Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 6071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6071 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3886/2022 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 2 SEZIONE CIVILE
Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. Aldo Aratro, pronunzia la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3886/2022 r.g.a.c.
TRA
(C.F. rapp.to e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Fulvio Improta (C.F. ) e Marco Improta ( C.F. C.F._2
) presso lo studio dei quali è elett.te dom.to in Napoli, C.F._3
via Nuova delle Brecce n. 44;
- ATTORE
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._4
- CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: mutuo
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 23.05.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato in data
27.1.2022, ha convenuto in giudizio , chiedendo Parte_2 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- IN VIA PRINCIPALE:
ACCERTARE E DICHIARARE, per le ragioni esposte in narrativa, che la somma prestata dal Sig. al pari a Parte_2 Parte_3 complessivi € 19.000,00 (diciannovemila/00) integra un contratto di mutuo ai
- 1 -
CONDANNARE IL SIG. alla restituzione immediata Controparte_1 del residuo importo prestato pari a € 18.000,00 (diciottomila/00), oltre spese per le singole operazioni bancari. pari ad Euro 9,54 (nove/54), in favore dell'odierno attore, oltre interessi ex art. 1284 c.c. a far data dalla messa in mora (20.12.2021); - IN VIA GRADATA: per le ragioni di cui in narrativa, previo accertamento dell'avvenuta dazione della somma di € 19.000,00
(diciannovemila/00) da parte dell'odierno attore in favore di parte convenuta,
CONDANNARE in ogni caso quest'ultima alla restituzione del residuo importo prestato pari a € 18.000,00 (diciottomila/00) oltre spese per le singole operazioni bancarie pari ad Euro 9,54 (nove/54), in favore del Sig.
, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto a quello Parte_2 dell'effettivo saldo;
- IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA: nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere configurabile l'esistenza di un contratto di mutuo fra le odierne controparti e non si dovesse ritenere accoglibile la richiesta di restituzione immediata dell'intero avanzata in via principale, si chiede sin
d'ora che questo Giudice Voglia, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1813 e 1817 c.c., avuto riguardo alle circostanze di cui in narrativa, fissare un breve termine e comunque un termine che tenga conto delle circostanze suindicate che sia pertanto quanto più ravvicinato possibile, per l'integrale restituzione della somma capitale € 18.000,00
(diciottomila/00), oltre spese per le singole operazioni bancarie pari ad Euro
9,54 (nove/54), interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, competenze ed onorario da distrarsi in favore del procuratore procedente”. Allo scopo, in estrema sintesi, ha dedotto che nell'anno 2018, versando lo in cattive condizioni economiche, gli CP_1
concedeva un prestito personale infruttifero di euro 19.000,00 con due bonifici bancari (euro 8.000,00 in data 6.3.2018; euro 11.000,00 in data
25.6.2018); che lo pur sollecitato in diverse occasioni alla CP_1 restituzione dell'intero importo, corrispondeva solo la somma di euro
- 2 - 1.000,00 (euro 500,00 in data 27.4.2021 ed euro 500,00 in data 15.06.2021); che tra le parti interveniva la scrittura privata 27.4.2021 ricognitiva della somma mutuata allo CP_1
Il Convenuto, benché regolarmente citato in giudizio, è rimasto contumace.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., prodotta documentazione, ammessa ed espletata prova testimoniale, la causa, sulle conclusioni rassegnate dall'attore all'udienza 23.5.2023, è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies comma III c.p.c.
La domanda è fondata.
Nella fattispecie, atteso che gli attori assumono di aver erogato una somma di denaro (€ 110.000) alla convenuta, con l'impegno di quest'ultima alla restituzione, viene in rilievo la disciplina del contratto di mutuo, di cui all'art. 1813 c.c., ossia del contratto a mezzo del quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.
Come è noto, il contratto di mutuo ha natura reale, perfezionandosi con la consegna ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità del denaro o della cosa fungibile da parte del mutuatario (Cass. 2483/2001;
14/2011).
La fattispecie va quindi esaminata sulla previa considerazione che, quanto all'onere probatorio gravante sull'attore che chieda la restituzione di una somma di denaro per averla in precedenza corrisposta a titolo di mutuo, tale onere sarà soddisfatto a mezzo la previa necessaria dimostrazione dell'avvenuta consegna del denaro, nonché della dimostrazione che il denaro sia stato consegnato per un titolo che comporti l'obbligo di restituzione (Cass.
n. 9541/2010; 20740/2009; 2974/2005). Il giudice di legittimità ha avuto modo di chiarire che l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo
è tenuto, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo
- 3 - della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
cfr. Cass.
180/2018: “l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens - ammessane la ricezione - non confermi anche il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova (ex plurimis, Cass.
14/02/2010, n. 3258; Cass. 24/02/2004, n. 3642)”.
La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione, da parte del convenuto nelle risposte stragiudiziale alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittima a trattenere la somma ricevuta
(Cass. 8829/2023).
Orbene, a suffragare la domanda in esame, parte attrice ha prodotto le copie delle ricevute dei bonifici (peraltro, privi di causale), disposti il
6.3.2018 (euro 8.000,00) e il 25.6.2018 (euro 11.000,00) in favore del convenuto;
copia della ricevuta di bonifico di euro 500,00 effettuato in suo favore dal convenuto il 15.6.2021 (con causale “restituzione”); nonché la scrittura privata, sottoscritta da entrambe le parti, attestante gli acconti ricevuti (euro 500,00 in contanti, in data 27.4.2021 ed euro 500,00 a mezzo il suddetto bonifico) in “restituzione di un prestito senza interessi di complessivi euro 19.000.00 da lui [ ricevuto”. Controparte_1
Detta scrittura privata 27.4.2021, sottoscritta dal convenuto e riportante l'importo complessivo mutuato (euro 19.000,00) e l'importo
- 4 - complessivo restituito (euro 1.000,00), sostanzia evidentemente una ricognizione del debito ex art. 1988 c.c. da parte dal convenuto/mutuatario.
Giova quindi richiamare il principio pacifico secondo cui la ricognizione del debito, al pari della promessa di pagamento, pur non costituendo un'autonoma fonte di obbligazione ha, tuttavia, effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'articolo 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una relevatio ab onere probandi che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi, sotto il profilo sostanziale, ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto o è invalido o si è estinto ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente, che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento ( Cass.
20689/2016).
Orbene, nel caso di specie, attesa la contumacia di parte convenuta, alcuna contestazione è sorta quindi deve ritenersi provato l'obbligo alla restituzione delle somme mutuate.
Del resto, il teste (moglie dell'attore), ha confermato le Tes_1 allegazioni di cui all'atto di citazione, confermando di essersi recata insieme al marito nella pizzeria “Rost House” del convenuto, ove una loro amica di famiglia faceva la cameriera, e che in quell'occasione conobbero il convenuto e il marito, a fronte delle difficoltà economiche ivi manifestate dallo CP_1
si era offerto di aiutarlo economicamente;
la teste ha altresì confermato che lo
“Successivamente ha telefonato a casa, dopo circa 20 giorni CP_1 dall'incontro in pizzeria, e ha parlato con mio marito chiedendo un prestito economico se ricordo bene di euro 5000,00 assicurando che avrebbe saldato il debito. Mio marito acconsentì e gli fece un bonifico. ADR successivamente, dopo circa un mese un mese e mezzo il sig. ha chiesto un altro prestito CP_1
a mio marito di circa 15.000,00 vendendo anche a casa nostra e anche in
- 5 - quell'occasione mio marito acconsentì e gli fece un altro bonifico. ADR Dopo detti prestiti che il sig. si impegnò a restituire nel più breve Controparte_1
tempo possibile mio marito ha più volte chiesto la restituzione della somma ma il sig. a tutt'oggi ha restituito soltanto mille euro in due volte, una CP_1 volta con bonifico di 500 euro dopo circa due anni e un'altra volta portando
a casa in contanti altri 500 euro e in quell'occasione mi marito gli fece firmare una ricevuta. ADR Non abbiamo più avuto notizie del sig. CP_1 pur avendogli più volte mandato messaggi telefonici”. Non vi è ragione di dubitare delle dichiarazioni rese dalla teste , le quali, seppur imprecise Tes_1
negli importi mutuati, possono ritenersi attendibili, tenuto anche conto delle prove documentali offerte da parte attrice.
Ebbene, in ragione di tutto quanto sin qui detto, attesa la mancata indicazione di un termine convenuto con la parte mutuata, deve ritenersi accertato il diritto dell'attore di esigere immediatamente l'adempimento restitutorio da parte del convenuto, divenuto insolvente e risultando superflua la preventiva fissazione giudiziaria del termine per l'adempimento (cfr.
Cass.11437/2022).
Pertanto, il convenuto va condannato alla Controparte_1
restituzione, in favore dell'attore, dell'importo complessivo di euro 18.000,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale (27.1.2022) al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/22, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate e della ridotta attività difensiva espletata, con attribuzione agli avv.ti Marco e Fulvio Improta, dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , ogni altra istanza Parte_2 Controparte_1
respinta e disattesa, così provvede:
- 6 - - in accoglimento della domanda attorea, condanna a Controparte_1
corrispondere, in favore di , la somma complessiva di euro 18.000, Parte_2
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite che liquida in euro
264,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, 17.06.2025
Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informativo sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e
24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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