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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Consiglia Invitto - Presidente
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Avv. Petro Merlo - Consigliere Aus.
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 786 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Ernesto Sticchi Damiani, giusta mandato in C.F._2 calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliati in Lecce, alla Via 95° Reggimento
Fanteria n. 9 appellanti
e
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta mandato in calce Controparte_1 C.F._3 alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Francesco Larocca, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ceglie Messapica, alla Via Montale n.2 appellato
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositare in sostituzione dell'udienza collegiale del 03.12.2024 ex art. 127 ter c.p.c.
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MOTIVAZIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 cpc come novellato dalla l. 69/2009, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con motivazione consistente nella succinta esposizione delle ragioni di doglianza e dei motivi della decisione.
1 Con sentenza n. 1247/23, pubblicata il 13.09.2023, notificata il 04.10.2023, il Tribunale di Brindisi, in parziale accoglimento delle domande proposte con atto di citazione in riassunzione dell'08.1.2016 da nei confronti di e condannava i convenuti al Controparte_1 Parte_2 Parte_1 pagamento, in favore di , rispettivamente della somma di € 20.160,00 ( ) Controparte_1 Parte_2 ed € 14.658,00 ( ), a titolo di risarcimento danni;
dichiarava inammissibile la domanda Parte_1 riconvenzionale proposta dai convenuti.
Ed invero.
Con atto di citazione dell'01.04.2008 i germani e avevano adito il Tribunale Parte_2 CP_2 di Brindisi, deducendo di essere proprietari di distinti suoli con sovrastanti fabbricati per civili abitazioni siti in Ceglie Messapica. Tali terreni, costituenti altrettanti lotti edificatori previsti nel Piano
Particolareggiato a suo tempo disposto dall'amministrazione comunale, erano separati tra loro da un altro lotto, contraddistinto dal n. 58 nel Programma di lottizzazione, identificato in catasto al fg. 50 part. 81/f e 560/e, di proprietà di , da questi acquistato con atto per Notar del Controparte_1 Per_1
23.02.2000. Ottenuto il permesso di costruire n. 6372 del 07.01.2018, il confinante aveva dato inizio, sul lotto in questione, alla edificazione di un fabbricato, senza rispettare, da entrambi i lati, la distanza minima di 5 m dai confini, come previsto dallo strumento urbanistico di Ceglie Messapica, norma integrativa del codice civile. Chiedevano la condanna del convenuto a demolire tutte le parti dell'erigendo fabbricato realizzate o realizzande a distanza inferiore a metri cinque dai confini con i fondi di proprietà attorea.
Si era costituito in giudizio , assumendo di essere tenuto a rispettare non già la distanza Controparte_1 di m. 5 dai confini contermini, ma quella di 3,75 m, prevista dall'art. 3 del Piano Particolareggiato, approvato con delibera n. 74 dell'08.06.82, per zona residenziale "A.5" del Piano di fabbricazione del
Comune di Ceglie Messapica, peraltro indicata anche nel certificato di destinazione urbanistica. Riteneva infatti la disposizione in tema distanze dai confini contermini delle nuove costruzioni contenuta nel Piano
Particolareggiato prevalente, quale norma di carattere speciale, su quella prevista nelle norme di attuazione del P.R.G. Ad ogni buon conto, riscontrava la mancata corrispondenza del confine apparente tra il suolo dell'attore e il suolo del convenuto, rappresentato da un muro, costruito dall'attore, Parte_2 all'esatto confine catastale tra i due fondi, essendo stata abusivamente occupata una striscia di terreno di circa 11 cm, con una sottrazione di circa 3,04 mq di suolo di proprietà del convenuto. Rilevava altresì la violazione, da parte dei fabbricati attorei, delle prescrizioni previste dalle concessioni edilizie, giacchè il lotto di era ubicato in maniera differente rispetto a quanto riportato nella concessione Parte_2 edilizia n. 3754/A del 10.06.86, risultando spostato di circa 1 m verso Via Rocco Gallone e le quote altimetriche rispetto alle strade pubbliche che lo fronteggiano, Via Pagano a sud-ovest e Via Don Rocco
Gallone a nord-est, con l'effetto che il piano superiore fuoriusciva al di sopra della linea clinometrica
(linea parallela alla congiungente le quote stradali a monte e a valle oltre la quale l'ingombro volumetrico dell'edificio non dovrebbe fuoriuscire) per un'altezza variante da circa 1,50 m fino a 3,20 m, come pure al di sopra della
2 clinometrica fuoriusciva tutto il torrino delle scale. Parimenti, anche aveva violato le Parte_1 prescrizioni previste dalla concessione edilizia n. 5239 del 24.03.97, in quanto il piano superiore superava la linea clinometrica per un'altezza che variava fino a 1,50 m. Evidenziate tali inosservanze delle prescrizioni relative all'altezza dei fabbricati, il convenuto concludeva per il rigetto delle richieste di controparte, nonché per la condanna degli attori ex art. 96 c.p.c.; in via riconvenzionale, chiedeva l'accertamento del suddetto sconfinamento e, per l'effetto, la condanna di ad arretrare Parte_2 il confine apparente sino al confine catastale;
sempre in via riconvenzionale, domandava l'accertamento delle violazione delle prescrizioni previste dal regolamento comunale e dalle concessioni edilizie da parte degli attori in ordine alla altezza dei fabbricati ed alla clinometrica e, per l'effetto, la condanna dei germani al risarcimento dei danni. Pt_2
Con ricorso per accertamento tecnico preventivo in corso di causa del 23.10.2008 aveva Controparte_1 chiesto la nomina di un consulente al fine di descrivere lo stato dei luoghi degli immobili di proprietà attorea, siti in Ceglie Messapica alla Via Pagano s.n., e di accertare le asserite violazioni delle prescrizioni previste dalle concessioni edilizie n. 3754/A del 10.06.86 per e e n. 5239 del 24.03.97 Pt_2 Pt_2 per e dal regolamento comunale. Parte_1
Espletato il giudizio di ATP, all'esito dell'attività istruttoria, il Tribunale di Brindisi- sez. distaccata di
Francavilla, con sentenza n. 218/2012, pubblicata in data 28.07.2012, aveva rigettato la domanda attorea, nonché la prima riconvenzionale formulata dal convenuto, dichiarando il difetto assoluto di giurisdizione in ordine alla seconda domanda riconvenzionale.
Con atto di citazione del 5.12.2012 e avevano proposto appello, Parte_2 Parte_1 innanzi alla Corte d'Appello di Lecce, avverso la sentenza suindicata, chiedendone la riforma, insistendo per la condanna del a demolire tutte le parti del fabbricato a distanza inferiore a quella di 5m. CP_1
Nel giudizio d'appello si era costituito , chiedendo il rigetto del gravame;
in via Controparte_1 incidentale censurava la sentenza limitatamente al capo di sentenza che aveva rigettato la domanda riconvenzionale relativa all'accertamento dello sconfinamento e alla condanna all'arretramento del muro di confine, impugnando altresì la sentenza nella parte in cui aveva dichiarato il difetto di giurisdizione.
Con sentenza n. 638/2015 del 17.07.2015, la Corte d'Appello di Lecce, rigettato l'appello principale, aveva accolto quello incidentale, per cui, in parziale riforma della sentenza n. 218/2012, accoglieva la domanda riconvenzionale proposta da , accertando lo sconfinamento del muro di Controparte_1 confine e ordinando a di arretrarlo sino alla corrispondenza, in ogni suo punto, con Parte_2
l'esatto confine catastale. Sempre in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di accertamento della violazione delle prescrizioni previste dal regolamento comunale e dalle concessioni edilizie da parte di e e sulla domanda di risarcimento del danno, per cui rimetteva Parte_2 Parte_1 le parti innanzi al giudice di primo grado.
3 Pertanto, , con l'atto di citazione dell'08.01.2016, riassumeva il giudizio innanzi al Controparte_1
Tribunale di Brindisi, al fine di accertare la violazione delle prescrizioni previste dal regolamento comunale e dalle concessioni edilizie da parte di e , in relazione alla Parte_2 Parte_1 clinometrica dei loro rispettivi fabbricati e, conseguentemente, condannare questi ultimi al risarcimento dei danni.
Si costituivano in giudizio e chiedendo, in via preliminare, la Parte_2 Parte_1 sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. stante la pendenza innanzi al giudice amministrativo della questione relativa alla violazione delle prescrizioni previste dal regolamento comunale e dalle concessioni edilizie in relazione alla clinometrica dei rispettivi fabbricati. Invero, i germani Pt_2 avevano impugnato gli ordini di demolizione n. 20 e 21 del 16.04.13, assunti dal Controparte_3
con i quali veniva contestata “la violazione delle norme di piano relativamente all'art. 6 della tav. 8 del
[...]
p.p. zona di espansione A.5 e specificamente le parti di fabbricato eccedenti la parallela di m. 5 alla clinometrica”. I giudizi, rubricati al R.G. n. 1028/2013 e 1029/2013, venivano dichiarati inammissibili dal TAR Lecce con sentenze n. 1670/15 e 1671/15 per difetto di interesse, giacchè l'istanza di fiscalizzazione, avanzata dai
Chirulli, aveva reso inefficaci i provvedimenti sanzionatori impugnati. Successivamente, rigettata la domanda di fiscalizzazione, il Comune di Ceglie Messapica aveva adottato i nuovi ordini di demolizione n. 67 e 68 del 30.7.2014, impugnati dinanzi al TAR con ricorsi R.G. n. 2469/14 e n. 2470/14. Il TAR
Lecce, non riscontrando una difformità totale dal permesso di costruire n. 375 del 10.06.86, accoglieva i ricorsi con sentenze n. 1672/14 e n. 1673/14, poi impugnate dal innanzi al CP_3 Controparte_3
Consiglio di Stato con i giudizi di appello R.G. n. 10411/15 e n. 10417/2015. Pertanto, onde evitare giudicati contrastanti, chiedevano la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., ritenendo l'accertamento del giudice amministrativo sulla portata della norma regolamentare de qua (art. 6 della tav.
8 del p.p. zona di espansione A.5) pregiudiziale rispetto alla causa civile risarcitoria. Rilevando comunque l'infondatezza della domanda, chiedevano il rigetto delle avverse domande;
in via riconvenzionale, di accertarsi le violazioni edilizie commesse, ex art. 872 co. 2 c.c. dal per avere lo stesso violato le CP_1
NN.TT.AA. della zona A5 in occasione della realizzazione dell'immobile insistente sul lotto n. 58, per aver realizzato un palazzo su suolo pubblico in catasto al fg. 50, p.lla 79 e, per l'effetto, di condannare il al risarcimento dei danni. CP_1
Con ordinanza del 03.12.2019, il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 cpc.
In pendenza della causa civile, veniva definito il giudizio amministrativo tra i germani e il Pt_2 [...]
con sentenza n. 2/2022 del Consiglio di Stato, che, tra l'altro, riteneva che “la regola Controparte_3 della clinometrica si adatta a terreni con una sola pendenza e, quindi, con uno specifico piano di riferimento, non ai terreni con doppia pendenza in cui non e possibile individuare un piano di riferimento.
All'esito dell'attività istruttoria, espletata mediante CTU e produzione documentale, il primo giudice rilevava, in via preliminare, l'inopponibilità al delle sentenze n. 1672 e 1673 del 2014 emesse dal CP_1
4 TAR Puglia- Sez. di Lecce, essendo il convenuto estraneo ai predetti giudizi, peraltro afferenti all'impugnativa di provvedimenti amministrativi della PA (ordini di demolizione), mentre il giudizio in riassunzione era incentrato sulla tutela risarcitoria invocata dal confinante in ordine alla asserita violazione della clinometrica. In ogni caso, il giudice amministrativo si era limitato ad escludere la configurabilità della difformità totale dal permesso di costruire n. 3754 del 10.06.1986, senza statuire alcunché in ordine alle violazioni contestate e al richiesto risarcimento, trattandosi di posizioni concernenti diritti soggettivi.
Nel merito, richiamando gli esiti del giudizio di ATP, poi condivisi dal CTU, in ordine alle valutazioni ai fini della violazione dell'art. 6 Norme Tecniche di Attuazione, il Tribunale accertava l'inosservanza di quanto previsto dal regolamento comunale e dalle concessioni edilizie n. 3754/a del 10.06.8 -per e n. 5239 del 24.03.97 -per in merito all'altezza dei fabbricati e Parte_2 Parte_1 alla clinometrica. In particolare, il consulente incaricato aveva condotto la propria analisi sulla base di alcuni criteri: limitazione del pieno godimento del fabbricato dell'attore per a) riduzione di luminosità e soleggiamento e b) diminuzione di visuale, comodità, tranquillità, amenità in genere, aspetti rilevanti anche sotto il profilo della riduzione di valore di mercato dell'immobile. Nel dettaglio, il perito aveva circoscritto l'accertamento in questione all'ultimo piano dell'edificio, composto da tre camere da letto e due bagni e ne escludeva il pregiudizio dal punto di vista della riduzione di luminosità e soleggiamento
(criterio sub a), tenendo conto della specifica destinazione a zona notte dei vani in questione, ma lo riconosceva sotto il profilo della diminuzione di visuale, comodità, tranquillità, amenità in genere (criterio sub b). Invero, la presenza dei fabbricati illegittimi riduceva la visuale panoramica in una zona di particolare pregio paesaggistico, giacchè impediva di ammirare il prosieguo del paesaggio rurale che degradava sulla costa e il mare Adriatico con le marine di Carovigno e di San Vito dei Normanni. La violazione delle altezze creava altresì una riduzione della privacy perché le costruzioni dei germani erano caratterizzate da varie aperture con affacci predominanti sul giardino e terrazzi del vicino, capaci di impedire al proprietario il pieno godimento della cosa. Tanto precisato, il Tribunale condivideva la quantificazione del danno operata dal C.T.U., pari a 20% per perdita parziale di veduta e panoramicità e 80% per perdita di privacy e godibilità in genere, determinando il danno complessivo arrecato alla proprietà del dalla CP_1 sopraelevazione della proprietà di in € 20.160,00, mentre quello cagionato dalla Parte_2 sopraelevazione della proprietà di in € 14.658,00. Parte_1
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dai in merito all'accertamento delle dedotte Pt_2 violazioni edilizie ex art. 872 co. 2 c.c. commesse dal per avere lo stesso violato le NN.TT.AA. CP_1 della zona A5 in occasione della realizzazione dell'immobile insistente sul lotto n. 58 e per avere realizzato un palazzo su suolo pubblico in catasto al fg. 50, p.lla 79), il Tribunale ne dichiarava l'inammissibilità perché tardivamente introdotta, non essendo mai stata formulata prima del giudizio di riassunzione.
In virtù della reciproca soccombenza, il primo giudice compensava le spese di lite nella misura del 20%, ponendo a carico e , in solido, la restante parte dell'80%. Parte_2 Parte_1
5 ->>>
Con atto di citazione notificato il 05.10.2023 e hanno proposto Parte_1 Parte_2 appello avverso la sentenza suindicata, censurandola nel merito ed affidandosi ai seguenti motivi di gravame, e segnatamente:
1. In relazione alla esistenza del danno: improcedibilità della domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 100 c.p.c. e/o violazione degli artt. 872 c.c., 1226 c.c., 1227 c.c. e 2056 c.c.; ove occorra, violazione del principio dispositivo ex artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.: i deducenti contestano che il primo giudice, aderendo alle conclusioni del CTU, abbia accertato il danno come perdita di valore subita dall'immobile oggetto di causa, determinando il danno da deprezzamento commerciale derivante dalla costruzione realizzata da in € Parte_2
20.160,00, mentre quello cagionato dalla sopraelevazione realizzata da pari Parte_1 ad € 14.658. Contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, i germani rilevano Pt_2
l'improcedibilità della domanda risarcitoria avanzata dal per sopravvenuta carenza di CP_1 interesse ovvero l'infondatezza della stessa per assenza di danno. Invero, Controparte_1 sottacendo tale circostanza nel corso del giudizio di primo grado, ha venduto i propri immobili per complessivi € 687.000,00, vale a dire ad un prezzo congruo rispetto al parametro di stima indicato dal CTU (pari ad € 698.000,00). A fronte di tanto, il non avrebbe subito il CP_1 deprezzamento commerciale indicato in sentenza rispetto al valore medio di mercato dell'intero immobile, considerato anche che il parametro di stima è stato indicato dal CTU come “il più probabile”. A sostegno di tale prospettazione, i germani depositano per la prima volta nel Pt_2 presente grado giudizio, in allegato all'atto di citazione, l'atto di vendita per notaio Per_2 rep. n. 1496 dell'11.11.2016 (€ 360.000,00, superiore al valore medio indicato dal CTU) e
[...]
l'atto di vendita per notaio rep. n. 14875 del 19.11.2019 (€ 327.000,00, Persona_3 leggermente inferiore al valore medio indicato dal CTU), ritenendoli rilevanti in ordine all'accertamento della infondatezza della domanda risarcitoria.
2. In relazione all'applicazione delle norme edilizie locali (art. 6 delle Norme Tecniche di
Attuazione del Piano Particolareggiato della Zona A5 – Comune di Ceglie Messapica): violazione dell'art. 872 c.c.; ove occorra, violazione dell'art. 113 c.p.c. e difetto di giurisdizione;
violazione degli artt. 1226 c.c., 1227 c.c. e 2056 c.c.; ove occorra, violazione del principio dispositivo ex artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.:
2a.i germani censurano la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha accertato la Pt_2 violazione delle norme edilizie sulla clinometrica obliterando la rilevanza pregiudiziale dell'accertamento estrinsecato dalla sentenza n. 2/22 del Consiglio di Stato che, a differenza di quanto sostenuto dal giudice di prime cure, non si è pronunciato solo sul provvedimento amministrato di demolizione, ma si è espresso anche in ordine alla interpretazione e all'ambito di
6 applicazione dell'art. 6 delle NTA del Piano Particolareggiato della Zona A5, escludendo l'applicabilità della regola della clinometrica ai terreni con doppia pendenza - quali quelli per cui e causa - in cui non e possibile individuare un piano di riferimento. La rilevanza pregiudiziale della sentenza n. 2/2022 del Consiglio di Stato nella presente causa civile sarebbe evidente considerando che allorquando vengono in rilievo - come nel caso in esame - disposizioni edilizie
(sulle altezze delle costruzioni) non integrative del codice civile ex art. 872 comma 2 c.c., il potere di indagine del giudice civile è più limitato, non potendo fare ricorso al principio iura novit curia in merito alla individuazione della norma regolamentare, a differenza di quanto accade per le disposizioni edilizie (sulle distanze tra costruzioni) integrative del codice civile (Corte di cassazione,
Sezione Sesta Civile, sentenza 9.03.2022 n. 7715). In subordine, i deducenti impugnano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto irrilevanti i giudizi amministrativi cui era estraneo il CP_1 trascurando l'effetto conformativo derivante dalla sentenza in questione, emessa dal giudice naturale precostituito per legge in ordine all'accertamento della validità e/o dell'ambito di applicazione della norma regolamentare edilizia (atto amministrativo generale) tale che il relativo accertamento assume, in parte qua, rilevanza erga omnes.
2b. in subordine, nella denegata ipotesi in cui venga esclusa la rilevanza pregiudiziale in parte qua della sentenza n. 2/2022 del Consiglio di Stato, gli appellanti si dolgono che il primo giudice abbia accertato le violazioni contestate limitandosi a richiamare per relationem l'ATP dell'1.09.2009, senza avvedersi dei vizi cui è inficiato, poi riverberatisi nella CTU, redatta senza tenere conto delle osservazioni del CTP dei germani Arch. , secondo cui la regola della Pt_2 Persona_4 clinometrica non si adatta ai terreni, come quelli in esame, caratterizzati da doppia pendenza, nonché senza effettuare integrazioni peritali, benché già autorizzate. Lamentano altresì che il
CTU, pur avendo ammesso che il particolare stato dei luoghi rende di fatto impossibile il rispetto della norma regolamentare de qua , ha imputato ai germani la violazione della clinometrica Pt_2 per non aver costruito l'edificio “al di sotto della quota stradale su Via Pagano”, così creando una soluzione costruttiva non prevista nelle disposizioni regolamentari, oltre a porsi in contrasto con quanto previsto dalla norma regolamentare del Piano Particolareggiato di Zona A5, secondo cui le costruzioni devono adagiarsi sul terreno seguendolo nelle sue linee clinometriche. Inoltre, lo
“sbancamento” al di sotto della quota stradale” -quale ipotesi costruttiva avanzata dal CTU- non richiederebbe solo maggiori costi di costruzione, ma determinerebbe la perdita di luminosità e panoramicità dello stesso, così impendendo ai il godimento della cosa in modo pieno ed Pt_2 esclusivo, in violazione dell'art. 832 c.c.
2c. in estremo subordine, gli istanti contestano l'erroneo accertamento e quantificazione del danno sotto diversi profili. In primo luogo, il pregiudizio sarebbe stato determinato pur in assenza di prova – il cui onere gravava sul del nesso di causalità tra il danno subito e le violazioni CP_1
7 contestate, così come rilevato da recenti arresti di legittimità in subiecta materia. Conseguentemente, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la perdita di veduta e panoramicità sia la perdita di riservatezza e godibilità dell'immobile sia stata cagionata non già dalla violazione asseritamente posta in essere dai ma dal comportamento dello stesso per aver abbassato il Pt_2 CP_1 piano di appoggio rispetto alla quota stradale (Via Pagano). Sotto diverso profilo, assumono la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui ha dapprima escluso il pregiudizio per la
“riduzione di luminosità e soleggiamento”, valorizzando la destinazione a zona notte dell'ultimo piano dell'edificio del salvo poi riconoscere, per la medesima porzione immobiliare, il CP_1 pregiudizio derivante dalla “diminuzione di visuale, comodità, tranquillità, amenità in genere”, laddove, invece, avrebbe dovuto negarlo, tenendo conto della finalità di quella parte di immobile -zona notte-, come tale non funzionale alla fruizione del panorama.
Ritualmente costituito, resiste alle avverse censure, opponendosi alla acquisizione dei Controparte_1 documenti nuovi depositati da controparte (atto per Notar del 11/11/2016 e atto per Notar Per_2 el 19/11/2019), perchè introdotti in violazione del divieto previsto dall'art. 345 c.p.c. Ad ogni Per_3 buon conto, precisa che la domanda deve essere valutata con riferimento al momento in cui essa è stata proposta, ossia con l'originaria comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale del
10/01/2013, quando l'immobile era di proprietà del a nulla rilevando la circostanza che lo CP_1 stesso sia stato venduto in corso di causa. Quanto al secondo motivo, deduce l'irrilevanza della sentenza n. 2/2022 del Consiglio di Stato, resa in un giudizio celebratosi tra il e Controparte_3
e , tenuto conto che il giudicato amministrativo opera solo inter Parte_2 Parte_1 partes. Riproponendo tutte le eccezioni formulate in primo grado, chiede il rigetto del gravame e la conferma dell'impugnata sentenza
La Corte, con provvedimento del 25.10.2023, ha concesso la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Alla udienza del 15.02.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 3.12.2024 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
->>
L'appello proposto è fondato e meritevole di accoglimento.
Giova precisare che l'oggetto della domanda su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi è quello inerente l'accertamento delle violazione delle prescrizioni previste dal regolamento comunale e dalle concessioni
8 edilizie da parte degli attori in ordine alla altezza dei fabbricati ed alla clinometrica e, per l'effetto, la condanna dei germani al risarcimento dei danni arrecati al Pt_2 CP_1
Assumono gli appellanti al primo motivo di gravame l'improcedibilità della domanda risarcitoria avanzata dal per sopravvenuta carenza di interesse ovvero l'infondatezza della stessa per assenza di CP_1 danno, sostenendo tale censura con la produzione di due atti notarili ( l'atto per notar Per_2 del.11.11.2016 e l'atto per notar del 19.11.2019) che attesterebbero l'assenza di danno per Per_3
l'appellato, per aver venduto gli immobili, ricavando un prezzo pressoché corrispondente alla stima del valore dell'immobile operata dal c.t.u. per quantificare il danno.
Tale censura è fondata e meritevole di accoglimento sotto due profili.
In primo luogo, dirimente anche nell'ottica della ragione più liquida appare la considerazione sulla mancanza di danno per il che emerge dalla documentazione versata in atti dagli appellanti in CP_1 uno con l'atto di appello e segnatamente i due atti notarili di vendita degli immobili oggetto di causa.
In proposito va rilevato che l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 cpc di tale produzione debba essere disattesa. Pacificamente i due atti sono sorti in epoca successiva alle decadenze istruttorie ( ud.183 cpc
17.5.2016), e in quanto sopravvenuti alle preclusioni istruttorie di primo grado possono pacificamente essere prodotti in appello. I documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno contemplati infatti fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili ex art. 345, co. 3 Cod. proc. civ. in secondo grado, dovendo ritenere che nel vigente regime processuale non sussista un onere della parte-previsto a pena di decadenza- di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice per la produzione dei mezzi istruttori.
Pertanto, va affermato che la produzione di nuovi documenti in secondo gradi ai sensi dell'art. 345, co. 3
Cod proc. civ. (come novellato con la legge n. 69/2009) è ammissibile a patto che la parte provi di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile o che essi, indipendentemente dal fatto che la parte interessata sia incorsa - per negligenza o per altra causa - nelle preclusioni istruttorie di primo grado, siano indispensabili per la decisione, purché siffatti documenti siano (a pena di decadenza) prodotti attraverso specifica indicazione nell'atto introduttivo del grado di appello. In tal senso recentissima anche
Cassazione civile sez. II, 26/09/2024, n.25731 << In tema di ammissibilità di nuovi documenti in appello, la produzione di nuovi documenti è ammissibile se la parte dimostra di non aver potuto produrli prima per causa a sé non imputabile o se sono indispensabili per la decisione. Tali documenti devono essere prodotti, a pena di decadenza, nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, a meno che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo del processo. >> .
La preclusione dell'art. 345 cpc riguarda atti che, ancorché formati successivamente, rappresentano fatti già esistenti all'epoca del giudizio di primo grado e che avrebbero potuto essere formati in precedenza e tempestivamente prodotti. ( Cassazione civile sez. III, 27/07/2024, n.21080). Deve escludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre
9 nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori, ma prima del passaggio della causa in decisione;
i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'articolo 345, comma 3, del Cpc, ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la possibilità per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell'articolo 92 del Cpc.
Così anche Cassazione civile sez. II, 11/03/2022, n.7977
L'ipotesi qui scrutinata rientra in tale fattispecie emergendo come non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado di detta documentazione, perché sorta solo successivamente alle preclusioni istruttorie.
La documentazione allegata all'appello va quindi valutata dalla Corte, tuttavia, l'intervenuta vendita degli immobili che avrebbero subito il danno da deprezzamento, di cui il chiede il ristoro, rileva ai CP_1 fini della improcedibilità della domanda per sopravvenuto difetto di legittimatio ad causam dell'appellato. In tema di distanze legali fra costruzioni, l'azione del proprietario, volta a conseguire la demolizione o l'arretramento dell'opera costruita in violazione della distanze legali è esperibile esclusivamente nei confronti del proprietario confinante, in considerazione del carattere reale dell'azione medesima, dovendo, per converso, la legittimazione passiva del terzo costruttore essere riconosciuta (alla stregua della sua qualità di autore del fatto illecito) rispetto all'eventuale, ulteriore pretesa di risarcimento del danno. (cfr Cass. civ., ord. n. 5078 del 16.02.2022; Cass. civ., sent. n. 3236 del 07.02.2017)." giacché solo l' azione volta al rispetto delle distanze legali va proposta nei confronti del proprietario attuale della costruzione illegittima, quale unico possibile destinatario dell'eventuale ordine di demolizione della stessa( vedi anche Cass. 3236/2017), rimanendo legittimato il precedente proprietario per i danni subiti per la mancato rispetto delle distanza.
La circostanza rileva piuttosto sotto il profilo della mancanza di un danno.
Il prezzo effettivo di vendita dei due immobili del , infatti, non si discosta in maniera sensibile CP_1
e apprezzabile dalla stima del valore di mercato del bene dell'appellato, effettuata dal c.t.u. che ha indicato un valore medio di € 349.000 per ciascuna abitazione, pari a complessivi € 398.000. La vendita evidenzia un ricavato effettivo di € 367.000 per un valore medio di ciascuna abitazione pari ad € 343.000. La scarsa significatività della differenza degli importi, legata ad una naturale approssimazione ed opinabilità dei risultati insiti nella stima effettuata dal consulente, ove raffrontata al prezzo effettivo ricavato dalla vendita, consente di escludere la sussistenza di un deprezzamento del 20% indicato dal c.t.u. quale effetto delle ridotta panoramicità dell'immobile del In concreto l'immobile, nonostante la CP_1 ridotta panoramicità, è stato comunque venduto al prezzo indicato come congruo dal c.t.u. senza subire quindi alcun deprezzamento. Il avrebbe pertanto dovuto provare che il prezzo ricavato dalla CP_1
10 vendita suddetta, se pure corrispondente ad un astratto valore di mercato, indicato dal c.t.u. - è stato in concreto inferiore a quanto il venditore avrebbe potuto ricavato dalla vendita, ove non vi fosse stata alcuna limitazione della panoramicità e godibilità degli immobili in questione, e che quindi il valore reale del bene sarebbe stato nettamente superiore alla stima del c.t.u. . In difetto di tale evidenza probatoria e in assenza di un effettivo deprezzamento in concreto del bene va esclusa la ricorrenza di un pregiudizio risarcibile.
Va aggiunto poi che il danno è comunque legato al presupposto delle asserite violazioni delle prescrizioni previste dalle concessioni edilizie n. 3754/A del 10.06.86 per e e n. 5239 del 24.03.97 Pt_2 Pt_2 per e dal regolamento comunale. Occorreva anche una prova di tali violazioni. E Parte_1 anche tale dimostrazione non è stata fornita, e tanto vuoi perché il GA ha escluso una difformità totale dal permesso di costruire n. 375 del 10.06.86, perché i nuovi ordini di demolizione n. 67 e 68 del
30.7.2014, adottati dal Comune nei confronti degli appellanti, impugnati dinanzi al TAR con ricorsi R.G.
n. 2469/14 e n. 2470/14, sono stati ritenuti illegittimi dal TAR Lecce, ma anche perché la sentenza del
Consiglio di Stato, n. 2/2022 ha ritenuto che “la regola della clinometrica si adatta a terreni con una sola pendenza
e, quindi, con uno specifico piano di riferimento, non ai terreni con doppia pendenza in cui non e possibile individuare un piano di riferimento. >> quali sono quelli di specie. La decisione del GA - che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa - acquista efficacia erga omnes nei casi di atti a contenuto generale e inscindibile, nei quali gli effetti della pronuncia non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri. Tanto comporta che tale pronuncia nella misura in cui riguarda la interpretazione dell'art. 6 delle NTA abbia efficacia erga omnes.
Ma anche a prescindere da tale considerazione, non vi è comunque prova di una violazione delle concessioni edilizie e dal regolamento comunale da parte di e e , Pt_2 Pt_2 Parte_1 quale presupposto per il risarcimento del danno perché lo stesso CTU, pur avendo ammesso che il particolare stato dei luoghi rendeva di fatto impossibile il rispetto della norma regolamentare dell'art. 6 delle NTA, ha comunque imputato ai germani la violazione della clinometrica, per non aver Pt_2 costruito l'edificio “al di sotto della quota stradale su Via Pagano”, così creando una soluzione costruttiva non prevista, però nelle disposizioni regolamentari, e vieppiù in contrasto con quanto previsto dalla norma regolamentare del Piano Particolareggiato di Zona A5, secondo cui le costruzioni devono adagiarsi sul terreno seguendolo nelle sue linee clinometriche.
Da tale passaggio motivazionale della relazione peritale discende a ben guardare che non ricorra neppure sotto tale aspetto la prova di una condotta illecita, posta in essere dagli appellanti, lesiva degli interessi del e che possa giustificare il diritto al risarcimento del danno richiesto. Giova segnalare che il CP_1 aveva riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi, al fine di far accertare la violazione CP_1 delle prescrizioni previste dal regolamento comunale e dalle concessioni edilizie da parte di Pt_2
11 e in relazione alla clinometrica dei loro rispettivi fabbricati e, Pt_2 Parte_1 conseguentemente, per farli condannare al risarcimento dei danni. Il mancato accertamento di una violazione delle prescrizioni edilizie esclude il risarcimento degli asseriti danni.
Tali considerazioni, con assorbimento di ogni altra censura, inducono il Collegio a ritenere fondato il primo motivo di gravame, laddove evidenzia proprio la assenza di un danno risarcibile.
Accolto l'appello, la sentenza va riformata, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria in esame.
La riforma della sentenza impone anche di ridefinire le spese di lite relative al doppio grado, facendo applicazione dei principi di causalità e soccombenza, quale conseguenti alla pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia. (v. Cassazione civile sez. III, 12/04/2018, n. 9064; Cass. Civ. sez. LL, del 01/06/2016, n.
11423, Cassazione civile, sez. III, 13/04/2010, n. 8727, fra le altre). Le stesse, quindi, possono essere compensate, considerato l'esito del presente gravame, l'esito complessivo del giudizio, e soprattutto la peculiarità delle fattispecie, anche legata al fatto che la parte appellante, pur avendo avuto la possibilità di acquisire in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, la documentazione
“nuova “ ha deciso di depositarla solo come allegato all'appello, e tanto impone, per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_2 [...] con atto di citazione notificato il 05.10.2023 nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1247/23 del 13.09.2023 così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da con citazione in riassunzione dell'8.1.2016; Controparte_1
2) Compensa interamente le spese di lite del doppio grado fra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Consiglia Invitto
12 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Consiglia Invitto - Presidente
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Avv. Petro Merlo - Consigliere Aus.
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 786 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Ernesto Sticchi Damiani, giusta mandato in C.F._2 calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliati in Lecce, alla Via 95° Reggimento
Fanteria n. 9 appellanti
e
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta mandato in calce Controparte_1 C.F._3 alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Francesco Larocca, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ceglie Messapica, alla Via Montale n.2 appellato
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositare in sostituzione dell'udienza collegiale del 03.12.2024 ex art. 127 ter c.p.c.
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MOTIVAZIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 cpc come novellato dalla l. 69/2009, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con motivazione consistente nella succinta esposizione delle ragioni di doglianza e dei motivi della decisione.
1 Con sentenza n. 1247/23, pubblicata il 13.09.2023, notificata il 04.10.2023, il Tribunale di Brindisi, in parziale accoglimento delle domande proposte con atto di citazione in riassunzione dell'08.1.2016 da nei confronti di e condannava i convenuti al Controparte_1 Parte_2 Parte_1 pagamento, in favore di , rispettivamente della somma di € 20.160,00 ( ) Controparte_1 Parte_2 ed € 14.658,00 ( ), a titolo di risarcimento danni;
dichiarava inammissibile la domanda Parte_1 riconvenzionale proposta dai convenuti.
Ed invero.
Con atto di citazione dell'01.04.2008 i germani e avevano adito il Tribunale Parte_2 CP_2 di Brindisi, deducendo di essere proprietari di distinti suoli con sovrastanti fabbricati per civili abitazioni siti in Ceglie Messapica. Tali terreni, costituenti altrettanti lotti edificatori previsti nel Piano
Particolareggiato a suo tempo disposto dall'amministrazione comunale, erano separati tra loro da un altro lotto, contraddistinto dal n. 58 nel Programma di lottizzazione, identificato in catasto al fg. 50 part. 81/f e 560/e, di proprietà di , da questi acquistato con atto per Notar del Controparte_1 Per_1
23.02.2000. Ottenuto il permesso di costruire n. 6372 del 07.01.2018, il confinante aveva dato inizio, sul lotto in questione, alla edificazione di un fabbricato, senza rispettare, da entrambi i lati, la distanza minima di 5 m dai confini, come previsto dallo strumento urbanistico di Ceglie Messapica, norma integrativa del codice civile. Chiedevano la condanna del convenuto a demolire tutte le parti dell'erigendo fabbricato realizzate o realizzande a distanza inferiore a metri cinque dai confini con i fondi di proprietà attorea.
Si era costituito in giudizio , assumendo di essere tenuto a rispettare non già la distanza Controparte_1 di m. 5 dai confini contermini, ma quella di 3,75 m, prevista dall'art. 3 del Piano Particolareggiato, approvato con delibera n. 74 dell'08.06.82, per zona residenziale "A.5" del Piano di fabbricazione del
Comune di Ceglie Messapica, peraltro indicata anche nel certificato di destinazione urbanistica. Riteneva infatti la disposizione in tema distanze dai confini contermini delle nuove costruzioni contenuta nel Piano
Particolareggiato prevalente, quale norma di carattere speciale, su quella prevista nelle norme di attuazione del P.R.G. Ad ogni buon conto, riscontrava la mancata corrispondenza del confine apparente tra il suolo dell'attore e il suolo del convenuto, rappresentato da un muro, costruito dall'attore, Parte_2 all'esatto confine catastale tra i due fondi, essendo stata abusivamente occupata una striscia di terreno di circa 11 cm, con una sottrazione di circa 3,04 mq di suolo di proprietà del convenuto. Rilevava altresì la violazione, da parte dei fabbricati attorei, delle prescrizioni previste dalle concessioni edilizie, giacchè il lotto di era ubicato in maniera differente rispetto a quanto riportato nella concessione Parte_2 edilizia n. 3754/A del 10.06.86, risultando spostato di circa 1 m verso Via Rocco Gallone e le quote altimetriche rispetto alle strade pubbliche che lo fronteggiano, Via Pagano a sud-ovest e Via Don Rocco
Gallone a nord-est, con l'effetto che il piano superiore fuoriusciva al di sopra della linea clinometrica
(linea parallela alla congiungente le quote stradali a monte e a valle oltre la quale l'ingombro volumetrico dell'edificio non dovrebbe fuoriuscire) per un'altezza variante da circa 1,50 m fino a 3,20 m, come pure al di sopra della
2 clinometrica fuoriusciva tutto il torrino delle scale. Parimenti, anche aveva violato le Parte_1 prescrizioni previste dalla concessione edilizia n. 5239 del 24.03.97, in quanto il piano superiore superava la linea clinometrica per un'altezza che variava fino a 1,50 m. Evidenziate tali inosservanze delle prescrizioni relative all'altezza dei fabbricati, il convenuto concludeva per il rigetto delle richieste di controparte, nonché per la condanna degli attori ex art. 96 c.p.c.; in via riconvenzionale, chiedeva l'accertamento del suddetto sconfinamento e, per l'effetto, la condanna di ad arretrare Parte_2 il confine apparente sino al confine catastale;
sempre in via riconvenzionale, domandava l'accertamento delle violazione delle prescrizioni previste dal regolamento comunale e dalle concessioni edilizie da parte degli attori in ordine alla altezza dei fabbricati ed alla clinometrica e, per l'effetto, la condanna dei germani al risarcimento dei danni. Pt_2
Con ricorso per accertamento tecnico preventivo in corso di causa del 23.10.2008 aveva Controparte_1 chiesto la nomina di un consulente al fine di descrivere lo stato dei luoghi degli immobili di proprietà attorea, siti in Ceglie Messapica alla Via Pagano s.n., e di accertare le asserite violazioni delle prescrizioni previste dalle concessioni edilizie n. 3754/A del 10.06.86 per e e n. 5239 del 24.03.97 Pt_2 Pt_2 per e dal regolamento comunale. Parte_1
Espletato il giudizio di ATP, all'esito dell'attività istruttoria, il Tribunale di Brindisi- sez. distaccata di
Francavilla, con sentenza n. 218/2012, pubblicata in data 28.07.2012, aveva rigettato la domanda attorea, nonché la prima riconvenzionale formulata dal convenuto, dichiarando il difetto assoluto di giurisdizione in ordine alla seconda domanda riconvenzionale.
Con atto di citazione del 5.12.2012 e avevano proposto appello, Parte_2 Parte_1 innanzi alla Corte d'Appello di Lecce, avverso la sentenza suindicata, chiedendone la riforma, insistendo per la condanna del a demolire tutte le parti del fabbricato a distanza inferiore a quella di 5m. CP_1
Nel giudizio d'appello si era costituito , chiedendo il rigetto del gravame;
in via Controparte_1 incidentale censurava la sentenza limitatamente al capo di sentenza che aveva rigettato la domanda riconvenzionale relativa all'accertamento dello sconfinamento e alla condanna all'arretramento del muro di confine, impugnando altresì la sentenza nella parte in cui aveva dichiarato il difetto di giurisdizione.
Con sentenza n. 638/2015 del 17.07.2015, la Corte d'Appello di Lecce, rigettato l'appello principale, aveva accolto quello incidentale, per cui, in parziale riforma della sentenza n. 218/2012, accoglieva la domanda riconvenzionale proposta da , accertando lo sconfinamento del muro di Controparte_1 confine e ordinando a di arretrarlo sino alla corrispondenza, in ogni suo punto, con Parte_2
l'esatto confine catastale. Sempre in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di accertamento della violazione delle prescrizioni previste dal regolamento comunale e dalle concessioni edilizie da parte di e e sulla domanda di risarcimento del danno, per cui rimetteva Parte_2 Parte_1 le parti innanzi al giudice di primo grado.
3 Pertanto, , con l'atto di citazione dell'08.01.2016, riassumeva il giudizio innanzi al Controparte_1
Tribunale di Brindisi, al fine di accertare la violazione delle prescrizioni previste dal regolamento comunale e dalle concessioni edilizie da parte di e , in relazione alla Parte_2 Parte_1 clinometrica dei loro rispettivi fabbricati e, conseguentemente, condannare questi ultimi al risarcimento dei danni.
Si costituivano in giudizio e chiedendo, in via preliminare, la Parte_2 Parte_1 sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. stante la pendenza innanzi al giudice amministrativo della questione relativa alla violazione delle prescrizioni previste dal regolamento comunale e dalle concessioni edilizie in relazione alla clinometrica dei rispettivi fabbricati. Invero, i germani Pt_2 avevano impugnato gli ordini di demolizione n. 20 e 21 del 16.04.13, assunti dal Controparte_3
con i quali veniva contestata “la violazione delle norme di piano relativamente all'art. 6 della tav. 8 del
[...]
p.p. zona di espansione A.5 e specificamente le parti di fabbricato eccedenti la parallela di m. 5 alla clinometrica”. I giudizi, rubricati al R.G. n. 1028/2013 e 1029/2013, venivano dichiarati inammissibili dal TAR Lecce con sentenze n. 1670/15 e 1671/15 per difetto di interesse, giacchè l'istanza di fiscalizzazione, avanzata dai
Chirulli, aveva reso inefficaci i provvedimenti sanzionatori impugnati. Successivamente, rigettata la domanda di fiscalizzazione, il Comune di Ceglie Messapica aveva adottato i nuovi ordini di demolizione n. 67 e 68 del 30.7.2014, impugnati dinanzi al TAR con ricorsi R.G. n. 2469/14 e n. 2470/14. Il TAR
Lecce, non riscontrando una difformità totale dal permesso di costruire n. 375 del 10.06.86, accoglieva i ricorsi con sentenze n. 1672/14 e n. 1673/14, poi impugnate dal innanzi al CP_3 Controparte_3
Consiglio di Stato con i giudizi di appello R.G. n. 10411/15 e n. 10417/2015. Pertanto, onde evitare giudicati contrastanti, chiedevano la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., ritenendo l'accertamento del giudice amministrativo sulla portata della norma regolamentare de qua (art. 6 della tav.
8 del p.p. zona di espansione A.5) pregiudiziale rispetto alla causa civile risarcitoria. Rilevando comunque l'infondatezza della domanda, chiedevano il rigetto delle avverse domande;
in via riconvenzionale, di accertarsi le violazioni edilizie commesse, ex art. 872 co. 2 c.c. dal per avere lo stesso violato le CP_1
NN.TT.AA. della zona A5 in occasione della realizzazione dell'immobile insistente sul lotto n. 58, per aver realizzato un palazzo su suolo pubblico in catasto al fg. 50, p.lla 79 e, per l'effetto, di condannare il al risarcimento dei danni. CP_1
Con ordinanza del 03.12.2019, il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 cpc.
In pendenza della causa civile, veniva definito il giudizio amministrativo tra i germani e il Pt_2 [...]
con sentenza n. 2/2022 del Consiglio di Stato, che, tra l'altro, riteneva che “la regola Controparte_3 della clinometrica si adatta a terreni con una sola pendenza e, quindi, con uno specifico piano di riferimento, non ai terreni con doppia pendenza in cui non e possibile individuare un piano di riferimento.
All'esito dell'attività istruttoria, espletata mediante CTU e produzione documentale, il primo giudice rilevava, in via preliminare, l'inopponibilità al delle sentenze n. 1672 e 1673 del 2014 emesse dal CP_1
4 TAR Puglia- Sez. di Lecce, essendo il convenuto estraneo ai predetti giudizi, peraltro afferenti all'impugnativa di provvedimenti amministrativi della PA (ordini di demolizione), mentre il giudizio in riassunzione era incentrato sulla tutela risarcitoria invocata dal confinante in ordine alla asserita violazione della clinometrica. In ogni caso, il giudice amministrativo si era limitato ad escludere la configurabilità della difformità totale dal permesso di costruire n. 3754 del 10.06.1986, senza statuire alcunché in ordine alle violazioni contestate e al richiesto risarcimento, trattandosi di posizioni concernenti diritti soggettivi.
Nel merito, richiamando gli esiti del giudizio di ATP, poi condivisi dal CTU, in ordine alle valutazioni ai fini della violazione dell'art. 6 Norme Tecniche di Attuazione, il Tribunale accertava l'inosservanza di quanto previsto dal regolamento comunale e dalle concessioni edilizie n. 3754/a del 10.06.8 -per e n. 5239 del 24.03.97 -per in merito all'altezza dei fabbricati e Parte_2 Parte_1 alla clinometrica. In particolare, il consulente incaricato aveva condotto la propria analisi sulla base di alcuni criteri: limitazione del pieno godimento del fabbricato dell'attore per a) riduzione di luminosità e soleggiamento e b) diminuzione di visuale, comodità, tranquillità, amenità in genere, aspetti rilevanti anche sotto il profilo della riduzione di valore di mercato dell'immobile. Nel dettaglio, il perito aveva circoscritto l'accertamento in questione all'ultimo piano dell'edificio, composto da tre camere da letto e due bagni e ne escludeva il pregiudizio dal punto di vista della riduzione di luminosità e soleggiamento
(criterio sub a), tenendo conto della specifica destinazione a zona notte dei vani in questione, ma lo riconosceva sotto il profilo della diminuzione di visuale, comodità, tranquillità, amenità in genere (criterio sub b). Invero, la presenza dei fabbricati illegittimi riduceva la visuale panoramica in una zona di particolare pregio paesaggistico, giacchè impediva di ammirare il prosieguo del paesaggio rurale che degradava sulla costa e il mare Adriatico con le marine di Carovigno e di San Vito dei Normanni. La violazione delle altezze creava altresì una riduzione della privacy perché le costruzioni dei germani erano caratterizzate da varie aperture con affacci predominanti sul giardino e terrazzi del vicino, capaci di impedire al proprietario il pieno godimento della cosa. Tanto precisato, il Tribunale condivideva la quantificazione del danno operata dal C.T.U., pari a 20% per perdita parziale di veduta e panoramicità e 80% per perdita di privacy e godibilità in genere, determinando il danno complessivo arrecato alla proprietà del dalla CP_1 sopraelevazione della proprietà di in € 20.160,00, mentre quello cagionato dalla Parte_2 sopraelevazione della proprietà di in € 14.658,00. Parte_1
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dai in merito all'accertamento delle dedotte Pt_2 violazioni edilizie ex art. 872 co. 2 c.c. commesse dal per avere lo stesso violato le NN.TT.AA. CP_1 della zona A5 in occasione della realizzazione dell'immobile insistente sul lotto n. 58 e per avere realizzato un palazzo su suolo pubblico in catasto al fg. 50, p.lla 79), il Tribunale ne dichiarava l'inammissibilità perché tardivamente introdotta, non essendo mai stata formulata prima del giudizio di riassunzione.
In virtù della reciproca soccombenza, il primo giudice compensava le spese di lite nella misura del 20%, ponendo a carico e , in solido, la restante parte dell'80%. Parte_2 Parte_1
5 ->>>
Con atto di citazione notificato il 05.10.2023 e hanno proposto Parte_1 Parte_2 appello avverso la sentenza suindicata, censurandola nel merito ed affidandosi ai seguenti motivi di gravame, e segnatamente:
1. In relazione alla esistenza del danno: improcedibilità della domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 100 c.p.c. e/o violazione degli artt. 872 c.c., 1226 c.c., 1227 c.c. e 2056 c.c.; ove occorra, violazione del principio dispositivo ex artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.: i deducenti contestano che il primo giudice, aderendo alle conclusioni del CTU, abbia accertato il danno come perdita di valore subita dall'immobile oggetto di causa, determinando il danno da deprezzamento commerciale derivante dalla costruzione realizzata da in € Parte_2
20.160,00, mentre quello cagionato dalla sopraelevazione realizzata da pari Parte_1 ad € 14.658. Contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, i germani rilevano Pt_2
l'improcedibilità della domanda risarcitoria avanzata dal per sopravvenuta carenza di CP_1 interesse ovvero l'infondatezza della stessa per assenza di danno. Invero, Controparte_1 sottacendo tale circostanza nel corso del giudizio di primo grado, ha venduto i propri immobili per complessivi € 687.000,00, vale a dire ad un prezzo congruo rispetto al parametro di stima indicato dal CTU (pari ad € 698.000,00). A fronte di tanto, il non avrebbe subito il CP_1 deprezzamento commerciale indicato in sentenza rispetto al valore medio di mercato dell'intero immobile, considerato anche che il parametro di stima è stato indicato dal CTU come “il più probabile”. A sostegno di tale prospettazione, i germani depositano per la prima volta nel Pt_2 presente grado giudizio, in allegato all'atto di citazione, l'atto di vendita per notaio Per_2 rep. n. 1496 dell'11.11.2016 (€ 360.000,00, superiore al valore medio indicato dal CTU) e
[...]
l'atto di vendita per notaio rep. n. 14875 del 19.11.2019 (€ 327.000,00, Persona_3 leggermente inferiore al valore medio indicato dal CTU), ritenendoli rilevanti in ordine all'accertamento della infondatezza della domanda risarcitoria.
2. In relazione all'applicazione delle norme edilizie locali (art. 6 delle Norme Tecniche di
Attuazione del Piano Particolareggiato della Zona A5 – Comune di Ceglie Messapica): violazione dell'art. 872 c.c.; ove occorra, violazione dell'art. 113 c.p.c. e difetto di giurisdizione;
violazione degli artt. 1226 c.c., 1227 c.c. e 2056 c.c.; ove occorra, violazione del principio dispositivo ex artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.:
2a.i germani censurano la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha accertato la Pt_2 violazione delle norme edilizie sulla clinometrica obliterando la rilevanza pregiudiziale dell'accertamento estrinsecato dalla sentenza n. 2/22 del Consiglio di Stato che, a differenza di quanto sostenuto dal giudice di prime cure, non si è pronunciato solo sul provvedimento amministrato di demolizione, ma si è espresso anche in ordine alla interpretazione e all'ambito di
6 applicazione dell'art. 6 delle NTA del Piano Particolareggiato della Zona A5, escludendo l'applicabilità della regola della clinometrica ai terreni con doppia pendenza - quali quelli per cui e causa - in cui non e possibile individuare un piano di riferimento. La rilevanza pregiudiziale della sentenza n. 2/2022 del Consiglio di Stato nella presente causa civile sarebbe evidente considerando che allorquando vengono in rilievo - come nel caso in esame - disposizioni edilizie
(sulle altezze delle costruzioni) non integrative del codice civile ex art. 872 comma 2 c.c., il potere di indagine del giudice civile è più limitato, non potendo fare ricorso al principio iura novit curia in merito alla individuazione della norma regolamentare, a differenza di quanto accade per le disposizioni edilizie (sulle distanze tra costruzioni) integrative del codice civile (Corte di cassazione,
Sezione Sesta Civile, sentenza 9.03.2022 n. 7715). In subordine, i deducenti impugnano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto irrilevanti i giudizi amministrativi cui era estraneo il CP_1 trascurando l'effetto conformativo derivante dalla sentenza in questione, emessa dal giudice naturale precostituito per legge in ordine all'accertamento della validità e/o dell'ambito di applicazione della norma regolamentare edilizia (atto amministrativo generale) tale che il relativo accertamento assume, in parte qua, rilevanza erga omnes.
2b. in subordine, nella denegata ipotesi in cui venga esclusa la rilevanza pregiudiziale in parte qua della sentenza n. 2/2022 del Consiglio di Stato, gli appellanti si dolgono che il primo giudice abbia accertato le violazioni contestate limitandosi a richiamare per relationem l'ATP dell'1.09.2009, senza avvedersi dei vizi cui è inficiato, poi riverberatisi nella CTU, redatta senza tenere conto delle osservazioni del CTP dei germani Arch. , secondo cui la regola della Pt_2 Persona_4 clinometrica non si adatta ai terreni, come quelli in esame, caratterizzati da doppia pendenza, nonché senza effettuare integrazioni peritali, benché già autorizzate. Lamentano altresì che il
CTU, pur avendo ammesso che il particolare stato dei luoghi rende di fatto impossibile il rispetto della norma regolamentare de qua , ha imputato ai germani la violazione della clinometrica Pt_2 per non aver costruito l'edificio “al di sotto della quota stradale su Via Pagano”, così creando una soluzione costruttiva non prevista nelle disposizioni regolamentari, oltre a porsi in contrasto con quanto previsto dalla norma regolamentare del Piano Particolareggiato di Zona A5, secondo cui le costruzioni devono adagiarsi sul terreno seguendolo nelle sue linee clinometriche. Inoltre, lo
“sbancamento” al di sotto della quota stradale” -quale ipotesi costruttiva avanzata dal CTU- non richiederebbe solo maggiori costi di costruzione, ma determinerebbe la perdita di luminosità e panoramicità dello stesso, così impendendo ai il godimento della cosa in modo pieno ed Pt_2 esclusivo, in violazione dell'art. 832 c.c.
2c. in estremo subordine, gli istanti contestano l'erroneo accertamento e quantificazione del danno sotto diversi profili. In primo luogo, il pregiudizio sarebbe stato determinato pur in assenza di prova – il cui onere gravava sul del nesso di causalità tra il danno subito e le violazioni CP_1
7 contestate, così come rilevato da recenti arresti di legittimità in subiecta materia. Conseguentemente, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la perdita di veduta e panoramicità sia la perdita di riservatezza e godibilità dell'immobile sia stata cagionata non già dalla violazione asseritamente posta in essere dai ma dal comportamento dello stesso per aver abbassato il Pt_2 CP_1 piano di appoggio rispetto alla quota stradale (Via Pagano). Sotto diverso profilo, assumono la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui ha dapprima escluso il pregiudizio per la
“riduzione di luminosità e soleggiamento”, valorizzando la destinazione a zona notte dell'ultimo piano dell'edificio del salvo poi riconoscere, per la medesima porzione immobiliare, il CP_1 pregiudizio derivante dalla “diminuzione di visuale, comodità, tranquillità, amenità in genere”, laddove, invece, avrebbe dovuto negarlo, tenendo conto della finalità di quella parte di immobile -zona notte-, come tale non funzionale alla fruizione del panorama.
Ritualmente costituito, resiste alle avverse censure, opponendosi alla acquisizione dei Controparte_1 documenti nuovi depositati da controparte (atto per Notar del 11/11/2016 e atto per Notar Per_2 el 19/11/2019), perchè introdotti in violazione del divieto previsto dall'art. 345 c.p.c. Ad ogni Per_3 buon conto, precisa che la domanda deve essere valutata con riferimento al momento in cui essa è stata proposta, ossia con l'originaria comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale del
10/01/2013, quando l'immobile era di proprietà del a nulla rilevando la circostanza che lo CP_1 stesso sia stato venduto in corso di causa. Quanto al secondo motivo, deduce l'irrilevanza della sentenza n. 2/2022 del Consiglio di Stato, resa in un giudizio celebratosi tra il e Controparte_3
e , tenuto conto che il giudicato amministrativo opera solo inter Parte_2 Parte_1 partes. Riproponendo tutte le eccezioni formulate in primo grado, chiede il rigetto del gravame e la conferma dell'impugnata sentenza
La Corte, con provvedimento del 25.10.2023, ha concesso la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Alla udienza del 15.02.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 3.12.2024 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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L'appello proposto è fondato e meritevole di accoglimento.
Giova precisare che l'oggetto della domanda su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi è quello inerente l'accertamento delle violazione delle prescrizioni previste dal regolamento comunale e dalle concessioni
8 edilizie da parte degli attori in ordine alla altezza dei fabbricati ed alla clinometrica e, per l'effetto, la condanna dei germani al risarcimento dei danni arrecati al Pt_2 CP_1
Assumono gli appellanti al primo motivo di gravame l'improcedibilità della domanda risarcitoria avanzata dal per sopravvenuta carenza di interesse ovvero l'infondatezza della stessa per assenza di CP_1 danno, sostenendo tale censura con la produzione di due atti notarili ( l'atto per notar Per_2 del.11.11.2016 e l'atto per notar del 19.11.2019) che attesterebbero l'assenza di danno per Per_3
l'appellato, per aver venduto gli immobili, ricavando un prezzo pressoché corrispondente alla stima del valore dell'immobile operata dal c.t.u. per quantificare il danno.
Tale censura è fondata e meritevole di accoglimento sotto due profili.
In primo luogo, dirimente anche nell'ottica della ragione più liquida appare la considerazione sulla mancanza di danno per il che emerge dalla documentazione versata in atti dagli appellanti in CP_1 uno con l'atto di appello e segnatamente i due atti notarili di vendita degli immobili oggetto di causa.
In proposito va rilevato che l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 cpc di tale produzione debba essere disattesa. Pacificamente i due atti sono sorti in epoca successiva alle decadenze istruttorie ( ud.183 cpc
17.5.2016), e in quanto sopravvenuti alle preclusioni istruttorie di primo grado possono pacificamente essere prodotti in appello. I documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno contemplati infatti fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili ex art. 345, co. 3 Cod. proc. civ. in secondo grado, dovendo ritenere che nel vigente regime processuale non sussista un onere della parte-previsto a pena di decadenza- di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice per la produzione dei mezzi istruttori.
Pertanto, va affermato che la produzione di nuovi documenti in secondo gradi ai sensi dell'art. 345, co. 3
Cod proc. civ. (come novellato con la legge n. 69/2009) è ammissibile a patto che la parte provi di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile o che essi, indipendentemente dal fatto che la parte interessata sia incorsa - per negligenza o per altra causa - nelle preclusioni istruttorie di primo grado, siano indispensabili per la decisione, purché siffatti documenti siano (a pena di decadenza) prodotti attraverso specifica indicazione nell'atto introduttivo del grado di appello. In tal senso recentissima anche
Cassazione civile sez. II, 26/09/2024, n.25731 << In tema di ammissibilità di nuovi documenti in appello, la produzione di nuovi documenti è ammissibile se la parte dimostra di non aver potuto produrli prima per causa a sé non imputabile o se sono indispensabili per la decisione. Tali documenti devono essere prodotti, a pena di decadenza, nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, a meno che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo del processo. >> .
La preclusione dell'art. 345 cpc riguarda atti che, ancorché formati successivamente, rappresentano fatti già esistenti all'epoca del giudizio di primo grado e che avrebbero potuto essere formati in precedenza e tempestivamente prodotti. ( Cassazione civile sez. III, 27/07/2024, n.21080). Deve escludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre
9 nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori, ma prima del passaggio della causa in decisione;
i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'articolo 345, comma 3, del Cpc, ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la possibilità per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell'articolo 92 del Cpc.
Così anche Cassazione civile sez. II, 11/03/2022, n.7977
L'ipotesi qui scrutinata rientra in tale fattispecie emergendo come non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado di detta documentazione, perché sorta solo successivamente alle preclusioni istruttorie.
La documentazione allegata all'appello va quindi valutata dalla Corte, tuttavia, l'intervenuta vendita degli immobili che avrebbero subito il danno da deprezzamento, di cui il chiede il ristoro, rileva ai CP_1 fini della improcedibilità della domanda per sopravvenuto difetto di legittimatio ad causam dell'appellato. In tema di distanze legali fra costruzioni, l'azione del proprietario, volta a conseguire la demolizione o l'arretramento dell'opera costruita in violazione della distanze legali è esperibile esclusivamente nei confronti del proprietario confinante, in considerazione del carattere reale dell'azione medesima, dovendo, per converso, la legittimazione passiva del terzo costruttore essere riconosciuta (alla stregua della sua qualità di autore del fatto illecito) rispetto all'eventuale, ulteriore pretesa di risarcimento del danno. (cfr Cass. civ., ord. n. 5078 del 16.02.2022; Cass. civ., sent. n. 3236 del 07.02.2017)." giacché solo l' azione volta al rispetto delle distanze legali va proposta nei confronti del proprietario attuale della costruzione illegittima, quale unico possibile destinatario dell'eventuale ordine di demolizione della stessa( vedi anche Cass. 3236/2017), rimanendo legittimato il precedente proprietario per i danni subiti per la mancato rispetto delle distanza.
La circostanza rileva piuttosto sotto il profilo della mancanza di un danno.
Il prezzo effettivo di vendita dei due immobili del , infatti, non si discosta in maniera sensibile CP_1
e apprezzabile dalla stima del valore di mercato del bene dell'appellato, effettuata dal c.t.u. che ha indicato un valore medio di € 349.000 per ciascuna abitazione, pari a complessivi € 398.000. La vendita evidenzia un ricavato effettivo di € 367.000 per un valore medio di ciascuna abitazione pari ad € 343.000. La scarsa significatività della differenza degli importi, legata ad una naturale approssimazione ed opinabilità dei risultati insiti nella stima effettuata dal consulente, ove raffrontata al prezzo effettivo ricavato dalla vendita, consente di escludere la sussistenza di un deprezzamento del 20% indicato dal c.t.u. quale effetto delle ridotta panoramicità dell'immobile del In concreto l'immobile, nonostante la CP_1 ridotta panoramicità, è stato comunque venduto al prezzo indicato come congruo dal c.t.u. senza subire quindi alcun deprezzamento. Il avrebbe pertanto dovuto provare che il prezzo ricavato dalla CP_1
10 vendita suddetta, se pure corrispondente ad un astratto valore di mercato, indicato dal c.t.u. - è stato in concreto inferiore a quanto il venditore avrebbe potuto ricavato dalla vendita, ove non vi fosse stata alcuna limitazione della panoramicità e godibilità degli immobili in questione, e che quindi il valore reale del bene sarebbe stato nettamente superiore alla stima del c.t.u. . In difetto di tale evidenza probatoria e in assenza di un effettivo deprezzamento in concreto del bene va esclusa la ricorrenza di un pregiudizio risarcibile.
Va aggiunto poi che il danno è comunque legato al presupposto delle asserite violazioni delle prescrizioni previste dalle concessioni edilizie n. 3754/A del 10.06.86 per e e n. 5239 del 24.03.97 Pt_2 Pt_2 per e dal regolamento comunale. Occorreva anche una prova di tali violazioni. E Parte_1 anche tale dimostrazione non è stata fornita, e tanto vuoi perché il GA ha escluso una difformità totale dal permesso di costruire n. 375 del 10.06.86, perché i nuovi ordini di demolizione n. 67 e 68 del
30.7.2014, adottati dal Comune nei confronti degli appellanti, impugnati dinanzi al TAR con ricorsi R.G.
n. 2469/14 e n. 2470/14, sono stati ritenuti illegittimi dal TAR Lecce, ma anche perché la sentenza del
Consiglio di Stato, n. 2/2022 ha ritenuto che “la regola della clinometrica si adatta a terreni con una sola pendenza
e, quindi, con uno specifico piano di riferimento, non ai terreni con doppia pendenza in cui non e possibile individuare un piano di riferimento. >> quali sono quelli di specie. La decisione del GA - che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa - acquista efficacia erga omnes nei casi di atti a contenuto generale e inscindibile, nei quali gli effetti della pronuncia non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri. Tanto comporta che tale pronuncia nella misura in cui riguarda la interpretazione dell'art. 6 delle NTA abbia efficacia erga omnes.
Ma anche a prescindere da tale considerazione, non vi è comunque prova di una violazione delle concessioni edilizie e dal regolamento comunale da parte di e e , Pt_2 Pt_2 Parte_1 quale presupposto per il risarcimento del danno perché lo stesso CTU, pur avendo ammesso che il particolare stato dei luoghi rendeva di fatto impossibile il rispetto della norma regolamentare dell'art. 6 delle NTA, ha comunque imputato ai germani la violazione della clinometrica, per non aver Pt_2 costruito l'edificio “al di sotto della quota stradale su Via Pagano”, così creando una soluzione costruttiva non prevista, però nelle disposizioni regolamentari, e vieppiù in contrasto con quanto previsto dalla norma regolamentare del Piano Particolareggiato di Zona A5, secondo cui le costruzioni devono adagiarsi sul terreno seguendolo nelle sue linee clinometriche.
Da tale passaggio motivazionale della relazione peritale discende a ben guardare che non ricorra neppure sotto tale aspetto la prova di una condotta illecita, posta in essere dagli appellanti, lesiva degli interessi del e che possa giustificare il diritto al risarcimento del danno richiesto. Giova segnalare che il CP_1 aveva riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi, al fine di far accertare la violazione CP_1 delle prescrizioni previste dal regolamento comunale e dalle concessioni edilizie da parte di Pt_2
11 e in relazione alla clinometrica dei loro rispettivi fabbricati e, Pt_2 Parte_1 conseguentemente, per farli condannare al risarcimento dei danni. Il mancato accertamento di una violazione delle prescrizioni edilizie esclude il risarcimento degli asseriti danni.
Tali considerazioni, con assorbimento di ogni altra censura, inducono il Collegio a ritenere fondato il primo motivo di gravame, laddove evidenzia proprio la assenza di un danno risarcibile.
Accolto l'appello, la sentenza va riformata, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria in esame.
La riforma della sentenza impone anche di ridefinire le spese di lite relative al doppio grado, facendo applicazione dei principi di causalità e soccombenza, quale conseguenti alla pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia. (v. Cassazione civile sez. III, 12/04/2018, n. 9064; Cass. Civ. sez. LL, del 01/06/2016, n.
11423, Cassazione civile, sez. III, 13/04/2010, n. 8727, fra le altre). Le stesse, quindi, possono essere compensate, considerato l'esito del presente gravame, l'esito complessivo del giudizio, e soprattutto la peculiarità delle fattispecie, anche legata al fatto che la parte appellante, pur avendo avuto la possibilità di acquisire in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, la documentazione
“nuova “ ha deciso di depositarla solo come allegato all'appello, e tanto impone, per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_2 [...] con atto di citazione notificato il 05.10.2023 nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1247/23 del 13.09.2023 così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da con citazione in riassunzione dell'8.1.2016; Controparte_1
2) Compensa interamente le spese di lite del doppio grado fra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Consiglia Invitto
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