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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/06/2025, n. 2235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2235 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7730/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Giudice dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 09/06/2025 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note difensive depositate in vista dell'udienza del 09.06.2025; visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.; ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7730/2024 di RG promossa da
in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio Parte_1
sito in Noicattaro alla via Crocecchia n. 119;
- attore opponente -
CONTRO
e rappresentate e difese dal prof. avv. Giuseppe Trisorio Controparte_1 CP_2
Liuzzi e dall'avv. Francesco Biga presso il cui studio sito in Conversano alla via Largo Sassano n. 27 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- convenute opposte -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (art. 615 co. 2 c.p.c.) immobiliare.
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 09.06.2025 e nei rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 16.07.2024, l'avv. Parte_1 introduceva il giudizio di merito avverso l'ordinanza del G.E. comunicatagli in data 14.06.2023
Parte_2 nell'ambito del procedimento civile di opposizione alla esecuzione e/o agli atti esecutivi n. 30/2019 al quale è stato riunito il 54/2019.
L'opponente, per un verso, dichiarava di voler riassumere il giudizio che aveva già instaurato nei confronti delle odierne opposte con atto di citazione notificato in data 12.07.2023, e recante R.G.
n. 9045/2023 – ma omettendo di depositare l'atto introduttivo nel fascicolo telematico del giudizio oggetto di riassunzione - e, per altro verso, instaurava il presente nuovo giudizio nei confronti delle stesse convenute, invece di riattivare quello già iscritto a ruolo con il predetto atto di citazione quiescente in quanto sospeso in data 11.01.2024, a seguito dell'istanza di ricusazione da egli presentata nei confronti del Giudice designato, e che avrebbe dovuto essere riassunto entro il termine perentorio stabilito dall'art. 54, co. 4, c.p.c., nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'art. 125 disp. att. c.p.c..
All'udienza del 28.04.2025 veniva dichiarata la contumacia delle opposte e rinviata la trattazione della causa all'odierna udienza per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.05.2025 si costituivano in giudizio e che chiedevano, in via preliminare e in rito, dichiararsi Controparte_1 CP_2
l'inammissibilità del presente giudizio e, nel merito, il rigetto dell'opposizione siccome infondata, con condanna alla rifusione delle spese processuali nonché al pagamento di una sanzione pecuniaria ex art. 96 co. 3 c.p.c. di €. 10.000,00 o comunque della maggiore o minore somma ritenuta equa.
*****
Preliminarmente deve essere revocata la dichiarazione delle odierne convenute.
Tanto premesso in punto di fatto, in applicazione del principio della ragione più liquida (cfr.
Cass. 9936/2014), deve essere dichiarata l'inammissibilità del presente procedimento che costituisce all'evidenza una duplicazione del procedimento recante R.G. n. 9045/2023.
Invero, dagli atti di causa emerge che l'atto introduttivo del presente giudizio sebbene incontestabilmente identico all'atto notificato alle convenute in data 16.07.2024 e relativo al procedimento già pendente, rubricato peraltro dallo stesso opponente quale “atto di citazione in riassunzione ex combinato disposto degli artt. 54-170 c.p.c. e 125 disposizioni di attuazione del c.p.c. artt.”, anziché essere inserito nel fascicolo telematico del procedimento recante R.G. 9045/2023 è stato oggetto di una nuova iscrizione.
Ad abundantiam mette conto rilevare che quand'anche non si trattasse di una duplicazione del giudizio precedentemente instaurato – ma tanto non è ipotizzabile alla luce della documentazione in atti - stando alla stessa prospettazione dell'opponente, l'ordinanza del G.E. è stata comunicata
Parte_2 all'attore in data 14.06.2023 sicchè il giudizio di merito risulterebbe tardivamente introdotto e, pertanto, improcedibile.
Sotto ulteriore profilo deve essere stigmatizzata la condotta dell'opponente che ha utilizzato lo stesso atto di citazione in riassunzione, notificato ai difensori costituiti delle opposte in data
16.07.2024 per iscrivere a ruolo il presente giudizio e, per tale ragione, le opposte – come rilevato nella costituzione in giudizio del 28.05.2025 - non si erano tempestivamente costituite avendo appreso dell'esistenza dell'odierno giudizio soltanto all'udienza del 14.02.2025, fissata dal Giudice titolare del procedimento R.G. n. 9045/2023, per verificare nel contraddittorio la sussistenza dei presupposti per dichiararne l'estinzione.
Tanto giustifica la condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. di parte opponente per abuso dello strumento processuale ravvisandosi una condotta connotata da mala fede e/o colpa grave.
A tal proposito la Suprema Corte ha statuito che: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
"potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario
l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. ricorso per inosservanza del termine perentorio per
l'introduzione del giudizio di merito in quanto questione di natura assorbente” (cfr. Cass. SS.UU.
22405/2018).
Risulta assorbita ogni altra delibazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022 previsti per la fase introduttiva, di studio e decisoria delle controversie rientranti nello scaglione da €. 52.001,00 a €. 260.000,00 per i giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale, ridotti al 50% in ragione della semplicità della questione trattata.
P.Q.M.
Parte_2 Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato in data Parte_1
16.07.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi' provvede:
1) DICHIARA inammissibile l'opposizione;
2) CONDANNA parte attrice opponente al pagamento in favore delle Parte_1 parti convenute opposte e della somma di €. 5.000,00 ai sensi dell'art. CP_2 Controparte_1
96 co. 3 c.p.c.;
3) CONDANNA parte attrice opponente alla refusione delle spese di lite Parte_1 nei confronti delle parti convenute opposte e che si liquidano in €. CP_2 Controparte_1
4.216,50 ciascuna per compensi, oltre esborsi, rimborso spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari il 09.06.2025
Il Giudice dott.ssa Parte_2
Parte_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Giudice dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 09/06/2025 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note difensive depositate in vista dell'udienza del 09.06.2025; visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.; ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7730/2024 di RG promossa da
in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio Parte_1
sito in Noicattaro alla via Crocecchia n. 119;
- attore opponente -
CONTRO
e rappresentate e difese dal prof. avv. Giuseppe Trisorio Controparte_1 CP_2
Liuzzi e dall'avv. Francesco Biga presso il cui studio sito in Conversano alla via Largo Sassano n. 27 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- convenute opposte -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (art. 615 co. 2 c.p.c.) immobiliare.
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 09.06.2025 e nei rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 16.07.2024, l'avv. Parte_1 introduceva il giudizio di merito avverso l'ordinanza del G.E. comunicatagli in data 14.06.2023
Parte_2 nell'ambito del procedimento civile di opposizione alla esecuzione e/o agli atti esecutivi n. 30/2019 al quale è stato riunito il 54/2019.
L'opponente, per un verso, dichiarava di voler riassumere il giudizio che aveva già instaurato nei confronti delle odierne opposte con atto di citazione notificato in data 12.07.2023, e recante R.G.
n. 9045/2023 – ma omettendo di depositare l'atto introduttivo nel fascicolo telematico del giudizio oggetto di riassunzione - e, per altro verso, instaurava il presente nuovo giudizio nei confronti delle stesse convenute, invece di riattivare quello già iscritto a ruolo con il predetto atto di citazione quiescente in quanto sospeso in data 11.01.2024, a seguito dell'istanza di ricusazione da egli presentata nei confronti del Giudice designato, e che avrebbe dovuto essere riassunto entro il termine perentorio stabilito dall'art. 54, co. 4, c.p.c., nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'art. 125 disp. att. c.p.c..
All'udienza del 28.04.2025 veniva dichiarata la contumacia delle opposte e rinviata la trattazione della causa all'odierna udienza per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.05.2025 si costituivano in giudizio e che chiedevano, in via preliminare e in rito, dichiararsi Controparte_1 CP_2
l'inammissibilità del presente giudizio e, nel merito, il rigetto dell'opposizione siccome infondata, con condanna alla rifusione delle spese processuali nonché al pagamento di una sanzione pecuniaria ex art. 96 co. 3 c.p.c. di €. 10.000,00 o comunque della maggiore o minore somma ritenuta equa.
*****
Preliminarmente deve essere revocata la dichiarazione delle odierne convenute.
Tanto premesso in punto di fatto, in applicazione del principio della ragione più liquida (cfr.
Cass. 9936/2014), deve essere dichiarata l'inammissibilità del presente procedimento che costituisce all'evidenza una duplicazione del procedimento recante R.G. n. 9045/2023.
Invero, dagli atti di causa emerge che l'atto introduttivo del presente giudizio sebbene incontestabilmente identico all'atto notificato alle convenute in data 16.07.2024 e relativo al procedimento già pendente, rubricato peraltro dallo stesso opponente quale “atto di citazione in riassunzione ex combinato disposto degli artt. 54-170 c.p.c. e 125 disposizioni di attuazione del c.p.c. artt.”, anziché essere inserito nel fascicolo telematico del procedimento recante R.G. 9045/2023 è stato oggetto di una nuova iscrizione.
Ad abundantiam mette conto rilevare che quand'anche non si trattasse di una duplicazione del giudizio precedentemente instaurato – ma tanto non è ipotizzabile alla luce della documentazione in atti - stando alla stessa prospettazione dell'opponente, l'ordinanza del G.E. è stata comunicata
Parte_2 all'attore in data 14.06.2023 sicchè il giudizio di merito risulterebbe tardivamente introdotto e, pertanto, improcedibile.
Sotto ulteriore profilo deve essere stigmatizzata la condotta dell'opponente che ha utilizzato lo stesso atto di citazione in riassunzione, notificato ai difensori costituiti delle opposte in data
16.07.2024 per iscrivere a ruolo il presente giudizio e, per tale ragione, le opposte – come rilevato nella costituzione in giudizio del 28.05.2025 - non si erano tempestivamente costituite avendo appreso dell'esistenza dell'odierno giudizio soltanto all'udienza del 14.02.2025, fissata dal Giudice titolare del procedimento R.G. n. 9045/2023, per verificare nel contraddittorio la sussistenza dei presupposti per dichiararne l'estinzione.
Tanto giustifica la condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. di parte opponente per abuso dello strumento processuale ravvisandosi una condotta connotata da mala fede e/o colpa grave.
A tal proposito la Suprema Corte ha statuito che: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
"potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario
l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. ricorso per inosservanza del termine perentorio per
l'introduzione del giudizio di merito in quanto questione di natura assorbente” (cfr. Cass. SS.UU.
22405/2018).
Risulta assorbita ogni altra delibazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022 previsti per la fase introduttiva, di studio e decisoria delle controversie rientranti nello scaglione da €. 52.001,00 a €. 260.000,00 per i giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale, ridotti al 50% in ragione della semplicità della questione trattata.
P.Q.M.
Parte_2 Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato in data Parte_1
16.07.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi' provvede:
1) DICHIARA inammissibile l'opposizione;
2) CONDANNA parte attrice opponente al pagamento in favore delle Parte_1 parti convenute opposte e della somma di €. 5.000,00 ai sensi dell'art. CP_2 Controparte_1
96 co. 3 c.p.c.;
3) CONDANNA parte attrice opponente alla refusione delle spese di lite Parte_1 nei confronti delle parti convenute opposte e che si liquidano in €. CP_2 Controparte_1
4.216,50 ciascuna per compensi, oltre esborsi, rimborso spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari il 09.06.2025
Il Giudice dott.ssa Parte_2
Parte_2