TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/03/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Putignano, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
fatto e diritto Con atto depositato in data 8.5.2024, il ricorrente di cui in epigrafe, titolare di pensione VO, dopo aver premesso di aver conseguito in via giudiziale il riconoscimento del diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento da parte dell' con il CP_1 computo della contribuzione autonoma (non considerata nell'originario provvedimento di liquidazione), con conseguente condanna generica dello stesso istituto previdenziale al pagamento dei ratei differenziali;
sul presupposto che la quota di pensione non computata ammonti ad euro 36,48 euro mensili alla decorrenza, ha chiesto al giudice del lavoro adito, in rapporto a detta quantificazione, di condannare l' “alla riliquidazione CP_1 della prestazione ed al pagamento della predetta differenza mensile tra quanto percepito e quanto dovuto a decorrere dal novembre 2018, oltre accessori di legge”. Costituitosi, l dopo aver dato atto che “La prestazione richiesta con l'odierno CP_1 ricorso è stata concessa in data 10/06/2024 con decorrenza arretrati 11/2018 come statuito in sentenza”, ha concluso per una pronuncia di cessata materia del contendere. Inoltre, sul rilievo che “nonostante l' abbia inviato la comunicazione che la CP_1 prestazione fosse in pagamento (10.06.2024), il ricorrente ha fatto precetto e subito dopo pignoramento (12.08.2024), chiedendo le medesime somme già richieste con il ricorso di cui si tratta nel presente giudizio instaurato il 05.2024”, ha altresì chiesto la
“condanna alle spese del ricorrente per violazione del divieto di abuso del processo ai sensi dell'articolo 92 c.1 seconda parte”. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, risulta per tabulas che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendosi anticipato che l' ha CP_1 provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico del (cfr. note di Pt_1 trattazione scritta e documentazione in atti) in termini confacenti alla pretesa attorea. Tenuto conto del fatto che la riliquidazione di cui trattasi è stata operata in sede amministrativa successivamente alla proposizione della domanda giudiziale (e dovendosi verificare l'eventuale abusività dell'iniziativa esecutiva intrapresa dal Pt_1 nell'ambito della relativa procedura), la pronuncia sulle spese segue la soccombenza virtuale dell' nei termini di cui al dispositivo. CP_1
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso depositato in data 8.5.2024, da nei confronti dell' così provvede: dichiara cessata la materia del Parte_1 CP_1 contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore CP_1 della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.350,00, oltre a rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 26 marzo 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Putignano, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
fatto e diritto Con atto depositato in data 8.5.2024, il ricorrente di cui in epigrafe, titolare di pensione VO, dopo aver premesso di aver conseguito in via giudiziale il riconoscimento del diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento da parte dell' con il CP_1 computo della contribuzione autonoma (non considerata nell'originario provvedimento di liquidazione), con conseguente condanna generica dello stesso istituto previdenziale al pagamento dei ratei differenziali;
sul presupposto che la quota di pensione non computata ammonti ad euro 36,48 euro mensili alla decorrenza, ha chiesto al giudice del lavoro adito, in rapporto a detta quantificazione, di condannare l' “alla riliquidazione CP_1 della prestazione ed al pagamento della predetta differenza mensile tra quanto percepito e quanto dovuto a decorrere dal novembre 2018, oltre accessori di legge”. Costituitosi, l dopo aver dato atto che “La prestazione richiesta con l'odierno CP_1 ricorso è stata concessa in data 10/06/2024 con decorrenza arretrati 11/2018 come statuito in sentenza”, ha concluso per una pronuncia di cessata materia del contendere. Inoltre, sul rilievo che “nonostante l' abbia inviato la comunicazione che la CP_1 prestazione fosse in pagamento (10.06.2024), il ricorrente ha fatto precetto e subito dopo pignoramento (12.08.2024), chiedendo le medesime somme già richieste con il ricorso di cui si tratta nel presente giudizio instaurato il 05.2024”, ha altresì chiesto la
“condanna alle spese del ricorrente per violazione del divieto di abuso del processo ai sensi dell'articolo 92 c.1 seconda parte”. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, risulta per tabulas che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendosi anticipato che l' ha CP_1 provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico del (cfr. note di Pt_1 trattazione scritta e documentazione in atti) in termini confacenti alla pretesa attorea. Tenuto conto del fatto che la riliquidazione di cui trattasi è stata operata in sede amministrativa successivamente alla proposizione della domanda giudiziale (e dovendosi verificare l'eventuale abusività dell'iniziativa esecutiva intrapresa dal Pt_1 nell'ambito della relativa procedura), la pronuncia sulle spese segue la soccombenza virtuale dell' nei termini di cui al dispositivo. CP_1
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso depositato in data 8.5.2024, da nei confronti dell' così provvede: dichiara cessata la materia del Parte_1 CP_1 contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore CP_1 della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.350,00, oltre a rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 26 marzo 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma