, anche in favore del figlio minore, solo per fini turistici.
7. Dichiarare l'autosufficienza economica dei due coniugi, con conseguente rigetto di qualsivoglia richiesta di reciproca contribuzione.
pagina 2 di 11 Si fa presente che il signor ha iniziato una nuova attività lavorativa e si producono: - Pt_1 busta paga del 24.03.2025 - contratto di lavoro del 20.03.2025 con la Società “Caminada”
Con il favore delle spese.”;
Per parte resistente CONSAGRA: “La sig.ra nata a [...] il [...] CP_1 cod.fisc. , residente in [...], elettivamente C.F._2 domiciliata in Varese, via Proserpio, n.11/A, precisa le proprie conclusioni, valutando le migliorate condizione economiche del ricorrente e i ridotti tempi di permanenza del minore con il padre.
Voglia Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
-dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Varese al n.111, Parte I, Serie A alle seguenti condizioni:
1. D i s p o r r e l a f f i d a m e n t o c o n d i v i s o d e l f i g l i o m i n o r e , con collocamento preferenziale presso la residenza della m a d r e;
2. Disporre che la casa coniugale sita in Varese Via Pontida, n.19 di propri età del marito, sarà assegnata alla moglie nell'interesse del figlio minore;
3. Disporre che il padre eserciterà il diritto di visita nel rispetto degli impegni scolastici del figlio
e dei turni lavorativi dei genitori:
- il padre starà con il figlio a week end alterni d a l s a b a t o s e r a f i n o a l l a d o m e n i c a a
l l e o r e 2 1 3 0
- i coniugi si impegnano a trascorrere con il figlio le festività natalizie e pasquali secondo il criterio dell'alternanza;
4. dichiarare che il padre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio quindici giorni di vaca nze estive, anche non continuativi, da comunicare entro maggio di ogni anno;
5.il padre corrisponderà alla moglie la somma di euro 6 0 0,00 mensili entro il 10 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordin arie, scolastiche, mediche concordate e documentate come da Protocollo del tribunale di Varese.
L'AUU sarà percepito al 100% dalla madre;
6.i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano al reciproco mantenimento;
7. i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e così per ogni altro documento d'identità, autorizzandosi reciprocamente all'espatrio con il figlio minore;
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”.
pagina 3 di 11 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/10/2022 la parte ricorrente sig. Parte_1 ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere il divorzio, sub specie di scioglimento del vincolo civile, nei confronti della parte resistente sig.ra , matrimonio contratto in CP_1
Varese (VA) in data 30/09/2017, come da relativo Atto di Matrimonio n. 111, parte I, serie /, dell'anno 2017; dall'unione è nato il figlio in data 02.05.2016 (e non 2006 Persona_2 come indicato dalle parti in atti;
in difetto di qualsivoglia certificazione in ordine al minore, si ritiene prevalente l'indicazione dell'anno di nascita 2016 fornita dal Servizio Sociale, e non 2006 per come fornita in atti dalle parti).
La parte ricorrente ha chiesto l'affido condiviso del figlio minorenne, con collocamento prevalente materno, con libero diritto di visita paterno;
contributo economico paterno per €
250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio e dichiarazione di autosufficienza dei coniugi.
A sostegno delle proprie richieste, la parte ricorrente ha allegato la separazione personale delle parti, omologata dal Tribunale di Varese con decreto di omologa n. 24/2022, ove era stato pattuito dalle parti l'affido esclusivo del minore alla madre per le patologie del padre, nonché la necessità della costante presenza di un soggetto adulto terzo per la frequentazione padre/figlio, concordandosi altresì un mantenimento per € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché il pagamento del rateo mensile di € 250,00 del finanziamento dell'autovettura della resistente.
Ancora, il ricorrente ha dedotto il positivo percorso svolto presso il CPS competente, con assunzione di psicofarmaci, negando di assumere sostanze stupefacenti;
dal punto di vista economico, il ricorrente ha precisato di guadagnare come giardiniere in Induno Olona circa €
1.400,00/1.500,00 netti mensili, e di essere gravato di onere abitativo, degli oneri relativi all'immobile di proprietà assegnato alla moglie, nonché il finanziamento dell'autovettura della moglie e il mantenimento per il figlio;
al contrario, la resistente coabita con altra persona con al quale può condividere le ordinarie spese di vita (il quale peraltro si sarebbe intestato l'autovettura il cui finanziamento viene onerato dal ricorrente) e non è gravata da oneri abitativi.
pagina 4 di 11 Disposto il rinvio dell'udienza presidenziale fissata, al fine di provvedere al rinnovo della notifica operata, infine attivato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte resistente sig.ra , contestando la ricostruzione operata e chiedendo la conferma CP_1 dell'affido esclusivo a sé del minore come già in essere, con collocamento prevalente presso di sé, assegnazione dell'immobile ex casa coniugale, regime di frequentazione paterno alla costante presenza di soggetto terzo, contributo paterno per € 550,00 mensili, di cui € 300,00 come mantenimento ed € 250,00 quale finanziamento dell'autovettura della resistente, oltre al 50% delle spese straordinarie;
senza statuizioni economiche fra coniugi;
assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio.
A sostegno delle proprie richieste, la parte resistente ha richiamato il grave episodio maniacale da abuso di sostanze stupefacenti (cannabis e cocaina) verificatosi il 06.02.2021 che ha portato al TSO del ricorrente, con anche un procedimento penale conseguente;
in tale episodio il ricorrente avrebbe minacciato di morte la moglie e i presenti, ingenerando timore anche in ragione delle armi di cui egli è possessore.
Dal punto di vista economico, la resistente ha chiesto la conferma dei provvedimenti in essere, precisando che non vi sarebbero ragioni per un decremento di quanto finora corrisposto, negando di convivere con un nuovo compagno, al quale è stata effettivamente intestata la vettura il cui finanziamento è onorato dal ricorrente, per mere ragioni di convenienza fiscale.
All'esito dell'udienza presidenziale 01/02/2023, sono stati integralmente confermati in via provvisoria ed urgente le condizioni di cui alla separazione personale.
Sono state regolarmente depositate Memoria Integrativa della parte ricorrente e Comparsa di costituzione in giudizio della parte resistente.
Alla prima udienza 12/04/2023 sono stati incaricati i Servizi Sociali territorialmente competenti e sono stati assegnati i richiesti termini ordinari per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
All'udienza 03/10/2023, rigettate le istanze istruttorie delle parti, modificato il contributo economico ordinario per il minore da € 300,00 mensili ad € 250,00 mensili, fermo il resto, è stata fissata udienza per il prosieguo con nuovo termine per relazione ai Servizi Sociali.
pagina 5 di 11 Rinviata l'udienza per la presa in carico da parte del Servizio Sociale, acquisita la stessa, è stata poi fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata d'ufficio.
Con Decreto n. 8/2025 del Presidente del Tribunale di Varese, la causa è stata assegnata a questo Giudicante.
Rinviata l'udienza fissata al fine di acquisire documentazione, infine all'udienza
27/05/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni ed hanno chiesto termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione al Collegio, con assegnazione di termini ridotti di giorni 30 per il deposito della comparsa conclusionale e giorni 20 per il deposito della memoria di replica.
***********
1) La pronuncia sullo status
Deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile fra Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 CP_1
), nata a [...] il [...], come da relativo Atto di C.F._2
Matrimonio n. 111, parte I, serie /, dell'anno 2017.
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dal contegno delle parti e dalle conclusioni da ultimo rassegnate, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi. Ricorre, pertanto, il presupposto di legge di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge citata, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dall'avvenuta comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale di Varese nel 2021 per la separazione personale.
2) Il figlio della coppia pagina 6 di 11 Il figlio della coppia, , è nato in data [...]; è quindi minorenne, ma infra- Per_1 dodicenne: il suo ascolto a norma di legge risulta pertanto non doveroso.
Nonostante le conclusioni, le parti sono di fatto concordi circa il regime di affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori (cfr. dichiarazioni a verbale P.C. del 27/05/2025).
Non è in discussione fra le parti, poi, il collocamento prevalente del minore presso la madre, con conseguente assegnazione ad ella della casa coniugale di proprietà del ricorrente, non gravata da mutuo, affinché la abiti con il minore.
Quanto al regime di frequentazione, lo stesso deve essere libero padre/figlio nel senso della non necessaria presenza di soggetto terzo;
invero, la stessa resistente ha dato atto che tale modalità di tutela della frequentazione, pur disposta, è stata più volte disattesa;
non vi è ragione del suo perdurare attuale, anche alla luce dell'adesione all'affido condiviso, venendo dunque meno il dubbio circa la capacità genitoriale paterna.
Il padre avrà diritto/dovere di frequentare il minore, pertanto, secondo il regime di cui in parte dispositiva, a weekend alterni, nonché per un pomeriggio infrasettimanale, oltre al riparto delle festività e delle vacanze.
Quanto agli aspetti economici, è controversa tra le parti la misura di quantificazione dell'assegno per il minore.
Sul punto, deve evidenziarsi come nella fattispecie le parti non abbiano fornito particolari elementi utili per la ricostruzione della complessiva situazione economico patrimoniale (la disclosure dell'art. 473bis.12 c.p.c. non trova applicazione, risultando la presente fattispecie regolata dal vecchio rito processuale c.d. pre-Riforma Cartabia).
I dati a disposizione per il ricorrente sono i seguenti (quelli documentati o riscontrati in giudizio, non le semplici deduzioni o allegazioni di parte):
- in sede di omologa, intervenuta per accordo 2021, omologato nel 2022, le parti si sono accordate per un mantenimento ordinario per € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- in data 07/11/2022, dopo il deposito del ricorso, il ricorrente ha depositato le dichiarazioni dei redditi 2020 (su redditi 2019) per € 17.382,00, nonché 2021 (redditi pagina 7 di 11 2020) per € 4.486,00, nonché 2022 (su redditi 2021) per € 10.450,00; tutti importi lordi;
- il ricorrente è stato gravato da onere locatizio per € 420,00 mensili decorrenti dal marzo 2023 per 12 mensilità, senza previsione di rinnovo automatico (cfr. doc. depositato 07/06/2023);
- in data 11/10/2024 sono stati depositate le dichiarazioni dei redditi 2023 (su redditi
2022) per € 19.491,00, nonché 2024 (su redditi 2023) per € 22.904,00; tutti importi lordi;
- in data 20/05/2025 è stato depositato il nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal 24.03.2025, nonché la busta paga dell'aprile 2025, per
CHF 3.460,00, netti;
- in sede di udienza presidenziale, confessoriamente, ha dichiarato di percepire altresì una pensione di invalidità per € 250,00 mensili.
I dati a disposizione per la resistente sono i seguenti (quelli documentati o riscontrati in giudizio, non le semplici deduzioni o allegazioni di parte):
- la resistente non ha depositato alcun documento inerente la sua posizione reddituale o lavorativa, né ha documentato ove lavora, ovvero se risulta disoccupata per causa a lei non imputabile, ovvero se la stessa sia in cerca di una occupazione;
- la resistente ha prodotto delibera di ammissione provvisoria del C.O.A. al Patrocinio a
Spese dello Stato;
- la stessa in sede di separazione si è detta disponibile al pagamento del 50% delle spese straordinarie del minore, comportamento poco compatibile con l'assenza di un introito, anche solo instabile o provvisorio;
- in sede di udienza presidenziale, confessoriamente, ha dichiarato “svolgo lavori saltuari non regolarizzati come colf e riesco a guadagnare circa 300 euro al mese”.
È dato significativo il comportamento tenuto dal ricorrente all'udienza di precisazione delle conclusioni avanti a questo giudicante, così verbalizzato: “L'Avv. Brusa rappresenta il deposito di aggiornamento reddituale, nonché foglio di PC;
rappresenta la disponibilità di una maggiore contribuzione per il minore alla luce della nuova occupazione lavorativa, rappresentando però la necessità di una diversa modalità di datio, in parte vincolata su libretto intestato al minore. L'Avv. De Brasi si oppone;
rimarca la disponibilità della resistente di aderire
pagina 8 di 11 all'affido condiviso, all'esito del percorso svolto;
rimarca che il nuovo lavoro import auna minore frequentazione del minore di fatto, mai infrasettimanali e a weekend alterni solo dal sabato pomeriggio. Il signor dichiara: Io mi sono fatto il mazzo per arrivare al Pt_1 punto in cui sono adesso;
vorrei quindi avere il controllo e l'ultima parola sui soldi che do a lei con mio figlio. Lei mente, dichiara il falso, si compra beni che non potrebbe permettersi, le è rimasto tutto, la casa, le cose, la macchina, tutto.” – cfr. verbale 27/05/2025.
Del tutto da stigmatizzare il comportamento del ricorrente, al limite della violenza economica, volto a voler controllare l'utilizzo di somme che il Tribunale stabilisce per la madre nell'interesse del minore;
al contempo, anche la situazione della resistente non appare del tutto trasparente, laddove la stessa ha ulteriori due figli, ha un nuovo compagno, ma con il quale non convivrebbe, svolge attività lavorativa non si sa in che forma e se regolarizzata o meno come candidamente dichiarato all'udienza presidenziale, e pretenderebbe (anche in questa sede) la conferma che il ricorrente si facesse carico del finanziamento per una autovettura che ha intestato al nuovo compagno.
In definitiva, valorizzato il considerevole incremento reddituale del ricorrente derivante dalla nuova occupazione lavorativa elvetica rinvenuta in corso di causa, ponderate le omissioni della resistente e i suoi presumibili redditi ovvero la sua capacità lavorativa generica (non allega alcun impedimento a svolgere attività lavorativa), ritiene il Tribunale di stabilire in € 400,00 mensili il contributo economico mensile per il minore, decorrente dalla prima mensilità in scadenza dopo la pubblicazione della presente sentenza;
fino ad allora, la contribuzione rime quella provvisoriamente vigente (€ 300,00 in separazione, ridotti nel corso della presente causa ad € 250,00).
Ogni pretesa del ricorrente di controllo circa l'effettivo specifico utilizzo delle somme per il mantenimento del minore è del tutto infondata.
Spese straordinarie al 50%, concordi entrambi i genitori.
L'assegno unico universale spetta al 50% ad entrambi i genitori, a norma di legge primaria non derogabile, atteso l'affido condiviso e l'effettiva frequentazione in essere.
3) Le ulteriori pronunce pagina 9 di 11 L'accordo relativo al pagamento del finanziamento dell'autovettura della resistente da parte del ricorrente non è parte del mantenimento del minore, bensì libero accordo fra adulti, in relazione al riparto dei loro oneri;
pertanto, lo stesso non può trovare regolazione nella presente sede;
peraltro, poiché l'autovettura è stata medio tempore intestata a terzi, non può essere regolato il relativo onere fra le odierne parti in causa.
Si prende infine atto che le parti sono concordi per il rilascio di documenti validi per l'espatrio per il minore (non è più necessario il consenso dell'altro coniuge per il rilascio di documenti validi per l'espatrio per gli adulti sin dalla modifica normativa del giugno 2023).
4) Le spese di lite
La natura della controversia, la pronuncia costitutiva sullo status e l'interesse preminente del figlio al centro del procedimento, nonché la parziale reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA lao scioglimento del matrimonio civile fra (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F. ), nata a [...] il [...], come da relativo Atto C.F._2 di Matrimonio n. 111, parte I, serie /, dell'anno 2017;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) DISPONE che rimanga affidato in via condivida ad entrambi i genitori, a norma di Per_1 legge, con collocamento prevalente presso la madre;
4) DISPONE che le frequentazioni tra genitore non collocatario e prole avvengano secondo il seguente calendario:
- Un giorno infrasettimanale, in difetto di migliori accordi nell'interesse della prole da individuarsi nella giornata del mercoledì, dall'uscita da scuola, ivi prelevandola, alle 20:30 dopo cena, curando il ritorno presso l'abitazione materna;
pagina 10 di 11 - A weekend alternati dalle ore 10:00 del sabato mattina alle ore 19:00 della domenica sera, curando il ritorno presso l'abitazione materna;
- Festività natalizie: dal 25.12 ore 10.00 al 31.12 ore 10.00 con un genitore;
dal
31.12 ore 10.00 al 06.01 ore 10.00 con l'altro genitore;
ad anni alterni fra i genitori;
- Festività pasquali: tre giorni consecutivi con ciascun genitore, suddividendo la giornata di Pasqua da quella del Lunedì dell'Angelo; ad anni alterni fra i genitori;
- Vacanze estive: 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore in deroga al regime di frequentazione ordinario, da concordare ogni anno entro la data del 30 maggio;
5) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario Parte_1 indiretto della prole mediante la corresponsione alla madre CP_1 dell'importo di € 400,00 entro il giorno 10 di ogni mese, decorrente dalla mensilità di settembre 2025 compresa, oltre rivalutazione annuale TA (prima rivalutazione settembre
2026); oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso il
Tribunale di Varese;
assegno unico universale ex lege al 50% fra le parti;
6) PRENDE ATTO dell'accordo dei genitori per il rilascio di documenti validi per l'espatrio per il minore;
7) DICHIARA INAMMISSIBILI le ulteriori domande formulate;
8) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Si comunichi alle parti, nonché alla Guardia di Finanza territorialmente competente ex art. 36
D.p.r. n. 600/1973 per le valutazioni di competenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 24/07/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2758/2022, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. BRUSA ELISABETTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. DE BRASI VENERE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 17/11/2022 e 27/02/2023
e 01/08/2023).
pagina 1 di 11 OGGETTO: “Divorzio contenzioso – Scioglimento del matrimonio”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza 27/05/2025, riportandosi ai fogli di precisazione delle conclusioni già depositati in atti, come segue:
Per parte ricorrente : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, adversis rejectis, cosi Pt_1 giudicare: NEL MERITO:
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 30.09.2017, come da certificato di matrimonio ed estratto per riassunto del Comune di Varese;
2. Disporre l'affidamento congiunto del minore in capo ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione presso la residenza della madre;
3. Regolamentare, il diritto di visita del sig. riconoscendo a quest'ultimo il diritto di Pt_1 incontrarsi ed intrattenersi con il minore liberamente e da solo (senza la presenza obbligatoria di altra persona adulta) il mercoledi pomeriggio dalle ore 13.00 con il pernotto e il riaccompagno presso la scuola il giovedi mattino;
a weekend alterni dal sabato mattino alla domenica sera alle
21.00; quindici giorni di vacanze estive, anche non continuativi, da comunicare enro maggio di ogni anno;
le festiività natalizie e pasquali secondo il criterio dell'alternanza partendo da Natale
2022 con la madre;
4. disporre a carico del signor , con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della Pt_1 sentenza, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento alla Per_1 madre della somma di euro 250,00 entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
5. Disporre che il padre dovrà contribuire in ragione del 50%, previo consenso e/o accordo tra loro e presentazione di idonea documentazione , alle spese straordinarie (spese scolastiche per tasse, eventuale retta, acquisto libri, gite scolastiche, spese mediche non coperte da SSN, spese ludiche ecc…ecc…) cosi come previsto nelle linee guida del Tribunale di Varese a cui si fa espresso riferimento;
6. Disporre che i coniugi diano l'assenso al rilascio dei documenti tutti, compresi quelli validi per l'espatrio, anche in favore del figlio minore, solo per fini turistici.
7. Dichiarare l'autosufficienza economica dei due coniugi, con conseguente rigetto di qualsivoglia richiesta di reciproca contribuzione.
pagina 2 di 11 Si fa presente che il signor ha iniziato una nuova attività lavorativa e si producono: - Pt_1 busta paga del 24.03.2025 - contratto di lavoro del 20.03.2025 con la Società “Caminada”
Con il favore delle spese.”;
Per parte resistente CONSAGRA: “La sig.ra nata a [...] il [...] CP_1 cod.fisc. , residente in [...], elettivamente C.F._2 domiciliata in Varese, via Proserpio, n.11/A, precisa le proprie conclusioni, valutando le migliorate condizione economiche del ricorrente e i ridotti tempi di permanenza del minore con il padre.
Voglia Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
-dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Varese al n.111, Parte I, Serie A alle seguenti condizioni:
1. D i s p o r r e l a f f i d a m e n t o c o n d i v i s o d e l f i g l i o m i n o r e , con collocamento preferenziale presso la residenza della m a d r e;
2. Disporre che la casa coniugale sita in Varese Via Pontida, n.19 di propri età del marito, sarà assegnata alla moglie nell'interesse del figlio minore;
3. Disporre che il padre eserciterà il diritto di visita nel rispetto degli impegni scolastici del figlio
e dei turni lavorativi dei genitori:
- il padre starà con il figlio a week end alterni d a l s a b a t o s e r a f i n o a l l a d o m e n i c a a
l l e o r e 2 1 3 0
- i coniugi si impegnano a trascorrere con il figlio le festività natalizie e pasquali secondo il criterio dell'alternanza;
4. dichiarare che il padre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio quindici giorni di vaca nze estive, anche non continuativi, da comunicare entro maggio di ogni anno;
5.il padre corrisponderà alla moglie la somma di euro 6 0 0,00 mensili entro il 10 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordin arie, scolastiche, mediche concordate e documentate come da Protocollo del tribunale di Varese.
L'AUU sarà percepito al 100% dalla madre;
6.i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano al reciproco mantenimento;
7. i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e così per ogni altro documento d'identità, autorizzandosi reciprocamente all'espatrio con il figlio minore;
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”.
pagina 3 di 11 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/10/2022 la parte ricorrente sig. Parte_1 ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere il divorzio, sub specie di scioglimento del vincolo civile, nei confronti della parte resistente sig.ra , matrimonio contratto in CP_1
Varese (VA) in data 30/09/2017, come da relativo Atto di Matrimonio n. 111, parte I, serie /, dell'anno 2017; dall'unione è nato il figlio in data 02.05.2016 (e non 2006 Persona_2 come indicato dalle parti in atti;
in difetto di qualsivoglia certificazione in ordine al minore, si ritiene prevalente l'indicazione dell'anno di nascita 2016 fornita dal Servizio Sociale, e non 2006 per come fornita in atti dalle parti).
La parte ricorrente ha chiesto l'affido condiviso del figlio minorenne, con collocamento prevalente materno, con libero diritto di visita paterno;
contributo economico paterno per €
250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio e dichiarazione di autosufficienza dei coniugi.
A sostegno delle proprie richieste, la parte ricorrente ha allegato la separazione personale delle parti, omologata dal Tribunale di Varese con decreto di omologa n. 24/2022, ove era stato pattuito dalle parti l'affido esclusivo del minore alla madre per le patologie del padre, nonché la necessità della costante presenza di un soggetto adulto terzo per la frequentazione padre/figlio, concordandosi altresì un mantenimento per € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché il pagamento del rateo mensile di € 250,00 del finanziamento dell'autovettura della resistente.
Ancora, il ricorrente ha dedotto il positivo percorso svolto presso il CPS competente, con assunzione di psicofarmaci, negando di assumere sostanze stupefacenti;
dal punto di vista economico, il ricorrente ha precisato di guadagnare come giardiniere in Induno Olona circa €
1.400,00/1.500,00 netti mensili, e di essere gravato di onere abitativo, degli oneri relativi all'immobile di proprietà assegnato alla moglie, nonché il finanziamento dell'autovettura della moglie e il mantenimento per il figlio;
al contrario, la resistente coabita con altra persona con al quale può condividere le ordinarie spese di vita (il quale peraltro si sarebbe intestato l'autovettura il cui finanziamento viene onerato dal ricorrente) e non è gravata da oneri abitativi.
pagina 4 di 11 Disposto il rinvio dell'udienza presidenziale fissata, al fine di provvedere al rinnovo della notifica operata, infine attivato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte resistente sig.ra , contestando la ricostruzione operata e chiedendo la conferma CP_1 dell'affido esclusivo a sé del minore come già in essere, con collocamento prevalente presso di sé, assegnazione dell'immobile ex casa coniugale, regime di frequentazione paterno alla costante presenza di soggetto terzo, contributo paterno per € 550,00 mensili, di cui € 300,00 come mantenimento ed € 250,00 quale finanziamento dell'autovettura della resistente, oltre al 50% delle spese straordinarie;
senza statuizioni economiche fra coniugi;
assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio.
A sostegno delle proprie richieste, la parte resistente ha richiamato il grave episodio maniacale da abuso di sostanze stupefacenti (cannabis e cocaina) verificatosi il 06.02.2021 che ha portato al TSO del ricorrente, con anche un procedimento penale conseguente;
in tale episodio il ricorrente avrebbe minacciato di morte la moglie e i presenti, ingenerando timore anche in ragione delle armi di cui egli è possessore.
Dal punto di vista economico, la resistente ha chiesto la conferma dei provvedimenti in essere, precisando che non vi sarebbero ragioni per un decremento di quanto finora corrisposto, negando di convivere con un nuovo compagno, al quale è stata effettivamente intestata la vettura il cui finanziamento è onorato dal ricorrente, per mere ragioni di convenienza fiscale.
All'esito dell'udienza presidenziale 01/02/2023, sono stati integralmente confermati in via provvisoria ed urgente le condizioni di cui alla separazione personale.
Sono state regolarmente depositate Memoria Integrativa della parte ricorrente e Comparsa di costituzione in giudizio della parte resistente.
Alla prima udienza 12/04/2023 sono stati incaricati i Servizi Sociali territorialmente competenti e sono stati assegnati i richiesti termini ordinari per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
All'udienza 03/10/2023, rigettate le istanze istruttorie delle parti, modificato il contributo economico ordinario per il minore da € 300,00 mensili ad € 250,00 mensili, fermo il resto, è stata fissata udienza per il prosieguo con nuovo termine per relazione ai Servizi Sociali.
pagina 5 di 11 Rinviata l'udienza per la presa in carico da parte del Servizio Sociale, acquisita la stessa, è stata poi fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata d'ufficio.
Con Decreto n. 8/2025 del Presidente del Tribunale di Varese, la causa è stata assegnata a questo Giudicante.
Rinviata l'udienza fissata al fine di acquisire documentazione, infine all'udienza
27/05/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni ed hanno chiesto termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione al Collegio, con assegnazione di termini ridotti di giorni 30 per il deposito della comparsa conclusionale e giorni 20 per il deposito della memoria di replica.
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1) La pronuncia sullo status
Deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile fra Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 CP_1
), nata a [...] il [...], come da relativo Atto di C.F._2
Matrimonio n. 111, parte I, serie /, dell'anno 2017.
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dal contegno delle parti e dalle conclusioni da ultimo rassegnate, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi. Ricorre, pertanto, il presupposto di legge di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge citata, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dall'avvenuta comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale di Varese nel 2021 per la separazione personale.
2) Il figlio della coppia pagina 6 di 11 Il figlio della coppia, , è nato in data [...]; è quindi minorenne, ma infra- Per_1 dodicenne: il suo ascolto a norma di legge risulta pertanto non doveroso.
Nonostante le conclusioni, le parti sono di fatto concordi circa il regime di affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori (cfr. dichiarazioni a verbale P.C. del 27/05/2025).
Non è in discussione fra le parti, poi, il collocamento prevalente del minore presso la madre, con conseguente assegnazione ad ella della casa coniugale di proprietà del ricorrente, non gravata da mutuo, affinché la abiti con il minore.
Quanto al regime di frequentazione, lo stesso deve essere libero padre/figlio nel senso della non necessaria presenza di soggetto terzo;
invero, la stessa resistente ha dato atto che tale modalità di tutela della frequentazione, pur disposta, è stata più volte disattesa;
non vi è ragione del suo perdurare attuale, anche alla luce dell'adesione all'affido condiviso, venendo dunque meno il dubbio circa la capacità genitoriale paterna.
Il padre avrà diritto/dovere di frequentare il minore, pertanto, secondo il regime di cui in parte dispositiva, a weekend alterni, nonché per un pomeriggio infrasettimanale, oltre al riparto delle festività e delle vacanze.
Quanto agli aspetti economici, è controversa tra le parti la misura di quantificazione dell'assegno per il minore.
Sul punto, deve evidenziarsi come nella fattispecie le parti non abbiano fornito particolari elementi utili per la ricostruzione della complessiva situazione economico patrimoniale (la disclosure dell'art. 473bis.12 c.p.c. non trova applicazione, risultando la presente fattispecie regolata dal vecchio rito processuale c.d. pre-Riforma Cartabia).
I dati a disposizione per il ricorrente sono i seguenti (quelli documentati o riscontrati in giudizio, non le semplici deduzioni o allegazioni di parte):
- in sede di omologa, intervenuta per accordo 2021, omologato nel 2022, le parti si sono accordate per un mantenimento ordinario per € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- in data 07/11/2022, dopo il deposito del ricorso, il ricorrente ha depositato le dichiarazioni dei redditi 2020 (su redditi 2019) per € 17.382,00, nonché 2021 (redditi pagina 7 di 11 2020) per € 4.486,00, nonché 2022 (su redditi 2021) per € 10.450,00; tutti importi lordi;
- il ricorrente è stato gravato da onere locatizio per € 420,00 mensili decorrenti dal marzo 2023 per 12 mensilità, senza previsione di rinnovo automatico (cfr. doc. depositato 07/06/2023);
- in data 11/10/2024 sono stati depositate le dichiarazioni dei redditi 2023 (su redditi
2022) per € 19.491,00, nonché 2024 (su redditi 2023) per € 22.904,00; tutti importi lordi;
- in data 20/05/2025 è stato depositato il nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal 24.03.2025, nonché la busta paga dell'aprile 2025, per
CHF 3.460,00, netti;
- in sede di udienza presidenziale, confessoriamente, ha dichiarato di percepire altresì una pensione di invalidità per € 250,00 mensili.
I dati a disposizione per la resistente sono i seguenti (quelli documentati o riscontrati in giudizio, non le semplici deduzioni o allegazioni di parte):
- la resistente non ha depositato alcun documento inerente la sua posizione reddituale o lavorativa, né ha documentato ove lavora, ovvero se risulta disoccupata per causa a lei non imputabile, ovvero se la stessa sia in cerca di una occupazione;
- la resistente ha prodotto delibera di ammissione provvisoria del C.O.A. al Patrocinio a
Spese dello Stato;
- la stessa in sede di separazione si è detta disponibile al pagamento del 50% delle spese straordinarie del minore, comportamento poco compatibile con l'assenza di un introito, anche solo instabile o provvisorio;
- in sede di udienza presidenziale, confessoriamente, ha dichiarato “svolgo lavori saltuari non regolarizzati come colf e riesco a guadagnare circa 300 euro al mese”.
È dato significativo il comportamento tenuto dal ricorrente all'udienza di precisazione delle conclusioni avanti a questo giudicante, così verbalizzato: “L'Avv. Brusa rappresenta il deposito di aggiornamento reddituale, nonché foglio di PC;
rappresenta la disponibilità di una maggiore contribuzione per il minore alla luce della nuova occupazione lavorativa, rappresentando però la necessità di una diversa modalità di datio, in parte vincolata su libretto intestato al minore. L'Avv. De Brasi si oppone;
rimarca la disponibilità della resistente di aderire
pagina 8 di 11 all'affido condiviso, all'esito del percorso svolto;
rimarca che il nuovo lavoro import auna minore frequentazione del minore di fatto, mai infrasettimanali e a weekend alterni solo dal sabato pomeriggio. Il signor dichiara: Io mi sono fatto il mazzo per arrivare al Pt_1 punto in cui sono adesso;
vorrei quindi avere il controllo e l'ultima parola sui soldi che do a lei con mio figlio. Lei mente, dichiara il falso, si compra beni che non potrebbe permettersi, le è rimasto tutto, la casa, le cose, la macchina, tutto.” – cfr. verbale 27/05/2025.
Del tutto da stigmatizzare il comportamento del ricorrente, al limite della violenza economica, volto a voler controllare l'utilizzo di somme che il Tribunale stabilisce per la madre nell'interesse del minore;
al contempo, anche la situazione della resistente non appare del tutto trasparente, laddove la stessa ha ulteriori due figli, ha un nuovo compagno, ma con il quale non convivrebbe, svolge attività lavorativa non si sa in che forma e se regolarizzata o meno come candidamente dichiarato all'udienza presidenziale, e pretenderebbe (anche in questa sede) la conferma che il ricorrente si facesse carico del finanziamento per una autovettura che ha intestato al nuovo compagno.
In definitiva, valorizzato il considerevole incremento reddituale del ricorrente derivante dalla nuova occupazione lavorativa elvetica rinvenuta in corso di causa, ponderate le omissioni della resistente e i suoi presumibili redditi ovvero la sua capacità lavorativa generica (non allega alcun impedimento a svolgere attività lavorativa), ritiene il Tribunale di stabilire in € 400,00 mensili il contributo economico mensile per il minore, decorrente dalla prima mensilità in scadenza dopo la pubblicazione della presente sentenza;
fino ad allora, la contribuzione rime quella provvisoriamente vigente (€ 300,00 in separazione, ridotti nel corso della presente causa ad € 250,00).
Ogni pretesa del ricorrente di controllo circa l'effettivo specifico utilizzo delle somme per il mantenimento del minore è del tutto infondata.
Spese straordinarie al 50%, concordi entrambi i genitori.
L'assegno unico universale spetta al 50% ad entrambi i genitori, a norma di legge primaria non derogabile, atteso l'affido condiviso e l'effettiva frequentazione in essere.
3) Le ulteriori pronunce pagina 9 di 11 L'accordo relativo al pagamento del finanziamento dell'autovettura della resistente da parte del ricorrente non è parte del mantenimento del minore, bensì libero accordo fra adulti, in relazione al riparto dei loro oneri;
pertanto, lo stesso non può trovare regolazione nella presente sede;
peraltro, poiché l'autovettura è stata medio tempore intestata a terzi, non può essere regolato il relativo onere fra le odierne parti in causa.
Si prende infine atto che le parti sono concordi per il rilascio di documenti validi per l'espatrio per il minore (non è più necessario il consenso dell'altro coniuge per il rilascio di documenti validi per l'espatrio per gli adulti sin dalla modifica normativa del giugno 2023).
4) Le spese di lite
La natura della controversia, la pronuncia costitutiva sullo status e l'interesse preminente del figlio al centro del procedimento, nonché la parziale reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA lao scioglimento del matrimonio civile fra (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F. ), nata a [...] il [...], come da relativo Atto C.F._2 di Matrimonio n. 111, parte I, serie /, dell'anno 2017;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) DISPONE che rimanga affidato in via condivida ad entrambi i genitori, a norma di Per_1 legge, con collocamento prevalente presso la madre;
4) DISPONE che le frequentazioni tra genitore non collocatario e prole avvengano secondo il seguente calendario:
- Un giorno infrasettimanale, in difetto di migliori accordi nell'interesse della prole da individuarsi nella giornata del mercoledì, dall'uscita da scuola, ivi prelevandola, alle 20:30 dopo cena, curando il ritorno presso l'abitazione materna;
pagina 10 di 11 - A weekend alternati dalle ore 10:00 del sabato mattina alle ore 19:00 della domenica sera, curando il ritorno presso l'abitazione materna;
- Festività natalizie: dal 25.12 ore 10.00 al 31.12 ore 10.00 con un genitore;
dal
31.12 ore 10.00 al 06.01 ore 10.00 con l'altro genitore;
ad anni alterni fra i genitori;
- Festività pasquali: tre giorni consecutivi con ciascun genitore, suddividendo la giornata di Pasqua da quella del Lunedì dell'Angelo; ad anni alterni fra i genitori;
- Vacanze estive: 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore in deroga al regime di frequentazione ordinario, da concordare ogni anno entro la data del 30 maggio;
5) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario Parte_1 indiretto della prole mediante la corresponsione alla madre CP_1 dell'importo di € 400,00 entro il giorno 10 di ogni mese, decorrente dalla mensilità di settembre 2025 compresa, oltre rivalutazione annuale TA (prima rivalutazione settembre
2026); oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso il
Tribunale di Varese;
assegno unico universale ex lege al 50% fra le parti;
6) PRENDE ATTO dell'accordo dei genitori per il rilascio di documenti validi per l'espatrio per il minore;
7) DICHIARA INAMMISSIBILI le ulteriori domande formulate;
8) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Si comunichi alle parti, nonché alla Guardia di Finanza territorialmente competente ex art. 36
D.p.r. n. 600/1973 per le valutazioni di competenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 24/07/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
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