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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/04/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1887/2023
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Padova (PD), Via Davila n. Parte_1 C.F._1
14, presso e nello studio dell'Avv. ROMANIN JACOPO del Foro di Padova, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attore contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Contra' Controparte_1 C.F._2
Do Rode n. 15, presso e nello studio dell'Avv. MARIN ANDREA del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
pagina 1 di 7 “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: nel merito: in via principale: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nell'atto di citazione, l'esistenza dell'intercorso contratto di mutuo tra il sig. la sig.ra e, per l'effetto, condannare la convenuta Parte_2 Controparte_1 alla restituzione della somma mutuata di € 185.000,00, oltre interessi legali fino alla data dell'effettivo soddisfo, al sig. quale erede universale;
Parte_1 rigettare la domanda riconvenzionale avversaria di cancellazione della trascrizione dell'ordinanza datata 11.10.2022, revocata con successiva ordinanza del 7.11.2022 emessa nel procedimento n. 5042/22 R.G., formalità eseguita presso la conservatoria dei R.P. di Vicenza in data 31.10.2022 ai nr. 24625 R.G. e n. 17230 R.P., e dichiarare l'inefficacia del provvedimento di autorizzazione del sequestro conservativo emesso nel procedimento n. 6096/22 R.G. del 12/17.1.2023; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui sopra, accertarsi e dichiararsi l'obbligo restitutorio dell'immobile, ovvero della somma equivalente pari all'importo del valore dell'immobile, da parte della sig.ra al sig. , Controparte_1 Parte_1 nella sua qualità di erede del sig. IO in virtù del patto fiduciario intercorso tra le parti Pt_2 avente ad oggetto la compravendita dell'immobile così individuato catastalmente: in Comune di Bolzano Vicentino - Catasto Fabbricati - Foglio 21 (ventuno) mapp. n. 534 sub. 30 - Via Salieri n.
4 - piano 1-2 - categ. A/2 - classe 2 - vani 8 - R.C.E. 785,01 – mapp. n. 534 sub.
3 - Via Salieri - piano S1 - categ. C/6 – classe 4 - mq. 27 - R.C.E. 50,20 – mapp. n. 505 sub. 51 - Via Salieri - piano T - categ. C/6 – classe 2 - mq. 12 - R.C.E. 15,49; in via di ulteriore subordine, accertata la lesione della quota di legittima spettante al sig. , Parte_1 disporsi la riduzione della donazione indiretta effettuata in favore di della somma Controparte_1 pari ad € 185.000,00 in proporzione a quanto spettante all'erede legittimo per il valore di € 92.500,00 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia e, per l'effetto, assegnare la quota di spettanza dei beni così ricostruiti;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del procedimento cautelare e del presente giudizio, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, in accoglimento delle difese svolte, così decidere:
1) dichiarare l'improcedibilità delle due domande attoree subordinate a quella principale svolte nei confronti della convenuta per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/2010;
2) in via principale, respingere tutte le domande attoree per tutti i motivi dedotti in quanto infondate in fatto e diritto ed improcedibili;
3) in via riconvenzionale, qualora vengano rigettate le domande attoree, Voglia Il Tribunale adìto disporre la cancellazione della trascrizione dell'ordinanza del giudice dr. M. De Giovanni datata 11.10.2022 revocata con successiva ordinanza del 7.11.2022 emessa nel procedimento n. 5042/2022 R.G. del
pagina 2 di 7 Tribunale di Vicenza, formalità eseguita presso la Conservatoria dei RR.II. di Vicenza in data 31.10.2022 ai nr. 24625 R.G. e n. 17230 R.P.; 4) con rifusione a favore dello Stato di spese e compensi di causa, oltre al 15 % spese generali, IVA e CPA come per legge ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: di aver intrattenuto una Parte_1
relazione sentimentale con dal 2016 al 2021; di aver acquistato e formalmente Controparte_1
intestato alla stessa un immobile abitativo, il cui prezzo pari a € 175.000,00 e le cui spese notarili pari a
€ 4.148,00 erano stati versati interamente dal padre poi deceduto in data 24.4.2019; Parte_2
che la controparte, una volta cessata la relazione affettiva, aveva ottenuto l'allontanamento del compagno dalla casa familiare e aveva messo la stessa in vendita unitamente ai suoi arredi;
che pertanto aveva ottenuto il sequestro conservativo del bene immobile in questione e dei beni Parte_1
mobili della controparte fino alla concorrenza di € 200.000,00; che la stessa controparte aveva ammesso nella querela sporta contro il compagno che la casa era stata da lui pagata ma intestata a lei per mere ragioni fiscali;
che tra le parti era dunque intercorso un contratto di mutuo o in alternativa un patto fiduciario di interposizione reale di persona mediante intestazione di comodo del bene immobile;
che se anche fosse intervenuta una donazione tra e , l'unico erede Parte_2 Controparte_1
potrebbe agire in riduzione ex art. 555 c.c. perché il relativo valore era eccedente rispetto alla quota di riserva del de cuius. L'attore chiedeva dunque la condanna della convenuta alla restituzione della somma mutuata di € 185.000,00 o in subordine alla restituzione dell'immobile de quo, oppure chiedeva in ulteriore subordine che venisse accertata la quota di legittima, che venisse disposta la riduzione della donazione indiretta e che venisse assegnata all'erede legittimo la quota di spettanza pari a € 92.500,00.
Costituitasi in giudizio, eccepiva in via pregiudiziale l'improcedibilità delle domande Controparte_1
attoree, formulate in materia di diritti reali e di diritti successori, per mancata instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria, mentre nel merito replicava: che l'immobile era stato oggetto di donazione indiretta per riconoscenza dell'assistenza che la convenuta avrebbe prestato all'anziano genitore dell'attore; che infatti nel relativo atto di compravendita non era contenuto alcun riferimento al mutuo della somma impiegata per il pagamento del prezzo;
che le ragioni fiscali cui si era fatto cenno nella querela penale riguardavano l'accortezza di eludere la tassazione della donazione diretta;
che nessuna dazione di denaro era intervenuta tra;
che la richiesta di Parte_2 Controparte_1
pagina 3 di 7 restituzione dell'asserito mutuo doveva comunque essere rigettata perché non era stata chiesta la fissazione del termine di cui all'art. 1817 c.c.; che non era mai intercorso tra le parti un patto fiduciario né accordo di ritrasferimento del bene;
che la domanda di riduzione della donazione non poteva essere accolta ai sensi dell'art. 564 c.c. in quanto non aveva accettato l'eredità con beneficio Parte_1
di inventario. La convenuta chiedeva dunque, oltre alla dichiarazione di improcedibilità delle domande attoree, il rigetto delle stesse e, in via riconvenzionale, la cancellazione della trascrizione dell'ordinanza di sequestro conservativo e la dichiarazione di inefficacia del provvedimento medesimo.
All'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., nelle quali in particolare la convenuta disconosceva la sottoscrizione della scrittura privata prodotta dalla controparte e contenente l'impegno alla retrocessione del bene immobile per cui è lite, nonché all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, nella quale il Giudice dichiarava l'inutilizzabilità della predetta scrittura privata, la causa veniva istruita mediante assunzione della prova testimoniale parzialmente ammessa. Assegnati quindi i termini per la precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate dalle parti come in epigrafe, e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 189 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, va innanzitutto rigettata l'eccezione di improcedibilità delle domande attoree formulate dalla parte convenuta in base all'assunto per le quali le stesse avrebbero ad oggetto diritto reali o diritti successori e avrebbero dovuto dunque essere proposte in giudizio solo a seguito dell'instaurazione della procedura di mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010. Invero, le domande attoree hanno una natura prettamente contrattuale, in quanto vertono espressamente in tema di contratto di mutuo e di pactum fiduciae.
Passando invece ad esaminare il merito della controversia, va parimenti rigettata la domanda di restituzione della somma asseritamente erogata all'odierna convenuta a titolo di mutuo da parte del genitore e dante causa dell'attore. Quest'ultimo non ha infatti dimostrato né la dazione della somma di
€ 175.000,00 da a (gli assegni allegati all'atto di citazione - doc. 3 Parte_2 Controparte_1
attoreo - risultano infatti intestati direttamente ai venditori del bene immobile per cui è lite) né tantomeno la causale di prestito della presunta dazione (l'unico capitolo di prova orale formulato in proposito – il n. 1 della seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice – è risultato infatti inammissibile in quanto formulato in termini evidentemente generici e valutativi, con riguardo sia alla pagina 4 di 7 collocazione temporale e alle modalità in cui sarebbe avvenuto l'asserito prestito, sia alla destinazione che la somma avrebbe avuto secondo l'intenzione delle parti). E a tal proposito vale la pena rammentare che: “Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi
l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che chiede in restituzione la res oggetto del contratto di mutuo” (Cass. n.
35959/2021). L'onere probatorio gravante sull'attore, in altri termini, in parte qua non è stato assolto.
In via di subordine, ha chiesto la restituzione dell'immobile in forza di un accordo di Parte_1
intestazione fiduciaria che sarebbe intercorso con mediante la sottoscrizione di una Controparte_1
scrittura privata. Tale scrittura privata non è stata utilmente prodotta in giudizio. L'obbligazione assunta dal fiduciante - che sia formale intestatario del bene immobile - di restituire il bene medesimo al fiduciario - assunto quale effettivo proprietario in ragione di un'interposizione reale di persona - non deve però rivestire una forma scritta ad substantiam e può pertanto essere provata con ogni mezzo
(Cass. n. 15385/2020 e Cass. S.U. n. 6459/2020).
Nel caso di specie, la relativa prova risulta fornita dalla deposizione testimoniale di il Testimone_1
quale ha riferito di aver visto in prima persona una dichiarazione sottoscritta dall'odierna convenuta e avente ad oggetto l'impegno, qualora fosse venuta meno la relazione affettiva con l'attore, a restituire l'immobile che le era stato intestato per “questioni fiscali” (cfr. verbale di udienza 22.10.2024). Tale circostanza risulta d'altronde corroborata da quanto affermato, con valenza di confessione stragiudiziale liberamente apprezzabile dal giudicante (art. 2735 c.c.), dalla stessa , la quale nella Controparte_1
querela penale sporta in data 21.9.2021 aveva dichiarato e sottoscritto che l'appartamento in cui si era recata a vivere insieme con l'odierna controparte era stato acquistato dal di lui padre e a lei “intestato per ragioni fiscali” (doc. 15 attoreo).
Tanto è sufficiente per ritenere che tra le parti intercorresse effettivamente un pactum fiduciae cum amico da cui scaturisce l'attuale obbligo di restituire il bene al suo designato proprietario, ossia a
[...]
, quale unico erede di (circostanza questa non contestata in causa). Pt_1 Parte_2
Non si ritiene configurabile, invece, la donazione indiretta dell'immobile delineata dalla difesa di
. Si rammenta infatti che: “La donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, Controparte_1
pagina 5 di 7 pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte
e provate in giudizio” (Cass. n. 9379/2020). Ebbene, parte convenuta sostiene che l'animus donandi dovrebbe desumersi dal sentimento di gratitudine che provava nei suoi confronti per Parte_2
l'assistenza che la stessa gli prestava in ragione della sua età avanzata (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta). Tale assistenza – per quanto confermata dai testi e Testimone_2 Tes_3
in risposta ai capitoli 1 e 2 di cui alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte convenuta – è
[...]
però durata per il circoscritto periodo di tempo di circa un anno prima dell'acquisto immobiliare per cui
è causa, non era giustificata da uno stato di malattia o debilitazione di (la stessa Parte_2
convenuta ha infatti affermato che la salute dello stesso sarebbe peggiorata solo pochi mesi prima del decesso, avvenuto nel 2019 – doc. 5 attoreo) ed era concomitante piuttosto alla frequentazione affettiva tra e (il quale all'epoca conviveva con il padre – cfr. anche Controparte_1 Parte_1
deposizione testimoniale di . In assenza di ulteriori elementi indiziari idonei a Testimone_2
corroborare l'intenzione in capo a di effettuare una economicamente consistente Parte_2
elargizione liberale in favore di , sebbene ne avesse fatto la conoscenza da appena Controparte_1
un anno e benchè questa si limitasse sostanzialmente ad adiuvare lui e il figlio nelle faccende domestiche, ritiene il giudicante che la ricostruzione giuridica proposta dall'odierna convenuta risulta viceversa poco probabile alla luce dell'id quod plerumque accidit o che comunque non abbia raggiunto quel livello minimo di conferma probatoria di cui la stessa necessiterebbe per essere condivisa ed essere posta a fondamento della presente decisione.
Esclusa così la configurazione di una donazione indiretta del bene immobile per cui è causa, questo andrà restituito all'erede e legittimo proprietario . Parte_1
Vanno viceversa rigettate le richieste proposte in via riconvenzionale dalla parte convenuta per ottenere la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo concesso ante causam (la relativa ordinanza è stato infatti legittimamente trascritto presso la conservatoria competente a seguito della pronuncia resa in data 17.1.2023 del Collegio dell'intestato Tribunale in sede di reclamo – doc. 14 attoreo) e per ottenere una dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare medesimo (al quale invero ha fatto seguito tempestivamente l'instaurazione dell'odierno giudizio di merito).
pagina 6 di 7 In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di e Controparte_1
vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000). La stessa va condannata anche alla rifusione delle spese della fase di reclamo svoltosi ante causam, essendo stata la relativa liquidazione rimessa alla presente sede. Liquidazione che deve avvenire, sulla base dei medesimi riferimenti normativi sopra indicati, con applicazione però dello scaglione di riferimento per le cause di natura cautelare e con esclusione da un lato della fase istruttoria non esperita nonché con riduzione ai minimi tariffari dall'altro lato sia per la fase di studio della controversia, stante la medesimezza delle questioni già affrontate nel procedimento di prime cure, sia per la fase di decisione della vertenza, stante la sua discussione orale in unica udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. condanna a restituire a l'immobile catastalmente meglio Controparte_1 Parte_1
individuato in atto di citazione;
2. rigetta ogni altra domanda proposta in giudizio;
3. condanna a rifondere in favore di le spese di lite del Controparte_1 Parte_1
presente grado del giudizio, liquidate in € 786,00 per esborsi e in € 14.103,00 per compenso, oltre
15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
4. condanna a rifondere in favore di le spese di lite del giudizio Controparte_1 Parte_1
di reclamo, liquidate in € 2.613,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 10 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 7 di 7
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Padova (PD), Via Davila n. Parte_1 C.F._1
14, presso e nello studio dell'Avv. ROMANIN JACOPO del Foro di Padova, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attore contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Contra' Controparte_1 C.F._2
Do Rode n. 15, presso e nello studio dell'Avv. MARIN ANDREA del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
pagina 1 di 7 “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: nel merito: in via principale: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nell'atto di citazione, l'esistenza dell'intercorso contratto di mutuo tra il sig. la sig.ra e, per l'effetto, condannare la convenuta Parte_2 Controparte_1 alla restituzione della somma mutuata di € 185.000,00, oltre interessi legali fino alla data dell'effettivo soddisfo, al sig. quale erede universale;
Parte_1 rigettare la domanda riconvenzionale avversaria di cancellazione della trascrizione dell'ordinanza datata 11.10.2022, revocata con successiva ordinanza del 7.11.2022 emessa nel procedimento n. 5042/22 R.G., formalità eseguita presso la conservatoria dei R.P. di Vicenza in data 31.10.2022 ai nr. 24625 R.G. e n. 17230 R.P., e dichiarare l'inefficacia del provvedimento di autorizzazione del sequestro conservativo emesso nel procedimento n. 6096/22 R.G. del 12/17.1.2023; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui sopra, accertarsi e dichiararsi l'obbligo restitutorio dell'immobile, ovvero della somma equivalente pari all'importo del valore dell'immobile, da parte della sig.ra al sig. , Controparte_1 Parte_1 nella sua qualità di erede del sig. IO in virtù del patto fiduciario intercorso tra le parti Pt_2 avente ad oggetto la compravendita dell'immobile così individuato catastalmente: in Comune di Bolzano Vicentino - Catasto Fabbricati - Foglio 21 (ventuno) mapp. n. 534 sub. 30 - Via Salieri n.
4 - piano 1-2 - categ. A/2 - classe 2 - vani 8 - R.C.E. 785,01 – mapp. n. 534 sub.
3 - Via Salieri - piano S1 - categ. C/6 – classe 4 - mq. 27 - R.C.E. 50,20 – mapp. n. 505 sub. 51 - Via Salieri - piano T - categ. C/6 – classe 2 - mq. 12 - R.C.E. 15,49; in via di ulteriore subordine, accertata la lesione della quota di legittima spettante al sig. , Parte_1 disporsi la riduzione della donazione indiretta effettuata in favore di della somma Controparte_1 pari ad € 185.000,00 in proporzione a quanto spettante all'erede legittimo per il valore di € 92.500,00 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia e, per l'effetto, assegnare la quota di spettanza dei beni così ricostruiti;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del procedimento cautelare e del presente giudizio, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, in accoglimento delle difese svolte, così decidere:
1) dichiarare l'improcedibilità delle due domande attoree subordinate a quella principale svolte nei confronti della convenuta per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/2010;
2) in via principale, respingere tutte le domande attoree per tutti i motivi dedotti in quanto infondate in fatto e diritto ed improcedibili;
3) in via riconvenzionale, qualora vengano rigettate le domande attoree, Voglia Il Tribunale adìto disporre la cancellazione della trascrizione dell'ordinanza del giudice dr. M. De Giovanni datata 11.10.2022 revocata con successiva ordinanza del 7.11.2022 emessa nel procedimento n. 5042/2022 R.G. del
pagina 2 di 7 Tribunale di Vicenza, formalità eseguita presso la Conservatoria dei RR.II. di Vicenza in data 31.10.2022 ai nr. 24625 R.G. e n. 17230 R.P.; 4) con rifusione a favore dello Stato di spese e compensi di causa, oltre al 15 % spese generali, IVA e CPA come per legge ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: di aver intrattenuto una Parte_1
relazione sentimentale con dal 2016 al 2021; di aver acquistato e formalmente Controparte_1
intestato alla stessa un immobile abitativo, il cui prezzo pari a € 175.000,00 e le cui spese notarili pari a
€ 4.148,00 erano stati versati interamente dal padre poi deceduto in data 24.4.2019; Parte_2
che la controparte, una volta cessata la relazione affettiva, aveva ottenuto l'allontanamento del compagno dalla casa familiare e aveva messo la stessa in vendita unitamente ai suoi arredi;
che pertanto aveva ottenuto il sequestro conservativo del bene immobile in questione e dei beni Parte_1
mobili della controparte fino alla concorrenza di € 200.000,00; che la stessa controparte aveva ammesso nella querela sporta contro il compagno che la casa era stata da lui pagata ma intestata a lei per mere ragioni fiscali;
che tra le parti era dunque intercorso un contratto di mutuo o in alternativa un patto fiduciario di interposizione reale di persona mediante intestazione di comodo del bene immobile;
che se anche fosse intervenuta una donazione tra e , l'unico erede Parte_2 Controparte_1
potrebbe agire in riduzione ex art. 555 c.c. perché il relativo valore era eccedente rispetto alla quota di riserva del de cuius. L'attore chiedeva dunque la condanna della convenuta alla restituzione della somma mutuata di € 185.000,00 o in subordine alla restituzione dell'immobile de quo, oppure chiedeva in ulteriore subordine che venisse accertata la quota di legittima, che venisse disposta la riduzione della donazione indiretta e che venisse assegnata all'erede legittimo la quota di spettanza pari a € 92.500,00.
Costituitasi in giudizio, eccepiva in via pregiudiziale l'improcedibilità delle domande Controparte_1
attoree, formulate in materia di diritti reali e di diritti successori, per mancata instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria, mentre nel merito replicava: che l'immobile era stato oggetto di donazione indiretta per riconoscenza dell'assistenza che la convenuta avrebbe prestato all'anziano genitore dell'attore; che infatti nel relativo atto di compravendita non era contenuto alcun riferimento al mutuo della somma impiegata per il pagamento del prezzo;
che le ragioni fiscali cui si era fatto cenno nella querela penale riguardavano l'accortezza di eludere la tassazione della donazione diretta;
che nessuna dazione di denaro era intervenuta tra;
che la richiesta di Parte_2 Controparte_1
pagina 3 di 7 restituzione dell'asserito mutuo doveva comunque essere rigettata perché non era stata chiesta la fissazione del termine di cui all'art. 1817 c.c.; che non era mai intercorso tra le parti un patto fiduciario né accordo di ritrasferimento del bene;
che la domanda di riduzione della donazione non poteva essere accolta ai sensi dell'art. 564 c.c. in quanto non aveva accettato l'eredità con beneficio Parte_1
di inventario. La convenuta chiedeva dunque, oltre alla dichiarazione di improcedibilità delle domande attoree, il rigetto delle stesse e, in via riconvenzionale, la cancellazione della trascrizione dell'ordinanza di sequestro conservativo e la dichiarazione di inefficacia del provvedimento medesimo.
All'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., nelle quali in particolare la convenuta disconosceva la sottoscrizione della scrittura privata prodotta dalla controparte e contenente l'impegno alla retrocessione del bene immobile per cui è lite, nonché all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, nella quale il Giudice dichiarava l'inutilizzabilità della predetta scrittura privata, la causa veniva istruita mediante assunzione della prova testimoniale parzialmente ammessa. Assegnati quindi i termini per la precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate dalle parti come in epigrafe, e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 189 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, va innanzitutto rigettata l'eccezione di improcedibilità delle domande attoree formulate dalla parte convenuta in base all'assunto per le quali le stesse avrebbero ad oggetto diritto reali o diritti successori e avrebbero dovuto dunque essere proposte in giudizio solo a seguito dell'instaurazione della procedura di mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010. Invero, le domande attoree hanno una natura prettamente contrattuale, in quanto vertono espressamente in tema di contratto di mutuo e di pactum fiduciae.
Passando invece ad esaminare il merito della controversia, va parimenti rigettata la domanda di restituzione della somma asseritamente erogata all'odierna convenuta a titolo di mutuo da parte del genitore e dante causa dell'attore. Quest'ultimo non ha infatti dimostrato né la dazione della somma di
€ 175.000,00 da a (gli assegni allegati all'atto di citazione - doc. 3 Parte_2 Controparte_1
attoreo - risultano infatti intestati direttamente ai venditori del bene immobile per cui è lite) né tantomeno la causale di prestito della presunta dazione (l'unico capitolo di prova orale formulato in proposito – il n. 1 della seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice – è risultato infatti inammissibile in quanto formulato in termini evidentemente generici e valutativi, con riguardo sia alla pagina 4 di 7 collocazione temporale e alle modalità in cui sarebbe avvenuto l'asserito prestito, sia alla destinazione che la somma avrebbe avuto secondo l'intenzione delle parti). E a tal proposito vale la pena rammentare che: “Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi
l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che chiede in restituzione la res oggetto del contratto di mutuo” (Cass. n.
35959/2021). L'onere probatorio gravante sull'attore, in altri termini, in parte qua non è stato assolto.
In via di subordine, ha chiesto la restituzione dell'immobile in forza di un accordo di Parte_1
intestazione fiduciaria che sarebbe intercorso con mediante la sottoscrizione di una Controparte_1
scrittura privata. Tale scrittura privata non è stata utilmente prodotta in giudizio. L'obbligazione assunta dal fiduciante - che sia formale intestatario del bene immobile - di restituire il bene medesimo al fiduciario - assunto quale effettivo proprietario in ragione di un'interposizione reale di persona - non deve però rivestire una forma scritta ad substantiam e può pertanto essere provata con ogni mezzo
(Cass. n. 15385/2020 e Cass. S.U. n. 6459/2020).
Nel caso di specie, la relativa prova risulta fornita dalla deposizione testimoniale di il Testimone_1
quale ha riferito di aver visto in prima persona una dichiarazione sottoscritta dall'odierna convenuta e avente ad oggetto l'impegno, qualora fosse venuta meno la relazione affettiva con l'attore, a restituire l'immobile che le era stato intestato per “questioni fiscali” (cfr. verbale di udienza 22.10.2024). Tale circostanza risulta d'altronde corroborata da quanto affermato, con valenza di confessione stragiudiziale liberamente apprezzabile dal giudicante (art. 2735 c.c.), dalla stessa , la quale nella Controparte_1
querela penale sporta in data 21.9.2021 aveva dichiarato e sottoscritto che l'appartamento in cui si era recata a vivere insieme con l'odierna controparte era stato acquistato dal di lui padre e a lei “intestato per ragioni fiscali” (doc. 15 attoreo).
Tanto è sufficiente per ritenere che tra le parti intercorresse effettivamente un pactum fiduciae cum amico da cui scaturisce l'attuale obbligo di restituire il bene al suo designato proprietario, ossia a
[...]
, quale unico erede di (circostanza questa non contestata in causa). Pt_1 Parte_2
Non si ritiene configurabile, invece, la donazione indiretta dell'immobile delineata dalla difesa di
. Si rammenta infatti che: “La donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, Controparte_1
pagina 5 di 7 pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte
e provate in giudizio” (Cass. n. 9379/2020). Ebbene, parte convenuta sostiene che l'animus donandi dovrebbe desumersi dal sentimento di gratitudine che provava nei suoi confronti per Parte_2
l'assistenza che la stessa gli prestava in ragione della sua età avanzata (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta). Tale assistenza – per quanto confermata dai testi e Testimone_2 Tes_3
in risposta ai capitoli 1 e 2 di cui alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte convenuta – è
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però durata per il circoscritto periodo di tempo di circa un anno prima dell'acquisto immobiliare per cui
è causa, non era giustificata da uno stato di malattia o debilitazione di (la stessa Parte_2
convenuta ha infatti affermato che la salute dello stesso sarebbe peggiorata solo pochi mesi prima del decesso, avvenuto nel 2019 – doc. 5 attoreo) ed era concomitante piuttosto alla frequentazione affettiva tra e (il quale all'epoca conviveva con il padre – cfr. anche Controparte_1 Parte_1
deposizione testimoniale di . In assenza di ulteriori elementi indiziari idonei a Testimone_2
corroborare l'intenzione in capo a di effettuare una economicamente consistente Parte_2
elargizione liberale in favore di , sebbene ne avesse fatto la conoscenza da appena Controparte_1
un anno e benchè questa si limitasse sostanzialmente ad adiuvare lui e il figlio nelle faccende domestiche, ritiene il giudicante che la ricostruzione giuridica proposta dall'odierna convenuta risulta viceversa poco probabile alla luce dell'id quod plerumque accidit o che comunque non abbia raggiunto quel livello minimo di conferma probatoria di cui la stessa necessiterebbe per essere condivisa ed essere posta a fondamento della presente decisione.
Esclusa così la configurazione di una donazione indiretta del bene immobile per cui è causa, questo andrà restituito all'erede e legittimo proprietario . Parte_1
Vanno viceversa rigettate le richieste proposte in via riconvenzionale dalla parte convenuta per ottenere la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo concesso ante causam (la relativa ordinanza è stato infatti legittimamente trascritto presso la conservatoria competente a seguito della pronuncia resa in data 17.1.2023 del Collegio dell'intestato Tribunale in sede di reclamo – doc. 14 attoreo) e per ottenere una dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare medesimo (al quale invero ha fatto seguito tempestivamente l'instaurazione dell'odierno giudizio di merito).
pagina 6 di 7 In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di e Controparte_1
vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000). La stessa va condannata anche alla rifusione delle spese della fase di reclamo svoltosi ante causam, essendo stata la relativa liquidazione rimessa alla presente sede. Liquidazione che deve avvenire, sulla base dei medesimi riferimenti normativi sopra indicati, con applicazione però dello scaglione di riferimento per le cause di natura cautelare e con esclusione da un lato della fase istruttoria non esperita nonché con riduzione ai minimi tariffari dall'altro lato sia per la fase di studio della controversia, stante la medesimezza delle questioni già affrontate nel procedimento di prime cure, sia per la fase di decisione della vertenza, stante la sua discussione orale in unica udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. condanna a restituire a l'immobile catastalmente meglio Controparte_1 Parte_1
individuato in atto di citazione;
2. rigetta ogni altra domanda proposta in giudizio;
3. condanna a rifondere in favore di le spese di lite del Controparte_1 Parte_1
presente grado del giudizio, liquidate in € 786,00 per esborsi e in € 14.103,00 per compenso, oltre
15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
4. condanna a rifondere in favore di le spese di lite del giudizio Controparte_1 Parte_1
di reclamo, liquidate in € 2.613,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 10 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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