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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
-Presidente dr. Alberto CELESTE dr.ssa Maria Pia DI STEFANO
- Consigliere
- Consigliere relatore dr. Roberto BONANNI
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 11.3.2025 nella causa civile di Il grado iscritta al n. R.G. 1660/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri in funzione di giudice del lavoro, n. 12/2023, vertente
TRA
'Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Mancini ed elettivamente domiciliata in Genzano di Roma, Via Italo Belardi, 10;
APPELLANTE
E
TE rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Conte ed elettivamente domiciliata in Sora, Via Cattaneo, n. 86,;
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2 in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_3
Alessandro ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Ferrero di Cambiano n.
82;
APPELLATO
Controparte_4
APPELLATA ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la presente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
con ricorso depositato il 5.2.2020 innanzi al Tribunale di Velletri in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, rassegnava le seguenti conclusioni: In via principale: a)
Accertare e dichiarare che tra la ricorrente e i convenuti è intercorso senza soluzione di continuità un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo dal
01/X/2009 al 01/03/19, con conseguente diritto della ricorrente ed a percepire il relativo trattamento economico, se del caso ex art. 36 Cost. e 2099 c.c. e comunque un trattamento superiore a quello effettivamente corrisposto e per l'effetto dichiarare la simulazione dei contratti di assunzione stipulati ex datoris parte e la loro nullità; b)
Accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia, l'invalidità e comunque l'annullamento del licenziamento verbale e, di conseguenza, condannare la parte convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro della parte ricorrente, con la qualifica e le mansioni espletate al momento del licenziamento in subordine al pagamento dell'indennità di cui risarcitoria omnicomprensiva determinata per le causali di cui in motivazione in ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia. c) Condannare in solido, e/o pro quota le susseguitesi società per le ragioni meglio esposte in narrativa al pagamento in favore della ricorrente delle retribuzioni ed indennità accessorie maturate sino al termine del rapporto di lavoro, come da conteggio allegato, per la somma di €.257,654,49 o di quella diversa, maggiore o minore, che risulterà in applicazione delle norme di legge e collettive, e comunque ai sensi dell'art. 36 Cost. e/o in via equitativa, oltre i danni da svalutazione monetaria e gli interessi sulle somme rivalutate dalla spettanza al saldo effettivo ex arl. 429 c.p.c.;". La società TE si costituiva lamentando la genericità del ricorso e chiedendo in ogni caso il rigetto della domanda. Eccepiva che a detta della ricorrente nasce nel 2009 e che dura fino al 2019, mentre la società
TE viene ad esistenza soltanto il 16 maggio 2017 (cfr doc. n. 1 visura
CCIAA) ed inizia ad avere un ruolo significativo nell'ambito dell'impianto sportivo di proprietà dell'Associazione Polisportiva Millennium, qualche mese dopo. La [...]
Controparte_3 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. All'udienza del 7.9.2021, il GUL dichiarava improcedibile il ricorso nei confronti della per inottemperanza all'ordine di rinnovo della Parte_2 notifica, sulla base delle seguente argomentazione: era stato autorizzato il rinnovo della
Controparte_3e della 11 notifica nei confronti della Parte_2
[...] e risultava notificato il ricorso e l'ultimo provvedimento autorizzatorio solo nei confronti di Controparte_2 senza neppure chiarirne la qualità ed in ogni caso senza il rispetto dei termini ex art. 415 5° comma c.p.c., per cui era stato concesso nuovo termine espressamente definito perentorio per la notifica, nel termine di legge, ai due convenuti sopra indicati. Alla successiva udienza il GUL rilevato, quanto alla regolarità del rinnovo della notifica autorizzato alla scorsa udienza, che da un lato la si era costituita, mentre la notifica Controparte_3 alla risultava effettuata, in data 1.6.2021, via PEC Parte_2
onerava parte ricorrente della prova della all'indirizzo Email_1 correttezza del suddetto indirizzo mediante produzione dell'estratto INI PEC ma la parte non vi provvedeva.
Il Tribunale escluso un unico centro di interesse tra le società convenute, dichiarato improcedibile il ricorso nei confronti della Parte_2 e quindi In ordine al periodo alle dipendenze della stessa dal 16.6.2015 al 30.8.2017, rilevato che con riguardo al periodo, alle dipendenze della associazione sportiva Dilettantistica
Millennium sporting Center, da un lato occorreva dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2 in proprio e non già quale legale rappresentante della associazione e alla luce della data di cessazione del rapporto in questione (15.6.2015, come si legge nella lettera di licenziamento del 30.5.2015) riteneva maturata la prescrizione, vista la data di notifica del ricorso introduttivo della lite (in assenza della prova di antecedenti missive di messa in mora) ossia il 13.11.2020. accertava che tra la ricorrente e la Controparte_5 era intercorso un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 1.9.2017 al 27.2.2019 e per l'effetto condannava la [...]
Controparte_5 I pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 4.542,32 di cui € 2.333,5 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria sulla base degli indici I.S.T.A.T. annuali ed interessi legali, calcolati sulla somma anno per anno rivalutata, dalla maturazione al saldo;
Con ricorso depositato il 7.7.2023, Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma.
Si sono costituiti Controparte_2 in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della Controparte_3 chiedendo, In via preliminare, di dichiarare nullo e/o inammissibile l'appello promosso da Parte_1 in quanto del tutto indeterminato e/o indeterminabile, generico e contraddittorio in violazione di quanto previsto dall'art. 434 c.p.c. e, comunque, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2 e, nel merito, respingere l'appello introduttivo del presente giudizio perché infondato in fatto ed in diritto.
TE chiedendo anch'essa di rigettare Si è costituito, altresì, la l'avverso gravame.
La Controparte_4 non si è costituita.
Con l'atto di appello, Parte_1 censura la decisione del Tribunale per Violazione e falsa applicazione di norme di legge e di diritto ed in particolare degli artt. 2094 c.c., art. 2099 c.c., art. 2112
c.c., art. 2697 c.c., art. 2948 c.c. art. 3 Cost., art. 36 Cost.,
art. 38 e 41 c.c., art. 29 D. Lgs. 276/2003. Illogicità e
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irrazionalità. Omessa e/o erronea e/o insufficiente valutazione dei fatti e omessa e/o insufficiente motivazione.
Omessa e/o erronea e/o insufficiente valutazione delle risultanze istruttorie e travisamento dei fatti:
1) UNICITA' PARTE DATORIALE E CENTRO DI
IMPUTAZIONE DI INTERESSI.
";
2) INSUSSITENZA PRESCRIZIONE NEI CONFRONTI
DELLA A.S.D. Polisportiva Millenium POing Center.
SUSSITENZA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI
PERCIBALLI MARCO. 3) SUSSISTENZA LEGITTIMAZIONE PASSIVA E
DELLA RI SINERGIE RESPONSABILITA'
S.R.L..
4) RESPONSABILITA' SOLIDALE DELLE PARTI
APPELLATE ANCHE EX ART. 2112 C.C.
E/O NULLITA' DEL 5) INEFFICACIA
LICENZIAMENTO
6) MANSIONI ESPLETATE E LIVELLO RETRIBUTIVO.
7) DIFFERENZE RETRIBUTIVE ED INDENNITARIE
Da subito, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. per manifesta infondatezza dello stesso, atteso che tale non risulta essendo necessario un accertamento nel merito circa la sussistenza o meno dell'asserito errato inquadramento e maggior orario di lavoro svolto.
Del pari, è noto che "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata", così Cass. sez. U - Sentenza n. 27199 del 16/11/2017.
Invero, parte appellante censura le parti della sentenza impugnata con sufficiente chiarezza evidenziando le ragioni per dissentire dalla detta decisione.
Nel merito, occorre precisare quanto segue
Sul punto 1 così ha statuito il Tribunale:
"Posto allora che la struttura della polisportiva, proprio alla luce dei vari contratti che sono stati depositati in atti, non poteva che rimanere la stessa, in mancanza del benchè minimo altro presupposto fattuale per poter provare la unicità della parte datoriale in capo a tutte le società o associazioni convenute (circostanza peraltro chiaramente smentita dal fatto che la TE veniva costituita a solo due anni dalla fine del rapporto, iniziato ben 7 anni prima) deve ritenersi del tutto sfornita di prova la tesi attorea della unicità della parte datoriale. A tal fine è bene ricordare che la giurisprudenza di legittimità richiede la sussistenza di alcuni indici riassunti nella presente massima: "Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite d società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione" (si veda Cass Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 3482 del 12/02/2013). Ebbene, nel caso di specie manca proprio l'elemento fattuale di base rappresentato dalla contemporaneità dell'intervento, nella gestione del centro, da parte di tutte le società convenute. Deve infatti affermarsi, anche all'esito della prova testimoniale assunta nel corso del giudizio, che nella gestione del centro si sono avvicendate le seguenti associazioni o società sportive:
Controparte_3 poi della Parte_2 e infine della Si CP_5 vedano al riguardo in particolare le dichiarazioni rese dai testi Tes_1, CP_2 e
Tes_2 Anche tutti gli altri testi, in ogni caso (fatta eccezione per la teste Tes_3 che riferisce di direttive date alternativamente da R_ Tes_4 CP_2
"alternativamente presenti") hanno confermato che non si è assistito a quella giustapposizione dei vari referenti di cui si è detto, nell'arco dell'intero rapporto di lavoro: tutti riferiscono che "al passaggio" della gestione alla successiva società cambiava anche il referente, che, solo da ultimo, è ad esempio divenuto il R_ per la sola LL Flaminio. Peraltro non solo è da considerare il fatto che una delle società che assumono far parte di questo unitario centro di imputazione nel lato passivo del rapporto di lavoro di cui discute è stata costituita, come si è detto, solo nel 2017 a fronte di un rapporto iniziato nel 2009, ma la stessa lettera di licenziamento da parte della prima formale (secondo la ricorrente) parte datoriale non è stata oggetto di alcuna impugnativa per cui il rapporto con la CP_3 deve ritenersi inequivocabilmente cessato al 15.6.2015.". ΑΙ riguardo, parte appellante si è limitata a precisare che
A parere di questa difesa le prove testimoniali assunte in primo grado e le prove documentali in atti confermano la sussistenza di responsabilità solidale delle parti appellate, stante l'emersa unicità della struttura organizzativa, il coordinamento tecnico amministrativo e finanziario e l'utilizzo contemporaneo e indifferenziato delle prestazioni lavorative dell'appellante da parte delle società appellate per l'intero periodo di lavoro, per cui si ritiene che la sentenza sia errata e contraddittoria nella parte in cui ha ritenuto "sfornita la prova della tesi attorea della unicità della parte datoriale... "(pag. 6 e 7 della sentenza).
Si tratta di affermazioni che non fanno specifico riferimento alle articolate e motivate prese di posizione del Tribunale né a puntuali richiami di dichiarazioni rese dai testi secondo cui sarebbe provato quanto sostenuto dall'appellante.
Sul punto 2 parte appellante deduce, poi: Conseguentemente, anche se formalmente la ricorrente dal
16.06.2015 al 30.08.2017 risulta assunta dalla Flaminio
POing Club, è indubbio che anche per tale periodo ha lavorato alle dipendenze A.S.D. Polisportiva Millenium
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POing Center e che in ogni caso sussiste quantomeno una responsabilità solidale con la Flaminio POing Club.
Del resto anche i testi escussi hanno confermato che la ricorrente ha lavorato per la A.S.D. Polisportiva Millenium
POing Center anche successivamente al 15.06.2015
Conseguentemente il termine iniziale da cui far decorrere la prescrizione nei confronti nei confronti A.S.D. Polisportiva
Millenium POing Center non può essere anteriore al
26.08.2017.
Pertanto la sentenza del Giudice è certamente censurabile nella parte in cui statuisce che la prescrizione deve dirsi maturata vista la notifica del ricorso introduttivo in data 13.11.2020; e l'A.S.D. Polisportiva Millenium POing Center risponde certamente per tutti i crediti maturati dalla ricorrente dal
1.10.2009 al 26.08.2017. Al riguardo, il Tribunale ha fatto riferimento alla lettera di licenziamento che segue non tempestivamente contestata e preclusiva di ogni ulteriore ed eventuale accertamento
POLISPORTIVA MILLENIUM SPORTING CENTER ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA
VIA DELLE CERRETA 00040 RI (RM)
LA, 30/05/2015
Gent.le Signora
Francesca Cari
Via Napoli n. 175
00040 RI (RM)
Raccomandata a mano
Oggetto: Comunicazione risoluzione del rapporto di lavoro p er giustificato motivo oggettivo ex art, 3 L n. 604/66.
Gent.le Sig.ra Cari,
siamo spiacenti di comunicarle e confermarle, ai sensi dell'art. 3 della legge 504 del 15 luglio 1966, la risoluzione del rapporto di lavoro intercorso con la scrivente polisportiva, così come deliberato in data odierna dall'assemblea degli associati.4
Le ragioni di tale decisione sono dovute all'impossibilità oggettiva di poter mantenere in essere rapporti di lavoro esistenti, anche in relazione alla rilevante mole di contenzioso che interessa la polisportiva ed alla nomina del rustode giudiziario relativo alla procedura n. 676/2013, promossa dalla
Banca Italease.
Stante detta impossibilità attuale di qualsiasi attività operativa residua, peraltro, non è risultato possibile individuare per Lei una posizione lavorativa alternativa.
⚫La risoluzione contrattuale farà data dal 16 giugno 2015. In questo periodo, che si ritiene anche in conto preavviso, seppur parziale, Lei potrà essere o scegliere di essere collocata in ferie. Pertanto, la dispensiamo sin d'ora dal rendere l'attività lavorativa.
Le competenze di fine rapporto Le saranno attribuite nei termini di legge e di contratto
Nel ringraziarla per l'attività svolta, porgiamo i migliori saluti.
Polisportiva yillenium POing Center
Associazione POiva Dilettantistico
I Presidente
N Per ricevuta Firma fam Data,
Allegata copia documento di riconoscimento
Anche in tal caso non è speficamente aggredita sul punto la motivazione del Tribunale se non con un generico richiamo a dichiarazioni di testi che comproverebbero la prosecuzione del rapporto di lavoro con la detta associazione fino al 2017.
Sul punto 3 parte appellante asserisce che:
In ogni caso, stante l'unicità senza alcuna soluzione di continuità dal 1.10.2009 del rapporto di lavoro della ricorrente e la successione della LA Sinergie s.r.l. nella gestione dell'impianto sportivo e dell'attività connessa ove la ricorrente prestava l'attività lavorativa, la LA Sinergie s.r.l. risponde ex art. 2112 c.c. per tutti crediti maturati dall'appellante dal
1.10.2009 al 1.03.2019.
Inoltre la LA Sinergie s.r.l., in virtù dei detti contratti di gestione, risponde solidalmente anche ex art. 29 d. lgs.
276/2003.
Ebbene, giova precisare, al riguardo, che è stato esclusa l'unicità senza alcuna soluzione di continuità dal 1.10.2009 al 1.3.2019 del rapporto di lavoro della appellante per le ragioni su esposte. Controparte 1 dovrebbe CP_1Pertanto, non si comprendono le ragioni per cui la risponderne ex art. 2112 c.c. o ex art. 29 D.Lgs. n. 276/2003.
Per i medesimi motivi deve escludersi la fondatezza di quanto dedotto sul punto 4.
Sul punto 5 parte appellante afferma: Del resto la sussistenza di licenziamento è comprovata dalla missiva del Febbraio 2019 depositata in atti, che secondo il
Giudice non può essere interpretata quale "lettera di licenziamento" in quanto proveniente dalla LA Sinergie sr.l e non dalla LL AM s.r.l., ma il cui tenore non lascia adito a dubbi circa il fatto che la ricorrente è stata licenziata, oltre ad essere tale missiva la prova dell'esercizio del potere datoriale da parte della LA Sinergie s.r.l e quindi della sua responsabilità datoriale in solido con la LL AM s.r.l..
Pertanto nel presente caso non esiste alcun valido atto risolutivo del rapporto di lavoro, sia per quanto concerne la Villa
AM PO SSD a r.l. che la LA Sinergie s.r.l., con conseguente continuità giuridica del rapporto di lavoro e diritto alla reintegrazione ed al pagamento delle retribuzioni dal
01.03.2019 sino alla reintegra e/o a valida risoluzione del rapporto di lavoro.
Invero, la lettera cui si fa riferimento è questa LA Sinergie S.r.l. Corso della Repubblica n. 109/D
04012 - Latina (LT)
Gent.le Sig. / Gent.le Sig.ra
Dipendente/Collaboratore
Soc. SSD LL AM a r.l.
LA 27.02.2018
Raccomandata a mano
OGGETTO: Risoluzione del Contratto di Sub-Gestione SSD LL AM a r.l.
La presente per comunicarle che, la scrivente società LA Sinergie, di concerto con l'Associazione Polisportiva Millenium Center, ha revocato - per grave inadempimento contrattuale
(grave morosità) - la sub-gestione alla soc. LL AM a r.l., della parte Fitness e Centro
Benessere.
Pertanto la S.V. a far data dal prossimo 1 marzo 2019 non dovrà più svolgere le mansioni affidatele dal suo datore di lavoro/committente LL AM presso la sede di Via della Cerreta in LA
(Impianto POivo Millenium).
La S.V. è altresì invitata a lasciare in loco eventuali beni in suo possesso di proprietà
dell'associazione Polisportiva Millenium.
Si raccomanda altresì la stessa osservanza del rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali e sensibili dei quali potreste avere contezza, che non possono essere in alcun modo diffusi in base alla normativa vigente (G.D.P.R. 679/2016).
Distinti saluti
N.Q. Selvame darlage L'amministratore unico
Ad avviso di questo Collegio quanto sopra non dimostra il dedotto licenziamento verbale, pertanto non comprovato dalla parte appellante onerata a darne prova.
Infatti, è noto che "Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa", V. Cass. n.
Sez. L , Sentenza n. 3822 del 08/02/2019.
Sul punto 6, poi, parte appellante sostiene che
I testi escussi in primo grado hanno confermato le mansioni espletate dall'appellante e dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio di I grado.
In relazione alle mansioni svolte l'appellante aveva diritto ad essere inquadrata nel 1° livello CCNL di settore, per cui si ritiene che la sentenza del Giudice di I grado sia errata laddove statuisce che è sfornito di prova l'assunto di riconducibilità delle mansioni svolte al primo livello retributivo e riconosce invece il 5° livello retributivo.
In via gradata ed in ogni caso, il livello 5° riconosciuto dal
Giudice è errato e riduttivo in relazione alle mansioni svolte.
1
tenuto presente che le declaratorie dei livelli inferiori al 1° e superiori al 4° sono i seguenti:
|
Il Tribunale, invero, ha così statuito
"Quanto al livello retributivo rivendicato, del tutto sfornito di prova è l'assunto attorea di riconducibilità delle mansioni svolte al primo livello retributivo del richiamato CCNL pacificamente applicabile nel caso di specie, posto è mancata la prova non solo dell'attività di direzione esecutiva ma anche dell'alto contenuto professionale, caratterizzato da spiccati poteri di autonomia ed iniziativa. Appare quindi congruo l'inferiore quinto livello, proprio di coloro che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, qali il receptionist, l'addetto al desk, 10addetto al centralino telefonico. Peraltro parte ricorrente ha del tutto mancato di individuare gli elementi caratterizzanti del livello retributivo richiesto e la applicabilità degli stessi alle mansioni in concreto svolte".
Al riguardo, i testi escussi in primo grado hanno riferito: Il teste Tes_2 che: "ero un fornitore del centro sportivo da qualche mese prima dell'apertura fino alla chiusura, fino al 2019 circa, andavo all'inizio più spesso, io fornivo strutture informatiche, poi solo quando c'era necessità, in media una o due volte al mese, la mattina in queste occasioni, ma anche il pomeriggio, non avevamo orari facendo assistenza informatica. Ricordo la ricorrente perché era anche lei a chiamarci al telefono e quando andavo la vedevo fare normale lavoro di ufficio, di più preciso non so, sugli orari posso dire di averla tutte le volte in cui sono andato, sia mattina che pomeriggio, una era mi chiamò addirittura all'ora di cena. lo facevo il preventivo e poi lo faceva firmare, altro di specifico non so. Io facevo le fatture alla società che gestiva in quel momento, ossia all'inizio Controparte_3 poi mi sembra che sia subentrata la LA POing Club e poi LL AM PO e l'ultima anche l'altra società che gestiva la piscina che credo fosse Acqua center, nel passaggio tra una e l'altra ho sempre visto la ricorrente. Per la Parte_2 il mio interlocutore era tale avevo, mi sembra Persona_3 Per_2 non ricordo il cognome, e per la CP_5 se non ricordo male. Davo indicazioni anche al telefono alla ricorrente. Per_4 mi dava gli ok sui preventivi, so che era il referente, poi se avesse cariche sociali non so". Il teste Tes_5 ha dichiarato: “ho lavorato nel centro sportivo dal 2012 al 2018, senza interruzioni, come istruttore e allenatore di pallanuoto, stavo lì dal lunedì al sabato, dalle
16 alle 22.00, io ho sempre avuto come referente o CP_5 non so se prima o "
dopo, e Pt_2 avevo un contratto di collaborazione, venivo pagato con bonifico,
,
dall'una e poi dall'altra, si sono succedute non ricordo quando. La ricorrente stava nel settore amministrativo, l'ho trovata al lavoro, mi relazionavo con lei per sapere se era stato fatto il bonifico. Alle 16 c'era e non so a che ora andava via. Mi è stato comunicato al tempo che la CP_5 faceva a Persona 5 e anche l'altra società.
Conosco Tes_6 e non so che ruolo avesse, l'ho visto al centro ma non tutto il periodo, non ricordo quando, alla fine non c'era, aveva un ufficio a sé, controllava documenti ma io non ho mai avuto necessità di relazionarmi. Vedevo la ricorrente relazionarsi con lui ma non so perché. Si noti che il teste ha avuto conoscenza dei fatti solo dal 2012 e solo per l'orario pomeridiano (peraltro confermando la presenza della ricorrente solo nell'orario di entrata del teste ma non di uscita). L'unico referente diretto della ricorrente sembra essere il padre, Tes_6
Parte_3 che ha la sedeIl teste Tes_7 a riferito: "sono il commerciale della legale presso il mio studio, in Cisterna di Latina Corso delle Repubblica, dal momento della costituzione ossia il 16.5.2017. lo nel centro sportivo non avevo occasione di andare quindi non ho visto la ricorrente. La società è stata costituita al fine di costituire un terzo interventore in un piano di ristrutturazione ex art 182 bis della L.f.. a favore della
Presso il mio studio si svolgevano incontri con l'amministratore Controparte_3 unico, AR , prima della costituzione, e poi dopo, secondo esigenze, una ventina di volte durante l'anno e non ha mia partecipato la ricorrente. La lariano Pt_3 non ha mi avuto dipendente perché non faceva attività, se ne occupava di tutto l'amministratore unico".
CP_3La teste Tes_1 ha dichiarato: "ho conciliato con la per cui al momento non ho controversie in corso. Io ho lavorato per 7 anni da ottobre 2010 a aprile 2017, ero collega della ricorrente in segreteria, con gli stessi orari della ricorrente, che è arrivata dopo l'apertura. Eravamo piu' di due in segreteria, quando siamo arrivati a capo della
CP_3 c'era Controparte_2 il presidente e io avevo la ricorrente come '
responsabile di segreteria, io sono stata assunta con contratto a collaborazione e poi contratto a tempo indeterminato dalla Controparte_3 La ricorrente ha fatto la mia formazione, poi si occupava della gestione della segreteria, con orario per me nel pomeriggio dalle 13 alle 20.30 circa principalmente, con turni variabili, la ricorrente la trovavo in sede quando arrivavo e andavamo via quasi sempre insieme, lavoravamo anche il sabato e la domenica ma la domenica solo fino alle 13.00 dalle 9.00. per
Parte_1 i referenti erano sia CP_2 he AR ma anche Tes_6 non erano sempre presenti ma venivano per incontri, Tes_6 era un socio della struttura, mentre CP_2 ra presidente e Per_6 socio. A me le direttive le dava la ricorrente, la quale prendeva indicazioni anche via email o telefono dai tre che ho descritto, almeno in un primo momento, poi è subentrato Flamino POing club, siamo passate a collaboratrice sportive per Pt 2 , non è cambiato niente né per me né per la ricorrente nelle modalità di svolgimento del lavoro o orari, è cambiato solo il contratto di lavoro e il referente che a questo punto è diventato R_ anche lui non sempre presente e che dava alla ricorrente indicazioni al telefono, gli orari per me e per la ricorrente non sono cambiati, non ricordo il passaggio alla Pt_2 quando è avvenuto con precisione. Gli strumenti di lavoro nel passaggio non sono cambiati. La ricorrente aveva turni diversi dai nostri in quanto poteva fare anche dalle 9 alle 21.00 e poi mi sostituiva se io avevo necessità di fare permessi studio. La ricorrente lavorava come minimo dalle 9.30, credo ma io non c'ero a quell'ora. Il sabato eravamo in due e quando una delle due non c'era era la ricorrente a sostituirla, avevamo quindi una turnazione fatta in modo che chi lavorava il sabato non alvorava la domenica. Pt_2 per quanto sono stata io credo sia durata due anni. LL Flaminio non ho avuto proprio rapporti. Testimone_8 era un delegato da R_ per Pt_2 a cui facevamo capo, era anche lui a dare indicazioni. A quanto ho potuto capire la gestione dell'impianto è passata da Controparte_3 Parte_2 . Quando il a
CP_2 veniva nell'impianto vedevo relazionarsi, anche in riunioni, il CP_2 con la ricorrente ma non ero presente alle riunioni. Noi ad esempio davamo indicazioni sui turni e badges magnetico dei collaboratori o dipendenti, di tutto lo staff ai referenti di
CP_2 he facevano le buste paga, credo una società esterna. Era la ricorrente che raccoglieva questi dati sulle presenze di tutto lo staff (collaboratori e dipendenti) con un programma gestionale sul pc. Lavoravo sia io che la ricorrente tre sabati al mese (e quel fine settimana non la domenica) e una sola domenica al mese, dalle 9 alle 13.00. io ho presentato un ricorso monitorio in cui ho chiesto fino al 2015 le somme dovute a
Controparte_7 per il periodo successivo è subentrato Pt_2 per cui in ricorso non ho inserito tale periodo. Dentro il centro ho lavorato fino al 2017 ma con la CP_3
Pt_2 ". si è chiuso nel 2015 quando è subentrata (e io sono passata a lavorare) la Il teste Per_3 a dichiarato: " io sono stato presente nel 2017, 2018 e una parte del 2019, al centro, ero consulente per la TE per l'andamento generale del centro, avevo un contratto di collaborazione con la TE , andavo tutti i giorni senza un orario fisso, sia mattina che pomeriggio, rimanendo da un minimo di 2 ore al massimo di una giornata intera. Avevo un mio ufficio di rappresentanza. Vedevo la ricorrente fare le mansioni di coordinamento e direzione del fitness, da un punto di vista amministrativo, si relazionava con la nella persona del solo Parte_2
R_ lo in quel periodo ho visto la ricorrente relazionarsi solo con R_ L'ho vista nel senso che tutte le volte in cui mi relazionavo nel centro la ricorrente c'era sia mattina che pomeriggio. Alla mia prima riunione ho chiesto chi fosse il responsabile del fitness e della piscina e di quest'ultima si occupava un'altra società la Acqua Center, per cui so che la ricorrente si è occupata solo del fitness. CP_1 sinergie doveva preoccuparsi che il lavoro nel centro fosse sinergico, quindi desumo che la ricorrente non si sia mai occupata del reparto piscina, di cui si occupava CP_8 come presidente e [...]
Per_7 come direttore tecnico, c'erano delle segretarie della Acqua center con cui mi relazionavo ma non ricordo i nomi. Quanto alla titolarità degli strumenti presenti posso dire che nel 2017 le macchine sono state spostate dal piano superiore al piano terra per liberare spazio sopra e realizzare un risparmio energetico visto che le macchine sono state attivate al piano di sotto. Sopra è rimasto chiuso l'impianto. Negli anni in cui ci sono stato il fitness faceva capo a LL Flaminio, nella persona del R_
Abbiamo fatto un incontro di inizio attività per conoscere le varie realtà, la ricorrente è rimasta nelle sue funzioni con il gruppo R_ era il 2017. La teste Tes_3 : "ho lavorato nella polisportiva dalla inaugurazione, credo fosse il
2000 e fino a dicembre 2017, non ho mai smesso in tutto questo periodo, all'inizio avevo come parte datoriale CP_5 (0 Pt_2 non ricordo se questo prima o dopo l'altra) Pt_2 sono stati due in totale, ero assistente bagnanti, istruttore di nuoto e di nuoto sincronizzato, ero presente ogni giorno della settimana, 7 su sette, con orario su turni di almeno 6 ore a turno, poteva capitare o dalle 9 alle 15 ma in cui alcuni facevo piu' ore, in altri meno. La ricorrente stava in segreteria, insieme ad altre segretarie, se servivano materiali mi rivolgevo a lei, faceva tesseramento delle atlete, pagamento iscrizioni alle gare, non erano gli atleti a pagare ma la struttura, ho organizzato con lei centri estivi, io in qualsiasi orari arrivassi, anche quando sono andata via alle 22,. L'ho sempre vista lì, era la piu' presente decisamente tra le segretarie, le direttive gliele davano Per_1 CP_2 alternativamente presenti. Vedevo che si Tes_4, relazionavano con la ricorrente ma non ho assistito direttamente a ordini dati dai tre alla ricorrente.
Infine, la teste CP_2 a riferito: "sono la sorella di Controparte_2 intendo deporre. lo ho lavorato dal 2010 credo a 2017 o 2018, continuativamente, come addetta al desk, ricezione cliente, quindi non stavo negli uffici in cui stava la ricorrente, la ricorrente era già presente nel 2010, lavorava in amministrazione, non so cosa facesse esattamente, io avevo rare occasioni di andare negli uffici ma mi capitava, io facevo dalle 8. Alle
13.30 o 14.00 e anche il sabato e la domenica, Veniva mio fratello negli impianti finchè era gestione CP_3 una volta ogni 15 giorni giorni, credo solo fino al 2012, io sono rimasta e la gestione è passata prima a Flaminio Sp. C. e poi a CP_5 per il primo periodo l'attività era gestita da mio fratello, poi è subentrato come gestore R_ che delegava Testimone_8 e la ricorrente, credo che la ricorrente gestisse incassi ma sulle mansioni io di preciso io non posso dire. Tes_6 eniva spesso, era un socio, è venuto anche nel secondo periodo, nulla so quanto a rapporti di lavoro o contenuto di quello di cui potesse parlare con la figlia sul posto di lavoro. cari quando veniva andava nell'ufficio della ricorrente e lei a quel punto si spostava, veniva anche da noi al desk, poteva rimanere il padre, una o due ore".
Pertanto, alla luce della sopra richiamate dichiarazioni testimoniali, si può dire che la appellante stava in segreteria e svolgeva attività amministrativa.
Tuttavia, non emerge con sufficiente chiarezza se ciò facesse in autonomia ovvero con poteri di coordinamento né tantomeno se fosse cassiera (v. i livelli di cui al CCNL).
Quindi l'inquadramento ritenuto dal Tribunale deve ritenersi corretto.
Sul punto 7 l'appellante si limita a reiterare l'infondatezza della decisione impugnata sulla durata del rapporto di cui, invece, si è accertata nella presente sede la correttezza.
Ne consegue che l'appello deve essere rigettato.
In considerazione della soccombenza, le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell'appellante. Deve darsi atto, infine, che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore di ciascuno degli appellati costituiti delle spese del grado, liquidate in complessivi € 1.984,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA e con distrazione in favore del procuratore della TE dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 11.3.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
-Presidente dr. Alberto CELESTE dr.ssa Maria Pia DI STEFANO
- Consigliere
- Consigliere relatore dr. Roberto BONANNI
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 11.3.2025 nella causa civile di Il grado iscritta al n. R.G. 1660/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri in funzione di giudice del lavoro, n. 12/2023, vertente
TRA
'Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Mancini ed elettivamente domiciliata in Genzano di Roma, Via Italo Belardi, 10;
APPELLANTE
E
TE rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Conte ed elettivamente domiciliata in Sora, Via Cattaneo, n. 86,;
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2 in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_3
Alessandro ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Ferrero di Cambiano n.
82;
APPELLATO
Controparte_4
APPELLATA ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la presente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
con ricorso depositato il 5.2.2020 innanzi al Tribunale di Velletri in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, rassegnava le seguenti conclusioni: In via principale: a)
Accertare e dichiarare che tra la ricorrente e i convenuti è intercorso senza soluzione di continuità un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo dal
01/X/2009 al 01/03/19, con conseguente diritto della ricorrente ed a percepire il relativo trattamento economico, se del caso ex art. 36 Cost. e 2099 c.c. e comunque un trattamento superiore a quello effettivamente corrisposto e per l'effetto dichiarare la simulazione dei contratti di assunzione stipulati ex datoris parte e la loro nullità; b)
Accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia, l'invalidità e comunque l'annullamento del licenziamento verbale e, di conseguenza, condannare la parte convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro della parte ricorrente, con la qualifica e le mansioni espletate al momento del licenziamento in subordine al pagamento dell'indennità di cui risarcitoria omnicomprensiva determinata per le causali di cui in motivazione in ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia. c) Condannare in solido, e/o pro quota le susseguitesi società per le ragioni meglio esposte in narrativa al pagamento in favore della ricorrente delle retribuzioni ed indennità accessorie maturate sino al termine del rapporto di lavoro, come da conteggio allegato, per la somma di €.257,654,49 o di quella diversa, maggiore o minore, che risulterà in applicazione delle norme di legge e collettive, e comunque ai sensi dell'art. 36 Cost. e/o in via equitativa, oltre i danni da svalutazione monetaria e gli interessi sulle somme rivalutate dalla spettanza al saldo effettivo ex arl. 429 c.p.c.;". La società TE si costituiva lamentando la genericità del ricorso e chiedendo in ogni caso il rigetto della domanda. Eccepiva che a detta della ricorrente nasce nel 2009 e che dura fino al 2019, mentre la società
TE viene ad esistenza soltanto il 16 maggio 2017 (cfr doc. n. 1 visura
CCIAA) ed inizia ad avere un ruolo significativo nell'ambito dell'impianto sportivo di proprietà dell'Associazione Polisportiva Millennium, qualche mese dopo. La [...]
Controparte_3 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. All'udienza del 7.9.2021, il GUL dichiarava improcedibile il ricorso nei confronti della per inottemperanza all'ordine di rinnovo della Parte_2 notifica, sulla base delle seguente argomentazione: era stato autorizzato il rinnovo della
Controparte_3e della 11 notifica nei confronti della Parte_2
[...] e risultava notificato il ricorso e l'ultimo provvedimento autorizzatorio solo nei confronti di Controparte_2 senza neppure chiarirne la qualità ed in ogni caso senza il rispetto dei termini ex art. 415 5° comma c.p.c., per cui era stato concesso nuovo termine espressamente definito perentorio per la notifica, nel termine di legge, ai due convenuti sopra indicati. Alla successiva udienza il GUL rilevato, quanto alla regolarità del rinnovo della notifica autorizzato alla scorsa udienza, che da un lato la si era costituita, mentre la notifica Controparte_3 alla risultava effettuata, in data 1.6.2021, via PEC Parte_2
onerava parte ricorrente della prova della all'indirizzo Email_1 correttezza del suddetto indirizzo mediante produzione dell'estratto INI PEC ma la parte non vi provvedeva.
Il Tribunale escluso un unico centro di interesse tra le società convenute, dichiarato improcedibile il ricorso nei confronti della Parte_2 e quindi In ordine al periodo alle dipendenze della stessa dal 16.6.2015 al 30.8.2017, rilevato che con riguardo al periodo, alle dipendenze della associazione sportiva Dilettantistica
Millennium sporting Center, da un lato occorreva dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2 in proprio e non già quale legale rappresentante della associazione e alla luce della data di cessazione del rapporto in questione (15.6.2015, come si legge nella lettera di licenziamento del 30.5.2015) riteneva maturata la prescrizione, vista la data di notifica del ricorso introduttivo della lite (in assenza della prova di antecedenti missive di messa in mora) ossia il 13.11.2020. accertava che tra la ricorrente e la Controparte_5 era intercorso un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 1.9.2017 al 27.2.2019 e per l'effetto condannava la [...]
Controparte_5 I pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 4.542,32 di cui € 2.333,5 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria sulla base degli indici I.S.T.A.T. annuali ed interessi legali, calcolati sulla somma anno per anno rivalutata, dalla maturazione al saldo;
Con ricorso depositato il 7.7.2023, Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma.
Si sono costituiti Controparte_2 in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della Controparte_3 chiedendo, In via preliminare, di dichiarare nullo e/o inammissibile l'appello promosso da Parte_1 in quanto del tutto indeterminato e/o indeterminabile, generico e contraddittorio in violazione di quanto previsto dall'art. 434 c.p.c. e, comunque, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2 e, nel merito, respingere l'appello introduttivo del presente giudizio perché infondato in fatto ed in diritto.
TE chiedendo anch'essa di rigettare Si è costituito, altresì, la l'avverso gravame.
La Controparte_4 non si è costituita.
Con l'atto di appello, Parte_1 censura la decisione del Tribunale per Violazione e falsa applicazione di norme di legge e di diritto ed in particolare degli artt. 2094 c.c., art. 2099 c.c., art. 2112
c.c., art. 2697 c.c., art. 2948 c.c. art. 3 Cost., art. 36 Cost.,
art. 38 e 41 c.c., art. 29 D. Lgs. 276/2003. Illogicità e
7
irrazionalità. Omessa e/o erronea e/o insufficiente valutazione dei fatti e omessa e/o insufficiente motivazione.
Omessa e/o erronea e/o insufficiente valutazione delle risultanze istruttorie e travisamento dei fatti:
1) UNICITA' PARTE DATORIALE E CENTRO DI
IMPUTAZIONE DI INTERESSI.
";
2) INSUSSITENZA PRESCRIZIONE NEI CONFRONTI
DELLA A.S.D. Polisportiva Millenium POing Center.
SUSSITENZA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI
PERCIBALLI MARCO. 3) SUSSISTENZA LEGITTIMAZIONE PASSIVA E
DELLA RI SINERGIE RESPONSABILITA'
S.R.L..
4) RESPONSABILITA' SOLIDALE DELLE PARTI
APPELLATE ANCHE EX ART. 2112 C.C.
E/O NULLITA' DEL 5) INEFFICACIA
LICENZIAMENTO
6) MANSIONI ESPLETATE E LIVELLO RETRIBUTIVO.
7) DIFFERENZE RETRIBUTIVE ED INDENNITARIE
Da subito, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. per manifesta infondatezza dello stesso, atteso che tale non risulta essendo necessario un accertamento nel merito circa la sussistenza o meno dell'asserito errato inquadramento e maggior orario di lavoro svolto.
Del pari, è noto che "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata", così Cass. sez. U - Sentenza n. 27199 del 16/11/2017.
Invero, parte appellante censura le parti della sentenza impugnata con sufficiente chiarezza evidenziando le ragioni per dissentire dalla detta decisione.
Nel merito, occorre precisare quanto segue
Sul punto 1 così ha statuito il Tribunale:
"Posto allora che la struttura della polisportiva, proprio alla luce dei vari contratti che sono stati depositati in atti, non poteva che rimanere la stessa, in mancanza del benchè minimo altro presupposto fattuale per poter provare la unicità della parte datoriale in capo a tutte le società o associazioni convenute (circostanza peraltro chiaramente smentita dal fatto che la TE veniva costituita a solo due anni dalla fine del rapporto, iniziato ben 7 anni prima) deve ritenersi del tutto sfornita di prova la tesi attorea della unicità della parte datoriale. A tal fine è bene ricordare che la giurisprudenza di legittimità richiede la sussistenza di alcuni indici riassunti nella presente massima: "Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite d società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione" (si veda Cass Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 3482 del 12/02/2013). Ebbene, nel caso di specie manca proprio l'elemento fattuale di base rappresentato dalla contemporaneità dell'intervento, nella gestione del centro, da parte di tutte le società convenute. Deve infatti affermarsi, anche all'esito della prova testimoniale assunta nel corso del giudizio, che nella gestione del centro si sono avvicendate le seguenti associazioni o società sportive:
Controparte_3 poi della Parte_2 e infine della Si CP_5 vedano al riguardo in particolare le dichiarazioni rese dai testi Tes_1, CP_2 e
Tes_2 Anche tutti gli altri testi, in ogni caso (fatta eccezione per la teste Tes_3 che riferisce di direttive date alternativamente da R_ Tes_4 CP_2
"alternativamente presenti") hanno confermato che non si è assistito a quella giustapposizione dei vari referenti di cui si è detto, nell'arco dell'intero rapporto di lavoro: tutti riferiscono che "al passaggio" della gestione alla successiva società cambiava anche il referente, che, solo da ultimo, è ad esempio divenuto il R_ per la sola LL Flaminio. Peraltro non solo è da considerare il fatto che una delle società che assumono far parte di questo unitario centro di imputazione nel lato passivo del rapporto di lavoro di cui discute è stata costituita, come si è detto, solo nel 2017 a fronte di un rapporto iniziato nel 2009, ma la stessa lettera di licenziamento da parte della prima formale (secondo la ricorrente) parte datoriale non è stata oggetto di alcuna impugnativa per cui il rapporto con la CP_3 deve ritenersi inequivocabilmente cessato al 15.6.2015.". ΑΙ riguardo, parte appellante si è limitata a precisare che
A parere di questa difesa le prove testimoniali assunte in primo grado e le prove documentali in atti confermano la sussistenza di responsabilità solidale delle parti appellate, stante l'emersa unicità della struttura organizzativa, il coordinamento tecnico amministrativo e finanziario e l'utilizzo contemporaneo e indifferenziato delle prestazioni lavorative dell'appellante da parte delle società appellate per l'intero periodo di lavoro, per cui si ritiene che la sentenza sia errata e contraddittoria nella parte in cui ha ritenuto "sfornita la prova della tesi attorea della unicità della parte datoriale... "(pag. 6 e 7 della sentenza).
Si tratta di affermazioni che non fanno specifico riferimento alle articolate e motivate prese di posizione del Tribunale né a puntuali richiami di dichiarazioni rese dai testi secondo cui sarebbe provato quanto sostenuto dall'appellante.
Sul punto 2 parte appellante deduce, poi: Conseguentemente, anche se formalmente la ricorrente dal
16.06.2015 al 30.08.2017 risulta assunta dalla Flaminio
POing Club, è indubbio che anche per tale periodo ha lavorato alle dipendenze A.S.D. Polisportiva Millenium
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POing Center e che in ogni caso sussiste quantomeno una responsabilità solidale con la Flaminio POing Club.
Del resto anche i testi escussi hanno confermato che la ricorrente ha lavorato per la A.S.D. Polisportiva Millenium
POing Center anche successivamente al 15.06.2015
Conseguentemente il termine iniziale da cui far decorrere la prescrizione nei confronti nei confronti A.S.D. Polisportiva
Millenium POing Center non può essere anteriore al
26.08.2017.
Pertanto la sentenza del Giudice è certamente censurabile nella parte in cui statuisce che la prescrizione deve dirsi maturata vista la notifica del ricorso introduttivo in data 13.11.2020; e l'A.S.D. Polisportiva Millenium POing Center risponde certamente per tutti i crediti maturati dalla ricorrente dal
1.10.2009 al 26.08.2017. Al riguardo, il Tribunale ha fatto riferimento alla lettera di licenziamento che segue non tempestivamente contestata e preclusiva di ogni ulteriore ed eventuale accertamento
POLISPORTIVA MILLENIUM SPORTING CENTER ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA
VIA DELLE CERRETA 00040 RI (RM)
LA, 30/05/2015
Gent.le Signora
Francesca Cari
Via Napoli n. 175
00040 RI (RM)
Raccomandata a mano
Oggetto: Comunicazione risoluzione del rapporto di lavoro p er giustificato motivo oggettivo ex art, 3 L n. 604/66.
Gent.le Sig.ra Cari,
siamo spiacenti di comunicarle e confermarle, ai sensi dell'art. 3 della legge 504 del 15 luglio 1966, la risoluzione del rapporto di lavoro intercorso con la scrivente polisportiva, così come deliberato in data odierna dall'assemblea degli associati.4
Le ragioni di tale decisione sono dovute all'impossibilità oggettiva di poter mantenere in essere rapporti di lavoro esistenti, anche in relazione alla rilevante mole di contenzioso che interessa la polisportiva ed alla nomina del rustode giudiziario relativo alla procedura n. 676/2013, promossa dalla
Banca Italease.
Stante detta impossibilità attuale di qualsiasi attività operativa residua, peraltro, non è risultato possibile individuare per Lei una posizione lavorativa alternativa.
⚫La risoluzione contrattuale farà data dal 16 giugno 2015. In questo periodo, che si ritiene anche in conto preavviso, seppur parziale, Lei potrà essere o scegliere di essere collocata in ferie. Pertanto, la dispensiamo sin d'ora dal rendere l'attività lavorativa.
Le competenze di fine rapporto Le saranno attribuite nei termini di legge e di contratto
Nel ringraziarla per l'attività svolta, porgiamo i migliori saluti.
Polisportiva yillenium POing Center
Associazione POiva Dilettantistico
I Presidente
N Per ricevuta Firma fam Data,
Allegata copia documento di riconoscimento
Anche in tal caso non è speficamente aggredita sul punto la motivazione del Tribunale se non con un generico richiamo a dichiarazioni di testi che comproverebbero la prosecuzione del rapporto di lavoro con la detta associazione fino al 2017.
Sul punto 3 parte appellante asserisce che:
In ogni caso, stante l'unicità senza alcuna soluzione di continuità dal 1.10.2009 del rapporto di lavoro della ricorrente e la successione della LA Sinergie s.r.l. nella gestione dell'impianto sportivo e dell'attività connessa ove la ricorrente prestava l'attività lavorativa, la LA Sinergie s.r.l. risponde ex art. 2112 c.c. per tutti crediti maturati dall'appellante dal
1.10.2009 al 1.03.2019.
Inoltre la LA Sinergie s.r.l., in virtù dei detti contratti di gestione, risponde solidalmente anche ex art. 29 d. lgs.
276/2003.
Ebbene, giova precisare, al riguardo, che è stato esclusa l'unicità senza alcuna soluzione di continuità dal 1.10.2009 al 1.3.2019 del rapporto di lavoro della appellante per le ragioni su esposte. Controparte 1 dovrebbe CP_1Pertanto, non si comprendono le ragioni per cui la risponderne ex art. 2112 c.c. o ex art. 29 D.Lgs. n. 276/2003.
Per i medesimi motivi deve escludersi la fondatezza di quanto dedotto sul punto 4.
Sul punto 5 parte appellante afferma: Del resto la sussistenza di licenziamento è comprovata dalla missiva del Febbraio 2019 depositata in atti, che secondo il
Giudice non può essere interpretata quale "lettera di licenziamento" in quanto proveniente dalla LA Sinergie sr.l e non dalla LL AM s.r.l., ma il cui tenore non lascia adito a dubbi circa il fatto che la ricorrente è stata licenziata, oltre ad essere tale missiva la prova dell'esercizio del potere datoriale da parte della LA Sinergie s.r.l e quindi della sua responsabilità datoriale in solido con la LL AM s.r.l..
Pertanto nel presente caso non esiste alcun valido atto risolutivo del rapporto di lavoro, sia per quanto concerne la Villa
AM PO SSD a r.l. che la LA Sinergie s.r.l., con conseguente continuità giuridica del rapporto di lavoro e diritto alla reintegrazione ed al pagamento delle retribuzioni dal
01.03.2019 sino alla reintegra e/o a valida risoluzione del rapporto di lavoro.
Invero, la lettera cui si fa riferimento è questa LA Sinergie S.r.l. Corso della Repubblica n. 109/D
04012 - Latina (LT)
Gent.le Sig. / Gent.le Sig.ra
Dipendente/Collaboratore
Soc. SSD LL AM a r.l.
LA 27.02.2018
Raccomandata a mano
OGGETTO: Risoluzione del Contratto di Sub-Gestione SSD LL AM a r.l.
La presente per comunicarle che, la scrivente società LA Sinergie, di concerto con l'Associazione Polisportiva Millenium Center, ha revocato - per grave inadempimento contrattuale
(grave morosità) - la sub-gestione alla soc. LL AM a r.l., della parte Fitness e Centro
Benessere.
Pertanto la S.V. a far data dal prossimo 1 marzo 2019 non dovrà più svolgere le mansioni affidatele dal suo datore di lavoro/committente LL AM presso la sede di Via della Cerreta in LA
(Impianto POivo Millenium).
La S.V. è altresì invitata a lasciare in loco eventuali beni in suo possesso di proprietà
dell'associazione Polisportiva Millenium.
Si raccomanda altresì la stessa osservanza del rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali e sensibili dei quali potreste avere contezza, che non possono essere in alcun modo diffusi in base alla normativa vigente (G.D.P.R. 679/2016).
Distinti saluti
N.Q. Selvame darlage L'amministratore unico
Ad avviso di questo Collegio quanto sopra non dimostra il dedotto licenziamento verbale, pertanto non comprovato dalla parte appellante onerata a darne prova.
Infatti, è noto che "Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa", V. Cass. n.
Sez. L , Sentenza n. 3822 del 08/02/2019.
Sul punto 6, poi, parte appellante sostiene che
I testi escussi in primo grado hanno confermato le mansioni espletate dall'appellante e dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio di I grado.
In relazione alle mansioni svolte l'appellante aveva diritto ad essere inquadrata nel 1° livello CCNL di settore, per cui si ritiene che la sentenza del Giudice di I grado sia errata laddove statuisce che è sfornito di prova l'assunto di riconducibilità delle mansioni svolte al primo livello retributivo e riconosce invece il 5° livello retributivo.
In via gradata ed in ogni caso, il livello 5° riconosciuto dal
Giudice è errato e riduttivo in relazione alle mansioni svolte.
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tenuto presente che le declaratorie dei livelli inferiori al 1° e superiori al 4° sono i seguenti:
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Il Tribunale, invero, ha così statuito
"Quanto al livello retributivo rivendicato, del tutto sfornito di prova è l'assunto attorea di riconducibilità delle mansioni svolte al primo livello retributivo del richiamato CCNL pacificamente applicabile nel caso di specie, posto è mancata la prova non solo dell'attività di direzione esecutiva ma anche dell'alto contenuto professionale, caratterizzato da spiccati poteri di autonomia ed iniziativa. Appare quindi congruo l'inferiore quinto livello, proprio di coloro che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, qali il receptionist, l'addetto al desk, 10addetto al centralino telefonico. Peraltro parte ricorrente ha del tutto mancato di individuare gli elementi caratterizzanti del livello retributivo richiesto e la applicabilità degli stessi alle mansioni in concreto svolte".
Al riguardo, i testi escussi in primo grado hanno riferito: Il teste Tes_2 che: "ero un fornitore del centro sportivo da qualche mese prima dell'apertura fino alla chiusura, fino al 2019 circa, andavo all'inizio più spesso, io fornivo strutture informatiche, poi solo quando c'era necessità, in media una o due volte al mese, la mattina in queste occasioni, ma anche il pomeriggio, non avevamo orari facendo assistenza informatica. Ricordo la ricorrente perché era anche lei a chiamarci al telefono e quando andavo la vedevo fare normale lavoro di ufficio, di più preciso non so, sugli orari posso dire di averla tutte le volte in cui sono andato, sia mattina che pomeriggio, una era mi chiamò addirittura all'ora di cena. lo facevo il preventivo e poi lo faceva firmare, altro di specifico non so. Io facevo le fatture alla società che gestiva in quel momento, ossia all'inizio Controparte_3 poi mi sembra che sia subentrata la LA POing Club e poi LL AM PO e l'ultima anche l'altra società che gestiva la piscina che credo fosse Acqua center, nel passaggio tra una e l'altra ho sempre visto la ricorrente. Per la Parte_2 il mio interlocutore era tale avevo, mi sembra Persona_3 Per_2 non ricordo il cognome, e per la CP_5 se non ricordo male. Davo indicazioni anche al telefono alla ricorrente. Per_4 mi dava gli ok sui preventivi, so che era il referente, poi se avesse cariche sociali non so". Il teste Tes_5 ha dichiarato: “ho lavorato nel centro sportivo dal 2012 al 2018, senza interruzioni, come istruttore e allenatore di pallanuoto, stavo lì dal lunedì al sabato, dalle
16 alle 22.00, io ho sempre avuto come referente o CP_5 non so se prima o "
dopo, e Pt_2 avevo un contratto di collaborazione, venivo pagato con bonifico,
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dall'una e poi dall'altra, si sono succedute non ricordo quando. La ricorrente stava nel settore amministrativo, l'ho trovata al lavoro, mi relazionavo con lei per sapere se era stato fatto il bonifico. Alle 16 c'era e non so a che ora andava via. Mi è stato comunicato al tempo che la CP_5 faceva a Persona 5 e anche l'altra società.
Conosco Tes_6 e non so che ruolo avesse, l'ho visto al centro ma non tutto il periodo, non ricordo quando, alla fine non c'era, aveva un ufficio a sé, controllava documenti ma io non ho mai avuto necessità di relazionarmi. Vedevo la ricorrente relazionarsi con lui ma non so perché. Si noti che il teste ha avuto conoscenza dei fatti solo dal 2012 e solo per l'orario pomeridiano (peraltro confermando la presenza della ricorrente solo nell'orario di entrata del teste ma non di uscita). L'unico referente diretto della ricorrente sembra essere il padre, Tes_6
Parte_3 che ha la sedeIl teste Tes_7 a riferito: "sono il commerciale della legale presso il mio studio, in Cisterna di Latina Corso delle Repubblica, dal momento della costituzione ossia il 16.5.2017. lo nel centro sportivo non avevo occasione di andare quindi non ho visto la ricorrente. La società è stata costituita al fine di costituire un terzo interventore in un piano di ristrutturazione ex art 182 bis della L.f.. a favore della
Presso il mio studio si svolgevano incontri con l'amministratore Controparte_3 unico, AR , prima della costituzione, e poi dopo, secondo esigenze, una ventina di volte durante l'anno e non ha mia partecipato la ricorrente. La lariano Pt_3 non ha mi avuto dipendente perché non faceva attività, se ne occupava di tutto l'amministratore unico".
CP_3La teste Tes_1 ha dichiarato: "ho conciliato con la per cui al momento non ho controversie in corso. Io ho lavorato per 7 anni da ottobre 2010 a aprile 2017, ero collega della ricorrente in segreteria, con gli stessi orari della ricorrente, che è arrivata dopo l'apertura. Eravamo piu' di due in segreteria, quando siamo arrivati a capo della
CP_3 c'era Controparte_2 il presidente e io avevo la ricorrente come '
responsabile di segreteria, io sono stata assunta con contratto a collaborazione e poi contratto a tempo indeterminato dalla Controparte_3 La ricorrente ha fatto la mia formazione, poi si occupava della gestione della segreteria, con orario per me nel pomeriggio dalle 13 alle 20.30 circa principalmente, con turni variabili, la ricorrente la trovavo in sede quando arrivavo e andavamo via quasi sempre insieme, lavoravamo anche il sabato e la domenica ma la domenica solo fino alle 13.00 dalle 9.00. per
Parte_1 i referenti erano sia CP_2 he AR ma anche Tes_6 non erano sempre presenti ma venivano per incontri, Tes_6 era un socio della struttura, mentre CP_2 ra presidente e Per_6 socio. A me le direttive le dava la ricorrente, la quale prendeva indicazioni anche via email o telefono dai tre che ho descritto, almeno in un primo momento, poi è subentrato Flamino POing club, siamo passate a collaboratrice sportive per Pt 2 , non è cambiato niente né per me né per la ricorrente nelle modalità di svolgimento del lavoro o orari, è cambiato solo il contratto di lavoro e il referente che a questo punto è diventato R_ anche lui non sempre presente e che dava alla ricorrente indicazioni al telefono, gli orari per me e per la ricorrente non sono cambiati, non ricordo il passaggio alla Pt_2 quando è avvenuto con precisione. Gli strumenti di lavoro nel passaggio non sono cambiati. La ricorrente aveva turni diversi dai nostri in quanto poteva fare anche dalle 9 alle 21.00 e poi mi sostituiva se io avevo necessità di fare permessi studio. La ricorrente lavorava come minimo dalle 9.30, credo ma io non c'ero a quell'ora. Il sabato eravamo in due e quando una delle due non c'era era la ricorrente a sostituirla, avevamo quindi una turnazione fatta in modo che chi lavorava il sabato non alvorava la domenica. Pt_2 per quanto sono stata io credo sia durata due anni. LL Flaminio non ho avuto proprio rapporti. Testimone_8 era un delegato da R_ per Pt_2 a cui facevamo capo, era anche lui a dare indicazioni. A quanto ho potuto capire la gestione dell'impianto è passata da Controparte_3 Parte_2 . Quando il a
CP_2 veniva nell'impianto vedevo relazionarsi, anche in riunioni, il CP_2 con la ricorrente ma non ero presente alle riunioni. Noi ad esempio davamo indicazioni sui turni e badges magnetico dei collaboratori o dipendenti, di tutto lo staff ai referenti di
CP_2 he facevano le buste paga, credo una società esterna. Era la ricorrente che raccoglieva questi dati sulle presenze di tutto lo staff (collaboratori e dipendenti) con un programma gestionale sul pc. Lavoravo sia io che la ricorrente tre sabati al mese (e quel fine settimana non la domenica) e una sola domenica al mese, dalle 9 alle 13.00. io ho presentato un ricorso monitorio in cui ho chiesto fino al 2015 le somme dovute a
Controparte_7 per il periodo successivo è subentrato Pt_2 per cui in ricorso non ho inserito tale periodo. Dentro il centro ho lavorato fino al 2017 ma con la CP_3
Pt_2 ". si è chiuso nel 2015 quando è subentrata (e io sono passata a lavorare) la Il teste Per_3 a dichiarato: " io sono stato presente nel 2017, 2018 e una parte del 2019, al centro, ero consulente per la TE per l'andamento generale del centro, avevo un contratto di collaborazione con la TE , andavo tutti i giorni senza un orario fisso, sia mattina che pomeriggio, rimanendo da un minimo di 2 ore al massimo di una giornata intera. Avevo un mio ufficio di rappresentanza. Vedevo la ricorrente fare le mansioni di coordinamento e direzione del fitness, da un punto di vista amministrativo, si relazionava con la nella persona del solo Parte_2
R_ lo in quel periodo ho visto la ricorrente relazionarsi solo con R_ L'ho vista nel senso che tutte le volte in cui mi relazionavo nel centro la ricorrente c'era sia mattina che pomeriggio. Alla mia prima riunione ho chiesto chi fosse il responsabile del fitness e della piscina e di quest'ultima si occupava un'altra società la Acqua Center, per cui so che la ricorrente si è occupata solo del fitness. CP_1 sinergie doveva preoccuparsi che il lavoro nel centro fosse sinergico, quindi desumo che la ricorrente non si sia mai occupata del reparto piscina, di cui si occupava CP_8 come presidente e [...]
Per_7 come direttore tecnico, c'erano delle segretarie della Acqua center con cui mi relazionavo ma non ricordo i nomi. Quanto alla titolarità degli strumenti presenti posso dire che nel 2017 le macchine sono state spostate dal piano superiore al piano terra per liberare spazio sopra e realizzare un risparmio energetico visto che le macchine sono state attivate al piano di sotto. Sopra è rimasto chiuso l'impianto. Negli anni in cui ci sono stato il fitness faceva capo a LL Flaminio, nella persona del R_
Abbiamo fatto un incontro di inizio attività per conoscere le varie realtà, la ricorrente è rimasta nelle sue funzioni con il gruppo R_ era il 2017. La teste Tes_3 : "ho lavorato nella polisportiva dalla inaugurazione, credo fosse il
2000 e fino a dicembre 2017, non ho mai smesso in tutto questo periodo, all'inizio avevo come parte datoriale CP_5 (0 Pt_2 non ricordo se questo prima o dopo l'altra) Pt_2 sono stati due in totale, ero assistente bagnanti, istruttore di nuoto e di nuoto sincronizzato, ero presente ogni giorno della settimana, 7 su sette, con orario su turni di almeno 6 ore a turno, poteva capitare o dalle 9 alle 15 ma in cui alcuni facevo piu' ore, in altri meno. La ricorrente stava in segreteria, insieme ad altre segretarie, se servivano materiali mi rivolgevo a lei, faceva tesseramento delle atlete, pagamento iscrizioni alle gare, non erano gli atleti a pagare ma la struttura, ho organizzato con lei centri estivi, io in qualsiasi orari arrivassi, anche quando sono andata via alle 22,. L'ho sempre vista lì, era la piu' presente decisamente tra le segretarie, le direttive gliele davano Per_1 CP_2 alternativamente presenti. Vedevo che si Tes_4, relazionavano con la ricorrente ma non ho assistito direttamente a ordini dati dai tre alla ricorrente.
Infine, la teste CP_2 a riferito: "sono la sorella di Controparte_2 intendo deporre. lo ho lavorato dal 2010 credo a 2017 o 2018, continuativamente, come addetta al desk, ricezione cliente, quindi non stavo negli uffici in cui stava la ricorrente, la ricorrente era già presente nel 2010, lavorava in amministrazione, non so cosa facesse esattamente, io avevo rare occasioni di andare negli uffici ma mi capitava, io facevo dalle 8. Alle
13.30 o 14.00 e anche il sabato e la domenica, Veniva mio fratello negli impianti finchè era gestione CP_3 una volta ogni 15 giorni giorni, credo solo fino al 2012, io sono rimasta e la gestione è passata prima a Flaminio Sp. C. e poi a CP_5 per il primo periodo l'attività era gestita da mio fratello, poi è subentrato come gestore R_ che delegava Testimone_8 e la ricorrente, credo che la ricorrente gestisse incassi ma sulle mansioni io di preciso io non posso dire. Tes_6 eniva spesso, era un socio, è venuto anche nel secondo periodo, nulla so quanto a rapporti di lavoro o contenuto di quello di cui potesse parlare con la figlia sul posto di lavoro. cari quando veniva andava nell'ufficio della ricorrente e lei a quel punto si spostava, veniva anche da noi al desk, poteva rimanere il padre, una o due ore".
Pertanto, alla luce della sopra richiamate dichiarazioni testimoniali, si può dire che la appellante stava in segreteria e svolgeva attività amministrativa.
Tuttavia, non emerge con sufficiente chiarezza se ciò facesse in autonomia ovvero con poteri di coordinamento né tantomeno se fosse cassiera (v. i livelli di cui al CCNL).
Quindi l'inquadramento ritenuto dal Tribunale deve ritenersi corretto.
Sul punto 7 l'appellante si limita a reiterare l'infondatezza della decisione impugnata sulla durata del rapporto di cui, invece, si è accertata nella presente sede la correttezza.
Ne consegue che l'appello deve essere rigettato.
In considerazione della soccombenza, le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell'appellante. Deve darsi atto, infine, che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore di ciascuno degli appellati costituiti delle spese del grado, liquidate in complessivi € 1.984,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA e con distrazione in favore del procuratore della TE dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 11.3.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste