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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/11/2024, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 4854/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, iscritta al n. 4854 del R.A.C.L. dell'anno
2015, promossa da:
con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata Controparte_1
in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Salvatore Pilurzu che la rappresenta e difende, con l'avvocato Luca Crotta, in virtù di procura speciale come in atti;
Opponente
CONTRO
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Gianluca Controparte_2
Piras che lo rappresenta e difende, con l'avvocato Giovanni Fabris, in virtù di procura speciale depositata in via telematica in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo;
Opposto
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 7 dicembre 2015 la ha proposto opposizione avverso il Controparte_1
decreto n. 1019/2015 col quale gli è stato ingiunto il pagamento di euro 5.926,50 lordi, oltre accessori di legge, in favore di Controparte_2
A sostegno dell'opposizione, premesso che il era stato assunto a tempo indeterminato in CP_2
regime orario part time per 25 ore settimanali a partire dal 26 aprile 2013 con inquadramento al IV livello del CCNL settore Aero Fotogrammetria e mansioni di pilota e meccanico, ha dedotto che questi pagina 1 di 6 è risultato assente ingiustificato dal lavoro a partire dal 5 febbraio 2014.
Per tale ragione i cedolini paga emessi nel periodo in contestazione (ossia da febbraio a luglio 2014) recano l'annotazione permessi non retribuiti stante la mancata messa a disposizione da parte dell'opposto della prestazione lavorativa, cosicchè deve escludersi che per detto periodo sia maturata la retribuzione concordata avuto riguardo al disposto dell'art. 1460 c.c..
D'altra parte, ha soggiunto, le convocazioni a tal fine inviate all'opposto nel mese di febbraio 2014 ed ancora nel mese di giugno dello stesso anno non avevano sortito alcun effetto ed anzi il 5 luglio seguente questi si era dimesso per asserita giusta causa.
Ha quindi concluso come segue:
1) previa revoca dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c in data 21.07.2017, revocare, annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 1091/2015 del Tribunale di Cagliari – sezione lavoro ed assolvere parte opponente da ogni avversa pretesa perché infondata in fatto e in diritto;
2) in via riconvenzionale condannando il signor al pagamento, in favore Controparte_2
dell'opponente dell'indennità di mancato preavviso quantificata in euro 1.009,97 o in quell'importo maggiore o minore che risulterà di giustizia;
3) con vittoria di spese ed onorari.
Il lavoratore opposto si è ritualmente costituito in giudizio onde contestare le avverse argomentazioni difensive.
In particolare ha inizialmente eccepito la inammissibilità dell'avversa domanda riconvenzionale, stante la mancata previa attivazione del procedimento di negoziazione assistita, eccezione in seguito oggetto di rinuncia.
Nel merito ha escluso di aver mai richiesto permessi onde assentarsi dal lavoro ed ha negato altresì di essersi ingiustificatamente assentato dal lavoro.
Difatti le pattuizioni intercorse con la datrice di lavoro prevedevano che l'orario giornaliero gli venisse comunicato con almeno 10 giorni di anticipo e tuttavia tale adempimento mai è stato osservato da controparte come emerge dalla documentazione ex adverso prodotta in causa.
Esclusa, pertanto, la buona fede nell'operato della datrice di lavoro per dette ragioni, ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda riconvenzionale giacchè le dimissioni sono assistite da una giusta causa (il mancato pagamento delle retribuzioni) e come tali non legittimano quanto domandato in via pagina 2 di 6 riconvenzionale da Controparte_1
In corso di causa il giudice titolare del presente procedimento (poi assegnato a questo giudicante in forza del decreto del Presidente del Tribunale di Cagliari del 3 maggio 2024) ha autorizzato la provvisoria esecuzione del decreto opposto in ragione di euro 3.803,46 netti per le differenze retributive vantate dal da febbraio a luglio 2014 e di euro 1.113,08 a titolo di TFR, oltre CP_2
accessori di legge.
La difesa opposta, anche in relazione al contenuto della ordinanza testè richiamata, ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
- Nel merito: Respingere l'Opposizione svolta dalla Società essendo la stessa del tutto Controparte_1
infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nella Comparsa di Costituzione e Risposta del 24 giugno 2016 e in tutti i successivi atti difensivi comprensivi anche delle presenti Note, nonché in sede di Udienza, a cui ci si riporta integralmente, e in ogni caso, respingersi le domande e le eccezioni tutte ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il D.I. del
Tribunale di Cagliari n. 1091/2015 (R.G. n. 2814/2015) nei limiti di cui all'Ordinanza del 21 luglio
2017 emessa dal Tribunale di Cagliari nel presente procedimento e avente quale oggetto la concessione della provvisoria esecuzione parziale del D.I. de quo;
- Con vittoria di spese e compensi.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata discussa dai difensori nelle forme di cui alla normativa richiamata in epigrafe.
*
Il ricorso in opposizione proposto da è solo in parte fondato. Controparte_1
Osserva il Tribunale che la vicenda oggetto di causa presenta, ove debitamente contestualizzata valorizzando tutti gli elementi di conoscenza offerti dalle parti, non poche anomalie, che lasciano intravvedere, in difetto di spiegazioni alternative, modalità di attuazione del rapporto di lavoro non compiutamente estrinsecate dalle stesse parti.
Risulta infatti che il ha lavorato senza che emergessero particolari criticità dall'aprile 2013 al CP_2
gennaio 2014 sulla scorta di un orario di lavoro pari a complessive 25 ore settimanali (di norma dalle
9,00 alle 14,00) salvo variazioni comunicate dalla datrice di lavoro.
Dunque alcuna difficoltà egli ha avuto onde comprendere quale fosse il regime orario del suo lavoro pagina 3 di 6 quotidiano (quandanche intervallato da periodi di non operatività a seconda delle variabili e non preventivabili esigenze datoriali) senza necessità di preventive e minute indicazioni da parte della società opponente.
E' invece accaduto che a partire dai primi giorni di febbraio 2014 i rapporti tra le parti si sarebbero interrotti.
Tuttavia per tutto l'arco temporale successivo fino al mese di giugno non ha (invero CP_1
inspiegabilmente) ritenuto dover adottare alcun provvedimento (ordini di servizio ovvero iniziative disciplinari) onde imporre al la puntuale presenza al lavoro. CP_2
Ciò conduce a ritenere le parti abbiano convenuto, in mancanza di spiegazioni alternative che soprattutto il datore di lavoro era chiamato a fornire, avendo improvvisamente perduto parte della forza lavoro sulla quale fare affidamento, che il stesso, seppur mantenuto in servizio, non fosse da CP_2
ritenersi operativo.
Non si spiega altrimenti il tenore della missiva inviatagli il 3 giugno 2014 da (cfr. doc. Persona_1
9 produzioni parte opponente) laddove semplicemente lo si invita essendo ancora all'impiego in qualità di pilota a porsi a disposizione per il giorno venerdì 6 giugno 2014.
A ben vedere nemmeno vi è traccia di contestazioni di sorta e/o richieste di spiegazioni rispetto alla sua persistente assenza nemmeno nella successiva nota ( cfr. doc. 10 produzioni parte opponente) del 5 giugno 2014 ove si ribadisce senza stigmatizzare in alcun modo quanto avvenuto Parte_1
nei mesi precedenti, si limita ad invitarlo a comunicare il momento in cui diverrà nuovamente impiegabile.
In buona sostanza il lavoratore, per adoperare un termine riferibile alla opponente si sarebbe reso irreperibile per circa 4 mesi, non è stato invitato all'osservanza dei suoi doveri essenziali (posto che tale condotta avrebbe astrattamente legittimato il suo licenziamento) ma solo blandamente richiamato sul punto nel giugno 2014, non ha rivendicato il pagamento delle retribuzioni per detto arco temporale né ha chiesto delucidazioni sul punto alla datrice di lavoro per poi rassegnare le dimissioni lamentando, tra le altre doglianze, una condotta datoriale volta a delegittimarlo/dequalificarlo della quale non vi è traccia nei successivi atti difensivi.
Si tratta di uno sviluppo della vicenda sottoposta alla cognizione del Tribunale che sottende un concreto assetto dei rapporti inter partes verosimilmente differente siccome correlato a dinamiche,
pagina 4 di 6 come già osservato, non palesate in causa.
Nondimeno al fine di vagliare la fondatezza delle domande avanzate dalle parti va richiamata la costante giurisprudenza elaborata in tema di reciproco inadempimento nei rapporti a prestazioni corrispettive a mente della quale il giudice ove venga proposta dalla parte l'eccezione inadimplenti non est adimplendum deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art.
1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460 c.c., comma 2 (cfr. Cass. sent. n.
11430/2006, Cass. sent. n. 20846/2017).
Nella vicenda in esame, per quanto sin qui esposto, il complessivo contegno datoriale indica che la mancata presenza del sul luogo di lavoro è stata, come detto, in qualche modo concordata o CP_2
comunque tollerata e dunque non era affatto necessario che egli ponesse a disposizione la prestazione lavorativa come si ricava dal descritto contegno inerte adottato da sul punto. CP_1
Tale circostanza, in mancanza di un formale accordo col lavoratore, non consente di ritenere sospesa o estinta l'obbligazione principale del datore di lavoro, ossia corrispondere al prestatore di lavoro la dovuta retribuzione.
Al contrario, simmetricamente, l'assenza dal lavoro di questi, proprio perché ragionevolmente concordata per i motivi anzidetti, non integra un inadempimento tale da alterare in modo irrimediabile il sinallagma contrattuale e mantiene fermo il diritto al pagamento delle retribuzioni e del TFR.
La prospettazione offerta dalla opponente non può, in altre parole, trovare accoglimento proprio perché la società trascura di spiegare le ragioni per le quali all'opposto è stato consentito di assentarsi per un arco temporale così ampio senza subire alcuna conseguenza sfavorevole fino al 18 giugno 2014
(quando gli è stato contestato l'addebito disciplinare per la mancata presentazione in azienda il giorno precedente senza alcuna menzione di quanto avvenuto nei mesi precedenti).
In definitiva, a fronte della esistenza di un rapporto di lavoro ancora in essere, parte opponente non ha offerto convincenti ragioni onde escludere l'insorgenza del credito retributivo in capo all'opposto il pagina 5 di 6 quale, d'altra parte, non pare persuasivo laddove sostiene che gli accordi prevedevano la previa comunicazione dell'orario di lavoro giornaliero.
Tale contegno, tuttavia, siccome logicamente consentito da sulla scorta delle Parte_2
considerazioni che precedono, non è tale da vulnerare il credito maturato dal lavoratore opposto.
Questi ha pertanto diritto alle spettanze nella misura in cui sono state già liquidate in corso di causa con ordinanza del 21 luglio 2017.
Consegue da quanto sin qui esposto la infondatezza della domanda riconvenzionale stante la esistenza di una legittima causa di recesso dal rapporto di lavoro da parte del CP_2
Le spese di lite (comprensive anche della fase monitoria, cfr. al riguardo Cass. sent. n. 24482/2022) possono essere compensate in ragione di 2/5, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle pretese inizialmente vantate dal in sede monitoria e per la parte restante vanno poste a carico della CP_2
nella misura di cui al dispositivo (cause di lavoro, scaglione di valore sino a 5.200,00 Controparte_1
euro, valori prossimi a quelli intermedi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 1091/2022, emesso da questo Ufficio il 23 ottobre 2015;
2. Condanna al pagamento in favore di di un importo lordo Controparte_1 Controparte_2
corrispondente ad euro 3.803,46 netti, oltre ad euro 1.113,08 lordi per TFR, oltre accessori di legge fino al saldo effettivo;
3. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da siccome infondata;
Controparte_1
4. Compensa le spese di lite tra le parti in ragione di 2/5 e condanna alla rifusione in Controparte_1
favore di della restante parte che liquida in euro 1.600,00 per compenso Controparte_2
professionale, oltre spese generali al 15%, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cosi deciso in Cagliari l'11 novembre 2024.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, iscritta al n. 4854 del R.A.C.L. dell'anno
2015, promossa da:
con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata Controparte_1
in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Salvatore Pilurzu che la rappresenta e difende, con l'avvocato Luca Crotta, in virtù di procura speciale come in atti;
Opponente
CONTRO
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Gianluca Controparte_2
Piras che lo rappresenta e difende, con l'avvocato Giovanni Fabris, in virtù di procura speciale depositata in via telematica in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo;
Opposto
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 7 dicembre 2015 la ha proposto opposizione avverso il Controparte_1
decreto n. 1019/2015 col quale gli è stato ingiunto il pagamento di euro 5.926,50 lordi, oltre accessori di legge, in favore di Controparte_2
A sostegno dell'opposizione, premesso che il era stato assunto a tempo indeterminato in CP_2
regime orario part time per 25 ore settimanali a partire dal 26 aprile 2013 con inquadramento al IV livello del CCNL settore Aero Fotogrammetria e mansioni di pilota e meccanico, ha dedotto che questi pagina 1 di 6 è risultato assente ingiustificato dal lavoro a partire dal 5 febbraio 2014.
Per tale ragione i cedolini paga emessi nel periodo in contestazione (ossia da febbraio a luglio 2014) recano l'annotazione permessi non retribuiti stante la mancata messa a disposizione da parte dell'opposto della prestazione lavorativa, cosicchè deve escludersi che per detto periodo sia maturata la retribuzione concordata avuto riguardo al disposto dell'art. 1460 c.c..
D'altra parte, ha soggiunto, le convocazioni a tal fine inviate all'opposto nel mese di febbraio 2014 ed ancora nel mese di giugno dello stesso anno non avevano sortito alcun effetto ed anzi il 5 luglio seguente questi si era dimesso per asserita giusta causa.
Ha quindi concluso come segue:
1) previa revoca dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c in data 21.07.2017, revocare, annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 1091/2015 del Tribunale di Cagliari – sezione lavoro ed assolvere parte opponente da ogni avversa pretesa perché infondata in fatto e in diritto;
2) in via riconvenzionale condannando il signor al pagamento, in favore Controparte_2
dell'opponente dell'indennità di mancato preavviso quantificata in euro 1.009,97 o in quell'importo maggiore o minore che risulterà di giustizia;
3) con vittoria di spese ed onorari.
Il lavoratore opposto si è ritualmente costituito in giudizio onde contestare le avverse argomentazioni difensive.
In particolare ha inizialmente eccepito la inammissibilità dell'avversa domanda riconvenzionale, stante la mancata previa attivazione del procedimento di negoziazione assistita, eccezione in seguito oggetto di rinuncia.
Nel merito ha escluso di aver mai richiesto permessi onde assentarsi dal lavoro ed ha negato altresì di essersi ingiustificatamente assentato dal lavoro.
Difatti le pattuizioni intercorse con la datrice di lavoro prevedevano che l'orario giornaliero gli venisse comunicato con almeno 10 giorni di anticipo e tuttavia tale adempimento mai è stato osservato da controparte come emerge dalla documentazione ex adverso prodotta in causa.
Esclusa, pertanto, la buona fede nell'operato della datrice di lavoro per dette ragioni, ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda riconvenzionale giacchè le dimissioni sono assistite da una giusta causa (il mancato pagamento delle retribuzioni) e come tali non legittimano quanto domandato in via pagina 2 di 6 riconvenzionale da Controparte_1
In corso di causa il giudice titolare del presente procedimento (poi assegnato a questo giudicante in forza del decreto del Presidente del Tribunale di Cagliari del 3 maggio 2024) ha autorizzato la provvisoria esecuzione del decreto opposto in ragione di euro 3.803,46 netti per le differenze retributive vantate dal da febbraio a luglio 2014 e di euro 1.113,08 a titolo di TFR, oltre CP_2
accessori di legge.
La difesa opposta, anche in relazione al contenuto della ordinanza testè richiamata, ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
- Nel merito: Respingere l'Opposizione svolta dalla Società essendo la stessa del tutto Controparte_1
infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nella Comparsa di Costituzione e Risposta del 24 giugno 2016 e in tutti i successivi atti difensivi comprensivi anche delle presenti Note, nonché in sede di Udienza, a cui ci si riporta integralmente, e in ogni caso, respingersi le domande e le eccezioni tutte ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il D.I. del
Tribunale di Cagliari n. 1091/2015 (R.G. n. 2814/2015) nei limiti di cui all'Ordinanza del 21 luglio
2017 emessa dal Tribunale di Cagliari nel presente procedimento e avente quale oggetto la concessione della provvisoria esecuzione parziale del D.I. de quo;
- Con vittoria di spese e compensi.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata discussa dai difensori nelle forme di cui alla normativa richiamata in epigrafe.
*
Il ricorso in opposizione proposto da è solo in parte fondato. Controparte_1
Osserva il Tribunale che la vicenda oggetto di causa presenta, ove debitamente contestualizzata valorizzando tutti gli elementi di conoscenza offerti dalle parti, non poche anomalie, che lasciano intravvedere, in difetto di spiegazioni alternative, modalità di attuazione del rapporto di lavoro non compiutamente estrinsecate dalle stesse parti.
Risulta infatti che il ha lavorato senza che emergessero particolari criticità dall'aprile 2013 al CP_2
gennaio 2014 sulla scorta di un orario di lavoro pari a complessive 25 ore settimanali (di norma dalle
9,00 alle 14,00) salvo variazioni comunicate dalla datrice di lavoro.
Dunque alcuna difficoltà egli ha avuto onde comprendere quale fosse il regime orario del suo lavoro pagina 3 di 6 quotidiano (quandanche intervallato da periodi di non operatività a seconda delle variabili e non preventivabili esigenze datoriali) senza necessità di preventive e minute indicazioni da parte della società opponente.
E' invece accaduto che a partire dai primi giorni di febbraio 2014 i rapporti tra le parti si sarebbero interrotti.
Tuttavia per tutto l'arco temporale successivo fino al mese di giugno non ha (invero CP_1
inspiegabilmente) ritenuto dover adottare alcun provvedimento (ordini di servizio ovvero iniziative disciplinari) onde imporre al la puntuale presenza al lavoro. CP_2
Ciò conduce a ritenere le parti abbiano convenuto, in mancanza di spiegazioni alternative che soprattutto il datore di lavoro era chiamato a fornire, avendo improvvisamente perduto parte della forza lavoro sulla quale fare affidamento, che il stesso, seppur mantenuto in servizio, non fosse da CP_2
ritenersi operativo.
Non si spiega altrimenti il tenore della missiva inviatagli il 3 giugno 2014 da (cfr. doc. Persona_1
9 produzioni parte opponente) laddove semplicemente lo si invita essendo ancora all'impiego in qualità di pilota a porsi a disposizione per il giorno venerdì 6 giugno 2014.
A ben vedere nemmeno vi è traccia di contestazioni di sorta e/o richieste di spiegazioni rispetto alla sua persistente assenza nemmeno nella successiva nota ( cfr. doc. 10 produzioni parte opponente) del 5 giugno 2014 ove si ribadisce senza stigmatizzare in alcun modo quanto avvenuto Parte_1
nei mesi precedenti, si limita ad invitarlo a comunicare il momento in cui diverrà nuovamente impiegabile.
In buona sostanza il lavoratore, per adoperare un termine riferibile alla opponente si sarebbe reso irreperibile per circa 4 mesi, non è stato invitato all'osservanza dei suoi doveri essenziali (posto che tale condotta avrebbe astrattamente legittimato il suo licenziamento) ma solo blandamente richiamato sul punto nel giugno 2014, non ha rivendicato il pagamento delle retribuzioni per detto arco temporale né ha chiesto delucidazioni sul punto alla datrice di lavoro per poi rassegnare le dimissioni lamentando, tra le altre doglianze, una condotta datoriale volta a delegittimarlo/dequalificarlo della quale non vi è traccia nei successivi atti difensivi.
Si tratta di uno sviluppo della vicenda sottoposta alla cognizione del Tribunale che sottende un concreto assetto dei rapporti inter partes verosimilmente differente siccome correlato a dinamiche,
pagina 4 di 6 come già osservato, non palesate in causa.
Nondimeno al fine di vagliare la fondatezza delle domande avanzate dalle parti va richiamata la costante giurisprudenza elaborata in tema di reciproco inadempimento nei rapporti a prestazioni corrispettive a mente della quale il giudice ove venga proposta dalla parte l'eccezione inadimplenti non est adimplendum deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art.
1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460 c.c., comma 2 (cfr. Cass. sent. n.
11430/2006, Cass. sent. n. 20846/2017).
Nella vicenda in esame, per quanto sin qui esposto, il complessivo contegno datoriale indica che la mancata presenza del sul luogo di lavoro è stata, come detto, in qualche modo concordata o CP_2
comunque tollerata e dunque non era affatto necessario che egli ponesse a disposizione la prestazione lavorativa come si ricava dal descritto contegno inerte adottato da sul punto. CP_1
Tale circostanza, in mancanza di un formale accordo col lavoratore, non consente di ritenere sospesa o estinta l'obbligazione principale del datore di lavoro, ossia corrispondere al prestatore di lavoro la dovuta retribuzione.
Al contrario, simmetricamente, l'assenza dal lavoro di questi, proprio perché ragionevolmente concordata per i motivi anzidetti, non integra un inadempimento tale da alterare in modo irrimediabile il sinallagma contrattuale e mantiene fermo il diritto al pagamento delle retribuzioni e del TFR.
La prospettazione offerta dalla opponente non può, in altre parole, trovare accoglimento proprio perché la società trascura di spiegare le ragioni per le quali all'opposto è stato consentito di assentarsi per un arco temporale così ampio senza subire alcuna conseguenza sfavorevole fino al 18 giugno 2014
(quando gli è stato contestato l'addebito disciplinare per la mancata presentazione in azienda il giorno precedente senza alcuna menzione di quanto avvenuto nei mesi precedenti).
In definitiva, a fronte della esistenza di un rapporto di lavoro ancora in essere, parte opponente non ha offerto convincenti ragioni onde escludere l'insorgenza del credito retributivo in capo all'opposto il pagina 5 di 6 quale, d'altra parte, non pare persuasivo laddove sostiene che gli accordi prevedevano la previa comunicazione dell'orario di lavoro giornaliero.
Tale contegno, tuttavia, siccome logicamente consentito da sulla scorta delle Parte_2
considerazioni che precedono, non è tale da vulnerare il credito maturato dal lavoratore opposto.
Questi ha pertanto diritto alle spettanze nella misura in cui sono state già liquidate in corso di causa con ordinanza del 21 luglio 2017.
Consegue da quanto sin qui esposto la infondatezza della domanda riconvenzionale stante la esistenza di una legittima causa di recesso dal rapporto di lavoro da parte del CP_2
Le spese di lite (comprensive anche della fase monitoria, cfr. al riguardo Cass. sent. n. 24482/2022) possono essere compensate in ragione di 2/5, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle pretese inizialmente vantate dal in sede monitoria e per la parte restante vanno poste a carico della CP_2
nella misura di cui al dispositivo (cause di lavoro, scaglione di valore sino a 5.200,00 Controparte_1
euro, valori prossimi a quelli intermedi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 1091/2022, emesso da questo Ufficio il 23 ottobre 2015;
2. Condanna al pagamento in favore di di un importo lordo Controparte_1 Controparte_2
corrispondente ad euro 3.803,46 netti, oltre ad euro 1.113,08 lordi per TFR, oltre accessori di legge fino al saldo effettivo;
3. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da siccome infondata;
Controparte_1
4. Compensa le spese di lite tra le parti in ragione di 2/5 e condanna alla rifusione in Controparte_1
favore di della restante parte che liquida in euro 1.600,00 per compenso Controparte_2
professionale, oltre spese generali al 15%, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cosi deciso in Cagliari l'11 novembre 2024.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
pagina 6 di 6