Sentenza 7 settembre 2018
Massime • 1
Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il "petitum" sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. (Nella specie, è stato ritenuto che avesse contenuto patrimoniale e spettasse perciò alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il pagamento di somme a titolo di canone concessorio, dovuto per licenze di accesso alla rete stradale, il cui importo era stato determinato sulla base di provvedimenti presupposti, senza che rilevasse un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali o venissero esercitati poteri discrezionali-valutativi).
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FATTO E DIRITTO Con il ricorso in primo grado la società MEC 3 s.r.l. ha impugnato il decreto n. 12638 del 13 marzo 2023 emesso dal Ministero delle imprese e del Made in Italy - Direzione generale per gli incentivi alle imprese e notificato in pari data, con cui è stata disposta la revoca del contributo concesso alla predetta società con il decreto n. 12148 del 21 maggio 2018 di importo pari ad euro 23.152,10, con contestuale recupero dell'intero importo già erogato. In particolare, in data 19 febbraio 2018, la MEC 3 s.r.l. ha presentato alla Banca Intesa San Paolo s.p.a. domanda per accedere alle agevolazioni di cui all'art. 2, comma 4, del d.l. 69/2013, convertito, con modificazioni, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/09/2018, n. 21928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21928 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2018 |
Testo completo
2 19 28-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Accesso a strada GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - statale canone di concessione decreto ingiuntivo ROBERTA VIVALDI Presidente Sezione - giurisdizione Ud. 13/02/2018 - ENRICA D'ANTONIO - Consigliere - PU R.G.N. 26647/2016 - Rel. Consigliere - BIAGIO VIRGILIO C a. 21923 Rep. RAFFAELE FRASCA - Consigliere - ёмMARIA ACIERNO - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere - MILENA FALASCHI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26647-2016 proposto da: ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, via Crescenzio n. 62, presso lo studio dell'avvocato DANIELE STERRANTINO, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
SA DE RC PU ANTONIO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1940/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/08/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2018 dal Consigliere BIAGIO VIRGILIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale CARMELO SGROI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Daniele Sterrantino.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza n. 1940/2016, depositata il 24 agosto 2016, ha confermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo (già dichiarato dal primo giudice), in relazione al giudizio di opposizione, proposto da ON NO De AR PU, al decreto ingiuntivo con cui gli era stato intimato il versamento all'ANAS della somma di €. 3.798,02, oltre accessori, a soddisfacimento di due fatture aventi ad oggetto il pagamento di canoni concessori dovuti per licenze di accesso alla strada statale n. 52 Carnica. Il giudice d'appello, premesso che la questione oggetto di causa è del tutto simile a quella decisa dalle sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 8518 del 2007, ha ritenuto che l'opponente non ha posto questioni meramente patrimoniali, ma ha contestato la competenza e la potestà dell'ANAS di determinare e pretendere i canoni in discussione, cioè l'esercizio di un potere autoritativo-discrezionale incidente sul rapporto concessorio e, quindi, immediatamente lesivo per la posizione giuridica del concessionario.
2. Avverso la sentenza l'ANAS s.p.a. propone ricorso per cassazione. L'intimato non ha svolto attività difensiva. Ric. 2016 n. 26647 sez. SU - ud. 13-02-2018 -2- RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo proposto, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., l'errata affermazione, da parte del giudice a quo, della giurisdizione del giudice amministrativo, causata dalla erronea individuazione del petitum e della causa petendi della controversia, la quale, avendo ad oggetto la mera pretesa di pagamento di una obbligazione pecuniaria relativa a somme già recate da precedenti fatture, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971 (applicabile ratione temporis).
2. Il ricorso è fondato. Va premesso, in primo luogo, che, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio (tra le più recenti, Cass., Sez. U., 15/1/2015, n. 604; 15/12/2016, n. 25836; 15/9/2017, n. 21522); e, in secondo luogo, che nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione sostanziale di attore è rivestita dall'opposto (cfr., in tema di giurisdizione, Cass., Sez. U., 26/7/2006, n. 16990, e 25/6/2010, n. 15323; in generale, Cass. 4/10/2013, n. 22754; 3/3/2016, n. 4212; 22/6/2018, n. 16564). Nella fattispecie a differenza di quella di cui alla sentenza di - queste sezioni unite n. 8518 del 2007 (richiamata dal giudice a quo), in cui l'attore aveva citato in giudizio l'ANAS contestandone il potere di aggiornamento del canone I'ANAS s.p.a. ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Belluno un decreto con il quale è stato ingiunto al NO De AR PU il pagamento di una somma a titolo di canone concessorio dovuto per licenze di accesso alla strada statale (ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 285 del 1992), somma già - -3- Ric. 2016 n. 26647 sez. SU ud. 13-02-2018 determinata in fatture rimaste inevase, emesse sulla base di presupposti provvedimenti di determinazione del canone stesso. La controversia rientra, quindi, nell'ambito di quelle aventi contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della p.a. a tutela di interessi generali, né sia coinvolto l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi inerenti alla determinazione del canone, e spetta pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario (tra altre, Cass., Sez. U., 12/10/2011, n. 20939; 25/11/2011, n. 24902; 19/6/2014, n. 13940; 18/9/2017, n. 21545).
3. Il ricorso deve essere, dunque, accolto;
va cassata la sentenza impugnata e dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Le parti vanno rimesse dinanzi al primo giudice, il quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Rimette le parti dinanzi al primo giudice, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 13 febbraio 2018. Il consigliere estensore (Biagio Virgilio) Il Presidente By V=-=-2= (Giovanni Mammone) Eluammon ди A M DEPOSITATO IN CANCELLERIA RE UP -7 SET. 2018 oggi,. N Il Funzionario Giudiziario dott.ssa Sabrina PACITTI Il Funzionario Giudiziario O A I Z A B Dott.ssa Sabrina Pacitti Ric. 2016 n. 26647 sez. SU ud. 13-02-2018 -4-