Sentenza 25 settembre 2023
Massime • 1
Non avendo l'art. 59 della l. n. 69 del 2009 coperto l'intero arco delle situazioni processuali provocate da una dichiarazione di difetto di giurisdizione (tanto da non avere determinato l'abrogazione dell'art. 362 c.p.c.), nel caso in cui il giudice adito all'esito di una pronuncia declinatoria della giurisdizione dichiari, a sua volta, il proprio difetto di giurisdizione, mancando di sottoporre la relativa questione alle Sezioni Unite della S.C., resta ferma la possibilità di far valere, in ogni tempo, il conflitto reale negativo di giurisdizione ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1), c.p.c., a prescindere dalla circostanza che una delle due sentenze sia passata in giudicato. (Nella specie, le Sezioni Unite della S.C. hanno statuito che è sottoposta alla giurisdizione amministrativa la domanda risarcitoria derivante dall'illegittima occupazione di un fondo, seguita dalla sua irreversibile trasformazione in assenza di provvedimento ablativo, avanzata nel 2004 ed oggetto di tre diverse declinatorie di giurisdizione, prima da parte del T.A.R., poi del G.O. e nuovamente da parte del G.A., senza che alcuno di detti organi giurisdizionali avesse sollevato d'ufficio il regolamento di giurisdizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/09/2023, n. 27310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27310 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2023 |
Testo completo
la predetta giurisdizione non trova giustificazione nell'idoneità della dichiarazione di p.u. a determinare l'affievolimento del diritto di proprietà, e quindi nella configurabilità della posizione giuridica del proprietario come interesse legittimo, ma nella riconducibilità della fattispecie alla materia urbanistico-edilizia, come definita dall'articolo 7 cit., in virtù della quale spettano alla cognizione del g.a. tutte le controversie aventi ad oggetto comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quali che siano i diritti (reali o personali) fatti valere nei confronti di quest'ultima, nonché la natura (restitutoria o risarcitoria) della pretesa avanzata;
essa giurisdizione si estende quindi a tutte le ipotesi in cui l'esercizio del potere si è manifestato con l'adozione della dichiarazione di pubblica utilità, anche se poi quest'ultima sia stata annullata da parte della stessa autorità amministrativa che l'ha emessa o dal giudice amministrativo, oppure la sua efficacia sia altrimenti venuta meno, o ancora l'apprensione e/o l’irreversibile trasformazione del fondo abbiano avuto luogo in assenza di titolo o in virtù di un titolo a sua volta caducato (cfr. Cass. S.U. n. 23102/2019). A tale conclusione si deve giungere con riferimento al caso di specie evidenziando che il riparto della giurisdizione è regolato, ratione temporis, in relazione all'epoca della domanda giudiziale (22 aprile 2004), dal d.lgs. n. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, come 10 di 12 sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. b), che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «le controversie aventi per oggetto gli atti, provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia» e che va interpretato e applicato in conformità a quanto statuito dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 204 del 2004 191 del 2006, contenenti declaratorie di parziale incostituzionalità rispettivamente, dell'articolo 34 cit., e dell'analoga disposizione di cui al d.P.R. n. 327 del 2001, articolo 53, nel testo all'epoca vigente. In particolare, Corte cost. n. 191/2006 ha puntualizzato il senso della declaratoria d'incostituzionalità delle disposizioni di cui trattasi, nella parte in cui devolvono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche le controversie relative ai «comportamenti» delle pubbliche amministrazioni, osservando che «nelle ipotesi in cui i "comportamenti" causativi di danno ingiusto … costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza) e sono quindi riconducibili all'esercizio del pubblico potere dell'amministrazione, la norma si sottrae alla censura di illegittimità costituzionale, costituendo anche tali "comportamenti" esercizio, ancorché viziato da illegittimità, della funzione pubblica della pubblica amministrazione». Ai fini, dunque, della devoluzione al giudice comportamenti in questione è sufficiente il collegamento della realizzazione dell'opera fonte di danno con una dichiarazione di pubblica utilità, ancorché illegittima, senza che rilevi la qualità del vizio da cui sia affetta tale dichiarazione, viceversa valorizzata dalla giurisprudenza anteriore alla richiamata pronuncia della Corte costituzionale (Cass. S.U. 29 maggio 2003 n. 8701, Cass. S.U. 31 ottobre 2007, n. 23018, Cass.S.U. 25/7/2016, n. 15284). Non si è poi mancato di sottolineare che l'esistenza di una dichiarazione di pubblica utilità è 11 di 12 condizione imprescindibile per ritenere che l'apprensione, l’utilizzazione e l'irreversibile trasformazione del bene in proprietà privata da parte della pubblica amministrazione siano riconducibili a un concreto esercizio del potere autoritativo, quale condizione necessaria per affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, a norma dell'art. 133 c.p.a., comma 1, lett. g), e tale dichiarazione deve esistere al momento dell'apprensione dei beni privati (cfr. Cass. S.U. n. 31028/2019). In definitiva, quando si prospetta una condotta illecita correlata allo schema dell'occupazione appropriativa, la lesione che sta a base dell'azione e che si sostanzia nella trasformazione del bene immobile del privato da parte di soggetto che non è il titolare incide sul diritto (soggettivo) di proprietà ma è in collegamento, indiretto, all'esercizio del potere espropriativo (in presenza di una dichiarazione di pubblica utilità) a giustificare l'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass. S.U, 22 aprile 2008 n. 10446). Detto orientamento è stato ribadito anche di recente dalle Sezioni Unite che hanno ritenuto essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 153 c.p.a., comma 1, lett. g), le controversie nelle quali si faccia questione, anche a fini risarcitori, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti a una dichiarazione di pubblica utilità, ancorché il procedimento nel cui ambito tali attività sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo o sia caratterizzato da atti illegittimi (Cass., S.U., 29 gennaio 2018, n. 2145 e Cass., S.U., 16 aprile 2018, n. 9334). 15. ― Orbene nel caso di specie i fondi sono stati occupati a seguito di procedura espropriativa promossa dal comune di Ariano lrpino, iniziata con deliberazioni del consiglio comunale n. 29 del 16 febbraio 1987 e della Giunta comunale n. 1036 del 30 gennaio 1993 che approvava il progetto di realizzazione delle infrastrutture del P.I.P., dichiarando i relativi lavori di pubblica e privata utilità. 12 di 12 Ed inoltre i terreni in questione, dopo l'irreversibile trasformazione nell'aprile del 1997 e la scadenza del termine quinquennale di occupazione legittima nell'aprile del 1999, sono stati acquisiti in proprietà dal Comune con il provvedimento prot. n. 2126 del 4 giugno 2002. Ne deriva la giurisdizione del giudice amministrativo, al quale va rimessa la causa anche per il governo delle spese di questo giudizio di regolamento.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.