CASS
Sentenza 14 aprile 2021
Sentenza 14 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/04/2021, n. 9821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9821 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 30895-2018 pronosto da: CC AL, domiciliato in ROMA PIAZZA 2020 2443 CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato TO MA EM. - ricorrente principale e controricorrente in relazione al ricorso incidentale - contro SERVIZI AUSILIARI IL ::;CC. CONSORTILE P.A., in persona del legale rappre s eosante pro tempore, Civile Sent. Sez. L Num. 9821 Anno 2021 Presidente: ARIENZO ROSA Relatore: CINQUE GUGLIELMO Data pubblicazione: 14/04/2021 elettivamente domiciliata in ROMA, AR LD N. 47, presso lo studio de -l'Avvocato NICOLO' OR ZITO, rappresentata e difesa dall'Avvocato SC ER IA.
- controricorrente -
ricorrente incidentale - nonchè contro FALLIMENTO MULTISERVIZI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rapp.te pt.
- intimato -
avverso la sentenza n. 308/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata 1 1 26/04/2018 R.G.N. 1194/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso per accodlimento del ricorso principale, rigetto dell'incidentale; udito l'Avvocato TO MA EM. RG 30895/2018 Fatti di causa 1. Con la sentenza n. 308 del 2018 la Corte di appello di Palermo, confermando la sentenza del Tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda proposta da SU SaivaU_) -e nei confronti della VI SI IC scpa, società che era stata chiamata in causa, nel corso del giudizio di primo grado, quale cessionaria dell'azienda Multiservizi spa e alle cui dipendenze l'originario ricorrente aveva chiesto ex art. 111 cpc di essere riassunto, previo accertamento della illegittimità dei contratti di somministrazione a termine, in forza dei quali egli aveva prestato la sua opera a favore della cedente. 2. La Corte di merito ha rilevato che l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti della VI SI IC era stata formulata nel luglio del 2014 . mentre il trasferi:-. -,ento di azienda era intervenuto nel novembre del 2012, per cui il SU era incorso nella decadenza stabilita dall'art. 32 co. 4 lett. c) legge n. 183 del 2010, norma che i giudici del merito consideravano applicabile non solo all'ipotesi in cui il lavoratore avesse voluto contestare l'intervenuta cessione del proprio rapporto al fine di rimanere alle dipendenze del cedente, ma anche all'ipotesi in cui- come nel caso in esame- egli contestasse ia mancata cessione e agisse per fare constatare che il proprio rapporto era proseguito ex lege con il cessionario. Inoltre, ha sottolineato che, a prescindere sia dalla decadenza che dalla eventuale fondatezza dei motivi di illegittimità dei contratto di lavoro perfezionatosi tra le parti in data 13.2.2010, doveva escludersi ogni diritto alla instaurazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della società stante il divieto previsto dall'art. 20 co. 6 della L.R. IC n. 11 del 12.5,2010. 3. Avverso la sentenza di seconde cure ha proposto ricorso per cassazione SU OR con sedici motivi, illustrati con memoria. 4. La VI SI IC scpa ha resistito con controricorso formulando ricorso incidentale cui ha resistito, a sua volta, SU OR con controricorso, 5. Il Fallimento della Ylultiservizi spa, in liquidazione, non ha svolto attività difensiva. RG 30895/2018 Ragioni de la decisione 1. I motivi del ricorso principale possono essere così sintetizzati: 1) error in iudicando, violazione di leg,J;_te ex lege n. 360 co. 1 n. 3 cpc, in relazione all'art. 32 co. 4 lett. c), sono l'aspetto che il lavoratore non era incorso in alcuna decadenza non vigendo il termine decadenziale di sessanta giorni nell'ipotesi in cui io stesso intenda fare accertare l'intervenuta cessione, negatagli, anche del suo contratto;
2) error in procedendo, ex art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per violazione de,, g:udicato formatosi in relazione alla tardività dell'eccezione di cui alRut. 32 lett. d) non impugnata incidentalmente dalla società; 3) ermr in iudicando, per falsa applicazione crc;
ex art. 360 co. 1 n. 3, in relazione all'art. 32 co. 4 lett. d) per essere stata interpretata estensivamente la suddetta disposizione ritenendola applicabile anche al caso in esame;
4) error Th iudicando, per falsa applicazione e violazione di legge ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in relazione a quanto previsto dall'art. 14 delle preleggi e dall'art. 2112 cc, per essere stata erroneamente estesa l'applicabilità della decadenza prevista dall'art. 32 ico. 4,della legge n. 183 del 2010 anche al caso, non previsto, e quindi all'ipotesi diametralmente opposta, in cui il lavoratore rivendichi il trasferimento per esservi stato escluso;
5) error in iudicando, per violazione di legge ex art. 360 co. 1 n. 3,V relazione all'art. 12 delle preleggi, per non essere stato considerato che la decadenza, rappresentando una eccezione alla regola generale, non si può prestare ad una interpretazione estensiva o analogica;
6) error in iudicando, per violazione di legge ex art. 360 co. 1 n. 3, j, in relazione a quanto previsto dall'art. 47 della legge n. 428 del 1990, per non avere considerato la Corte di merito che, in virtù del meccanismo di cui agli artt. 2112 cc e 111 cpc, esso lavoratore avrebbe anche potuto non chiamare in giudizio la S.a.s. per la già avvenuta prosecuzione del suo rapporto in capo alla cessionaria;
7) error in iudicando, per violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 co. i n. 3, in relazione al combinato disposto degli artt. 2964, 2935, 2556 cc, legge n. 183 del 2010, per non avere considerato ed accertato la Corte di appello che la decadenza decorre dal momento in cui il diritto può esse: --e fatto valere, coincidente con quello in cui si adempie alla pubblicazione se registro delle imprese dell'avvenuto RG 30895/2018 trasferimento di azienda;
8) eri-or in iudicando, per violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 co, 1 n. 3 cpc, in relazione all'art. 2697 cc, perché la società non aveva dato prova che esso ricorrente sapesse dell'avvenuto trasferimento e, quindi, era decaduto, in un contesto in cui, peraltro, veniva negato l'avvenuto trasferimento di azienda;
9) error in iudicando, per falsa applicazione ex al -t. 360 co. 1 n. in relazione all'art. 32 co. 4 lett. c) legge n. 183 dei 2010, per avere la Corte di appello previsto una ipotesi non contemplata (e cioè la fattispecie in cui il lavoratore non contesta la cessione del contratto di lavoro ex art. 2112 cc, ma invece la rivendica) che risulta in contrasto co, le norme del diritto comunitario sul trasferimento di azienda e, in particctare, con il principio di effettività; 10) la violazione e/o falsa applicazione di legge, ex art. 360 co. n. 3 cpc, in relazione all'art. 32 j co. 4, lett, c) legge n. 183 del 2010, per non avere adottato la Corte territoriale una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione nei rispetto dell'art. 24 della Costituzione in ordine alla effettività della possibilfta di non essere dichiarati decaduti, stante la mancata certezza per il lavoratore della data di trasferimento da cui far decorrere i termini per rivencLcare la sua mancata cessione;
11) error in procedendo, per violazione dell'art. 112 cpc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per essersi pronunciata la Corte di appello su una eccezione di decadenza che poteva essere fatta valere esclusivamente dalla parte;
12) la violazione dell'art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti rappresentato dalla circostanza che era orma;
principio di verità l'avvenuto trasferimento d'azienda affermato con diverse pronunce che dovevano essere considerate alla luce del principio dell'efficacia riflessa quale elemento di prova documentale;
13) la violazione e/o f,3isa applicazione di legge ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per erronea interpretazione, da parte dei giudici di seconde cure, del combinato disposto dell'art. 20 e 130 della legge regionale n. 11 del 2010, pubblicata il 14.5.2010 e conseguentemente del principio "tempus regit actum"; 14) la violazione elo fa;
sa applicazione di legge ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in relazione all'art. 117 Celia Costituzione, per avere la Corte territoriale erroneamente applicato i;
comma 6 dell'art. 20 della legge RG 30895/2018 regionale n. 11 del 2010 e disapplicato l'art. 27 del D.Igs. n. 276 del 2003, ritenendo che la Regione avesse competenze in materie di diritto del lavoro introducendo un divieto di assunzione, anche contro un ordine del giudice, su una materia (diritto privato) d competenza esclusiva del potere legislativo dello Stato laddove, peraltro, il comma 6 dell'art. 20 è norma programmatica rivolta agli organi statutari e non incideva sull'art. 27 citato;
15) la violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere erroneamente la Corte territoriale ritenuto applicabile il comma 6 dell'art. 20 della legge regionale n. 11 del 2010 con ciò determinando l'inapplicabilità di una sanzione l quale kquella prevista dall'art. 27 del D.Igs. n. 276 del 2003, che è contenuta :n una legge inerente alla materia dell'ordinamento civile e, quindi, rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello stato ex art. 117 Cost. per la quale non era prevista nessuna eccezione o deroga;
16) la violazione ex art. 360 / co. 1 n. 5/ cpc, per non avere la Corte di merito preso atto che era fatto notorio che l'art. 20 della legge regionale non ostava all'instaurazione del rapporto di lavoro con la Multiservizi e al trasferimento tra cedente e cessionario sicché, per il principio dei giudicato riflesso, ne derivava il diritto a rendere fondato l'appello del lavoratore. 2. OR SU, con i punto 17) del ricorso chiede che sia data una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 20 co. 6 della legge regionale citata o, in subord;
ne, che venga sollevata questione di illegittimità costituzionale dalla disposizione;
con i! punto 18) chiede che, qualora la S.a.s. non aderiste\ al ricorso proposto, fosse riconosciuta la responsabilità aggravata ex art. 96 terzo comma cpc;
con il punto 19) chiede che fAéconcesso risarcimento punitivo alla luce dell'art. 90 della legge regionale IC 8.5.2018. 3. Con il ricorso incidentale, formulato in via subordinata, la VI SI IC scpa insta affinché, qualora non si ritenre applicabile alla fattispecie in esame le disposizioni di cui alla legge regionale della IC n. 11 del 2010 in relazione al blocco delle assunzioni, la sentenza della Corte di appello kw„2- • riformata ritenendo (...'ne vada applicato l'art. 36 co. 5 del D.Igs. n. 165 dei 2001. RG 30895/2018 4. Il primo motivo del ricorso principale è fondato. 5. La tesi seguita dalla Corte territoriale, in merito all'applicazione, nella fattispecie in esame, del regime della decadenza ex art. 32 co. 4 lett. c della legge n. 183 del 2010 non è ns_pettosa dei principi affermata più volte in sede di legittimità (per tutte, Cass. n. 9469 del 2019; Cass. n. 9750 del 2019) cui si intende dare seguito. 6. Invero, è stato precisato che la cessione dei contratti di lavoro, nell'ipotesi di trasferimento di azienca, avviene automaticamente ex art. 2112 cc e nella fattispecie si era peraltro già verificata dall'1.11.2012, sicché non vi era alcuna necessità, né onere per il lavoratore, di fare valere formalmente nei confronti del cessionario l'avvenuta prosecuzione del suo rapporto di lavoro con quest'ultimo (cne ha acquisito contrattualmente l'azienda cedente ed il relativo perso,lale), essendo tale prosecuzione già avvenuta ope legis, per cui è evidente che solo il lavoratore che intenda contestare la cessione di un suo contratto di lavoro ex art. 2112 cc debba fare valere tale impugnazione nei termine di cui all'art. 32 co. 4 lett. c), mentre, nella specie, come dedotto dalla stessa controricorrente, egli dedusse l'intervenuta (e voluta) realizzazione della fattispecie di cui all'art. 2112 cc al fine di accertare il passaggio alle dipendenze della odierna controricorrente (SAS) e, quindi, ia successione della stessa nel diritto controverso. 7. Del resto, l'art. 32 co. 4 deila legge n. 183 del 2010 prevede l'applicabilità anche alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'art. 2112 cc delle disposizioni in materia di impugnazioni del licenziamento di cui all'art. 6 (novellato) legge n. 604 del 1966 e, dunque, per quanto qui interessa, in materia di impugnazione della cessione del contratto di lavoro per effetto del trasTerimento ex art. 2112 cc, in sostanza allorquando venga impugnata la detta cessione e non certo nei caso in cui la si persegua. 8. Il primo motivo va, pertanto, accolto e ciò determina l'assorbimento degll altri fino al numero dodici, 9. Deve, poi, essere valutato tredicesimo motivo che riguarda un'altra ratio decidendi delft gravata sentenza, da sola idonea a sorreggere RG 30895/2018 il dictum, e cioè l'operatività -nei caso in esame- del divieto di instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a seguito della denunziata illegittimità del contratto di somministrazione a termine, intercorso tra le parti con inizio dal 13.2.2010, imposte dall'art, 20 co. 6 della legge Regione IC n. 11 del 2010 la cui entrata in vigore è stata individuata, dai giudici di seconde cure, nella data deill.
1.2010 in virtù dell'art. 130 co. 2 della legge medesima. 10. Anche questo motivo è fondat 11. La Corte territoriale, come già anticipato nello storico della presente sentenza, ha ritenuto, in sostanza, che ie domande di conversione del rapporto e di riammissione in servizio, proposte da OR SU, in relazione al contratto di somministrazione stipulato il 13.2.2010, nei confronti di Multiservizi spa e successivamente di VI SI IC, andassero respinte perché, attesa ia natura di società a partecipazione statale della prima, incappavano nel divieto, introdotto dall'art. 20 co. 6 l.r. IC n. 11 del 2010 (che recitava: <.... E' fatto divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della regione di procedere a nuove assunzioni di personale sia a t:i,mpo indeterminato che a tempo determinato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, salvo quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge>) ratione temporis vigente in virtù deli'art. 130 co. 2 della medesima legge, che statuiva: "Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, con decorrenza dall'i° gennaio 2010'. 1.2. La censura del ricorrente concerne la denunziata violazione ed errata applicazione delle due disposizi:.)ni in ordine alla esatta individuazione della data di entrata in vigore dell'art. 20 citato. 13• Orbene, deve rilevarsi che et ..'ettivamente la legge regionale IC n. 11. dei 12.5.2010 (pubblicata sua Gazzetta Ufficiale della Regione IC del 14 maggio 2010) prevede, in relazione alla entrata in vigore delle disposizioni ivi contenute, due diverse statuizioni: l'art. 130 (la cui rubrica è <effetti della manovra e copertura finanziaria>) che recita, come detto, al RG 30895/201.8 secondo comma: "Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, con decorrenza dall'I.° gennaio 2010" e l'art. 131, co. (la cui rubrica è) che prevede: "La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Uffici,E).2 della Regione siciliana ed entrerà in vigcr .e il giorno stesso della sua plibbPcazione". 14. Sorge, pertanto, li problema di individuare quando, nello specifico, l'art. 20 co. 6 della legge citata sia ereirato in vigore. 15. Va osservato che si tral.ita.. relativamente al contenuto di tale articolo, di una norma di divieto, ossa di una disposizione proibitiva di un determinato comportamento. 16. In generale, la norma giuridica è irretroattiva: essa cioè non detta regole valevoli per un tempo anteriore a quello della sua entrata in vigore (art. 11 disp. sulla legge generale). 1.7• L'esigenza che intende perseguire il principio di irretroattività della leggv è quello della certezza dei destinatari della norma, i quali devono potere contare sulla disciplina legale in vigore per sapere quali siano gli effetti dei loro atti. 18. E' chiaro, quindi, che in d -- esenza di una disposizione che contenga un divieto, non è logicamene possibile esigere l'osservanza di esso in modo retreattivo, 19. Né si rientra, nella fattispecie, in una ipotesi di legge interpretativa, che .i'issando formalmente il significato di una legge precedente, costituisce una eccezione al principio di irretreattività. 20, ínvero, il carattere i-etroattivo deve essere esplicitamente dichiarato o deve risultare con altrettanto chiarezza dalla sua formulazione;
nel dubbio l'interprete deve considerare legge non retroattiva (Cass. n 1110 /1972). Inoltre, la qualificazione di ona lege come atto di interpretazione autentica di preesistenti norme giurie:che presuppone una particolare struttura della fattispecie normativa che si deve integrare con la norma interpretata (Cass. n. 2289 del 1974: Cass. n.
1.622 dei 1983). -21. Nel caso dell'art. 20 co. 6 della legge n 11 del 2010 (Regione IC ie è agevole affermare che Lei requisiti non sono ravvisabili nella sua formulazione. f/t 7 RG 30895/2018 22. Né può sostenersi, infine, che il principio della irretroattività, nel caso de quo, incontri il limite dei "fatto compiuto" perché questo deve esse-c‘ concepito nel senso che le legge nuova non solo non può essere applicata ai rapporti giuridici esaLaen prima della sua entrata in vigore, ma anche a quelli sorti anteriormente e ancora in vita, se in tal modo si disconoscano gli effetti già verificatisi dei fatto passato o si venga a togliere efficacia in tutto o in parte alle conseguenze attuali e future di esso (Cass. n. 301 dei 1973; Cass n. 2433 del 2.003). 23. Nella ipotesi di accertata nu.11;ta dei contratto di somministrazione di lavoro a termine, intercorso tra le parti, gli effetti del meccanismo sanzionatorio, riservato alla legge statale (art. 27 co. 1 D.Igs. n. 276 del 2003). retroagiscono espressamente con effetto dall'inizio della somministrazione, per cui la situazione giuridica soggettiva del lavoratore deve essere rapportata, in primo uogo, alla disciplina giuridica del fatto generatore della sftuazione stessa cui è collegato. 24. in conclusione, quindi;
non può condividersi l'assunto della Corte terrVoriale che ha rigettato le domande dell'originario ricorrente anche sul pres,Ipposto che l'art. 20 co. 6 dellE- legge regionale n. 11 del 2010 si applichi da:n°.1.2010, dovendosi, invece, avere riguardo, come entrata in vigore, all'art. 131 della stessa legge (giorno stesso della sua pubblicazione, cioè1 14 maggio 2010). 25. Alla stregua di quanto esposto, il primo ed il tredicesimo motivo del ricorso principale devono essere acocici, assorbiti gli altri;
analogamente va assorbita la trattazione del ricorsa incidentale, sia pure formulato in via subordinata, perché la Corte di merito non si è pronunciata sulla eventuale applicazione dell'art. 36 co. 5 del Llgs. n. 165 del 2001 e, quindi, si tratta di questione non esaminata in gi ado di appello che non può costituire oggetto del presente sindacato ci iegitnrnità. 26. La sentenza va, pertanto, cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, che oi-ocedera ad un nuovo esame, attenendosi ai principi sopra esposti e prov.;edendo anche sulle spese de p,-eeente giudizio di legittimità. 8 PG 30S95/2018 La Corte accoglie il primo ed il tredicesimo motivo, assorbiti gli altri del ricorso princlpale nonché i ricor:;c incidentale. Cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia ala, Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, cui demancia di provvedere anche sulle spese del giudizio di Così deciso in Roma l novembre. 2020. Il Presidente Dott.ssa Rosa Arienzo
- controricorrente -
ricorrente incidentale - nonchè contro FALLIMENTO MULTISERVIZI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rapp.te pt.
- intimato -
avverso la sentenza n. 308/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata 1 1 26/04/2018 R.G.N. 1194/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso per accodlimento del ricorso principale, rigetto dell'incidentale; udito l'Avvocato TO MA EM. RG 30895/2018 Fatti di causa 1. Con la sentenza n. 308 del 2018 la Corte di appello di Palermo, confermando la sentenza del Tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda proposta da SU SaivaU_) -e nei confronti della VI SI IC scpa, società che era stata chiamata in causa, nel corso del giudizio di primo grado, quale cessionaria dell'azienda Multiservizi spa e alle cui dipendenze l'originario ricorrente aveva chiesto ex art. 111 cpc di essere riassunto, previo accertamento della illegittimità dei contratti di somministrazione a termine, in forza dei quali egli aveva prestato la sua opera a favore della cedente. 2. La Corte di merito ha rilevato che l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti della VI SI IC era stata formulata nel luglio del 2014 . mentre il trasferi:-. -,ento di azienda era intervenuto nel novembre del 2012, per cui il SU era incorso nella decadenza stabilita dall'art. 32 co. 4 lett. c) legge n. 183 del 2010, norma che i giudici del merito consideravano applicabile non solo all'ipotesi in cui il lavoratore avesse voluto contestare l'intervenuta cessione del proprio rapporto al fine di rimanere alle dipendenze del cedente, ma anche all'ipotesi in cui- come nel caso in esame- egli contestasse ia mancata cessione e agisse per fare constatare che il proprio rapporto era proseguito ex lege con il cessionario. Inoltre, ha sottolineato che, a prescindere sia dalla decadenza che dalla eventuale fondatezza dei motivi di illegittimità dei contratto di lavoro perfezionatosi tra le parti in data 13.2.2010, doveva escludersi ogni diritto alla instaurazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della società stante il divieto previsto dall'art. 20 co. 6 della L.R. IC n. 11 del 12.5,2010. 3. Avverso la sentenza di seconde cure ha proposto ricorso per cassazione SU OR con sedici motivi, illustrati con memoria. 4. La VI SI IC scpa ha resistito con controricorso formulando ricorso incidentale cui ha resistito, a sua volta, SU OR con controricorso, 5. Il Fallimento della Ylultiservizi spa, in liquidazione, non ha svolto attività difensiva. RG 30895/2018 Ragioni de la decisione 1. I motivi del ricorso principale possono essere così sintetizzati: 1) error in iudicando, violazione di leg,J;_te ex lege n. 360 co. 1 n. 3 cpc, in relazione all'art. 32 co. 4 lett. c), sono l'aspetto che il lavoratore non era incorso in alcuna decadenza non vigendo il termine decadenziale di sessanta giorni nell'ipotesi in cui io stesso intenda fare accertare l'intervenuta cessione, negatagli, anche del suo contratto;
2) error in procedendo, ex art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per violazione de,, g:udicato formatosi in relazione alla tardività dell'eccezione di cui alRut. 32 lett. d) non impugnata incidentalmente dalla società; 3) ermr in iudicando, per falsa applicazione crc;
ex art. 360 co. 1 n. 3, in relazione all'art. 32 co. 4 lett. d) per essere stata interpretata estensivamente la suddetta disposizione ritenendola applicabile anche al caso in esame;
4) error Th iudicando, per falsa applicazione e violazione di legge ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in relazione a quanto previsto dall'art. 14 delle preleggi e dall'art. 2112 cc, per essere stata erroneamente estesa l'applicabilità della decadenza prevista dall'art. 32 ico. 4,della legge n. 183 del 2010 anche al caso, non previsto, e quindi all'ipotesi diametralmente opposta, in cui il lavoratore rivendichi il trasferimento per esservi stato escluso;
5) error in iudicando, per violazione di legge ex art. 360 co. 1 n. 3,V relazione all'art. 12 delle preleggi, per non essere stato considerato che la decadenza, rappresentando una eccezione alla regola generale, non si può prestare ad una interpretazione estensiva o analogica;
6) error in iudicando, per violazione di legge ex art. 360 co. 1 n. 3, j, in relazione a quanto previsto dall'art. 47 della legge n. 428 del 1990, per non avere considerato la Corte di merito che, in virtù del meccanismo di cui agli artt. 2112 cc e 111 cpc, esso lavoratore avrebbe anche potuto non chiamare in giudizio la S.a.s. per la già avvenuta prosecuzione del suo rapporto in capo alla cessionaria;
7) error in iudicando, per violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 co. i n. 3, in relazione al combinato disposto degli artt. 2964, 2935, 2556 cc, legge n. 183 del 2010, per non avere considerato ed accertato la Corte di appello che la decadenza decorre dal momento in cui il diritto può esse: --e fatto valere, coincidente con quello in cui si adempie alla pubblicazione se registro delle imprese dell'avvenuto RG 30895/2018 trasferimento di azienda;
8) eri-or in iudicando, per violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 co, 1 n. 3 cpc, in relazione all'art. 2697 cc, perché la società non aveva dato prova che esso ricorrente sapesse dell'avvenuto trasferimento e, quindi, era decaduto, in un contesto in cui, peraltro, veniva negato l'avvenuto trasferimento di azienda;
9) error in iudicando, per falsa applicazione ex al -t. 360 co. 1 n. in relazione all'art. 32 co. 4 lett. c) legge n. 183 dei 2010, per avere la Corte di appello previsto una ipotesi non contemplata (e cioè la fattispecie in cui il lavoratore non contesta la cessione del contratto di lavoro ex art. 2112 cc, ma invece la rivendica) che risulta in contrasto co, le norme del diritto comunitario sul trasferimento di azienda e, in particctare, con il principio di effettività; 10) la violazione e/o falsa applicazione di legge, ex art. 360 co. n. 3 cpc, in relazione all'art. 32 j co. 4, lett, c) legge n. 183 del 2010, per non avere adottato la Corte territoriale una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione nei rispetto dell'art. 24 della Costituzione in ordine alla effettività della possibilfta di non essere dichiarati decaduti, stante la mancata certezza per il lavoratore della data di trasferimento da cui far decorrere i termini per rivencLcare la sua mancata cessione;
11) error in procedendo, per violazione dell'art. 112 cpc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per essersi pronunciata la Corte di appello su una eccezione di decadenza che poteva essere fatta valere esclusivamente dalla parte;
12) la violazione dell'art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti rappresentato dalla circostanza che era orma;
principio di verità l'avvenuto trasferimento d'azienda affermato con diverse pronunce che dovevano essere considerate alla luce del principio dell'efficacia riflessa quale elemento di prova documentale;
13) la violazione e/o f,3isa applicazione di legge ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per erronea interpretazione, da parte dei giudici di seconde cure, del combinato disposto dell'art. 20 e 130 della legge regionale n. 11 del 2010, pubblicata il 14.5.2010 e conseguentemente del principio "tempus regit actum"; 14) la violazione elo fa;
sa applicazione di legge ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in relazione all'art. 117 Celia Costituzione, per avere la Corte territoriale erroneamente applicato i;
comma 6 dell'art. 20 della legge RG 30895/2018 regionale n. 11 del 2010 e disapplicato l'art. 27 del D.Igs. n. 276 del 2003, ritenendo che la Regione avesse competenze in materie di diritto del lavoro introducendo un divieto di assunzione, anche contro un ordine del giudice, su una materia (diritto privato) d competenza esclusiva del potere legislativo dello Stato laddove, peraltro, il comma 6 dell'art. 20 è norma programmatica rivolta agli organi statutari e non incideva sull'art. 27 citato;
15) la violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere erroneamente la Corte territoriale ritenuto applicabile il comma 6 dell'art. 20 della legge regionale n. 11 del 2010 con ciò determinando l'inapplicabilità di una sanzione l quale kquella prevista dall'art. 27 del D.Igs. n. 276 del 2003, che è contenuta :n una legge inerente alla materia dell'ordinamento civile e, quindi, rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello stato ex art. 117 Cost. per la quale non era prevista nessuna eccezione o deroga;
16) la violazione ex art. 360 / co. 1 n. 5/ cpc, per non avere la Corte di merito preso atto che era fatto notorio che l'art. 20 della legge regionale non ostava all'instaurazione del rapporto di lavoro con la Multiservizi e al trasferimento tra cedente e cessionario sicché, per il principio dei giudicato riflesso, ne derivava il diritto a rendere fondato l'appello del lavoratore. 2. OR SU, con i punto 17) del ricorso chiede che sia data una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 20 co. 6 della legge regionale citata o, in subord;
ne, che venga sollevata questione di illegittimità costituzionale dalla disposizione;
con i! punto 18) chiede che, qualora la S.a.s. non aderiste\ al ricorso proposto, fosse riconosciuta la responsabilità aggravata ex art. 96 terzo comma cpc;
con il punto 19) chiede che fAéconcesso risarcimento punitivo alla luce dell'art. 90 della legge regionale IC 8.5.2018. 3. Con il ricorso incidentale, formulato in via subordinata, la VI SI IC scpa insta affinché, qualora non si ritenre applicabile alla fattispecie in esame le disposizioni di cui alla legge regionale della IC n. 11 del 2010 in relazione al blocco delle assunzioni, la sentenza della Corte di appello kw„2- • riformata ritenendo (...'ne vada applicato l'art. 36 co. 5 del D.Igs. n. 165 dei 2001. RG 30895/2018 4. Il primo motivo del ricorso principale è fondato. 5. La tesi seguita dalla Corte territoriale, in merito all'applicazione, nella fattispecie in esame, del regime della decadenza ex art. 32 co. 4 lett. c della legge n. 183 del 2010 non è ns_pettosa dei principi affermata più volte in sede di legittimità (per tutte, Cass. n. 9469 del 2019; Cass. n. 9750 del 2019) cui si intende dare seguito. 6. Invero, è stato precisato che la cessione dei contratti di lavoro, nell'ipotesi di trasferimento di azienca, avviene automaticamente ex art. 2112 cc e nella fattispecie si era peraltro già verificata dall'1.11.2012, sicché non vi era alcuna necessità, né onere per il lavoratore, di fare valere formalmente nei confronti del cessionario l'avvenuta prosecuzione del suo rapporto di lavoro con quest'ultimo (cne ha acquisito contrattualmente l'azienda cedente ed il relativo perso,lale), essendo tale prosecuzione già avvenuta ope legis, per cui è evidente che solo il lavoratore che intenda contestare la cessione di un suo contratto di lavoro ex art. 2112 cc debba fare valere tale impugnazione nei termine di cui all'art. 32 co. 4 lett. c), mentre, nella specie, come dedotto dalla stessa controricorrente, egli dedusse l'intervenuta (e voluta) realizzazione della fattispecie di cui all'art. 2112 cc al fine di accertare il passaggio alle dipendenze della odierna controricorrente (SAS) e, quindi, ia successione della stessa nel diritto controverso. 7. Del resto, l'art. 32 co. 4 deila legge n. 183 del 2010 prevede l'applicabilità anche alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'art. 2112 cc delle disposizioni in materia di impugnazioni del licenziamento di cui all'art. 6 (novellato) legge n. 604 del 1966 e, dunque, per quanto qui interessa, in materia di impugnazione della cessione del contratto di lavoro per effetto del trasTerimento ex art. 2112 cc, in sostanza allorquando venga impugnata la detta cessione e non certo nei caso in cui la si persegua. 8. Il primo motivo va, pertanto, accolto e ciò determina l'assorbimento degll altri fino al numero dodici, 9. Deve, poi, essere valutato tredicesimo motivo che riguarda un'altra ratio decidendi delft gravata sentenza, da sola idonea a sorreggere RG 30895/2018 il dictum, e cioè l'operatività -nei caso in esame- del divieto di instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a seguito della denunziata illegittimità del contratto di somministrazione a termine, intercorso tra le parti con inizio dal 13.2.2010, imposte dall'art, 20 co. 6 della legge Regione IC n. 11 del 2010 la cui entrata in vigore è stata individuata, dai giudici di seconde cure, nella data deill.
1.2010 in virtù dell'art. 130 co. 2 della legge medesima. 10. Anche questo motivo è fondat 11. La Corte territoriale, come già anticipato nello storico della presente sentenza, ha ritenuto, in sostanza, che ie domande di conversione del rapporto e di riammissione in servizio, proposte da OR SU, in relazione al contratto di somministrazione stipulato il 13.2.2010, nei confronti di Multiservizi spa e successivamente di VI SI IC, andassero respinte perché, attesa ia natura di società a partecipazione statale della prima, incappavano nel divieto, introdotto dall'art. 20 co. 6 l.r. IC n. 11 del 2010 (che recitava: <.... E' fatto divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della regione di procedere a nuove assunzioni di personale sia a t:i,mpo indeterminato che a tempo determinato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, salvo quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge>) ratione temporis vigente in virtù deli'art. 130 co. 2 della medesima legge, che statuiva: "Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, con decorrenza dall'i° gennaio 2010'. 1.2. La censura del ricorrente concerne la denunziata violazione ed errata applicazione delle due disposizi:.)ni in ordine alla esatta individuazione della data di entrata in vigore dell'art. 20 citato. 13• Orbene, deve rilevarsi che et ..'ettivamente la legge regionale IC n. 11. dei 12.5.2010 (pubblicata sua Gazzetta Ufficiale della Regione IC del 14 maggio 2010) prevede, in relazione alla entrata in vigore delle disposizioni ivi contenute, due diverse statuizioni: l'art. 130 (la cui rubrica è <effetti della manovra e copertura finanziaria>) che recita, come detto, al RG 30895/201.8 secondo comma: "Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, con decorrenza dall'I.° gennaio 2010" e l'art. 131, co. (la cui rubrica è
nel dubbio l'interprete deve considerare legge non retroattiva (Cass. n 1110 /1972). Inoltre, la qualificazione di ona lege come atto di interpretazione autentica di preesistenti norme giurie:che presuppone una particolare struttura della fattispecie normativa che si deve integrare con la norma interpretata (Cass. n. 2289 del 1974: Cass. n.
1.622 dei 1983). -21. Nel caso dell'art. 20 co. 6 della legge n 11 del 2010 (Regione IC ie è agevole affermare che Lei requisiti non sono ravvisabili nella sua formulazione. f/t 7 RG 30895/2018 22. Né può sostenersi, infine, che il principio della irretroattività, nel caso de quo, incontri il limite dei "fatto compiuto" perché questo deve esse-c‘ concepito nel senso che le legge nuova non solo non può essere applicata ai rapporti giuridici esaLaen prima della sua entrata in vigore, ma anche a quelli sorti anteriormente e ancora in vita, se in tal modo si disconoscano gli effetti già verificatisi dei fatto passato o si venga a togliere efficacia in tutto o in parte alle conseguenze attuali e future di esso (Cass. n. 301 dei 1973; Cass n. 2433 del 2.003). 23. Nella ipotesi di accertata nu.11;ta dei contratto di somministrazione di lavoro a termine, intercorso tra le parti, gli effetti del meccanismo sanzionatorio, riservato alla legge statale (art. 27 co. 1 D.Igs. n. 276 del 2003). retroagiscono espressamente con effetto dall'inizio della somministrazione, per cui la situazione giuridica soggettiva del lavoratore deve essere rapportata, in primo uogo, alla disciplina giuridica del fatto generatore della sftuazione stessa cui è collegato. 24. in conclusione, quindi;
non può condividersi l'assunto della Corte terrVoriale che ha rigettato le domande dell'originario ricorrente anche sul pres,Ipposto che l'art. 20 co. 6 dellE- legge regionale n. 11 del 2010 si applichi da:n°.1.2010, dovendosi, invece, avere riguardo, come entrata in vigore, all'art. 131 della stessa legge (giorno stesso della sua pubblicazione, cioè1 14 maggio 2010). 25. Alla stregua di quanto esposto, il primo ed il tredicesimo motivo del ricorso principale devono essere acocici, assorbiti gli altri;
analogamente va assorbita la trattazione del ricorsa incidentale, sia pure formulato in via subordinata, perché la Corte di merito non si è pronunciata sulla eventuale applicazione dell'art. 36 co. 5 del Llgs. n. 165 del 2001 e, quindi, si tratta di questione non esaminata in gi ado di appello che non può costituire oggetto del presente sindacato ci iegitnrnità. 26. La sentenza va, pertanto, cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, che oi-ocedera ad un nuovo esame, attenendosi ai principi sopra esposti e prov.;edendo anche sulle spese de p,-eeente giudizio di legittimità. 8 PG 30S95/2018 La Corte accoglie il primo ed il tredicesimo motivo, assorbiti gli altri del ricorso princlpale nonché i ricor:;c incidentale. Cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia ala, Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, cui demancia di provvedere anche sulle spese del giudizio di Così deciso in Roma l novembre. 2020. Il Presidente Dott.ssa Rosa Arienzo