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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 11/11/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 236/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa EL TO Presidente
Dott. Mario EL Giudice rel.
Dott.ssa ARnna Frangiosa Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 236/2023 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUCIA Parte_1 C.F._1
GRAMBONE, giusta procura in calce al ricorso elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
RICORRENTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
AR OS AV, giusta procura in calce all'atto di costituzione in giudizio, elettivamente domiciliata presso il predetto difensore
RESISTENTE
NONCHÉ
(C.F. ), con il patrocinio dell'vv. Mario CP_2 C.F._3
Iervolino, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
INTERVENTORE VOLONTARIO
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per le parti: come da verbale di udienza del 28/10/2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
Per il Pubblico Ministero: come da nota in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 23/02/2023 esponeva di essere legalmente separato Parte_1 dalla signora in virtù di decreto di omologa reso dal Tribunale di Controparte_1
Vallo della Lucania nell'ambito del procedimento n. 1250/2011 R.G. in data 21/12/2011; che in ragione dell'accordo tra le parti, come omologato, il figlio nato CP_2 ad Agropoli il 18/03/2002, (all'epoca minore) veniva collocato presso il padre nella casa familiare in Ogliastro C.to, mentre la madre, insegnante precaria in Roma reperiva in loco una nuova residenza;
che con successivo decreto collegiale reso dal Tribunale di
Vallo della Lucania in data 15/04/2014 nell'ambito del procedimento iscritto al n.
48/2014 V.G., venivano modificate le condizioni della separazione come omologata relativamente alla collocazione del minore dal padre alla madre e alla determinazione di un contributo al mantenimento per il figlio a carico del padre per € 450,00 mensili oltre al 50% delle SS;
che con successivo decreto del 20/12/2018 il Tribunale di Vallo della Lucania autorizzava il trasferimento della residenza del minore, CP_2 presso la nuova residenza della madre, in Guidonia (RM), alla via Roma e fissava in euro 400,00 (oltre aggiornamento annuale ISTAT di tale somma) in capo al Pt_1
l'assegno mensile per il contributo al mantenimento del figlio;
che il figlio ormai
[...] maggiorenne non era ancora economicamente autosufficiente;
che la sig.ra CP_1 risultava assunta a tempo indeterminato;
che le condizioni economiche del ricorrente erano mutate, in quanto gravato da mutuo per l'acquisto di una nuova casa;
che risultavano decorsi ampiamente i termini di cui alla l. 898/77 e successive modifiche ed integrazioni per la richiesta della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che il ricorrente aveva invano inviato lettera racc.ta alla signora CP_1 per invitarla ad una procedura congiunta di divorzio;
che pertanto, si vedeva costretto ad adire il Tribunale di Vallo della Lucania al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tanto premesso in fatto, rassegnava le seguenti conclusioni: “DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra e Parte_1 [...]
in Ogliastro Cilento il 22.06.2000 ordinando all'ufficiale di stato civile del CP_1 detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza CON SENTENZA
NON DEFINITIVA SULLO STATO;
2. CONFERMARE le statuizioni relative al contributo al mantenimento per il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, da decreto del 20.12.2018, in euro 400,00 mensili oltre al Per_1 pagamento delle spese SS nella misura del 50% come per legge, DISPONENDO la corresponsione diretta del detto contributo al figlio da parte del padre.
3. CP_2
Con Vittoria di spese, onorari e rimborsi con attribuzione antistataria”.
Si costituiva in giudizio , la quale contestava la ricostruzione dei Controparte_1 fatti operata dal ricorrente, ma non si opponeva alla richiesta di divorzio e rassegnava le seguenti conclusioni: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra il sig. e la sig.ra ; Parte_1 Controparte_1 disporre a carico del sig. l'aumento dell'assegno di mantenimento del Parte_1 figlio all'importo di € 600,00 in considerazione dei suoi impegni e progetti CP_2 universitari e il pagamento per la quota del 50% delle spese straordinarie con versamento alla madre, sig.ra ; vittoria di spese e compensi da attribuirsi al Controparte_1 difensore antistatario”.
All'esito delle udienze presidenziali, ascoltate le parti, il Tribunale provvedeva in via provvisoria confermando le condizioni di cui al decreto di omologa del 21/12/2011 (come modificato da ultimo dal decreto collegiale del 20/12/2018), nel giudizio di separazione consensuale;
disponeva altresì che il ricorrente consegnasse direttamente al figlio il contributo di mantenimento;
fissava, poi, l'udienza per il prosieguo, CP_2 designando il giudice istruttore.
Seguiva, quindi, l'istruttoria del giudizio, nel corso del quale si costituiva quale interventore volontario figlio maggiorenne delle parti. CP_2
All'udienza del 23/04/2024 le parti chiedevano emettersi sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
pertanto, il giudice istruttore riservava di riferire al Collegio in ordine alla sentenza non definitiva. Con sentenza n. 709/2024 il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale così provvedeva: “A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato il 22/06/2000 nel Comune di Ogliastro Cilento tra , nato in [...]
GERMANIA il 22/02/1970, C.F.: e , C.F._4 Controparte_1 nata ad [...] il [...], C.F.: , trascritto nel C.F._2
Registro Atti Matrimonio Comune di Ogliastro Cilento Atto n. 3 P. II seria A anno 2000;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ogliastro Cilento per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D. 9.7. 1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) spese al definitivo;
D) dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza”.
Con memoria difensiva depositata in data 09/04/2024 chiedeva Controparte_1 disporsi l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio ad CP_2 euro 600,00, oltre il 50% delle spese straordinarie scolastiche e mediche e la conferma dell'assegnazione della casa coniugale.
In data 30/08/2024 anche il ricorrente depositava memoria, con la quale Parte_1 si opponeva alle avverse richieste, e chiedeva la conferma delle statuizioni già rese dal
Tribunale.
All'udienza del 28/10/2025 depositava contratto di lavoro sottoscritto in CP_2
data 30.07.2025 presso il Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale.
Il giudice riservava di riferire al Collegio sulla decisione.
La presente decisione ha ad oggetto unicamente le disposizioni cosiddette accessorie.
Per quanto riguarda l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, deve osservarsi che il genitore può essere esonerato dall'obbligo del versamento dell'assegno di mantenimento, soltanto quando il figlio abbia raggiunto uno status di autosufficienza economica, consistente nel guadagnare un reddito da attività lavorativa, corrispondente alle attitudini ed agli studi svolti, in relazione alle condizioni di mercato, tali da consentire al figlio ormai maggiorenne di potere provvedere completamente ed autonomamente alle spese necessarie per far fronte alle esigenze di vita (Cass. Civ., 8
Agosto 2013, X n. 18974). Ciò significa che la revoca dell'obbligo di mantenimento potrà essere richiesta, allorquando risulti che il figlio è indipendente, in quanto svolga un'attività lavorativa stabile e continuativa, ottenendo in contropartita un reddito corrispondente alle conoscenze e abilità acquisite con gli studi, al fine di far fronte direttamente alle proprie esigenze ovvero emerga un comportamento colposo e negligente del figlio che, posto dinanzi ad offerte di lavoro, le abbia rifiutate ingiustificatamente oppure abbia mostrato colpevole inerzia, ad esempio, prolungando il percorso di studi in modo non proficuo o non ricercando una occupazione.
Per quel che rileva nel presente giudizio, la richiesta di revoca del mantenimento al figlio maggiorenne deve essere accolta posto che la documentazione acquisita nel corso del giudizio ha confermato il raggiungimento dell'indipendenza economica. Risulta, infatti, che è stato assunto con un contratto a tempo indeterminato CP_2 presso il Ministero degli Affari Esteri;
lo stesso deve dirsi, quindi economicamente autonomo.
Per quel che concerne la richiesta di assegnazione della casa coniugale giova ricordare che "la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate" (Cass. n. 25604/2018).
Tale beneficio, pertanto, è strettamente funzionale alla protezione della prole e non può trasformarsi in un diritto di godimento illimitato per il genitore assegnatario, una volta venute meno le condizioni che lo giustificano. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori. La ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti;
pertanto, venuti meno i presupposti che hanno giustificato l'originaria assegnazione della casa coniugale, il diritto di godimento della sig.ra
[...]
sull'immobile adibito a casa coniugale deve ritenersi cessato. CP_1
In ragione della materia le spese vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda congiunta proposta dalle Parti indicate in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede:
-revoca l'assegno di mantenimento in favore di per le rgioni di cui in CP_2 motivazione;
-revoca l'assegnazione della casa coniugale sita in Ogliastro Cilento (SA) alla sig.ra
Controparte_1
- dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 30.10.2025
Il Presidente
EL TO
Il Giudice relatore
Mario EL
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa EL TO Presidente
Dott. Mario EL Giudice rel.
Dott.ssa ARnna Frangiosa Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 236/2023 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUCIA Parte_1 C.F._1
GRAMBONE, giusta procura in calce al ricorso elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
RICORRENTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
AR OS AV, giusta procura in calce all'atto di costituzione in giudizio, elettivamente domiciliata presso il predetto difensore
RESISTENTE
NONCHÉ
(C.F. ), con il patrocinio dell'vv. Mario CP_2 C.F._3
Iervolino, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
INTERVENTORE VOLONTARIO
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per le parti: come da verbale di udienza del 28/10/2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
Per il Pubblico Ministero: come da nota in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 23/02/2023 esponeva di essere legalmente separato Parte_1 dalla signora in virtù di decreto di omologa reso dal Tribunale di Controparte_1
Vallo della Lucania nell'ambito del procedimento n. 1250/2011 R.G. in data 21/12/2011; che in ragione dell'accordo tra le parti, come omologato, il figlio nato CP_2 ad Agropoli il 18/03/2002, (all'epoca minore) veniva collocato presso il padre nella casa familiare in Ogliastro C.to, mentre la madre, insegnante precaria in Roma reperiva in loco una nuova residenza;
che con successivo decreto collegiale reso dal Tribunale di
Vallo della Lucania in data 15/04/2014 nell'ambito del procedimento iscritto al n.
48/2014 V.G., venivano modificate le condizioni della separazione come omologata relativamente alla collocazione del minore dal padre alla madre e alla determinazione di un contributo al mantenimento per il figlio a carico del padre per € 450,00 mensili oltre al 50% delle SS;
che con successivo decreto del 20/12/2018 il Tribunale di Vallo della Lucania autorizzava il trasferimento della residenza del minore, CP_2 presso la nuova residenza della madre, in Guidonia (RM), alla via Roma e fissava in euro 400,00 (oltre aggiornamento annuale ISTAT di tale somma) in capo al Pt_1
l'assegno mensile per il contributo al mantenimento del figlio;
che il figlio ormai
[...] maggiorenne non era ancora economicamente autosufficiente;
che la sig.ra CP_1 risultava assunta a tempo indeterminato;
che le condizioni economiche del ricorrente erano mutate, in quanto gravato da mutuo per l'acquisto di una nuova casa;
che risultavano decorsi ampiamente i termini di cui alla l. 898/77 e successive modifiche ed integrazioni per la richiesta della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che il ricorrente aveva invano inviato lettera racc.ta alla signora CP_1 per invitarla ad una procedura congiunta di divorzio;
che pertanto, si vedeva costretto ad adire il Tribunale di Vallo della Lucania al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tanto premesso in fatto, rassegnava le seguenti conclusioni: “DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra e Parte_1 [...]
in Ogliastro Cilento il 22.06.2000 ordinando all'ufficiale di stato civile del CP_1 detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza CON SENTENZA
NON DEFINITIVA SULLO STATO;
2. CONFERMARE le statuizioni relative al contributo al mantenimento per il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, da decreto del 20.12.2018, in euro 400,00 mensili oltre al Per_1 pagamento delle spese SS nella misura del 50% come per legge, DISPONENDO la corresponsione diretta del detto contributo al figlio da parte del padre.
3. CP_2
Con Vittoria di spese, onorari e rimborsi con attribuzione antistataria”.
Si costituiva in giudizio , la quale contestava la ricostruzione dei Controparte_1 fatti operata dal ricorrente, ma non si opponeva alla richiesta di divorzio e rassegnava le seguenti conclusioni: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra il sig. e la sig.ra ; Parte_1 Controparte_1 disporre a carico del sig. l'aumento dell'assegno di mantenimento del Parte_1 figlio all'importo di € 600,00 in considerazione dei suoi impegni e progetti CP_2 universitari e il pagamento per la quota del 50% delle spese straordinarie con versamento alla madre, sig.ra ; vittoria di spese e compensi da attribuirsi al Controparte_1 difensore antistatario”.
All'esito delle udienze presidenziali, ascoltate le parti, il Tribunale provvedeva in via provvisoria confermando le condizioni di cui al decreto di omologa del 21/12/2011 (come modificato da ultimo dal decreto collegiale del 20/12/2018), nel giudizio di separazione consensuale;
disponeva altresì che il ricorrente consegnasse direttamente al figlio il contributo di mantenimento;
fissava, poi, l'udienza per il prosieguo, CP_2 designando il giudice istruttore.
Seguiva, quindi, l'istruttoria del giudizio, nel corso del quale si costituiva quale interventore volontario figlio maggiorenne delle parti. CP_2
All'udienza del 23/04/2024 le parti chiedevano emettersi sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
pertanto, il giudice istruttore riservava di riferire al Collegio in ordine alla sentenza non definitiva. Con sentenza n. 709/2024 il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale così provvedeva: “A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato il 22/06/2000 nel Comune di Ogliastro Cilento tra , nato in [...]
GERMANIA il 22/02/1970, C.F.: e , C.F._4 Controparte_1 nata ad [...] il [...], C.F.: , trascritto nel C.F._2
Registro Atti Matrimonio Comune di Ogliastro Cilento Atto n. 3 P. II seria A anno 2000;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ogliastro Cilento per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D. 9.7. 1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) spese al definitivo;
D) dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza”.
Con memoria difensiva depositata in data 09/04/2024 chiedeva Controparte_1 disporsi l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio ad CP_2 euro 600,00, oltre il 50% delle spese straordinarie scolastiche e mediche e la conferma dell'assegnazione della casa coniugale.
In data 30/08/2024 anche il ricorrente depositava memoria, con la quale Parte_1 si opponeva alle avverse richieste, e chiedeva la conferma delle statuizioni già rese dal
Tribunale.
All'udienza del 28/10/2025 depositava contratto di lavoro sottoscritto in CP_2
data 30.07.2025 presso il Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale.
Il giudice riservava di riferire al Collegio sulla decisione.
La presente decisione ha ad oggetto unicamente le disposizioni cosiddette accessorie.
Per quanto riguarda l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, deve osservarsi che il genitore può essere esonerato dall'obbligo del versamento dell'assegno di mantenimento, soltanto quando il figlio abbia raggiunto uno status di autosufficienza economica, consistente nel guadagnare un reddito da attività lavorativa, corrispondente alle attitudini ed agli studi svolti, in relazione alle condizioni di mercato, tali da consentire al figlio ormai maggiorenne di potere provvedere completamente ed autonomamente alle spese necessarie per far fronte alle esigenze di vita (Cass. Civ., 8
Agosto 2013, X n. 18974). Ciò significa che la revoca dell'obbligo di mantenimento potrà essere richiesta, allorquando risulti che il figlio è indipendente, in quanto svolga un'attività lavorativa stabile e continuativa, ottenendo in contropartita un reddito corrispondente alle conoscenze e abilità acquisite con gli studi, al fine di far fronte direttamente alle proprie esigenze ovvero emerga un comportamento colposo e negligente del figlio che, posto dinanzi ad offerte di lavoro, le abbia rifiutate ingiustificatamente oppure abbia mostrato colpevole inerzia, ad esempio, prolungando il percorso di studi in modo non proficuo o non ricercando una occupazione.
Per quel che rileva nel presente giudizio, la richiesta di revoca del mantenimento al figlio maggiorenne deve essere accolta posto che la documentazione acquisita nel corso del giudizio ha confermato il raggiungimento dell'indipendenza economica. Risulta, infatti, che è stato assunto con un contratto a tempo indeterminato CP_2 presso il Ministero degli Affari Esteri;
lo stesso deve dirsi, quindi economicamente autonomo.
Per quel che concerne la richiesta di assegnazione della casa coniugale giova ricordare che "la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate" (Cass. n. 25604/2018).
Tale beneficio, pertanto, è strettamente funzionale alla protezione della prole e non può trasformarsi in un diritto di godimento illimitato per il genitore assegnatario, una volta venute meno le condizioni che lo giustificano. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori. La ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti;
pertanto, venuti meno i presupposti che hanno giustificato l'originaria assegnazione della casa coniugale, il diritto di godimento della sig.ra
[...]
sull'immobile adibito a casa coniugale deve ritenersi cessato. CP_1
In ragione della materia le spese vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda congiunta proposta dalle Parti indicate in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede:
-revoca l'assegno di mantenimento in favore di per le rgioni di cui in CP_2 motivazione;
-revoca l'assegnazione della casa coniugale sita in Ogliastro Cilento (SA) alla sig.ra
Controparte_1
- dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 30.10.2025
Il Presidente
EL TO
Il Giudice relatore
Mario EL