Sentenza 23 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/08/2002, n. 12418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12418 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 02 LA CORTE SUPREMA DICASSAZŁO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 2865/00 Cron.30028 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Ud. 15/05/02 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: MI TO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ETTORE PARENTI, G. PAOLO PARENTI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE N0144, rappresentato e difeso 2002 dagli avvocati ANTONIO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA', 2144 -1- { giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 3 maggio 2002, rep. N. 60092; resistente con procura avverso la sentenza n. 512/99 del Tribunale di PIACENZA, depositata il 25/10/99 R.G.N. 1521/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS per delega BOER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso, -2- Svolgimento del processo Con atto del 1° luglio 1997 RI MI propose appello avverso la sentenza con cui il Pretore di Piacenza aveva respinto la sua domanda di condanna dell'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (IN.ALL.) al pagamento della rendita per malattia professionale. L'appellante pose in rilievo, in modo particolare, alcuni elementi che کا کام consentivano di dedurre l'esistenza (che il primo giudice aveva negato) del rapporto causale fra lavoro e malattia: la lunga esposizione al rumore (per attività nel settore metalmeccanico). la struttura dell'infermità (bilateralità del danno) e l'assenza di causestessa extralavorative. Con sentenza del 25 ottobre 1999 il Tribunale di Piacenza ha respinto l'appello proposto dal MI. Afferma il giudicante che il consulente tecnico d'ufficio aveva escluso il rapporto causale fra lavoro e patologia, differenziando due periodi lavorativi. Nel periodo intercorrente fra il 1956 ed il 1976 non era stato possibile raccogliere alcuna documentazione oggettiva circa l'esposizione al rumore in una misura lesiva. Nel periodo successivo. intercorrente fra il 1976 ed il 1992. quando i MI svolgeva attività di montatore. i rilievi fonometrici eseguiti dall'azienda avevano posto in evidenza l'esposizione a rumori fra 62 dh e 77.4 db: e. secondo indagini statistiche. l'esposizione protratta per 15 anni ad un rumore che abbia questa misura 3 (non eccedente il limite di rischio: 80 db) determina diminuzione di udito solo nel 5% della popolazione. Ed il MI non aveva provato una propria particolare sensibilità, che consentisse di escludere questa rilevanza statistica. Per la cassazione di questa sentenza ricorre RI MI, percorrendo le linee d'un unico motivo: 'I.N.A.II. si è costituito con procura, partecipando all'udienza. Motivi della decisione Unlo Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione degli artt. 441 e 196 cod. proc. civ., degli artt. 3 e 66 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e del d.P.R. 9 giugno 1975 n. 482 nonché omessa ed insufficiente motivazione, il ricorrente sostiene che il consulente tecnico d'ufficio :
1. non aveva adottato i criteri medico legali che avrebbero consentito di accertare il rapporto di causalità (anamnesi, efficienza causale dell'attività lavorativa in relazione alla lesione riscontrata. esclusione di fattori causali esterni); e si era limitato ad affermare per il primo periodo l'impossibilità di accertamenti, e per il secondo periodo l'insufficienza lesiva del rumore;
2. non aveva spiegato la ragione per cui nel caso in esame erano presenti le caratteristiche tipiche della lesione da rumore, e non aveva indicato a quali eventuali altre fonti non lavorative poteva essere ricondotta la lesione dell'apparato auditivo;
3. non aveva dato risposta al quesito concernente l'individuazione di mansioni lavorative ascrivibili alle tabelle di cui al d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124: 4. aveva riferito di rilievi fonometrici non esistenti;
gli unici accertamenti l'uno del settembre 1982 (conambientali erano due rilievi aspecifici: non relativi al singolo lavoratore) e l'altro del dicembre 1989 (che, in quanto eseguito da privati, non era completamente attendibile):
5. non aveva indicato le fonti di acquisizione dei dati statistici. Kaser Il ricorso è infondato. E' da premettere che è onere del lavoratore provare i presupposti del diritto invocato: e, in particolare, l'esposizione a rischio il rapporto di causalità fra lavoro e malattia. Nel caso in esame, gli accertamenti eseguiti dal consulente tecnico d'ufficio, riportati in sentenza (rilievi fonometrici) sono adeguata base e giustificazione della deduzione, e rendono insindacabile il giudizio di merito. Per esigenza di completezza è da aggiungere che le censure proposte (in particolare per quanto indicato sub "4."), attenendo ad aspetti non significativi dell'esame, sono irrilevanti. In ordine alle altre censure, il ricorrente non indica in modo autosufficiente i fatti segnalati, né gli aspetti che consentirebbero di accertare la relativa decisività. Il ricorso deve essere respinto. E, in applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nulla è da disporre in ordine alle spese del giudizio di legittimità. 5
PQM
La Corte respinge il ricorso e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Cosi deciso in Roma, il 15 maggio 2002. Il Consigliere estensore to luci IL PRESIDENTE incenzo Mileo Vis IMPOSTA DI BOLLO, DI DA OGNI SPESA, TASSA SENSI DELL'ART. 10 GE 11-3-73 N. 533 *TTO A A lle CANCELLIERE 6