Sentenza 17 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 17/05/2021, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/05/2021
N. 00652/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01320/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1320 del 2006, proposto da
LI IN, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Alba, Massimo Pavan, con domicilio eletto presso lo studio Riccardo Alba in Dolo, via Garibaldi, 45;
contro
Arma dei Carabinieri Comando Generale - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
del silenzio-inadempimento e l’assegnazione al Comando dell'Arma dei Carabinieri Regione Veneto del termine previsto dall'art. 21 bis L. 1034/1971 per concludere il procedimento avviato su istanza del ricorrente e pronunciarsi in merito alla richiesta diretta ad ottenere l'indennità prevista dalla L. 86/2001 a seguito del trasferimento del maresciallo LI presso la sede della Stazione dei Carabinieri di Bovolenta, fatta salva la nomina del commissario ad acta in ipotesi di protrazione
dell’inerzia della P.A..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Arma dei Carabinieri Comando Generale – Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 13 aprile 2021 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame l’odierno istante, premesso di aver prestato servizio in qualità di Maresciallo Capo presso la Tenenza dei Carabinieri di Mira e di essere stato trasferito d’ufficio nel novembre 2004 presso la Stazione dei Carabinieri di Bonoventa con la qualifica di Comandante, ha chiesto accertarsi la formazione del silenzio-inadempimento sull’istanza presentata in data 9.03.2005 al fine di ottenere l’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 della L. 86/2001, con assegnazione alla P.A. di un termine per provvedere ex art. 21 bis l. 1034/1971.
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione contrastando le avverse pretese, in particolare rimarcando che la richiesta di corresponsione dell’indennità ex lege 86/2001 non aveva avuto seguito poiché il trasferimento del ricorrente non poteva qualificarsi come trasferimento d’ufficio, bensì come trasferimento a domanda.
All’udienza straordinaria in epigrafe indicata, la causa è passata in decisione.
Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento merita accoglimento, risultando dagli atti che l’Amministrazione resistente, pur ponendo in essere atti istruttori e interlocutori, non ha mai concluso il procedimento avviato dal ricorrente.
Osserva il Collegio che il ricorso avverso il silenzio è diretto ad accertare la violazione dell'obbligo dell’Amministrazione di provvedere su un’istanza del privato, volta a sollecitare l'esercizio di un pubblico potere, rispetto al quale l’Amministrazione sia rimasta inerte, configurandosi un silenzio-inadempimento tutte le volte in cui l'Amministrazione contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere, derivante da una norma di legge, di regolamento o da un atto amministrativo, ovvero dai principi informatori dell’azione amministrativa, quando in particolari fattispecie ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2468/2012; Sez. V, n. 4235/2016).
Scopo di tale ricorso è invero ottenere un provvedimento esplicito, che elimini lo stato di inerzia e assicuri al privato una decisione, che investa la fondatezza o meno della sua pretesa, non potendo a tal fine ritenersi satisfattivi atti istruttori, interlocutori o soprassessori.
Nel caso in esame, non può dubitarsi del fatto che la P.A. abbia l’obbligo di pronunciarsi sull’istanza del ricorrente.
Obbligo che, allo stato, non può tuttavia dirsi adempiuto, atteso che - costituendo gli atti sinora adottati dalla P.A. meri atti istruttori o interlocutori – l’Amministrazione non ha invero risposto integralmente e specularmente a quanto richiesto dal ricorrente con l’istanza iniziale, tesa ad ottenere l’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 della L. 86/2001.
Pertanto, considerato che è ormai abbondantemente decorso il termine di conclusione del procedimento previsto dall’art. 2 della l. n. 241/1990, il ricorso va accolto con riguardo alla pretesa del ricorrente ad ottenere una risposta esplicita e definitiva sulla domanda volta a conseguire la richiesta indennità di trasferimento, senza alcun vincolo conformativo per l’Amministrazione relativamente al merito della pretesa sostanziale azionata.
La P.A. dovrà, per l’effetto, esprimersi e concludere il procedimento avviato su istanza del ricorrente, entro trenta giorni decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente decisione, con l’avvertimento che, in caso di ulteriore inerzia, si provvederà, su istanza di parte, alla nomina di un Commissario ad acta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione resistente di concludere il procedimento avviato su istanza del ricorrente con provvedimento espresso entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione della presente decisione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021, tenutasi da remoto in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
Paolo Nasini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO