Art. 5.
L'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e' autorizzata a bandire, entro un anno dal giorno di entrata in vigore della presente legge, un concorso per titoli ed esami per il grado iniziale nel ruolo di gruppo B del personale postale e telegrafico.
Al detto concorso potranno prendere parte i dipendenti di ruolo e non di ruolo della citata Amministrazione, comunque assunti, nonche' i fattorini telegrafici, i ricevitori, gerenti e supplenti delle ricevitorie delle poste e delle telecomunicazioni, collettori e portalettere rurali, forniti tutti dei requisiti generali richiesti dalla legge per l'ammissione ai gruppi A e B, compreso il titolo di studio, fatta eccezione del requisito dell'eta'.
I concorrenti risultati idonei nei concorsi di cui ai commi precedenti saranno collocati in ruolo, in ordine di graduatoria, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, fino alla concorrenza dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge.
L'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e' autorizzata a bandire, entro un anno dal giorno di entrata in vigore della presente legge, un concorso per titoli ed esami per il grado iniziale nel ruolo di gruppo B del personale postale e telegrafico.
Al detto concorso potranno prendere parte i dipendenti di ruolo e non di ruolo della citata Amministrazione, comunque assunti, nonche' i fattorini telegrafici, i ricevitori, gerenti e supplenti delle ricevitorie delle poste e delle telecomunicazioni, collettori e portalettere rurali, forniti tutti dei requisiti generali richiesti dalla legge per l'ammissione ai gruppi A e B, compreso il titolo di studio, fatta eccezione del requisito dell'eta'.
I concorrenti risultati idonei nei concorsi di cui ai commi precedenti saranno collocati in ruolo, in ordine di graduatoria, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, fino alla concorrenza dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge.