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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 11/04/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Federica Cattaneo ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 1472/2024 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata presso l'Avv.to FERRARA ANTONIO che la rappresenta e difende come da procura in atti
ricorrente contro
CP_1 CP_2 contumaci
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, in accoglimento del ricorso e in forza dei motivi ivi esposti:
IN VIA INCIDENTALE
▪ accertato che l'eredità di c.f. , deceduto il Persona_1 C.F._1
4/1/2010 in Malgesso (VA) (doc.8), domiciliato al decesso in Besozzo (VA), Via Cime
Bianche n.9 (doc.9 ), è devoluta per legge ai sensi dell'art.565 c.c. in parti eguali di un dodicesimo ciascuno ai sensi dell'art.581 c.c., al coniuge c.f. CP_3
, nata il [...] in [...], residente in [...], C.F._2
Via Cime Bianche n.9, c.a.p. 21023 (docc.10-11) e ai figli c.f. CP_1
, nato il [...] in [...], residente in [...]
Cime Bianche n.9, c.a.p. 21023 (docc.10 e 12), c.f. CP_4
, nato il [...] in [...], residente in [...], C.F._4
Via XXIV maggio n.25, c.a.p. 21030 (doc.13), c.f. Parte_2
, nata il [...] in [...], residente in [...], C.F._5
Via Prealpi n.26/B, c.a.p. 21023 (docc.1 4), e c.f. CP_2
, nato il [...] in [...], residente in [...], C.F._6
Via Cime Bianche n.9, c.a.p. 21023 (docc.10-11).
IN VIA PRINCIPALE
▪ accertare che i predetti chiamati all'eredità legittima c.f. CP_1
, e c.f. , sono nel possesso C.F._3 CP_2 C.F._6 dei beni ereditari sin qui ininterrottamente dalla data del decesso de cuius per aver abitato e risieduto anagraficamente negli immobili ipotecat i sit i in Besozzo (VA), Via Cime Bianche n.9, ma, ciononostante, non hanno fatto l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione;
▪ accertare che il discendente c.f. , con CP_1 C.F._3
l'opposizione all'esecuzione depositata il 1 6/11/202 1 (doc. 3 2 ) e l'istanza di estinzione depositata il 17/4/2024 (doc. 3 4 ), ha riconosciuto implicitamente di essere erede puro semplice de cuius compiendo atti che presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe avuto il diritto di fare se non nella qualità di erede;
▪ dichiarare, per l'effetto, eredi puri e semplici de cuius c.f. CP_1
, e c.f. , per esser C.F._3 CP_2 C.F._6 trascorso il termine senza aver compiuto l'inventario ai sensi dell'art.485, 2° comma ,
c.c. , e c.f. , in alternativa per accettazione CP_1 C.F._3 tacita ai sensi e per gli effetti dell'art.476 c.c. ;
▪ ordinare al Conservatore competente di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza al fine di dare continuità art.2650 c.c. alle trascrizioni circa la titolarità dei beni immobili caduti in successione . Con vittoria delle spese di causa nonché della mediazione pregiudiziale necessaria, oltre accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Pur nei limiti di istruttoria sommaria del procedimento art.702 -bis c.p.c. segg., omessa ogni formalità non essenziale al contradditorio, in modo analogo a quanto previsto per
i giudizi a cognizione ordinaria, ammettere prova per interpello sulle circostanze indicate in narrativa ai numeri da 1 a 20, precedute dalla locuzione “vero che”, da intendersi quali separati articoli di prova.
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 28.06.2024, Parte_1 ha convenuto in giudizio e formulando le
[...] CP_2 CP_1 conclusioni sopra riportate.
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha in particolare dedotto: di essere creditrice di in forza di contratto di mutuo ipotecario del 30.07.2003 CP_1
(concesso originariamente da Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a., il cui ramo d'azienda è stato poi conferito a successivamente Controparte_5 fusasi per incorporazione in la quale ultima ha ceduto il credito di cui Controparte_6
è causa alla ricorrente in forza di contratto di cessione di crediti in blocco del
20.07.2018, come da lista rapporti ceduti sub doc. 22) e che in relazione a tale rapporto prestava garanzia fideiussoria e ipotecaria, quest'ultima iscritta sul bene Persona_1 immobile sito nel Comune di Besozzo, censito al catasto Fabbricati, foglio 6 mapp.
3575 subb.2-501-502; che era deceduto in data 4.01.2010; che, stante il Persona_1 perdurante inadempimento del debitore, instaurava procedimento esecutivo Parte_1 immobiliare R.G. N. 91/2021 avente ad oggetto il sopra indicato bene immobile, notificando il pignoramento (doc. 25), tra gli altri, anche ad e CP_1 CP_2
Pag. 2 di 5 eredi di che, nell'ambito di tale procedura esecutiva immobiliare, il Persona_1 perito nominato dal G.E. evidenziava la mancanza della trascrizione dell'eredità in favore di e in morte del defunto padre che dopo il CP_2 CP_1 Persona_1 decesso di i convenuti avevano occupato l'immobile caduto in Persona_1 successione, senza provvedere alla redazione dell'inventario nel termine di cui all'art. 485 c.c..
e non si sono costituiti in giudizio e il Giudice, verificata la CP_2 CP_1 regolarità della notifica, ne ha dichiarato la contumacia.
Depositate brevi note conclusive, all'udienza dell'8.04.2025 parte ricorrente ha precisato le conclusioni come sopra riportate e ha discusso la causa ex art. 281sexies
c.p.c.; all'esito, il Giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine di legge.
2.Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3.Preliminarmente si osserva che sussiste la legittimazione ad agire in capo alla ricorrente, essendo documentalmente comprovata la titolarità in capo a del Parte_1 credito sopra indicato, come pure risultando provata la sussistenza della garanzia ipotecaria concessa da Persona_1
4.Venendo al merito, parte attrice sostiene che i convenuti e CP_2 CP_1 siano divenuti eredi di per effetto della mancata effettuazione
[...] Persona_1 dell'inventario nel tempo prescritto dall'art. 485 c.c., pur essendo stati nel possesso dei beni ereditari.
5.Procedendo anzitutto al richiamo della normativa di riferimento, l'art. 485 c.c. stabilisce, al co. 1, che “Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità (…)” e, al co. 2, che “Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
6.La giurisprudenza di legittimità ha ormai da tempo chiarito che la disposizione in esame configura un'ipotesi di accettazione ex lege dell'eredità, di cui sono elementi costitutivi l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell'inventario (v. ex multis Cass., sent. n.
16507 del 2006; n. 7226 del 2006).
Con specifico riferimento al requisito del possesso, la giurisprudenza ha altresì avuto modo di evidenziare che il possesso dei beni ereditari “a qualsiasi titolo” di cui all'art. 485 c.c. si esaurisce in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità,
e cioè, in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario, non dovendo necessariamente manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari (v. ad es. Cass., sent. n.
4707 del 1994; 11018 del 2008).
Pag. 3 di 5 7.Venendo al caso di specie, dalla disamina della documentazione allegata al ricorso deve ritenersi che parte attrice abbia assolto all'onere della prova sulla stessa gravante in ordine agli elementi costitutivi della pretesa azionata;
ed infatti:
-l'apertura della successione del de cuius è dimostrata dal certificato di Persona_1 morte in atti (doc. 8);
-la qualità di chiamati in capo ai convenuti risulta in via assorbente comprovata dalla relazione effettuata dal perito nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.
N. 91/2021 (doc. 28, pag. 4, ove è altresì evidenziata la mancanza della trascrizione dell'accettazione dell'eredità);
-infine, il perdurante possesso in capo ai convenuti dei beni caduti in successione e segnatamente dell'immobile sito nel Comune di Besozzo, censito al catasto Fabbricati, foglio 6 mapp. 3575 subb.2-501-502, senza che gli stessi abbiano proceduto alla redazione dell'inventario nel termine di legge, risulta dimostrato: dalla richiamata relazione del perito del procedimento immobiliare sub doc. 28, predisposta in data
5.11.2021 (pag. 2: “possesso (occupazione): occupato dagli esecutati”, tra i quali dunque gli odierni convenuti); dalla relazione del custode della procedura immobiliare, in seguito all'accesso del 25.10.2023 (doc. 29, pag. 2, occupanti: CP_1 insieme al fratello (invalido)”); dalla ulteriore relazione del custode, in CP_2 seguito all'accesso del 15.02.2024 (doc. 30, pag. 2, dove nuovamente risultano quali occupanti e ). CP_1 CP_2
8.In conclusione, tutto ciò complessivamente osservato in via dirimente, la domanda risulta fondata, dovendosi ritenere che i convenuti e CP_1 CP_2 chiamati all'eredità del de cuius siano divenuti eredi puri e semplici di Persona_1 ex art. 485 c.c.. Persona_1
9.La presente statuizione costituisce titolo idoneo alla trascrizione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 485 c.c. e 2648 c.c. senza necessità di ordine in tal senso al Conservatore dei RR.II., trattandosi di atto dovuto la cui omissione costituirebbe violazione di legge.
10.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia, con riduzione dei compensi in misura massima attesa la non complessità delle questioni trattate e delle difese svolte e con esclusione di compensi per la fase istruttoria in assenza di assunzione di prove orali costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che i convenuti e CP_2 CP_1 hanno accettato puramente e semplicemente, ai sensi dell'art. 485 c.c., l'eredità
[...] di (nato il [...] a [...] e deceduto il 4.01.2010 a Malgesso) e Persona_1 sono pertanto eredi puri e semplici del de cuius;
Pag. 4 di 5 2.condanna i convenuti a rifondere parte attrice delle spese di lite, che si liquidano in
€4.217,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge.
Varese, 11.04.2025
Il Giudice
Federica Cattaneo
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Federica Cattaneo ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 1472/2024 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata presso l'Avv.to FERRARA ANTONIO che la rappresenta e difende come da procura in atti
ricorrente contro
CP_1 CP_2 contumaci
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, in accoglimento del ricorso e in forza dei motivi ivi esposti:
IN VIA INCIDENTALE
▪ accertato che l'eredità di c.f. , deceduto il Persona_1 C.F._1
4/1/2010 in Malgesso (VA) (doc.8), domiciliato al decesso in Besozzo (VA), Via Cime
Bianche n.9 (doc.9 ), è devoluta per legge ai sensi dell'art.565 c.c. in parti eguali di un dodicesimo ciascuno ai sensi dell'art.581 c.c., al coniuge c.f. CP_3
, nata il [...] in [...], residente in [...], C.F._2
Via Cime Bianche n.9, c.a.p. 21023 (docc.10-11) e ai figli c.f. CP_1
, nato il [...] in [...], residente in [...]
Cime Bianche n.9, c.a.p. 21023 (docc.10 e 12), c.f. CP_4
, nato il [...] in [...], residente in [...], C.F._4
Via XXIV maggio n.25, c.a.p. 21030 (doc.13), c.f. Parte_2
, nata il [...] in [...], residente in [...], C.F._5
Via Prealpi n.26/B, c.a.p. 21023 (docc.1 4), e c.f. CP_2
, nato il [...] in [...], residente in [...], C.F._6
Via Cime Bianche n.9, c.a.p. 21023 (docc.10-11).
IN VIA PRINCIPALE
▪ accertare che i predetti chiamati all'eredità legittima c.f. CP_1
, e c.f. , sono nel possesso C.F._3 CP_2 C.F._6 dei beni ereditari sin qui ininterrottamente dalla data del decesso de cuius per aver abitato e risieduto anagraficamente negli immobili ipotecat i sit i in Besozzo (VA), Via Cime Bianche n.9, ma, ciononostante, non hanno fatto l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione;
▪ accertare che il discendente c.f. , con CP_1 C.F._3
l'opposizione all'esecuzione depositata il 1 6/11/202 1 (doc. 3 2 ) e l'istanza di estinzione depositata il 17/4/2024 (doc. 3 4 ), ha riconosciuto implicitamente di essere erede puro semplice de cuius compiendo atti che presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe avuto il diritto di fare se non nella qualità di erede;
▪ dichiarare, per l'effetto, eredi puri e semplici de cuius c.f. CP_1
, e c.f. , per esser C.F._3 CP_2 C.F._6 trascorso il termine senza aver compiuto l'inventario ai sensi dell'art.485, 2° comma ,
c.c. , e c.f. , in alternativa per accettazione CP_1 C.F._3 tacita ai sensi e per gli effetti dell'art.476 c.c. ;
▪ ordinare al Conservatore competente di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza al fine di dare continuità art.2650 c.c. alle trascrizioni circa la titolarità dei beni immobili caduti in successione . Con vittoria delle spese di causa nonché della mediazione pregiudiziale necessaria, oltre accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Pur nei limiti di istruttoria sommaria del procedimento art.702 -bis c.p.c. segg., omessa ogni formalità non essenziale al contradditorio, in modo analogo a quanto previsto per
i giudizi a cognizione ordinaria, ammettere prova per interpello sulle circostanze indicate in narrativa ai numeri da 1 a 20, precedute dalla locuzione “vero che”, da intendersi quali separati articoli di prova.
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 28.06.2024, Parte_1 ha convenuto in giudizio e formulando le
[...] CP_2 CP_1 conclusioni sopra riportate.
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha in particolare dedotto: di essere creditrice di in forza di contratto di mutuo ipotecario del 30.07.2003 CP_1
(concesso originariamente da Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a., il cui ramo d'azienda è stato poi conferito a successivamente Controparte_5 fusasi per incorporazione in la quale ultima ha ceduto il credito di cui Controparte_6
è causa alla ricorrente in forza di contratto di cessione di crediti in blocco del
20.07.2018, come da lista rapporti ceduti sub doc. 22) e che in relazione a tale rapporto prestava garanzia fideiussoria e ipotecaria, quest'ultima iscritta sul bene Persona_1 immobile sito nel Comune di Besozzo, censito al catasto Fabbricati, foglio 6 mapp.
3575 subb.2-501-502; che era deceduto in data 4.01.2010; che, stante il Persona_1 perdurante inadempimento del debitore, instaurava procedimento esecutivo Parte_1 immobiliare R.G. N. 91/2021 avente ad oggetto il sopra indicato bene immobile, notificando il pignoramento (doc. 25), tra gli altri, anche ad e CP_1 CP_2
Pag. 2 di 5 eredi di che, nell'ambito di tale procedura esecutiva immobiliare, il Persona_1 perito nominato dal G.E. evidenziava la mancanza della trascrizione dell'eredità in favore di e in morte del defunto padre che dopo il CP_2 CP_1 Persona_1 decesso di i convenuti avevano occupato l'immobile caduto in Persona_1 successione, senza provvedere alla redazione dell'inventario nel termine di cui all'art. 485 c.c..
e non si sono costituiti in giudizio e il Giudice, verificata la CP_2 CP_1 regolarità della notifica, ne ha dichiarato la contumacia.
Depositate brevi note conclusive, all'udienza dell'8.04.2025 parte ricorrente ha precisato le conclusioni come sopra riportate e ha discusso la causa ex art. 281sexies
c.p.c.; all'esito, il Giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine di legge.
2.Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3.Preliminarmente si osserva che sussiste la legittimazione ad agire in capo alla ricorrente, essendo documentalmente comprovata la titolarità in capo a del Parte_1 credito sopra indicato, come pure risultando provata la sussistenza della garanzia ipotecaria concessa da Persona_1
4.Venendo al merito, parte attrice sostiene che i convenuti e CP_2 CP_1 siano divenuti eredi di per effetto della mancata effettuazione
[...] Persona_1 dell'inventario nel tempo prescritto dall'art. 485 c.c., pur essendo stati nel possesso dei beni ereditari.
5.Procedendo anzitutto al richiamo della normativa di riferimento, l'art. 485 c.c. stabilisce, al co. 1, che “Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità (…)” e, al co. 2, che “Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
6.La giurisprudenza di legittimità ha ormai da tempo chiarito che la disposizione in esame configura un'ipotesi di accettazione ex lege dell'eredità, di cui sono elementi costitutivi l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell'inventario (v. ex multis Cass., sent. n.
16507 del 2006; n. 7226 del 2006).
Con specifico riferimento al requisito del possesso, la giurisprudenza ha altresì avuto modo di evidenziare che il possesso dei beni ereditari “a qualsiasi titolo” di cui all'art. 485 c.c. si esaurisce in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità,
e cioè, in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario, non dovendo necessariamente manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari (v. ad es. Cass., sent. n.
4707 del 1994; 11018 del 2008).
Pag. 3 di 5 7.Venendo al caso di specie, dalla disamina della documentazione allegata al ricorso deve ritenersi che parte attrice abbia assolto all'onere della prova sulla stessa gravante in ordine agli elementi costitutivi della pretesa azionata;
ed infatti:
-l'apertura della successione del de cuius è dimostrata dal certificato di Persona_1 morte in atti (doc. 8);
-la qualità di chiamati in capo ai convenuti risulta in via assorbente comprovata dalla relazione effettuata dal perito nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.
N. 91/2021 (doc. 28, pag. 4, ove è altresì evidenziata la mancanza della trascrizione dell'accettazione dell'eredità);
-infine, il perdurante possesso in capo ai convenuti dei beni caduti in successione e segnatamente dell'immobile sito nel Comune di Besozzo, censito al catasto Fabbricati, foglio 6 mapp. 3575 subb.2-501-502, senza che gli stessi abbiano proceduto alla redazione dell'inventario nel termine di legge, risulta dimostrato: dalla richiamata relazione del perito del procedimento immobiliare sub doc. 28, predisposta in data
5.11.2021 (pag. 2: “possesso (occupazione): occupato dagli esecutati”, tra i quali dunque gli odierni convenuti); dalla relazione del custode della procedura immobiliare, in seguito all'accesso del 25.10.2023 (doc. 29, pag. 2, occupanti: CP_1 insieme al fratello (invalido)”); dalla ulteriore relazione del custode, in CP_2 seguito all'accesso del 15.02.2024 (doc. 30, pag. 2, dove nuovamente risultano quali occupanti e ). CP_1 CP_2
8.In conclusione, tutto ciò complessivamente osservato in via dirimente, la domanda risulta fondata, dovendosi ritenere che i convenuti e CP_1 CP_2 chiamati all'eredità del de cuius siano divenuti eredi puri e semplici di Persona_1 ex art. 485 c.c.. Persona_1
9.La presente statuizione costituisce titolo idoneo alla trascrizione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 485 c.c. e 2648 c.c. senza necessità di ordine in tal senso al Conservatore dei RR.II., trattandosi di atto dovuto la cui omissione costituirebbe violazione di legge.
10.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia, con riduzione dei compensi in misura massima attesa la non complessità delle questioni trattate e delle difese svolte e con esclusione di compensi per la fase istruttoria in assenza di assunzione di prove orali costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che i convenuti e CP_2 CP_1 hanno accettato puramente e semplicemente, ai sensi dell'art. 485 c.c., l'eredità
[...] di (nato il [...] a [...] e deceduto il 4.01.2010 a Malgesso) e Persona_1 sono pertanto eredi puri e semplici del de cuius;
Pag. 4 di 5 2.condanna i convenuti a rifondere parte attrice delle spese di lite, che si liquidano in
€4.217,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge.
Varese, 11.04.2025
Il Giudice
Federica Cattaneo
Pag. 5 di 5