CA
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 14/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile riunita in Camera di
ConSIlio nelle persone di: dott. Aldo Gubitosi Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano ConSIliere dott.ssa Maria Elena Del Forno ConSIliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 46 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
e , rapp.ti e difesi dall'avv. Fabrizio Parte_1 Parte_2
Torre
Appellanti
E
, rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Filodemo CP_1
Appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 5670/23 del
Tribunale di Salerno, pubblicata in data 14.12.23
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21.7.21 e Parte_1 Pt_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
1318/21 del Tribunale di Salerno, con il quale era stato loro ingiunto, nella rispettiva qualità di locataria dell'immobile di proprietà di CP_1
, sito in Salerno alla via Posidonia n. 22, e di garante del corretto
[...] adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione, il pagamento del complessivo importo di euro 5.150,00, dovuto 1 per canoni di locazione relativi al periodo Agosto 2020/Marzo 2021 (n.
8 mesi) ed al mese di Aprile 2020 (residuo), nonché per quote condominiali ordinarie.
Deducevano gli opponenti che, la , spinta dalla necessità di Pt_1 trovare un'abitazione, si era vista costretta a dichiarare che l'appartamento oggetto di locazione era “in buono stato”, ma, in realtà, esso si presentava in pessime condizioni sin dal momento della consegna e, in seguito, si rivelava fatiscente e malsano;
ciò aveva imposto alla conduttrice l'esecuzione di svariati lavori di ristrutturazione, previamente autorizzati dalla locatrice, per i quali aveva sostenuto una spesa di € 2.190,00.
Proseguivano gli opponenti evidenziando che, con dichiarazione sottoscritta in data 7.3.21 ed inviata attraverso l'applicazione
Whatsapp al figlio della locatrice in occasione della riconsegna dell'immobile, quest'ultima aveva dichiarato di aver compensato i canoni dovuti dalla per gli ultimi mesi di locazione con le spese Pt_1 dalla medesima sostenute per i lavori di manutenzione nonché con i due canoni anticipati;
inoltre, in considerazione della “inefficienza” e dei “vari problemi di natura sanitaria”, la locatrice aveva assunto a proprio carico le spese condominiali.
Ad ulteriore conferma della infondatezza e temerarietà delle avverse pretese, gli opponenti rilevavano, infine che, sebbene il rilascio dell'immobile fosse avvenuto il 7.03.21, tra i canoni di locazione oggetto di ingiunzione era stato ricompreso anche quello relativo al mese di marzo.
Si costituiva che nel disconoscere, in via preliminare, la CP_1 sottoscrizione apposta in calce al documento denominato “verbale di consegna dell'immobile con transazione compensativa” nonché la conformità all'originale del documento stesso e della “delega alla consegna dell'immobile locato”, depositati da parte opponente in copia fotoriprodotta, instava per il rigetto dell'opposizione.
2 Con la sentenza n. 5670/23 il Tribunale di Salerno ha rigettato l'opposizione, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n.
1318/21 del Tribunale di Salerno.
Il primo giudice ha, preliminarmente, evidenziato che all'eccezione formulata da parte opponente in ordine all'esistenza di un fatto estintivo dell'obbligazione, fondata su un documento denominato
“dichiarazione”, è seguito il disconoscimento del documento stesso da parte dell'opposta. A fronte di tale esplicito disconoscimento, tuttavia, gli opponenti non hanno tempestivamente formulato istanza di verificazione, ex art. 216 c.p.c.
Ne è conseguita, secondo il primo Giudice, l'inutilizzabilità della documentazione posta a fondamento dell'opposizione, che, unitamente alla genericità delle contestazioni, ha condotto al suo rigetto.
Avverso detta pronuncia, con ricorso depositato il 16.1.24, Pt_1
e hanno proposto appello, affidato
[...] Parte_2 sostanzialmente a due motivi, così concludendo:
“
1. riformare integralmente la sentenza di primo grado, accogliendo la domanda dei SIg.ri e , oggi appel-lanti, Parte_1 Parte_2
e le conclusioni da essi rassegnate, rigettando la domanda proposta ad ogni e qualsiasi titolo dalla SI.ra ; CP_1
2. per l'effetto, annullare il decreto ingiuntivo n. 1318/2021 emesso dal Tribunale di Salerno il 01/06/2021 e notificato il 21/06/2021 alla SI.ra ed il 22/06/2021 al SI. ; Parte_1 Parte_2
3. condannare l'originaria convenuta SI.ra , oggi appellata, CP_1 al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio".
Si è costituita eccependo, preliminarmente, CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, così concludendo: “1) Rigettare l'appello e tutti i suoi motivi per inammissibilità, improponibilità, improcedibilità ed assoluta infondatezza in fatto ed in diritto e per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado impugnata con ogni conseguente declaratoria di legge
3 e di rito;
2) Con vittoria di spese e compensi di lite da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
All'udienza del 25.02.25, all'esito della discussione orale, la Corte ha deciso la causa dando lettura del dispositivo della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che l'atto di appello, nella sua integrità sotto il profilo formale, si sottrae alla censura di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; dall'atto introduttivo del presente giudizio, infatti, risultano congruamente individuati i motivi di censura della sentenza di primo grado, sia avuto riguardo ai capi della sentenza da sottoporre al riesame di questa Corte, alle carenze del ragionamento assunto dal giudice a quo e alle norme di legge che si assumono violate, sia con riferimento alle modifiche richieste a fronte di contrarie ragioni di fatto e di diritto ritenute idonee a giustificare le doglianze.
2. Con il primo motivo, gli appellanti censurano la pronuncia per l'errata ricostruzione ed il travisamento dei fatti nonché per l'omessa valutazione delle emergenze e delle richieste istruttorie avanzate e della documentazione offerta.
Nel richiamare un orientamento giurisprudenziale difforme da quello su cui si fonda la pronuncia impugnata, gli appellanti assumono che l'istanza di verificazione possa essere formulata anche implicitamente, allorché sia chiaro il permanere della volontà della parte di avvalersi del documento e si insista per l'accoglimento di una pretesa che ne presuppone l'autenticità.
Gli appellanti evidenziano, inoltre, la tempestività della contestazione dell'avverso disconoscimento, avvenuta sin dal deposito delle memorie autorizzate ex art. 426 c.p.c. e, dunque, entro il termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie delle parti ed, in ogni caso, la superfluità della c.t.u. per la verificazione della sottoscrizione disconosciuta allorché, come nella fattispecie, appaia evidente la provenienza della firma presente sul documento e la sua coincidenza
4 con quella apposta sulla procura, riscontrabile mediante semplice sovrapposizione delle stesse.
Né la mancata acquisizione dell'originale del documento potrebbe impedirne la verifica, non essendo, a dire degli appellanti, ad essi imputabile;
ciò tanto più in considerazione della circostanza che il testo del documento in contestazione risulta integralmente trascritto nel messaggio inviato dalla al figlio della in data 26.2.2021. Pt_1 CP_1
2. Con il secondo motivo gli appellanti si dolgono della illogicità e contraddittorietà della motivazione, che assumono essere meramente apparente.
Deducono che il primo Giudice sia incorso in errore laddove ha qualificato come “generiche contestazioni” le articolate, approfondite e dettagliate difese svolte dagli opponenti.
Gli appellanti ritengono, inoltre, che il Tribunale abbia immotivatamente rigettato la richiesta di prova testimoniale e di nomina di CTU per la verifica della documentazione prodotta in copia, così frustrando il loro diritto di difesa, per poi ritenere i fatti dedotti non provati.
4. I motivi, tra loro connessi, vanno congiuntamente esaminati e vanno rigettati perché infondati.
In punto di fatto si rileva che gli appellanti in primo grado, con l'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo Agosto 2020 / Marzo 2021 (n. 8 mesi) ed al mese di Aprile 2020 (residuo), nonché per quote condominiali ordinarie, hanno eccepito un fatto estintivo di tale obbligazione deducendo che la locatrice aveva dichiarato di compensare i canoni dovuti dalla conduttrice per gli ultimi mesi di locazione con le spese da quest'ultima sostenute per i lavori di manutenzione nonché con i due canoni anticipati;
inoltre, in considerazione della “inefficienza” e dei “vari problemi di natura sanitaria”, la locatrice aveva assunto a proprio carico le spese condominiali.
5 A riprova della veridicità di tale circostanza, hanno prodotto la copia cartacea di uno screenshot riproducente una dichiarazione apparentemente sottoscritta dalla locatrice, che CP_1 assumono essere stata inviata all'utenza telefonica in uso alla Pt_1 in data 7.03.2021 attraverso l'applicazione WhatsApp dal numero di utenza cellulare del figlio della , , da CP_1 Persona_1 quest'ultima delegato a ricevere la consegna dell'appartamento.
, nel costituirsi nel giudizio di opposizione, ha fermamente CP_1 contestato di aver sottoscritto la dichiarazione fotoriprodotta, deducendo: “Non è vero, né dimostrato, infatti, che, tra le parti sia intervenuta o comunque si sia perfezionata una compensazione.
Per tale motivo, in via del tutto preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra successiva eccezione e deduzione, la SI.ra CP_1 eccepisce di non aver mai sottoscritto alcuna dichiarazione e di non aver, tantomeno, sottoscritto verbali di consegna dell'immobile da lei concesso in locazione;
pertanto, l'odierna comparente, disconosce le sottoscrizioni apposte in calce al documento che controparte definisce come “dichiarazione” e “verbale di consegna dell'immobile con transazione compensativa”, depositato da controparte al n. 3 e posto
a fondamento della presunta estinzione dell'obbligazione di pagamento.
Muovendo da tali presupposti l'odierna convenuta, ai sensi dell'art. 214
c.p.c., impugna, contesta e disconosce tale documento e la vis probatoria che si tenta di attribuire allo stesso;
si disconosce integralmente la sottoscrizione apposta in calce al documento de quo in quanto firma apocrifa, non autentica e non appartenente alla SI.ra
. CP_1
Si impugna e si disconosce anche il documento denominato “delega alla consegna dell'immobile locato in favore del SI. ” per i Pt_2 motivi di seguito specificati.
Sul punto è doveroso effettuare le seguenti osservazioni.
6 Il documento denominato “verbale di consegna dell'immobile con transazione compensativa”, che si disconosce e contesta, è stato depositato in modalità fotoriprodotta: trattasi di una “foto della foto”.
Dunque siamo in presenza di un documento che non è fotocopia, ma la foto riproduzione di un'altra foto il cui contenuto è scarsamente leggibile se non eseguendo ingrandimenti mediante l'utilizzo di programmi informatici.
Le medesime osservazioni valgono per il documento denominato
“delega alla consegna dell'immobile locato in favore del SI. ”. Pt_2
Entrambi i documenti, inoltre, sono privi di una data certa, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, né risultano in qualche modo autenticati o registrati.
In tali condizioni si contesta fermamente la loro conformità rispetto agli originali, l'autenticità, la genuinità e finanche l'esistenza stessa dei prefati documenti”.
Ciò posto, con il proposto appello e , Parte_1 Parte_2 quest'ultimo garante delle obbligazioni della oggetto del Pt_1 contratto di locazione intercorso con , non contestano CP_1 affatto che per effetto delle suddette contestazioni l'appellata abbia operato un puntuale e tempestivo disconoscimento di cui agli artt. 214
e ss. c.c., compreso pertanto quanto previsto dall'art. 216 c.p.c., secondo cui la parte che vuole avvalersi della scrittura privata disconosciuta deve chiederne la verificazione, assumendosi il relativo onere probatorio.
Piuttosto lamentano gli appellanti che il giudice di primo grado non abbia attribuito alla propria linea difensiva valore di implicita proposizione di una istanza di verificazione;
ciò in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiama, secondo cui l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita nel caso in cui si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento e quando sia
7 indubitabile il chiaro permanere della volontà della parte di avvalersi della scrittura disconosciuta.
Sostengono che nel corso dell'intero giudizio di prime cure hanno costantemente attribuito decisiva valenza probatoria alla dichiarazione transattiva sottoscritta dalla evidenziando tale condotta «il CP_1 chiaro permanere della volontà della parte di avvalersi della scrittura disconosciuta» , corroborata dalle richieste sia di c.t.u. da espletarsi sul dispositivo cellulare della per verificare la genuinità della Pt_1 documentazione ivi conservata, sia dalla richiesta di prova testimoniale.
Osserva la Corte che, anche laddove volesse ravvisarsi nella condotta difensiva degli appellanti l'implicita proposizione di una istanza di verificazione della scrittura privata riprodotta nella copia cartacea dello screenshot, istanza la cui finalità è appunto quella di "verificare" che la firma apposta sul documento in contestazione sia effettivamente quella del soggetto contro cui il documento è prodotto, essa va ritenuta inammissibile non avendo gli appellanti prodotto né il documento in originale né, quantomeno indicato, le scritture di comparazione.
È noto che colui che propone istanza di verificazione deve proporre i mezzi di prova ritenuti utili e produrre o indicare le scritture di comparazione (art. 216 c.p.c., comma 1), ed anzi a tal riguardo “il giudice istruttore dispone le cautele opportune per la custodia del documento, stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione, nomina, quando occorre, un consulente tecnico e provvede alla ammissione delle altre prove.
Nel determinare le scritture che debbono servire di comparazione, il giudice ammette, in mancanza di accordo delle parti, quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura è riconosciuta oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico” (art. 217 c.p.c., comma 1 e 2).
Come si desume da tali disposizioni, il procedimento di verificazione, allorquando ne sia disconosciuta la sottoscrizione e l'autenticità della
8 stessa nonché l'esistenza stessa del documento, deve svolgersi necessariamente sull'originale comparandolo con le altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo;
pertanto la produzione dell'originale e delle scritture di comparazione, o l'indicazione di queste ultime, da parte di colui che intende valersi della scrittura privata disconosciuta costituisce un onere imprescindibile per una corretta proposizione dell'istanza di verificazione (Cass. n. 22078/2014; Cass. n. 25953/2019; Cass. n.
27381/2022).
Con particolare riferimento alla produzione dell'originale del documento, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il disconoscimento della copia della scrittura di cui all'articolo 2719
c.c. (cui va ricondotto quello operato dall'appellata stante l'avvenuta produzione della copia cartacea di una fotografia di una scrittura privata) può riguardare sia la sua efficacia rappresentativa dell'originale sia la sua autenticità e sottoscrizione: “Una cosa è il disconoscimento della conformità della fotocopia all'originale; altra cosa è il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce ad una scrittura (sebbene in entrambi il disconoscimento della parte contro cui sono prodotte debba essere espresso ex art. 2719 c.c.). Se il disconoscimento è circoscritto alla conformità della copia all'originale, allora si dischiude la possibilità di dimostrare la conformità attraverso strumenti diversi dalla produzione dell'originale. Se il disconoscimento ha ad oggetto (anche) la sottoscrizione, allora non vi è altro strumento che la verificazione sull'originale, salvo che la parte interessata dimostri di aver perduto quest'ultimo senza colpa, nel qual caso è ammessa ex art. 2724 c.c. la prova per testimoni o per presunzioni”. (così Cass.
n.24607/2024 che richiama Cass. n.16998/2015 e Cass. n.
13425/2014).
Nel caso di specie, nel quale l'odierna appellata ha disconosciuto
“integralmente la sottoscrizione apposta in calce al documento de quo in quanto firma apocrifa, non autentica e non appartenente alla SI.ra
9 ” e finanche l'esistenza stessa della scrittura, deve ritenersi CP_1 esclusa la possibilità di provare la sua esistenza e l'autenticità della sottoscrizione con mezzi diversi dalla produzione dell'originale del documento non essendo né dedotto né provato che gli appellanti lo abbiano perduto senza colpa.
Questa Corte condivide il prevalente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, una volta intervenuto il disconoscimento della sottoscrizione, il deposito dell'originale del documento risulta indispensabile posto che sulla fotocopia non può svolgersi il procedimento di verificazione essendo inattendibile un esame grafico non espletato sull'originale (per tutte v. Cass. n.
2777/2025 che contiene richiamo a moltissimi precedenti giurisprudenziali).
Con la sentenza n. 8304/2024 la Cassazione ha specificato che la necessità del deposito in originale del documento per lo svolgimento del procedimento di verificazione, si ricava direttamente dalla lettura dell'art. 217 c.p.c. secondo cui “Una volta proposta l'istanza di verificazione, il giudice istruttore deve disporre le opportune cautele per la custodia del documento ed il suo deposito in cancelleria ”. Infatti
“se la verificazione potesse effettuarsi sulla copia non vi sarebbe alcuna necessità di cautele opportune alla custodia del documento diverse e superiori rispetto alla tutela degli altri documenti prodotti e quindi presenti nei fascicoli di parte. Tale necessità di superiore tutela, peraltro, insorge solo quando viene disposta la verificazione…”.
Alla stregua dei rilievi che precedono vanno, dunque, qui ribadite le conclusioni del primo giudice in merito all'inutilizzabilità del documento sul quale, come ribadito in questa sede dagli appellanti (v. pag. 9 atto di appello), gli stessi hanno fondato l'eccezione di estinzione dell'obbligazione oggetto della pretesa avanzata dalla locatrice.
A diverse conclusioni non potrebbe pervenirsi dando rilievo a quanto affermato dagli appellanti in merito all'indisponibilità dell'originale per cause ad essi non imputabili.
10 Al di là del fatto che l'assunto è rimasto indimostrato, va rammentato che in caso di disconoscimento della copia non autenticata, come nella specie, questa non può essere utilizzata come prova dei fatti in essa rappresentati né della esistenza stessa della scrittura riprodotta, dovendo i medesimi essere autonomamente dimostrati dalla parte che ha prodotto in giudizio la copia disconosciuta nei modi consentiti dalla legge e non mediante la verificazione della conformità della copia allo originale (così Cass. n. 4474/2022, richiamata proprio dagli appellanti).
A tal ultimo fine non sarebbero stati utili i mezzi di prova offerti dagli appellanti atteso che l'espletamento della CTU sul dispositivo cellulare della richiesta al fine di verificare la rispondenza tra la Pt_1 trascrizione della “chat” intercorsa via “WhatsApp” tra la ed il Pt_1 figlio della , , né la prova testimoniale come CP_1 Persona_1 articolata nella memoria integrativa ex art. 426 c.p.c.; le circostanze oggetto della prova, qualora confermate, non avrebbero consentito di ritenere comprovata la rinuncia della locatrice alla percezione dei canoni rimasti insoluti né qualsivoglia compensazione di crediti tra le parti, non risultando alcun riscontro documentale dell'esistenza di un controcredito della nei confronti della per l'esecuzione di Pt_1 CP_1 opere di manutenzione straordinaria, fermo restando che il conduttore non può astenersi dal pagamento del canone di locazione anche nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene, nemmeno nel caso in cui egli assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. Infatti la sospensione dell'adempimento di detta obbligazione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., è legittima soltanto quando sia giudizialmente accertato che è venuta completamente a mancare la prestazione della controparte, altrimenti costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore che altera il sinallagma contrattuale e determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti per effetto di un' unilaterale ragion fattasi del conduttore, che perciò configura inadempimento colpevole all'obbligo di adempiere esattamente e puntualmente al contratto stipulato e all'obbligazione
11 principale per il conduttore (Cass. n. 14739/2005; Cass. n.
n.14739/2019).
In conclusione, l'appello deve essere integralmente rigettato, con conseguente condanna degli appellanti, in solido, a rimborsare all'appellato le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi di giudizio (compresa quella di trattazione, Cass. n. 30219/2023), in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche (valori medi), con attribuzione al difensore di per dichiarato CP_1 anticipo.
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 a carico degli appellanti in solido.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 nei confronti di , avverso la sentenza n. 5670/23 emessa CP_1 dal Tribunale di Salerno, pubblicata in data 14.12.23, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado che liquida in euro 5.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cna, con attribuzione all'avv. Francesco Filodemo;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Salerno, 25 febbraio 2025
Il ConSIliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott. Aldo Gubitosi
12