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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/05/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 15.05.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 22.4.2025, 6.12.2025, 12.5.2025, 14.5.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 176/2024 R.G. Lav., TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'a . Carnevali, giusta procura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Ancona, via Maratta n. 14 con indicazione della pec e . Email_1 Emai_2
Email_3
RICORRENTE
CP_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Flori giusta procura notarile alle liti, elettivamente domiciliato presso la sede dell'avvocatura dell'ente in Ancona via San Martino n. 23
RESISTENTE
OGGETTO: disconoscimento di lavoro subordinato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE. Il ricorrente contesta l'accertamento ispettivo con cui l' ha provveduto a disconoscere il CP_1 rapporto di lavoro subordinato instaurato con la società Ristorante DÌ di NI IU & C. s.n.c. limitatamente al periodo non coperto da prescrizione dal 1.7.2016 al 31.3.2019, dovendo qualificarsi il ricorrente come collaboratore familiare in quanto marito convivente di una dei soci
1 dell'azienda. Sostiene che vi siano tutti gli elementi per qualificare il rapporto come lavoro subordinato, sicché chiede la declaratoria di illegittimità dell'accertamento dell CP_1
Costituendosi in giudizio, l' sostiene la legittimità dell'accertamento CP_1 depositando le dichiarazioni rese oratori agli ispettori. La causa veniva istruita con escussione di vari testimoni e discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. 2. PRECEDENTI DEL TRIBUNALE DI ANCONA E DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA SU CAUSA ANALOGA. Dagli atti di parte ricorrente emerge che in fattispecie del tutto sovrapponibile, in quanto relativa al rapporto di lavoro subordinato stipulato dalla medesima società con altro soggetto coniuge di altra socia, sia il Tribunale di Ancona sia la locale Corte di Appello hanno ritenuto illegittimo il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che la qualificazione come collaboratore familiare fosse istituto di natura residuale previsto dall'art. 230 bis c.c. per offrire una tutela in mancanza di diversa qualificazione del rapporto da parte delle parti, tanto che lo stesso articolo di legge prevede che l'istituto trova applicazione nel caso in cui non sia configurabile un diverso rapporto di lavoro. Il Tribunale ha ritenuto che “in tali contesti il requisito formale può legittimamente costituire l'unico discrimine (a tutti gli effetti) tra lavoro subordinato, il lavoro autonomo e lavoro disciplinato dall'art.230 bis cc;
si è affermato infatti che “un lavoro prestato nella situazione prevista dall'art.230 bis con vincolo di subordinazione, non può di per sè far ritenere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato senza la espressa volontà delle parti, considerando la possibile identità degli elementi di fatto, sia del rapporto di lavoro ex art.230 bis cc sia del rapporto di lavoro subordinato” (cfr. Cass.1211/89)”, aggiungendo che “la subordinazione non esige che il lavoratore si mantenga estraneo alla «gestione dell'attività» considerata (peraltro, in particolare non tanto in relazione al ricorrente, ma ad un ulteriore familiare, tale ) nel verbale di accertamento: laddove la forma Parte_1 subordinata generalmente caratterizza anche il rapporto lavorativo del dirigente e addirittura, tipicamente, dell'institore (cfr. Cass.21811/15).” (Tribunale di Ancona, n. 403/2023). Nel confermare tale pronuncia la locale Corte di Appello ha affermato che nel caso di specie non fosse applicabile la presunzione di gratuità del lavoro prestato dal familiare, dovendo evidenziarsi che il rapporto di lavoro era intercorso non con una persona fisica ma con una società, sicché gravava sull' ex art. 2697 c.c. l'onere di fornire prova dell'erronea CP_1 formalizzazione del rapporto con contratto di lavoro subordinato. Ritenendo che tale prova non fosse stata adeguatamente fornita, la Corte di Appello ha rigettato l'appello proposto dall' (Corte di Appello di Ancona n. CP_1
42/2025). Tali principi di diritto si condividono pienamente e risultano idonei
2 all'accoglimento della domanda proposta anche nel presente giudizio per le ragioni che verranno spiegate nel prosieguo.
3. ESAME DEL COMPENDIO PROBATORIO. Orbene, tutti i lavoratori escussi hanno escluso che il partecipasse attivamente alla gestione Pt_1 della società, evidenziando ch essa era in mano ai soci (testi NI,
) che provvedevano a tenere i rapporti con i fornitori (testi Bladini, Tes_1 elli) e organizzavano il lavoro dei dipendenti (teste NI, ), Tes_1 dando indicazioni anche al ad esempio in merito alle mansioni da Pt_1 svolgere o dando la propr izzazione alla merce da ordinare (teste
, ). È stato, altresì, confermato che il Tes_2 Tes_3 Testimone_4 Pt_1
i ste NI, , IU, Tes_1 Tes_5
), veniva pagato in base a quanto risultava sulla busta paga (teste Testimone_4 ldini), aveva orari predeterminati e rispettava i turni stabiliti dai titolari (teste , ) anche se gestiti con una certa Tes_1 Tes_5 Tes_3 flessibilità (tes i Non sono emersi, dunque, elementi che possano portare a ritenere che il rapporto di lavoro subordinato con il fosse simulato. Pt_1
Né ciò può desumersi dalle dic i rese in sede ispettiva, laddove alcuni lavoratori hanno affermato di avere parlato anche con il oltre Pt_1 che con le socie per essere assunti, circostanza che nulla dice sulla partecipazione del alle decisioni sull'assunzione, così come non Pt_1 implica una parteci alla gestione della società la circostanza di avere dato disposizioni ai dipendenti. A tale ultimo proposito in corso di causa si è verificato che le suddette disposizioni erano invero limitate alla richiesta di preparare alcune cose per gli aperitivi del bar in cui il lavorava e Pt_1 rientravano nella collaborazione e nel gioco di squadra i lavoratori tanto che provenivano anche da altri dipendenti (teste ). Tes_3
Ugualmente è poco significativo il fatto che il venisse percepito Pt_1 dai dipendenti come un titolare in quanto marito delle socie, non essendo fondata tale percezione su circostanze obiettive rilevanti per le ragioni esposte. Alla luce di tali circostanze, si ritiene che non vi sia prova della simulazione del rapporto di lavoro subordinato, sicché va dichiarato illegittimo il provvedimento di disconoscimento emesso dall' CP_1
4. CONCLUSIONI E REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE. Non avendo l' fornito la prova dell'assunto su cui si fonda il provvedimento CP_1 di disco ento, si ritiene che il ricorso vada accolto con condanna dell' convenuto alla rifusione delle spese di lite per il principio di CP_2 soc za.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
3 1) dichiara la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra e Ristorante DÌ di NI IU & C. s.n.c. sino Parte_1
2) condanna l' a rifondere a le spese di lite che CP_1 Parte_1 liquida in .600,00 per co nale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, in data 20.5.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 15.5.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
4
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 15.05.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 22.4.2025, 6.12.2025, 12.5.2025, 14.5.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 176/2024 R.G. Lav., TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'a . Carnevali, giusta procura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Ancona, via Maratta n. 14 con indicazione della pec e . Email_1 Emai_2
Email_3
RICORRENTE
CP_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Flori giusta procura notarile alle liti, elettivamente domiciliato presso la sede dell'avvocatura dell'ente in Ancona via San Martino n. 23
RESISTENTE
OGGETTO: disconoscimento di lavoro subordinato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE. Il ricorrente contesta l'accertamento ispettivo con cui l' ha provveduto a disconoscere il CP_1 rapporto di lavoro subordinato instaurato con la società Ristorante DÌ di NI IU & C. s.n.c. limitatamente al periodo non coperto da prescrizione dal 1.7.2016 al 31.3.2019, dovendo qualificarsi il ricorrente come collaboratore familiare in quanto marito convivente di una dei soci
1 dell'azienda. Sostiene che vi siano tutti gli elementi per qualificare il rapporto come lavoro subordinato, sicché chiede la declaratoria di illegittimità dell'accertamento dell CP_1
Costituendosi in giudizio, l' sostiene la legittimità dell'accertamento CP_1 depositando le dichiarazioni rese oratori agli ispettori. La causa veniva istruita con escussione di vari testimoni e discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. 2. PRECEDENTI DEL TRIBUNALE DI ANCONA E DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA SU CAUSA ANALOGA. Dagli atti di parte ricorrente emerge che in fattispecie del tutto sovrapponibile, in quanto relativa al rapporto di lavoro subordinato stipulato dalla medesima società con altro soggetto coniuge di altra socia, sia il Tribunale di Ancona sia la locale Corte di Appello hanno ritenuto illegittimo il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che la qualificazione come collaboratore familiare fosse istituto di natura residuale previsto dall'art. 230 bis c.c. per offrire una tutela in mancanza di diversa qualificazione del rapporto da parte delle parti, tanto che lo stesso articolo di legge prevede che l'istituto trova applicazione nel caso in cui non sia configurabile un diverso rapporto di lavoro. Il Tribunale ha ritenuto che “in tali contesti il requisito formale può legittimamente costituire l'unico discrimine (a tutti gli effetti) tra lavoro subordinato, il lavoro autonomo e lavoro disciplinato dall'art.230 bis cc;
si è affermato infatti che “un lavoro prestato nella situazione prevista dall'art.230 bis con vincolo di subordinazione, non può di per sè far ritenere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato senza la espressa volontà delle parti, considerando la possibile identità degli elementi di fatto, sia del rapporto di lavoro ex art.230 bis cc sia del rapporto di lavoro subordinato” (cfr. Cass.1211/89)”, aggiungendo che “la subordinazione non esige che il lavoratore si mantenga estraneo alla «gestione dell'attività» considerata (peraltro, in particolare non tanto in relazione al ricorrente, ma ad un ulteriore familiare, tale ) nel verbale di accertamento: laddove la forma Parte_1 subordinata generalmente caratterizza anche il rapporto lavorativo del dirigente e addirittura, tipicamente, dell'institore (cfr. Cass.21811/15).” (Tribunale di Ancona, n. 403/2023). Nel confermare tale pronuncia la locale Corte di Appello ha affermato che nel caso di specie non fosse applicabile la presunzione di gratuità del lavoro prestato dal familiare, dovendo evidenziarsi che il rapporto di lavoro era intercorso non con una persona fisica ma con una società, sicché gravava sull' ex art. 2697 c.c. l'onere di fornire prova dell'erronea CP_1 formalizzazione del rapporto con contratto di lavoro subordinato. Ritenendo che tale prova non fosse stata adeguatamente fornita, la Corte di Appello ha rigettato l'appello proposto dall' (Corte di Appello di Ancona n. CP_1
42/2025). Tali principi di diritto si condividono pienamente e risultano idonei
2 all'accoglimento della domanda proposta anche nel presente giudizio per le ragioni che verranno spiegate nel prosieguo.
3. ESAME DEL COMPENDIO PROBATORIO. Orbene, tutti i lavoratori escussi hanno escluso che il partecipasse attivamente alla gestione Pt_1 della società, evidenziando ch essa era in mano ai soci (testi NI,
) che provvedevano a tenere i rapporti con i fornitori (testi Bladini, Tes_1 elli) e organizzavano il lavoro dei dipendenti (teste NI, ), Tes_1 dando indicazioni anche al ad esempio in merito alle mansioni da Pt_1 svolgere o dando la propr izzazione alla merce da ordinare (teste
, ). È stato, altresì, confermato che il Tes_2 Tes_3 Testimone_4 Pt_1
i ste NI, , IU, Tes_1 Tes_5
), veniva pagato in base a quanto risultava sulla busta paga (teste Testimone_4 ldini), aveva orari predeterminati e rispettava i turni stabiliti dai titolari (teste , ) anche se gestiti con una certa Tes_1 Tes_5 Tes_3 flessibilità (tes i Non sono emersi, dunque, elementi che possano portare a ritenere che il rapporto di lavoro subordinato con il fosse simulato. Pt_1
Né ciò può desumersi dalle dic i rese in sede ispettiva, laddove alcuni lavoratori hanno affermato di avere parlato anche con il oltre Pt_1 che con le socie per essere assunti, circostanza che nulla dice sulla partecipazione del alle decisioni sull'assunzione, così come non Pt_1 implica una parteci alla gestione della società la circostanza di avere dato disposizioni ai dipendenti. A tale ultimo proposito in corso di causa si è verificato che le suddette disposizioni erano invero limitate alla richiesta di preparare alcune cose per gli aperitivi del bar in cui il lavorava e Pt_1 rientravano nella collaborazione e nel gioco di squadra i lavoratori tanto che provenivano anche da altri dipendenti (teste ). Tes_3
Ugualmente è poco significativo il fatto che il venisse percepito Pt_1 dai dipendenti come un titolare in quanto marito delle socie, non essendo fondata tale percezione su circostanze obiettive rilevanti per le ragioni esposte. Alla luce di tali circostanze, si ritiene che non vi sia prova della simulazione del rapporto di lavoro subordinato, sicché va dichiarato illegittimo il provvedimento di disconoscimento emesso dall' CP_1
4. CONCLUSIONI E REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE. Non avendo l' fornito la prova dell'assunto su cui si fonda il provvedimento CP_1 di disco ento, si ritiene che il ricorso vada accolto con condanna dell' convenuto alla rifusione delle spese di lite per il principio di CP_2 soc za.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
3 1) dichiara la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra e Ristorante DÌ di NI IU & C. s.n.c. sino Parte_1
2) condanna l' a rifondere a le spese di lite che CP_1 Parte_1 liquida in .600,00 per co nale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, in data 20.5.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 15.5.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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