Cass. civ., sez. II, sentenza 19/05/1977, n. 2061
CASS
Sentenza 19 maggio 1977

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Massime3

Qualora i vizi di un'opera, conferita in appalto, siano ascrivibili ad errori sia di progettazione che di esecuzione, le responsabilita, verso il committente, del progettista e dell'appaltatore, pur non essendo solidali, in quanto discendenti da due diversi rapporti contrattuali, possono essere congiuntamente dedotte dal committente medesimo nello stesso giudizio, per conseguire il ristoro dei danni da ciascuno di detti soggetti, nelle proporzioni rispettivamente dovute. ( V 3557/72, mass n 361522; ( V 2887/68, mass n 335600).*

In tema di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, non viola il principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato il giudice del merito che d'ufficio, anche in grado di appello, quantifichi il danno medesimo tenendo conto della sopravvenuta svalutazione monetaria, in quanto l'adeguamento della reintegrazione patrimoniale all'effettivo valore della moneta, al momento della liquidazione, tende all'effettiva realizzazione dell'originario petitum dell'Azione risarcitoria. ( V 1875/76, mass n 380669; ( V 1479/73, mass n 364228).*

Ai sensi dell'art 97 primo comma cod proc civ, la condanna solidale al pagamento delle spese, a carico di piu parti soccombenti, non postula necessariamente la solidarieta nel debito, o la indivisibilita dei rispettivi rapporti sostanziali, ma puo essere pronunciata sulla sola base di un interesse comune di detti soccombenti. Tale comunanza di interesse e ravvisabile anche nella sostanziale identita delle questioni sollevate e dibattute, ovvero nella convergenza degli atteggiamenti difensivi diretti a contraddire la pretesa avversaria. ( V 352/74, mass n 368028; ( V 2430/72, mass n 359878).*

Commentario1

  • 1La responsabilità dell'appaltatore nei lavori condominiali
    Francaviglia Rosa · https://www.diritto.it/ · 15 settembre 2004

    In materia di responsabilità dell' appaltatore e del direttore dei lavori per vizi e difformità delle opere oggetto del contratto di appalto, la giurisprudenza della S.C. ha enucleato una serie di principi sulla scorta dei riferimenti codicistici di cui agli artt. 1662, 1667, 1668 e 1669 c.c.. Detti principi, applicabili sia agli appalti pubblici che a quelli privati, assumono particolare rilievo laddove si verta in ipotesi di contratto di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria in cui la parte committente sia un condominio in persona del legale rappresentante pro tempore, ossia l' amministratore. In tal caso, la Cassazione ha contemplato la possibilità dell' azione diretta del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 19/05/1977, n. 2061
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2061
Data del deposito : 19 maggio 1977

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