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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/04/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 253 /2022
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Margherita Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
, C.F. C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
C.F. , tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonino Rotondi e Vittorio C.F._4
Spallasso, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio degli stessi difensori, in Alessandria, C.so
Crimea n. 11, giusta mandato in atti
Attori contro
(C.F. ) rappresentato, assistito e difeso, anche Controparte_1 C.F._5
disgiuntamente tra loro dagli Avv.ti Stefano La Porta e Serafina A. M. Cefola ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi, sito in Milano, Corso Europa n. 15, giusta mandato in atti
Convenuto con sede legale in Bollate (MI), viale Lom- Controparte_2
bardia n. 20, codice fiscale e partita IVA in persona del procuratore avv. Marco P.IVA_1
Bagnoli; Dott. c.f. ; Dott. c.f. Controparte_3 C.F._6 CP_4
, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Prof. Giulio Ponzanelli e Valeria C.F._7
Giudici e domiciliati presso i predetti difensori in Milano, via Michele Barozzi n. 1, giusta mandato in atti
Convenuti
Avente ad oggetto: risarcimento del danno
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Gli attori hanno concluso come da note scritte di p.c. depositato telematicamente in data 14.10.2024.
Parte convenuta ha concluso come da note scritte di pc depositate telematicamente Controparte_1
in data 14.10.2024.
Gli altri convenuti hanno concluso come da note scritte di pc depositate telematicamente in data
11.10.2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio , e Parte_4 Controparte_1 Controparte_3 CP_4 [...]
deducendo di essere stati, in vari periodi, dipendenti della convenuta Controparte_5
e prima ancora della incorporata Controparte_2 CP_6
CP_1 dalla prima) e/o delle sue danti causa , e/o di , Controparte_7 CP_8 CP_9
che nel 2008 era stato portato per la prima volta alla conoscenza e Controparte_11 CP_12
attenzione della comunità che nel sito ove si trovava il polo industriale in questione si era accumulato un grave inquinamento, che si era esteso alle acque di falda;
che per primo era stato il Sindaco del
Comune di Alessandria, a seguito di riscontri analitici svolti da ARPA che avevano accertato la presenza nelle acque di falda di sostanze altamente pericolose ed inquinanti, tra cui il Cromo VI e
Solventi Clorurati, a emanare cinque ordinanze contingibili ed urgenti con cui era in sintesi stato vietato l'uso dell'acqua di falda, per qualsisia scopo, sia irriguo, che destinato all'alimentazione animale, che potabile, ordinando inoltre alla di interrompere l'erogazione dell'acqua CP_2
proveniente dalla sua rete, e agli altri soggetti privati possessori di pozzi di più di 40 metri di far effettuare le analisi delle acque emunte, ordinando, in assenza di tali analisi, di non utilizzare tali pozzi;
che le ordinanze erano state emesse tra maggio 2008 e giugno 2009, e da allora gli attori, destinatari o comunque finalmente a conoscenza, come tutti gli abitanti della zona, della situazione di grave inquinamento delle acque, avevano sviluppato un vero e proprio timore di vedere compromessa la loro salute, timore che li aveva turbati e tutt'ora li turbava, non consentendo loro di vivere tranquillamente e serenamente ed anzi avendo cambiato le rispettive abitudini di vita;
che essi infatti, negli anni precedenti al 2008, ignari di quanto in corso, avevano sempre bevuto l'acqua dello stabilimento in cui lavoravano o avevano lavorato;
avevano sempre mangiato i cibi preparati CP_2 all'interno dello stabilimento con l'uso dell'acqua avvelenata;
con la stessa acqua si erano fatti la doccia presso lo stabilimento in questione.
L'evento dannoso lamentato, secondo la prospettazione attorea, era in nesso di causa con le condotte di reato contestate agli odierni convenuti persone fisiche: in particolare essi, ricoprenti in azienda posizioni apicali ( ) o responsabili dei servizi di controllo ambientale ( e , CP_1 CP_3 CP_4
erano stati riconosciuti colpevoli di disastro ambientale, non essendo mai intervenuti in alcun modo,
2 neppure con segnalazioni e/o proposte di contrasto all'azienda, per evitare che le tubazioni dello stabilimento, in pessime condizioni da anni, permettessero la fuoriuscita continua nel suolo di ingenti quantità di acqua, così facendo imbibendo il terreno del sito, a sua volta già inquinato dalla presenza di moltissime e pericolose sostanze ivi scaricate nei decenni precedenti;
ne era scaturito che le sostanze inquinanti si erano disciolte nell'acqua e si erano espanse a dismisura, anche in punti prima non colpiti da tale fenomeno, così creando un vero e proprio disastro ambientale, che aveva poi dato luogo a tutti gli avvenimenti successivi, tra cui oltre alle ordinanze sindacali già nominate e all'enorme risonanza che la notizia aveva avuto sui mezzi di comunicazione di massa, anche il processo penale presso il Tribunale cittadino, conclusosi con la sentenza di condanna del 14 dicembre
2015, confermata in appello e divenuta definitiva il 12.12.2019 riguardo alle parti civili costituite in tale giudizio;
rappresentavano anche gli attori che per quanto riguardava invece la convenuta CP_2
trattandosi di condotte poste in essere dai suoi dipendenti, essa era responsabile civilmente ai sensi dell'art. 2049 c.c.
Concludevano pertanto gli attori chiedendo il risarcimento del danno da timore, un tipo di danno già da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza penale proprio in connessione con disastri ambientali, produttivi di danno morale da patema d'animo e turbamento interiore per il proprio stato di salute, indotto dalla preoccupazione per le conseguenze dannose, anche lungo latenti, da esposizione agli effetti nocivi dell'inquinamento. Un danno inoltre già riconosciuto dal Tribunale di Alessandria, e confermato dalla Corte di Appello di Torino, in capo ad alcuni di coloro che si erano costituiti parti civili nel processo in oggetto, ove la Corte di Assise di Appello di Torino avevano ritenuto giuridicamente corretto individuare, tra i danni morali risarcibili in quanto conseguenza di un reato,
“il grave perturbamento manifestatosi con un comprensibilmente profondo timore, oltre che con un cambiamento della abitudini di vita, a fronte di una conclamata , diffusa e grave contaminazione delle falde acquifere, contaminazione che ha comportato il plurimo intervento delle pubbliche autorità”. Circa la quantificazione del danno gli attori chiedevano la somma di € 20.000 per ciascuno di essi ovvero la somma meglio ritenuta, anche in via equitativa.
Si costituivano in giudizio i convenuti, con difese in sostanza sovrapponibili.
In via preliminare eccepivano la prescrizione dell'azione risarcitoria intentata dagli attori, la cui decorrenza era da porsi al più tardi nell'anno 2008 dagli stessi indicato, sicché la prescrizione quinquennale era da tempo intervenuta.
Nel merito evidenziavano come non vi fosse alcun nesso di causa fra le condotte ascrivibili ai convenuti e l'asserito danno sofferto dagli attori. Ed invero la condanna penale non era stata emessa, così come avevano fatto credere gli attori in citazione, per essere gli imputati responsabili di avvelenamento delle acque ma solo per il reato innominato di disastro ambientale, essendo stato
3 acclarato durante il processo che le acque, anche se emunte da falde acquifere, ivi compreso il famoso pozzo 8 utilizzato dal anche all'interno dello stabilimento, erano assolutamente potabili e CP_2
idonee al consumo anche umano. Sicché non si vedeva di cosa potessero aver avuto timore gli attori, posto che anche se, per ipotesi, avessero davvero bevuto acqua di falda, questa sarebbe stata potabile.
Inoltre gli imputati erano stati assolti per il reato di omessa bonifica del sito, posto che era stato pacificamente acclarato, e ribadito dalle sentenze di tutti i gradi del processo che l'inquinamento del terreno risaliva a decenni addietro, probabilmente addirittura a quando sul posto aveva operato la
Montedison, e quindi fino agli anni '80, o successivamente quando vi aveva operato la CP_8
dante causa di , essendo in ogni caso da escludere che qualche responsabilità in proposito fosse CP_2
da addebitare al o ai suoi dipendenti. CP_2
Esponevano ancora i convenuti che anche in punto allegazione e prova del danno le domande attoree erano carenti;
in particolare la Corte di Appello di Torino aveva rilevato che il danno da turbamento psichico, non provabile direttamente in quanto stato d'animo, era tuttavia stato riconosciuto a favore di alcune parti civili, in base a altre circostanze di fatto, esterne alla sfera psichica, quali, ad es. nel caso del lavoratore , la prova certa che egli, lavorando ai forni, aveva ripetutamente Persona_1
bevuto acqua proveniente dal pozzo 8, e che nel suo sangue, come era emerso da ripetuti esami, era stata riscontrata la presenza di diversi metalli pesanti;
in altre parole non era bastato l'allegare di avere la residenza a o di aver prestato la propria attività lavorativa presso lo Parte_5
stabilimento industriale in questione per vedersi automaticamente riconosciuto il risarcimento, ma era stato necessario allegare e provare circostanze da cui potesse desumersi che davvero la persona offesa aveva subito un danno da turbamento psichico: circostanze che nel caso di specie mancavano totalmente, mancando dunque qualsiasi prova del pregiudizio realmente patito.
Nello specifico il convenuto evidenziava anche, quanto alla posizione del , che CP_1 Pt_4 quest'ultimo era rimasto alle dipendenze di sino al 2003 (marzo 2003) e che lo stesso CP_6
aveva assunto la carica di direttore dello stabilimento di della società CP_1 Parte_5
solo dal luglio 2003 e che pertanto nessuno risarcimento avrebbe potuto essere riconosciuto CP_2
al anche solo per la circostanza che l'attore aveva cessato la propria attività lavorativa nello Pt_4
stabilimento prima che il convenuto assumesse la carica che lo aveva costituito titolare della relativa posizione di garanzia e ciò anche in conformità a quanto statuito dalla Corte di Assise di Alessandria.
Ancora nello specifico quanto ai convenuti , e con la relativa comparsa gli CP_2 CP_3 CP_4
stessi esponevano altresì, con specifico riferimento alle posizioni di e , che questi Parte_1 Pt_2
ultimi avevano in sostanza rinunciato a ogni diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non, che fosse agli stessi derivato dalla esecuzione del rapporto di lavoro ed anche per questa ragione la domanda di risarcimento era pertanto infondata.
4 I convenuti in definitiva chiedevano pertanto il totale rigetto delle domande degli attori.
La causa è stata istruita a mezzo produzioni documentali e prova per testi ed è stata trattenuta in decisione, con provvedimento del 15.10.2024, previa concessione dei termini ex art 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, a seguito di udienza di pc del 15 ottobre 2024, svolta mediante trattazione scritta.
*****
1. Eccezione di prescrizione.
Tale eccezione risulta infondata.
A tale proposito si rileva invero che gli attori hanno in sostanza domandato il risarcimento del danno morale derivato dal reato di cui gli odierni convenuti sono stati riconosciuti responsabili (il reato di disastro innominato ambientale e non di avvelenamento delle acque).
Ne consegue pertanto l'applicazione, in materia di prescrizione, della norma di cui all'art. 2947 u.c.
c.p.c., a mente del quale se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga di quella civile quinquennale, la stessa si applica anche all'azione civile.
Nel caso di specie è pacifico che il Giudice penale ha escluso che il reato di disastro ambientale, che ha ritenuto perfezionato nel 2011, si fosse prescritto, tranne che per l'imputato ne deriva CP_13 che neppure l'azione civile contro gli odierni convenuti, lo era. Successivamente è intervenuta la pronuncia della Corte di Cassazione, sentenza irrevocabile pronunciata in data 12 dicembre 2019. Ne consegue quindi che, ai sensi dell'art 2947 co. 3 c.c., il termine di prescrizione, ritornato ad essere quello civile quinquennnale, ha ricominciato a decorrere da tale data (in cui la sentenza è divenuta irrevocabile), pertanto, i cinque anni non erano ancora decorsi al momento dell'introduzione del presente giudizio, all'inizio del 2022.
2. Le domanda di risarcimento del danno.
Quanto al merito del giudizio si osserva quanto segue.
Preliminarmente si evidenzia che non esclude in astratto l'eventuale risarcimento del danno richiesto dagli attori e il contenuto delle conciliazioni stipulate dagli stessi con (cfr. Parte_1 Pt_2 CP_2
doc 10 fascicolo parte convenuta ), considerato che, come anche fatto notare in sostanza da CP_2
parte attrice, le conciliazioni in questione (risultando quella del del 2004 e quella di Pt_2 Parte_1 del 2005) sono state stipulate in un momento assai antecedente all'asserito evento di danno del 2008.
Non si può, infatti, ritenere che gli attori di cui sopra potessero validamente nel 2004/2005 rinunciare all'eventuale risarcimento di danni futuri e in quel momento da ritenersi imprevedibili.
Così in giurisprudenza è stato condivisibilmente affermato che “In caso di transazione volta a regolare il risarcimento dei danni dovuti da una parte all'altra, il danneggiato, anche dopo aver
5 transato la lite col danneggiante, può sempre domandare il risarcimento dei danni sopravvenuti e non ragionevolmente prevedibili al momento della transazione, a nulla rilevando che la transazione abbia previsto l'estinzione del diritto al risarcimento anche dei danni futuri, potendo tale previsione riguardare solo quelli, tra i danni futuri, ragionevolmente prevedibili al momento della stipula;
stabilire, poi, se un determinato tipo di danno sia o meno prevedibile all'epoca della transazione è accertamento di fatto riservato al giudice di merito.” (cfr. Tribunale Cremona sez. I, 02/08/2022,
n.413).
Ciò detto, l'illecito oggetto di causa può essere così riassuntivamente descritto: dal fatto di reato commesso dai convenuti (di cui anche è responsabile in forza dell'art. 2049 c.c.) - e cioè il CP_2
disastro ambientale, che deve darsi per indiscusso in questa sede, trattandosi di fatti e di responsabilità acclarati in sentenza che ha autorità di giudicato anche in questo processo, ai sensi dell'art. 651 c.p.p.
– sono discesi il clamore e i provvedimenti ammnistrativi prima e giudiziari successivamente che hanno portato a conoscenza degli attori che le acque di falda del polo industriale di Parte_5
erano inquinate;
avendo gli stessi bevuto e in genere utilizzato tali acque mentre prestavano il loro lavoro proprio nello stabilimento hanno provato timore per la loro salute;
Parte_6
tale turbamento costituisce un danno grave di cui ora chiedono il ristoro, così come è già stato riconosciuto ad altri lavoratori della che si erano costituiti parti civili nel processo penale in CP_2
questione.
Tale costruzione dell'illecito oggetto di causa da parte degli attori si ritiene in astratto condivisibile, anche perché essa non fa che mutuare la costruzione che è stata operata in sede penale;
costruzione che, pur non avendo efficacia di giudicato in questo processo che riguarda altri asseriti danneggiati
( , , ), ha tuttavia, per coloro che si sono costituiti parti civili nel Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4
procedimento penale, resistito in Appello e in Cassazione, ove sono state confermate anche le condanne civilistiche.
In base alla stessa ricostruzione non è quindi rilevante che fra le condotte tenute dagli imputati e l'evento dannoso asseritamente subito dagli attori non vi sia un collegamento immediato, essendo sufficiente la causalità indiretta sopra descritta, secondo quanto stabilito dall'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (vedi, tra le ultime sentenze sul punto, Cass. 19033/2021; Cass.
38123/212).
6 E' quindi irrilevante nel presente procedimento che nel giudizio penale sia stato accertato che mai le acque di falda inquinate sono giunte nei punti di recapito e consegna dall'acqua per l'uso irriguo, animale o potabile con valori fuori norma e che pertanto non si sia mai verificato alcun pericolo di avvelenamento per gli uomini: infatti ciò è stato accertato all'esito del processo penale di primo grado con la sentenza del 14 dicembre 2015, mentre nel presente procedimento si parla di fatti che hanno preso il via nel 2008. A quell'epoca, infatti, quanto poi accertato dopo non era affatto chiaro, tanto vero che persino il Pubblico Ministero aveva contestato agli imputati il reato di avvelenamento delle acque. Pertanto ben potevano gli odierni attori, e a ragione, pensare che gli agenti inquinanti non fossero rimasti solo nel terreno ma avessero contaminato le acque, ivi comprese quelle destinate agli usi e al consumo umano: ciò che conta infatti non è se le acque fossero o meno avvelenate, ma cosa potevano ragionevolmente credere i cittadini, e tra essi gli odierni attori, in base alle notizie che erano state diffuse.
Non è neanche rilevante evidenziare che il giudice penale ha assolto gli imputati dal reato di omessa bonifica del sito inquinato e ha accertato come la contaminazione del terreno, avvenuta mediante la realizzazione di discariche abusive e l'abbancamento di residui di produzione sui terreni in epoche remote, non sia in alcun modo imputabile alla gestione negli anni dal 2002 in poi, ma piuttosto CP_2
alla precedente gestione : come si è già detto si tratta di fatti irrilevanti in questo processo dove CP_7
di discute del perturbamento degli attori seguito ai provvedimenti amministrativi e giudiziari innescati dagli esami dell'acqua effettuati dall'Arpa nel 2008.
Ciò premesso si deve tuttavia rilevare come nel caso di specie per nessuno degli attori del presente giudizio si ritiene sia stato sufficientemente e adeguatamente allegato e provato il danno morale oggetto della domanda consistente in sostanza nel turbamento psichico conseguente all'aver saputo che gli stessi avevano vissuto in un ambiente contaminato.
Riguardo a ciò la giurisprudenza è concorde nel ritenere che è necessaria, ai fini della risarcibilità, una rigorosa prova positiva in ordine all'effettivo turbamento psichico subito.
Infatti, sin dalla prima sentenza delle Sezioni Unite della S. C. n. 2515/2002, che riconobbe la possibilità di risarcimento del danno morale da turbamento psichico indotto a coloro che sono stati esposti ad inquinamento, è evidenziato come occorra una prova concreta di aver subito tale turbamento. Si veda infatti la massima: “In caso di compromissione dell'ambiente a seguito di disastro colposo (art. 449 cod. pen.), il danno morale soggettivo lamentato da coloro che, trovandosi in una particolare situazione con tale ambiente (nel senso che ivi abitano e/o svolgono attività lavorativa), provino in concreto di avere subito un turbamento psichico (sofferenze e patemi
d'animo) di natura transitoria a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita, è risarcibile autonomamente anche in mancanza
7 di una lesione all'integrità psico - fisica (danno biologico) o di altro evento produttivo di danno patrimoniale, trattandosi di reato plurioffensivo che comporta, oltre all'offesa all'ambiente ed alla pubblica incolumità, anche l'offesa ai singoli, pregiudicati nella loro sfera individuale”.
Vedi anche, sempre in materia di danno da inquinamento: 1) Cass. 23642/2006 : La situazione di turbamento psichico conseguente al proseguimento della prestazione lavorativa in ambiente inquinato, se non può formare oggetto di prova diretta, al pari di qualsiasi altro stato psichico interiore del soggetto, può essere tuttavia desunta da altre circostanze di fatto esterne, quali la presenza di malattie psico-somatiche, insonnia, inappetenze, disturbi del comportamento o altro.
Conseguentemente, il lavoratore che, impiegato in cantiere esposto all'inalazione di polveri di amianto, chiede il risarcimento dei danni per l'esposizione ad agenti patogeni, pur non avendo contratto alcuna malattia, non è liberato dalla prova di aver subito un effettivo turbamento psichico
e questa prospettata situazione di sofferenze e disagio non può essere desunta dalla mera prestazione lavorativa in ambiente inquinato. (Principio affermato in controversia in cui i lavoratori deducevano che il patema d'animo causato dalla consapevolezza della seria e concreta esposizione ultratrentennale all'amianto non poteva essere oggetto di accertamento o di riscontro medico legale, ma poteva essere desunto dai dati di comune esperienza;
la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva respinto la domanda di risarcimento per non avere i lavoratori fornito alcuna prova in ordine alla gravità dell'evento ed all'asserito turbamento, né alla dipendenza causale del turbamento dall'esposizione all'agente patogeno). 2) nonché Cass. 27324/17: In caso di esposizione ad agenti patogeni, il dipendente, che abbia reso prestazioni lavorative in ambiente inquinato, può ottenere il risarcimento del danno morale anche se non ha contratto alcuna malattia, ma la prospettata condizione di sofferenza e di disagio non può essere desunta dalla mera prestazione lavorativa, spettando allo stesso dimostrare, secondo i generali principi che regolano
l'onere della prova in materia di responsabilità aquiliana, di aver subito un turbamento psichico che, al pari di qualsiasi altro stato interiore, assume rilievo quando ricorrono elementi obiettivi riscontrabili, desumibili da altre circostanze di fatto esterne, quali la presenza di malattie psico- somatiche, insonnia, inappetenze, disturbi del comportamento o altro.
Anche con riferimento ad altri tipi di danno è ribadito dalla giurisprudenza sempre il medesimo principio, vedi Cass. 339/2016 : In caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purchè si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento;
nonché Cass. 15240/14 : L'illegittimo trattamento di dati sensibili ex art. 4
8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 193, configurabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., non determina un'automatica risarcibilità del danno poiché il pregiudizio (morale e/o patrimoniale) deve essere provato secondo le regole ordinarie, quale sia l'entità e la difficoltà di assolvere l'onere probatorio, trattandosi di un danno-conseguenza e non di un danno-evento, senza che rilevi in senso contrario il suo eventuale inquadramento quale pregiudizio non patrimoniale da lesione di diritti costituzionalmente garantiti.
Ciò detto, nella fattispecie in esame vanno innanzitutto rigettate le eccezioni di incapacità a testimoniare ex art 246 cpc dei testi di parte attrice, eccezioni formulate dai convenuti.
Sul punto si ritiene invero che ferma l'astratta risarcibilità di un danno non patrimoniale patito dai medesimi, analogo a quello degli attori, essa configura un interesse ex art. 100 c.p.c. meramente ipotetico e non attuale, essendo ogni fattispecie di danno a sé stante negli elementi che la costituiscono e dovendosi tenere conto del fatto che per il caso in cui le parti chiamate a testimoniare dimostrano interessi sul piano giuridico comuni a quelli delle parti processuali la giurisprudenza ha affermato che l'elemento di discrimine per poter considerare la loro capacità a testimoniare è dato “dall'interesse concreto e attuale e non ipotetico, che potrebbe avere un teste all'esito del giudizio in cui viene chiamato a rendere la propria testimonianza” (Cass. 1279/2019).
Ciò detto, nel caso di specie il potenziale conflitto di interessi tra testimoni e parti non sussiste in ragione anche delle circostanze sulle quali i primi sono stati chiamati a rendere la loro testimonianza, che non avrebbero alcuna rilevanza probatoria in un altro giudizio instaurato o instaurando dai medesimi.
Esaminando a questo punto le risultanze testimoniali si rileva come, pure essendo emerso per alcuni degli attori (per periodi più o meno lunghi) che gli stessi per il periodo di lavoro nello stabilimento, hanno consumato i pasti della mensa aziendale del polo Chimico di e utilizzato i Parte_5 servizi igienici (docce, lavandini) all'interno dello Stabilimento, bevuto acqua erogata dai rubinetti presso lo stesso stabilimento, non sono tuttavia emersi elementi gravi precisi e concordanti dai quali potere desumere per ciascuno degli attori singolarmente considerati il conseguente danno morale, consistente nel timore per la propria salute a seguito delle notizie apprese dal 2008.
I testi sentiti non erano a conoscenza delle abitudini di vita degli attori e non sono stati in grado in sostanza di riferire neanche sul fatto che gli attori da quando avevano appreso del possibile inquinamento delle acque di falda utilizzate dallo stabilimento avevano smesso di consumare acqua erogata dal Servizio Pubblico limitando il proprio consumo alimentare a sola acqua minerale imbottigliata.
Solo per la parte il teste ha indicato che il primo nell'ambiente di lavoro da quel Pt_2 Tes_1
momento usava acqua imbottigliata, ma ha potuto riferirlo solo con riferimento alla sede di lavoro.
9 Tale circostanza da sola, in mancanza di ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti, che nel caso di specie non sono emersi, non è di per sé certo sufficiente a fare ritenere provato, anche per presunzioni il danno morale oggetto della domanda.
Del tutto generica poi la risposta al capitolo 13 del teste per l'attore che qui si riporta: Tes_2 Pt_3
“noi bevevamo solo quell'acqua li, non in bottiglia. Da una quindicina di anni circa non mi ricordo bene…so che lui prendeva l'acqua in bottiglia, la prendevo anche io.”. Anche tale dichiarazione pertanto già di per sé non molto chiara, in assenza di ulteriori elementi, non si ritiene certo sufficiente a dimostrare il danno morale in questione.
In sostanza manca per ciascuno degli attori la prova di elementi gravi, precisi e concordanti (tra i quali può essere ricompreso anche un cambio di abitudini di vita) dai quali potere desumere anche per presunzioni il danno morale, il turbamento psichico, la sofferenza per la quale viene domandato il risarcimento del danno.
Neanche si ritiene per il rilevante ai fini della prova del danno morale in questione la Pt_4
documentazione medica (doc. 16 atto di citazione) prodotta, relativa in sostanza a patologia (neoplasia prostatica con prostatectomia radicale eseguita nel 2002) che per stessa indicazione di parte attrice non risulta correlabile con l'esposizione a sostanza nocive dell'acqua dei pozzi . Ciò in quanto, CP_2
in assenza di ulteriori elementi non si ritiene di potere desumere sic et simpliciter dal fatto che tale soggetto abbia avuto i problemi di salute di cui sopra che lo stesso abbia allora dal 2008 avuto timore per la propria salute per avere utilizzato e/o bevuto l'acqua dello Stabilimento.
Non si ritiene in definitiva con riferimento alla posizione di tutti gli attori del presente giudizio che la sola prova dell'utilizzo dell'acqua dello Stabilimento sia di per sé sufficiente a dimostrare il danno conseguenza asseritamente patito dagli stessi.
L'utilizzo dell'acqua dello Stabilimento è elemento che, insieme al fatto di avere appreso le notizie di cui sopra dal 2008, integra il c.d. danno evento dal quale di per sé non può desumersi tuttavia il c.d. danno conseguenza oggetto della domanda di risarcimento che deve essere dimostrato.
Si richiama di nuovo Cass. Civ. 23642/2006 chiarissima sul punto, secondo la quale infatti:
“…Conseguentemente, il lavoratore che, impiegato in cantiere esposto all'inalazione di polveri di amianto, chiede il risarcimento dei danni per l'esposizione ad agenti patogeni, pur non avendo contratto alcuna malattia, non è liberato dalla prova di aver subito un effettivo turbamento psichico
e questa prospettata situazione di sofferenze e disagio non può essere desunta dalla mera prestazione lavorativa in ambiente inquinato.”.
In mancanza oltretutto di elementi idonei a provare la genericamente allegata sofferenza è pure impossibile procedere ad una liquidazione del danno anche equitativa, attesa l'assoluta impossibilità di valutarne il contenuto e l'entità, tantomeno con riferimento a ciascun singolo attore.
10 Le domande degli attori devono essere pertanto rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, tabella 2, tenuto conto del valore della causa, quindi avuto riguardo allo scaglione
Da € 5.201 a € 26.000, valori minimi attesa la qualità delle parti.
Le spese di , e si liquidano unitariamente, essendo gli stessi assistiti dai CP_2 CP_3 CP_4
medesimi difensori, senza applicazione dell'aumento di cui all'art. 4 comma 2, non ritenendosi lo stesso applicabile in considerazione dell'attività processuale in concreto resasi necessaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta le domande degli attori.
2) Condanna a rifondere a e agli atri convenuti le spese Parte_1 Controparte_1
legali di lite che liquida per in € 2.540,00 oltre spese generali nella misura del CP_1
15% dei compensi, Iva e CPA come per legge;
e per gli altri convenuti difesi dagli Avv.ti
Ponzanelli e Giudici in € 2.540,00 oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi,
Iva e CPA come per legge;
3) Condanna a rifondere a e agli atri convenuti le spese legali Parte_2 Controparte_1
di lite che liquida per in € 2.540,00 oltre spese generali nella misura del 15% dei CP_1
compensi, Iva e CPA come per legge;
e per gli altri convenuti difesi dagli Avv.ti Ponzanelli e
Giudici in € 2.540,00, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPA come per legge;
4) Condanna a rifondere a e agli atri convenuti le spese legali Parte_3 Controparte_1
di lite che liquida per in € 2.540,00 oltre spese generali nella misura del 15% dei CP_1
compensi, Iva e CPA come per legge;
e per gli altri convenuti difesi dagli Avv.ti Ponzanelli e
Giudici in € 2.540,00, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPA come per legge;
5) Condanna a rifondere a e agli atri convenuti le spese legali Parte_4 Controparte_1
di lite che liquida per in € 2.540,00 oltre spese generali nella misura del 15% dei CP_1
compensi, Iva e CPA come per legge;
e per gli altri convenuti difesi dagli Avv.ti Ponzanelli e
Giudici in € 2.540,00, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPA come per legge.
11 Così deciso in Alessandria, il 10/04/2025
12
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Margherita Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
, C.F. C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
C.F. , tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonino Rotondi e Vittorio C.F._4
Spallasso, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio degli stessi difensori, in Alessandria, C.so
Crimea n. 11, giusta mandato in atti
Attori contro
(C.F. ) rappresentato, assistito e difeso, anche Controparte_1 C.F._5
disgiuntamente tra loro dagli Avv.ti Stefano La Porta e Serafina A. M. Cefola ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi, sito in Milano, Corso Europa n. 15, giusta mandato in atti
Convenuto con sede legale in Bollate (MI), viale Lom- Controparte_2
bardia n. 20, codice fiscale e partita IVA in persona del procuratore avv. Marco P.IVA_1
Bagnoli; Dott. c.f. ; Dott. c.f. Controparte_3 C.F._6 CP_4
, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Prof. Giulio Ponzanelli e Valeria C.F._7
Giudici e domiciliati presso i predetti difensori in Milano, via Michele Barozzi n. 1, giusta mandato in atti
Convenuti
Avente ad oggetto: risarcimento del danno
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Gli attori hanno concluso come da note scritte di p.c. depositato telematicamente in data 14.10.2024.
Parte convenuta ha concluso come da note scritte di pc depositate telematicamente Controparte_1
in data 14.10.2024.
Gli altri convenuti hanno concluso come da note scritte di pc depositate telematicamente in data
11.10.2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio , e Parte_4 Controparte_1 Controparte_3 CP_4 [...]
deducendo di essere stati, in vari periodi, dipendenti della convenuta Controparte_5
e prima ancora della incorporata Controparte_2 CP_6
CP_1 dalla prima) e/o delle sue danti causa , e/o di , Controparte_7 CP_8 CP_9
che nel 2008 era stato portato per la prima volta alla conoscenza e Controparte_11 CP_12
attenzione della comunità che nel sito ove si trovava il polo industriale in questione si era accumulato un grave inquinamento, che si era esteso alle acque di falda;
che per primo era stato il Sindaco del
Comune di Alessandria, a seguito di riscontri analitici svolti da ARPA che avevano accertato la presenza nelle acque di falda di sostanze altamente pericolose ed inquinanti, tra cui il Cromo VI e
Solventi Clorurati, a emanare cinque ordinanze contingibili ed urgenti con cui era in sintesi stato vietato l'uso dell'acqua di falda, per qualsisia scopo, sia irriguo, che destinato all'alimentazione animale, che potabile, ordinando inoltre alla di interrompere l'erogazione dell'acqua CP_2
proveniente dalla sua rete, e agli altri soggetti privati possessori di pozzi di più di 40 metri di far effettuare le analisi delle acque emunte, ordinando, in assenza di tali analisi, di non utilizzare tali pozzi;
che le ordinanze erano state emesse tra maggio 2008 e giugno 2009, e da allora gli attori, destinatari o comunque finalmente a conoscenza, come tutti gli abitanti della zona, della situazione di grave inquinamento delle acque, avevano sviluppato un vero e proprio timore di vedere compromessa la loro salute, timore che li aveva turbati e tutt'ora li turbava, non consentendo loro di vivere tranquillamente e serenamente ed anzi avendo cambiato le rispettive abitudini di vita;
che essi infatti, negli anni precedenti al 2008, ignari di quanto in corso, avevano sempre bevuto l'acqua dello stabilimento in cui lavoravano o avevano lavorato;
avevano sempre mangiato i cibi preparati CP_2 all'interno dello stabilimento con l'uso dell'acqua avvelenata;
con la stessa acqua si erano fatti la doccia presso lo stabilimento in questione.
L'evento dannoso lamentato, secondo la prospettazione attorea, era in nesso di causa con le condotte di reato contestate agli odierni convenuti persone fisiche: in particolare essi, ricoprenti in azienda posizioni apicali ( ) o responsabili dei servizi di controllo ambientale ( e , CP_1 CP_3 CP_4
erano stati riconosciuti colpevoli di disastro ambientale, non essendo mai intervenuti in alcun modo,
2 neppure con segnalazioni e/o proposte di contrasto all'azienda, per evitare che le tubazioni dello stabilimento, in pessime condizioni da anni, permettessero la fuoriuscita continua nel suolo di ingenti quantità di acqua, così facendo imbibendo il terreno del sito, a sua volta già inquinato dalla presenza di moltissime e pericolose sostanze ivi scaricate nei decenni precedenti;
ne era scaturito che le sostanze inquinanti si erano disciolte nell'acqua e si erano espanse a dismisura, anche in punti prima non colpiti da tale fenomeno, così creando un vero e proprio disastro ambientale, che aveva poi dato luogo a tutti gli avvenimenti successivi, tra cui oltre alle ordinanze sindacali già nominate e all'enorme risonanza che la notizia aveva avuto sui mezzi di comunicazione di massa, anche il processo penale presso il Tribunale cittadino, conclusosi con la sentenza di condanna del 14 dicembre
2015, confermata in appello e divenuta definitiva il 12.12.2019 riguardo alle parti civili costituite in tale giudizio;
rappresentavano anche gli attori che per quanto riguardava invece la convenuta CP_2
trattandosi di condotte poste in essere dai suoi dipendenti, essa era responsabile civilmente ai sensi dell'art. 2049 c.c.
Concludevano pertanto gli attori chiedendo il risarcimento del danno da timore, un tipo di danno già da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza penale proprio in connessione con disastri ambientali, produttivi di danno morale da patema d'animo e turbamento interiore per il proprio stato di salute, indotto dalla preoccupazione per le conseguenze dannose, anche lungo latenti, da esposizione agli effetti nocivi dell'inquinamento. Un danno inoltre già riconosciuto dal Tribunale di Alessandria, e confermato dalla Corte di Appello di Torino, in capo ad alcuni di coloro che si erano costituiti parti civili nel processo in oggetto, ove la Corte di Assise di Appello di Torino avevano ritenuto giuridicamente corretto individuare, tra i danni morali risarcibili in quanto conseguenza di un reato,
“il grave perturbamento manifestatosi con un comprensibilmente profondo timore, oltre che con un cambiamento della abitudini di vita, a fronte di una conclamata , diffusa e grave contaminazione delle falde acquifere, contaminazione che ha comportato il plurimo intervento delle pubbliche autorità”. Circa la quantificazione del danno gli attori chiedevano la somma di € 20.000 per ciascuno di essi ovvero la somma meglio ritenuta, anche in via equitativa.
Si costituivano in giudizio i convenuti, con difese in sostanza sovrapponibili.
In via preliminare eccepivano la prescrizione dell'azione risarcitoria intentata dagli attori, la cui decorrenza era da porsi al più tardi nell'anno 2008 dagli stessi indicato, sicché la prescrizione quinquennale era da tempo intervenuta.
Nel merito evidenziavano come non vi fosse alcun nesso di causa fra le condotte ascrivibili ai convenuti e l'asserito danno sofferto dagli attori. Ed invero la condanna penale non era stata emessa, così come avevano fatto credere gli attori in citazione, per essere gli imputati responsabili di avvelenamento delle acque ma solo per il reato innominato di disastro ambientale, essendo stato
3 acclarato durante il processo che le acque, anche se emunte da falde acquifere, ivi compreso il famoso pozzo 8 utilizzato dal anche all'interno dello stabilimento, erano assolutamente potabili e CP_2
idonee al consumo anche umano. Sicché non si vedeva di cosa potessero aver avuto timore gli attori, posto che anche se, per ipotesi, avessero davvero bevuto acqua di falda, questa sarebbe stata potabile.
Inoltre gli imputati erano stati assolti per il reato di omessa bonifica del sito, posto che era stato pacificamente acclarato, e ribadito dalle sentenze di tutti i gradi del processo che l'inquinamento del terreno risaliva a decenni addietro, probabilmente addirittura a quando sul posto aveva operato la
Montedison, e quindi fino agli anni '80, o successivamente quando vi aveva operato la CP_8
dante causa di , essendo in ogni caso da escludere che qualche responsabilità in proposito fosse CP_2
da addebitare al o ai suoi dipendenti. CP_2
Esponevano ancora i convenuti che anche in punto allegazione e prova del danno le domande attoree erano carenti;
in particolare la Corte di Appello di Torino aveva rilevato che il danno da turbamento psichico, non provabile direttamente in quanto stato d'animo, era tuttavia stato riconosciuto a favore di alcune parti civili, in base a altre circostanze di fatto, esterne alla sfera psichica, quali, ad es. nel caso del lavoratore , la prova certa che egli, lavorando ai forni, aveva ripetutamente Persona_1
bevuto acqua proveniente dal pozzo 8, e che nel suo sangue, come era emerso da ripetuti esami, era stata riscontrata la presenza di diversi metalli pesanti;
in altre parole non era bastato l'allegare di avere la residenza a o di aver prestato la propria attività lavorativa presso lo Parte_5
stabilimento industriale in questione per vedersi automaticamente riconosciuto il risarcimento, ma era stato necessario allegare e provare circostanze da cui potesse desumersi che davvero la persona offesa aveva subito un danno da turbamento psichico: circostanze che nel caso di specie mancavano totalmente, mancando dunque qualsiasi prova del pregiudizio realmente patito.
Nello specifico il convenuto evidenziava anche, quanto alla posizione del , che CP_1 Pt_4 quest'ultimo era rimasto alle dipendenze di sino al 2003 (marzo 2003) e che lo stesso CP_6
aveva assunto la carica di direttore dello stabilimento di della società CP_1 Parte_5
solo dal luglio 2003 e che pertanto nessuno risarcimento avrebbe potuto essere riconosciuto CP_2
al anche solo per la circostanza che l'attore aveva cessato la propria attività lavorativa nello Pt_4
stabilimento prima che il convenuto assumesse la carica che lo aveva costituito titolare della relativa posizione di garanzia e ciò anche in conformità a quanto statuito dalla Corte di Assise di Alessandria.
Ancora nello specifico quanto ai convenuti , e con la relativa comparsa gli CP_2 CP_3 CP_4
stessi esponevano altresì, con specifico riferimento alle posizioni di e , che questi Parte_1 Pt_2
ultimi avevano in sostanza rinunciato a ogni diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non, che fosse agli stessi derivato dalla esecuzione del rapporto di lavoro ed anche per questa ragione la domanda di risarcimento era pertanto infondata.
4 I convenuti in definitiva chiedevano pertanto il totale rigetto delle domande degli attori.
La causa è stata istruita a mezzo produzioni documentali e prova per testi ed è stata trattenuta in decisione, con provvedimento del 15.10.2024, previa concessione dei termini ex art 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, a seguito di udienza di pc del 15 ottobre 2024, svolta mediante trattazione scritta.
*****
1. Eccezione di prescrizione.
Tale eccezione risulta infondata.
A tale proposito si rileva invero che gli attori hanno in sostanza domandato il risarcimento del danno morale derivato dal reato di cui gli odierni convenuti sono stati riconosciuti responsabili (il reato di disastro innominato ambientale e non di avvelenamento delle acque).
Ne consegue pertanto l'applicazione, in materia di prescrizione, della norma di cui all'art. 2947 u.c.
c.p.c., a mente del quale se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga di quella civile quinquennale, la stessa si applica anche all'azione civile.
Nel caso di specie è pacifico che il Giudice penale ha escluso che il reato di disastro ambientale, che ha ritenuto perfezionato nel 2011, si fosse prescritto, tranne che per l'imputato ne deriva CP_13 che neppure l'azione civile contro gli odierni convenuti, lo era. Successivamente è intervenuta la pronuncia della Corte di Cassazione, sentenza irrevocabile pronunciata in data 12 dicembre 2019. Ne consegue quindi che, ai sensi dell'art 2947 co. 3 c.c., il termine di prescrizione, ritornato ad essere quello civile quinquennnale, ha ricominciato a decorrere da tale data (in cui la sentenza è divenuta irrevocabile), pertanto, i cinque anni non erano ancora decorsi al momento dell'introduzione del presente giudizio, all'inizio del 2022.
2. Le domanda di risarcimento del danno.
Quanto al merito del giudizio si osserva quanto segue.
Preliminarmente si evidenzia che non esclude in astratto l'eventuale risarcimento del danno richiesto dagli attori e il contenuto delle conciliazioni stipulate dagli stessi con (cfr. Parte_1 Pt_2 CP_2
doc 10 fascicolo parte convenuta ), considerato che, come anche fatto notare in sostanza da CP_2
parte attrice, le conciliazioni in questione (risultando quella del del 2004 e quella di Pt_2 Parte_1 del 2005) sono state stipulate in un momento assai antecedente all'asserito evento di danno del 2008.
Non si può, infatti, ritenere che gli attori di cui sopra potessero validamente nel 2004/2005 rinunciare all'eventuale risarcimento di danni futuri e in quel momento da ritenersi imprevedibili.
Così in giurisprudenza è stato condivisibilmente affermato che “In caso di transazione volta a regolare il risarcimento dei danni dovuti da una parte all'altra, il danneggiato, anche dopo aver
5 transato la lite col danneggiante, può sempre domandare il risarcimento dei danni sopravvenuti e non ragionevolmente prevedibili al momento della transazione, a nulla rilevando che la transazione abbia previsto l'estinzione del diritto al risarcimento anche dei danni futuri, potendo tale previsione riguardare solo quelli, tra i danni futuri, ragionevolmente prevedibili al momento della stipula;
stabilire, poi, se un determinato tipo di danno sia o meno prevedibile all'epoca della transazione è accertamento di fatto riservato al giudice di merito.” (cfr. Tribunale Cremona sez. I, 02/08/2022,
n.413).
Ciò detto, l'illecito oggetto di causa può essere così riassuntivamente descritto: dal fatto di reato commesso dai convenuti (di cui anche è responsabile in forza dell'art. 2049 c.c.) - e cioè il CP_2
disastro ambientale, che deve darsi per indiscusso in questa sede, trattandosi di fatti e di responsabilità acclarati in sentenza che ha autorità di giudicato anche in questo processo, ai sensi dell'art. 651 c.p.p.
– sono discesi il clamore e i provvedimenti ammnistrativi prima e giudiziari successivamente che hanno portato a conoscenza degli attori che le acque di falda del polo industriale di Parte_5
erano inquinate;
avendo gli stessi bevuto e in genere utilizzato tali acque mentre prestavano il loro lavoro proprio nello stabilimento hanno provato timore per la loro salute;
Parte_6
tale turbamento costituisce un danno grave di cui ora chiedono il ristoro, così come è già stato riconosciuto ad altri lavoratori della che si erano costituiti parti civili nel processo penale in CP_2
questione.
Tale costruzione dell'illecito oggetto di causa da parte degli attori si ritiene in astratto condivisibile, anche perché essa non fa che mutuare la costruzione che è stata operata in sede penale;
costruzione che, pur non avendo efficacia di giudicato in questo processo che riguarda altri asseriti danneggiati
( , , ), ha tuttavia, per coloro che si sono costituiti parti civili nel Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4
procedimento penale, resistito in Appello e in Cassazione, ove sono state confermate anche le condanne civilistiche.
In base alla stessa ricostruzione non è quindi rilevante che fra le condotte tenute dagli imputati e l'evento dannoso asseritamente subito dagli attori non vi sia un collegamento immediato, essendo sufficiente la causalità indiretta sopra descritta, secondo quanto stabilito dall'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (vedi, tra le ultime sentenze sul punto, Cass. 19033/2021; Cass.
38123/212).
6 E' quindi irrilevante nel presente procedimento che nel giudizio penale sia stato accertato che mai le acque di falda inquinate sono giunte nei punti di recapito e consegna dall'acqua per l'uso irriguo, animale o potabile con valori fuori norma e che pertanto non si sia mai verificato alcun pericolo di avvelenamento per gli uomini: infatti ciò è stato accertato all'esito del processo penale di primo grado con la sentenza del 14 dicembre 2015, mentre nel presente procedimento si parla di fatti che hanno preso il via nel 2008. A quell'epoca, infatti, quanto poi accertato dopo non era affatto chiaro, tanto vero che persino il Pubblico Ministero aveva contestato agli imputati il reato di avvelenamento delle acque. Pertanto ben potevano gli odierni attori, e a ragione, pensare che gli agenti inquinanti non fossero rimasti solo nel terreno ma avessero contaminato le acque, ivi comprese quelle destinate agli usi e al consumo umano: ciò che conta infatti non è se le acque fossero o meno avvelenate, ma cosa potevano ragionevolmente credere i cittadini, e tra essi gli odierni attori, in base alle notizie che erano state diffuse.
Non è neanche rilevante evidenziare che il giudice penale ha assolto gli imputati dal reato di omessa bonifica del sito inquinato e ha accertato come la contaminazione del terreno, avvenuta mediante la realizzazione di discariche abusive e l'abbancamento di residui di produzione sui terreni in epoche remote, non sia in alcun modo imputabile alla gestione negli anni dal 2002 in poi, ma piuttosto CP_2
alla precedente gestione : come si è già detto si tratta di fatti irrilevanti in questo processo dove CP_7
di discute del perturbamento degli attori seguito ai provvedimenti amministrativi e giudiziari innescati dagli esami dell'acqua effettuati dall'Arpa nel 2008.
Ciò premesso si deve tuttavia rilevare come nel caso di specie per nessuno degli attori del presente giudizio si ritiene sia stato sufficientemente e adeguatamente allegato e provato il danno morale oggetto della domanda consistente in sostanza nel turbamento psichico conseguente all'aver saputo che gli stessi avevano vissuto in un ambiente contaminato.
Riguardo a ciò la giurisprudenza è concorde nel ritenere che è necessaria, ai fini della risarcibilità, una rigorosa prova positiva in ordine all'effettivo turbamento psichico subito.
Infatti, sin dalla prima sentenza delle Sezioni Unite della S. C. n. 2515/2002, che riconobbe la possibilità di risarcimento del danno morale da turbamento psichico indotto a coloro che sono stati esposti ad inquinamento, è evidenziato come occorra una prova concreta di aver subito tale turbamento. Si veda infatti la massima: “In caso di compromissione dell'ambiente a seguito di disastro colposo (art. 449 cod. pen.), il danno morale soggettivo lamentato da coloro che, trovandosi in una particolare situazione con tale ambiente (nel senso che ivi abitano e/o svolgono attività lavorativa), provino in concreto di avere subito un turbamento psichico (sofferenze e patemi
d'animo) di natura transitoria a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita, è risarcibile autonomamente anche in mancanza
7 di una lesione all'integrità psico - fisica (danno biologico) o di altro evento produttivo di danno patrimoniale, trattandosi di reato plurioffensivo che comporta, oltre all'offesa all'ambiente ed alla pubblica incolumità, anche l'offesa ai singoli, pregiudicati nella loro sfera individuale”.
Vedi anche, sempre in materia di danno da inquinamento: 1) Cass. 23642/2006 : La situazione di turbamento psichico conseguente al proseguimento della prestazione lavorativa in ambiente inquinato, se non può formare oggetto di prova diretta, al pari di qualsiasi altro stato psichico interiore del soggetto, può essere tuttavia desunta da altre circostanze di fatto esterne, quali la presenza di malattie psico-somatiche, insonnia, inappetenze, disturbi del comportamento o altro.
Conseguentemente, il lavoratore che, impiegato in cantiere esposto all'inalazione di polveri di amianto, chiede il risarcimento dei danni per l'esposizione ad agenti patogeni, pur non avendo contratto alcuna malattia, non è liberato dalla prova di aver subito un effettivo turbamento psichico
e questa prospettata situazione di sofferenze e disagio non può essere desunta dalla mera prestazione lavorativa in ambiente inquinato. (Principio affermato in controversia in cui i lavoratori deducevano che il patema d'animo causato dalla consapevolezza della seria e concreta esposizione ultratrentennale all'amianto non poteva essere oggetto di accertamento o di riscontro medico legale, ma poteva essere desunto dai dati di comune esperienza;
la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva respinto la domanda di risarcimento per non avere i lavoratori fornito alcuna prova in ordine alla gravità dell'evento ed all'asserito turbamento, né alla dipendenza causale del turbamento dall'esposizione all'agente patogeno). 2) nonché Cass. 27324/17: In caso di esposizione ad agenti patogeni, il dipendente, che abbia reso prestazioni lavorative in ambiente inquinato, può ottenere il risarcimento del danno morale anche se non ha contratto alcuna malattia, ma la prospettata condizione di sofferenza e di disagio non può essere desunta dalla mera prestazione lavorativa, spettando allo stesso dimostrare, secondo i generali principi che regolano
l'onere della prova in materia di responsabilità aquiliana, di aver subito un turbamento psichico che, al pari di qualsiasi altro stato interiore, assume rilievo quando ricorrono elementi obiettivi riscontrabili, desumibili da altre circostanze di fatto esterne, quali la presenza di malattie psico- somatiche, insonnia, inappetenze, disturbi del comportamento o altro.
Anche con riferimento ad altri tipi di danno è ribadito dalla giurisprudenza sempre il medesimo principio, vedi Cass. 339/2016 : In caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purchè si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento;
nonché Cass. 15240/14 : L'illegittimo trattamento di dati sensibili ex art. 4
8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 193, configurabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., non determina un'automatica risarcibilità del danno poiché il pregiudizio (morale e/o patrimoniale) deve essere provato secondo le regole ordinarie, quale sia l'entità e la difficoltà di assolvere l'onere probatorio, trattandosi di un danno-conseguenza e non di un danno-evento, senza che rilevi in senso contrario il suo eventuale inquadramento quale pregiudizio non patrimoniale da lesione di diritti costituzionalmente garantiti.
Ciò detto, nella fattispecie in esame vanno innanzitutto rigettate le eccezioni di incapacità a testimoniare ex art 246 cpc dei testi di parte attrice, eccezioni formulate dai convenuti.
Sul punto si ritiene invero che ferma l'astratta risarcibilità di un danno non patrimoniale patito dai medesimi, analogo a quello degli attori, essa configura un interesse ex art. 100 c.p.c. meramente ipotetico e non attuale, essendo ogni fattispecie di danno a sé stante negli elementi che la costituiscono e dovendosi tenere conto del fatto che per il caso in cui le parti chiamate a testimoniare dimostrano interessi sul piano giuridico comuni a quelli delle parti processuali la giurisprudenza ha affermato che l'elemento di discrimine per poter considerare la loro capacità a testimoniare è dato “dall'interesse concreto e attuale e non ipotetico, che potrebbe avere un teste all'esito del giudizio in cui viene chiamato a rendere la propria testimonianza” (Cass. 1279/2019).
Ciò detto, nel caso di specie il potenziale conflitto di interessi tra testimoni e parti non sussiste in ragione anche delle circostanze sulle quali i primi sono stati chiamati a rendere la loro testimonianza, che non avrebbero alcuna rilevanza probatoria in un altro giudizio instaurato o instaurando dai medesimi.
Esaminando a questo punto le risultanze testimoniali si rileva come, pure essendo emerso per alcuni degli attori (per periodi più o meno lunghi) che gli stessi per il periodo di lavoro nello stabilimento, hanno consumato i pasti della mensa aziendale del polo Chimico di e utilizzato i Parte_5 servizi igienici (docce, lavandini) all'interno dello Stabilimento, bevuto acqua erogata dai rubinetti presso lo stesso stabilimento, non sono tuttavia emersi elementi gravi precisi e concordanti dai quali potere desumere per ciascuno degli attori singolarmente considerati il conseguente danno morale, consistente nel timore per la propria salute a seguito delle notizie apprese dal 2008.
I testi sentiti non erano a conoscenza delle abitudini di vita degli attori e non sono stati in grado in sostanza di riferire neanche sul fatto che gli attori da quando avevano appreso del possibile inquinamento delle acque di falda utilizzate dallo stabilimento avevano smesso di consumare acqua erogata dal Servizio Pubblico limitando il proprio consumo alimentare a sola acqua minerale imbottigliata.
Solo per la parte il teste ha indicato che il primo nell'ambiente di lavoro da quel Pt_2 Tes_1
momento usava acqua imbottigliata, ma ha potuto riferirlo solo con riferimento alla sede di lavoro.
9 Tale circostanza da sola, in mancanza di ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti, che nel caso di specie non sono emersi, non è di per sé certo sufficiente a fare ritenere provato, anche per presunzioni il danno morale oggetto della domanda.
Del tutto generica poi la risposta al capitolo 13 del teste per l'attore che qui si riporta: Tes_2 Pt_3
“noi bevevamo solo quell'acqua li, non in bottiglia. Da una quindicina di anni circa non mi ricordo bene…so che lui prendeva l'acqua in bottiglia, la prendevo anche io.”. Anche tale dichiarazione pertanto già di per sé non molto chiara, in assenza di ulteriori elementi, non si ritiene certo sufficiente a dimostrare il danno morale in questione.
In sostanza manca per ciascuno degli attori la prova di elementi gravi, precisi e concordanti (tra i quali può essere ricompreso anche un cambio di abitudini di vita) dai quali potere desumere anche per presunzioni il danno morale, il turbamento psichico, la sofferenza per la quale viene domandato il risarcimento del danno.
Neanche si ritiene per il rilevante ai fini della prova del danno morale in questione la Pt_4
documentazione medica (doc. 16 atto di citazione) prodotta, relativa in sostanza a patologia (neoplasia prostatica con prostatectomia radicale eseguita nel 2002) che per stessa indicazione di parte attrice non risulta correlabile con l'esposizione a sostanza nocive dell'acqua dei pozzi . Ciò in quanto, CP_2
in assenza di ulteriori elementi non si ritiene di potere desumere sic et simpliciter dal fatto che tale soggetto abbia avuto i problemi di salute di cui sopra che lo stesso abbia allora dal 2008 avuto timore per la propria salute per avere utilizzato e/o bevuto l'acqua dello Stabilimento.
Non si ritiene in definitiva con riferimento alla posizione di tutti gli attori del presente giudizio che la sola prova dell'utilizzo dell'acqua dello Stabilimento sia di per sé sufficiente a dimostrare il danno conseguenza asseritamente patito dagli stessi.
L'utilizzo dell'acqua dello Stabilimento è elemento che, insieme al fatto di avere appreso le notizie di cui sopra dal 2008, integra il c.d. danno evento dal quale di per sé non può desumersi tuttavia il c.d. danno conseguenza oggetto della domanda di risarcimento che deve essere dimostrato.
Si richiama di nuovo Cass. Civ. 23642/2006 chiarissima sul punto, secondo la quale infatti:
“…Conseguentemente, il lavoratore che, impiegato in cantiere esposto all'inalazione di polveri di amianto, chiede il risarcimento dei danni per l'esposizione ad agenti patogeni, pur non avendo contratto alcuna malattia, non è liberato dalla prova di aver subito un effettivo turbamento psichico
e questa prospettata situazione di sofferenze e disagio non può essere desunta dalla mera prestazione lavorativa in ambiente inquinato.”.
In mancanza oltretutto di elementi idonei a provare la genericamente allegata sofferenza è pure impossibile procedere ad una liquidazione del danno anche equitativa, attesa l'assoluta impossibilità di valutarne il contenuto e l'entità, tantomeno con riferimento a ciascun singolo attore.
10 Le domande degli attori devono essere pertanto rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, tabella 2, tenuto conto del valore della causa, quindi avuto riguardo allo scaglione
Da € 5.201 a € 26.000, valori minimi attesa la qualità delle parti.
Le spese di , e si liquidano unitariamente, essendo gli stessi assistiti dai CP_2 CP_3 CP_4
medesimi difensori, senza applicazione dell'aumento di cui all'art. 4 comma 2, non ritenendosi lo stesso applicabile in considerazione dell'attività processuale in concreto resasi necessaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta le domande degli attori.
2) Condanna a rifondere a e agli atri convenuti le spese Parte_1 Controparte_1
legali di lite che liquida per in € 2.540,00 oltre spese generali nella misura del CP_1
15% dei compensi, Iva e CPA come per legge;
e per gli altri convenuti difesi dagli Avv.ti
Ponzanelli e Giudici in € 2.540,00 oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi,
Iva e CPA come per legge;
3) Condanna a rifondere a e agli atri convenuti le spese legali Parte_2 Controparte_1
di lite che liquida per in € 2.540,00 oltre spese generali nella misura del 15% dei CP_1
compensi, Iva e CPA come per legge;
e per gli altri convenuti difesi dagli Avv.ti Ponzanelli e
Giudici in € 2.540,00, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPA come per legge;
4) Condanna a rifondere a e agli atri convenuti le spese legali Parte_3 Controparte_1
di lite che liquida per in € 2.540,00 oltre spese generali nella misura del 15% dei CP_1
compensi, Iva e CPA come per legge;
e per gli altri convenuti difesi dagli Avv.ti Ponzanelli e
Giudici in € 2.540,00, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPA come per legge;
5) Condanna a rifondere a e agli atri convenuti le spese legali Parte_4 Controparte_1
di lite che liquida per in € 2.540,00 oltre spese generali nella misura del 15% dei CP_1
compensi, Iva e CPA come per legge;
e per gli altri convenuti difesi dagli Avv.ti Ponzanelli e
Giudici in € 2.540,00, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPA come per legge.
11 Così deciso in Alessandria, il 10/04/2025
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Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino