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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/11/2025, n. 2013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2013 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 444/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Dott. Carlo GG Presidente
Dott.ssa AN Bresciani Consigliere Relatore
Dott. Antonio Picardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 444/2023 promossa da:
(cf: ), rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'Avv. Emilio Martucci del foro di Catanzaro e dall'Avv. Valentina Covelli del foro di Crotone, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Fabio Cartelli del foro di Firenze, sito a Firenze, alla Via Mannelli 39,
APPELLANTE
nei confronti di
(cf: ), (cf: Controparte_1 C.F._2 Parte_2
), (cf: ) e (cf. C.F._3 Parte_3 C.F._4 Parte_4
pagina 1 di 4 ), con il patrocinio dell'avvocato Monia Faltoni del foro di Prato, presso C.F._5 il quale sono elettivamente domiciliati a Prato, Via Volpi 14,
APPELLATI avverso la sentenza n. 748/2022 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 31/12/2022
CONCLUSIONI
In data 13 novembre 2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante Pt_1
“Dichiari l'Ecc.ma Corte adita la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di lite tra le parti”.
Per gli appellati CP_1
“Gli odierni convenuti chiedono alla Ecc.ma Corte adita di dichiarare la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Con ogni ulteriore facoltà di eccepire e dedurre come previsto e consentito dalla legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha appellato la sentenza n. 748/2022 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata Parte_1 il 31.12.2022, con la quale, su domanda degli odierni appellati, era stato così statuito:
- accertato l'inadempimento del convenuto, dichiara la parziale Parte_1 risoluzione del contratto preliminare di compravendita concluso tra le parti in data
12/5/2005, limitatamente alla residua porzione di terreno non ancora trasferita al convenuto medesimo,
- condanna il convenuto a risarcire agli attori Parte_1 Parte_2
ed in solido tra loro, il danno Controparte_1 Parte_4 Parte_3 conseguente alla risoluzione parziale del citato contratto preliminare, che si determina in complessivi € 991.682,00,00, oltre interessi e rivalutazione,
(quest'ultima decorrente dalla data della CTU) pagina 2 di 4 - condanna, altresì il convenuto, alla rifusione in favore degli attori, in solido tra loro, delle spese processuali, liquidate, sui valori medi delle tabelle di cui al D.M. 55/2014, in complessivi € 21. 387, oltre rimborsi forfettari al 15%, IVA e CPA, come per legge, ponendo, infine, definitivamente a suo carico le spese di CTU, liquidate in corso di causa
Si sono costituiti gli appellati, per resistere.
Indi, perfezionata medio tempore transazione inter partes, la causa è stata trattenuta in decisione in data 13 novembre 2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, senza concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, per implicita rinuncia delle parti medesime.
Queste ultime hanno concluso come in precedenza indicato (chiedendo esclusivamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere e non l'adozione di altri provvedimenti, come ad esempio quello previsto dall'articolo 306 del codice di procedura civile) a seguito di intervenuta transazione, prodotta in giudizio, contenente, tra l'altro, la rinuncia agli atti del giudizio nonché la rinuncia all'azione.
Ciò doverosamente premesso, devesi evidenziare che sussistono tutti i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, così come chiesto da entrambe le parti, perché, giova ripeterlo, le medesime hanno confermato (e documentato) che l'oggetto della controversia è stato transatto, così che non v'è più necessità dell'intervento del giudice.
Infatti, secondo quanto affermato, a risoluzione di taluni contrasti nella giurisprudenza di legittimità, da Cass. Sez. un. civ. 1048/2000, la cessazione della materia del contendere, istituto introdotto in via pretoria nel processo civile (e diverso da quello ora previsto e tipizzato dalla legge nel processo amministrativo e in quello tributario) è una pronuncia in rito, assumibile anche di ufficio e con sentenza, che consegue, essenzialmente, alla constatazione che è sopravvenuta la carenza di interesse ad agire e che viene adottata tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
Nel caso di specie sia le rinunce agli atti sia la rinuncia all'azione non sono state formalizzate nel presente procedimento, avendo le parti propeso per la mera richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere. pagina 3 di 4 Non vi è dubbio che debba emettersi sentenza dichiarativa in tal senso, in considerazione del fatto che uno dei tipici casi che induce la cessazione della materia del contendere è per l'appunto la transazione sull'oggetto della controversia, poiché il sopravvenuto accordo delle parti rende del tutto inutile l'intervento del giudice e si sostituisce a ogni altra precedente statuizione già presa (cfr Cass. sez. lav.
3.3.2003 n. 3122, la quale ha avuto modo di precisare che «[…] nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della materia del contendere, il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato […]»).
Tale autorevole insegnamento impone, dunque, la totale riforma della sentenza impugnata, con compensazione integrale delle spese dei due gradi.
Non sussistono, infine, le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: in totale riforma della sentenza n. 748/2022 del Tribunale di Prato pubblicata il 31.12.2022, impugnata da nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_4
e dichiara cessata la materia del contendere e Parte_3 Controparte_1 compensa integralmente fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi.
Firenze, camera di consiglio del 13 novembre 2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
AN Bresciani Carlo GG
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Dott. Carlo GG Presidente
Dott.ssa AN Bresciani Consigliere Relatore
Dott. Antonio Picardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 444/2023 promossa da:
(cf: ), rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'Avv. Emilio Martucci del foro di Catanzaro e dall'Avv. Valentina Covelli del foro di Crotone, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Fabio Cartelli del foro di Firenze, sito a Firenze, alla Via Mannelli 39,
APPELLANTE
nei confronti di
(cf: ), (cf: Controparte_1 C.F._2 Parte_2
), (cf: ) e (cf. C.F._3 Parte_3 C.F._4 Parte_4
pagina 1 di 4 ), con il patrocinio dell'avvocato Monia Faltoni del foro di Prato, presso C.F._5 il quale sono elettivamente domiciliati a Prato, Via Volpi 14,
APPELLATI avverso la sentenza n. 748/2022 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 31/12/2022
CONCLUSIONI
In data 13 novembre 2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante Pt_1
“Dichiari l'Ecc.ma Corte adita la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di lite tra le parti”.
Per gli appellati CP_1
“Gli odierni convenuti chiedono alla Ecc.ma Corte adita di dichiarare la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Con ogni ulteriore facoltà di eccepire e dedurre come previsto e consentito dalla legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha appellato la sentenza n. 748/2022 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata Parte_1 il 31.12.2022, con la quale, su domanda degli odierni appellati, era stato così statuito:
- accertato l'inadempimento del convenuto, dichiara la parziale Parte_1 risoluzione del contratto preliminare di compravendita concluso tra le parti in data
12/5/2005, limitatamente alla residua porzione di terreno non ancora trasferita al convenuto medesimo,
- condanna il convenuto a risarcire agli attori Parte_1 Parte_2
ed in solido tra loro, il danno Controparte_1 Parte_4 Parte_3 conseguente alla risoluzione parziale del citato contratto preliminare, che si determina in complessivi € 991.682,00,00, oltre interessi e rivalutazione,
(quest'ultima decorrente dalla data della CTU) pagina 2 di 4 - condanna, altresì il convenuto, alla rifusione in favore degli attori, in solido tra loro, delle spese processuali, liquidate, sui valori medi delle tabelle di cui al D.M. 55/2014, in complessivi € 21. 387, oltre rimborsi forfettari al 15%, IVA e CPA, come per legge, ponendo, infine, definitivamente a suo carico le spese di CTU, liquidate in corso di causa
Si sono costituiti gli appellati, per resistere.
Indi, perfezionata medio tempore transazione inter partes, la causa è stata trattenuta in decisione in data 13 novembre 2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, senza concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, per implicita rinuncia delle parti medesime.
Queste ultime hanno concluso come in precedenza indicato (chiedendo esclusivamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere e non l'adozione di altri provvedimenti, come ad esempio quello previsto dall'articolo 306 del codice di procedura civile) a seguito di intervenuta transazione, prodotta in giudizio, contenente, tra l'altro, la rinuncia agli atti del giudizio nonché la rinuncia all'azione.
Ciò doverosamente premesso, devesi evidenziare che sussistono tutti i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, così come chiesto da entrambe le parti, perché, giova ripeterlo, le medesime hanno confermato (e documentato) che l'oggetto della controversia è stato transatto, così che non v'è più necessità dell'intervento del giudice.
Infatti, secondo quanto affermato, a risoluzione di taluni contrasti nella giurisprudenza di legittimità, da Cass. Sez. un. civ. 1048/2000, la cessazione della materia del contendere, istituto introdotto in via pretoria nel processo civile (e diverso da quello ora previsto e tipizzato dalla legge nel processo amministrativo e in quello tributario) è una pronuncia in rito, assumibile anche di ufficio e con sentenza, che consegue, essenzialmente, alla constatazione che è sopravvenuta la carenza di interesse ad agire e che viene adottata tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
Nel caso di specie sia le rinunce agli atti sia la rinuncia all'azione non sono state formalizzate nel presente procedimento, avendo le parti propeso per la mera richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere. pagina 3 di 4 Non vi è dubbio che debba emettersi sentenza dichiarativa in tal senso, in considerazione del fatto che uno dei tipici casi che induce la cessazione della materia del contendere è per l'appunto la transazione sull'oggetto della controversia, poiché il sopravvenuto accordo delle parti rende del tutto inutile l'intervento del giudice e si sostituisce a ogni altra precedente statuizione già presa (cfr Cass. sez. lav.
3.3.2003 n. 3122, la quale ha avuto modo di precisare che «[…] nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della materia del contendere, il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato […]»).
Tale autorevole insegnamento impone, dunque, la totale riforma della sentenza impugnata, con compensazione integrale delle spese dei due gradi.
Non sussistono, infine, le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: in totale riforma della sentenza n. 748/2022 del Tribunale di Prato pubblicata il 31.12.2022, impugnata da nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_4
e dichiara cessata la materia del contendere e Parte_3 Controparte_1 compensa integralmente fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi.
Firenze, camera di consiglio del 13 novembre 2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
AN Bresciani Carlo GG
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 4 di 4