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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/08/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 529/2019 trattenuta in decisione con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. , rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1 dall'avv. ATTANASIO DONATELLA
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CLAUSI FRANCESCO
E
(C.F.), contumace CP_2
Convenuti
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi il Tribunale di Paola la ed il Sig. , nelle loro Controparte_3 CP_2 rispettive qualità, per sentirli tutti condannare al pagamento della somma residuale di € 76.395,00, avendo percepito nella fase stragiudiziale da parte della la somma di € Controparte_3
7.800,00, quale ristoro dalle lesioni subite a seguito dei fatti per cui è causa.
A sostegno assumeva: che in data 10 dicembre 2016, alle ore 10:50 circa, in località Fravitte di
Amantea (CS), si verificava un sinistro stradale nel quale rimaneva coinvolta l'autovettura Fiat
Marea tg. BH 385 VR di proprietà e condotta dal Sig. , assicurata con la CP_2 [...]
e il motociclo Aprilia BE tg. BJ 02690 assicurato con la Controparte_4 [...] di proprietà del Sig. condotto dal Sig. e Controparte_3 Persona_1 Persona_2 sul quale viaggiava come terzo trasportato il Sig. ; che il sinistro si verificava Parte_1 per esclusiva responsabilità del Sig. il quale, alla guida della sua suddetta autovettura e nelle CP_2 circostanze di tempo e luogo anzidette, giunto al bivio che consente l'immissione da una via secondaria sulla via principale della citata località Fravitte, non arrestava la sua marcia allo STOP ivi presente e che così facendo andava ad impattare con il motociclo BE facendolo rovinare in terra;
che a seguito di tale occorso riportava lesioni guarite con postumi invalidanti.
Si costituiva in giudizio la che in via principale instava per il rigetto della Controparte_3 domanda attorea siccome infondata in fatto e diritto ed in via subordinata per il rigetto della domanda attorea riconoscendo equa e giusta la somma di € 7.800,00 già inviata dalla
[...] nella fase stragiudiziale, con vittoria di spese e competenze. Controparte_3
Non si costituiva in giudizio di talchè ne veniva dichiarata la contumacia. CP_2
Quindi la causa espletata la trattazione, acquisita documentazione e disposta consulenza tecnica d'ufficio sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. veniva assegnata in decisione con note ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare occorre dare atto che la presente controversi ha ad oggetto esclusivamente il quantum della pretesa attorea essendo l'avversa quantificazione contestata dalla convenuta che ha dedotto la soddisfazione della medesima con il versamento stragiudiziale della somma di €
7.800,00.
Riguardo all'an deve considerarsi che l'art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private prevede che, in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
La giurisprudenza ha chiarito che il danneggiato può proporre l'azione diretta nei confronti della propria impresa di assicurazione, senza obbligo di citare anche il responsabile civile o la sua assicurazione (Trib. Catania, sent. n. 5714/2016; Tribunale Sciacca, sent. n. 200/2018; Trib.
Cosenza, sent. n. 2049/2018). Egli potrebbe tuttavia citare anche l'assicurazione del responsabile del sinistro. Insomma, la legge offre due soluzioni alternative, ugualmente valide.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180 del 18 giugno 2009, ha affermato che l'art. 149 del Codice delle Assicurazioni non ha privato la vittima dell'azione di cui all'art. 2043 c.c. nei confronti del responsabile civile, né dell'azione diretta ex art. 144 nei confronti dell'assicuratore del responsabile. Tuttavia, ha riconosciuto che il danneggiato ha la facoltà di scegliere se avvalersi della procedura di indennizzo diretto o agire secondo le vie ordinarie. Ed ancora le parti all'esito del sinistro sottoscrivevano la constatazione amichevole di incidente;
il codice delle assicurazione disciplina la compilazione di tale documento limitatamente ai sinistri avvenuti nella circolazione tra veicoli a motore e solo ove il modello risulti firmato dal proprietario del veicolo, quale litisconsorte necessario, assume valore di mera presunzione iuris tantum
(Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, n.25468).
Invero la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice.
Ciò posto alla luce delle deduzioni delle parti deve ritenersi provato il sinistro così come dedotto con responsabilità degli odierni convenuti.
Passando al quantum, dalle conclusioni della relazione di C.T.U. in atti condivisibili siccome immuni da vizi logici e giuridici ha valutato che Sulla scorta dei dati obiettivi ed anamnestici rilevati, tenuto conto delle soggettive potenzialità del periziato e delle attività ordinariamente svolte, previo riferimento ai correnti baremes in R.C. (tabelle SIMLA, Persona_3 Persona_4
e DM 03.07.03) ritengo che l'evento lesivo del 10.12.2016 abbia prodotto sulla persona del
[...] sig. postumi permanenti valutabili nella misura del 8 (otto) % di danno Parte_1 biologico.
Si indicano altresì come periodi di invalidità temporanea (su complessivi giorni 146, calcolati dal giorno del trauma al 04.05.2017, giorno in cui veniva giudicato “guarito con postumi” presso l'ambulatorio ortopedico del p.o. di Paola): giorni 5 di I. T. Totale;
giorni 20 di I. T. Parziale al 75
%; giorni 40 di I. T. Parziale al 50 %; residui giorni 81 di I. T. Parziale al 25 %.
Infine: i postumi non risultano a mio giudizio limitanti le potenzialità di lavoro del periziato
(unicamente incidenti sulla cenestesi lavorativa, fattispecie integrata nel contesto del danno biologico). Il totale delle spese sanitarie da indennizzare (1579+1273,53) è quindi a mio giudizio di
€ 2852,53.
Per il risarcimento del danno biologico subito dall'istante (che all'epoca dell'evento lesivo aveva anni di 17) spetta pertanto la somma, al valore attuale della moneta per il danno biologico permanente € € 15.618,64, € 3.384,85 per l'invalidità temporanea, di € 2.852,53 per spese mediche e del danno morale nella misura di 1/3 per € 6.333,86 per complessive € 28.189,88; a tale somma deve essere sottratto quanto già corrisposto in favore dell'istante ovvero € 7.800,00. Ciò posto, il danno biologico da invalidità permanente riportato dai predetti viene liquidato equitativamente sulla base di un parametro monetario (c.d. liquidazione a punto) ricavabile attraverso coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell'infortunato, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in relazione alla sua specificità e all'età stessa, durata media della vita) che viene a fondarsi inizialmente sul rapporto tra grado di invalidità minimo (1%) ed il valore economico ad esso attribuibile (cfr. tabella aggiornata dal D.M. 16/7/2024 in vigore dal
9 agosto 2024).
Ora, deve osservarsi che alle luce delle note e molteplici sentenze della Corte di Cassazione si è avuto espresso riconoscimento di un sistema di risarcimento del danno alla persona bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale, ove quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto, sopra liquidato (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purchè costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
In sostanza secondo tale orientamento, ribadito dall'orientamento della Suprema Corte a Sezioni unite n. 26972 del 2008, condiviso da questo giudice,” nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo – ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico – tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana “(cfr Cass. Sez. III n. 22884 del 30.10.2007).
Compete, quindi, quale danno morale, inteso quale residuo danno non patrimoniale, l'importo percentuale di 1/3; la suddetta percentuale è stata determinata tenendo conto della entità delle lesioni e del grado di afflittività delle conseguenze riportate e costituiscono, del resto, la necessaria personalizzazione del predetto danno non patrimoniale riconosciuto, dovendo essere presi in considerazione (per un adeguata personalizzazione del risarcimento) i riflessi oggettivi e soggettivi di tale danno (accertati mediante indagine medico legale) (Cass. n. 11701/2009); in particolare si deve avere riguardo alla giovane età sia all'afflittività delle lesioni. Sulle somme così liquidate andrà calcolato anche il lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.
Tale importo va determinato equitativamente ex art. 2056 cod.civ. secondo il più recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) con il metodo seguente: a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata per ciascuno anno (cioè rivalutata ad oggi) ma l'originario importo rivalutato anno per anno;
su tale importo va applicato un saggio di rendimento equitativamente prescelto, tenuto conto di quello inferiore tra la media ponderata di rendimento dei titoli di Stato e la media ponderata degli interessi legali (nella fattispecie in misura del 2,0%); tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento dannoso ad oggi.
Sulla somma così liquidata spetteranno anche gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino ad effettivo soddisfo.
Le spese del giudizio, così come quelle occorse per l'espletamento della ctu nella misura liquidata nel corso del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza e eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda proposta nell'interesse di parte attrice e, per l'effetto, condanna la al pagamento in suo favore della somma di € 20.389,88 oltre interessi e Controparte_3 rivalutazione come in motivazione;
2) CONDANNA al pagamento in favore di parte attrice delle spese Controparte_3 del giudizio nei confronti del convenuto che liquida in complessivi € 4.230,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) PONE le spese occorse per l'espletamento della ctu nella misura già liquidata a carico definitivo di Controparte_5
27.8.2025.
[...]
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 529/2019 trattenuta in decisione con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. , rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1 dall'avv. ATTANASIO DONATELLA
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CLAUSI FRANCESCO
E
(C.F.), contumace CP_2
Convenuti
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi il Tribunale di Paola la ed il Sig. , nelle loro Controparte_3 CP_2 rispettive qualità, per sentirli tutti condannare al pagamento della somma residuale di € 76.395,00, avendo percepito nella fase stragiudiziale da parte della la somma di € Controparte_3
7.800,00, quale ristoro dalle lesioni subite a seguito dei fatti per cui è causa.
A sostegno assumeva: che in data 10 dicembre 2016, alle ore 10:50 circa, in località Fravitte di
Amantea (CS), si verificava un sinistro stradale nel quale rimaneva coinvolta l'autovettura Fiat
Marea tg. BH 385 VR di proprietà e condotta dal Sig. , assicurata con la CP_2 [...]
e il motociclo Aprilia BE tg. BJ 02690 assicurato con la Controparte_4 [...] di proprietà del Sig. condotto dal Sig. e Controparte_3 Persona_1 Persona_2 sul quale viaggiava come terzo trasportato il Sig. ; che il sinistro si verificava Parte_1 per esclusiva responsabilità del Sig. il quale, alla guida della sua suddetta autovettura e nelle CP_2 circostanze di tempo e luogo anzidette, giunto al bivio che consente l'immissione da una via secondaria sulla via principale della citata località Fravitte, non arrestava la sua marcia allo STOP ivi presente e che così facendo andava ad impattare con il motociclo BE facendolo rovinare in terra;
che a seguito di tale occorso riportava lesioni guarite con postumi invalidanti.
Si costituiva in giudizio la che in via principale instava per il rigetto della Controparte_3 domanda attorea siccome infondata in fatto e diritto ed in via subordinata per il rigetto della domanda attorea riconoscendo equa e giusta la somma di € 7.800,00 già inviata dalla
[...] nella fase stragiudiziale, con vittoria di spese e competenze. Controparte_3
Non si costituiva in giudizio di talchè ne veniva dichiarata la contumacia. CP_2
Quindi la causa espletata la trattazione, acquisita documentazione e disposta consulenza tecnica d'ufficio sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. veniva assegnata in decisione con note ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare occorre dare atto che la presente controversi ha ad oggetto esclusivamente il quantum della pretesa attorea essendo l'avversa quantificazione contestata dalla convenuta che ha dedotto la soddisfazione della medesima con il versamento stragiudiziale della somma di €
7.800,00.
Riguardo all'an deve considerarsi che l'art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private prevede che, in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
La giurisprudenza ha chiarito che il danneggiato può proporre l'azione diretta nei confronti della propria impresa di assicurazione, senza obbligo di citare anche il responsabile civile o la sua assicurazione (Trib. Catania, sent. n. 5714/2016; Tribunale Sciacca, sent. n. 200/2018; Trib.
Cosenza, sent. n. 2049/2018). Egli potrebbe tuttavia citare anche l'assicurazione del responsabile del sinistro. Insomma, la legge offre due soluzioni alternative, ugualmente valide.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180 del 18 giugno 2009, ha affermato che l'art. 149 del Codice delle Assicurazioni non ha privato la vittima dell'azione di cui all'art. 2043 c.c. nei confronti del responsabile civile, né dell'azione diretta ex art. 144 nei confronti dell'assicuratore del responsabile. Tuttavia, ha riconosciuto che il danneggiato ha la facoltà di scegliere se avvalersi della procedura di indennizzo diretto o agire secondo le vie ordinarie. Ed ancora le parti all'esito del sinistro sottoscrivevano la constatazione amichevole di incidente;
il codice delle assicurazione disciplina la compilazione di tale documento limitatamente ai sinistri avvenuti nella circolazione tra veicoli a motore e solo ove il modello risulti firmato dal proprietario del veicolo, quale litisconsorte necessario, assume valore di mera presunzione iuris tantum
(Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, n.25468).
Invero la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice.
Ciò posto alla luce delle deduzioni delle parti deve ritenersi provato il sinistro così come dedotto con responsabilità degli odierni convenuti.
Passando al quantum, dalle conclusioni della relazione di C.T.U. in atti condivisibili siccome immuni da vizi logici e giuridici ha valutato che Sulla scorta dei dati obiettivi ed anamnestici rilevati, tenuto conto delle soggettive potenzialità del periziato e delle attività ordinariamente svolte, previo riferimento ai correnti baremes in R.C. (tabelle SIMLA, Persona_3 Persona_4
e DM 03.07.03) ritengo che l'evento lesivo del 10.12.2016 abbia prodotto sulla persona del
[...] sig. postumi permanenti valutabili nella misura del 8 (otto) % di danno Parte_1 biologico.
Si indicano altresì come periodi di invalidità temporanea (su complessivi giorni 146, calcolati dal giorno del trauma al 04.05.2017, giorno in cui veniva giudicato “guarito con postumi” presso l'ambulatorio ortopedico del p.o. di Paola): giorni 5 di I. T. Totale;
giorni 20 di I. T. Parziale al 75
%; giorni 40 di I. T. Parziale al 50 %; residui giorni 81 di I. T. Parziale al 25 %.
Infine: i postumi non risultano a mio giudizio limitanti le potenzialità di lavoro del periziato
(unicamente incidenti sulla cenestesi lavorativa, fattispecie integrata nel contesto del danno biologico). Il totale delle spese sanitarie da indennizzare (1579+1273,53) è quindi a mio giudizio di
€ 2852,53.
Per il risarcimento del danno biologico subito dall'istante (che all'epoca dell'evento lesivo aveva anni di 17) spetta pertanto la somma, al valore attuale della moneta per il danno biologico permanente € € 15.618,64, € 3.384,85 per l'invalidità temporanea, di € 2.852,53 per spese mediche e del danno morale nella misura di 1/3 per € 6.333,86 per complessive € 28.189,88; a tale somma deve essere sottratto quanto già corrisposto in favore dell'istante ovvero € 7.800,00. Ciò posto, il danno biologico da invalidità permanente riportato dai predetti viene liquidato equitativamente sulla base di un parametro monetario (c.d. liquidazione a punto) ricavabile attraverso coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell'infortunato, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in relazione alla sua specificità e all'età stessa, durata media della vita) che viene a fondarsi inizialmente sul rapporto tra grado di invalidità minimo (1%) ed il valore economico ad esso attribuibile (cfr. tabella aggiornata dal D.M. 16/7/2024 in vigore dal
9 agosto 2024).
Ora, deve osservarsi che alle luce delle note e molteplici sentenze della Corte di Cassazione si è avuto espresso riconoscimento di un sistema di risarcimento del danno alla persona bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale, ove quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto, sopra liquidato (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purchè costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
In sostanza secondo tale orientamento, ribadito dall'orientamento della Suprema Corte a Sezioni unite n. 26972 del 2008, condiviso da questo giudice,” nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo – ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico – tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana “(cfr Cass. Sez. III n. 22884 del 30.10.2007).
Compete, quindi, quale danno morale, inteso quale residuo danno non patrimoniale, l'importo percentuale di 1/3; la suddetta percentuale è stata determinata tenendo conto della entità delle lesioni e del grado di afflittività delle conseguenze riportate e costituiscono, del resto, la necessaria personalizzazione del predetto danno non patrimoniale riconosciuto, dovendo essere presi in considerazione (per un adeguata personalizzazione del risarcimento) i riflessi oggettivi e soggettivi di tale danno (accertati mediante indagine medico legale) (Cass. n. 11701/2009); in particolare si deve avere riguardo alla giovane età sia all'afflittività delle lesioni. Sulle somme così liquidate andrà calcolato anche il lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.
Tale importo va determinato equitativamente ex art. 2056 cod.civ. secondo il più recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) con il metodo seguente: a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata per ciascuno anno (cioè rivalutata ad oggi) ma l'originario importo rivalutato anno per anno;
su tale importo va applicato un saggio di rendimento equitativamente prescelto, tenuto conto di quello inferiore tra la media ponderata di rendimento dei titoli di Stato e la media ponderata degli interessi legali (nella fattispecie in misura del 2,0%); tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento dannoso ad oggi.
Sulla somma così liquidata spetteranno anche gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino ad effettivo soddisfo.
Le spese del giudizio, così come quelle occorse per l'espletamento della ctu nella misura liquidata nel corso del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza e eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda proposta nell'interesse di parte attrice e, per l'effetto, condanna la al pagamento in suo favore della somma di € 20.389,88 oltre interessi e Controparte_3 rivalutazione come in motivazione;
2) CONDANNA al pagamento in favore di parte attrice delle spese Controparte_3 del giudizio nei confronti del convenuto che liquida in complessivi € 4.230,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) PONE le spese occorse per l'espletamento della ctu nella misura già liquidata a carico definitivo di Controparte_5
27.8.2025.
[...]
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli