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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/06/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 655/2022 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott.Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 655/22 R.G.A., posta in decisione all'udienza del 11.02.2025
vertente tra
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, P.Iva: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Messina, Via G. Garibaldi n. 13 presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. Carmelo Pirrotta che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Appellante
e
, nato a [...] il [...], c.f.: elettivamente CP_1 C.F._1 domiciliato in Messina, via La Farina isol. 278 n. 17, presso lo studio dell'Avv. Gabriella Serraino che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Appellato
*********** oggetto: appello avverso la sentenza n. 1326/2022, emessa dal Tribunale di Messina in data
11.07.2022 e pubblicata in data 15.07.2022, in materia di vendita di cose mobili. ************
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l'appellante: “…1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN
VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 1326/2022 emessa dal Tribunale di Messina, Giudice GOT
Dott.ssa Elena Ramatelli, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4281/2017 dell'11.07.2022, depositata in cancelleria in data 15.07.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
"1. Dichiarare inammissibili, improcedibili e/o infondate, in fatto ed in diritto, le domande attrici. 2.
Condannare l'Attore all'integrale pagamento delle spese e compensi di causa.
3. Riconoscere e dichiarare che l'Attore ha agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave e, per l'effetto, condannare lo stesso, oltre che al pagamento delle spese di lite, al risarcimento dei danni, da liquidarsi equitativamente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. In via istruttoria, a. Revocare l'Ordinanza, emessa, inaudita altera parte, in data
05/06/2019, con cui si è disposto l'accoglimento delle istanze del C.T.U. in esito ad una richiesta di parte attrice e senza previo contraddittorio con la convenuta b. Disporre il rinnovo della Parte_1
CTU, conferendo l'incarico ad altro professionista. ... " e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni
e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) In via subordinata, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento integrale del presente appello, riformare in parte qua la Sentenza impugnata, rideterminando gli importi a titolo di risarcimento in una cifra ricompresa tra un minimo di €. 500,00 ed un massimo di €. 1.000,00. 4) Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi
i gradi di giudizio…”
Per l'appellato: “…1) Preliminarmente respingere integralmente la richiesta di sospensione dell'esecutività della sent. n. 1326/2022 pubblicata il 15.07.2022 resa dal Tribunale di Messina, per insussistenza dei gravi e fondati motivi richiesti dall'art. 283 c.p.c. per le motivazioni indicate in atto;
2)
Respingere tutte le domande, ivi incluse quelle istruttorie, proposte nell'atto di appello della Parte_1 in persona del suo legale rappresentante p.t., perché infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni
[...] indicate in atto;
3) Dichiarare ammissibile ed accogliere l'appello incidentale formulato dal Prof.
[...]
per la riforma della sent. n.1326/2022 e, conseguentemente, per le descritte causali riformare la CP_1 sentenza dei capi impugnati nei termini indicati in atto;
4) In via gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del proposto appello incidentale, confermare in tutte le sue statuizioni la sent. n. 1326 del
15.07.2022 emessa dal Trib. civ. di Messina. Con vittoria di competenza e spese di lite, oltre spese generali al 15% e c.p.a. come per legge…”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio davanti al CP_1 Tribunale di Messia la Parte_1
L'attore, premesso l' acquisto dalla società convenuta, giusta ordine n° 20120234 del 30 luglio
2012, dell'autovettura SA Qasqai Eco Visia 1,6 B – 00, BIFUEL, telaio, n° 633334, targata
EM506JS, immatricolata in data 16.10.2012 per l'importo, chiavi in mano, di € 18.000,10, esponeva :
-che, nel febbraio 2016, allorquando la vettura aveva superato i 70.000 Km di percorrenza, avendo rilevato l'accensione della spia che segnalava problemi al motore, si era recato presso l' officina della Concessionaria ove era era stato accertato il “mancato scoppio del 4 Parte_1 cilindro”, la cui risoluzione avrebbe comportato un esborso di circa tremila euro;
-che, a seguito di informazioni assunte presso meccanici della zona e acquirenti di veicoli dello stesso modello o nonché di ricerche varie, aveva appreso che detti veicoli, a causa di problemi apparentemente connessi alla progettazione e/o costruzione dell'impianto, al raggiungimento dei
60.000 /70.000 Km subivano danni alla testata del motore;
-che, pertanto, nonostante il mezzo non fosse più in garanzia, aveva chiesto di procedere alla riparazione a spese di SA LI s.r.l., data la non conformità dello stesso allo standard atteso per un veicolo della gamma di appartenenza oltre che per l'esistenza di vizi, peraltro, tenuti occulti al momento dell'acquisto del veicolo;
- che, a seguito della segnalazione al numero verde della Casa madre, l'autofficina della concessionaria aveva eseguito le riparazioni, sopportandone interamente i costi, come da fatture n° 406/3 del 04.03.2016 per l'importo di € 1.049,97 di manodopera per revisione della testata e n°
405/3 del 4.03.2016 per l'importo di € 1.077,77 per la sostituzione delle valvole, ma rifiutandosi di rilasciare la garanzia sui nuovi pezzi impiantati, trattandosi di un intervento eseguito a spese della stessa;
-che sia la casa madre che la venditrice non avevano inteso provvedere al risarcimento del danno per il deprezzamento del mezzo e che anche la procedura di negoziazione assistita aveva avuto esito negativo;
- che, infine, nonostante l'intervento di riparazione, il vizio di costruzione non era stato eliminato.
Chiedeva, pertanto, che il Tribunale, accertata la presenza di vizi originari a carico dell'impianto
GPL installato, sull'autovettura taciuti dal venditore e scoperti dal compratore solo a seguito delle riparazioni e sostituzioni effettuate dalla concessionaria venditrice , tutt'ora persistenti e tali da integrare vizio di conformità del veicolo ai sensi e per l'effetto degli artt. 128, 129, 130, del D. Lgs
206/2005 c.d. Codice del Consumo e, pertanto un inesatto adempimento, condannasse la convenuta: alla riduzione del prezzo corrisposto per l'acquisto del veicolo, tenuto conto dell'uso del bene e delle sue condizioni di manutenzione, non inferiore ad € 2.100,00 pari all'importo necessario per la riparazione dell'impianto non conforme (sostituzione valvole e manutenzione testata, costi di manodopera);
- al risarcimento, ai sensi dell'art. 1494 c.c. in combinato disposto con l'art. 135 D.Lgs 206/2005 nella qualità di società venditrice, del danno da lucro cessante, ossia da deprezzamento e perdita di valore del veicolo quale conseguenza diretta ed immediata del difetto di conformità del veicolo, danno determinato in € 9.600,00, e comunque nella somma corrispondente al valore di mercato attribuibile del veicolo usato al momento della proposizione della domanda da parte della ditta venditrice.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 14.11.2017, si costituiva in giudizio la società contestando la fondatezza delle domande avanzate ex adverso e Parte_1 invocandone il rigetto, con condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c..
In particolare, deduceva che l'intervento di riparazione del veicolo di proprietà del – CP_1
conclusosi con esito fausto - non poteva in alcun modo rappresentare un tacito riconoscimento del vizio, essendo stato effettuato a titolo di mera cortesia nei confronti del cliente.
Esaurita la fase introduttiva e di trattazione, con il deposito delle memorie ex art. 183, co. VI c.p.c., il Giudice di prime cure, istruita la causa mediante audizione testimoniale e per mezzo di C.T.U., assumeva la causa in decisione ed assegnando alle parti i termini di rito.
Con sentenza n. 1326/2022 depositata in data 11.07.2022 e pubblicata il 15.07.2022 il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava la società al Parte_1 risarcimento del danno in favore dell'attore determinato in € 3.350,00, oltre interessi della domanda sino al soddisfo, con refusione integrale delle spese e compensi di lite.
Avverso tale statuizione, con atto di citazione ritualmente notificato via pec in data 30.09.2022 proponeva appello la società instando previamente per la sospensione Parte_1 dell'esecutorietà della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c. e, nel merito, invocando l'accoglimento delle conclusioni avanzate in prime cure, insistendo, sotto il profilo marcatamente istruttorio, per la revoca dell'ordinanza depositata in data 05.06.2019 con cui il Tribunale, inaudita altera parte, aveva disposto un ampliamento dei quesiti oggetto di indagini peritali, in accoglimento di una richiesta esplicitata dalla sola parte attrice.
In via subordinata e senza recedere dalle su esposte doglianze, l'appellante chiedeva, altresì, in parziale riforma della sentenza impugnata, la rideterminazione degli importi dovuti a titolo risarcitorio nell'importo compreso tra un minimo di € 500,00 ed un massimo di € 1.000,00, con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata in data 04.01.2023 si costituiva in giudizio il quale, preliminarmente, CP_1
invocava il rigetto della istanza avanzata ex art. 283 c.p.c..
Nel merito, insisteva per il rigetto delle domande azionate ex adverso, poichè infondate in fatto ed in diritto, e contestualmente proponeva appello incidentale al fine di sentire accogliere le denegate domande volte al riconoscimento del risarcimento del danno per fermo del veicolo, nonché per gli ulteriori costi di riparazione sopportati e/o noleggio di un auto sostituiva, insistendo altresì per la rideterminazione del danno sofferto.
In via gradata, in caso di mancato accoglimento delle domande avanzate in via incidentale, invocava la conferma integrale della statuizione impugnata, con vittoria di spese e compensi di lite.
Disposta con decreto presidenziale in atti la trattazione con il rito cartolare ex artt. 127 ter, co. 2,
c.p.c. e 35 d. lgs. n. 149/2022, la Corte, con ordinanza emessa all'udienza del 06.02.2023, rilevata preliminarmente l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria d inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c., rigettava l'istanza di inibitoria avanzata da parte appellante per insussistenza dei presupposti richiesti ex lege e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, dovuti a ragioni organizzative della sezione, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, con successiva ordinanza resa all'udienza dell'11.02.2025 la Corte, in diversa composizione, assumeva la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO PRINCIPALE
1.Con il primo motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza impugnata per omessa motivazione sull'eccezione di prescrizione sollevata da essa convenuta ex art.132 del Codice del
Consumo.
Rileva che l'azione volta a far valere il vizio di conformità del bene venduto, formulata ex art. 132
Codice del Consumo, era largamente prescritta, dato che il vizio si era manifestato per la prima volta nel 2016 e che, al momento dell'instaurazione del giudizio, era ampiamente decorso il termine prescrizionale di ventisei mesi decorrenti dalla consegna del veicolo.
Il motivo è infondato.
Vale, in proposito, osservare che l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, doveva essere sollevata dalla società convenuta nella comparsa di costituzione nel rispetto delle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., poste a presidio della regolarità del principio del contraddittorio tra le parti e finalizzate ad eliminare qualsivoglia forma di mutatio libelli in corso di causa, estendendo cosi il thema decidendum rispetto a fatti non dedotti negli scritti introduttivi del giudizio.
Nel caso di specie, invece, ha eccepito l'intervenuta prescrizione ex art. 132 Parte_1
Codice del Consumo solo in sede di memoria di replica , depositata, ex art. 190 c.p.c., in data
06.05.2022, in cui ha evidenziato testualmente che “Il venditore risponde per i difetti esistenti al momento della consegna ma, comunque, che si manifestino fino a due anni dopo la consegna. Nel caso di specie, l'inconveniente tecnico denunciato dal Prof. si è verificato nel 2016 ed è, CP_1
quindi, temporalmente al di fuori del periodo di garanzia cui è tenuto il venditore. Dunque, alla data dell'instaurazione del giudizio, erano ampiamente decorsi i termini sia di durata della garanzia del venditore, sia di prescrizione della relativa azione del compratore”,.
Tuttavia, mai, in precedenza, aveva eccepito la prescrizione di cui alla disciplina consumeristica né, tantomeno, può ritenersi a tal fine sufficiente il mero riferimento nella comparsa di costituzione
(v. pag. 2) alla insorgenza dei denunciati vizi dell'autovettura quando era già decorso il periodo
(triennale ) di garanzia.
Secondo i principi reiteratamente affermati dalla Corte di Cassazione in tema di prescrizione estintiva, da ribadirsi in questa sede, l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento.
Ne discende che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto Cass. n. 30303/2021).
Alla stregua di tali consolidati principi , nella specie, deve escludersi che l'eccezione di prescrizione fosse stata tempestivamente sollevata e che la convenuta, nella memoria di replica, si fosse limitata a sviluppare ed esplicitare “quanto già in atti precedentemente, argomentato” , come assume in questa sede l'appellante (v. memoria di replica).
Ed invero, al di là della genericità della deduzione, va osservato che nella comparsa di costituzione,
l'allora convenuta si è limitata a segnalare che “Solamente nel febbraio 2016 (ovverosia allorquando il veicolo non era più soggetto a garanzia), si sarebbero manifestati i primi inconvenienti tecnici, a detta dell'Attore, legati a presunti vizi di costruzione”.
Ebbene, anche a voler ritenere che la dedotta emersione dei vizi a distanza di anni dalla consegna del mezzo equivalga ad allegazione dell'inerzia del proprietario del veicolo, ciò che manca è la manifestazione della volontà di volerne profittare.
Invero, la società convenuta, pur facendo riferimento nella parte narrativa della comparsa di costituzione, alla detta circostanza, ha contestato nel merito ( e non vi via subordinata, come sarebbe stato necessario ove fosse stata effettivamente eccepita la prescrizione) la domanda attorea, rilevando l' insussistenza degli allegati difetti di costruzione e del danno.
Deve, allora, ritenersi che l'eccezione di prescrizione sia stata sollevata solo nella memoria di replica, che- come la comparsa conclusionale - assolve unicamente una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non potendo contenere domande o eccezioni nuove.
L'eccezione, pertanto, poiché non sollevata nelle precedenti fasi del giudizio, era inammissibile per tardiva introduzione , sicchè deve ritenersi che il primo decidente, esaminando nel merito le domande formulate dal , abbia inteso implicitamente rigettarla. CP_1
A ciò aggiungasi che il riconoscimento, da parte del venditore, dei vizi della cosa alienata può avvenire anche "per facta concludentia" quali l'esecuzione di riparazioni o la sostituzione di parti della cosa medesima ovvero la predisposizione di un'attività diretta al conseguimento od al ripristino della piena funzionalità dell'oggetto della vendita (Cass. n. 7301/2010).
Ebbene, nella specie, la circostanza che la riparazione del mezzo sia stata effettuata senza alcun esborso da parte del proprietario inequivocabilmente dimostra l'avvenuto riconoscimento della loro riconducibilità a difetto di costruzione, che ha l'effetto di svincolare il diritto del proprietario dai termini di decadenza e prescrizione e che integra una condotta incompatibile con la volontà di farne valere l'eventuale decorrenza , ove già verifcatasi.
§
2. Con il secondo motivo di appello l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva ritenuto che il vizio presentato dall'automobile di proprietà del fosse riconducibile a difetto di produzione, che avesse natura di vizio occulto CP_1 ed, infine, che l'attivazione da parte della società venditrice al fine di eliminare tale problematica costituisse in realtà un riconoscimento tacito della paternità del vizio in questione, non sussistendo agli atti alcuna prova idonea a dimostrare che la riparazione fosse in realtà avvenuta a titolo di mera cortesia.
A dire dell'appellante, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, che aveva aderito pedissequamente alle conclusioni rassegnate dal c.t.u., non risultava acquisita agli atti nessuna prova dell'esistenza del dedotto difetto di produzione, tale non essendo le errate opinioni di taluni forum consultanti dal né, tantomeno, i pareri di “meccanici di zona e conoscenti”. CP_1
Non risultavano, infatti, acquisite né dimostrate evidenze di malfunzionamenti del veicolo anteriori a quello verificatosi nell'anno 2016, tali da comprometterne la conformità contrattuale e fondare le richieste avanzate dalla parte attrice, dato che l'inconveniente prospettato si era manifestato a distanza di quattro anni dall'acquisto del veicolo, in un momento in cui esso aveva percorso 73.000 chilometri.
Aggiunge l'appellante che l'attività riparativa svolta, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, rispondeva esclusivamente a una logica di carattere commerciale orientata alla soddisfazione e fidelizzazione della clientela e rappresentava nient'altro che la manifestazione di particolare attenzione nei confronti del cliente in questione.
Dall'esame della corrispondenza intercorsa tra la SA LI e il difensore Parte_1
del emergeva, infatti, un quadro fattuale e probatorio divergente rispetto a quella delineata CP_1
erroneamente dal Giudice di prime cure.
In particolare, risultava agli atti una nota e-mail datata 16.01.2017 – circostanza mai contestata – nella quale SA LI aveva rigettato le ulteriori pretese risarcitorie avanzate dal , CP_1 qualificando l'inconveniente denunciato e prontamente risolto non come “danno,” bensì come una mera “segnalazione” di guasto, senza riconoscere alcun vizio occulto.
Il motivo è infondato.
La questione va, indiscutibilmente, ricondotta alla previsione di cui all'art. 130 del Codice del
Consumo, dovendosi individuare nell'odierno appellato un consumatore ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il cui art. 3, lett. a), riprendendo la definizione di cui all'art. 1469 bis c.c, qualifica il consumatore o l'utente come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
Non può essere, infatti, revocato in dubbio che il abbia agito, nell'acquisto dell'autovettura, CP_1
per scopi personali, estranei a qualunque fine imprenditoriale, e che, pertanto, la disciplina cui fare riferimento è quella appena menzionata.
Ai sensi dell'art. 129, commi 1 e 2, del D.lgs.. 206/2005, il venditore è tenuto a consegnare al compratore beni conformi al contratto di vendita, ossia idonei allo scopo cui sono usualmente destinati i beni della medesima categoria e in possesso delle qualità e delle prestazioni che il consumatore può legittimamente aspettarsi.
Ebbene, l'art 130 del cod. cons., nella previgente formulazione applicabile ratione temporis al caso in esame, stabiliva che: “1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9. 3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. (…) 7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene. (…) 10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile
o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.”
Emerge quindi chiaramente dalla normativa sopra riportata che, nel caso di asserito difetto di conformità del bene, il venditore è tenuto alla riparazione del bene o alla sostituzione, a seconda del rimedio richiesto dalla parte, e salvo che uno dei due rimedi indicati non risulti eccessivamente oneroso.
Nel caso in cui, invece, uno dei due rimedi risulti impossibile o eccessivamente oneroso, ai sensi del comma 4, il consumatore può richiedere o la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo o il risarcimento del danno patito;
con la specificazione che, ai sensi dei citati commi 8 e 10, la riduzione del prezzo e/o il risarcimento del danno devono tenere sempre conto dell'uso del bene che è stato fatto nelle more dal consumatore e che la risoluzione del contratto non è mai possibile nel caso di difetto di conformità di lieve entità.
Nel caso in esame, è pacifico che il difetto di conformità si sia palesato nel febbraio del 2016 al raggiungimento dei 70.000 km, circa 3 anni e mezzo dopo l'acquisto del veicolo, effettuato in data
30.07.2012.
Sebbene tale ex se escluderebbe l'applicazione della disciplina consumeristica, tuttavia, non può essere in alcun modo trascurato che, a seguito del rifiuto di procedere alla riparazione del dedotto vizio di produzione ,opposto dalla il si sia rivolto alla casa madre, Parte_1 CP_1
ottenendo la riparazione delle anomalie segnalate con onere a carico della stessa nonché della società venditrice, operante sul territorio.
Tale condotta acquiescente costituisce prova manifesta della piena consapevolezza, da parte della casa madre, circa la preesistenza del vizio di conformità atteso che, la suddetta società, pur omettendo di richiedere una perizia sul veicolo, ha, nondimeno, dato corso alla richiesta di riparazione sulla base di una mera interlocuzione telefonica.
Il difetto di produzione è stato, per di più, riscontrato dagli accertamenti eseguito dal c.t.u., che ha ricondotto la problematica lamentata dall'attore ad un eccessivo surriscaldamento delle valvole presenti nella testata del motore, che giustificavano il depotenziamento del mezzo.
In particolare, il Consulente ha affermato che, con riferimento alla testata del motore, “La Fig. 8, riferentesi alla testata motore (revisionata a 73.349 Km), mostra evidenti ponti neri di residui carboniosi tra le sedi valvole, principalmente tra quelle di scarico. La quantità più importante di depositi carboniosi si rileva in corrispondenza del quarto cilindro, così come già evidenziato in
Fig. 7,sul cielo del pistone corrispondente. Sono, inoltre, presenti punti di bruciature localizzate
e tracce di residui di combustione di colore marroncino. Anche in questo caso, come per i pistoni, viene evidenziata una sofferenza termica in camera di combustione, dovuta a temperature troppo elevate… La Fig. 9 e la Fig. 10 mostrano evidenti segni di usura delle valvole di scarico (83.074
Km di vita), con importanti accumuli carboniosi e segni di arroventamento nella parte bassa dello stelo, tra il fungo e l'altezza di introduzione in guida di scorrimento (tratto esposto ai gas combusti nel condotto di scarico). Non si rilevano deformazioni a tulipano dei piattelli, ma deformazioni localizzate sullo stelo ed erosioni e bruciature in corrispondenza della superficie tronco-conica di battuta con le relative sedi riportate sulla testata. Sicuramente, le temperature che hanno causato la carbonizzazione e le conseguenti deformazioni, hanno comportato una dilatazione dello stelo che, in sinergia con le erosioni e le deformazioni della superficie troncoconica del piattello, non ha più permesso una chiusura ottimale delle valvole e, quindi, la loro tenuta. Quanto descritto è sicuramente compatibile con Il “notevole depotenziamento del mezzo” lamentato dalla parte attrice.”.
Ha aggiunto che “dall'osservazione delle foto in Fig. 9 ed in Fig. 10 e da quanto riportato nella sezione “Rilievi e commenti” si evince chiaramente che la qualità delle valvole non è ottimale relativamente alla geometria, all'architettura del motore, alla geometria dell'impianto di raffreddamento ed al funzionamento con un impianto di alimentazione a GPL. Andrebbero adottate tipologie di valvole differenti, realizzate in leghe maggiormente resistenti alle alte temperature.” Ed infine che “A ciò si aggiunge anche un danneggiamento delle sedi valvole della testata, che devono sicuramente essere rettificate. Quanto qui esposto è sicuramente compatibile con Il “notevole depotenziamento del mezzo” lamentato dalla parte attrice. La prima avaria al motore dovuta al cattivo funzionamento delle valvole si è avuta nel febbraio del 2006, a 73.349
Km, la seconda avaria si è verificata nel dicembre del 2018, a 154.423 Km, quindi a 81.074 Km dal primo guasto. Il quesito, nella parte relativa al giudizio prognostico relativamente al manifestarsi della stessa tipologia di guasto, appare dunque superato dall'evento occorso nel dicembre del 2018. Le due avarie, infatti, sono in stretta correlazione e la causa appare essere la medesima: le valvole e le sedi riportate sulla testata del motore mal sopportano le alte temperature derivanti dalla combustione del GPL.”.
Ebbene, a fronte di tali emergenze, la pretesa di giustificare le riparazioni come un atto di cortesia nei confronti del cliente, nell'ambito di una strategia di fidelizzazione, si rivela priva di consistenza giuridica e fattuale.
Tale argomentazione mira, infatti, a ridimensionare il significato delle riparazioni effettuate, escludendo qualsivoglia ammissione di responsabilità circa il vizio originario del veicolo che, invece, è stato pienamente provato.
Invero, il riconoscimento del difetto in base ad un colloquio telefonico, avvenuto senza che fosse necessaria un'istruttoria tecnica specifica sul mezzo, rappresenta un chiaro indice della consapevolezza pregressa della problematica, anche avuto riguardo al costo della riparazione..
Pertanto, l'essere stato l'intervento effettuato senza oneri per il proprietario costituisce riprova del fatto che il difetto rientrava tra quelli sistematicamente riscontrati su veicoli analoghi.
La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il riconoscimento dei vizi - atto confessorio per la cui efficacia non è richiesta alcuna forma o formula sacramentale - può realizzarsi con qualsiasi manifestazione di verità o di scienza, purché univoca, sia attraverso una dichiarazione espressa del venditore sia tacitamente, per fatti concludenti, tra cui rientrano la riparazione da parte del venditore della cosa difettosa o la sua sostituzione.
Non è necessario che, nell'atto di riconoscere i vizi, l'alienante ne indichi la causa o ammetta la propria responsabilità o assuma alcun obbligo.
Il riconoscimento può essere validamente effettuato "per conto del venditore, anche da mandatari investiti solo del potere di esaminare la merce" (cfr. Cass., 22 ottobre 2013, n. 23970; Cass., 25 luglio 2013, n. 18050).
Nella specie, se la riparazione fosse stata davvero una manifestazione di mera cortesia, priva di implicazioni sul riconoscimento del vizio, la casa madre avrebbe avuto tutto l'interesse a vincolarla eventualmente ad un'iniziativa commerciale, quale ad esempio una proposta di garanzia estesa o un intervento straordinario discrezionale.
Invece, la tempestiva assunzione del costo senza ulteriori riserve, nonostante la scadenza della garanzia circa il buon funzionamento del prodotto, evidenzia una presa d'atto della non conformità originaria o della conoscenza delle lamentate problematiche rispetto ad altri casi analoghi.
Questa circostanza, corroborata dalla documentazione agli atti, impedisce di qualificare le riparazioni come un gesto di liberalità, ma piuttosto le configura come un “obbligo” derivante dalla consapevolezza dell'esistenza del difetto rinvenutosi sul bene in questione.
Né si rivela idonea ad escludere l'esistenza del vizio di conformità l'argomentazione della società appellante, basata sulla corrispondenza intercorsa tra SA LI ed il CP_1
La mera circostanza che la casa madre abbia respinto le ulteriori richieste risarcitorie avanzate dal
, ritenendo la “segnalazione” chiusa in quanto non qualificabile come “guasto”, non appare CP_1
un elemento decisivo né sufficiente per negare la presenza del vizio originario.
Difatti, l'iniziale presa in carico della problematica da parte della casa madre e l'avvenuta riparazione costituiscono elementi sintomatici della riconosciuta esistenza di un difetto di conformità, che non può essere invalidato dalla successiva decisione di non accogliere le richieste risarcitorie ulteriori.
E' utile ribadire che la casa madre, non essendo più vincolata da obblighi contrattuali di assistenza, laddove non avesse riscontrato delle anomalie legate ad un difetto di produzione, avrebbe avuto pieno diritto di rifiutare gli interventi anziché eseguirli senza riserve.
Tuttavia, la decisione di effettuare le riparazioni a proprie spese, senza che il cliente fosse più coperto da alcuna protezione contrattuale, costituisce un ulteriore indizio della consapevolezza, da parte della casa madre, circa la natura originaria e strutturale del difetto contestato.
§
3. Con il terzo motivo di appello, parte appellante critica la decisione impugnata per avere il
Giudice di primo grado ritenuto ammissibili nuove prove , tra cui una perizia giurata, offerte dall'attore in assenza di richiesta di rimessione in termini e al di fuori dei limiti temporali scanditi dalle preclusioni processuali di cui all'art. 183 c.p.c., consentendo con ciò la valorizzazione di una nuova voce di danno che, al momento dell'introduzione del giudizio, non era stata neppure allegata.
L'allora attore, pur in assenza di un provvedimento autorizzativo formalmente emesso, aveva prodotto agli atti una perizia giurata redatta dal Prof. – già designato come consulente R_1 tecnico di parte con la memoria istruttoria presentata nei termini – ed, altresì, ottenuto l'ampliamento dei quesiti da sottoporre al c.t.u. rispetto a quelli originalmente formulati nel provvedimento istruttorio datato 21/27 febbraio 2019.
L'appellante evidenzia che l'azione originariamente promossa dal mirava a dimostrare – CP_1
senza, peraltro, supportare in alcun modo tale deduzione- che le valvole sostituite nel 2016 dalla si erano rivelate inadeguate a risolvere il malfunzionamento lamentato, poichè, Parte_1
sebbene nuove, sarebbero state comunque soggette al medesimo difetto consistente in
"surriscaldamento e allungamento".
Rileva che una prova simile non solo avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, in quanto finalizzata alla dimostrazione di un danno futuro e incerto, anziché concreto e attuale, e non suffragata da evidenze probatorie, ma basata esclusivamente su riferimenti a "forum di discussione internet", insufficienti ad assolvere all'onere probatorio gravante sull'attore ai sensi dell'art. 2967
c.c. , ma , qualora ammessa, sarebbe stata impossibile da effettuare.
L' accertamento tecnico richiesto, infatti, avrebbe presupposto lo smontaggio del motore (nello specifico, della testata del motore), operazione non realizzata e non realizzabile, sicchè le pretese aggiuntive del avrebbero dovuto essere respinte. CP_1
Aggiunge l'appellante che l'allora attore, dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., lamentando una perdita di potenza del veicolo, si era rivolto, anziché a un centro
"autorizzato" alla riparazione di veicoli SA, a un'officina di sua fiducia e che, in tale sede, senza instaurare un contraddittorio con la convenuta il motore era stato Parte_1
smontato e ne era stata persino spianata la testata, così compromettendo la validità di ogni accertamento tecnico affidabile e con valore probatorio.
Successivamente, il aveva richiesto a un tecnico di redigere una perizia giurata allo scopo CP_1
di sostenere la domanda di ampliamento dei quesiti da sottoporre al c.t.u. .
Ciò premesso, sostiene che tale produzione costituiva un'inammissibile mutatio libelli, in quanto le nuove domande formulate si discostavano da quelle originarie, introducendo un oggetto di indagine nuovo e funzionale all'affermazione di responsabilità nonché alla richiesta di risarcimento di danni estranei ai fatti dedotti nel processo.
Aggiunge la società appellante che, pur essendo consentita la rimessione in termini anche dopo la scadenza dei termini perentori, è , però, necessario che il giudice effettui una rigorosa valutazione sull'ammissibilità della richiesta della parte istante, motivando adeguatamente il provvedimento, mentre, nel caso in esame, tale motivazione era mancata. Invero, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza in merito al corretto instaurarsi del contraddittorio sui fatti sopravvenuti, il Giudice di prime cure aveva ostacolato la possibilità per essa convenuta di formulare istanze probatorie idonee a contrastare le nuove domande avanzate dall'attore.
Di fatto, nessun contraddittorio era stato instaurato ed il decidente non aveva correttamente applicato i principi recentemente enunciati dalle Sezioni Unite (cfr. Sent. nn. 3086/2022 e
6500/2022), secondo cui l'accertamento peritale che trascenda il petitum della domanda e si fondi su evidenze fattuali ulteriori rispetto a quelle dedotte dall'attore, si colloca fuori dai limiti della stessa, generando una nullità rilevabile d'ufficio o deducibile in sede di impugnazione ai sensi dell'art. 161 c.p.c.
Inoltre, aggiunge l'appellante, la c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado risultava viziata da evidenti lacune logiche e procedurali, come prontamente contestato nelle note del 30 luglio 2019.
Tali rilievi riguardavano l'incompletezza degli esami tecnici, la mancata risposta ai quesiti integrativi richiesti e la valorizzazione di presunzioni non supportate da elementi obiettivi, sconfinanti in affermazioni apodittiche estranee ai profili tecnici demandati al CTU.
L'elaborato peritale, inoltre, non aveva fornito alcuna indicazione tecnica in merito a eventuali componenti "più performanti" o alle specifiche delle valvole di fabbrica, né certificato che quelle esaminate fossero effettivamente appartenenti al veicolo oggetto di causa e tale carenza probatoria impediva di stabilire se il malfunzionamento lamentato fosse riconducibile a un difetto di produzione o, alternativamente, a un errato montaggio dei nuovi componenti durante la prima riparazione.
Il motivo è infondato, sebbene la motivazione del primo decidente richieda un'opportuna integrazione.
Vale rammentare che , muovendosi nel solco tracciato dagli ultimi arresti delle SS.UU. in tema di modifica della domanda (sentenze n.12310/ 2015 e n.2244/2018), la Corte di Cassazione ha proprio di recente affermato che “In tema di danni sopravvenuti e di modificabilità della domanda, se si resta nell'ambito della "medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio", anche un mutamento di causa petendi e petitum non dà vita a domanda nuova, ma ad una mera "modifica" di quella originaria, ammissibile e consentita sino al deposito delle memorie ex art. 183 comma 6
c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) e configurabile anche in caso di domanda che non si sostituisce alla domanda originaria, ma ad essa si cumula" (Cassazione civile sez. III,
19/02/2025, (ud. 12/02/2025, dep. 19/02/2025), n.4410).gli ultimi arresti La Corte di legittimità, con un pronunciamento di portata chiarificatrice, ha precisato che, laddove l'attore, nel corso del giudizio, alleghi ulteriori danni sino al decorso delle preclusioni assertive, tale integrazione non configura un'ipotesi di mutamento o ampliamento del thema decidendum, bensì una mera specificazione della domanda originaria e come tale deve ritenersi ammissibile.
Questo principio si pone in antitesi rispetto alle interpretazioni più restrittive adottate in precedenza, riaffermando la possibilità per parte attrice di integrare e precisare la propria pretesa risarcitoria, senza incorrere nelle limitazioni tipiche delle domande nuove.
Si tratta, dunque, di un indirizzo che contribuisce a delineare un margine interpretativo più elastico in materia di evoluzione delle domande nel corso del giudizio, con l'obiettivo di garantire una maggiore aderenza alla realtà fattuale del contenzioso e una più equa tutela dei diritti azionati.
In definitiva, la domanda che, prima delle suddette sentenze delle Sezioni Unite, era generalmente ritenuta una domanda nuova inammissibile è diventata una domanda modificata ammissibile, se introdotta nei termini dell'art. 183 comma 6 c.p.c., a prescindere dalle prospettazioni difensive del convenuto
Ebbene, nella specie, evidentemente priva di pregio è il profilo di doglianza che fa leva sull'irrituale ammissione di nuove prove in conseguenza della produzione della perizia stragiudiziale, che va ritenuta un semplice mezzo di difesa al pari delle deduzioni e delle argomentazioni dell'avvocato.
Invero, la perizia stragiudiziale costituisce una mera allegazione difensiva, priva di ogni valore probatorio, tanto che il giudice del merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse (Cass.n. 3104/2021).
La doglianza è parimenti infondata anche in ordine agli ulteriori profili in cui essa si articola.
Deve, innanzitutto, escludersi che , con l'istanza del 31.01.2019, con cui aveva CP_1
lamentato che , nonostante le riparazioni effettuate dalla nel 2016 , nella metà di Parte_1
dicembre 2018 si era nuovamente verificato il depotenziamento del veicolo, e conseguentemente richiesto l'estensione del mandato già conferito al c.t.u., al fine di accertare la causa della suddetta problematica e verificare se la stessa fosse riconducibile a un'errata esecuzione delle riparazioni effettuate dalla società venditrice, abbia introdotto una domanda nuova .
Ciò in quanto il predetto attore ha allegato un danno riconducibile al medesimo fatto generatore descritto nell'atto introduttivo ( presenza di un vizio di produzione ed inadeguatezza dell'intervento di riparazione eseguito nel 2016) ed essendosi, pertanto, mosso “nell'ambito della medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio”
E se è vero che tale problematica è stata esplicitata nell'istanza del gennaio 2019, quando già era ampiamente decorso il termine di cui all'art. 183 c.p.c., senza la presentazione di alcuna istanza di rimessione in termini, va, però, osservato che già nell'atto di citazione – come pure rilevato nella parte narrativa della sentenza impugnata – il aveva lamentato l'inadeguatezza delle CP_1 riparazioni, assumendo che l'intervento eseguito nel 2016 non aveva eliminato il vizio, evidentemente alludendo alla ripresentazione delle medesime problematiche.
L'allegazione – dopo la scadenza dei termini ed art. 183 c.p.c. – della ripresentazione dell'inconveniente non costituiva, pertanto, un inammissibile ampliamento della domanda, trattandosi di un danno eziologicamente connesso con il vizio di produzione descritto nell'atto introduttivo
Attraverso la rappresentazione della ulteriore manifestazione del malfunzionamento dopo gli interventi eseguiti dalla società venditrice il non ha fatto altro che ribadire quella inidoneità CP_1 delle riparazioni già lamentata nell'atto di citazione.
Di conseguenza, deve ritenersi incensurabile l'ampliamento del mandato già conferito al c.t.u., al fine di verificare l'eventuale sussistenza di un nesso eziologico tra l'evento del 2018 e quelli precedentemente occorsi al medesimo veicolo, già documentati agli atti.
Non coglie nel segno neppure l'ulteriore argomentazione dell' appellante circa il difetto di contraddittorio nella fase di smontaggio del motore e di spianamento della testata ad opera di un meccanico di fiducia del . CP_1
Anzitutto, non si riscontra in atti alcuna prova idonea a dimostrare che il meccanico di fiducia del
, tale , abbia mai spianato la testata, compromettendo la bontà di qualsiasi CP_1 Persona_2
indagine ispettiva.
Il predetto, invero, sentito quale teste all'udienza del 20.03.2019, ha dichiarato che “…Nel corso del mio accertamento eseguito, ripeto, nel dicembre 2018, ho effettuato una diagnosi elettronica da cui è scaturito che l'autovettura presentava problemi meccanici e non elettronici. Ho smontato la testata e ho verificato che le valvole sono usurate…”.
L'indagine peritale, inoltre, è stata condotta senza alcuna difficoltà, avendo il c.t.u. in sede di sopralluogo, verificato che “la testata del motore del veicolo SA QASHQAI tg. EM506JS risultava essere disassemblata e …. i relativi componenti meccanici, tra cui anche le valvole di aspirazione e di scarico, erano posizionati sul banco di lavoro…”.
Ebbene, ritiene la Corte che , in assenza di qualsivoglia elemento di prova contraria, il mero disassemblamento della testata non abbia comportato alcuna manomissione, tale da pregiudicare l' indagine peritale.
Generica risulta, inoltre, la doglianza in punto di mancata risposta da parte del c.t.u. ai rilievi di parte convenuta nella misura in cui essi non sono stati specificamente riproposti in questa sede .
Invero, il mero richiamo alla nota del 30 luglio 2019 non è sufficiente ad assolvere l'onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall'art. 342 cod. proc. civ., dato che i motivi di gravame devono essere contenuti nell'atto d'impugnazione e, peraltro, la generica "relatio" a tutto quanto prospettato in prime cure finisce per eludere il menzionato precetto normativo, domandando inoltre al giudice "ad quem" un'opera d'individuazione delle censure che la legge processuale non gli affida.
E se è vero che l'ausiliario non ha fornito alcuna indicazione tecnica in merito a eventuali componenti "più performanti" o alle specifiche delle valvole di fabbrica, tuttavia, l'appellante neanche genericamente ha indicato la decisività di siffatto accertamento.
Parimenti priva di rilievo è la mancata certificazione della corrispondenza tra le valvole esaminate e quelle effettivamente appartenenti al veicolo oggetto di causa, in assenza dell'allegazione di un benchè minimo elemento che induca a porre in dubbio siffatta corrispondenza.
Quanto, poi, all'omessa descrizione da parte del c.t.u. in ordine al tipo di intervento posto in essere dal meccanico al fine di evitare il ripetersi in futuro di un analogo inconveniente, è sufficiente Pt_2
richiamare le dichiarazioni rese dal predetto in sede di audizione testimoniale circa l'espletamento di “una diagnosi elettronica da cui è scaturito che l'autovettura presentava problemi meccanici
e non elettronici.”
Ha aggiunto il teste di essersi limitato a smontare la testata, verificando lo stato delle valvole, nulla avendo, invece, riferito circa interventi riparativi posti in essere, né risultando che domanda afferenti all'argomento gli siano state rivolta dalla difesa della che oggi Controparte_2
addebita al c.t.u. la mancata verifica.
Non si apprezza, infine, la dedotta esistenza di vizi logici della c.t.u. , riconducibili, a detta dell'appellante , alla mancata verifica ad opera dell'ausiliario dell'incidenza di alcune variabili legate allo stile di guida osservato dal consumatore ed improntato a modalità più conservative.
Come, infatti, osservato dall'appellato, non risulta che al sia mai stato raccomandato l'uso CP_1 alternato delle due modalità di alimentazione del veicolo al fine di evitare l'insorgenza delle problematiche poi effettivamente verificatesi .
§ 4. Con il quarto motivo di appello l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere il primo Giudice riconosciuto in capo al , che aveva già ottenuto la riparazione gratuita CP_1 del veicolo, qualificata in termini di risarcimento in forma specifica, un' ulteriore voce risarcitoria nella misura di € 3.350,00 a titolo un presunto deprezzamento del veicolo;
deprezzamento, questo, dovuto, non in conseguenza del danno originario ma, bensì, a seguito all'evento dannoso sopravvenuto a seguito dello spirare dei termini ex art. 183 c.p.c..
Deduce, in particolare, l'intrinseco vizio motivazionale da cui era affetta la sentenza impugnata poiché, nel caso in cui il bene oggetto di vendita presenti un vizio di conformità imputabile al venditore, il consumatore, ex art. 130 Codice del Consumo, può far valere nei confronti del professionista inadempiente i soli rimedi ivi indicati ovvero la riparazione del mezzo, la sostituzione dello stesso, la riduzione del prezzo o, in extrema ratio, la risoluzione del contratto, non essendo in alcun modo menzionato il diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento.
Tale forma di riparazione, sebbene rientri fra l'altro tra i diritti attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico italiano, si pone quale rimedio alternativo rispetto all'esecuzione in forma specifica.
L'appellante evidenzia, altresì, la contraddittorietà della motivazione per avere il decidente, per un verso, ritenuto inammissibili le domande risarcitorie relative al fermo tecnico e ai costi di riparazione del veicolo, in quanto riferibili a un fatto sopravvenuto e non dedotto nei termini processuali;
per altro verso, riconosciuto il danno da deprezzamento del mezzo come conseguenza del medesimo fatto sopravvenuto, in palese contraddizione con le proprie premesse logiche.
Il motivo è infondato.
Come già rilevato, in caso di difetto di conformità di un bene, il consumatore è tutelato dai rimedi previsti dall'art. 130 del D.lgs. . 206/2005 (Codice del Consumo), che gli riconoscono il diritto al ripristino gratuito della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, nonché, ove tali soluzioni non siano praticabili, alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.
Sebbene il risarcimento del danno non sia espressamente contemplato tra i rimedi elencati nell'art. 130 Cod. Cons., la Suprema Corte ha chiarito che tale tutela non può considerarsi preclusa al consumatore.
Ha, infatti, affermato che, ai sensi dell'art. 135 del codice del consumo, i rimedi ordinari previsti dal diritto italiano concorrono con quelli previsti a tutela del consumatore dalla disciplina specifica, dato che la normativa comunitaria ha trovato ingresso nell'ordinamento interno per incrementare le garanzie del consumatore e non certo per ridurle (Cass. n.108/2020).
L'art. 135 Cod. Cons. dispone, in particolare, che i rimedi previsti dal Codice del Consumo “non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico”, tra cui il risarcimento del danno previsto dall'art. 1494 c.c., che può essere autonomamente esercitato, senza che sia necessario avanzare contestualmente anche la richiesta di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo.
Tale facoltà si estende, secondo l'orientamento della giurisprudenza, anche alle ipotesi previste dall'art. 130, comma 7, Cod. Cons., che includono i casi in cui la sostituzione o la riparazione del bene risultino impossibili o eccessivamente onerose.
In tale evenienza, il consumatore, oltre a poter agire per l'ottenimento degli strumenti di tutela previsti dal Codice del Consumo, conserva il diritto di esperire un'azione risarcitoria per il pregiudizio patito, conformemente ai principi generali di responsabilità contrattuale e extracontrattuale.
Questa interpretazione garantisce un livello di protezione rafforzato per il consumatore, evitando che eventuali limitazioni dei rimedi esplicitamente previsti dal Codice del Consumo possano precludere il riconoscimento del danno subito a causa del vizio di conformità .
Ad avviso della Corte , non vi è alcuna ragione che precluda l'applicazione di tali principi anche al caso di specie, posto che le riparazioni operate sul veicolo dalla nel marzo Parte_1
2016, non si sono rivelate risolutive , a causa della riproposizione delle medesime problematiche anche successivamente.
Vale, in proposito, ribadire che il consulente, incaricato di esaminare e descrivere “…lo stato attuale del mezzo” ; di verificare “se lo stesso, in conseguenza dei lavori eseguiti, sia perfettamente funzionante o se presenti vizi riconducibili al malfunzionamento delle valvole ….”e inoltre “se i vizi denunciati abbiano 24 comportato un deprezzamento del veicolo e se ne abbiano determinato un deprezzamento ed in che misura”, ha concluso affermando che “Le due avarie, infatti, sono in stretta correlazione e la causa appare essere la medesima: le valvole e le sedi riportate sulla testata del motore mal sopportano le alte temperature derivanti dalla combustione del GPL..”.
Tale conclusione evidenzia come le riparazioni effettuate dalla pur essendo state Parte_1
eseguite senza alcun onere a carico del , non abbiano efficacemente eliminato la CP_1
problematica, bensì ne abbiano procrastinato la definitiva risoluzione.
Poiché, dunque, il veicolo risultava affetto dai medesimi difetti già riscontrati nel 2016,non vi è ragione per negare al il riconoscimento del risarcimento del danno da deprezzamento, che, CP_1 però, - va anticipato sin d'ora- necessita di una rimodulazione per quel che si dirà appresso.
§
5. Con il quinto motivo di gravame, l'appellante censura il capo della sentenza concernente la quantificazione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio al . CP_1
In particolare, premette che, secondo le valutazioni del c.t.u., il deprezzamento del mezzo si componeva di tre quote :
- la prima consistente nel costo di riparazione di un inconveniente analogo a quello del febbraio del 2016, con un minimo di 2.100 € ed un massimo di 2.600 € (l'inconveniente, analogo, si è poi verificato realmente nel dicembre del 2018);
- la seconda consistente nei costi relativi ai disagi per la mancata fruizione del proprio mezzo a causa del guasto e dei tempi di riparazione, quantificabile in un importo che va da 200 € a 300 €;
-la terza consistente in uno sconto che renda “appetibile” il mezzo sul mercato, nonostante il verificarsi di problematiche dovute all'eccessivo riscaldamento delle valvole e delle relative sedi riportate sulla testata, e che può quantificarsi in una cifra che va da 500 € a 1.000 €.”
Muovendo da tale valutazione, l'ausiliario aveva concluso nel senso che: “il deprezzamento del mezzo, quindi, è quantificabile in un minimo di 2.800 €, con valore residuo del mezzo di 4.500 €, ed in un massimo di 3.900 €, con valore residuo del mezzo di 3.400 €.. “
Tanto evidenziato , l'appellante lamenta che il primo decidente, pur ritenendo che, a fronte dell'originaria riparazione gratuita , al spettasse esclusivamente la terza componente, ossia CP_1
lo sconto da applicare per rendere appetibile il veicolo sul mercato, attesa la mancata definitiva risoluzione delle problematiche, aveva quantificato il danno da deprezzamento in € 3.500,00.
Deduce la manifesta erroneità ed incongruità di tale quantificazione, che non riflette l'importo indicato dal consulente.
Il motivo è fondato.
La decisione impugnata risulta viziata da un'evidente contraddittorietà.
Il Giudice di prime cure, pur ritenendo accoglibile unicamente la terza voce di danno, quantificata in un importo variabile tra € 500,00 e € 1.000,00, ha di fatto riconosciuto un ammontare complessivo di € 3.350,00.
Tale errore scaturisce da una errata interpretazione delle conclusioni del c.t.u., che aveva quantificato il deprezzamento del mezzo “ in un minimo di 2.800 €, con valore residuo del mezzo di 4.500 €, ed in un massimo di 3.900 €, con valore residuo del mezzo di 3.400 €” riferendosi non esclusivamente alla terza voce di danno, bensì alla somma di tutte e tre le voci indicate a titolo di deprezzamento.
Occorre , pertanto, procedere alla rideterminazione del quantum.
Ma poiché tale questione risulta anche oggetto dell'appello incidentale, appare opportuno riservarne la soluzione all'esito della disamina del gravame incidentale.
§
6.-Con il primo motivo di appello incidentale il lamenta l'erroneità della sentenza CP_1
impugnata per avere il primo decidente ritenuto inammissibile la pretesa risarcitoria avente ad oggetto i danni occorsi nel dicembre 2018 ed, in particolare, il danno da fermo tecnico del veicolo ed i costi di riparazione, erroneamente affermando che gli stessi non costituivano una forma di danno -conseguenza del vizio occulto dedotto ab origine, ma, piuttosto, una diversa fattispecie di danno generatasi successivamente.
Nel censurare tale statuizione, evidenzia l'assenza di qualsivoglia mutatio libelli, rientrando nella facoltà dell'attore la possibilità di domandare in giudizio danni diversi per quantità o qualità rispetto a quelli prospettati in citazione, estendendo l'indagine del giudizio in conseguenza del medesimo fatto generatore.
Peraltro, continua l'appellante , il Giudicante, con ordinanza del 05.06.2019, aveva disposto l'ampliamento degli accertamenti peritali ed aveva pure ritento ammissibile la produzione documentale avente ad oggetto la ripresentazione di danni non correttamente risolti.
Il motivo è infondato.
L'appellante incidentale invoca il riconoscimento di due nuove voci di danno (fermo tecnico del veicolo e nuove riparazioni concernenti il danno patito nel 2018) allegate in sede di rilievi alla c.t.u,, assumendo che il Giudice di prime cure, ammettendo l'ampliamento dell'indagine peritale all'accertamento di una correlazione tra l'evento occorso nel 2018 e quello originariamente dedotto nel 2016, avrebbe dovuto riconoscere anche tali danni ulteriori.
Ebbene, pur a volere ritenere che l'allegazione di tali nuove voci di danno , riconducibili al medesimo fatto generatore indicato nell'atto introduttivo (vizio di produzione non risolto in sede di riparazione ) ,non comportasse una inammissibile mutatio libelli, nondimeno, la censura si appalesa del tutto infondata.
Ciò in quanto la documentazione versata in atti dal , al di fuori dei termini di cui all'art. 183 CP_1
c.p.c., consistente in fatture di noleggio di autovetture nonché in fatture emesse dal meccanico R_
, non comprovano tali voci danno .
Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo ( ex ultimis Cass. n.32946/2024)
La Suprema Corte ha reiteratamente affermato che il danno da fermo tecnico deve essere oggetto di esplicita prova, che deve attenere tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che dalla impossibilità della sua utilizzazione sia derivato un danno, quale, ad es., quello riconnesso alla impossibilità dello svolgimento di un'attività lavorativa ovvero all'esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi (Cass., 19/09/2022, n.
27389; Cass., 28/02/2020, n. 5447; Cass., 20620/2015).
Alla luce delle superiori coordinate ermeneutiche, l'onere probatorio gravante sul non risulta CP_1
essere stato assolto, non risultando in giudizio la dimostrazione della imprescindibile necessità del predetto di munirsi di un mezzo sostitutivo, né, tantomeno, dell'effettiva entità dell'esborso sostenuto, inidonea essendo a tal fine, secondo orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità, la mera produzione di fatture.
§
7.-Con il secondo motivo di appello incidentale, il censura la sentenza impugnata per avere CP_1 il Giudice di prime c determinato l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno da deprezzamento nella misura di € 3.350,00, ritenendo riconoscibile, in parte motiva, solo la sola terza componete del danno indicata dal c.t.u.
Nel chiedere la riforma della sentenza solo in parte motiva, sostiene che siffatta limitazione alla terza componete del danno sia frutto di un mero errore di trascrizione delle conclusioni del c.t.u.
o di un'interpretazione distorta delle stesse , dato che secondo quanto accertato dall'ausiliario, al fine di quantificare il danno da deprezzamento concorrevano tutte le voci di danno.
A dire del , l'errore in cui era incorso il Giudice di prime cure non costituiva espressione di CP_1
una diversa volontà decisoria, come impropriamente sostenuto da controparte, che aveva tentato di ricondurre l'importo liquidato esclusivamente all'ultima delle tre componenti del danno da deprezzamento.
Ed infatti, dalla lettura sistematica del capo impugnato, in particolare dalle statuizioni contenute alle pagine 7 e 8 della sentenza, emergeva in maniera inequivocabile la volontà del Decidente di accogliere la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, riconoscendo il danno da deprezzamento del veicolo e quantificandolo nella somma di € 3.350,00.
Tale importo corrispondeva esattamente alla metà della somma complessivamente determinata dal c.t.u. in relazione alle tre componenti del danno da deprezzamento, al cui ristoro integrale deve tendere ogni pronuncia, ivi compresa quella oggetto di impugnazione.
Il motivo è infondato.
Richiamate le conclusioni rassegnate dal c.t.u. circa le tre componenti del danno da deprezzamento, il primo decidente ha chiaramente ed inequivocabilmente affermato che spettasse al solo la CP_1
terza voce, ossia lo sconto da applicare per rendere appetibile il veicolo sul mercato, attesa la mancata definitiva risoluzione delle problematiche.
Nessun errore di trascrizione delle conclusioni dell'esperto né tantomeno di interpretazione delle stesse risulta inficiare tale valutazione , che, piuttosto, risulta coerente con altri passaggi motivazionali della sentenza.
Invero, il primo decidente ha evidentemente ritenuto che non spettasse al il danno da fermo CP_1
tecnico, costituente la prima componente del danno da deprezzamento (costi relativi ai disagi per la mancata fruizione del proprio mezzo a causa del guasto e dei tempi di riparazione ).
Tale valutazione risulta del tutto condivisibile.
Richiamate le argomentazioni sopra esposte circa il difetto di prova in ordine al danno da fermo tecnico, quanto alla sua componente patrimoniale, va aggiunto che i disagi subiti a causa della temporanea indisponibilità del veicolo, cui ha fatto riferimento il c.t.u., non integrano un danno risarcibile.
Configurandosi un'ipotesi di danno non patrimoniale, la cui risarcibilità è assoggettata ai limiti fissati da Cass. S.U. n. 26972 del 2008, nella specie, non essendo neppure ipotizzata né ipotizzabile una ipotesi di reato, deve escludersi che il pregiudizio, neppure allegato dalla parte odierna appellata sia riconducibile alla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e che , come tale, rientri in una ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile espressamente prevista dalla legge .
Deve, invece, ritenersi che il mero disagio derivante dal non poter disporre del bene a causa del guasto o delle riparazioni costituisca un danno bagatellare, di per sé solo non risarcibile.
Quanto, invece, alla prima componente del danno, individuata dal c.t.u. e consistente nel costo di riparazione di un inconveniente analogo, il mancato riconoscimento trova, invece, giustificazione nella realizzazione a spese della convenuta e/o della casa madre, del primo intervento , qualificato dal primo decidente come risarcimento in forma specifica.
In tale contesto, il riconoscimento di un ulteriore importo, a titolo di rimborso dei costi di riparazione dell'intervento del 2016, equivarrebbe ad una duplicazione risarcitoria.
Quanto, invece, al costo degli interventi di riparazione effettuati nel 2018, come già detto a proposito del motivo di appello che precede, esso non risulta provato, insufficiente essendo a tal fine la mera produzione di fatture.
Peraltro, proprio in considerazione del carattere non risolutivo dell'intervento, il primo decidente ha ritenuto di liquidare la terza componente del danno da deprezzamento.
L'appello incidentale va, pertanto, rigettato.
Tale statuizione consente di sciogliere la riserva assunta a proposito della trattazione dell'ultimo motivo di appello principale, concernente la quantificazione del danno .
Ritiene la Corte che, dovendosi liquidare, alla luce delle argomentazioni complessivamente esposte, solo la terza componente , quale indicata dal c.t.u., spetti al , a titolo di risarcimento CP_1
del danno da deprezzamento, l'importo di euro 1.000,00.
Trattandosi di credito di valore e risultando tale importo espresso in valori monetari correnti al
4.07.2019 ( data di deposito della relazione del c.t.u.), spettano al la rivalutazione monetaria CP_1
secondo indici Istat da tale data ad oggi .
Quanto agli ulteriori accessori, giova premettere che nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito
(che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.
In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata
(o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile.
Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. n. 18564/2018; Cass. n.
6351/2025).
E poichè, nella specie, nulla di tutto ciò è stato provato – ed, ancor prima allegato dal CP_1
spettano al predetto esclusivamente gli interessi legali da oggi al soddisfo.
§
L'accoglimento parziale dell'appello principale ed il rigetto di quello incidentale impongono la rivisitazione delle spese anche del primo grado di giudizio.
Invero, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (ex ultimis Cass.n. 33412/2024)
Nella specie, avuto riguardo al complessivo esito della lite, che ha, comunque, registrato la vittoria, sebbene di stretta misura, del le spese del doppio grado vanno compensate nella misura di CP_1
1/3 con conseguente condanna di al pagamento della residua quota. Parte_1
Esse si liquidano come da dispositivo secondo lo scaglione del decisum ( € 1.101/5.200) ed in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con
D.M. n.147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art.6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro
è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma
5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n.
15182 del 12.05.2022).
Tuttavia, la ridotta articolazione della detta fase giustifica l'applicazione, limitatamente ad essa, di parametri minimi.
Stante il rigetto dell'appello incidentale, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18
L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
655/22 R.G. sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1326/2022, emessa Parte_1 dal Tribunale di Messina in data 11.07.2022 e pubblicata in data 15.07.22, e sull'appello incidentale proposto da , in parziale riforma della sentenza impugnata, che CP_1
conferma nel resto, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello principale, ridetermina l'importo dovuto a CP_1
a titolo di risarcimento del danno da deprezzamento nella somma di € 1.000,00 e, per l'effetto condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_1
in favo del predetto del detto importo rivalutato secondo indici Istat dal 4.07.2019 ad CP_1
oggi ,oltre che interessi legali da oggi al soddisfo;
- rigetta, per il resto, l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- dichiara compensate nella misura di 1/3 le spese del doppio grado di giudizio e, per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento Parte_1
della residua quota, che liquida, quanto al primo grado di giudizio, in complessivi € 1.702,00
(di cui € 283,00 per la fase di studio;
€ 283,00 per quella introduttiva;
€ 568,00 per quella di trattazione ed € 568,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, iva e cpa (se dovute) e quanto al presente grado in complessivi € 1.611,00 (di cui € 358,00 per la fase di studio;
€ 358,00 per quella introduttiva;
€ 327,00 per quella di trattazione ed € 568,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, iva e cpa (se dovute);
-dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello e manda la Cancelleria per i relativi adempimenti.
Così deciso nella camera di consiglio in data 30 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott.Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 655/22 R.G.A., posta in decisione all'udienza del 11.02.2025
vertente tra
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, P.Iva: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Messina, Via G. Garibaldi n. 13 presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. Carmelo Pirrotta che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Appellante
e
, nato a [...] il [...], c.f.: elettivamente CP_1 C.F._1 domiciliato in Messina, via La Farina isol. 278 n. 17, presso lo studio dell'Avv. Gabriella Serraino che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Appellato
*********** oggetto: appello avverso la sentenza n. 1326/2022, emessa dal Tribunale di Messina in data
11.07.2022 e pubblicata in data 15.07.2022, in materia di vendita di cose mobili. ************
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l'appellante: “…1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN
VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 1326/2022 emessa dal Tribunale di Messina, Giudice GOT
Dott.ssa Elena Ramatelli, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4281/2017 dell'11.07.2022, depositata in cancelleria in data 15.07.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
"1. Dichiarare inammissibili, improcedibili e/o infondate, in fatto ed in diritto, le domande attrici. 2.
Condannare l'Attore all'integrale pagamento delle spese e compensi di causa.
3. Riconoscere e dichiarare che l'Attore ha agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave e, per l'effetto, condannare lo stesso, oltre che al pagamento delle spese di lite, al risarcimento dei danni, da liquidarsi equitativamente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. In via istruttoria, a. Revocare l'Ordinanza, emessa, inaudita altera parte, in data
05/06/2019, con cui si è disposto l'accoglimento delle istanze del C.T.U. in esito ad una richiesta di parte attrice e senza previo contraddittorio con la convenuta b. Disporre il rinnovo della Parte_1
CTU, conferendo l'incarico ad altro professionista. ... " e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni
e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) In via subordinata, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento integrale del presente appello, riformare in parte qua la Sentenza impugnata, rideterminando gli importi a titolo di risarcimento in una cifra ricompresa tra un minimo di €. 500,00 ed un massimo di €. 1.000,00. 4) Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi
i gradi di giudizio…”
Per l'appellato: “…1) Preliminarmente respingere integralmente la richiesta di sospensione dell'esecutività della sent. n. 1326/2022 pubblicata il 15.07.2022 resa dal Tribunale di Messina, per insussistenza dei gravi e fondati motivi richiesti dall'art. 283 c.p.c. per le motivazioni indicate in atto;
2)
Respingere tutte le domande, ivi incluse quelle istruttorie, proposte nell'atto di appello della Parte_1 in persona del suo legale rappresentante p.t., perché infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni
[...] indicate in atto;
3) Dichiarare ammissibile ed accogliere l'appello incidentale formulato dal Prof.
[...]
per la riforma della sent. n.1326/2022 e, conseguentemente, per le descritte causali riformare la CP_1 sentenza dei capi impugnati nei termini indicati in atto;
4) In via gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del proposto appello incidentale, confermare in tutte le sue statuizioni la sent. n. 1326 del
15.07.2022 emessa dal Trib. civ. di Messina. Con vittoria di competenza e spese di lite, oltre spese generali al 15% e c.p.a. come per legge…”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio davanti al CP_1 Tribunale di Messia la Parte_1
L'attore, premesso l' acquisto dalla società convenuta, giusta ordine n° 20120234 del 30 luglio
2012, dell'autovettura SA Qasqai Eco Visia 1,6 B – 00, BIFUEL, telaio, n° 633334, targata
EM506JS, immatricolata in data 16.10.2012 per l'importo, chiavi in mano, di € 18.000,10, esponeva :
-che, nel febbraio 2016, allorquando la vettura aveva superato i 70.000 Km di percorrenza, avendo rilevato l'accensione della spia che segnalava problemi al motore, si era recato presso l' officina della Concessionaria ove era era stato accertato il “mancato scoppio del 4 Parte_1 cilindro”, la cui risoluzione avrebbe comportato un esborso di circa tremila euro;
-che, a seguito di informazioni assunte presso meccanici della zona e acquirenti di veicoli dello stesso modello o nonché di ricerche varie, aveva appreso che detti veicoli, a causa di problemi apparentemente connessi alla progettazione e/o costruzione dell'impianto, al raggiungimento dei
60.000 /70.000 Km subivano danni alla testata del motore;
-che, pertanto, nonostante il mezzo non fosse più in garanzia, aveva chiesto di procedere alla riparazione a spese di SA LI s.r.l., data la non conformità dello stesso allo standard atteso per un veicolo della gamma di appartenenza oltre che per l'esistenza di vizi, peraltro, tenuti occulti al momento dell'acquisto del veicolo;
- che, a seguito della segnalazione al numero verde della Casa madre, l'autofficina della concessionaria aveva eseguito le riparazioni, sopportandone interamente i costi, come da fatture n° 406/3 del 04.03.2016 per l'importo di € 1.049,97 di manodopera per revisione della testata e n°
405/3 del 4.03.2016 per l'importo di € 1.077,77 per la sostituzione delle valvole, ma rifiutandosi di rilasciare la garanzia sui nuovi pezzi impiantati, trattandosi di un intervento eseguito a spese della stessa;
-che sia la casa madre che la venditrice non avevano inteso provvedere al risarcimento del danno per il deprezzamento del mezzo e che anche la procedura di negoziazione assistita aveva avuto esito negativo;
- che, infine, nonostante l'intervento di riparazione, il vizio di costruzione non era stato eliminato.
Chiedeva, pertanto, che il Tribunale, accertata la presenza di vizi originari a carico dell'impianto
GPL installato, sull'autovettura taciuti dal venditore e scoperti dal compratore solo a seguito delle riparazioni e sostituzioni effettuate dalla concessionaria venditrice , tutt'ora persistenti e tali da integrare vizio di conformità del veicolo ai sensi e per l'effetto degli artt. 128, 129, 130, del D. Lgs
206/2005 c.d. Codice del Consumo e, pertanto un inesatto adempimento, condannasse la convenuta: alla riduzione del prezzo corrisposto per l'acquisto del veicolo, tenuto conto dell'uso del bene e delle sue condizioni di manutenzione, non inferiore ad € 2.100,00 pari all'importo necessario per la riparazione dell'impianto non conforme (sostituzione valvole e manutenzione testata, costi di manodopera);
- al risarcimento, ai sensi dell'art. 1494 c.c. in combinato disposto con l'art. 135 D.Lgs 206/2005 nella qualità di società venditrice, del danno da lucro cessante, ossia da deprezzamento e perdita di valore del veicolo quale conseguenza diretta ed immediata del difetto di conformità del veicolo, danno determinato in € 9.600,00, e comunque nella somma corrispondente al valore di mercato attribuibile del veicolo usato al momento della proposizione della domanda da parte della ditta venditrice.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 14.11.2017, si costituiva in giudizio la società contestando la fondatezza delle domande avanzate ex adverso e Parte_1 invocandone il rigetto, con condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c..
In particolare, deduceva che l'intervento di riparazione del veicolo di proprietà del – CP_1
conclusosi con esito fausto - non poteva in alcun modo rappresentare un tacito riconoscimento del vizio, essendo stato effettuato a titolo di mera cortesia nei confronti del cliente.
Esaurita la fase introduttiva e di trattazione, con il deposito delle memorie ex art. 183, co. VI c.p.c., il Giudice di prime cure, istruita la causa mediante audizione testimoniale e per mezzo di C.T.U., assumeva la causa in decisione ed assegnando alle parti i termini di rito.
Con sentenza n. 1326/2022 depositata in data 11.07.2022 e pubblicata il 15.07.2022 il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava la società al Parte_1 risarcimento del danno in favore dell'attore determinato in € 3.350,00, oltre interessi della domanda sino al soddisfo, con refusione integrale delle spese e compensi di lite.
Avverso tale statuizione, con atto di citazione ritualmente notificato via pec in data 30.09.2022 proponeva appello la società instando previamente per la sospensione Parte_1 dell'esecutorietà della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c. e, nel merito, invocando l'accoglimento delle conclusioni avanzate in prime cure, insistendo, sotto il profilo marcatamente istruttorio, per la revoca dell'ordinanza depositata in data 05.06.2019 con cui il Tribunale, inaudita altera parte, aveva disposto un ampliamento dei quesiti oggetto di indagini peritali, in accoglimento di una richiesta esplicitata dalla sola parte attrice.
In via subordinata e senza recedere dalle su esposte doglianze, l'appellante chiedeva, altresì, in parziale riforma della sentenza impugnata, la rideterminazione degli importi dovuti a titolo risarcitorio nell'importo compreso tra un minimo di € 500,00 ed un massimo di € 1.000,00, con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata in data 04.01.2023 si costituiva in giudizio il quale, preliminarmente, CP_1
invocava il rigetto della istanza avanzata ex art. 283 c.p.c..
Nel merito, insisteva per il rigetto delle domande azionate ex adverso, poichè infondate in fatto ed in diritto, e contestualmente proponeva appello incidentale al fine di sentire accogliere le denegate domande volte al riconoscimento del risarcimento del danno per fermo del veicolo, nonché per gli ulteriori costi di riparazione sopportati e/o noleggio di un auto sostituiva, insistendo altresì per la rideterminazione del danno sofferto.
In via gradata, in caso di mancato accoglimento delle domande avanzate in via incidentale, invocava la conferma integrale della statuizione impugnata, con vittoria di spese e compensi di lite.
Disposta con decreto presidenziale in atti la trattazione con il rito cartolare ex artt. 127 ter, co. 2,
c.p.c. e 35 d. lgs. n. 149/2022, la Corte, con ordinanza emessa all'udienza del 06.02.2023, rilevata preliminarmente l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria d inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c., rigettava l'istanza di inibitoria avanzata da parte appellante per insussistenza dei presupposti richiesti ex lege e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, dovuti a ragioni organizzative della sezione, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, con successiva ordinanza resa all'udienza dell'11.02.2025 la Corte, in diversa composizione, assumeva la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO PRINCIPALE
1.Con il primo motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza impugnata per omessa motivazione sull'eccezione di prescrizione sollevata da essa convenuta ex art.132 del Codice del
Consumo.
Rileva che l'azione volta a far valere il vizio di conformità del bene venduto, formulata ex art. 132
Codice del Consumo, era largamente prescritta, dato che il vizio si era manifestato per la prima volta nel 2016 e che, al momento dell'instaurazione del giudizio, era ampiamente decorso il termine prescrizionale di ventisei mesi decorrenti dalla consegna del veicolo.
Il motivo è infondato.
Vale, in proposito, osservare che l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, doveva essere sollevata dalla società convenuta nella comparsa di costituzione nel rispetto delle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., poste a presidio della regolarità del principio del contraddittorio tra le parti e finalizzate ad eliminare qualsivoglia forma di mutatio libelli in corso di causa, estendendo cosi il thema decidendum rispetto a fatti non dedotti negli scritti introduttivi del giudizio.
Nel caso di specie, invece, ha eccepito l'intervenuta prescrizione ex art. 132 Parte_1
Codice del Consumo solo in sede di memoria di replica , depositata, ex art. 190 c.p.c., in data
06.05.2022, in cui ha evidenziato testualmente che “Il venditore risponde per i difetti esistenti al momento della consegna ma, comunque, che si manifestino fino a due anni dopo la consegna. Nel caso di specie, l'inconveniente tecnico denunciato dal Prof. si è verificato nel 2016 ed è, CP_1
quindi, temporalmente al di fuori del periodo di garanzia cui è tenuto il venditore. Dunque, alla data dell'instaurazione del giudizio, erano ampiamente decorsi i termini sia di durata della garanzia del venditore, sia di prescrizione della relativa azione del compratore”,.
Tuttavia, mai, in precedenza, aveva eccepito la prescrizione di cui alla disciplina consumeristica né, tantomeno, può ritenersi a tal fine sufficiente il mero riferimento nella comparsa di costituzione
(v. pag. 2) alla insorgenza dei denunciati vizi dell'autovettura quando era già decorso il periodo
(triennale ) di garanzia.
Secondo i principi reiteratamente affermati dalla Corte di Cassazione in tema di prescrizione estintiva, da ribadirsi in questa sede, l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento.
Ne discende che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto Cass. n. 30303/2021).
Alla stregua di tali consolidati principi , nella specie, deve escludersi che l'eccezione di prescrizione fosse stata tempestivamente sollevata e che la convenuta, nella memoria di replica, si fosse limitata a sviluppare ed esplicitare “quanto già in atti precedentemente, argomentato” , come assume in questa sede l'appellante (v. memoria di replica).
Ed invero, al di là della genericità della deduzione, va osservato che nella comparsa di costituzione,
l'allora convenuta si è limitata a segnalare che “Solamente nel febbraio 2016 (ovverosia allorquando il veicolo non era più soggetto a garanzia), si sarebbero manifestati i primi inconvenienti tecnici, a detta dell'Attore, legati a presunti vizi di costruzione”.
Ebbene, anche a voler ritenere che la dedotta emersione dei vizi a distanza di anni dalla consegna del mezzo equivalga ad allegazione dell'inerzia del proprietario del veicolo, ciò che manca è la manifestazione della volontà di volerne profittare.
Invero, la società convenuta, pur facendo riferimento nella parte narrativa della comparsa di costituzione, alla detta circostanza, ha contestato nel merito ( e non vi via subordinata, come sarebbe stato necessario ove fosse stata effettivamente eccepita la prescrizione) la domanda attorea, rilevando l' insussistenza degli allegati difetti di costruzione e del danno.
Deve, allora, ritenersi che l'eccezione di prescrizione sia stata sollevata solo nella memoria di replica, che- come la comparsa conclusionale - assolve unicamente una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non potendo contenere domande o eccezioni nuove.
L'eccezione, pertanto, poiché non sollevata nelle precedenti fasi del giudizio, era inammissibile per tardiva introduzione , sicchè deve ritenersi che il primo decidente, esaminando nel merito le domande formulate dal , abbia inteso implicitamente rigettarla. CP_1
A ciò aggiungasi che il riconoscimento, da parte del venditore, dei vizi della cosa alienata può avvenire anche "per facta concludentia" quali l'esecuzione di riparazioni o la sostituzione di parti della cosa medesima ovvero la predisposizione di un'attività diretta al conseguimento od al ripristino della piena funzionalità dell'oggetto della vendita (Cass. n. 7301/2010).
Ebbene, nella specie, la circostanza che la riparazione del mezzo sia stata effettuata senza alcun esborso da parte del proprietario inequivocabilmente dimostra l'avvenuto riconoscimento della loro riconducibilità a difetto di costruzione, che ha l'effetto di svincolare il diritto del proprietario dai termini di decadenza e prescrizione e che integra una condotta incompatibile con la volontà di farne valere l'eventuale decorrenza , ove già verifcatasi.
§
2. Con il secondo motivo di appello l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva ritenuto che il vizio presentato dall'automobile di proprietà del fosse riconducibile a difetto di produzione, che avesse natura di vizio occulto CP_1 ed, infine, che l'attivazione da parte della società venditrice al fine di eliminare tale problematica costituisse in realtà un riconoscimento tacito della paternità del vizio in questione, non sussistendo agli atti alcuna prova idonea a dimostrare che la riparazione fosse in realtà avvenuta a titolo di mera cortesia.
A dire dell'appellante, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, che aveva aderito pedissequamente alle conclusioni rassegnate dal c.t.u., non risultava acquisita agli atti nessuna prova dell'esistenza del dedotto difetto di produzione, tale non essendo le errate opinioni di taluni forum consultanti dal né, tantomeno, i pareri di “meccanici di zona e conoscenti”. CP_1
Non risultavano, infatti, acquisite né dimostrate evidenze di malfunzionamenti del veicolo anteriori a quello verificatosi nell'anno 2016, tali da comprometterne la conformità contrattuale e fondare le richieste avanzate dalla parte attrice, dato che l'inconveniente prospettato si era manifestato a distanza di quattro anni dall'acquisto del veicolo, in un momento in cui esso aveva percorso 73.000 chilometri.
Aggiunge l'appellante che l'attività riparativa svolta, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, rispondeva esclusivamente a una logica di carattere commerciale orientata alla soddisfazione e fidelizzazione della clientela e rappresentava nient'altro che la manifestazione di particolare attenzione nei confronti del cliente in questione.
Dall'esame della corrispondenza intercorsa tra la SA LI e il difensore Parte_1
del emergeva, infatti, un quadro fattuale e probatorio divergente rispetto a quella delineata CP_1
erroneamente dal Giudice di prime cure.
In particolare, risultava agli atti una nota e-mail datata 16.01.2017 – circostanza mai contestata – nella quale SA LI aveva rigettato le ulteriori pretese risarcitorie avanzate dal , CP_1 qualificando l'inconveniente denunciato e prontamente risolto non come “danno,” bensì come una mera “segnalazione” di guasto, senza riconoscere alcun vizio occulto.
Il motivo è infondato.
La questione va, indiscutibilmente, ricondotta alla previsione di cui all'art. 130 del Codice del
Consumo, dovendosi individuare nell'odierno appellato un consumatore ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il cui art. 3, lett. a), riprendendo la definizione di cui all'art. 1469 bis c.c, qualifica il consumatore o l'utente come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
Non può essere, infatti, revocato in dubbio che il abbia agito, nell'acquisto dell'autovettura, CP_1
per scopi personali, estranei a qualunque fine imprenditoriale, e che, pertanto, la disciplina cui fare riferimento è quella appena menzionata.
Ai sensi dell'art. 129, commi 1 e 2, del D.lgs.. 206/2005, il venditore è tenuto a consegnare al compratore beni conformi al contratto di vendita, ossia idonei allo scopo cui sono usualmente destinati i beni della medesima categoria e in possesso delle qualità e delle prestazioni che il consumatore può legittimamente aspettarsi.
Ebbene, l'art 130 del cod. cons., nella previgente formulazione applicabile ratione temporis al caso in esame, stabiliva che: “1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9. 3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. (…) 7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene. (…) 10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile
o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.”
Emerge quindi chiaramente dalla normativa sopra riportata che, nel caso di asserito difetto di conformità del bene, il venditore è tenuto alla riparazione del bene o alla sostituzione, a seconda del rimedio richiesto dalla parte, e salvo che uno dei due rimedi indicati non risulti eccessivamente oneroso.
Nel caso in cui, invece, uno dei due rimedi risulti impossibile o eccessivamente oneroso, ai sensi del comma 4, il consumatore può richiedere o la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo o il risarcimento del danno patito;
con la specificazione che, ai sensi dei citati commi 8 e 10, la riduzione del prezzo e/o il risarcimento del danno devono tenere sempre conto dell'uso del bene che è stato fatto nelle more dal consumatore e che la risoluzione del contratto non è mai possibile nel caso di difetto di conformità di lieve entità.
Nel caso in esame, è pacifico che il difetto di conformità si sia palesato nel febbraio del 2016 al raggiungimento dei 70.000 km, circa 3 anni e mezzo dopo l'acquisto del veicolo, effettuato in data
30.07.2012.
Sebbene tale ex se escluderebbe l'applicazione della disciplina consumeristica, tuttavia, non può essere in alcun modo trascurato che, a seguito del rifiuto di procedere alla riparazione del dedotto vizio di produzione ,opposto dalla il si sia rivolto alla casa madre, Parte_1 CP_1
ottenendo la riparazione delle anomalie segnalate con onere a carico della stessa nonché della società venditrice, operante sul territorio.
Tale condotta acquiescente costituisce prova manifesta della piena consapevolezza, da parte della casa madre, circa la preesistenza del vizio di conformità atteso che, la suddetta società, pur omettendo di richiedere una perizia sul veicolo, ha, nondimeno, dato corso alla richiesta di riparazione sulla base di una mera interlocuzione telefonica.
Il difetto di produzione è stato, per di più, riscontrato dagli accertamenti eseguito dal c.t.u., che ha ricondotto la problematica lamentata dall'attore ad un eccessivo surriscaldamento delle valvole presenti nella testata del motore, che giustificavano il depotenziamento del mezzo.
In particolare, il Consulente ha affermato che, con riferimento alla testata del motore, “La Fig. 8, riferentesi alla testata motore (revisionata a 73.349 Km), mostra evidenti ponti neri di residui carboniosi tra le sedi valvole, principalmente tra quelle di scarico. La quantità più importante di depositi carboniosi si rileva in corrispondenza del quarto cilindro, così come già evidenziato in
Fig. 7,sul cielo del pistone corrispondente. Sono, inoltre, presenti punti di bruciature localizzate
e tracce di residui di combustione di colore marroncino. Anche in questo caso, come per i pistoni, viene evidenziata una sofferenza termica in camera di combustione, dovuta a temperature troppo elevate… La Fig. 9 e la Fig. 10 mostrano evidenti segni di usura delle valvole di scarico (83.074
Km di vita), con importanti accumuli carboniosi e segni di arroventamento nella parte bassa dello stelo, tra il fungo e l'altezza di introduzione in guida di scorrimento (tratto esposto ai gas combusti nel condotto di scarico). Non si rilevano deformazioni a tulipano dei piattelli, ma deformazioni localizzate sullo stelo ed erosioni e bruciature in corrispondenza della superficie tronco-conica di battuta con le relative sedi riportate sulla testata. Sicuramente, le temperature che hanno causato la carbonizzazione e le conseguenti deformazioni, hanno comportato una dilatazione dello stelo che, in sinergia con le erosioni e le deformazioni della superficie troncoconica del piattello, non ha più permesso una chiusura ottimale delle valvole e, quindi, la loro tenuta. Quanto descritto è sicuramente compatibile con Il “notevole depotenziamento del mezzo” lamentato dalla parte attrice.”.
Ha aggiunto che “dall'osservazione delle foto in Fig. 9 ed in Fig. 10 e da quanto riportato nella sezione “Rilievi e commenti” si evince chiaramente che la qualità delle valvole non è ottimale relativamente alla geometria, all'architettura del motore, alla geometria dell'impianto di raffreddamento ed al funzionamento con un impianto di alimentazione a GPL. Andrebbero adottate tipologie di valvole differenti, realizzate in leghe maggiormente resistenti alle alte temperature.” Ed infine che “A ciò si aggiunge anche un danneggiamento delle sedi valvole della testata, che devono sicuramente essere rettificate. Quanto qui esposto è sicuramente compatibile con Il “notevole depotenziamento del mezzo” lamentato dalla parte attrice. La prima avaria al motore dovuta al cattivo funzionamento delle valvole si è avuta nel febbraio del 2006, a 73.349
Km, la seconda avaria si è verificata nel dicembre del 2018, a 154.423 Km, quindi a 81.074 Km dal primo guasto. Il quesito, nella parte relativa al giudizio prognostico relativamente al manifestarsi della stessa tipologia di guasto, appare dunque superato dall'evento occorso nel dicembre del 2018. Le due avarie, infatti, sono in stretta correlazione e la causa appare essere la medesima: le valvole e le sedi riportate sulla testata del motore mal sopportano le alte temperature derivanti dalla combustione del GPL.”.
Ebbene, a fronte di tali emergenze, la pretesa di giustificare le riparazioni come un atto di cortesia nei confronti del cliente, nell'ambito di una strategia di fidelizzazione, si rivela priva di consistenza giuridica e fattuale.
Tale argomentazione mira, infatti, a ridimensionare il significato delle riparazioni effettuate, escludendo qualsivoglia ammissione di responsabilità circa il vizio originario del veicolo che, invece, è stato pienamente provato.
Invero, il riconoscimento del difetto in base ad un colloquio telefonico, avvenuto senza che fosse necessaria un'istruttoria tecnica specifica sul mezzo, rappresenta un chiaro indice della consapevolezza pregressa della problematica, anche avuto riguardo al costo della riparazione..
Pertanto, l'essere stato l'intervento effettuato senza oneri per il proprietario costituisce riprova del fatto che il difetto rientrava tra quelli sistematicamente riscontrati su veicoli analoghi.
La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il riconoscimento dei vizi - atto confessorio per la cui efficacia non è richiesta alcuna forma o formula sacramentale - può realizzarsi con qualsiasi manifestazione di verità o di scienza, purché univoca, sia attraverso una dichiarazione espressa del venditore sia tacitamente, per fatti concludenti, tra cui rientrano la riparazione da parte del venditore della cosa difettosa o la sua sostituzione.
Non è necessario che, nell'atto di riconoscere i vizi, l'alienante ne indichi la causa o ammetta la propria responsabilità o assuma alcun obbligo.
Il riconoscimento può essere validamente effettuato "per conto del venditore, anche da mandatari investiti solo del potere di esaminare la merce" (cfr. Cass., 22 ottobre 2013, n. 23970; Cass., 25 luglio 2013, n. 18050).
Nella specie, se la riparazione fosse stata davvero una manifestazione di mera cortesia, priva di implicazioni sul riconoscimento del vizio, la casa madre avrebbe avuto tutto l'interesse a vincolarla eventualmente ad un'iniziativa commerciale, quale ad esempio una proposta di garanzia estesa o un intervento straordinario discrezionale.
Invece, la tempestiva assunzione del costo senza ulteriori riserve, nonostante la scadenza della garanzia circa il buon funzionamento del prodotto, evidenzia una presa d'atto della non conformità originaria o della conoscenza delle lamentate problematiche rispetto ad altri casi analoghi.
Questa circostanza, corroborata dalla documentazione agli atti, impedisce di qualificare le riparazioni come un gesto di liberalità, ma piuttosto le configura come un “obbligo” derivante dalla consapevolezza dell'esistenza del difetto rinvenutosi sul bene in questione.
Né si rivela idonea ad escludere l'esistenza del vizio di conformità l'argomentazione della società appellante, basata sulla corrispondenza intercorsa tra SA LI ed il CP_1
La mera circostanza che la casa madre abbia respinto le ulteriori richieste risarcitorie avanzate dal
, ritenendo la “segnalazione” chiusa in quanto non qualificabile come “guasto”, non appare CP_1
un elemento decisivo né sufficiente per negare la presenza del vizio originario.
Difatti, l'iniziale presa in carico della problematica da parte della casa madre e l'avvenuta riparazione costituiscono elementi sintomatici della riconosciuta esistenza di un difetto di conformità, che non può essere invalidato dalla successiva decisione di non accogliere le richieste risarcitorie ulteriori.
E' utile ribadire che la casa madre, non essendo più vincolata da obblighi contrattuali di assistenza, laddove non avesse riscontrato delle anomalie legate ad un difetto di produzione, avrebbe avuto pieno diritto di rifiutare gli interventi anziché eseguirli senza riserve.
Tuttavia, la decisione di effettuare le riparazioni a proprie spese, senza che il cliente fosse più coperto da alcuna protezione contrattuale, costituisce un ulteriore indizio della consapevolezza, da parte della casa madre, circa la natura originaria e strutturale del difetto contestato.
§
3. Con il terzo motivo di appello, parte appellante critica la decisione impugnata per avere il
Giudice di primo grado ritenuto ammissibili nuove prove , tra cui una perizia giurata, offerte dall'attore in assenza di richiesta di rimessione in termini e al di fuori dei limiti temporali scanditi dalle preclusioni processuali di cui all'art. 183 c.p.c., consentendo con ciò la valorizzazione di una nuova voce di danno che, al momento dell'introduzione del giudizio, non era stata neppure allegata.
L'allora attore, pur in assenza di un provvedimento autorizzativo formalmente emesso, aveva prodotto agli atti una perizia giurata redatta dal Prof. – già designato come consulente R_1 tecnico di parte con la memoria istruttoria presentata nei termini – ed, altresì, ottenuto l'ampliamento dei quesiti da sottoporre al c.t.u. rispetto a quelli originalmente formulati nel provvedimento istruttorio datato 21/27 febbraio 2019.
L'appellante evidenzia che l'azione originariamente promossa dal mirava a dimostrare – CP_1
senza, peraltro, supportare in alcun modo tale deduzione- che le valvole sostituite nel 2016 dalla si erano rivelate inadeguate a risolvere il malfunzionamento lamentato, poichè, Parte_1
sebbene nuove, sarebbero state comunque soggette al medesimo difetto consistente in
"surriscaldamento e allungamento".
Rileva che una prova simile non solo avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, in quanto finalizzata alla dimostrazione di un danno futuro e incerto, anziché concreto e attuale, e non suffragata da evidenze probatorie, ma basata esclusivamente su riferimenti a "forum di discussione internet", insufficienti ad assolvere all'onere probatorio gravante sull'attore ai sensi dell'art. 2967
c.c. , ma , qualora ammessa, sarebbe stata impossibile da effettuare.
L' accertamento tecnico richiesto, infatti, avrebbe presupposto lo smontaggio del motore (nello specifico, della testata del motore), operazione non realizzata e non realizzabile, sicchè le pretese aggiuntive del avrebbero dovuto essere respinte. CP_1
Aggiunge l'appellante che l'allora attore, dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., lamentando una perdita di potenza del veicolo, si era rivolto, anziché a un centro
"autorizzato" alla riparazione di veicoli SA, a un'officina di sua fiducia e che, in tale sede, senza instaurare un contraddittorio con la convenuta il motore era stato Parte_1
smontato e ne era stata persino spianata la testata, così compromettendo la validità di ogni accertamento tecnico affidabile e con valore probatorio.
Successivamente, il aveva richiesto a un tecnico di redigere una perizia giurata allo scopo CP_1
di sostenere la domanda di ampliamento dei quesiti da sottoporre al c.t.u. .
Ciò premesso, sostiene che tale produzione costituiva un'inammissibile mutatio libelli, in quanto le nuove domande formulate si discostavano da quelle originarie, introducendo un oggetto di indagine nuovo e funzionale all'affermazione di responsabilità nonché alla richiesta di risarcimento di danni estranei ai fatti dedotti nel processo.
Aggiunge la società appellante che, pur essendo consentita la rimessione in termini anche dopo la scadenza dei termini perentori, è , però, necessario che il giudice effettui una rigorosa valutazione sull'ammissibilità della richiesta della parte istante, motivando adeguatamente il provvedimento, mentre, nel caso in esame, tale motivazione era mancata. Invero, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza in merito al corretto instaurarsi del contraddittorio sui fatti sopravvenuti, il Giudice di prime cure aveva ostacolato la possibilità per essa convenuta di formulare istanze probatorie idonee a contrastare le nuove domande avanzate dall'attore.
Di fatto, nessun contraddittorio era stato instaurato ed il decidente non aveva correttamente applicato i principi recentemente enunciati dalle Sezioni Unite (cfr. Sent. nn. 3086/2022 e
6500/2022), secondo cui l'accertamento peritale che trascenda il petitum della domanda e si fondi su evidenze fattuali ulteriori rispetto a quelle dedotte dall'attore, si colloca fuori dai limiti della stessa, generando una nullità rilevabile d'ufficio o deducibile in sede di impugnazione ai sensi dell'art. 161 c.p.c.
Inoltre, aggiunge l'appellante, la c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado risultava viziata da evidenti lacune logiche e procedurali, come prontamente contestato nelle note del 30 luglio 2019.
Tali rilievi riguardavano l'incompletezza degli esami tecnici, la mancata risposta ai quesiti integrativi richiesti e la valorizzazione di presunzioni non supportate da elementi obiettivi, sconfinanti in affermazioni apodittiche estranee ai profili tecnici demandati al CTU.
L'elaborato peritale, inoltre, non aveva fornito alcuna indicazione tecnica in merito a eventuali componenti "più performanti" o alle specifiche delle valvole di fabbrica, né certificato che quelle esaminate fossero effettivamente appartenenti al veicolo oggetto di causa e tale carenza probatoria impediva di stabilire se il malfunzionamento lamentato fosse riconducibile a un difetto di produzione o, alternativamente, a un errato montaggio dei nuovi componenti durante la prima riparazione.
Il motivo è infondato, sebbene la motivazione del primo decidente richieda un'opportuna integrazione.
Vale rammentare che , muovendosi nel solco tracciato dagli ultimi arresti delle SS.UU. in tema di modifica della domanda (sentenze n.12310/ 2015 e n.2244/2018), la Corte di Cassazione ha proprio di recente affermato che “In tema di danni sopravvenuti e di modificabilità della domanda, se si resta nell'ambito della "medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio", anche un mutamento di causa petendi e petitum non dà vita a domanda nuova, ma ad una mera "modifica" di quella originaria, ammissibile e consentita sino al deposito delle memorie ex art. 183 comma 6
c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) e configurabile anche in caso di domanda che non si sostituisce alla domanda originaria, ma ad essa si cumula" (Cassazione civile sez. III,
19/02/2025, (ud. 12/02/2025, dep. 19/02/2025), n.4410).gli ultimi arresti La Corte di legittimità, con un pronunciamento di portata chiarificatrice, ha precisato che, laddove l'attore, nel corso del giudizio, alleghi ulteriori danni sino al decorso delle preclusioni assertive, tale integrazione non configura un'ipotesi di mutamento o ampliamento del thema decidendum, bensì una mera specificazione della domanda originaria e come tale deve ritenersi ammissibile.
Questo principio si pone in antitesi rispetto alle interpretazioni più restrittive adottate in precedenza, riaffermando la possibilità per parte attrice di integrare e precisare la propria pretesa risarcitoria, senza incorrere nelle limitazioni tipiche delle domande nuove.
Si tratta, dunque, di un indirizzo che contribuisce a delineare un margine interpretativo più elastico in materia di evoluzione delle domande nel corso del giudizio, con l'obiettivo di garantire una maggiore aderenza alla realtà fattuale del contenzioso e una più equa tutela dei diritti azionati.
In definitiva, la domanda che, prima delle suddette sentenze delle Sezioni Unite, era generalmente ritenuta una domanda nuova inammissibile è diventata una domanda modificata ammissibile, se introdotta nei termini dell'art. 183 comma 6 c.p.c., a prescindere dalle prospettazioni difensive del convenuto
Ebbene, nella specie, evidentemente priva di pregio è il profilo di doglianza che fa leva sull'irrituale ammissione di nuove prove in conseguenza della produzione della perizia stragiudiziale, che va ritenuta un semplice mezzo di difesa al pari delle deduzioni e delle argomentazioni dell'avvocato.
Invero, la perizia stragiudiziale costituisce una mera allegazione difensiva, priva di ogni valore probatorio, tanto che il giudice del merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse (Cass.n. 3104/2021).
La doglianza è parimenti infondata anche in ordine agli ulteriori profili in cui essa si articola.
Deve, innanzitutto, escludersi che , con l'istanza del 31.01.2019, con cui aveva CP_1
lamentato che , nonostante le riparazioni effettuate dalla nel 2016 , nella metà di Parte_1
dicembre 2018 si era nuovamente verificato il depotenziamento del veicolo, e conseguentemente richiesto l'estensione del mandato già conferito al c.t.u., al fine di accertare la causa della suddetta problematica e verificare se la stessa fosse riconducibile a un'errata esecuzione delle riparazioni effettuate dalla società venditrice, abbia introdotto una domanda nuova .
Ciò in quanto il predetto attore ha allegato un danno riconducibile al medesimo fatto generatore descritto nell'atto introduttivo ( presenza di un vizio di produzione ed inadeguatezza dell'intervento di riparazione eseguito nel 2016) ed essendosi, pertanto, mosso “nell'ambito della medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio”
E se è vero che tale problematica è stata esplicitata nell'istanza del gennaio 2019, quando già era ampiamente decorso il termine di cui all'art. 183 c.p.c., senza la presentazione di alcuna istanza di rimessione in termini, va, però, osservato che già nell'atto di citazione – come pure rilevato nella parte narrativa della sentenza impugnata – il aveva lamentato l'inadeguatezza delle CP_1 riparazioni, assumendo che l'intervento eseguito nel 2016 non aveva eliminato il vizio, evidentemente alludendo alla ripresentazione delle medesime problematiche.
L'allegazione – dopo la scadenza dei termini ed art. 183 c.p.c. – della ripresentazione dell'inconveniente non costituiva, pertanto, un inammissibile ampliamento della domanda, trattandosi di un danno eziologicamente connesso con il vizio di produzione descritto nell'atto introduttivo
Attraverso la rappresentazione della ulteriore manifestazione del malfunzionamento dopo gli interventi eseguiti dalla società venditrice il non ha fatto altro che ribadire quella inidoneità CP_1 delle riparazioni già lamentata nell'atto di citazione.
Di conseguenza, deve ritenersi incensurabile l'ampliamento del mandato già conferito al c.t.u., al fine di verificare l'eventuale sussistenza di un nesso eziologico tra l'evento del 2018 e quelli precedentemente occorsi al medesimo veicolo, già documentati agli atti.
Non coglie nel segno neppure l'ulteriore argomentazione dell' appellante circa il difetto di contraddittorio nella fase di smontaggio del motore e di spianamento della testata ad opera di un meccanico di fiducia del . CP_1
Anzitutto, non si riscontra in atti alcuna prova idonea a dimostrare che il meccanico di fiducia del
, tale , abbia mai spianato la testata, compromettendo la bontà di qualsiasi CP_1 Persona_2
indagine ispettiva.
Il predetto, invero, sentito quale teste all'udienza del 20.03.2019, ha dichiarato che “…Nel corso del mio accertamento eseguito, ripeto, nel dicembre 2018, ho effettuato una diagnosi elettronica da cui è scaturito che l'autovettura presentava problemi meccanici e non elettronici. Ho smontato la testata e ho verificato che le valvole sono usurate…”.
L'indagine peritale, inoltre, è stata condotta senza alcuna difficoltà, avendo il c.t.u. in sede di sopralluogo, verificato che “la testata del motore del veicolo SA QASHQAI tg. EM506JS risultava essere disassemblata e …. i relativi componenti meccanici, tra cui anche le valvole di aspirazione e di scarico, erano posizionati sul banco di lavoro…”.
Ebbene, ritiene la Corte che , in assenza di qualsivoglia elemento di prova contraria, il mero disassemblamento della testata non abbia comportato alcuna manomissione, tale da pregiudicare l' indagine peritale.
Generica risulta, inoltre, la doglianza in punto di mancata risposta da parte del c.t.u. ai rilievi di parte convenuta nella misura in cui essi non sono stati specificamente riproposti in questa sede .
Invero, il mero richiamo alla nota del 30 luglio 2019 non è sufficiente ad assolvere l'onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall'art. 342 cod. proc. civ., dato che i motivi di gravame devono essere contenuti nell'atto d'impugnazione e, peraltro, la generica "relatio" a tutto quanto prospettato in prime cure finisce per eludere il menzionato precetto normativo, domandando inoltre al giudice "ad quem" un'opera d'individuazione delle censure che la legge processuale non gli affida.
E se è vero che l'ausiliario non ha fornito alcuna indicazione tecnica in merito a eventuali componenti "più performanti" o alle specifiche delle valvole di fabbrica, tuttavia, l'appellante neanche genericamente ha indicato la decisività di siffatto accertamento.
Parimenti priva di rilievo è la mancata certificazione della corrispondenza tra le valvole esaminate e quelle effettivamente appartenenti al veicolo oggetto di causa, in assenza dell'allegazione di un benchè minimo elemento che induca a porre in dubbio siffatta corrispondenza.
Quanto, poi, all'omessa descrizione da parte del c.t.u. in ordine al tipo di intervento posto in essere dal meccanico al fine di evitare il ripetersi in futuro di un analogo inconveniente, è sufficiente Pt_2
richiamare le dichiarazioni rese dal predetto in sede di audizione testimoniale circa l'espletamento di “una diagnosi elettronica da cui è scaturito che l'autovettura presentava problemi meccanici
e non elettronici.”
Ha aggiunto il teste di essersi limitato a smontare la testata, verificando lo stato delle valvole, nulla avendo, invece, riferito circa interventi riparativi posti in essere, né risultando che domanda afferenti all'argomento gli siano state rivolta dalla difesa della che oggi Controparte_2
addebita al c.t.u. la mancata verifica.
Non si apprezza, infine, la dedotta esistenza di vizi logici della c.t.u. , riconducibili, a detta dell'appellante , alla mancata verifica ad opera dell'ausiliario dell'incidenza di alcune variabili legate allo stile di guida osservato dal consumatore ed improntato a modalità più conservative.
Come, infatti, osservato dall'appellato, non risulta che al sia mai stato raccomandato l'uso CP_1 alternato delle due modalità di alimentazione del veicolo al fine di evitare l'insorgenza delle problematiche poi effettivamente verificatesi .
§ 4. Con il quarto motivo di appello l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere il primo Giudice riconosciuto in capo al , che aveva già ottenuto la riparazione gratuita CP_1 del veicolo, qualificata in termini di risarcimento in forma specifica, un' ulteriore voce risarcitoria nella misura di € 3.350,00 a titolo un presunto deprezzamento del veicolo;
deprezzamento, questo, dovuto, non in conseguenza del danno originario ma, bensì, a seguito all'evento dannoso sopravvenuto a seguito dello spirare dei termini ex art. 183 c.p.c..
Deduce, in particolare, l'intrinseco vizio motivazionale da cui era affetta la sentenza impugnata poiché, nel caso in cui il bene oggetto di vendita presenti un vizio di conformità imputabile al venditore, il consumatore, ex art. 130 Codice del Consumo, può far valere nei confronti del professionista inadempiente i soli rimedi ivi indicati ovvero la riparazione del mezzo, la sostituzione dello stesso, la riduzione del prezzo o, in extrema ratio, la risoluzione del contratto, non essendo in alcun modo menzionato il diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento.
Tale forma di riparazione, sebbene rientri fra l'altro tra i diritti attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico italiano, si pone quale rimedio alternativo rispetto all'esecuzione in forma specifica.
L'appellante evidenzia, altresì, la contraddittorietà della motivazione per avere il decidente, per un verso, ritenuto inammissibili le domande risarcitorie relative al fermo tecnico e ai costi di riparazione del veicolo, in quanto riferibili a un fatto sopravvenuto e non dedotto nei termini processuali;
per altro verso, riconosciuto il danno da deprezzamento del mezzo come conseguenza del medesimo fatto sopravvenuto, in palese contraddizione con le proprie premesse logiche.
Il motivo è infondato.
Come già rilevato, in caso di difetto di conformità di un bene, il consumatore è tutelato dai rimedi previsti dall'art. 130 del D.lgs. . 206/2005 (Codice del Consumo), che gli riconoscono il diritto al ripristino gratuito della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, nonché, ove tali soluzioni non siano praticabili, alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.
Sebbene il risarcimento del danno non sia espressamente contemplato tra i rimedi elencati nell'art. 130 Cod. Cons., la Suprema Corte ha chiarito che tale tutela non può considerarsi preclusa al consumatore.
Ha, infatti, affermato che, ai sensi dell'art. 135 del codice del consumo, i rimedi ordinari previsti dal diritto italiano concorrono con quelli previsti a tutela del consumatore dalla disciplina specifica, dato che la normativa comunitaria ha trovato ingresso nell'ordinamento interno per incrementare le garanzie del consumatore e non certo per ridurle (Cass. n.108/2020).
L'art. 135 Cod. Cons. dispone, in particolare, che i rimedi previsti dal Codice del Consumo “non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico”, tra cui il risarcimento del danno previsto dall'art. 1494 c.c., che può essere autonomamente esercitato, senza che sia necessario avanzare contestualmente anche la richiesta di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo.
Tale facoltà si estende, secondo l'orientamento della giurisprudenza, anche alle ipotesi previste dall'art. 130, comma 7, Cod. Cons., che includono i casi in cui la sostituzione o la riparazione del bene risultino impossibili o eccessivamente onerose.
In tale evenienza, il consumatore, oltre a poter agire per l'ottenimento degli strumenti di tutela previsti dal Codice del Consumo, conserva il diritto di esperire un'azione risarcitoria per il pregiudizio patito, conformemente ai principi generali di responsabilità contrattuale e extracontrattuale.
Questa interpretazione garantisce un livello di protezione rafforzato per il consumatore, evitando che eventuali limitazioni dei rimedi esplicitamente previsti dal Codice del Consumo possano precludere il riconoscimento del danno subito a causa del vizio di conformità .
Ad avviso della Corte , non vi è alcuna ragione che precluda l'applicazione di tali principi anche al caso di specie, posto che le riparazioni operate sul veicolo dalla nel marzo Parte_1
2016, non si sono rivelate risolutive , a causa della riproposizione delle medesime problematiche anche successivamente.
Vale, in proposito, ribadire che il consulente, incaricato di esaminare e descrivere “…lo stato attuale del mezzo” ; di verificare “se lo stesso, in conseguenza dei lavori eseguiti, sia perfettamente funzionante o se presenti vizi riconducibili al malfunzionamento delle valvole ….”e inoltre “se i vizi denunciati abbiano 24 comportato un deprezzamento del veicolo e se ne abbiano determinato un deprezzamento ed in che misura”, ha concluso affermando che “Le due avarie, infatti, sono in stretta correlazione e la causa appare essere la medesima: le valvole e le sedi riportate sulla testata del motore mal sopportano le alte temperature derivanti dalla combustione del GPL..”.
Tale conclusione evidenzia come le riparazioni effettuate dalla pur essendo state Parte_1
eseguite senza alcun onere a carico del , non abbiano efficacemente eliminato la CP_1
problematica, bensì ne abbiano procrastinato la definitiva risoluzione.
Poiché, dunque, il veicolo risultava affetto dai medesimi difetti già riscontrati nel 2016,non vi è ragione per negare al il riconoscimento del risarcimento del danno da deprezzamento, che, CP_1 però, - va anticipato sin d'ora- necessita di una rimodulazione per quel che si dirà appresso.
§
5. Con il quinto motivo di gravame, l'appellante censura il capo della sentenza concernente la quantificazione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio al . CP_1
In particolare, premette che, secondo le valutazioni del c.t.u., il deprezzamento del mezzo si componeva di tre quote :
- la prima consistente nel costo di riparazione di un inconveniente analogo a quello del febbraio del 2016, con un minimo di 2.100 € ed un massimo di 2.600 € (l'inconveniente, analogo, si è poi verificato realmente nel dicembre del 2018);
- la seconda consistente nei costi relativi ai disagi per la mancata fruizione del proprio mezzo a causa del guasto e dei tempi di riparazione, quantificabile in un importo che va da 200 € a 300 €;
-la terza consistente in uno sconto che renda “appetibile” il mezzo sul mercato, nonostante il verificarsi di problematiche dovute all'eccessivo riscaldamento delle valvole e delle relative sedi riportate sulla testata, e che può quantificarsi in una cifra che va da 500 € a 1.000 €.”
Muovendo da tale valutazione, l'ausiliario aveva concluso nel senso che: “il deprezzamento del mezzo, quindi, è quantificabile in un minimo di 2.800 €, con valore residuo del mezzo di 4.500 €, ed in un massimo di 3.900 €, con valore residuo del mezzo di 3.400 €.. “
Tanto evidenziato , l'appellante lamenta che il primo decidente, pur ritenendo che, a fronte dell'originaria riparazione gratuita , al spettasse esclusivamente la terza componente, ossia CP_1
lo sconto da applicare per rendere appetibile il veicolo sul mercato, attesa la mancata definitiva risoluzione delle problematiche, aveva quantificato il danno da deprezzamento in € 3.500,00.
Deduce la manifesta erroneità ed incongruità di tale quantificazione, che non riflette l'importo indicato dal consulente.
Il motivo è fondato.
La decisione impugnata risulta viziata da un'evidente contraddittorietà.
Il Giudice di prime cure, pur ritenendo accoglibile unicamente la terza voce di danno, quantificata in un importo variabile tra € 500,00 e € 1.000,00, ha di fatto riconosciuto un ammontare complessivo di € 3.350,00.
Tale errore scaturisce da una errata interpretazione delle conclusioni del c.t.u., che aveva quantificato il deprezzamento del mezzo “ in un minimo di 2.800 €, con valore residuo del mezzo di 4.500 €, ed in un massimo di 3.900 €, con valore residuo del mezzo di 3.400 €” riferendosi non esclusivamente alla terza voce di danno, bensì alla somma di tutte e tre le voci indicate a titolo di deprezzamento.
Occorre , pertanto, procedere alla rideterminazione del quantum.
Ma poiché tale questione risulta anche oggetto dell'appello incidentale, appare opportuno riservarne la soluzione all'esito della disamina del gravame incidentale.
§
6.-Con il primo motivo di appello incidentale il lamenta l'erroneità della sentenza CP_1
impugnata per avere il primo decidente ritenuto inammissibile la pretesa risarcitoria avente ad oggetto i danni occorsi nel dicembre 2018 ed, in particolare, il danno da fermo tecnico del veicolo ed i costi di riparazione, erroneamente affermando che gli stessi non costituivano una forma di danno -conseguenza del vizio occulto dedotto ab origine, ma, piuttosto, una diversa fattispecie di danno generatasi successivamente.
Nel censurare tale statuizione, evidenzia l'assenza di qualsivoglia mutatio libelli, rientrando nella facoltà dell'attore la possibilità di domandare in giudizio danni diversi per quantità o qualità rispetto a quelli prospettati in citazione, estendendo l'indagine del giudizio in conseguenza del medesimo fatto generatore.
Peraltro, continua l'appellante , il Giudicante, con ordinanza del 05.06.2019, aveva disposto l'ampliamento degli accertamenti peritali ed aveva pure ritento ammissibile la produzione documentale avente ad oggetto la ripresentazione di danni non correttamente risolti.
Il motivo è infondato.
L'appellante incidentale invoca il riconoscimento di due nuove voci di danno (fermo tecnico del veicolo e nuove riparazioni concernenti il danno patito nel 2018) allegate in sede di rilievi alla c.t.u,, assumendo che il Giudice di prime cure, ammettendo l'ampliamento dell'indagine peritale all'accertamento di una correlazione tra l'evento occorso nel 2018 e quello originariamente dedotto nel 2016, avrebbe dovuto riconoscere anche tali danni ulteriori.
Ebbene, pur a volere ritenere che l'allegazione di tali nuove voci di danno , riconducibili al medesimo fatto generatore indicato nell'atto introduttivo (vizio di produzione non risolto in sede di riparazione ) ,non comportasse una inammissibile mutatio libelli, nondimeno, la censura si appalesa del tutto infondata.
Ciò in quanto la documentazione versata in atti dal , al di fuori dei termini di cui all'art. 183 CP_1
c.p.c., consistente in fatture di noleggio di autovetture nonché in fatture emesse dal meccanico R_
, non comprovano tali voci danno .
Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo ( ex ultimis Cass. n.32946/2024)
La Suprema Corte ha reiteratamente affermato che il danno da fermo tecnico deve essere oggetto di esplicita prova, che deve attenere tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che dalla impossibilità della sua utilizzazione sia derivato un danno, quale, ad es., quello riconnesso alla impossibilità dello svolgimento di un'attività lavorativa ovvero all'esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi (Cass., 19/09/2022, n.
27389; Cass., 28/02/2020, n. 5447; Cass., 20620/2015).
Alla luce delle superiori coordinate ermeneutiche, l'onere probatorio gravante sul non risulta CP_1
essere stato assolto, non risultando in giudizio la dimostrazione della imprescindibile necessità del predetto di munirsi di un mezzo sostitutivo, né, tantomeno, dell'effettiva entità dell'esborso sostenuto, inidonea essendo a tal fine, secondo orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità, la mera produzione di fatture.
§
7.-Con il secondo motivo di appello incidentale, il censura la sentenza impugnata per avere CP_1 il Giudice di prime c determinato l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno da deprezzamento nella misura di € 3.350,00, ritenendo riconoscibile, in parte motiva, solo la sola terza componete del danno indicata dal c.t.u.
Nel chiedere la riforma della sentenza solo in parte motiva, sostiene che siffatta limitazione alla terza componete del danno sia frutto di un mero errore di trascrizione delle conclusioni del c.t.u.
o di un'interpretazione distorta delle stesse , dato che secondo quanto accertato dall'ausiliario, al fine di quantificare il danno da deprezzamento concorrevano tutte le voci di danno.
A dire del , l'errore in cui era incorso il Giudice di prime cure non costituiva espressione di CP_1
una diversa volontà decisoria, come impropriamente sostenuto da controparte, che aveva tentato di ricondurre l'importo liquidato esclusivamente all'ultima delle tre componenti del danno da deprezzamento.
Ed infatti, dalla lettura sistematica del capo impugnato, in particolare dalle statuizioni contenute alle pagine 7 e 8 della sentenza, emergeva in maniera inequivocabile la volontà del Decidente di accogliere la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, riconoscendo il danno da deprezzamento del veicolo e quantificandolo nella somma di € 3.350,00.
Tale importo corrispondeva esattamente alla metà della somma complessivamente determinata dal c.t.u. in relazione alle tre componenti del danno da deprezzamento, al cui ristoro integrale deve tendere ogni pronuncia, ivi compresa quella oggetto di impugnazione.
Il motivo è infondato.
Richiamate le conclusioni rassegnate dal c.t.u. circa le tre componenti del danno da deprezzamento, il primo decidente ha chiaramente ed inequivocabilmente affermato che spettasse al solo la CP_1
terza voce, ossia lo sconto da applicare per rendere appetibile il veicolo sul mercato, attesa la mancata definitiva risoluzione delle problematiche.
Nessun errore di trascrizione delle conclusioni dell'esperto né tantomeno di interpretazione delle stesse risulta inficiare tale valutazione , che, piuttosto, risulta coerente con altri passaggi motivazionali della sentenza.
Invero, il primo decidente ha evidentemente ritenuto che non spettasse al il danno da fermo CP_1
tecnico, costituente la prima componente del danno da deprezzamento (costi relativi ai disagi per la mancata fruizione del proprio mezzo a causa del guasto e dei tempi di riparazione ).
Tale valutazione risulta del tutto condivisibile.
Richiamate le argomentazioni sopra esposte circa il difetto di prova in ordine al danno da fermo tecnico, quanto alla sua componente patrimoniale, va aggiunto che i disagi subiti a causa della temporanea indisponibilità del veicolo, cui ha fatto riferimento il c.t.u., non integrano un danno risarcibile.
Configurandosi un'ipotesi di danno non patrimoniale, la cui risarcibilità è assoggettata ai limiti fissati da Cass. S.U. n. 26972 del 2008, nella specie, non essendo neppure ipotizzata né ipotizzabile una ipotesi di reato, deve escludersi che il pregiudizio, neppure allegato dalla parte odierna appellata sia riconducibile alla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e che , come tale, rientri in una ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile espressamente prevista dalla legge .
Deve, invece, ritenersi che il mero disagio derivante dal non poter disporre del bene a causa del guasto o delle riparazioni costituisca un danno bagatellare, di per sé solo non risarcibile.
Quanto, invece, alla prima componente del danno, individuata dal c.t.u. e consistente nel costo di riparazione di un inconveniente analogo, il mancato riconoscimento trova, invece, giustificazione nella realizzazione a spese della convenuta e/o della casa madre, del primo intervento , qualificato dal primo decidente come risarcimento in forma specifica.
In tale contesto, il riconoscimento di un ulteriore importo, a titolo di rimborso dei costi di riparazione dell'intervento del 2016, equivarrebbe ad una duplicazione risarcitoria.
Quanto, invece, al costo degli interventi di riparazione effettuati nel 2018, come già detto a proposito del motivo di appello che precede, esso non risulta provato, insufficiente essendo a tal fine la mera produzione di fatture.
Peraltro, proprio in considerazione del carattere non risolutivo dell'intervento, il primo decidente ha ritenuto di liquidare la terza componente del danno da deprezzamento.
L'appello incidentale va, pertanto, rigettato.
Tale statuizione consente di sciogliere la riserva assunta a proposito della trattazione dell'ultimo motivo di appello principale, concernente la quantificazione del danno .
Ritiene la Corte che, dovendosi liquidare, alla luce delle argomentazioni complessivamente esposte, solo la terza componente , quale indicata dal c.t.u., spetti al , a titolo di risarcimento CP_1
del danno da deprezzamento, l'importo di euro 1.000,00.
Trattandosi di credito di valore e risultando tale importo espresso in valori monetari correnti al
4.07.2019 ( data di deposito della relazione del c.t.u.), spettano al la rivalutazione monetaria CP_1
secondo indici Istat da tale data ad oggi .
Quanto agli ulteriori accessori, giova premettere che nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito
(che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.
In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata
(o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile.
Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. n. 18564/2018; Cass. n.
6351/2025).
E poichè, nella specie, nulla di tutto ciò è stato provato – ed, ancor prima allegato dal CP_1
spettano al predetto esclusivamente gli interessi legali da oggi al soddisfo.
§
L'accoglimento parziale dell'appello principale ed il rigetto di quello incidentale impongono la rivisitazione delle spese anche del primo grado di giudizio.
Invero, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (ex ultimis Cass.n. 33412/2024)
Nella specie, avuto riguardo al complessivo esito della lite, che ha, comunque, registrato la vittoria, sebbene di stretta misura, del le spese del doppio grado vanno compensate nella misura di CP_1
1/3 con conseguente condanna di al pagamento della residua quota. Parte_1
Esse si liquidano come da dispositivo secondo lo scaglione del decisum ( € 1.101/5.200) ed in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con
D.M. n.147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art.6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro
è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma
5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n.
15182 del 12.05.2022).
Tuttavia, la ridotta articolazione della detta fase giustifica l'applicazione, limitatamente ad essa, di parametri minimi.
Stante il rigetto dell'appello incidentale, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18
L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
655/22 R.G. sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1326/2022, emessa Parte_1 dal Tribunale di Messina in data 11.07.2022 e pubblicata in data 15.07.22, e sull'appello incidentale proposto da , in parziale riforma della sentenza impugnata, che CP_1
conferma nel resto, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello principale, ridetermina l'importo dovuto a CP_1
a titolo di risarcimento del danno da deprezzamento nella somma di € 1.000,00 e, per l'effetto condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_1
in favo del predetto del detto importo rivalutato secondo indici Istat dal 4.07.2019 ad CP_1
oggi ,oltre che interessi legali da oggi al soddisfo;
- rigetta, per il resto, l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- dichiara compensate nella misura di 1/3 le spese del doppio grado di giudizio e, per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento Parte_1
della residua quota, che liquida, quanto al primo grado di giudizio, in complessivi € 1.702,00
(di cui € 283,00 per la fase di studio;
€ 283,00 per quella introduttiva;
€ 568,00 per quella di trattazione ed € 568,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, iva e cpa (se dovute) e quanto al presente grado in complessivi € 1.611,00 (di cui € 358,00 per la fase di studio;
€ 358,00 per quella introduttiva;
€ 327,00 per quella di trattazione ed € 568,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, iva e cpa (se dovute);
-dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello e manda la Cancelleria per i relativi adempimenti.
Così deciso nella camera di consiglio in data 30 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino