Art. 1.
Il termine per la chiusura della liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (F.I.M.), istituito con il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889 , e successive modificazioni, gia' fissato al 31 dicembre 1954 dalla legge 17 dicembre 1953, numero 915 , sara' stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio.
Il termine per la chiusura della liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (F.I.M.), istituito con il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889 , e successive modificazioni, gia' fissato al 31 dicembre 1954 dalla legge 17 dicembre 1953, numero 915 , sara' stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio.