Accoglimento
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 29/01/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00708/2025REG.PROV.COLL.
N. 04027/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4027 del 2021, proposto da RI CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Mastrandrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Centola, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di ER (Sezione Seconda) n. 1599/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 -bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 4 dicembre 2024 il Cons. Giovanni Tulumello, e vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dalla parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso di primo grado, la signora AR CA, odierna appellante, ha impugnato il provvedimento del Responsabile del Servizio Area tecnica del Comune di Centola (prot. n. 2986 del 15.04.2010), recante l’ordine di demolizione di opere abusive realizzate su un immobile - sito presso la frazione Palinuro, in località Acqua del Lauro terreno al fg. 41, p.lla 399 - unitamente all’avvertimento dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza.
Nello specifico, l’ordinanza impugnata in primo grado aveva ad oggetto opere realizzate in difformità rispetto alle concessioni edilizie n. 188/1992 e n. 78/1997, consistenti in: “chiusura di un portico di un fabbricato esistente (lato Nord Ovest) di dimensioni circa mt. 2,40 x mr. 5,40 di altezza circa mt. 3,20 alla gronda e circa mt. 2,78 al colmo, con contestuale aumento della volumetria e della superficie utile. Internamente composto da n. 2 locali destinati a cucina e lavanderia, totalmente rifiniti e arredati”; “cambio di destinazione d’uso del locale destinato a box auto a civile abitazione, di dimensioni circa mt. 5,70 x mt. 6,00 x h. mt. 2,60, e realizzazione di pareti divisorie. Composto da n. 4 ambienti di cui n. 3 destinate a camere da letto e n. 1 a disimpegno, completi di intonaco, pavimenti, impianti, infissi interni ed esterni”.
In relazione a tale provvedimento, parte ricorrente eccepiva plurimi profili di illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
2. Il TAR della Campania, sezione staccata di ER, con la sentenza n. 1599/2020 (impugnata nel presente giudizio), ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse sull’assunto che la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 36, d.P.R. n. 380/2001 per le medesime opere (successiva all’ordinanza di demolizione ma antecedente alla notifica del ricorso di primo grado) avesse privato di efficacia l’ordine di demolizione, sospendendo la “portata effettuale” del provvedimento ripristinatorio, oggetto di impugnazione, e così facendo venir meno l’interesse a ricorrere, condizione dell’azione: ai sensi del comma 3, del citato art. 36, si precisa nella pronuncia ivi appellata, la presentazione dell’istanza di sanatoria determina infatti la pendenza del termine di sessanta giorni, decorsi i quali opera ex lege il silenzio rigetto.
Il giudice di primo grado osserva altresì come la presentazione di una domanda di sanatoria determini l’improcedibilità del ricorso, sull’assunto che la temporanea sospensione dell’ordine di demolizione fa venir meno in ogni caso l’interesse all’annullamento, posto che l’amministrazione dovrà emanare un nuovo atto, ancorché eventualmente tacito, a valle del quale l’ordine di demolizione potrà riprendere efficacia, ovvero il perfezionamento della sanatoria renderà, all’opposto, legittima l’opera realizzata.
Precisa, infine, il TAR come in tali fattispecie il termine per l’esecuzione spontanea della demolizione decorra dalla conoscenza da parte dell’interessato del relativo diniego di sanatoria.
3. L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.
3.1. L’appellante eccepisce preliminarmente l’erroneità della statuizione di inammissibilità evidenziando come, secondo un condiviso orientamento giurisprudenziale, la presentazione della domanda di sanatoria non fa venir meno l’interesse al ricorso, posto che, per effetto di tale istanza, l’efficacia dell’ordine demolitorio è solo temporaneamente sospesa (I e II motivo di appello).
3.2. Sulla scorta di tali argomentazioni, parte appellante ripropone i motivi non esaminati dal TAR con particolare attenzione alle doglianze di cui al secondo motivo di ricorso di primo grado, rubricato “II - Violazione di legge (art. 31 e ss., d.p.r. 380/2001) – eccesso di potere (carenza assoluta dei presupposti - carente istruttoria - sviamento - violazione del giusto procedimento - difetto di motivazione)”, ulteriormente sviluppate alla luce dei più recenti aggiornamenti giurisprudenziali.
Nello specifico, l’appellante lamenta l’erronea applicazione dell’art. 31, d.P.R. n. 380/2001 a fronte di opere realizzate non “in totale difformità” quanto piuttosto “in parziale difformità”. Da ciò, ne deriverebbe al più l’applicazione del regime sanzionatorio di cui all’art. 34, D.P.R. n. 380/2001.
3.3. Sotto altro profilo, parte appellante argomenta come nel caso di specie si sia trattato di opere di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), T.U.E., nella formulazione applicabile ratione temporis. Conseguentemente, si afferma come dovesse trovare applicazione l’art. 33, D.P.R. n. 380/2001 e non il citato art. 31.
Più precisamente, l’interessata evidenzia come la chiusura del porticato possa qualificarsi quale intervento di ristrutturazione edilizia, mentre il cambio di destinazione d’uso come intervento di “manutenzione ordinaria”, ai sensi dell’art. 2, lett. f) della L.R. Campania n. 19/2001.
3.4. Parte appellante conclude, pertanto, per l’illegittimità della misura sanzionatoria applicata prospettando altresì la c.d. fiscalizzazione dell’abuso in caso di impossibilità di ripristino dello stato dei luoghi.
Sono, poi, formalmente riproposti tutti gli ulteriori motivi del ricorso di primo grado.
4. Il Comune di Centola, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
All’udienza straordinaria del 4 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Ritiene il Collegio che la censura formulata dall’appellante in relazione al capo della sentenza di primo grado che ha statuito sull’interesse a ricorrere sia fondata.
La più recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato è orientata nel senso di escludere un’incidenza diretta della presentazione della domanda di sanatoria sull’impugnativa dell’ordinanza di demolizione, sull’assunto che il provvedimento repressivo è da ritenersi solo temporaneamente sospeso (così, da ultimo, Consiglio di Stato sez. VII, a aprile 2024, n. 2990).
6. Nondimeno, risultano infondati, nel merito, i motivi del ricorso di primo grado, come specificamente riproposti in appello.
6.1. Quanto alla censura di omessa comunicazione di avvio del procedimento, la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporti l’illegittimità dell’ordine di demolizione atteso il contenuto vincolato del provvedimento repressivo (cfr. Cons. St., Sez. VII, n. 151/2023).
6.2. Quanto alla prospettata, erronea applicazione dell’art. 31, d.P.R. n. 380/2001, con particolare riferimento alla omessa valutazione da parte della p.a. della possibilità di eseguire la demolizione sia da un punto di vista materiale che da un punto di vista economico-giuridico, va rimarcato che la giurisprudenza esclude un siffatto onere a carico dell’amministrazione, ammettendo al più una valutazione sulla possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria nella successiva fase esecutiva (cfr. Cons. St., sez. II, n. n.9794/2023).
Per quanto invece attiene alle opere concretamente realizzate, l’ordinanza di demolizione fa riferimento alla presenza di molteplici “vincoli” nell’area interessata dagli interventi edilizi: vincoli, che non sono stato oggetto di espressa e specifica contestazione da parte dell’appellante.
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa, che il Collegio condivide e alla quale si riporta, ha affermato che “ l’art. 27, d.P.R. n. 380/2001, in presenza di un manufatto realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico rende, poi, doverosa la demolizione d'ufficio di tutti gli interventi realizzati sine titulo e non solamente degli interventi realizzati senza permesso di costruire ” (Cons. St., Sez. VII, n. 237/2023).
6.3. Ferma restando la portata assorbente dei superiori rilievi in relazione alla legittimità del provvedimento gravato, deve ulteriormente osservarsi, quanto alla censura che fa riferimento alla omessa indicazione specifica delle porzioni di fabbricato da demolire, che in realtà l’ordinanza indica puntualmente le opere contestate come abusive, come del resto può desumersi dallo stesso ricorso in appello che ne offre una puntuale descrizione (cfr. ordinanza n. 16/2010 allegata al ricorso di primo grado).
6.4. Infine, quanto al dedotto difetto di motivazione e alla lesione di un legittimo affidamento, un consolidato orientamento giurisprudenziale – che il Collegio condivide - afferma che in materia di abusi edilizi il mero decorso del tempo non è idoneo a fondare un legittimo affidamento nel privato né a porre a carico della p.a. particolari oneri di motivazione ancorché tra la sanzione e la violazione sia trascorso un considerevole lasso di tempo ( ex multis , Cons. St., sez. VI, n.9656/2022).
7. La presente decisione è stata assunta tenendo conto dell'ormai consolidato "principio della ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242), che ha consentito di derogare all'ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2022, n. 339), con la conseguenza che gli argomenti difensivi non accolti e ciononostante non espressamente richiamati – in ossequio al principio di sinteticità di cui all’art. 3, comma 2, cod. proc. amm. - sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione, in ragione dell’economia della stessa, e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello è parzialmente fondato – con riguardo al profilo dell’interesse - e infondato per il resto, per cui in riforma della sentenza gravata il ricorso di primo grado deve essere respinto perché infondato nel merito.
Nulla dev’essere disposto in merito alle spese del presente grado di giudizio, non essendosi costituita l’amministrazione appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, rigetta il ricorso di primo grado.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO