Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Alessandria
n. 2024 1005 rg
Azione di manutenzione nel possesso (artt. 703 c.p.c. e 1170 c.c.)
Il Giudice dott. Giuseppe Bersani nel procedimento di cui in epigrafe promosso da:
rappresentato e difeso da LC RI Parte_1 C.F._1
Nei confronti di:
rappresentato e difeso da ER AN CP_1 C.F._2
Sciogliendo la riserva di cui all'udienza dell'8 aprile 2025 ha reso la seguente ordinanza
Svolgimento del processo
Con ricorso per la manutenzione del possesso ex art. 1170 c.c. e art. 703 c.p.c. ritualmente notificato i IGg.ri e , lamentavano di essere stati molestati nel Parte_1 Parte_2 possesso dei loro immobili dal IG. , proprietario dell'abitazione censita al Catasto CP_1
Fabbricati al f. 4, part. 314 e dell'antistante cortile confinanti a Nord-Est con la proprietà dei ricorrenti.
In particolare i IGg.ri esponevano quanto segue: nella seconda metà del mese di Parte_3 maggio 2023, il IG. aveva chiuso l'ingresso al cortile di sua proprietà con un cancello che CP_1
si apre verso il cortile stesso andando a colpire e a danneggiare – quando il battente di destra era aperto - il tubo della grondaia posizionato sul muro di proprietà A ciò si Parte_4 aggiungeva il fatto che il cancello aprendosi con l'anta destra andava ad impedire la visuale dalla finestra - e l'apertura del relativo infisso esterno - della tavernetta di proprietà Parte_4
Lamentavano infine i ricorrenti che i fissanti di destra del cancello erano stai infissi nel muro di proprietà praticamente a ridosso del tubo della grondaia. Parte_4
Esponeva parte ricorrente che innanzi al cancello - dal lato cortile - il IG. aveva CP_1
posizionato una tavola che copre il tombino di deflusso delle acque piovane, che andava ad allagare la tavernetta di proprietà il resistente IG. aveva – quindi - posizionato un Parte_4 CP_1 telo sopra alla tettoia in eternit sovrastante l'abitazione di sua proprietà, che in caso di vento forte, faceva cadere la copertura di tegole posizionate come fissanti e bloccanti il telo stesso;
tale copertura - inoltre – attesa la sua natura cagionava disturbo e rumore che recava disturbo ai ricorrenti.
loro privacy.
Ulteriore molestia nel possesso era costituita dal fatto che il IG. aveva – quindi - CP_1
posizionato davanti alle persiane di una delle finestre della tavernetta di proprietà Parte_4
tre contenitori dei rifiuti che, oltre ad impedire agevolmente la chiusura della persiana stessa, producevano cattivi odori che si propalavano alla tavernetta prospicente.
Evidenziavano – infine – i ricorrente che nel mese di novembre 2023 il IG. aveva CP_1
installato una canna fumaria sul balcone il cui fumo – derivante verosimilmente dalla combustione di una stufa a legna - invadeva le stanze dell'abitazione degli Parte_4
Il Giudice designato fissava udienza di comparizione delle parti al 20/06/2024, nel corso della quale il resistente IG. si costituiva nella procedura esponendo che: CP_1
a) i cardini cui è agganciato il cancello erano già presenti in precedenza e d erano stati posizionati sul muro di altra proprietà.
b) relativamente al telo posizionato sul telo rilevava che lo stesso era stato collocato provvisoriamente al fine di proteggere la struttura stessa in attesa dell'intervento di una ditta specializzata per corretta manutenzione o rimozione della copertura.
c) dato atto delle doglianze di parte ricorrente si impegnava ad effettuare i seguenti lavori: a posizionare un fermo che impedisca il contatto tra il cancello e il pluviale, sistemare il tombino per il deflusso delle acque piovane;
riposizionare le telecamere, la canna fumaria e i bidoni dell'immondizia.
Visti gli impegni di intervento proposti da parte resistente al fine di eliminare le situazioni di molestia del possesso dei ricorrenti, all'udienza di comparizione delle del 20/06/2024 le parti chiedevano un rinvio in attesa dell'esecuzione di detti lavori.
All'udienza del 29/10/2024 il difensore di parte ricorrente dava atto che i lavori di ripristino non erano stati eseguiti dal IG. nonostante l'impegno assunto in tal senso;
il Giudice fissava, CP_1
pertanto, l'udienza del 27/11/2024 per l'assunzione di due informatori.
All'udienza del 27/11/2024 l'Avv. Buffa depositava una memoria cartacea con allegati fotogrammi ritraenti lo stato dei luoghi;
venivano quindi ascoltati gli informatori sigg.ri e CP_2 [...]
; all'esito il Giudice rinviava all'udienza del 19/12/2024 per l'audizione degli Persona_1 informatori di parte resistente, udienza poi rinviata d'ufficio al 12/02/2025.
All'udienza del 12/02/2025 veniva ascoltato l' informatore sig. ; all'esito il Testimone_1
Giudice fissava udienza di discussione all'8/04/2025 con termine per note al 20/03/2025.
In detta udienza il giudice designato riservava la decisione alla camera di consiglio. Motivi della decisione
Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito indicate.
Va subito evidenziato che parte resistente non ha contestato il periodo in cui il possesso dei ricorrenti è stato molestato, per cui l'azione deve ritenersi proposta nei termini.
Peraltro parte resistente assumendo l'impegno a rimuovere le opere di cui parte ricorrente lamentava l'avvenuta esecuzione, ammetteva – peraltro - implicitamente la riferibilità delle medesime alla propria persona.
Occorre, quindi verificare, nel caso concreto quali opere siano ancora presenti e quali invece siano state rimosse anche in considerazione dello stato dei luoghi risultante dalle riproduzioni fotografiche prodotte da parte resistente.
Con riferimento alle altre opere che non sono state rimosse - e quindi ancora presenti - occorrerà verificare se ed in che misura, integrino una molestia nel possesso.
1) Sul posizionamento del cancello con il quale il IG. ha chiuso l'ingresso al cortile di CP_1
sua proprietà e che si apre verso il cortile stesso.
Dalle fotografie depositate risulta provato che il IG. ha posizionato un fermo a terra al fine CP_1
di impedire che il cancello vada a urtare il muro e la grondaia di proprietà dei ricorrenti e specifica di aver tagliato la saldatura tra il palo del cancello e il tassello presente sul muro (di proprietà dei
IGg.ri . Nonostante tali modifiche il posizionamento del cancello impedisce – Parte_4
quando viene aperto – la chiusura dell'anta della finestra situata nella casa dei ricorrenti. Inoltre la particolare struttura del cancello (con fitta trama di rete al fine di impedire la visione del cortile al suo interno) impedisce o limita la visibilità dalla finestra dei ricorrenti quanto il cancello viene aperto con il battente destro (cfr. fotografia doc. 9 e 7 prod. resistente).
La realizzazione del cancello con tali modalità integra, pertanto una turbativa del possesso dei ricorrenti limitando l'uso della finestra e la relativa chiusura.
2)Sulla tavola che copre il tombino di deflusso delle acque piovane che vanno ad allagare la tavernetta di proprietà . Parte_4
Parte ricorrente conferma che la tavola è stata rimossa;
il IG. ha realizzato una griglia di CP_1
copertura del tombino.
Per tale doglianza deve essere dichiarato il non luogo a provvedere
3) Sul telo sopra alla tettoia in eternit sovrastante l'abitazione di proprietà CP_1
L'informatore ha dichiarato che “dal balcone della mia abitazione dove abito Persona_1
con mia figlia, IG.ra ho notato il posizionamento del telo sopra la tettoia in eternit, CP_2 ma non so se attualmente sia ancora ivi posizionato”. La Porta SA ha precisato. “è stato posizionato un telo sopra la tettoia in eternit, in quanto dalla mia abitazione vedo tutta l'abitazione del IG. ho notato anche che quando la giornata è ventosa il telo si muove e sono stati CP_1
posizionati dei mattoni o oggetti simili per impedire al telo di volare via ma ciò non è stato sufficiente in quanto il telo è stato portato via dal vento”.
In considerazione di tale ultima circostanza deve essere dichiarato il non luogo a provvedere non essendo più presente il telo oggetto di contestazione.
4) Sul posizionamento di due telecamere sulla facciata del fabbricato di proprietà CP_1 direzionate verso l'abitazione degli che violano in maniera palese la loro Parte_4 privacy e il loro diritto all'immagine.
Le telecamere sono ancora oggi nella stessa posizione di quando è stato depositato il ricorso, come affermano i sommari informatori . In considerazione della direzione e dell'angolazione CP_2
della telecamera appare indubbia la molestia nel possesso, causando turbativa al diritto di privacy dei IGg.ri Parte_4
5) Sul posizionamento dei bidoni dell'immondizia davanti alla persiane di una delle finestre della tavernetta di proprietà . Parte_4
Come si ricava dalla fotografia n. 6 della produzione di parte resistente i contenitori dei rifiuti sono stati rimossi e collocati in un vano che viene chiuso (foto 6 – 6-1)
Il nuovo posizionamento dei contenitori consente ragionevolmente di ritenere che gli effluvi provenienti dagli stessi non raggiungono la finestra del soggiorno In ogni caso Parte_4
non è stata fornita la prova che nonostante la nuova collocazione si configuri una molestia nel possesso.
6) Sulla alla canna fumaria installata dal IG. sul suo balcone. CP_1
Con riferimento a tale aspetto va evidenziato che rispetto al momento del deposito del ricorso la canna fumaria è stata alzata oltre il tetto.
Da parte del ricorrente si afferma che “Questa modifica ha però ulteriormente peggiorato l'arrivo del fumo in casa anziché limitarlo. Infatti la sommaria informatrice Parte_4 CP_2 dichiara che “il camino di questa canna fumaria è all'altezza di circa quattro metri e il fumo esce proprio davanti alla finestra della IG.ra ; questo lavoro è stato effettuato circa un mese fa Pt_1
(ottobre 2024) e la canna fumaria precedente era più bassa ed arrivava al livello del balcone”.
Appare pertanto provato che – nonostante la modifica realizzata dal resistente - la canna fumaria che parte dal balcone di proprietà cagioni una turbativa al possesso dei IGg.ri CP_1 Pt_3
in quanto la fuoriuscita del fumo di combustione avviene proprio davanti alla finestra dei
[...]
ricorrenti, impedendone o limitandone ai medesimi l'apertura.
Sulle spese del giudizio Le spese seguono la soccombenza sia per l'accoglimento del ricorso con riferimento alle condotte che integrano nell'attualità una molestia nel possesso, sia perché la dichiarazione di “non luogo provvedere” su altre condotte viene pronunciata successivamente alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice di Alessandria, in composizione monocratica così dispone in parziale accoglimento del ricorso presentato da e Parte_6 Parte_2
Ordina
La rimozione
1) dell'anta destra del cancello con il quale il IG. ha chiuso l'ingresso al cortile di sua CP_1
proprietà e che si apre verso il cortile stesso;
2) di due telecamere sulla facciata del fabbricato di proprietà direzionate verso CP_1
l'abitazione degli Parte_4
3) della canna fumaria installata dal IG. sul suo balcone e la rimessione in pristino CP_1
della canna fumaria originaria
Dichiara non luogo a provvedere in ordine alle richieste di rimozione della tavola che copre il tombino di deflusso delle acque piovane che vanno ad allagare la tavernetta di proprietà Parte_4
del telo sopra alla tettoia in eternit sovrastante l'abitazione di proprietà CP_1
dei bidoni dell'immondizia davanti alla persiane di una delle finestre della tavernetta di proprietà
Parte_4
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di costituzione e difesa in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Alessandria, 9 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bersani