Versione
9 marzo 1999
9 marzo 1999
Art. 34. (Compensi arretrati per i messi comunali).
1. A decorrere dal 27 luglio 1991 e fino all'entrata in vigore della disciplina concernente il riordino dei compensi spettanti ai comuni per la notificazione degli atti a mezzo dei messi comunali su richiesta di uffici della pubblica amministrazione, al comune spetta, ove non corrisposta, la somma di lire tremila per ogni singolo atto dell'Amministrazione finanziaria notificato.
1. A decorrere dal 27 luglio 1991 e fino all'entrata in vigore della disciplina concernente il riordino dei compensi spettanti ai comuni per la notificazione degli atti a mezzo dei messi comunali su richiesta di uffici della pubblica amministrazione, al comune spetta, ove non corrisposta, la somma di lire tremila per ogni singolo atto dell'Amministrazione finanziaria notificato.
Commentario • 1
- 1. Circolare del 27/09/1999 n. 196 - Min. Finanze - Dip. Entrate Riscossione Serv. IIMin. Finanze · 27 settembre 1999 · 4.461912
[…] notifiche loro affidate e che non possono subordinare tale attivita\' al pagamento preventivo del compenso spettante. Si ricorda inoltre che in base all\'art. 34 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, a decorrere dal 27 luglio 1991 spetta al Comune il compenso di lire 3.000 per ogni notifica effettuata, salve le successive modificazioni disposte a seguito dell\'emanazione della
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Giurisprudenza • 26
- 1. Trib. Gela, sentenza 06/10/2025, n. 345Provvedimento: […]Leggi di più...
- art. 10 legge n. 265/1999·
- visto di regolarità contabile·
- prescrizione quinquennale·
- art. 54 CCNL Comparto Enti Locali·
- mansioni di messo comunale·
- ragione più liquida·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- art. 34 legge n. 28/1999·
- compensazione spese di lite·
- indennità per diritti di notifica·
- principio di omnicomprensività della retribuzione·
- mandato ex lege