Articolo 34 della Legge 18 febbraio 1999, n. 28
Articolo 33Articolo 35
Versione
9 marzo 1999
Art. 34. (Compensi arretrati per i messi comunali).
1. A decorrere dal 27 luglio 1991 e fino all'entrata in vigore della disciplina concernente il riordino dei compensi spettanti ai comuni per la notificazione degli atti a mezzo dei messi comunali su richiesta di uffici della pubblica amministrazione, al comune spetta, ove non corrisposta, la somma di lire tremila per ogni singolo atto dell'Amministrazione finanziaria notificato.
Entrata in vigore il 9 marzo 1999
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