Cass. civ., sez. III, sentenza 02/07/1953, n. 2048
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Sentenza 2 luglio 1953

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Dopo le modifiche apportate al codice di procedura civile dalla legge 14 luglio 1950 n.581, e dal decreto presidenziale 17 ottobre 1950 n.857, il giudice di appello, a termini dell'art.354, 2 comma, deve rimettere la causa al primo giudice se ne riforma la sentenza con cui quest'ultimo, in base all'art.308, 2 comma, ha respinto il reclamo al collegio proposto contro l'ordinanza del giudice istruttore che aveva dichiarato l'Estinzione del processo. La rimessione non deve essere disposta quando l'Estinzione, eccepita prima di ogni altra difesa, dinanzi al collegio, sia stata dichiarata dallo stesso con sentenza, a termini dell'art.307, ultimo comma, ne' va disposta la rimessione se, essendosi il giudizio di primo grado svolto prima delle predette modificazioni al codice di rito, sulla Estinzione, in qualunque momento eccepita, si sia pronunciato direttamente il tribunale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 02/07/1953, n. 2048
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2048
    Data del deposito : 2 luglio 1953

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