Decreto cautelare 27 maggio 2024
Ordinanza cautelare 19 giugno 2024
Sentenza breve 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza breve 12/06/2025, n. 11585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11585 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11585/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05809/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 72 bis e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5809 del 2024, proposto da
OS Concetta, rappresentata e difesa dagli avvocati Manfredo Piazza e Luigi Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito e Formez P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia ,
- dell’avviso dell’esito della prova scritta 6 maggio 2024 - D.M. 8 giugno 2023 n. 107 m.pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U. 0064933. 07-05-2024, nonché del relativo atto attestante l’esito della prova scritta e del verbale, ove esistente, della Commissione esaminatrice con cui è stato determinato tale esito, per esserle stato erroneamente attribuito un punteggio di 55 punti, a fronte di 60/100, utili per il superamento della prova e di ogni atto presupposto e consequenziale;
- nonché, in particolare, e in parte qua , dell’atto contenente i cento quesiti, forniti da Formez P.A. e validati dal Comitato tecnico Scientifico di cui all’art. 13, comma 2, del Decreto 3 agosto 2017, n. 138 con le quattro opzioni di risposta, di cui solo una, ai sensi dell’art. 6 punto a) del Bando (D.M. 107 dell’8.6.2023) avrebbe dovuto essere quella corretta. Più precisamente nella parte in cui detto atto pone ai candidati quesiti e/o risposte erroneamente ritenute corrette e viceversa risposte corrette ritenute errate;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Formez P.A.;
Vista l’ordinanza n. 2651/2024, pubblicata il 19 giugno 2024, della Sezione III bis ;
Vista la memoria depositata il 7 giugno 2025, con la quale la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso;
Visto l’art. 35, comma 1, lett. c ) cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la parte ricorrente, con la proposizione del presente ricorso ha impugnato i provvedimenti e gli atti indicati in epigrafe, inerenti al concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali indetto con D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017, lamentandone l’illegittimità sotto distinti profili e chiedendone, previa sospensione, l’annullamento;
Rilevato che le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, insistendo per il rigetto del gravame;
Considerato che, con ordinanza n. 2651/2024, la Sezione III bis ha respinto l’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente;
Considerato che, nelle more, veniva approvata la graduatoria definitiva della procedura de qua rispetto alla quale non risulta essere stata proposta impugnazione;
Rilevato che la parte ricorrente, con istanza depositata in data 7 giugno 2025, ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, a cui l’Amministrazione resistente non si è opposta;
Considerato che, all’udienza camerale del 10 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione ed è stato dato avviso a verbale della definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi del combinato disposto degli articoli 72 bis , comma 2 e 74 del c.p.a. alla luce della dichiarazione di mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio presentata dalla parte ricorrente, non opposta dalla parte resistente;
Rilevato, alla luce di quanto sopra esposto, che il presente ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, considerato che nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione; in tal senso la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, può dichiarare di non avere interesse alla stessa, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame (cfr., ex plurimis , T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 9 aprile 2025, n. 7041, Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379);
Ritenuto altresì di poter compensare le spese di lite tra le parti, stante la definizione in rito della presente controversia e del contegno processuale delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater ), definitivamente pronunciando, ai sensi degli art. 72 bis , comma 2, e 74 del c.p.a, sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco Martone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Martone | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO