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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/11/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente relatore/estensore dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 951 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e vertente TRA nata in [...] il [...] - C.F. Parte_1
– e residente in [...] – C.F._1
AN NO (RM) rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dall'Avvocato Raffaella Negrini (c.f. (PEC C.F._2
) Email_1 ricorrente CONTRO nato il [...] a [...] - c.f. Controparte_1
C.F._3
Resistente contumace Con l'intervento del Pubblico Ministero Conclusioni: come in atti Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 17.4.24 la signora conveniva in Parte_1 giudizio il sig. affinchè il Tribunale a modifica della Controparte_1 sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Prima istanza della Repubblica di Tunisia in data 17/10/2014, trascritta ai sensi dell'art. 3 della Convenzione bilaterale tra l'Italia e Tunisia, sottoscritta il 15 novembre 1967 a Roma disponesse in capo al sig. Controparte_1
l'obbligo di corrispondere alla sig.ra un assegno di Parte_1 mantenimento in favore dei figli ed Persona_1 Persona_2 dell'importo di € 300,00= ciascuno per un totale di € 600,00=, o di quello ritenuto di giustizia, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
disponesse che tutte le spese medico-sanitarie, le spese scolastiche i libri scolastici e le spese straordinarie relative ai figli siano sostenute dai entrambi i genitori nella misura della metà ciascuno, in aderenza al Protocollo vigente presso il Tribunale di Civitavecchia da ritenersi ivi integralmente richiamato e trascritto;
confermasse l'affidamento esclusivo dei minori il 17.09.2008 a Reggio di Calabria- e Persona_3
1 – nata il [...] a [...] – alla madre Persona_2
adottasse ogni altro provvedimento opportuno ivi compreso Parte_1 Per_ l'ammonimento e il risarcimento dei danni cagionati ai figli minori e e alla ricorrente, da quantificarsi in via equitativa. Per_2
Premetteva la ricorrente di avere contratto matrimonio con il Sig.
[...] in Tunisi (EE), in data 4 aprile 2004, trascritto nei registri CP_1 dello Stato italiano ai sensi dell'art. 3 della Convenzione bilaterale tra l'Italia e Tunisia, sottoscritta il 15 novembre 1967 a Roma, relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali, e all'estradizione, le sentenze rese dalle autorità giurisdizionali in Italia o in Tunisia, ratificata con Legge 22 novembre Per_ 1988, n. 532; che dalla loro unione erano nati due figli: il 17.09.2008 a Reggio di Calabria, e il 10.09.2009 a Reggio di Calabria;
che in Per_2 data 17/10/2014 era è stata emessa Sentenza di divorzio tra l'istante ed il Sig. trascritta ai sensi dell'art. 3 della Convenzione bilaterale tra CP_1
l'Italia e Tunisia, sottoscritta il 15 novembre 1967 a Roma;
che le condizioni contenute nella Sentenza di divorzio del 17/10/2014 conferivano l'affidamento di entrambi i figli alla madre, disciplinando il diritto di visita dell'altro genitore, ma non avevano statuito alcun obbligo economico di mantenimento a carico del padre, a fornire un qualsivoglia contributo di mantenimento;
che negli anni il Sig. aveva CP_1 corrisposto sporadicamente e senza continuità a titolo di rimborso per le spese per i figli poche decine di euro, e non aveva mai ritenuto di versare alla sig.ra un contributo fisso a titolo di mantenimento per i ragazzi, Pt_1 né aveva provveduto a rimborsare con regolarità la propria parte di spese mediche, scolastiche, ed extrascolastiche (c.d. straordinarie) sostenute dalla madre, la quale aveva spesso dovuto ricorrere all'aiuto dei propri familiari;
che i ragazzi attualmente risiedevano con la madre a AN NO, mentre il Sig. risultava risiedere a Fasano CP_1
(BR), con la attuale moglie ed un figlio di pochi anni;
ch eil resistente ometteva di visitare i figli e prestare alcun tipo di assistenza . Il resistente rimaneva contumace . La ricorrente in sede di audizione dichiarava: “Il sig. dal 2019 non CP_1 ha mai incontrato i figli né li sente telefonicamente. Non versa nulla per il mantenimento dei figli, salvo due volte 200 euro diversi anni fa e dal 2019 non ha versato nulla. Sono docente a contratto a guadagno in media 1000 euro e prendo 350 euro di assegno unico per i figli. vivo in una casa in affitto e pago 650 euro mensili. Non ho finanziamenti in corso.” Il G.I. in via provvisoria, a parziale modifica dei provvedimenti di divorzio che nel resto confermava, disponeva: Per_
- l'affidamento esclusivo dei figli ed alla madre Per_2 confermando il collocamento presso la resistente;
- che il sig. corrisponda per i figli un assegno di mantenimento di CP_1 euro 500,00 mensili (euro 250,00 ciascuno) da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese ed aggiornamento Istat annuale con decorrenza dal mese di maggio 2024;
2 - che le spese straordinarie per i figli siano corrisposte al 50% tra i genitori secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia. Veniva disposto il deposito di dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata autenticata, dichiarazioni dei redditi, buste paga e estratti dei conti correnti con movimentazioni bancarie degli ultimi tre anni. All'udienza del 22.10.25 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. La domanda della ricorrente è fondata e va accolta per quanto di seguito precisato. La sentenza di divorzio emessa in Tunisia in data 17 ottobre 2014 non ha previsto alcun obbligo di mantenimento a carico del convenuto nei Per_ confronti dei figli ed , in netto contrasto con quanto Per_2 previsto dall'Ordinamento Italiano, a partire dall'art. 147 c.c. La ricorrente risulta avere un reddito mensile medio di circa 1.000,00= euro, quale docente a contratto , e percepisce assegno unico di € 350,00=. L'importo che il resistente è tenuto a versare almeno dal mese di gennaio 2025 – data di instaurazione dle contraddittorio - può essere quantificato in euro 250,00 mensili per ciascun figlio da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese con aggiornamento Istat annuale. Le spese straordinarie per i figli vanno poste al 50% tra i genitori secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia. Va, altresì, confermato l'affidamento esclusivo dei minori Persona_1 nata il [...] a [...]- e – nata il Persona_2
10.09.2009 a Reggio di Calabria – alla madre Parte_1
Quanto alla richiesta risarcitoria, avanzata dalla istante sia per sé che per i figli minori la stessa non appare provata e va respinta. Le spese di lite, come in dispositivo liquidate seguono la soccombenza e vanno attribuite allo stato in quanto al ricorrente è soggetto ammesso al Gratuito Patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, come sopra composto, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 951/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide, reietta ogni altra domanda: accoglie la domanda per quanto di ragione e, a modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Prima Istanza della Repubblica di Tunisia in data 17/10/2014, conferma i provvidenti provvisori e, quindi dichiara il sig. tenuto al versamento in favore della Controparte_1 Per_ ricorrente per il mantenimento dei figli e la somma Per_2 mensile di euro 250,00 per ciascun figlio con decorrenza dal mese di gennaio 2025 con aggiornamento Istat annuale;
pone le spese straordinarie per i figli al 50% tra le parti secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia;
Per_ conferma l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre Per_2
Parte_1
3 condanna il resistente alla refusione delle spese di lite in favore dello Stato e che si liquidano in euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%). Civitavecchia 3.11.2025
IL PRESIDENTE estensore dott.ssa Roberta Nardone
4
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 951 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e vertente TRA nata in [...] il [...] - C.F. Parte_1
– e residente in [...] – C.F._1
AN NO (RM) rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dall'Avvocato Raffaella Negrini (c.f. (PEC C.F._2
) Email_1 ricorrente CONTRO nato il [...] a [...] - c.f. Controparte_1
C.F._3
Resistente contumace Con l'intervento del Pubblico Ministero Conclusioni: come in atti Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 17.4.24 la signora conveniva in Parte_1 giudizio il sig. affinchè il Tribunale a modifica della Controparte_1 sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Prima istanza della Repubblica di Tunisia in data 17/10/2014, trascritta ai sensi dell'art. 3 della Convenzione bilaterale tra l'Italia e Tunisia, sottoscritta il 15 novembre 1967 a Roma disponesse in capo al sig. Controparte_1
l'obbligo di corrispondere alla sig.ra un assegno di Parte_1 mantenimento in favore dei figli ed Persona_1 Persona_2 dell'importo di € 300,00= ciascuno per un totale di € 600,00=, o di quello ritenuto di giustizia, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
disponesse che tutte le spese medico-sanitarie, le spese scolastiche i libri scolastici e le spese straordinarie relative ai figli siano sostenute dai entrambi i genitori nella misura della metà ciascuno, in aderenza al Protocollo vigente presso il Tribunale di Civitavecchia da ritenersi ivi integralmente richiamato e trascritto;
confermasse l'affidamento esclusivo dei minori il 17.09.2008 a Reggio di Calabria- e Persona_3
1 – nata il [...] a [...] – alla madre Persona_2
adottasse ogni altro provvedimento opportuno ivi compreso Parte_1 Per_ l'ammonimento e il risarcimento dei danni cagionati ai figli minori e e alla ricorrente, da quantificarsi in via equitativa. Per_2
Premetteva la ricorrente di avere contratto matrimonio con il Sig.
[...] in Tunisi (EE), in data 4 aprile 2004, trascritto nei registri CP_1 dello Stato italiano ai sensi dell'art. 3 della Convenzione bilaterale tra l'Italia e Tunisia, sottoscritta il 15 novembre 1967 a Roma, relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali, e all'estradizione, le sentenze rese dalle autorità giurisdizionali in Italia o in Tunisia, ratificata con Legge 22 novembre Per_ 1988, n. 532; che dalla loro unione erano nati due figli: il 17.09.2008 a Reggio di Calabria, e il 10.09.2009 a Reggio di Calabria;
che in Per_2 data 17/10/2014 era è stata emessa Sentenza di divorzio tra l'istante ed il Sig. trascritta ai sensi dell'art. 3 della Convenzione bilaterale tra CP_1
l'Italia e Tunisia, sottoscritta il 15 novembre 1967 a Roma;
che le condizioni contenute nella Sentenza di divorzio del 17/10/2014 conferivano l'affidamento di entrambi i figli alla madre, disciplinando il diritto di visita dell'altro genitore, ma non avevano statuito alcun obbligo economico di mantenimento a carico del padre, a fornire un qualsivoglia contributo di mantenimento;
che negli anni il Sig. aveva CP_1 corrisposto sporadicamente e senza continuità a titolo di rimborso per le spese per i figli poche decine di euro, e non aveva mai ritenuto di versare alla sig.ra un contributo fisso a titolo di mantenimento per i ragazzi, Pt_1 né aveva provveduto a rimborsare con regolarità la propria parte di spese mediche, scolastiche, ed extrascolastiche (c.d. straordinarie) sostenute dalla madre, la quale aveva spesso dovuto ricorrere all'aiuto dei propri familiari;
che i ragazzi attualmente risiedevano con la madre a AN NO, mentre il Sig. risultava risiedere a Fasano CP_1
(BR), con la attuale moglie ed un figlio di pochi anni;
ch eil resistente ometteva di visitare i figli e prestare alcun tipo di assistenza . Il resistente rimaneva contumace . La ricorrente in sede di audizione dichiarava: “Il sig. dal 2019 non CP_1 ha mai incontrato i figli né li sente telefonicamente. Non versa nulla per il mantenimento dei figli, salvo due volte 200 euro diversi anni fa e dal 2019 non ha versato nulla. Sono docente a contratto a guadagno in media 1000 euro e prendo 350 euro di assegno unico per i figli. vivo in una casa in affitto e pago 650 euro mensili. Non ho finanziamenti in corso.” Il G.I. in via provvisoria, a parziale modifica dei provvedimenti di divorzio che nel resto confermava, disponeva: Per_
- l'affidamento esclusivo dei figli ed alla madre Per_2 confermando il collocamento presso la resistente;
- che il sig. corrisponda per i figli un assegno di mantenimento di CP_1 euro 500,00 mensili (euro 250,00 ciascuno) da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese ed aggiornamento Istat annuale con decorrenza dal mese di maggio 2024;
2 - che le spese straordinarie per i figli siano corrisposte al 50% tra i genitori secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia. Veniva disposto il deposito di dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata autenticata, dichiarazioni dei redditi, buste paga e estratti dei conti correnti con movimentazioni bancarie degli ultimi tre anni. All'udienza del 22.10.25 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. La domanda della ricorrente è fondata e va accolta per quanto di seguito precisato. La sentenza di divorzio emessa in Tunisia in data 17 ottobre 2014 non ha previsto alcun obbligo di mantenimento a carico del convenuto nei Per_ confronti dei figli ed , in netto contrasto con quanto Per_2 previsto dall'Ordinamento Italiano, a partire dall'art. 147 c.c. La ricorrente risulta avere un reddito mensile medio di circa 1.000,00= euro, quale docente a contratto , e percepisce assegno unico di € 350,00=. L'importo che il resistente è tenuto a versare almeno dal mese di gennaio 2025 – data di instaurazione dle contraddittorio - può essere quantificato in euro 250,00 mensili per ciascun figlio da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese con aggiornamento Istat annuale. Le spese straordinarie per i figli vanno poste al 50% tra i genitori secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia. Va, altresì, confermato l'affidamento esclusivo dei minori Persona_1 nata il [...] a [...]- e – nata il Persona_2
10.09.2009 a Reggio di Calabria – alla madre Parte_1
Quanto alla richiesta risarcitoria, avanzata dalla istante sia per sé che per i figli minori la stessa non appare provata e va respinta. Le spese di lite, come in dispositivo liquidate seguono la soccombenza e vanno attribuite allo stato in quanto al ricorrente è soggetto ammesso al Gratuito Patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, come sopra composto, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 951/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide, reietta ogni altra domanda: accoglie la domanda per quanto di ragione e, a modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Prima Istanza della Repubblica di Tunisia in data 17/10/2014, conferma i provvidenti provvisori e, quindi dichiara il sig. tenuto al versamento in favore della Controparte_1 Per_ ricorrente per il mantenimento dei figli e la somma Per_2 mensile di euro 250,00 per ciascun figlio con decorrenza dal mese di gennaio 2025 con aggiornamento Istat annuale;
pone le spese straordinarie per i figli al 50% tra le parti secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia;
Per_ conferma l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre Per_2
Parte_1
3 condanna il resistente alla refusione delle spese di lite in favore dello Stato e che si liquidano in euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%). Civitavecchia 3.11.2025
IL PRESIDENTE estensore dott.ssa Roberta Nardone
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