Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 27/03/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1973/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1973/2024 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 12.11.2024, congiuntamente da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
C.F._1
e nata in [...] il Parte_2
05.02.1974 (C.F. ), entrambi residenti in C.F._2
Pistoia (PT), via di Felceti n. 17, rappresentati e difesi dall' Avv.
Veronica Bartoletti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Cantagrillo (PT), via XXV Aprile n. 10/O, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 12.11.2024, Parte_1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in data 07.07.2007 in Cutigliano (PT), precisavano che dall'unione erano nate le figlie (il 10.01.2008) e (il Per_1 Per_2
19.03.2014).
Le parti evidenziavano peraltro che fra i coniugi insorgevano contrasti tali da rendere impossibile la convivenza matrimoniale.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) i coniugi danno atto di nulla pretendere a titolo di mantenimento
l'uno dall'altro;
3) per quanto occorrer possa, precisano che la casa di abitazione, di proprietà esclusiva della moglie, rimane assegnata alla stessa, unitamente ai mobili che l'arredano, che pure sono o vengono attribuiti in proprietà esclusiva;
3) il padre, alla data di sottoscrizione del ricorso lascerà la casa coniugale spostando altrove la residenza;
4) le figlie verranno affidate ad ambedue i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo congiunto e con esercizio disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento e fissazione delle minorenni presso la casa coniugale di proprietà della madre ed unitamente alla stessa;
5) il padre potrà tenere con se le bambine, salvo diverso accordo tra le parti: a) il mercoledì dall'uscita di scuola fino alle ore 20,30 quando le dovrà riaccompagnare presso l'abitazione materna;
b) a fine settimane alternati dal sabato pomeriggio alle ore 14,00 fino alle ore 20,30 della domenica quando le dovrà riaccompagnare
2 presso l'abitazione materna;
c) per due settimane nel corso delle vacanze scolastiche estive, nel periodo che i genitori concorderanno entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
d) per una settimana durante le vacanze di Natale, alternando ogni anno con la madre il periodo dalla chiusura delle scuola e fino al 30 dicembre, nonché tra il 31 dicembre e la ripresa delle lezioni scolastiche;
e) per tre giorni durante le vacanze di Pasqua, ad anni alterni;
6) il padre verserà alla madre, quale contributo per il mantenimento delle figlie minori, un assegno di euro 1.000,00 mensili omnia (euro 500,00 a figlia), da corrispondere anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, debitamente documentate. Tale somma verrà rivalutata secondo gli indici ISTAT di anno in anno. L'importo come sopra determinato dovrà essere corrisposto direttamente alla Sig.ra Parte_2 mediante bonifico bancario sul conto corrente attualmente in uso dalla Sig.ra;
7) i coniugi prestano reciproco consenso per la concessione e/o rinnovo del passaporto delle figlie.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 23.01.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse
3 alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nato a [...] il [...] e
[...] Parte_2
nata in [...] il [...], che hanno
[...] contratto matrimonio in data 07.07.2007 in Cutigliano (PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Abetone Cutigliano (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto n. 5, P. 2, Serie C, anno 2007);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 27.03.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
4