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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 28/05/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE - Controversie del lavoro
n. 218/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 28 maggio 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, nessuno personalmente compare.
Il Giudice dà atto:
- che con provvedimento del 5.11.2024 è stato disposto che l'odierna udienza si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 8.5.2025, il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 26.5.2025, il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 218/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
ALBERTO ZEFFIN e MARTINA NOLA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, sito in Padova, Via Trieste n. 23,
contro
Controparte_1
C.F. , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCA PAIOLA, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura di Padova, in Via Nancy n. 2.
In punta a: prestazione CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“1) Accertarsi e dichiararsi che il ricorrente ha diritto alla tutela assicurativa per le mm.pp. Denunciate - caso n. 519420713 del 27/6/2022 - Epicondilite bilaterale di gomito - e caso n.
519421297 del 30/6/2022 - tendinopatia bilaterale della cuffia di rotatori di spalla, già operate, di origine professionale con conseguente riconoscimento del diritto alla Costituzione di rendita e/o all'Indennizzo in capitale ex art. 13 D.Lgs. n. 38/00 in relazione al grado di menomazione complessivo denunciato (16 (sedici) per cento) o al diverso grado maggiore o minore che risulterà di giustizia;
arretrati con interessi, come per legge, sulle somme dovute. 2) Per l'effetto, condannarsi l' a provvedere all'erogazione in favore del ricorrente CP_1 delle prestazioni cui lo stesso ha diritto, così come verranno accertate di giustizia in corso di causa (Costituzione in rendita e/o Indennizzo in capitale), con interessi, come per legge sulle somme dovute.
3) Spese e compensi di lite rifusi, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“IN VIA PRINCIPALE
pagina 2 di 9 1) Respingersi con qualsiasi statuizione la domanda attorea.
2) Spese legali come di giustizia”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 14.03.2024 , come sopra rappresentato, ha Parte_1
convenuto in giudizio per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a CP_1 tal fine esponendo di essere affetto da “Epicondilite bilaterale di gomito” e “tendinopatia bilaterale della cuffia di rotatori di spalla, già operate”, entrambe cagionate dall'attività lavorativa, svolta fino a giugno 2023, alle dipendenze della “Fast” di Montagnana con mansioni di operaio metalmeccanico full time ed, in particolare, dai ripetuti e continui movimenti che comportavano il sovraccarico per le braccia e l'assunzione di posture incongrue, nonché dall'utilizzo di strumenti vibranti (avvitatore, trapano a colonna).
Ha continuato il ricorrente precisando che ad una prima attività di “studio” del prodotto da costruire, visualizzato su un monitor posto ad un'altezza poco più alta del viso, seguiva l'attività di montaggio vero e proprio suddivisa in varie fasi propedeutiche l'una all'altra, che possono essere così sintetizzate: - (I) formazione della struttura base, durante la quale prelevava da appositi carrelli dei tubolari in alluminio di lunghezza variabile da 1 a 4 metri e peso da 1 a 10 kg); (II) costruzione del “perimetro” effettuata montando traversi di peso variabile (da 1 a 4 kg) che venivano fissati con avvitatore e viti filettanti;
(III) inserimento di pannelli sandwich di 5 cm di spessore da 13 cm a 2-2,20 mt e di peso da 1 a 20/25 kg all'interno della struttura così costruita, con l'utilizzo di martelli di gomma e teflon, attività che risultava particolarmente gravosa data la difficoltà dell'incastro dei vari pezzi e, se questi erano di grandi dimensioni, l'assunzione di posture incongrue per braccia corpo;
(IV) inserimento della struttura di ferro per formare la base della macchina, per lo svolgimento del quale doveva prelevare da un traliccio i profili di ferro da 1 a 30 kg e fissarli sui 4 lati, con l'ausilio di avvitatore sui 4 lati;
(V) sollevamento della struttura mediante carroponte a spinta che veniva successivamente appoggiata su cavalletti e spostata in aria con spinte a braccia per farla ruotare;
(VI) montaggio del “tetto” della costruzione, che doveva successivamente alzare di circa 1,60 - 3 mt in altezza con carroponte a mano e ruotare manualmente di 90° per metterlo in piedi riponendolo nel corridoio più vicino, per procedere con la costruzione degli interni della macchina.
Ha aggiunto ancora il di aver utilizzato nella propria attività ed, in particolare, per Pt_1 effettuare i “buchi” anche uno dei due trapani a colonna presenti in officina e posizionati in pagina 3 di 9 postazioni specifiche, alle quali era costretto condurre manualmente i vari pannelli, coadiuvato – se questi erano di grandi dimensioni - da qualche collega e di aver provveduto – se richiesto – anche al cablaggio elettrico posizionando sensori, bucando e fresando la struttura per permettere il passaggio dei cavi.
Ha dedotto, inoltre, di essere stato costretto a sottoporsi - nel corso degli ultimi anni e a seguito di dolori a carico di polsi e spalle – dapprima ad una RMN ai gomiti che evidenziava una tendinite (cfr. doc. 3 all. al ricorso) e successivamente ad ulteriori RMN con conseguenti interventi chirurgici a carico di entrambe le spalle (cfr. docc. da 4 a 7 all. al ricorso).
Ha aggiunto, infine, di aver presentato rispettivamente in data 27/06/2022 e 30/06/2022 domanda all' per il riconoscimento dell'origine professionale della “Epicondilite CP_1 bilaterale di gomito” e “tendinopatia bilaterale della cuffia di rotatori di spalla, già operate”
(cfr. docc. 8 e 9 all. al ricorso), ma l' convenuto ha negato l'erogazione delle CP_1
prestazioni e il conseguente ricorso amministrativo si è concluso con il rigetto (cfr. docc. da
10 a 14 all. al ricorso).
Si è rivolto, pertanto, a questo Tribunale, per vedersi accertato e dichiarato il diritto alla costituzione della rendita in relazione al danno biologico stimato nella misura complessiva del
16%, come da perizia del dr. (cfr. doc. 12 all. al ricorso) e la conseguente condanna Per_1 dell' alla corresponsione delle prestazioni di legge. CP_1
2. La difesa dell'istituto convenuto
Si è costituito ritualmente in giudizio l' , come sopra rappresentato, che resistendo al CP_1
ricorso ha eccepito la mancata prova della nocività delle attività svolte, oltre al nesso tra queste e le malattie professionali lamentate, delle quali ne esclude l'esistenza e il grado di invalidità stimato.
A tal fine, ha negato che le patologie lamentate – oltre che multifattoriali e diffuse nella popolazione dell'età del ricorrente – possano ricondursi all'attività lavorativa svolta, poiché la stessa non solo non prevedeva compiti ripetitivi o attività nocive, come indicato dai DVR e dal questionario compilato dal datore di lavoro, ma per oltre il 20% del turno lavorativa si sostanziava in studio del progetto tecnico, schemi elettrici, verifiche, attività sul gestionale, pulizia area di lavoro, inframezzata da diversi momenti di pausa;
sicchè ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
Dopo la prima udienza del 14.05.2024, la causa è stata istruita mediante l'assunzione delle testimonianze di (dipendente della “Fast” dal 1999, sindacalista in Testimone_1
distacco dal 2023) e di (precedentemente dipendente per circa dieci anni Tes_2
pagina 4 di 9 di “Fast”), nonché attraverso l'espletamento della CTU medico legale, affidata alla dr.ssa
, è stata discussa all'odierna udienza mediante deposito di note scritte e decisa Per_2
come da dispositivo in calce, depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda
Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito del ricorso, premettendo quale sia il regime probatorio utilizzato nel presente giudizio, alla luce del granitico e più volte ribadito orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al d.P.R. n. 1124 del 1965 e poi al d.lgs. n. 38 del 2000, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, perché in tal caso, sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo indicato in tabella, il nesso eziologico è presunto per legge, mentre nel caso in cui la malattia non rientra nella previsione tabellare, il nesso di causalità dev'essere provato dal prestatore di lavoro secondo gli ordinari criteri e, in caso di contestazione, l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito” (Cass. Civ. Sez. Lav. 22592 del 09.08.2024; Cass. Civ. Sez.
Lav. 23505 del 26.08.2021; Cass. Civ. Sez. Lav. 13024 del 24/05/2017).
Nei casi di malattie multifattoriali – potenzialmente addebitabili sia a rischio lavorativo sia a quello extralavorativo - come quella di cui si tratta, la Suprema Corte ha altresì aggiunto che dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità da CP_1
una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia (Cass. Civ. Sez. lav. 23653 del 21/11/2016).
All'esito dell'istruttoria orale, deve ritenersi dimostrato come il ricorrente abbia dovuto svolgere, nel corso della vita professionale mansioni comportanti la continua sollecitazione degli arti superiori (soprattutto spalle e polsi).
Il teste infatti, ha confermato tutte le attività manuali indicate in ricorso successive Tes_1
allo studio del progetto, compresa la difficoltà dell'inserimento dei pannelli sandwich nella pagina 5 di 9 “struttura-telaio”, sia perché questi erano “a volte più grandi e a volte più piccoli, [e] i più grandi […] potevano arrivare a pesare 25 kg [e dovevano essere] spostati manualmente”, sia perché tale attività “poteva richiedere forza che dipendeva dal peso e dalla misura dei pannelli da inserire, nonché dalla quantità”; l'assunzione di posture incongrue poiché “se le macchine erano grandi occorreva allungarsi verso l'alto o in profondità”, nonché l'uso di strumenti come l'avvitatore, usato nella fase di costruzione del “perimetro” nella quale “i profili venivano uniti con degli angolari di plastica e venivano fissati con quattro viti
[impiegando] dieci secondi per ogni vite”, il carroponte che permetteva la rotazione e il trapano a colonna con il quale si effettuava un numero variabile di buchi (da 2 a 10).
Ha aggiunto, infine, che “il ricorrente osservava un orario di lavoro giornaliero, 8-12 e 13-
17, da lunedì a venerdì, salvo straordinario, che andava a periodi, ed eventuali variazioni” e che tutti lavoravano “inizialmente da soli, poi se la macchina da costruire era grande e c'era disponibilità di personale e lo richiedeva la costruzione della macchina si veniva assegnati in due sulla stessa macchina, [così come] decideva il responsabile della linea giorno per giorno”;
Parimenti il teste di parte ha riferito l'esistenza di una attività di studio, antecedente CP_1 alle operazioni manuali, che “poteva durare da 15 a 30 minuti circa”, precisando tuttavia che il tempo “dipendeva molto dal tipo di macchina da costruire e dall'esperienza dell'operatore, che poteva avere poca necessità di studiare la macchina”; ha confermato la movimentazione manuale di carichi, come “i pannelli costituenti l'involucro della macchina [che] per lo più venivano spostati a mano, [a seconda delle] dimensioni della macchina; […] a volte i materiali non erano spostati con attrezzature ma si richiedeva l'aiuto di un altro operatore” e l'uso del carroponte, ma solo per “sollevare i componenti quali batterie e ventilatori che superano il peso movimentabile a mano”.
Nonostante il teste ricordi la presenza del ricorrente non solo nel reparto montaggio centrali, ma anche in altri ha evidenziato che “in “Fast” non c'erano linee produttive, solo isole di montaggio, in produzione”, ha smentito l'affermazione contenuta in memoria (cfr. pag. 3 della memoria) ammettendo: “sul cap. 11 (vero che il montaggio viene svolto in stazione eretta?) è vero per la maggior parte del tempo lavorativo, c'erano però delle operazioni che richiedevano movimenti come allungarsi all'interno della macchina per inserire degli elementi costruttivi o raramente di sollevare le braccia in alto”.
***
pagina 6 di 9 Insieme a tali dichiarazioni, che confermano lo svolgimento da parte del di mansioni Pt_1
comportanti la continua sollecitazione degli arti superiori (soprattutto spalle e polsi), occorre considerare le risultanze della CTU medico legale, affidata alla dr.ssa , la quale - Per_2
dopo avere precisato di aver esaminato tutta la documentazione in atti, nonché di aver tenuto in considerazione l'esame delle operazioni peritali del 10.12.2024, alla presenza, nell'impossibilità di rintracciare il CT di parte (dr. ), del solo CT di parte CP_1 Tes_3 ricorrente (dr. ) – e, una volta constata nel ricorrente la presenza di “esiti di tendinite Per_1 del sovraspinoso bilateralmente (calcifica a destra) ed epicondilite bilaterale”, entrambe patologie cd. tabellate, ritiene che il sia stato esposto ai meccanismi patologici Pt_1
“sovraccarico biomeccanico a carico delle articolazioni della spalla e dei gomiti bilateralmente” e “vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio” reputando le attività svolte dal 2001 al 2023 causalmente idonee alla produzione del quadro patologico ad oggi riscontrato, sia per tempistiche di insorgenza che per sede dell'insulto”.
Allo stesso tempo sottolinea che “non si ravvisano […] altre possibili cause extralavorative della condizione morbosa che si ritiene, quindi, vada indennizzata nell'ambito della malattia professionale” (cfr. pag. 40 relazione CTU).
Entrambi i CT di parte si sono astenuti dal formulare osservazioni.
Sulla base delle sopra esposte considerazioni medico-legali - sulla cui correttezza scientifica e metodologica questo Giudice non ha rilievi e che pertanto condivide - nonché delle risultanze istruttorie sopra riportate si deve ritenere, in accoglimento della domanda attorea, dimostrata nel presente giudizio l'origine professionale delle malattie “esiti di tendinite del sovraspinoso bilateralmente (calcifica a destra)” e “epicondilite bilaterale”,
4- Quantificazione del danno
Passando alla stima della misura del danno, il Consulente d'Ufficio conclude: “in considerazione dell'esame obiettivo rilevato in corso di accertamento si può dedurre che i movimenti dell'articolazione scapolo-omerale bilaterali siano ridotti a poco più dei gradi estremi, conducendo ad un quadro morboso indennizzabile di 11 (undici) punti percentuale per tale menomazione […] (voci tabellari utilizzate “Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole: d. 25% e n.d. 20% e “Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi: 3%), mentre “in riferimento alle articolazioni dei gomiti […] tale quadro è meritevole di una valutazione pari a 3 (tre) punti percentuali (secondo la voce tabellare “Esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolo-tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata
pagina 7 di 9 ripercussione funzionale a seconda della mono o bilateralità fino al 5%). Complessivamente, il quadro patologico condurrebbe ad un danno biologico pari a 13 (tredici) punti percentuali”, con decorrenza da settembre 2019 per l'epicondilite bilaterale e da gennaio 2021 per la patologia alle spalle (cfr. pag. 41 relazione CTU).
L' convenuto deve dunque essere condannato a corrispondere al ricorrente CP_1
l'indennizzo conseguente al riconoscimento della misura di inabilità sopra indicata, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, non potendo la stessa essere precedente all' istanza amministrativa;
l dovrà altresì corrispondere a parte attrice i ratei arretrati, CP_1
oltre interessi dalla data della domanda al saldo effettivo.
5- le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base alla tabella 4 allegata al DM 55/14, come aggiornato dal DM 147/2022, per cause comprese nello scaglione da €
5.200,01 ad € 26.000,00 nel quale ricade il valore dichiarato di causa (non inferiore ad €
19.018,89), secondo i valori medi per l'attività svolta per le fasi effettivamente celebrate
(esclusa dunque quella decisionale).
Le spese per CTU vanno definitivamente posta a carico dell' convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 218/2024 promossa da Parte_1
contro , ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, CP_1
così provvede:
1. Accoglie il ricorso e dichiara che le malattie ““esiti di tendinite del sovraspinoso bilateralmente (calcifica a destra)” e “epicondilite bilaterale”, dalle quali il ricorrente
è affetto, sono di origine professionale e determinano nello stesso un danno biologico complessivo pari al 13%;
2. Condanna a corrispondere al ricorrente l'indennizzo conseguente al capo CP_1
precedente a far data dalla domanda amministrativa, oltre ai ratei arretrati, interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
3. Condanna parte resistente a rifondere al ricorrente – e per esso agli Avv.ti ALBERTO
ZEFFIN e MARTINA NOLA che si sono dichiarati antistatari – le spese di lite, che liquida in € 3.370,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 43,00;
4. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese per CTU.
pagina 8 di 9 Così deciso in Rovigo, in data 28 maggio 2025
Il Giudice dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 9 di 9
SEZIONE CIVILE - Controversie del lavoro
n. 218/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 28 maggio 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, nessuno personalmente compare.
Il Giudice dà atto:
- che con provvedimento del 5.11.2024 è stato disposto che l'odierna udienza si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 8.5.2025, il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 26.5.2025, il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 218/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
ALBERTO ZEFFIN e MARTINA NOLA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, sito in Padova, Via Trieste n. 23,
contro
Controparte_1
C.F. , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCA PAIOLA, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura di Padova, in Via Nancy n. 2.
In punta a: prestazione CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“1) Accertarsi e dichiararsi che il ricorrente ha diritto alla tutela assicurativa per le mm.pp. Denunciate - caso n. 519420713 del 27/6/2022 - Epicondilite bilaterale di gomito - e caso n.
519421297 del 30/6/2022 - tendinopatia bilaterale della cuffia di rotatori di spalla, già operate, di origine professionale con conseguente riconoscimento del diritto alla Costituzione di rendita e/o all'Indennizzo in capitale ex art. 13 D.Lgs. n. 38/00 in relazione al grado di menomazione complessivo denunciato (16 (sedici) per cento) o al diverso grado maggiore o minore che risulterà di giustizia;
arretrati con interessi, come per legge, sulle somme dovute. 2) Per l'effetto, condannarsi l' a provvedere all'erogazione in favore del ricorrente CP_1 delle prestazioni cui lo stesso ha diritto, così come verranno accertate di giustizia in corso di causa (Costituzione in rendita e/o Indennizzo in capitale), con interessi, come per legge sulle somme dovute.
3) Spese e compensi di lite rifusi, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“IN VIA PRINCIPALE
pagina 2 di 9 1) Respingersi con qualsiasi statuizione la domanda attorea.
2) Spese legali come di giustizia”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 14.03.2024 , come sopra rappresentato, ha Parte_1
convenuto in giudizio per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a CP_1 tal fine esponendo di essere affetto da “Epicondilite bilaterale di gomito” e “tendinopatia bilaterale della cuffia di rotatori di spalla, già operate”, entrambe cagionate dall'attività lavorativa, svolta fino a giugno 2023, alle dipendenze della “Fast” di Montagnana con mansioni di operaio metalmeccanico full time ed, in particolare, dai ripetuti e continui movimenti che comportavano il sovraccarico per le braccia e l'assunzione di posture incongrue, nonché dall'utilizzo di strumenti vibranti (avvitatore, trapano a colonna).
Ha continuato il ricorrente precisando che ad una prima attività di “studio” del prodotto da costruire, visualizzato su un monitor posto ad un'altezza poco più alta del viso, seguiva l'attività di montaggio vero e proprio suddivisa in varie fasi propedeutiche l'una all'altra, che possono essere così sintetizzate: - (I) formazione della struttura base, durante la quale prelevava da appositi carrelli dei tubolari in alluminio di lunghezza variabile da 1 a 4 metri e peso da 1 a 10 kg); (II) costruzione del “perimetro” effettuata montando traversi di peso variabile (da 1 a 4 kg) che venivano fissati con avvitatore e viti filettanti;
(III) inserimento di pannelli sandwich di 5 cm di spessore da 13 cm a 2-2,20 mt e di peso da 1 a 20/25 kg all'interno della struttura così costruita, con l'utilizzo di martelli di gomma e teflon, attività che risultava particolarmente gravosa data la difficoltà dell'incastro dei vari pezzi e, se questi erano di grandi dimensioni, l'assunzione di posture incongrue per braccia corpo;
(IV) inserimento della struttura di ferro per formare la base della macchina, per lo svolgimento del quale doveva prelevare da un traliccio i profili di ferro da 1 a 30 kg e fissarli sui 4 lati, con l'ausilio di avvitatore sui 4 lati;
(V) sollevamento della struttura mediante carroponte a spinta che veniva successivamente appoggiata su cavalletti e spostata in aria con spinte a braccia per farla ruotare;
(VI) montaggio del “tetto” della costruzione, che doveva successivamente alzare di circa 1,60 - 3 mt in altezza con carroponte a mano e ruotare manualmente di 90° per metterlo in piedi riponendolo nel corridoio più vicino, per procedere con la costruzione degli interni della macchina.
Ha aggiunto ancora il di aver utilizzato nella propria attività ed, in particolare, per Pt_1 effettuare i “buchi” anche uno dei due trapani a colonna presenti in officina e posizionati in pagina 3 di 9 postazioni specifiche, alle quali era costretto condurre manualmente i vari pannelli, coadiuvato – se questi erano di grandi dimensioni - da qualche collega e di aver provveduto – se richiesto – anche al cablaggio elettrico posizionando sensori, bucando e fresando la struttura per permettere il passaggio dei cavi.
Ha dedotto, inoltre, di essere stato costretto a sottoporsi - nel corso degli ultimi anni e a seguito di dolori a carico di polsi e spalle – dapprima ad una RMN ai gomiti che evidenziava una tendinite (cfr. doc. 3 all. al ricorso) e successivamente ad ulteriori RMN con conseguenti interventi chirurgici a carico di entrambe le spalle (cfr. docc. da 4 a 7 all. al ricorso).
Ha aggiunto, infine, di aver presentato rispettivamente in data 27/06/2022 e 30/06/2022 domanda all' per il riconoscimento dell'origine professionale della “Epicondilite CP_1 bilaterale di gomito” e “tendinopatia bilaterale della cuffia di rotatori di spalla, già operate”
(cfr. docc. 8 e 9 all. al ricorso), ma l' convenuto ha negato l'erogazione delle CP_1
prestazioni e il conseguente ricorso amministrativo si è concluso con il rigetto (cfr. docc. da
10 a 14 all. al ricorso).
Si è rivolto, pertanto, a questo Tribunale, per vedersi accertato e dichiarato il diritto alla costituzione della rendita in relazione al danno biologico stimato nella misura complessiva del
16%, come da perizia del dr. (cfr. doc. 12 all. al ricorso) e la conseguente condanna Per_1 dell' alla corresponsione delle prestazioni di legge. CP_1
2. La difesa dell'istituto convenuto
Si è costituito ritualmente in giudizio l' , come sopra rappresentato, che resistendo al CP_1
ricorso ha eccepito la mancata prova della nocività delle attività svolte, oltre al nesso tra queste e le malattie professionali lamentate, delle quali ne esclude l'esistenza e il grado di invalidità stimato.
A tal fine, ha negato che le patologie lamentate – oltre che multifattoriali e diffuse nella popolazione dell'età del ricorrente – possano ricondursi all'attività lavorativa svolta, poiché la stessa non solo non prevedeva compiti ripetitivi o attività nocive, come indicato dai DVR e dal questionario compilato dal datore di lavoro, ma per oltre il 20% del turno lavorativa si sostanziava in studio del progetto tecnico, schemi elettrici, verifiche, attività sul gestionale, pulizia area di lavoro, inframezzata da diversi momenti di pausa;
sicchè ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
Dopo la prima udienza del 14.05.2024, la causa è stata istruita mediante l'assunzione delle testimonianze di (dipendente della “Fast” dal 1999, sindacalista in Testimone_1
distacco dal 2023) e di (precedentemente dipendente per circa dieci anni Tes_2
pagina 4 di 9 di “Fast”), nonché attraverso l'espletamento della CTU medico legale, affidata alla dr.ssa
, è stata discussa all'odierna udienza mediante deposito di note scritte e decisa Per_2
come da dispositivo in calce, depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda
Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito del ricorso, premettendo quale sia il regime probatorio utilizzato nel presente giudizio, alla luce del granitico e più volte ribadito orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al d.P.R. n. 1124 del 1965 e poi al d.lgs. n. 38 del 2000, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, perché in tal caso, sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo indicato in tabella, il nesso eziologico è presunto per legge, mentre nel caso in cui la malattia non rientra nella previsione tabellare, il nesso di causalità dev'essere provato dal prestatore di lavoro secondo gli ordinari criteri e, in caso di contestazione, l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito” (Cass. Civ. Sez. Lav. 22592 del 09.08.2024; Cass. Civ. Sez.
Lav. 23505 del 26.08.2021; Cass. Civ. Sez. Lav. 13024 del 24/05/2017).
Nei casi di malattie multifattoriali – potenzialmente addebitabili sia a rischio lavorativo sia a quello extralavorativo - come quella di cui si tratta, la Suprema Corte ha altresì aggiunto che dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità da CP_1
una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia (Cass. Civ. Sez. lav. 23653 del 21/11/2016).
All'esito dell'istruttoria orale, deve ritenersi dimostrato come il ricorrente abbia dovuto svolgere, nel corso della vita professionale mansioni comportanti la continua sollecitazione degli arti superiori (soprattutto spalle e polsi).
Il teste infatti, ha confermato tutte le attività manuali indicate in ricorso successive Tes_1
allo studio del progetto, compresa la difficoltà dell'inserimento dei pannelli sandwich nella pagina 5 di 9 “struttura-telaio”, sia perché questi erano “a volte più grandi e a volte più piccoli, [e] i più grandi […] potevano arrivare a pesare 25 kg [e dovevano essere] spostati manualmente”, sia perché tale attività “poteva richiedere forza che dipendeva dal peso e dalla misura dei pannelli da inserire, nonché dalla quantità”; l'assunzione di posture incongrue poiché “se le macchine erano grandi occorreva allungarsi verso l'alto o in profondità”, nonché l'uso di strumenti come l'avvitatore, usato nella fase di costruzione del “perimetro” nella quale “i profili venivano uniti con degli angolari di plastica e venivano fissati con quattro viti
[impiegando] dieci secondi per ogni vite”, il carroponte che permetteva la rotazione e il trapano a colonna con il quale si effettuava un numero variabile di buchi (da 2 a 10).
Ha aggiunto, infine, che “il ricorrente osservava un orario di lavoro giornaliero, 8-12 e 13-
17, da lunedì a venerdì, salvo straordinario, che andava a periodi, ed eventuali variazioni” e che tutti lavoravano “inizialmente da soli, poi se la macchina da costruire era grande e c'era disponibilità di personale e lo richiedeva la costruzione della macchina si veniva assegnati in due sulla stessa macchina, [così come] decideva il responsabile della linea giorno per giorno”;
Parimenti il teste di parte ha riferito l'esistenza di una attività di studio, antecedente CP_1 alle operazioni manuali, che “poteva durare da 15 a 30 minuti circa”, precisando tuttavia che il tempo “dipendeva molto dal tipo di macchina da costruire e dall'esperienza dell'operatore, che poteva avere poca necessità di studiare la macchina”; ha confermato la movimentazione manuale di carichi, come “i pannelli costituenti l'involucro della macchina [che] per lo più venivano spostati a mano, [a seconda delle] dimensioni della macchina; […] a volte i materiali non erano spostati con attrezzature ma si richiedeva l'aiuto di un altro operatore” e l'uso del carroponte, ma solo per “sollevare i componenti quali batterie e ventilatori che superano il peso movimentabile a mano”.
Nonostante il teste ricordi la presenza del ricorrente non solo nel reparto montaggio centrali, ma anche in altri ha evidenziato che “in “Fast” non c'erano linee produttive, solo isole di montaggio, in produzione”, ha smentito l'affermazione contenuta in memoria (cfr. pag. 3 della memoria) ammettendo: “sul cap. 11 (vero che il montaggio viene svolto in stazione eretta?) è vero per la maggior parte del tempo lavorativo, c'erano però delle operazioni che richiedevano movimenti come allungarsi all'interno della macchina per inserire degli elementi costruttivi o raramente di sollevare le braccia in alto”.
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pagina 6 di 9 Insieme a tali dichiarazioni, che confermano lo svolgimento da parte del di mansioni Pt_1
comportanti la continua sollecitazione degli arti superiori (soprattutto spalle e polsi), occorre considerare le risultanze della CTU medico legale, affidata alla dr.ssa , la quale - Per_2
dopo avere precisato di aver esaminato tutta la documentazione in atti, nonché di aver tenuto in considerazione l'esame delle operazioni peritali del 10.12.2024, alla presenza, nell'impossibilità di rintracciare il CT di parte (dr. ), del solo CT di parte CP_1 Tes_3 ricorrente (dr. ) – e, una volta constata nel ricorrente la presenza di “esiti di tendinite Per_1 del sovraspinoso bilateralmente (calcifica a destra) ed epicondilite bilaterale”, entrambe patologie cd. tabellate, ritiene che il sia stato esposto ai meccanismi patologici Pt_1
“sovraccarico biomeccanico a carico delle articolazioni della spalla e dei gomiti bilateralmente” e “vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio” reputando le attività svolte dal 2001 al 2023 causalmente idonee alla produzione del quadro patologico ad oggi riscontrato, sia per tempistiche di insorgenza che per sede dell'insulto”.
Allo stesso tempo sottolinea che “non si ravvisano […] altre possibili cause extralavorative della condizione morbosa che si ritiene, quindi, vada indennizzata nell'ambito della malattia professionale” (cfr. pag. 40 relazione CTU).
Entrambi i CT di parte si sono astenuti dal formulare osservazioni.
Sulla base delle sopra esposte considerazioni medico-legali - sulla cui correttezza scientifica e metodologica questo Giudice non ha rilievi e che pertanto condivide - nonché delle risultanze istruttorie sopra riportate si deve ritenere, in accoglimento della domanda attorea, dimostrata nel presente giudizio l'origine professionale delle malattie “esiti di tendinite del sovraspinoso bilateralmente (calcifica a destra)” e “epicondilite bilaterale”,
4- Quantificazione del danno
Passando alla stima della misura del danno, il Consulente d'Ufficio conclude: “in considerazione dell'esame obiettivo rilevato in corso di accertamento si può dedurre che i movimenti dell'articolazione scapolo-omerale bilaterali siano ridotti a poco più dei gradi estremi, conducendo ad un quadro morboso indennizzabile di 11 (undici) punti percentuale per tale menomazione […] (voci tabellari utilizzate “Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole: d. 25% e n.d. 20% e “Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi: 3%), mentre “in riferimento alle articolazioni dei gomiti […] tale quadro è meritevole di una valutazione pari a 3 (tre) punti percentuali (secondo la voce tabellare “Esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolo-tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata
pagina 7 di 9 ripercussione funzionale a seconda della mono o bilateralità fino al 5%). Complessivamente, il quadro patologico condurrebbe ad un danno biologico pari a 13 (tredici) punti percentuali”, con decorrenza da settembre 2019 per l'epicondilite bilaterale e da gennaio 2021 per la patologia alle spalle (cfr. pag. 41 relazione CTU).
L' convenuto deve dunque essere condannato a corrispondere al ricorrente CP_1
l'indennizzo conseguente al riconoscimento della misura di inabilità sopra indicata, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, non potendo la stessa essere precedente all' istanza amministrativa;
l dovrà altresì corrispondere a parte attrice i ratei arretrati, CP_1
oltre interessi dalla data della domanda al saldo effettivo.
5- le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base alla tabella 4 allegata al DM 55/14, come aggiornato dal DM 147/2022, per cause comprese nello scaglione da €
5.200,01 ad € 26.000,00 nel quale ricade il valore dichiarato di causa (non inferiore ad €
19.018,89), secondo i valori medi per l'attività svolta per le fasi effettivamente celebrate
(esclusa dunque quella decisionale).
Le spese per CTU vanno definitivamente posta a carico dell' convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 218/2024 promossa da Parte_1
contro , ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, CP_1
così provvede:
1. Accoglie il ricorso e dichiara che le malattie ““esiti di tendinite del sovraspinoso bilateralmente (calcifica a destra)” e “epicondilite bilaterale”, dalle quali il ricorrente
è affetto, sono di origine professionale e determinano nello stesso un danno biologico complessivo pari al 13%;
2. Condanna a corrispondere al ricorrente l'indennizzo conseguente al capo CP_1
precedente a far data dalla domanda amministrativa, oltre ai ratei arretrati, interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
3. Condanna parte resistente a rifondere al ricorrente – e per esso agli Avv.ti ALBERTO
ZEFFIN e MARTINA NOLA che si sono dichiarati antistatari – le spese di lite, che liquida in € 3.370,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 43,00;
4. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese per CTU.
pagina 8 di 9 Così deciso in Rovigo, in data 28 maggio 2025
Il Giudice dott. Pier Francesco Bazzega
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