CASS
Sentenza 9 febbraio 2023
Sentenza 9 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/02/2023, n. 4015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4015 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 17498/2018 R.G. proposto da: LL TERESA, rappresentata e difesa dagli avvocati ANGELO MILAZZO, ETTORE RODRIQUENZ;
– ricorrente– contro COMUNE CASTELLAMMARE DEL GOLFO , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUNGOTEVERE FLMAMINIO 28, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO ERRANTE, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO VITO VIVONA;
– controricorrente – nonché contro PROVENZANO CAROLINA, DURANTE GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO MARCHETTI 25, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO VISCA, rappresentati e difesi dall'avvocato NI RA;
-controricorrenti- Civile Sent. Sez. 2 Num. 4015 Anno 2023 Presidente: LOMBARDO LUIGI NI Relatore: GRASSO GIUSEPPE Data pubblicazione: 09/02/2023 2 di 7 avverso la sentenza n. 611/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 22/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2023 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI;
uditi gli avvocati;
FATTI DI CAUSA Della vicenda giudiziale che viene qui al vaglio, per quel che ancora rileva basti riportare quanto appresso. Il Tribunale condannò ER UL, nel contraddittorio con IN NO e il comune di Castellamare del Golfo, a demolire un muro edificato su un percorso qualificato dal Giudice strada vicinale detta “Tiro a Segno” e a risarcire il danno procurato al precitato Comune, liquidato nella somma di euro 2.000.00. La Corte d’appello di Palermo, sempre per quel che ancora rileva, confermò, sull’impugnazione della UL, la già menzionata statuizione. ER UL propone ricorso sulla base di plurime censure, enucleabili in sei motivi. Resistono con separati controricorsi il comune di Castellamare del Golfo, da una parte, e IN NO e IU RA, dall’altra. Hanno depositato memorie la ricorrente, il comune di Castellamare del Golfo e, con separato atto, IN NO e IU RA. Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con i primi quattro motivi, tra loro correlati, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 825 cod. civ., 111 Cost., 132, co. 2, n. 5, cod. proc. civ.; 2729 cod. civ., 112 cod. proc. civ. Assume la ricorrente l’erroneità della sentenza impugnata, in sintesi, per avere qualificato d’uso pubblico il precorso di cui si 3 di 7 discute solo sulla base delle mappe catastale, che la definivano “strada vicinale”, senza accertare in concreto l’esistenza o meno di un effettivo uso pubblico;
aver omesso di prendere in esame o valutato inadeguatamente plurime circostanze di fatto, aventi natura rivelatrice, quale l’utilizzo da parte della collettività; aver omesso di valutare il fatto storico per il quale la strada, oramai inglobata nei fondi che attraversava, veniva utilizzata solo dai proprietari dei fondi frontisti, errando a far discendere da un tal uso la natura di servitù di diritto pubblico;
la sola inclusione mappale non avrebbe potuto avere significato decisivo;
non poteva valere il principio applicato dalla giurisprudenza per le strade vicinali soggette a pubblico transito, pur a fondo cieco, poiché qui non sussisteva il requisito del pubblico transito. Inoltre, il muro messo in opera dalla ricorrente, che interrompeva il percorso, non aveva ostacolato i coniugi RA-NO, i quali non avevano mai praticato lo stesso, al contrario di quanto asserito. 1.1. Il complesso censuratorio non supera lo scrutinio d’ammissibilità, proponendo, nella sostanza, al di là dell’evocazione delle norme di cui detto, un’alternativa ricostruzione di merito. La Corte d’appello, ben consapevole della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale a qualificare la strada d’uso pubblico non è bastevole l’iscrizione di essa nell’elenco di cui all’art. 8 della l. n. 126/1958, avente natura solo dichiarativa (Cass. n. 23705/2009; conf., Cass. nn. 18027/2010, 15033/2020), occorrendo l’assoggettamento al pubblico transito, pur se la via risulti essere senza sbocco (Cass. n. 905/2003), ne afferma la natura pubblica, in quanto avente la funzione di consentire l’accesso a una collettività di persone ai rispettivi fondi di proprietà, diversamente interclusi. La decisione risulta conforme al principio di diritto enunciato da questa Corte, anche di recente, secondo il quale una strada rientra nella categoria delle vie vicinali pubbliche se sussistono i requisiti 4 di 7 del passaggio esercitato "jure servitutis publicae" da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse, anche per il collegamento con la pubblica via, e dell’esistenza di un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico (Sez. 6, n. 7091, 12/03/2021, Rv. 660955; conf. Cass. n.16864/2013). Situazione, questa, che nel caso in esame non risulta specificamente contestata (la strada sbocca sulla via pubblica e, adibita un tempo a raggiungere un’area di tiro a segno, consente l’ingresso ai proprietari frontisti, facenti parte di quella collettività, nelle rispettive proprietà). Sotto altro profilo va osservato che l’estinzione della servitù di pubblico passaggio su strada vicinale non può derivare dal mancato uso di detto passaggio da parte degli utenti, ma richiede che l’ente territoriale, quale soggetto esponenziale della collettività dei cittadini, esprima la sua volontà in tal senso attraverso l’adozione di un provvedimento che riconosca cessati l’uso e l’interesse pubblico a servirsi del bene, ovvero con un comportamento concludente, consistente nell’omesso esercizio del diritto-dovere di tutela davanti ad atti usurpativi o impeditivi del privato (Sez. 2 n. 11676, 14/05/2018, Rv. 648328). È del tutto evidente che, attraverso la denunzia di violazione di legge, la ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). 5 di 7 In disparte, val la pena di evidenziare la struttura impropria del complesso dei motivi presi in esame. Invero, si è già più volte chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione;
o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Sez. 1, n. 26874, 23/10/2018, Rv. 651324). 2. Il quinto motivo è privo di autonomia, essendo conseguente alla declaratoria di strada vicinale la condanna alla demolizione del muro che ne ostruiva il percorso. 6 di 7 3. Con il sesto motivo, denunciante violazione e falsa applicazione degli artt. 161, co. 1 e 112 cod. proc. civ., si contesta la condanna al risarcimento del danno, sull’asserto che il Comune non aveva dato prova del pregiudizio patito dalla costruzione del muro. 3.1. La doglianza, a volerla reputare scrutinabile, nonostante la evidente impropria evocazione delle norme di cui sopra, stante che non si versa affatto in una ipotesi di violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, è manifestamente infondata: l’interruzione del percorso d’uso pubblico ha costituito sicuramente un elemento pregiudizievole per il Comune, dal quale deriva l’obbligo di risarcire il danno procurato. Questa Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito che al titolare del bene, occupato o comunque, come nel caso in esame, pregiudicato dal terzo, spetta il risarcimento del danno, salvo che il danneggiante fornisca la prova che, in presenza di abbandono del diritto, non possa ipotizzarsi pregiudizio di sorta. Ipotesi che qui non ricorre poiché la strada vicinale continua ad assolvere la propria funzione. La stima del danno, poi, ove non sia possibile giungere alla prova del suo preciso ammontare, ben può effettuarsi equitativamente (S.U. n. 33645, 15/11/2022). 4. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis cod. proc. civ. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al 7 di 7 persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". 5. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore dei controricorrenti NO/RA, in euro 3.000,00 e in favore del controricorrente comune di Castellamare del Golfo in euro 3.000,00 per compensi, oltre, per entrambe le parti, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio
– ricorrente– contro COMUNE CASTELLAMMARE DEL GOLFO , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUNGOTEVERE FLMAMINIO 28, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO ERRANTE, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO VITO VIVONA;
– controricorrente – nonché contro PROVENZANO CAROLINA, DURANTE GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO MARCHETTI 25, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO VISCA, rappresentati e difesi dall'avvocato NI RA;
-controricorrenti- Civile Sent. Sez. 2 Num. 4015 Anno 2023 Presidente: LOMBARDO LUIGI NI Relatore: GRASSO GIUSEPPE Data pubblicazione: 09/02/2023 2 di 7 avverso la sentenza n. 611/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 22/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2023 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI;
uditi gli avvocati;
FATTI DI CAUSA Della vicenda giudiziale che viene qui al vaglio, per quel che ancora rileva basti riportare quanto appresso. Il Tribunale condannò ER UL, nel contraddittorio con IN NO e il comune di Castellamare del Golfo, a demolire un muro edificato su un percorso qualificato dal Giudice strada vicinale detta “Tiro a Segno” e a risarcire il danno procurato al precitato Comune, liquidato nella somma di euro 2.000.00. La Corte d’appello di Palermo, sempre per quel che ancora rileva, confermò, sull’impugnazione della UL, la già menzionata statuizione. ER UL propone ricorso sulla base di plurime censure, enucleabili in sei motivi. Resistono con separati controricorsi il comune di Castellamare del Golfo, da una parte, e IN NO e IU RA, dall’altra. Hanno depositato memorie la ricorrente, il comune di Castellamare del Golfo e, con separato atto, IN NO e IU RA. Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con i primi quattro motivi, tra loro correlati, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 825 cod. civ., 111 Cost., 132, co. 2, n. 5, cod. proc. civ.; 2729 cod. civ., 112 cod. proc. civ. Assume la ricorrente l’erroneità della sentenza impugnata, in sintesi, per avere qualificato d’uso pubblico il precorso di cui si 3 di 7 discute solo sulla base delle mappe catastale, che la definivano “strada vicinale”, senza accertare in concreto l’esistenza o meno di un effettivo uso pubblico;
aver omesso di prendere in esame o valutato inadeguatamente plurime circostanze di fatto, aventi natura rivelatrice, quale l’utilizzo da parte della collettività; aver omesso di valutare il fatto storico per il quale la strada, oramai inglobata nei fondi che attraversava, veniva utilizzata solo dai proprietari dei fondi frontisti, errando a far discendere da un tal uso la natura di servitù di diritto pubblico;
la sola inclusione mappale non avrebbe potuto avere significato decisivo;
non poteva valere il principio applicato dalla giurisprudenza per le strade vicinali soggette a pubblico transito, pur a fondo cieco, poiché qui non sussisteva il requisito del pubblico transito. Inoltre, il muro messo in opera dalla ricorrente, che interrompeva il percorso, non aveva ostacolato i coniugi RA-NO, i quali non avevano mai praticato lo stesso, al contrario di quanto asserito. 1.1. Il complesso censuratorio non supera lo scrutinio d’ammissibilità, proponendo, nella sostanza, al di là dell’evocazione delle norme di cui detto, un’alternativa ricostruzione di merito. La Corte d’appello, ben consapevole della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale a qualificare la strada d’uso pubblico non è bastevole l’iscrizione di essa nell’elenco di cui all’art. 8 della l. n. 126/1958, avente natura solo dichiarativa (Cass. n. 23705/2009; conf., Cass. nn. 18027/2010, 15033/2020), occorrendo l’assoggettamento al pubblico transito, pur se la via risulti essere senza sbocco (Cass. n. 905/2003), ne afferma la natura pubblica, in quanto avente la funzione di consentire l’accesso a una collettività di persone ai rispettivi fondi di proprietà, diversamente interclusi. La decisione risulta conforme al principio di diritto enunciato da questa Corte, anche di recente, secondo il quale una strada rientra nella categoria delle vie vicinali pubbliche se sussistono i requisiti 4 di 7 del passaggio esercitato "jure servitutis publicae" da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse, anche per il collegamento con la pubblica via, e dell’esistenza di un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico (Sez. 6, n. 7091, 12/03/2021, Rv. 660955; conf. Cass. n.16864/2013). Situazione, questa, che nel caso in esame non risulta specificamente contestata (la strada sbocca sulla via pubblica e, adibita un tempo a raggiungere un’area di tiro a segno, consente l’ingresso ai proprietari frontisti, facenti parte di quella collettività, nelle rispettive proprietà). Sotto altro profilo va osservato che l’estinzione della servitù di pubblico passaggio su strada vicinale non può derivare dal mancato uso di detto passaggio da parte degli utenti, ma richiede che l’ente territoriale, quale soggetto esponenziale della collettività dei cittadini, esprima la sua volontà in tal senso attraverso l’adozione di un provvedimento che riconosca cessati l’uso e l’interesse pubblico a servirsi del bene, ovvero con un comportamento concludente, consistente nell’omesso esercizio del diritto-dovere di tutela davanti ad atti usurpativi o impeditivi del privato (Sez. 2 n. 11676, 14/05/2018, Rv. 648328). È del tutto evidente che, attraverso la denunzia di violazione di legge, la ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). 5 di 7 In disparte, val la pena di evidenziare la struttura impropria del complesso dei motivi presi in esame. Invero, si è già più volte chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione;
o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Sez. 1, n. 26874, 23/10/2018, Rv. 651324). 2. Il quinto motivo è privo di autonomia, essendo conseguente alla declaratoria di strada vicinale la condanna alla demolizione del muro che ne ostruiva il percorso. 6 di 7 3. Con il sesto motivo, denunciante violazione e falsa applicazione degli artt. 161, co. 1 e 112 cod. proc. civ., si contesta la condanna al risarcimento del danno, sull’asserto che il Comune non aveva dato prova del pregiudizio patito dalla costruzione del muro. 3.1. La doglianza, a volerla reputare scrutinabile, nonostante la evidente impropria evocazione delle norme di cui sopra, stante che non si versa affatto in una ipotesi di violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, è manifestamente infondata: l’interruzione del percorso d’uso pubblico ha costituito sicuramente un elemento pregiudizievole per il Comune, dal quale deriva l’obbligo di risarcire il danno procurato. Questa Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito che al titolare del bene, occupato o comunque, come nel caso in esame, pregiudicato dal terzo, spetta il risarcimento del danno, salvo che il danneggiante fornisca la prova che, in presenza di abbandono del diritto, non possa ipotizzarsi pregiudizio di sorta. Ipotesi che qui non ricorre poiché la strada vicinale continua ad assolvere la propria funzione. La stima del danno, poi, ove non sia possibile giungere alla prova del suo preciso ammontare, ben può effettuarsi equitativamente (S.U. n. 33645, 15/11/2022). 4. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis cod. proc. civ. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al 7 di 7 persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". 5. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore dei controricorrenti NO/RA, in euro 3.000,00 e in favore del controricorrente comune di Castellamare del Golfo in euro 3.000,00 per compensi, oltre, per entrambe le parti, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio