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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 3006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3006 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 4054/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.
6945 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 22/10/2020, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Parte_1 C.F._1
Ottaviano (c.f. ) C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1
dall'avv. Marco D'Amico (c.f. C.F._3
APPELLATA
NONCHÉ
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note ex art.127 ter c.p.c. depositate dall'appellante in data 18.2.2025
e dall'appellata il 24.2.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24.2.2015 citava in giudizio, innanzi al Tribunale Parte_1
di Napoli, e la al fine di sentire dichiarare la responsabilità del Controparte_2 Controparte_3
primo in ordine alle lesioni da lui riportate in data 6.11.2013, allorquando, alle ore 9:30 circa, mentre era intento ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, al Corso Garibaldi, in Napoli, in prossimità della Circumvesuviana, veniva investito dal motociclo Honda 600 tg. DG89256, di proprietà del convenuto e dallo stesso condotto, assicurato per la RCA con la Controparte_2 Controparte_4
[...]
Si costituiva , eccependo l'improponibilità della domanda, in quanto non preceduta CP_1
dalla richiesta di risarcimento nei termini e modalità di cui agli artt. 145 e 148 del codice delle assicurazioni private. Eccepiva la carenza di legittimazione passiva, non essendo stata fornita prova in ordine alla proprietà del veicolo del presunto responsabile civile. Nel merito, contestava la fondatezza della domanda (sia nell'an che nel quantum ) e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
rimaneva contumace. Controparte_2
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6945, pubblicata il 22.10.2020, rigettava la domanda. In motivazione deduceva, respingendo le eccezioni preliminari di parte convenuta, che:- la dinamica prospettata in citazione era generica;
- le testimonianze rese nel corso del giudizio avevano aggiunto particolari diversi, neanche menzionati nell'atto di citazione;
- appariva inverosimile l'omessa richiesta di intervento del Servizio del 118;- nella perizia fiduciaria espletata dalla compagnia di assicurazione emergevano riferimenti ad altro tipo di lesioni articolari;
- ulteriori dubbi emergevano dalla relazione investigativa depositata dalla compagnia assicurativa in sede di memorie istruttorie.
Il giudizio di appello ha proposto appello. Parte_1
Con un unico articolato motivo l'appellante ha censurato la sintetica motivazione della sentenza impugnata, lamentando l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Ha evidenziato che la dinamica descritta nell'atto di citazione era tutt'altro che generica, avendo l'attore invece descritto con precisione il dato temporale ed il luogo del sinistro e che le informazioni ulteriori fornite dai testimoni riguardavano circostanze successive all'accadimento che l'istante, per le critiche condizioni in cui versava, non aveva percepito e non aveva potuto riferire al suo difensore. Ha sottolineato, con riferimento alle lesioni riportate, che lo stesso fiduciario della compagnia aveva stabilito che la frattura del femore subita dal era compatibile con un investimento da parte di Pt_1 un motoveicolo e che l'assenza di intervento di autorità non era ascrivibile all'infortunato.
Ha censurato la sentenza laddove il primo giudice aveva ritenuto che nella perizia redatta dal medico della compagnia assicurativa emergessero riferimenti peritali ad altro tipo di lesioni, mai riferite dal danneggiato. Ha evidenziato che la relazione investigativa avrebbe dovuto rafforzare il convincimento del tribunale sulla veridicità e fondatezza della domanda del danneggiato. Ha concluso chiedendo: “A) accertare e dichiarare la responsabilità civile di esso appellato , per Controparte_2
le motivazioni di cui al presente atto di appello, che si abbiano qui per integralmente ripetute e trascritte;
B) per l'effetto, condannare la convenuta Compagnia al pagamento, a favore della istante, della somma di € 125.055,28, così suddivisa: per I.P. (25%) € 67.473,17; per I.T.T. (gg. 55) €
5.280,00; per I.T.P. (gg. 30 al 50%) € 1.440,00; per I.T.P. (gg. 30 al 25%) € 720,00; per danno morale (2/3 del danno biologico) € 49.942,11 ovvero nella diversa misura che la Corte riterrà di giustizia anche tenendo conto della valutazione medico-legale espressa dal fiduciario della
Compagnia di assicurazioni appellata ovvero, ancora, ex art. 1226 c.c.; C) condannare altresì
l'appellata al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di Controparte_5
giudizio oltre ancora IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore;
D) emettere ogni altra opportuna provvedimentodi giustizia ed ordinare, a mezzo Cancelleria, la comunicazione della sentenza all'IVASS”.
Si è costituita che ha contestato la fondatezza dell'avverso gravame, chiedendone il CP_1
rigetto con vittoria di spese.
non si è costituito in giudizio;
la Corte, con ordinanza del 14.2.2021, ne ha Controparte_2
dichiarato la contumacia.
Con decreto presidenziale del 29.01.2025 comunicato alle parti costituite, è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. lo svolgimento dell'udienza del 25.02.2025 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, all'udienza del 25.02.2025 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, osserva la Corte che l'appello è infondato.
In via preliminare va chiarito che la fattispecie per cui è causa riguarda il presunto investimento di un pedone da parte di un motoveicolo. A tale ipotesi è destinata l'applicazione della presunzione di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., in virtù della quale il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Tuttavia, ai fini dell'applicazione della citata norma, è necessario che il pedone investito fornisca la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata, in ossequio al principio cardine del processo civile sancito dall'art. 2697 c.c.
Orbene, ritiene questa Corte che la decisione del tribunale sia condivisibile laddove il primo giudice ha ritenuto non provato l'effettivo verificarsi del sinistro.
Invero, l'attore nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, così come anche nella lettera di messa in mora inviata alla compagnia assicuratrice (v. produzione di primo grado di parte attrice), prospettava come dinamica del sinistro la seguente: mentre “era intento ad attraversare la strada sugli appositi attraversamenti pedonali, in prossimità della Circumvesuviana, veniva investito cadendo rovinosamente al suolo” perché “il sig. , conducente del motociclo Honda Controparte_2
600 tg. DG 89256, diretto verso giunto all'altezza del terminale della Controparte_6
Circumvesuviana ometteva di rispettare la prescritta precedenza in favore dell'istante che attraversava la strada (…) sulle strisce pedonali”.
I testimoni escussi, invece, riportavano la seguente dinamica.
, escusso all'udienza del 6.11.2017, dichiarava: “mentre attendevo l'autobus vidi un Testimone_1
signore che attraversava la strada sulle strisce pedonali che veniva verso di me. Ricordo che una autovettura che era diretta verso piazza Garibaldi si fermò per lasciargli completare
l'attraversamento. Vidi che una moto, una Honda, diretta anch'essa verso piazza Garibaldi, superò la detta auto ferma, sulla sinistra di questa, e investì il signore che stava attraversando.”
Ugualmente sentita alla medesima udienza, dichiarava: “mentre attendevamo Testimone_2
l'autobus che ci portava dai miei parenti verso il Rione Sanità, vidi un signore che attraversava la strada sulle strisce pedonali. Ricordo che una autovettura si fermò per lasciarlo passare quando una moto superò detta auto e investì il signore di cui ho detto”.
Tuttavia, mentre il primo teste precisava che “il conducente della moto quando provò a frenare scivolò sui binari del tram ivi presenti”, la moglie dichiarava solo “il conducente della moto investitrice dopo il fatto cadde a terra”, senza fare alcuna menzione dei binari del tram.
In primo luogo va evidenziata, a parere di questa Corte, la circostanza assolutamente inverosimile per cui la presenza dell'autovettura sul luogo del sinistro – dato assolutamente fondamentale e direttamente percepibile da parte del danneggiato – sia stata riferita solo dai testimoni e non anche dall'attore. Inoltre né l'attore, né i due testimoni hanno specificato, ad esempio, in quale punto dell'attraversamento si era verificato l'evento. Gli esiti dell'istruttoria consentono di rilevare discordanza tra la dinamica del fatto come riferita dall'attore e le dichiarazioni rese dai testi;
in particolare nulla è stato indicato con precisione in ordine alle modalità, all'esatta dinamica dell'accadimento, ai punti di impatto (in particolare in ordine a quale parte della motocicletta avesse investito il e su quale lato questi era caduto in seguito Pt_1 all'investimento).
A tale perplessità si aggiunge inoltre l'omessa indicazione dei testimoni da parte del danneggiato nella lettera di messa in mora. Difatti, non si comprende come mai, nonostante i testimoni avessero indicato le proprie generalità e anche quelle del presunto motociclo investitore all'attore (così come da loro riferito), l'attore non li abbia subito indicati nella lettera di messa in mora.
Ad un incerto quadro probatorio, infine, si aggiunge la relazione investigativa prodotta dalla nonché l'omessa richiesta di intervento delle Forze dell'Ordine e del Servizio del 118, CP_1 nonostante la gravità delle lesioni riportate nell'occorso.
Ritiene questo Collegio, dunque, che l'attore non abbia assolto all'onere di cui all'art. 2697 c.c. non avendo provato il fatto costitutivo della domanda e fornito esaustiva dimostrazione degli elementi che integrano la fattispecie invocata.
Sulla scorta delle suddette argomentazioni, correttamente la domanda risarcitoria è stata respinta, in quanto non provata.
Al rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado, poste a carico dell'appellante secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c., si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1 e del valore della controversia, come determinato dall'appellante (tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 52.000,01 a €
260.000,01). In considerazione della non particolare complessità della controversia e delle questioni trattate, va fatta applicazione dei valori minimi in relazione a tutte le fasi del presente grado.
Va liquidato pertanto in favore dell'avv. Marco D'Amico, difensore della , dichiaratosi CP_1 antistatario, l'importo di € 7.160,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge..
Alla pronuncia di rigetto dell'appello, consegue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r.
115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, avverso la sentenza n. 6945 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 22.10.2020, così Parte_1
provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in Parte_1 favore dell'avv. Marco D'Amico, dichiaratosi antistatario, in € 7.160,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA;
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1 comma
17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 20.5. 2025 Il Presidente
dott. Giuseppe De Tullio
Il consigliere istruttore dott. Rosanna De Rosa