Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 20/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 16/2026/R
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE IL
composta dai seguenti magistrati:
Vittorio RAELI Presidente e relatore Alberto RIGONI Consigliere Francesco LIGUORI Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46531 proposto dal Procuratore regionale nei confronti di DR MA, nato a Forlì il 6.5.1963 (cod. fisc. [...]), residente a [...] int. 4 - rapp.to e difeso dall’avvocato Carlo Spagnoli (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Forlì, alla via Bruni, n. 2 - per il pagamento, in favore del Comune di Forlimpopoli (FC), della somma di € 92.108,07 (novantaduemilacentootto/07) ovvero di altra somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e spese di giustizia.
Udita, alla pubblica udienza del 22 ottobre 2025, la relazione del Presidente dott. Vittorio Raeli;
Udito, per la Procura regionale, il sostituto procuratore generale dott. Antonio Senatore, il quale si è riportato agli scritti depositati;
Udito, inoltre, l’avvocato Carlo Spagnoli, per il convenuto, il quale si è rimesso alla comparsa di costituzione;
Visti gli atti del procedimento istruttorio I01514/2024/GI, esitati nell’atto di citazione, completo di relata di notifica;
Visto l’atto di citazione, depositato in data 09 aprile 2025 e ritualmente notificato;
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;
Considerato in
FATTO
Il Procuratore regionale ha esposto i fatti posti a base dell’atto di citazione, secondo quanto testualmente riportato:
1. Con annotazione prot. n. 0353511/2024 del 15.10.2024, la Guardia di Finanza di Forlì, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, ha comunicato a questa Procura gli esiti delle verifiche svolte di iniziativa, ai sensi degli art. 2, comma 2, lett. m) e 4 D.lgs. n. 68/2001, in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi (art. 1 commi 55 e segg. legge n. 662 del 1996; art. 53 decreto legislativo n. 165 del 2001; artt. 60 e segg. d.P.R. n. 3 del 1957), con riferimento al Sig. ST DR, nato a [...] il [...], residente in [...] int. 4, Cervia (CF:[...]), all’epoca dei fatti, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Forlimpopoli (FC) (doc. n. 1 dei documenti offerti in comunicazione, d’ora in avanti “dell’elenco”).
2. Dette verifiche documentano lo svolgimento da parte di ST DR, nell’arco temporale 2014-2023, senza previa autorizzazione dell’amministrazione comunale di appartenenza, in costanza di rapporto di impiego pubblico a tempo pieno (a tutto il,31.01.2024, a partire dal quale il ridetto diveniva dipendente del comune di Galeata – (FC) - con rapporto di lavoro part-time al 50%), di numerose attività lavorative extraistituzionali retribuite per conto di soggetti privati committenti, come di seguito elencate:
1) “A.S.D. Meldola”, con sede in Meldola (FC)
oggetto dell’incarico: Consulenza per fattibilità nuova costruzione
data conferimento incarico: 07.05.2021
compensi corrisposti lordi: euro 750,00
data di pagamento: 17.05.2021
2) “Asilo Nido Amicuccioli Snc di LL Melissa E C.”, con sede in Forlì (FC)
-oggetto dell’incarico: Verifica vulnerabilità sismica (acconto)
data conferimento incarico: 01.06.2019
compensi corrisposti lordi: euro 1.500 00
data di pagamento: 03.06.2019
-oggetto dell’incarico: Verifica vulnerabilità sismica (saldo)
data conferimento dell’incarico: 03.06.2019
compensi corrisposti lordi: euro 1.500,00
data di pagamento: 03.07.2019
3) “Arch. OS A” residente in [...]
-oggetto dell’incarico: Consulenza per ristrutturazione edificio
data conferimento dell’incarico: 26.02.2019
compensi corrisposti lordi: euro 750,00
data di pagamento: 08.03.2019
-oggetto dell’incarico: Consulenza per ristrutturazione edificio
compensi corrisposti lordi: euro 532,00
data di pagamento:30.06.2020
4) “Studio Bacchi Architetti Associati di Bacchi arch. Leonardo, Bacchi arch. Riccardo, ON arch. Claudio”, con sede in Forlì (FC)
oggetto dell’incarico: Collaudo opere di urbanizzazione
data conferimento incarico: 27.02.2015
compensi corrisposti lordi: euro 723 50
data di pagamento: 30.06.2020
5) IC RO, in qualità di titolare della ditta individuale FATTORIA NICOLUCCI di CC RO, con sede in Predappio (FC)
-oggetto dell’incarico: Pratica strutturale per ristrutturazione fabbricato (acconto)
data conferimento incarico: 24.06.2020
compensi corrisposti lordi: euro 900,00
data di pagamento: 30.06.2020
-oggetto dell’incarico: Pratica strutturale per ristrutturazione fabbricato (acconto)
data conferimento incarico: 24.06.2020
compensi corrisposti lordi: euro 933,92
data di pagamento: 12.11.2020
-oggetto dell’incarico: Pratica strutturale per ristrutturazione fabbricato (saldo)
data conferimento incarico: 24.06.2020
compensi corrisposti lordi: euro 582,00
data di pagamento: 30.12.2020
6) “FCD RE.1 S.r.I.”, con sede in Milano (MI), Corso Italia n. 13
-oggetto dell’incarico: costruzione rotonda extra comparto (acconto)
data conferimento incarico: 25.01.2018
compensi corrisposti lordi: euro 380,00
data di pagamento: 08.03.2018
-oggetto dell’incarico: costruzione rotonda extra comparto (saldo)
data conferimento incarico: 25.01.2018
compensi corrisposti lordi: euro 1.520,00
data di pagamento: 03.02.2022
7) “Fronteretro S.r.l.”, con sede in Forlì (FC)
-oggetto dell’incarico: Progettazione soppalco in fabbricato industriale e direzione lavori (acconto)
data conferimento incarico: 12.12.2016
compensi corrisposti lordi: euro 992,00
data di pagamento: 30.12.2016
-oggetto dell’incarico: Progettazione soppalco in fabbricato industriale e direzione lavori (saldo)
data conferimento incarico:12.12.2016
compensi corrisposti lordi: euro 752,00
data di pagamento:14.03.2018
8) OR Immobiliare Di GI GA & C. S.a.s.”, con sede in Russi (RA)
oggetto dell’incarico: Progetto per lavori di ristrutturazione edificio
data conferimento incarico: 05.12.2014
compensi corrisposti lordi: euro 566,00
data di pagamento: 05.12.2014
9) “Immobiliare Elisa S.r.l.”, con sede in Forlimpopoli (FC)
oggetto dell’incarico: Progetto di piano particolareggiato iniziativa privata
data conferimento incarico: 24.05.2022
compensi corrisposti lordi: euro 1.400,00
data di pagamento: 26.05.2022
10) “Libra Ravenna S.r.l.”, con sede in Ravenna (RA)
oggetto dell’incarico: Pratica strutturale, asseverazione, relazione tecnica ed elaborato per modifiche strutturali
data conferimento incarico :18.03.2019
compensi corrisposti lordi: euro 1.216,00
data di pagamento :09.08.2019
11) “LOMBINI RO, in qualità di Titolare della omonima ditta individuale, con sede in Forlì (FC)
oggetto dell’incarico: Certificazione idoneità statica immobile
data conferimento incarico 2.12.2016
compensi corrisposti lordi: euro 616,00
data di pagamento: 02.12.2016
12) “AT Paolo”, in qualità di titolare della ditta individuale GABRIGRIFFES DI AT PAOLO, con sede in Ravenna (RA)
-oggetto dell’incarico: Progettazione per modifica apertura in un negozio
data conferimento incarico: 01.07.2021
compensi corrisposti lordi: euro 1.242 00
data di pagamento: 01.07.2021
-oggetto dell’incarico: Progettazione per modifica apertura in un negozio
data conferimento incarico: 07.10.2021
compensi corrisposti lordi: euro 1.171,65
data di pagamento:19.10.2021
13) “Romagnoli Group S.p.A.”, con sede in Forlì (FC)
-oggetto dell’incarico: Pratica strutturale per ostruzione in fabbricato preesistente
data conferimento incarico: 25.06.2015
compensi corrisposti lordi: euro 3.655 00
data di pagamento: 14.04.2016
-oggetto dell’incarico: Pratica Strutturale per costruzione in fabbricato preesistente
data conferimento incarico: 25.06.2015
compensi corrisposti lordi: euro 766,00
data di pagamento: 13.01.2017
-oggetto dell’incarico: Pratica per variante
data conferimento incarico: 22.10.2015
compensi corrisposti lordi: euro 1.666,00
data di pagamento: 09.05.2019
-oggetto dell’incarico: Pratica per variante
data conferimento incarico: 22.10.2015
compensi corrisposti lordi: euro 3.114,00
Data di pagamento: 12.08.2022
14) “Fiorentina Immobiliare di BR RO & C. SAS” — in liquidazione, con sede in Ravenna (RA)
oggetto dell’incarico: Consulenza
data conferimento incarico: 08.10.2021
compensi corrisposti lordi: euro 3.100,00
data di pagamento: 02.11.2021
oggetto dell’incarico: Assistenza a lavori straordinari
data conferimento incarico: 09.09.2022
compensi corrisposti lordi: euro 3.400,00
data di pagamento: 28.09.2022
oggetto dell’incarico: Perizia
data conferimento incarico: 24.02.2023
compensi corrisposti lordi: euro 5.230,00
data di pagamento: 01.03.2023
15) “ST RT, in qualità di titolare della ditta individuale EDILEMME DI ST RT, con sede in Forlì (FC).
oggetto dell’incarico: Redazione pratica collaudo (acconto)
data conferimento incarico: 20.11.2017
compensi corrisposti lordi: euro 3.000,00
data di pagamento: 20.11.2017
oggetto dell’incarico: Redazione pratica collaudo (saldo)
data conferimento incarico: 20.11.2017
compensi corrisposti lordi: euro 4.800,00
data di pagamento: 20.11.2018
oggetto dell’incarico: Redazione del piano operativo di sicurezza e contabilità di cantiere
data conferimento incarico: 11.12.2020
compensi corrisposti lordi: euro 2.000,00
data di pagamento: 11.12.2020
16) “Libertas Volley Forlì A.S.D.”, con sede in Forlì (FC) viale della Libertà c/o Ginnasio Sportivo n. 46 per la quale l’Ing. ST ha svolto le seguenti attività:
a) incarico di dirigente percependo compensi per indennità di trasferta, rimborsi forfettari e/o premi ai sensi dell’art. 67 comma 1, lett. m, d.P.R. 22 dicembre 1986, nel periodo settembre 2017 - giugno 2023, come di seguito riportato:
• compensi anno 2017, euro 2.250;
• compensi anno 2018, euro 6.800;
• compensi anno 2019, euro 7.700;
• compensi anno 2020, euro 8.000;
• compensi anno 2021, euro 8.600;
• compensi anno 2022, euro 7.200;
• compensi anno 2023, euro 7.000;
b) incarico di accompagnatore, osservatore e organizzatore delle attività sportive dilettantistiche con compensi, ex art. 25, D.lgs. 36/2021, erogati in virtù di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 per euro 1.200/mese (totale euro 3.600).
3. Tanto premesso, ravvisando nelle descritte condotte gli estremi per l’addebito di responsabilità amministrativa, a cagione del danno erariale patrimoniale causato al Comune di Forlimpopoli (FC), per l’omesso riversamento dei compensi percepiti per le attività extra-istituzionali svolte in assenza di autorizzazione, la Procura regionale ha fatto notificare all’Ing. DR ST l’informativa prevista dall’art. 67 del Codice di giustizia contabile (doc.ti. nn. 3 e 4 dell’elenco), contestandogli un danno erariale pari a complessivi euro 92.108,07 ( novantaduemilacentootto/07) e accessori, che è stato quantificato ai sensi dei commi 7 e 7-bis dell’articolo 53 d.lgs. n. 165/2001, in ragione dei compensi percepiti per le attività non autorizzate e non riversati, invitandolo a presentare deduzioni e documentazione a propria discolpa nel termine di giorni quarantacinque nonché avvertendolo che nello stesso termine era in sua facoltà chiedere di essere sentito personalmente.
L’Ing. ST conferiva apposita procura alle liti all’Avvocato Carlo Spagnoli (doc.ti nn. 6 e 7 dell’elenco), il quale, in data 01/03/2025, depositava, per conto dell’assistito, deduzioni difensive con contestuale richiesta di audizione personale ai sensi dell’art. 60 C.g.c. (doc. n. 6 dell’elenco).
In data 12/03/2025 lo stesso Avvocato Spagnoli faceva pervenire formale rinuncia all’audizione personale fissata per il giorno 18/03/2025 (doc. 8 dell’elenco).
Nell’atto di citazione in giudizio, il Procuratore regionale ha richiamato la giurisprudenza formatasi sui commi 7 e 7-bis dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, evidenziando che il convenuto, non avendo richiesto al Comune di Forlimpopoli la necessaria preventiva autorizzazione allo svolgimento degli incarichi in contestazione, si è reso responsabile del danno riveniente dall’omesso riversamento nelle casse comunali dei compensi indebitamente percepiti e, come sopra, quantificati distintamente in relazione a ciascun incarico extraistituzionale e nel totale. A nulla rileva, inoltre, secondo il Procuratore regionale, al fine di affermare l’occasionalità degli incarichi in questione, il fatto che le attività non autorizzate siano state svolte “al di fuori dell’orario di lavoro e che non abbiano comportato la sottrazione di energie lavorative”.
Si aggiunge che l’ing. ST è stato sottoposto a procedimento disciplinare, all’esito del quale, secondo quanto risulta dagli atti, gli è stata comminata la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione di mesi sei.
Si fa riferimento, quindi, al proposito scientemente messo in atto da parte dell’ing. MA DR di “ celare una evidente situazione di conflitto di interessi che avrebbe precluso il rilascio dell’autorizzazione” con riferimento ad uno degli incarichi espletati per conto della ditta individuale EDILEMME di ST BE, fratello dell’odierno convenuto, rappresentando che l’attività sarebbe stata espletata a favore di un diverso committente, signor NO AN, con sede in Viadana (MN).
Ed infine, che la norma richiamata nelle deduzioni ante causam (art. 53, comma 6, lett. f-ter) ai sensi della quale le prestazioni di lavoro sportivo (fino all’importo di 5.000 euro annui) sono oggetto soltanto di comunicazione preventiva, è entrata in vigore il 1^ giugno 2024 e, quindi, in epoca successiva a quella a cui risalgono le condotte in contestazione e che sono state qualificate ai sensi dell’articolo 25 del D.lgs. n. 36 del 2021 (entrato in vigore il 28 febbraio 2021)
L’ing. DR MA si è costituito in giudizio mediante comparsa depositata dall’avv. Carlo Spagnoli, il quale ha eccepito quanto segue.
Il difensore ha contestato, in via preliminare, l’occultamento doloso del fatto dannoso da parte del convenuto, in quanto l’amministrazione interessata era perfettamente a conoscenza dell’asserita attività svolta e che la stessa non era svolta gratuitamente, indicando quali circostanze significative quelle riportate alle pagg. 4 e 5 della comparsa.
L’eccezione di prescrizione quinquennale è sollevata dalla difesa con riferimento ai pagamenti avvenuti prima del 15 gennaio 2020 ovvero - in subordine- dell’11 ottobre 2019, avendo a riferimento alternativamente la data di notifica dell’invito a dedurre (15 gennaio 2025) o dell’atto della GdF (11.10.2024), con la conseguenza che la prescrizione sarebbe maturata in relazione agli incarichi di cui a pag. 5, per l’importo complessivo di euro 38.909,00. Nel merito, che la Procura regionale non ha fornito la prova del danno.
Ad ogni modo, si sostiene nello scritto difensivo che si tratterebbe di attività occasionali, svolte fuori dell’orario di lavoro e che non hanno sottratto energie lavorative alla amministrazione di appartenenza, in assenza di situazioni di conflitti di interesse.
In merito alla quantificazione del danno si eccepisce, infine, che sono incarichi esenti da autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento sugli incarichi del Comune di Forlimpopoli (FC) quelli relativi alle attività svolte in ambito sportivo e, comunque, trova applicazione l’articolo 90, comma 23, L. n. 289/2002.
Ritenuto in
DIRITTO
1. L’eccezione di prescrizione è destituita di fondamento, in considerazione dell’occultamento doloso del danno, siccome è comprovato dal fatto che l’ing. MA doveva ben sapere che per lo svolgimento delle attività che gli vengono contestate doveva essere richiesta la preventiva autorizzazione al Comune di Forlimpopoli, siccome previsto dall’articolo 5 (incarichi esterni autorizzabili) del Regolamento per l’autorizzazione dell’esercizio di incarichi esterni a lavoratori dipendenti, approvato con deliberazione di GM n° 168 del 13 novembre 2006 in attuazione di quanto disposto dall’articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001. Del resto, è lo stesso difensore a precisare che: “l’ingegner MA aveva richiesto diverse autorizzazioni per attività professionali svolte per conto sia di altri enti pubblici che di terzi” (a pag. 4 della comparsa di costituzione).
Le plurime richieste di autorizzazione per lo svolgimento degli incarichi extraistituzionali presentate dall’ing. ST antecedentemente ai fatti contestati costituiscono, invero, elementi idonei e sufficienti, sul piano probatorio, ad attestare la conoscenza da parte del convenuto dell’iter autorizzativo da seguire. Ci si riferisce a quanto riportato a pag. 27 del provvedimento disciplinare.
Nel senso che la violazione dell’obbligo di informazione che grava sul pubblico dipendente, circa l’espletamento di attività extra istituzionali autorizzabili, è qualificabile come circostanza obiettiva idonea a configurare l’occultamento doloso del danno e a differire alla sua scoperta il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale è la giurisprudenza della Corte dei conti, con orientamento assolutamente prevalente (ex multis, Sez. II centr. App., 26 maggio 2021, n. 165).
Il dies a quo decorre, pertanto, dalla scoperta del danno, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, legge n. 20/1994, che, nella fattispecie, è da individuare con riferimento alla annotazione della GdF prot. n. 0353511/2024 in data 15 ottobre 2024.
L’invito a dedurre, al quale l’articolo 67, comma 8, riconosce efficacia interruttiva della prescrizione alle condizioni ivi previste, è stato emesso, dunque a termine di prescrizione ancora in corso.
2. Nel merito, la domanda è fondata per quanto in appresso detto.
Occorre, innanzitutto, sgomberare il campo da ogni equivoco in merito alla rilevanza, ai fini del presente giudizio, della natura occasionale delle attività extraistituzionali non autorizzate al convenuto.
Il carattere occasionale delle attività extraistituzionali, ai sensi dell’articolo 53 TULP, rende autorizzabili attività che, comunque, necessitano di autorizzazione da parte della amministrazione di appartenenza.
Ciò che non è avvenuto nel caso di specie, sebbene in tal senso disponeva l’articolo 5 (rubricato incarichi esterni autorizzabili) del Regolamento per l’autorizzazione dell’esercizio di incarichi esterni a lavoratori dipendenti, approvato con deliberazione di GM n° 168 del 13 novembre 2006 in attuazione di quanto disposto dall’articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001.
Il Pubblico ministero ha elencato nell’atto di citazione le attività extraistituzionali, per le quali non è intervenuta alcuna autorizzazione da parte del Comune di Forlimpopoli (FC), e tanto basta al Collegio per ritenere il carattere illecito delle condotte omissive serbate dal convenuto, il quale era bene a conoscenza dell’iter amministrativo da seguire.
Il fatto che tali attività siano state svolte fuori dall’orario di lavoro e che non abbiano sottratto energie lavorative alla amministrazione di appartenenza può al massimo essere valutato come circostanza da considerare ai fini dell’esercizio del potere riduttivo, ma non nel presente giudizio, tenuto conto della reiterazione dell’illecito in un arco di tempo abbastanza ampio.
Il danno è pari ai compensi indebitamente percepiti dal dipendente pubblico che ha svolto attività extraistituzionali senza essere autorizzato ai sensi dell’articolo 53, comma 7-bis, D.lgs. n. 165/2001 e, conseguentemente, è rimasto accertato in euro 92.108,07 (novantaduemilacentootto/07), non potendosi accogliere l’eccezione difensiva secondo cui non possono essere conteggiati i compensi derivanti dalle prestazioni di lavoro sportivo.
A tale riguardo, infatti, la disposizione di cui all’articolo 2 del regolamento comunale del 2006 sugli incarichi autorizzabili ai dipendenti del Comune di Forlimpopoli è stata superata dall’articolo 53, comma 6, lett. f-ter, aggiunta dall’articolo 3, comma 1, lett. a), D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2024, n. 106.
Destituita di fondamento è, altresì, l’eccezione difensiva volta a sostenere l’applicazione dell’articolo 90, comma 23, L. n. 289/2002 in senso favorevole al convenuto.
Il comma 23 così dispone: “I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall’orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.
Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”, secondo cui “. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa ed è determinato secondo le disposizioni di questa sezione.”. La norma è entrata in vigore il 01/01/2004.
Dal combinato disposto dell’articolo 90, comma 23, L. n. 289/2002, e dell’articolo 81, comma 1, lettera m), D.p.r. n.917/1986 non si evince, invero, quanto asserito dalla difesa.
Deve aggiungersi, infine, che con l’entrata in vigore, nel 2001, del D.lgs. n. 165 e, segnatamente, dell’articolo 53 il legislatore delegato ha posto mano ad una organica revisione degli incarichi extraistituzionali dei dipendenti pubblici, che si fonda sul principio secondo cui: “3. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati dalla legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati”.
Del danno di euro 92.108,07 (novantaduemilacentootto/07) deve essere, quindi, chiamato a rispondere l’ing. DR ST in favore del Comune di Forlimpopoli (FC), oltre gli interessi legali dal deposito della sentenza e sino al dì dell’effettivo pagamento.
Le spese di giustizia, per effetto della condanna, sono a carico del medesimo e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna
ACCOGLIE
la domanda della Procura regionale e, per lo effetto, condanna l’ing. DR MA, come sopra generalizzato, al pagamento, in favore del Comune di Forlimpopoli, della somma di € 92.108,07 (novantaduemilacentootto/07) – oltre interessi legali, nei sensi in motivazione – e delle spese di giustizia, che si liquidano in € 96,00 (novantasei/00).
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott. Vittorio Raeli
(firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il 20 gennaio 2026 p. Il Direttore di Segreteria Dr.ssa Lucia Caldarelli
(firmato digitalmente)