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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/06/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2873/2024
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2873/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 11 giugno 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per 'avv. MANNUCCI LUIGI e Parte_1 l'avv. ABATI MANLIO oggi sostituiti dall'avv. Filippo Andreoli Per l'avv. CONTE ANDREA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi rassegnate.
L'avv. Andreoli si riporta alle deduzioni di cui al verbale dell'udienza del 18.12.2024.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2873/2024 promossa da:
FIDUCIA NEL FUTURO DELLA FABBRICA (C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MANNUCCI LUIGI e dell'avv. ABATI MANLIO, con elezione di domicilio in VIA GERMANICO 203 00195 ROMA, presso il difensore avv. ABATI MANLIO PARTE RICORRENTE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTE Controparte_1 C.F._1
ANDREA, dell'avv. VENTURA SILVIA, dell'avv. MARAFIOTI ANITA, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI ROSSI 1 50125 , presso il difensore avv. CONTE ANDREA Pt_1
PARTE RESISTENTE OPPOSTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.09.2024, Parte_2
ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
952/2024 (R.g. n. 2592/2024), provvisoriamente esecutivo, di questo Tribunale, che le ha ordinato di pagare, a favore del suo ex dipendente , la somma complessiva di € 9.190,95, Controparte_1
oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria ed alle spese del procedimento monitorio, dovuti a titolo di TFR, sulla scorta del CUD 2024 allegato al ricorso monitorio.
A sostegno dell'opposizione, la società opponente ha eccepito di avere effettuato il pagamento del TFR con bonifico bancario del 4.06.2024, per euro 7.326,22 netti, pari ad euro 9.190,95 lordi (v. doc. n. 1), come risultanti dalla busta paga di agosto 2023 (v. doc. n. 2), essendo stata erroneamente indicata, nel predetto bonifico, la causale “stip arr apr 23 dic 23”, considerato che il rapporto di lavoro è cessato il
30.03.2023 e che l'importo netto versato corrisponde all'importo lordo del TFR come indicato nel
CUD 2024 e nella busta paga del mese di agosto 2023.
Pertanto, l'esponente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “a) in via preliminare, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;
b) nel
2 merito, annullare e/o dichiarare inammissibile e/o revocare il decreto ingiuntivo in questa sede opposto in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni tutte sopra esposte, valutando, altresì, ex art. 96 comma 3 c.p.c., la temerarietà, della domanda in quanto relativa a somme già da tempo percepite dal signor al momento del deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c., con ogni CP_1
conseguente statuizione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Si è costituito in giudizio , eccependo di non avere ricevuto la consegna della Controparte_1
busta paga di aprile 2023, relativa al TFR, e dando atto che il bonifico del 4.06.2024 non poteva riferirsi a retribuzioni dovute per il periodo aprile-dicembre 2023, essendo il rapporto di lavoro cessato il 30.03.2023; l'opposto ha, altresì, dedotto di non avere ricevuto il pagamento delle retribuzioni dovute per il periodo dicembre 2022-marzo 2023, per euro 9.136,11 lordi, oggetto di diffida accertativa, e di avere ritenuto che il suddetto bonifico fosse riferito a tali titoli retributivi, dovendo, peraltro, il pagamento essere imputato al debito scaduto più risalente.
Pertanto, l'opposto ha formulato le seguenti conclusioni: “- respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo e pertanto confermare il decreto ingiuntivo opposto. In ipotesi ridurre le somme dovute a titolo di TFR nelle minori somme che risulteranno di giustizia agli esiti del presente procedimento, ove necessario anche a seguito di CTU. Con vittoria di spese e competenze.”.
Con ordinanza del 20.03.2025, è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Ritiene il Tribunale, all'esito della espletata istruttoria documentale, che parte opponente abbia dato prova del fatto estintivo dell'obbligazione di pagamento del TFR sulla stessa incombente, mediante il bonifico bancario del 4.06.2024 (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte opponente;
la cui esecuzione non è contestata dal lavoratore), per euro 7.326,22 netti, corrispondenti ad un lordo di euro 9.190,95, esattamente coincidente con l'importo del TFR indicato nella busta paga di agosto 2023 (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte opponente) e nel CUD 2024 (v. doc. n. 2 allegato al fascicolo monitorio), essendo pacificamente erronea l'indicazione della causale del suddetto bonifico “stip arr apr 23 dic 23”, in quanto il rapporto di lavoro è – documentalmente - cessato in data 30.03.2023, non essendovi, al contrario, perfetta coincidenza con gli importi indicati nella diffida accertativa di cui al doc. n. 1 del fascicolo di parte opposta (rispetto ai quali non è stato comunque indicato il corrispondente importo netto).
3 Conseguentemente, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, avendo parte opponente documentalmente provato il fatto estintivo dell'obbligazione di pagamento del TFR sulla stessa incombente.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Considerata l'erronea indicazione della causale del bonifico del 4.06.2024, imputabile alla parte opponente e idonea a ingenerare incertezza nell'opposto in ordine all'effettivo credito retributivo oggetto di adempimento (ragione per la quale deve, parimenti, escludersi che l'ingiungente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave, con conseguente rigetto della domanda di condanna ex art. 96
c.p.c. formulata da parte opponente), le spese processuali, sia della fase monitoria, che della presente fase di opposizione, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto, dando atto dell'integrale pagamento del TFR da parte della società opponente, a favore dell'opposto, con bonifico del 4.06.2024, per euro 7.326,22 netti, corrispondenti ad un lordo di euro 9.190,95;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti, sia della fase monitoria, che della presente fase di opposizione.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 11 giugno 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
4
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2873/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 11 giugno 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per 'avv. MANNUCCI LUIGI e Parte_1 l'avv. ABATI MANLIO oggi sostituiti dall'avv. Filippo Andreoli Per l'avv. CONTE ANDREA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi rassegnate.
L'avv. Andreoli si riporta alle deduzioni di cui al verbale dell'udienza del 18.12.2024.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2873/2024 promossa da:
FIDUCIA NEL FUTURO DELLA FABBRICA (C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MANNUCCI LUIGI e dell'avv. ABATI MANLIO, con elezione di domicilio in VIA GERMANICO 203 00195 ROMA, presso il difensore avv. ABATI MANLIO PARTE RICORRENTE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTE Controparte_1 C.F._1
ANDREA, dell'avv. VENTURA SILVIA, dell'avv. MARAFIOTI ANITA, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI ROSSI 1 50125 , presso il difensore avv. CONTE ANDREA Pt_1
PARTE RESISTENTE OPPOSTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.09.2024, Parte_2
ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
952/2024 (R.g. n. 2592/2024), provvisoriamente esecutivo, di questo Tribunale, che le ha ordinato di pagare, a favore del suo ex dipendente , la somma complessiva di € 9.190,95, Controparte_1
oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria ed alle spese del procedimento monitorio, dovuti a titolo di TFR, sulla scorta del CUD 2024 allegato al ricorso monitorio.
A sostegno dell'opposizione, la società opponente ha eccepito di avere effettuato il pagamento del TFR con bonifico bancario del 4.06.2024, per euro 7.326,22 netti, pari ad euro 9.190,95 lordi (v. doc. n. 1), come risultanti dalla busta paga di agosto 2023 (v. doc. n. 2), essendo stata erroneamente indicata, nel predetto bonifico, la causale “stip arr apr 23 dic 23”, considerato che il rapporto di lavoro è cessato il
30.03.2023 e che l'importo netto versato corrisponde all'importo lordo del TFR come indicato nel
CUD 2024 e nella busta paga del mese di agosto 2023.
Pertanto, l'esponente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “a) in via preliminare, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;
b) nel
2 merito, annullare e/o dichiarare inammissibile e/o revocare il decreto ingiuntivo in questa sede opposto in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni tutte sopra esposte, valutando, altresì, ex art. 96 comma 3 c.p.c., la temerarietà, della domanda in quanto relativa a somme già da tempo percepite dal signor al momento del deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c., con ogni CP_1
conseguente statuizione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Si è costituito in giudizio , eccependo di non avere ricevuto la consegna della Controparte_1
busta paga di aprile 2023, relativa al TFR, e dando atto che il bonifico del 4.06.2024 non poteva riferirsi a retribuzioni dovute per il periodo aprile-dicembre 2023, essendo il rapporto di lavoro cessato il 30.03.2023; l'opposto ha, altresì, dedotto di non avere ricevuto il pagamento delle retribuzioni dovute per il periodo dicembre 2022-marzo 2023, per euro 9.136,11 lordi, oggetto di diffida accertativa, e di avere ritenuto che il suddetto bonifico fosse riferito a tali titoli retributivi, dovendo, peraltro, il pagamento essere imputato al debito scaduto più risalente.
Pertanto, l'opposto ha formulato le seguenti conclusioni: “- respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo e pertanto confermare il decreto ingiuntivo opposto. In ipotesi ridurre le somme dovute a titolo di TFR nelle minori somme che risulteranno di giustizia agli esiti del presente procedimento, ove necessario anche a seguito di CTU. Con vittoria di spese e competenze.”.
Con ordinanza del 20.03.2025, è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Ritiene il Tribunale, all'esito della espletata istruttoria documentale, che parte opponente abbia dato prova del fatto estintivo dell'obbligazione di pagamento del TFR sulla stessa incombente, mediante il bonifico bancario del 4.06.2024 (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte opponente;
la cui esecuzione non è contestata dal lavoratore), per euro 7.326,22 netti, corrispondenti ad un lordo di euro 9.190,95, esattamente coincidente con l'importo del TFR indicato nella busta paga di agosto 2023 (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte opponente) e nel CUD 2024 (v. doc. n. 2 allegato al fascicolo monitorio), essendo pacificamente erronea l'indicazione della causale del suddetto bonifico “stip arr apr 23 dic 23”, in quanto il rapporto di lavoro è – documentalmente - cessato in data 30.03.2023, non essendovi, al contrario, perfetta coincidenza con gli importi indicati nella diffida accertativa di cui al doc. n. 1 del fascicolo di parte opposta (rispetto ai quali non è stato comunque indicato il corrispondente importo netto).
3 Conseguentemente, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, avendo parte opponente documentalmente provato il fatto estintivo dell'obbligazione di pagamento del TFR sulla stessa incombente.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Considerata l'erronea indicazione della causale del bonifico del 4.06.2024, imputabile alla parte opponente e idonea a ingenerare incertezza nell'opposto in ordine all'effettivo credito retributivo oggetto di adempimento (ragione per la quale deve, parimenti, escludersi che l'ingiungente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave, con conseguente rigetto della domanda di condanna ex art. 96
c.p.c. formulata da parte opponente), le spese processuali, sia della fase monitoria, che della presente fase di opposizione, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto, dando atto dell'integrale pagamento del TFR da parte della società opponente, a favore dell'opposto, con bonifico del 4.06.2024, per euro 7.326,22 netti, corrispondenti ad un lordo di euro 9.190,95;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti, sia della fase monitoria, che della presente fase di opposizione.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 11 giugno 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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