Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/03/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
n. 8682/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.R.G. 8682/2018 promossa da:
UL LL nata a [...] il [...] (C.F.:
[...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Anastasio
Raffaele (C.F.: [...]), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio sito in Santa Maria C.V. (CE) alla Via Melorio,47;
-attore- contro
COMUNE DI VITULAZIO (CE), (P. Iva 01659360612) in persona del sindaco p.t. rappresentata e difeso dall'Avv. D'Isa Mauro (c. f.
[...]) tutti elettivamente domiciliati presso lo studio sito in Alvignano (CE) Corso Umberto I n. 64;
-convenuto-
CONCLUSIONI come in atti
1
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione svolgimento del processo, salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato SU LL conveniva in giudizio il Comune di Vitulazio in persona del Sindaco l.r.p.t., al fine di sentirne accertare la responsabilità esclusiva nella produzione del sinistro avvenuto in data 16/04/2016, alle ore 00:30, in località Vitulazio (CE), alla Via Miceli, riportando lesioni personali a seguito di una caduta causata da un fosso creato per dei lavori di tubazione, privo di copertura e non segnalato, rovinando così a terra. A seguito della caduta, l'attrice subiva lesioni personali per cui veniva trasportata presso l'Ospedale di
Caserta, ove i sanitari di turno riscontravano “trauma distorsivo ginocchio sx con segni clinici di lesione capsulolegamentosa con prognosi di 25 giorni s.c.”. Veniva successivamente sottoposta ad intervento chirurgico come da documentazione versata in atti, l'attrice chiede quindi condannarsi il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e no, quantificati in €
26.000,00 comprensive di spese mediche, vinte le spese e onorari di causa.
Si costituiva in giudizio il Comune di Vitulazio contestando la domanda attorea, in quanto inammissibile ed infondata in fatto e diritto, in
2 subordine, dichiarare il concorso di colpa dell'attrice nel verificarsi dell'evento, vinte le spese di giudizio.
Incardinatosi regolarmente il contraddittorio, ammessi ed espletati i mezzi istruttori, depositata la C.T.U. medico-legale per accertare i pregiudizi sofferti dall'attrice, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15/10/2024 a seguito della quale veniva trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, atteso che dall'esame dell'atto introduttivo si evincono chiaramente e specificamente tanto il petitum quanto la causa petendi.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti che si indicheranno.
Deve rilevarsi che alla fattispecie in esame è applicabile l'invocato disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c., ipotesi speciale di responsabilità aquiliana da cose in custodia.
L'attrice afferma di essere caduta nella buca non segnalata, nel mentre si dirigeva verso l'uscita dell'abitazione della sua amica, per raggiungere la sua auto.
Ai sensi dell'art.2051 c.c., onere dell'istante è fornire la prova della pericolosità della res, essendo la stessa inerte, invero, in ipotesi di cosa inerte, infatti, il danneggiato è onerato di fornire prova della potenziale pericolosità della stessa, in particolare, nella fattispecie, a dedurre come lo stato di pericolo potenziale non fosse assolutamente percepibile all'utente mediamente diligente.
3 Il custode, invece, per andare esente da responsabilità è tenuto, ai fini della prova del caso fortuito, a dimostrare che il danno non sia strutturale ed intrinseco al bene, ma sia derivato da comportamenti estemporanei di terzi, non da lui conoscibili ed eliminabili, neppure con la più diligente attività di manutenzione.
Ebbene, nel caso in esame, è provato il fatto storico per avere l'attrice dimostrato, con testi, fotografie dello stato dei luoghi, la caduta, le modalità del sinistro e il nesso causale.
A questo già completo quadro probatorio rilevante è la relazione di incidente redatta dalla Polizia Locale, confermata dall'escussione dell'agente Giovanni Aiezza, che dichiara…sono a conoscenza dei fatti di causa perché ho fatto sopralluogo e relazione di servizio successivamente alla caduta della UL in data 17/4/2016 ; ricordo che c'era un buco fuori casa della
RI che ci aveva segnalato questa cosa perché una sua amica era andata con il piede o destro sinistro nella buca ed aveva riportato delle lesioni…e ancora…ho visto la buca , con un tubo, non era particolarmente grande, c'era una tubazione sotto
, sono andato di giorno, mi ricordo che c'era la pubblica illuminazione ma non posso dire con certezza se all'epoca dei fatti funzionasse ma c'è sempre stata;
la buca era proprio vicino all'entrata pedonale dell'abitazione della RI;
misi del nastro, feci la segnalazione all'ufficio tecnico…dopo che gli vengono mostrate le foto dello stato dei luoghi dichiara…si vede il tombino ma all'epoca della mio sopralluogo il tombino grigio non c'era e si vedeva il buco. La teste AL
Peternuosto, conferma l'assunto attoreo dichiarando che…la strada era completamente buia perché non c'era pubblica illuminazione;
non c'era il marciapiede, la strada non è del tutto asfaltata in particolare dove c'era la buca;
la buca era all'incirca 30 cm era abbastanza profonda ma non ricordo quanto;
non era visibile;
4 non ho notato se ci fossero altre buche;
la sig.ra SU è andata a finire con il piede all'interno della buca ed è caduta;
se ben ricordo è caduta in avanti;
la caduta la
SU lamentava dolore al ginocchio, piede e caviglia , tanto che non poteva rialzarsi;
io sono tornata indietro per chiedere aiuto alla RI che mi ha aiutato ad alzare da terra la SU, siamo rientrate a casa della RI e le abbiamo posto del ghiaccio sul ginocchio.
Di contro, il Comune non ha fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza di fatti impeditivi idonei ad escludere la propria responsabilità, in particolare, dimostrando di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno, di aver provveduto alla cura e manutenzione dello stato dei luoghi, nonché di aver segnalato una evidente situazione di pericolo.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, grava sul danneggiato l'onere della prova di un'anomalia dello stato dei luoghi, se non necessariamente integrante gli estremi della c.d. insidia o trabocchetto, comunque, idonea a prefigurare una condotta colposa (o dolosa) della parte convenuta, fornendo, quindi, almeno implicitamente la prova dell'elemento soggettivo ex art. 2043 cod. civ., comunque necessaria.
Inoltre, tanto in ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste anche quando egli abbia percorso il tragitto senza la normale diligenza) può, in base ad un ordine crescente di gravità, o atteggiarsi a concorso causale colposo
(valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma
5 dell'art. 2051 cod. civ.) e a maggior ragione ove si inquadri la fattispecie del danno nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ.
In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Tuttavia, contrariamente all'assunto attoreo, dalla documentazione fotografica allegata in atti e ritraente i luoghi di causa si evince che il dissesto, è comunque situato ai margini del cancello carrabile, su un percorso rettilineo è comunque ben visibile, aggiunto alla circostanza che la signora SU conoscesse la strada su cui era caduta, dovendosi in ogni caso rilevare che era già passata in quel punto proprio per andare nell'abitazione della sua amica.
Parimente va considerato che la responsabilità della Pubblica
Amministrazione per omessa o cattiva manutenzione delle pubbliche strade, discende da disposizioni normative che impongono agli enti territoriali (Comuni, Province, Regioni) obblighi di manutenzione e sicurezza delle stesse oltre che di tutte le altre aree urbane calpestabili
(piazze, marciapiedi…). L'Ente proprietario della strada non può sottrarsi alla propria responsabilità quale custode della stessa ai sensi dell'art. 2051 c.c. affermando che lo stato di cattiva manutenzione della strada era manifesto o comunque conosciuto dal pedone danneggiato, in quanto ciò rende ancor più evidente la situazione di potenziale pericolo
6 per gli utenti e la necessità di porvi rimedio prima del verificarsi di eventi dannosi;
d'altro canto è anche vero che il pedone, essendo manifesto il cattivo stato di manutenzione della strada, ha il dovere di adottare un comportamento più diligente e cauto (Tribunale La Spezia sez. I,
16/02/2022, n.113).
In applicazione delle coordinate ermeneutiche illustrate ed alla luce delle emergenze processuali, va dichiarata la corresponsabilità dell'istante nella produzione del sinistro valutabile nella misura del 20 % (venti) e del restante 80% (ottanta) in capo all'Ente.
Ciò posto in sede di an debeatur, venendo al quantum, non possono che essere recepite le conclusioni sul danno biologico fornite dal nominato
CTU in quanto coerenti con la miglior scienza del settore e logicamente motivate. Il CTU dott. Russo così conclude la sua relazione: Orbene, può affermarsi che a causa dell'evento traumatico del 16.04.2016 l'esaminata riportò la seguente lesione: - Trauma contusivo-distorsivo a carico del ginocchio sinistro;
Soddisfatta risulta la preliminare ricerca e dimostrazione del nesso di causalità materiale tra la dinamica traumatologica e la lesività manifestatasi. Le lesioni su indicate determinarono un periodo di inabilità temporanea di complessivi 75
(settantacinque) giorni, di cui: - 25 (venticinque) giorni di I.T.T. (inabilità temporanea totale); 25 (venticinque) giorni di I.T.P. (inabilità temporanea parziale), al tasso del 50%; - 25 (venticinque) giorni di I.T.P. (inabilità temporanea parziale), al tasso del 25%. Alla guarigione clinica sono residuati i seguenti postumi permanenti: 1) Sindrome algo-disfunzionale a carico del ginocchio sinistro, in esiti di lesione anatomica e capsulo-ligamentosa, strumentalmente accertata;
Orbene, avuto riguardo di tutto quanto finora esposto, si ritiene valutare il danno biologico residuato nella misura del 5% (cinque per cento).
7 Pertanto, applicando le noti tabelle all'attrice andrà riconosciuta la somma di euro € 8.207,12. Da tale importo va defalcata la percentuale del 20% (venti) di responsabilità riconosciuta in capo all'attrice, per cui a quest'ultima andrà riconosciuta la somma arrotondata in eccesso, di euro
6.566,00. Nulla per le spese in assenza di documentazione fiscale.
Su tale somme divenuta per effetto della liquidazione giudiziale debito di valuta sono dovuti ulteriori interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere, sì come liquidato nella considerazione della tipicità e della ordinarietà delle lesioni subite, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico - relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è stata comunque offerta dalla difesa dell'attrice adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
Le osservazioni finora svolte conducono, pertanto, all'accoglimento parziale della domanda di condanna formulata nei confronti del convenuto e nei limiti di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con compensazione delle stesse nella misura del 20% (venti) quale percentuale di corresponsabilità riconosciuta in capo all'attrice
SU LL e dell'80% (ottanta) quale percentuale di
8 corresponsabilità riconosciuta in capo al convenuto Comune Di
Vitulazio (CE).
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V. - Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda;
- dichiara la concorrente responsabilità di SU LL, nella causazione del sinistro per cui è procedimento nella misura del
20% e del restante 80% in capo al convenuto Ente;
- condanna per l'effetto, il Comune di Vitulazio, al pagamento, in favore dell'attrice della somma di € 6.566,00 per le lesioni subite, oltre interessi legali come da parte motiva;
- condanna il Comune di Vitulazio a rimborsare all'attrice le spese di lite, nella misura dell'80% (restando l'ulteriore 20% a carico dell'attrice) che si liquidano al netto delle riduzioni in € 2.032,00, oltre spese, i.v.a. e c.p.a. come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% con attribuzione al procuratore antistatario;
- pone le spese di CTU nella misura dell'80% a carico del convenuto e del restante 20% a carico dell'attrice;
Così deciso, 17/03/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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