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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/03/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15414/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: Dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata, promossa da
(c.f.: ), nata a Jendouba in [...] il 19 Parte_1 C.F._1 giugno 1980 rappresentata e difesa dall'Avv. Martine MENNA, nel cui studio in Bologna via Belvedere n. 10 è elettivamente domiciliata ATTRICE contro nato in [...] l'[...], CP_1
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
La procuratrice dell'attore ha concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 9 gennaio 2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, In via principale:
- pronunciare l'addebito della separazione al Sig. CP_1
- disporre l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli con collocamento degli stessi presso la madre e che il diritto di visita nell'ambito dei rapporti padre/figli sia regolato dal Servizio Sociale Minori competente per territorio se non pregiudizievole per i minori;
- porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla madre un assegno di CP_1 mantenimento per i figli di importo mensile pari ad euro 600,00 (euro 200,00 ciascun figlio) ponendo le spese straordinarie mediche, scolastiche e per le attività extrascolastiche nell'interesse degli stessi a carico dei coniugi nella misura del 70% a carico del Sig. e del 30% a carico della sig.ra CP_1
Pt_1
pagina 1 di 12 Con vittoria di spese e compensi professionali”
Il P.M. ha concluso:
“Visto, nulla si oppone”
*****
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno contratto matrimonio il 29 dicembre Parte_1 CP_1
2003 a Jendouba (Tunisia) Dalla loro unione sono nati il 19 agosto 2007, il 10 aprile 2010 e Per_1 Per_2 il 1° maggio 2013. Per_3
La ricorrente dal 2001 ha vissuto a Tombolo (PD), dove lavorava in una fabbrica produttrice di jeans. Il coniuge l'ha raggiunta in Italia nel 2006 grazie a un permesso di soggiorno per motivi familiari e ha trovato anch'egli un impiego nel medesimo paese. Nel 2007 la famiglia si è trasferita a Crespellano e poi a Monteveglio (BO), in quanto il signor veva perso il lavoro a Tombolo. CP_1
Nel 2022 la signora ha presentato denuncia contro il marito, allegando Pt_1 che quest'ultimo, a partire dal 2016 e anche alla presenza dei figli, aveva posto in essere nei suoi confronti numerose azioni violente, sia verbalmente che fisicamente, e aveva minacciato anche la primogenita Per_4
In seguito alla denuncia e all'intervento PRIS il 22 agosto 2022 l'attrice e i figli sono stati collocati in emergenza presso un albergo e successivamente, nel novembre dello stesso anno, sono rientrati nella ex casa coniugale. In accoglimento di un ricorso presentato ai sensi dell'art. 342 bis c.c. dalla signora il Tribunale di Bologna in composizione monocratica con decreto del 27 Pt_1 ottobre 2022 ha ordinato al signor di cessare immediatamente le condotte CP_1 violente ai danni della moglie, ha disposto l'allontanamento del medesimo dalla casa coniugale con prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi in cui la stessa vive e che frequenta abitualmente, ha dato mandato ai servizi sociali di organizzare incontri protetti tra il padre e i figli con cadenza settimanale e facoltà di sospenderli se pregiudizievoli per questi ultimi. Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, con provvedimento deliberato il 29 novembre 2022, ha respinto il reclamo proposto dal signor CP_1
2. Con ricorso depositato il 23 dicembre 2022 ha chiesto che: a) Parte_1 sia pronunciata la separazione personale tra i coniugi;
b) sia disposto che i figli le siano affidati in modalità esclusiva;
c) il diritto di visita del padre sia regolato dal Servizio Sociale competente per territorio;
d) sia disposto a carico del signor 'obbligo CP_1 di versarle a titolo di contributo per i minori la somma mensile complessiva di 600,00 euro (200,00 euro per ciascuno), rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre il 70% delle spese straordinarie.
pagina 2 di 12 Il convenuto, seppur regolarmente citato, non si è costituito, né si è presentato personalmente all'udienza di comparizione. All'udienza del 12 luglio 2023 è invece comparsa l'attrice che ha confermato il contenuto del proprio ricorso. La Presidente delegata, preso atto della impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione stante l'assenza del convenuto, ha pronunciato ordinanza con la quale:
- ha autorizzato i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
- ha affidato e alla madre in via esclusiva;
Per_1 Per_5 Per_3
- ha collocato minori presso la residenza materna;
- ha assegnato la casa coniugale alla signora Pt_1
- ha disposto che, qualora il signor anifesti l'intenzione di vedere i figli, i CP_1 servizi sociali -esperito un percorso di valutazione del genitore e tenuto conto della volontà, dei desideri e degli impegni dei minori- organizzino gli incontri inizialmente in forma protetta e ha attribuito ai servizi stessi la facoltà di cambiare le modalità delle visite e di ampliarne o diminuirne la frequenza e la durata o anche si sospenderle qualora si rivelino pregiudizievoli per la prole;
- ha posto a carico del signor 'obbligo di versare alla signora CP_1 Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento ordinario dei figli, la somma complessiva di 600,00 euro, annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- ha fatto obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni, avvertendo che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
- ha dato incarico ai servizi sociali competenti di trasmettere relazione sulle condizioni personali, sociali, familiari e scolastiche dei minori e del loro rapporto con il padre e la madre. Con sentenza non definitiva n. 2256/23, pubblicata il 3 novembre 2023, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi. All'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025 la causa -istruita tramite la produzione di documenti, l'audizione di testimoni e l'acquisizione di relazioni dei servizi sociali- è stata rimessa alla decisione del Collegio, con concessione dei termini per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 190 c.p.c.. Il P.M. è intervenuto.
3. La causa rientra nella competenza giurisdizionale del Giudice italiano. Invero, secondo l'orientamento giurisprudenziale largamente prevalente e condiviso dal Collegio, alla fattispecie in esame, sebbene i coniugi siano cittadini è Per_6 applicabile il Regolamento UE n. 1111/2019. Secondo l'indirizzo consolidato della Corte di Giustizia UE tale disciplina ha valenza universale e dunque è applicabile anche nei riguardi di cittadini di Stati terzi che abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in pagina 3 di 12 conformità dei criteri di competenza previsti dallo stesso Regolamento, che si fondano sul principio della necessità di un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza (cfr. Corte di Giustizia UE, sez. III, 29.11.2007 C
68/07 LI vs . Per_7
Nel caso in oggetto è documentalmente provato che le parti da anni, e anche al momento della instaurazione del presente giudizio, erano residenti a [...]. Ne discende che la giurisdizione del giudice italiano in ordine al vincolo va affermata ai sensi dell'art. 3, comma 1 del citato Regolamento, a mente del quale è competente a decidere sulle questioni inerenti, tra l'altro, alla separazione personale tra i coniugi, al divorzio e all'annullamento del matrimonio, l'Autorità Giurisdizionale ove si trova “la residenza abituale dei coniugi” (lett. i) “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora” (lett. ii), “la residenza abituale del convenuto” (lett. iv),
“la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda” (v). Del pari, sussiste la giurisdizione del giudice italiano con riguardo alle domande inerenti la responsabilità genitoriale, in quanto i figli minorenni delle parti hanno residenza abituale nel suddetto Comune della Provincia di Bologna, che dunque è il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale delle stesse (cfr. Corte Giustizia UE, 16.7.2015 in C. 184/14; Corte Giustizia UE, 9.10.2014 in C 376/2014; Cass. Civ., Sez. Un., 2276/2016). La legge applicabile alla fattispecie concreta è quella italiana, a norma dell'art. 8 regolamento CE 1259/2010, atteso che le parti non hanno concordemente scelto la legge applicabile e la residenza abituale dei coniugi, al momento della instaurazione del presente giudizio era in Italia e segnatamente a Monteveglio, Valsamoggia”.
4. Effettuate queste premesse, è possibile esaminare le domande avanzate dalle parti. 4A. È appena il caso di puntualizzare che nulla può essere statuito sul vincolo, essendo già stata emessa sentenza parziale.
4B. Deve essere accolta la domanda di addebito avanzata dall'attrice. Quest'ultima ha lamentato di essere stata oggetto di violenze fisiche e di offese da parte del coniuge, il quale è stato violento anche con i figli. Come noto, la costante giurisprudenza reputa che le violazioni dei doveri indicati nell'art. 143 c. II c.c. (fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione) possano essere sanzionati con l'addebito, purché siano stati la causa della crisi coniugale. In particolare, “ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa” (cfr., tra le tante, Cass., Sez. I, n. 18074 del 20
pagina 4 di 12 agosto 2014). Per la dichiarazione di addebito a carico di un coniuge è dunque necessario accertare da un lato la violazione di un dovere coniugale e dall'altro che tale violazione sia stata la causa dell'irreversibile crisi dell'unione. Grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare la condotta contraria agli obblighi matrimoniali e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda dimostrare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. 3923/2018, par. 2). Tuttavia, secondo l'orientamento giurisprudenziale largamente prevalente e condiviso dal Tribunale, “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona” (cfr., in termini, Cass., Sez. 6 – 1, sentenza n. 433 del 14 gennaio 2006; nello stesso senso cfr. anche Cass., Sez. 6 – 1, ordinanza 19 febbraio 2018). Nella motivazione di quest'ultima pronuncia la Corte di legittimità ha ribadito un altro principio ormai consolidato relativo al nesso di causalità, secondo cui “le violenze fisiche nel rapporto costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole -quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse-, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito del dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti -lesivi, pure, della pari dignità della persona- i quali, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. n. 7321 del 2005 e n. 11844 del 2006), e cui va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preminenti cause di crisi dell'affectio coniugalis (Cass. n. 7388 del 2017, in motivazione)” (nello stesso senso, in un caso del tutto simile a quello in esame, si veda Cass., Sez. 6 – 1, n. 31191 del 10 dicembre 2018; nello stesso senso anche Cass., Sez. I, ordinanza n. 27766 del,11 marzo 2022). Tanto premesso, nella denuncia querela del 22 agosto 2022 la signora ha Pt_1 dichiarato che:
- nel 2016 avevano avuto luogo i primi episodi di violenza da parte del coniuge: una notte, ubriaco, l'aveva svegliata pretendendo di avere un rapporto sessuale e, al suo rifiuto, l'aveva afferrata forte per un braccio e l'aveva spinta facendola sbattere con la tempia destra contro lo spigolo di un mobile e provocandole una ferita con copiosa fuoriuscita di sangue;
in un'altra occasione, durante il Ramadan, le aveva chiesto denaro pagina 5 di 12 per acquistare bevande alcoliche e al rifiuto di lei, l'aveva schiaffeggiata e l'aveva afferrata per il collo, terrorizzandola al punto che gli aveva consegnato il bancomat;
- nel 2021 una sera il signor aveva bussato insistentemente alla porta del CP_1 bagno, in cui era intenta a fare la doccia ed ella era intervenuta invitandolo ad Per_1 aspettare che la ragazzina uscisse;
irritatosi, l'uomo la aveva detto frasi del tipo “Io sono l''uomo di casa, qui comando io, tu devi stare zitta” e “tu devi stare zitta, vaffanculo a te e ai tuoi genitori” e poi l'aveva percossa sferrandole due pugni sugli occhi e uno sul collo, oltre a un calcio nell'occhio sinistro;
l'episodio era avvenuto alla presenza di e , che erano intervenute in difesa della madre;
Per_1 Per_5
- il signor l'aveva più volte insultata rivolgendole parole del tipo “sei CP_1 sporca, faccia di scimmia, sono sposato con una scimmia” e in un'occasione l'aveva minacciata di buttarla da un balcone;
- non aveva mai denunciato prima il marito e non si era mai recata al Pronto Soccorso per paura del coniuge, che l'aveva in più occasioni minacciata di morte. Le accuse della signora sono state esposte in maniera costante e coerente Pt_1 nella denuncia, nel procedimento per ordine di protezione, nel presente giudizio;
sono intrinsecamente dettagliate, logiche e coerenti e si profilano prive di intenti calunniatori. Esse inoltre sono state confermate:
- dalla figlia la quale -sentita nell'udienza del 5 ottobre 2022 nell'ambito del Per_1 procedimento per ordine di protezione- ha dichiarato che aveva visto “tante volte” il padre picchiare la madre, precisando che una volta le aveva spaccato la testa e un'altra aveva notato un ematoma viola sotto un occhio della genitrice;
- dal fratello che -escusso a s..i.t. nel procedimento penale il 25 Parte_2 agosto 2025- ha affermato che anni prima in un'occasione che non era in grado di collocare temporalmente aveva visto l'odierno convenuto sferrare pugni alla testa di sua sorella;
- dalla amica e vicina di casa , la quale -sentita a s.i.t. nel Parte_3 corso del procedimento penale per maltrattamenti in famiglia a carico del signor ha riferito che in più occasioni l'odierna attrice le aveva detto che il marito CP_1 quando era ubriaco l'aveva picchiata e una volta le aveva raccontato che l'uomo, irritatosi perché la figlia era chiusa in bagno, aveva litigato con lei e l'aveva Per_1 schiaffeggiata e colpita con un calcio;
ha aggiunto che in quest'ultima occasione aveva notato che la sua interlocutrice aveva un occhio nero. Il clima complessivo di violenza e sopraffazione che regnava nella famiglia è stato confermato anche dalle propalazioni di , sentita a s.i.t. il 24 Parte_4 agosto 2022 nel procedimento penale. In particolare, l'informatrice ha dichiarato che
, mentre ella, la signora i minori ritornavano a casa da una piacevole Per_5 Pt_1 giornata al mare, aveva detto che per fortuna che il loro padre (che era in Tunisia) non c'era poiché altrimenti quel giorno le avrebbe picchiate. La credibilità delle accuse dell'attrice è stata confermata dalla condanna alla pena di quattro anni di reclusione alla quale il 1° febbraio 2024 è stato condannato il signor er il delitto di maltrattamenti nei confronti. Sebbene la pronuncia del Tribunale CP_1
pagina 6 di 12 penale non sia ancora divenuta definitiva, nondimeno può essere valutata in questa sede come un elemento indiziario. Alla luce delle sopra riportate emergenze istruttorie si può dunque concludere che è dimostrato che nel corso del matrimonio il convenuto ha tenuto una condotta ripetutamente violenta nei confronti della moglie. Per tale ragione gli deve essere addebitata la separazione. 4C. Si deve ora passare alla valutazione delle questioni relative all'affidamento dei figli. Sono state depositate tre relazioni dei servizi sociali pervenute il 30 giugno 2023, il 10 ottobre 2023 e il 3 gennaio 2024. Nelle stesse si è dato atto che:
- è certificata ai sensi della L. 104/92 per un disturbo specifico Per_1 dell'apprendimento ed è stata bocciata prima al liceo linguistico e poi all'istituto Rosa Luxemburg e, come da sua volontà, si è iscritta al FOMAL con l'obiettivo di diventare parrucchiera;
ha dimostrato una forte rabbia nei confronti del signor che non CP_1 riesce a chiamare “papà”, riferendo che ha vissuto momenti molto difficili in ambito familiare e che l'uomo non le permetteva di avere relazione con i pari età, specie se di sesso maschile e di uscire indossando magliette a maniche corte, nonché aggiungendo di non riuscire a dormire serenamente in quanto immagina il padre che la insegue con un coltello o di trovarselo all'improvviso alle spalle;
ha rifiutato categoricamente di incontrare il convenuto, anche in visite protette e ha dichiarato che attualmente, in casa con la madre si sente serena, ascoltata, accolta e con la possibilità di scegliere;
- AM -iscritta al primo anno di una scuola secondaria di secondo grado- non presenta criticità nel contesto scolastico ed è bene inserita tra i pari del territorio in cui vive;
nel corso dei colloqui si è mostrata riservata, ha domandato di non nominare il padre in sua presenza e si è rifiutata di incontrarlo;
- frequenta regolarmente la scuola senza che siano emersi problemi;
è molto Per_3 legato alla madre e alle sorelle ed è allegro e vivace;
ha riferito agli operatori di non sentire la mancanza del padre e di non volerlo incontrare perché spaventato da quanto avvenuto in passato e perché ora finalmente può giocare nel cortile interno dell'abitazione con gli amici;
- la signora a un atteggiamento di piena collaborazione con i servizi;
si è Pt_1 rivelata adeguata alle funzioni genitoriali e ha con i figli un intenso legame;
ha inoltre dimostrato un'assoluta dedizione al lavoro allo scopo soddisfare tutte le necessità di e ivi compresa quella abitativa Per_1 Per_5 Per_3
- il signor più volte contattato, ha inizialmente dichiarato di trovarsi lontano CP_1 dalla sede dei servizi, poi ha accettato l'appuntamento, ma non si è presentato, né ha comunicato che non sarebbe andato;
successivamente gli operatori hanno più volte cercato di contattarlo, ma senza ottenere risposta. Hanno concluso suggerendo che i minori siano affidati in via esclusiva e rafforzata alla madre e siano collocati presso la stessa, nonché evidenziando che il rifiuto dei figli a pagina 7 di 12 vedere il padre e il disinteresse di quest'ultimo ostano attualmente all'organizzazione di incontri protetti tra lo stesso e i minori. Tanto premesso, stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater c.c.). Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Giudice deve cadere sull'affido condiviso “…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017). È dunque in relazione all'interesse dei minori che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale. Nel caso di specie, durante il matrimonio il signor ha tenuto più volte CP_1 comportamenti violenti nei confronti della moglie alla presenza quanto meno di e Per_1
e ha provocato una situazione difficile in famiglia, tanto che tutti e tre i figli non Per_5 lo vogliono incontrare, neppure in un contesto protetto. Inoltre, non si può fare a meno di sottolineare il perdurante atteggiamento di disinteresse del signor ei confronti dei propri figli. Egli infatti dal momento del CP_1 suo allontanamento dalla casa familiare ha interrotto i contatti con loro e non contribuisce in alcun modo al loro accudimento né dal punto di vista materiale né da quello morale. Va altresì evidenziato che il convenuto non si è costituito nel presente giudizio. Orbene, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche i propri figli (e in cui è stato domandato l'affidamento esclusivo all'altro genitore) è indice di una disaffezione ed indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione, verso la prole. Al contrario, la madre ha dimostrato stabile impegno nella gestione della vita familiare, è stata pienamente in grado di prendersi cura di e anche Per_1 Per_5 Per_3 in assenza della collaborazione affettiva e materiale del padre, instaurando con tutti i figli un buon equilibrio di funzionamento e adempiendo al proprio ruolo di genitore in maniera corretta. Pertanto, si deve ritenere rispondente all'interesse dei minori attribuire alla madre l'affidamento esclusivo rafforzato degli stessi. In particolare, alla signora Pt_1
pagina 8 di 12 deve essere attribuita la facoltà di assumere autonomamente tutte le decisioni in materia sanitaria e scolastica e di provvedere autonomamente all'espletamento delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative alla richiesta e/o al rinnovo dei documenti).
4D. I minori debbono essere collocati presso la madre. Invero, tale sistemazione, in essere da anni, non è fonte di pregiudizio per i medesimi, come evidenziato nelle menzionate relazioni dei servizi sociali. Del resto, le due figlie più grandi, e , sentite nell'udienza del 12 luglio Per_4 Per_2
2023, hanno riferito che la madre è molto attenta e premurosa nei loro confronti e dalla loro audizione non sono emersi condizionamenti, né criticità. Come si è già detto, inoltre, un giudizio ampiamente positivo nei confronti della signora contenuto anche nella relazione dei servizi sociali datata 28 giugno Pt_1
2023.
Allo stato non vi sono le condizioni per stabilire un calendario di visita del padre, stante il disinteresse mostrato dal convenuto, il quale non ha mai inteso riprendere fattivamente i rapporti con i figli, interrotti ormai dall'anno 2022. Qualora il medesimo manifesti l'intenzione di riallacciare i contatti con i minori va demandata ai servizi sociali l'organizzazione (all'esito di un percorso di sostegno alla genitorialità per il convenuto e verificati la volontà e i desideri dei minori) degli incontri tra i minori e il padre con le modalità previste in dispositivo. 4E. Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del padre per il mantenimento dei figli, va premesso che l'art. 316 bis c.c. pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzioni alla propria capacità lavorativa e consistenza reddituale.
Ciò posto, la signora Pt_1
- vive con i figli nella ex casa coniugale, per la quale deve versare un canone di 540,00 euro, oltre alle spese;
- quale affidataria esclusiva riceverà l'intero assegno unico familiare, attualmente incassato dal marito e pari, a quanto allegato in atti, a 610,00 euro;
- dal 14 dicembre 2022 lavora nell'impresa di pulizie “AS CLEAN s.r.l.”;
- per gli esercizi 2022 e 2023 ha denunciato redditi annui netti rispettivamente di 529,00 euro e di 10.818,00 euro (901,00 mensili). Dalla documentazione acquisita dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate emerge che il signor CP_1
- dal 20 agosto 2013 al 31 marzo 2018 è stato dipendente della società cooperativa Alice e dal 1° aprile 2018 al 5 maggio 2023 della Uniservice s.r.l., mentre dal 12 maggio 2023 quantomeno fino al 31 marzo 2024 ha ricevuto la naspi;
- per gli esercizi 2021 e 2022 ha denunciato redditi netti annui rispettivamente di 21.694,00 euro (1.830,00 mensili) e di 21.653,00 euro (1.804,00 mensili); non è stata trasmessa la dichiarazione dei redditi relativa al 2023. Non è noto dove viva e se paghi un canone di locazione o sia ospite di parenti o amici.
pagina 9 di 12 Ai fini della determinazione del contributo a suo carico va tenuto in considerazione che:
- il convenuto è un uomo ancora giovane (è nato nel 1977), in buona salute e dotato di apprezzabile capacità lavorativa, cosicchè la sua disoccupazione deve essere giudicata meramente temporanea;
- lo stesso non contribuisce in forma diretta al mantenimento della prole, che non vede da anni;
- i minori sono ormai adolescenti e ) o preadolescenti ( e Per_1 Per_5 Per_3 dunque hanno esigenze e bisogni significativi. Alla luce delle sopra esposte considerazioni appare equo e congruo confermare quanto stabilito nell'ordinanza presidenziale, prevedendo a carico del signor n CP_1 contributo di 600,00 euro complessivi (200,00 per ciascun figlio), oltre al carico del 50% delle spese straordinarie. 4F. La casa coniugale va assegnata all'attrice, in quanto collocataria della prole minorenne.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In particolare, tenuto conto del fatto che l'attrice risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato il pagamento del dovuto venga eseguito in favore dell'Erario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 DPR n. 115/2002. Per quanto riguarda l'importo delle spese in questione, nella liquidazione si deve tenere conto del principio affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e che può ritenersi consolidato, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (così, da ultimo, Cass, ord. n. 22017 del 11/09/2018 e n. 11590 del 03/05/2019 e sentenza n. 19 del 03701/2020). Ciò premesso, i compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 Co.6 D.M. cit. e quantificando il dovuto -sulla base della complessità della causa e del pregio dell'attività difensiva svolta- in valori ricompreso tra quelli minimi e quelli medi per tutte e quattro le fasi.
P.Q.M.
pagina 10 di 12 Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta,
1) affida i figli della coppia e alla madre in via esclusiva, Per_4 Per_5 Per_8 attribuendo a quest'ultima la possibilità di adottare autonomamente ogni decisione in materia scolastica e di salute, nonché di provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche relative alla prole (richiesta di contributi e/o sussidi pubblici, richiesta di rilascio o rinnovo dei documenti di identità, ecc);
2) colloca i minori presso la residenza materna e per l'effetto assegna alla signora a casa coniugale;
Pt_1
3) dispone che, qualora il signor anifesti l'intenzione di vedere i figli, i servizi CP_1 sociali -esperito un percorso di valutazione del genitore e tenuto conto della volontà, dei desideri e degli impegni dei minori- organizzino gli incontri, che inizialmente avverranno alla presenza di un operatore, con facoltà per i servizi stessi di cambiare le modalità delle visite e di ampliarne o diminuirne la frequenza e la durata o anche si sospenderle qualora si rivelino pregiudizievoli per la prole;
4) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile complessiva di 600,00 euro (200,00 per ciascuno dei minori), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della prole (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre in misura pari al 50% le spese straordinarie, previamente concordate e debitamente documentate, ricomprendendo in esse le voci indicate nel protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna siglato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
pagina 11 di 12 c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. li tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
7) condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite, che CP_1 liquida in complessivi euro 5.400,00, oltre a rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15% e a i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile del 12 marzo 2025
La Giudice est. dott.ssa Silvia Migliori
Il Presidente dr. Bruno Perla
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: Dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata, promossa da
(c.f.: ), nata a Jendouba in [...] il 19 Parte_1 C.F._1 giugno 1980 rappresentata e difesa dall'Avv. Martine MENNA, nel cui studio in Bologna via Belvedere n. 10 è elettivamente domiciliata ATTRICE contro nato in [...] l'[...], CP_1
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
La procuratrice dell'attore ha concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 9 gennaio 2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, In via principale:
- pronunciare l'addebito della separazione al Sig. CP_1
- disporre l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli con collocamento degli stessi presso la madre e che il diritto di visita nell'ambito dei rapporti padre/figli sia regolato dal Servizio Sociale Minori competente per territorio se non pregiudizievole per i minori;
- porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla madre un assegno di CP_1 mantenimento per i figli di importo mensile pari ad euro 600,00 (euro 200,00 ciascun figlio) ponendo le spese straordinarie mediche, scolastiche e per le attività extrascolastiche nell'interesse degli stessi a carico dei coniugi nella misura del 70% a carico del Sig. e del 30% a carico della sig.ra CP_1
Pt_1
pagina 1 di 12 Con vittoria di spese e compensi professionali”
Il P.M. ha concluso:
“Visto, nulla si oppone”
*****
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno contratto matrimonio il 29 dicembre Parte_1 CP_1
2003 a Jendouba (Tunisia) Dalla loro unione sono nati il 19 agosto 2007, il 10 aprile 2010 e Per_1 Per_2 il 1° maggio 2013. Per_3
La ricorrente dal 2001 ha vissuto a Tombolo (PD), dove lavorava in una fabbrica produttrice di jeans. Il coniuge l'ha raggiunta in Italia nel 2006 grazie a un permesso di soggiorno per motivi familiari e ha trovato anch'egli un impiego nel medesimo paese. Nel 2007 la famiglia si è trasferita a Crespellano e poi a Monteveglio (BO), in quanto il signor veva perso il lavoro a Tombolo. CP_1
Nel 2022 la signora ha presentato denuncia contro il marito, allegando Pt_1 che quest'ultimo, a partire dal 2016 e anche alla presenza dei figli, aveva posto in essere nei suoi confronti numerose azioni violente, sia verbalmente che fisicamente, e aveva minacciato anche la primogenita Per_4
In seguito alla denuncia e all'intervento PRIS il 22 agosto 2022 l'attrice e i figli sono stati collocati in emergenza presso un albergo e successivamente, nel novembre dello stesso anno, sono rientrati nella ex casa coniugale. In accoglimento di un ricorso presentato ai sensi dell'art. 342 bis c.c. dalla signora il Tribunale di Bologna in composizione monocratica con decreto del 27 Pt_1 ottobre 2022 ha ordinato al signor di cessare immediatamente le condotte CP_1 violente ai danni della moglie, ha disposto l'allontanamento del medesimo dalla casa coniugale con prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi in cui la stessa vive e che frequenta abitualmente, ha dato mandato ai servizi sociali di organizzare incontri protetti tra il padre e i figli con cadenza settimanale e facoltà di sospenderli se pregiudizievoli per questi ultimi. Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, con provvedimento deliberato il 29 novembre 2022, ha respinto il reclamo proposto dal signor CP_1
2. Con ricorso depositato il 23 dicembre 2022 ha chiesto che: a) Parte_1 sia pronunciata la separazione personale tra i coniugi;
b) sia disposto che i figli le siano affidati in modalità esclusiva;
c) il diritto di visita del padre sia regolato dal Servizio Sociale competente per territorio;
d) sia disposto a carico del signor 'obbligo CP_1 di versarle a titolo di contributo per i minori la somma mensile complessiva di 600,00 euro (200,00 euro per ciascuno), rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre il 70% delle spese straordinarie.
pagina 2 di 12 Il convenuto, seppur regolarmente citato, non si è costituito, né si è presentato personalmente all'udienza di comparizione. All'udienza del 12 luglio 2023 è invece comparsa l'attrice che ha confermato il contenuto del proprio ricorso. La Presidente delegata, preso atto della impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione stante l'assenza del convenuto, ha pronunciato ordinanza con la quale:
- ha autorizzato i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
- ha affidato e alla madre in via esclusiva;
Per_1 Per_5 Per_3
- ha collocato minori presso la residenza materna;
- ha assegnato la casa coniugale alla signora Pt_1
- ha disposto che, qualora il signor anifesti l'intenzione di vedere i figli, i CP_1 servizi sociali -esperito un percorso di valutazione del genitore e tenuto conto della volontà, dei desideri e degli impegni dei minori- organizzino gli incontri inizialmente in forma protetta e ha attribuito ai servizi stessi la facoltà di cambiare le modalità delle visite e di ampliarne o diminuirne la frequenza e la durata o anche si sospenderle qualora si rivelino pregiudizievoli per la prole;
- ha posto a carico del signor 'obbligo di versare alla signora CP_1 Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento ordinario dei figli, la somma complessiva di 600,00 euro, annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- ha fatto obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni, avvertendo che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
- ha dato incarico ai servizi sociali competenti di trasmettere relazione sulle condizioni personali, sociali, familiari e scolastiche dei minori e del loro rapporto con il padre e la madre. Con sentenza non definitiva n. 2256/23, pubblicata il 3 novembre 2023, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi. All'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025 la causa -istruita tramite la produzione di documenti, l'audizione di testimoni e l'acquisizione di relazioni dei servizi sociali- è stata rimessa alla decisione del Collegio, con concessione dei termini per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 190 c.p.c.. Il P.M. è intervenuto.
3. La causa rientra nella competenza giurisdizionale del Giudice italiano. Invero, secondo l'orientamento giurisprudenziale largamente prevalente e condiviso dal Collegio, alla fattispecie in esame, sebbene i coniugi siano cittadini è Per_6 applicabile il Regolamento UE n. 1111/2019. Secondo l'indirizzo consolidato della Corte di Giustizia UE tale disciplina ha valenza universale e dunque è applicabile anche nei riguardi di cittadini di Stati terzi che abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in pagina 3 di 12 conformità dei criteri di competenza previsti dallo stesso Regolamento, che si fondano sul principio della necessità di un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza (cfr. Corte di Giustizia UE, sez. III, 29.11.2007 C
68/07 LI vs . Per_7
Nel caso in oggetto è documentalmente provato che le parti da anni, e anche al momento della instaurazione del presente giudizio, erano residenti a [...]. Ne discende che la giurisdizione del giudice italiano in ordine al vincolo va affermata ai sensi dell'art. 3, comma 1 del citato Regolamento, a mente del quale è competente a decidere sulle questioni inerenti, tra l'altro, alla separazione personale tra i coniugi, al divorzio e all'annullamento del matrimonio, l'Autorità Giurisdizionale ove si trova “la residenza abituale dei coniugi” (lett. i) “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora” (lett. ii), “la residenza abituale del convenuto” (lett. iv),
“la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda” (v). Del pari, sussiste la giurisdizione del giudice italiano con riguardo alle domande inerenti la responsabilità genitoriale, in quanto i figli minorenni delle parti hanno residenza abituale nel suddetto Comune della Provincia di Bologna, che dunque è il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale delle stesse (cfr. Corte Giustizia UE, 16.7.2015 in C. 184/14; Corte Giustizia UE, 9.10.2014 in C 376/2014; Cass. Civ., Sez. Un., 2276/2016). La legge applicabile alla fattispecie concreta è quella italiana, a norma dell'art. 8 regolamento CE 1259/2010, atteso che le parti non hanno concordemente scelto la legge applicabile e la residenza abituale dei coniugi, al momento della instaurazione del presente giudizio era in Italia e segnatamente a Monteveglio, Valsamoggia”.
4. Effettuate queste premesse, è possibile esaminare le domande avanzate dalle parti. 4A. È appena il caso di puntualizzare che nulla può essere statuito sul vincolo, essendo già stata emessa sentenza parziale.
4B. Deve essere accolta la domanda di addebito avanzata dall'attrice. Quest'ultima ha lamentato di essere stata oggetto di violenze fisiche e di offese da parte del coniuge, il quale è stato violento anche con i figli. Come noto, la costante giurisprudenza reputa che le violazioni dei doveri indicati nell'art. 143 c. II c.c. (fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione) possano essere sanzionati con l'addebito, purché siano stati la causa della crisi coniugale. In particolare, “ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa” (cfr., tra le tante, Cass., Sez. I, n. 18074 del 20
pagina 4 di 12 agosto 2014). Per la dichiarazione di addebito a carico di un coniuge è dunque necessario accertare da un lato la violazione di un dovere coniugale e dall'altro che tale violazione sia stata la causa dell'irreversibile crisi dell'unione. Grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare la condotta contraria agli obblighi matrimoniali e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda dimostrare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. 3923/2018, par. 2). Tuttavia, secondo l'orientamento giurisprudenziale largamente prevalente e condiviso dal Tribunale, “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona” (cfr., in termini, Cass., Sez. 6 – 1, sentenza n. 433 del 14 gennaio 2006; nello stesso senso cfr. anche Cass., Sez. 6 – 1, ordinanza 19 febbraio 2018). Nella motivazione di quest'ultima pronuncia la Corte di legittimità ha ribadito un altro principio ormai consolidato relativo al nesso di causalità, secondo cui “le violenze fisiche nel rapporto costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole -quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse-, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito del dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti -lesivi, pure, della pari dignità della persona- i quali, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. n. 7321 del 2005 e n. 11844 del 2006), e cui va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preminenti cause di crisi dell'affectio coniugalis (Cass. n. 7388 del 2017, in motivazione)” (nello stesso senso, in un caso del tutto simile a quello in esame, si veda Cass., Sez. 6 – 1, n. 31191 del 10 dicembre 2018; nello stesso senso anche Cass., Sez. I, ordinanza n. 27766 del,11 marzo 2022). Tanto premesso, nella denuncia querela del 22 agosto 2022 la signora ha Pt_1 dichiarato che:
- nel 2016 avevano avuto luogo i primi episodi di violenza da parte del coniuge: una notte, ubriaco, l'aveva svegliata pretendendo di avere un rapporto sessuale e, al suo rifiuto, l'aveva afferrata forte per un braccio e l'aveva spinta facendola sbattere con la tempia destra contro lo spigolo di un mobile e provocandole una ferita con copiosa fuoriuscita di sangue;
in un'altra occasione, durante il Ramadan, le aveva chiesto denaro pagina 5 di 12 per acquistare bevande alcoliche e al rifiuto di lei, l'aveva schiaffeggiata e l'aveva afferrata per il collo, terrorizzandola al punto che gli aveva consegnato il bancomat;
- nel 2021 una sera il signor aveva bussato insistentemente alla porta del CP_1 bagno, in cui era intenta a fare la doccia ed ella era intervenuta invitandolo ad Per_1 aspettare che la ragazzina uscisse;
irritatosi, l'uomo la aveva detto frasi del tipo “Io sono l''uomo di casa, qui comando io, tu devi stare zitta” e “tu devi stare zitta, vaffanculo a te e ai tuoi genitori” e poi l'aveva percossa sferrandole due pugni sugli occhi e uno sul collo, oltre a un calcio nell'occhio sinistro;
l'episodio era avvenuto alla presenza di e , che erano intervenute in difesa della madre;
Per_1 Per_5
- il signor l'aveva più volte insultata rivolgendole parole del tipo “sei CP_1 sporca, faccia di scimmia, sono sposato con una scimmia” e in un'occasione l'aveva minacciata di buttarla da un balcone;
- non aveva mai denunciato prima il marito e non si era mai recata al Pronto Soccorso per paura del coniuge, che l'aveva in più occasioni minacciata di morte. Le accuse della signora sono state esposte in maniera costante e coerente Pt_1 nella denuncia, nel procedimento per ordine di protezione, nel presente giudizio;
sono intrinsecamente dettagliate, logiche e coerenti e si profilano prive di intenti calunniatori. Esse inoltre sono state confermate:
- dalla figlia la quale -sentita nell'udienza del 5 ottobre 2022 nell'ambito del Per_1 procedimento per ordine di protezione- ha dichiarato che aveva visto “tante volte” il padre picchiare la madre, precisando che una volta le aveva spaccato la testa e un'altra aveva notato un ematoma viola sotto un occhio della genitrice;
- dal fratello che -escusso a s..i.t. nel procedimento penale il 25 Parte_2 agosto 2025- ha affermato che anni prima in un'occasione che non era in grado di collocare temporalmente aveva visto l'odierno convenuto sferrare pugni alla testa di sua sorella;
- dalla amica e vicina di casa , la quale -sentita a s.i.t. nel Parte_3 corso del procedimento penale per maltrattamenti in famiglia a carico del signor ha riferito che in più occasioni l'odierna attrice le aveva detto che il marito CP_1 quando era ubriaco l'aveva picchiata e una volta le aveva raccontato che l'uomo, irritatosi perché la figlia era chiusa in bagno, aveva litigato con lei e l'aveva Per_1 schiaffeggiata e colpita con un calcio;
ha aggiunto che in quest'ultima occasione aveva notato che la sua interlocutrice aveva un occhio nero. Il clima complessivo di violenza e sopraffazione che regnava nella famiglia è stato confermato anche dalle propalazioni di , sentita a s.i.t. il 24 Parte_4 agosto 2022 nel procedimento penale. In particolare, l'informatrice ha dichiarato che
, mentre ella, la signora i minori ritornavano a casa da una piacevole Per_5 Pt_1 giornata al mare, aveva detto che per fortuna che il loro padre (che era in Tunisia) non c'era poiché altrimenti quel giorno le avrebbe picchiate. La credibilità delle accuse dell'attrice è stata confermata dalla condanna alla pena di quattro anni di reclusione alla quale il 1° febbraio 2024 è stato condannato il signor er il delitto di maltrattamenti nei confronti. Sebbene la pronuncia del Tribunale CP_1
pagina 6 di 12 penale non sia ancora divenuta definitiva, nondimeno può essere valutata in questa sede come un elemento indiziario. Alla luce delle sopra riportate emergenze istruttorie si può dunque concludere che è dimostrato che nel corso del matrimonio il convenuto ha tenuto una condotta ripetutamente violenta nei confronti della moglie. Per tale ragione gli deve essere addebitata la separazione. 4C. Si deve ora passare alla valutazione delle questioni relative all'affidamento dei figli. Sono state depositate tre relazioni dei servizi sociali pervenute il 30 giugno 2023, il 10 ottobre 2023 e il 3 gennaio 2024. Nelle stesse si è dato atto che:
- è certificata ai sensi della L. 104/92 per un disturbo specifico Per_1 dell'apprendimento ed è stata bocciata prima al liceo linguistico e poi all'istituto Rosa Luxemburg e, come da sua volontà, si è iscritta al FOMAL con l'obiettivo di diventare parrucchiera;
ha dimostrato una forte rabbia nei confronti del signor che non CP_1 riesce a chiamare “papà”, riferendo che ha vissuto momenti molto difficili in ambito familiare e che l'uomo non le permetteva di avere relazione con i pari età, specie se di sesso maschile e di uscire indossando magliette a maniche corte, nonché aggiungendo di non riuscire a dormire serenamente in quanto immagina il padre che la insegue con un coltello o di trovarselo all'improvviso alle spalle;
ha rifiutato categoricamente di incontrare il convenuto, anche in visite protette e ha dichiarato che attualmente, in casa con la madre si sente serena, ascoltata, accolta e con la possibilità di scegliere;
- AM -iscritta al primo anno di una scuola secondaria di secondo grado- non presenta criticità nel contesto scolastico ed è bene inserita tra i pari del territorio in cui vive;
nel corso dei colloqui si è mostrata riservata, ha domandato di non nominare il padre in sua presenza e si è rifiutata di incontrarlo;
- frequenta regolarmente la scuola senza che siano emersi problemi;
è molto Per_3 legato alla madre e alle sorelle ed è allegro e vivace;
ha riferito agli operatori di non sentire la mancanza del padre e di non volerlo incontrare perché spaventato da quanto avvenuto in passato e perché ora finalmente può giocare nel cortile interno dell'abitazione con gli amici;
- la signora a un atteggiamento di piena collaborazione con i servizi;
si è Pt_1 rivelata adeguata alle funzioni genitoriali e ha con i figli un intenso legame;
ha inoltre dimostrato un'assoluta dedizione al lavoro allo scopo soddisfare tutte le necessità di e ivi compresa quella abitativa Per_1 Per_5 Per_3
- il signor più volte contattato, ha inizialmente dichiarato di trovarsi lontano CP_1 dalla sede dei servizi, poi ha accettato l'appuntamento, ma non si è presentato, né ha comunicato che non sarebbe andato;
successivamente gli operatori hanno più volte cercato di contattarlo, ma senza ottenere risposta. Hanno concluso suggerendo che i minori siano affidati in via esclusiva e rafforzata alla madre e siano collocati presso la stessa, nonché evidenziando che il rifiuto dei figli a pagina 7 di 12 vedere il padre e il disinteresse di quest'ultimo ostano attualmente all'organizzazione di incontri protetti tra lo stesso e i minori. Tanto premesso, stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater c.c.). Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Giudice deve cadere sull'affido condiviso “…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017). È dunque in relazione all'interesse dei minori che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale. Nel caso di specie, durante il matrimonio il signor ha tenuto più volte CP_1 comportamenti violenti nei confronti della moglie alla presenza quanto meno di e Per_1
e ha provocato una situazione difficile in famiglia, tanto che tutti e tre i figli non Per_5 lo vogliono incontrare, neppure in un contesto protetto. Inoltre, non si può fare a meno di sottolineare il perdurante atteggiamento di disinteresse del signor ei confronti dei propri figli. Egli infatti dal momento del CP_1 suo allontanamento dalla casa familiare ha interrotto i contatti con loro e non contribuisce in alcun modo al loro accudimento né dal punto di vista materiale né da quello morale. Va altresì evidenziato che il convenuto non si è costituito nel presente giudizio. Orbene, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche i propri figli (e in cui è stato domandato l'affidamento esclusivo all'altro genitore) è indice di una disaffezione ed indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione, verso la prole. Al contrario, la madre ha dimostrato stabile impegno nella gestione della vita familiare, è stata pienamente in grado di prendersi cura di e anche Per_1 Per_5 Per_3 in assenza della collaborazione affettiva e materiale del padre, instaurando con tutti i figli un buon equilibrio di funzionamento e adempiendo al proprio ruolo di genitore in maniera corretta. Pertanto, si deve ritenere rispondente all'interesse dei minori attribuire alla madre l'affidamento esclusivo rafforzato degli stessi. In particolare, alla signora Pt_1
pagina 8 di 12 deve essere attribuita la facoltà di assumere autonomamente tutte le decisioni in materia sanitaria e scolastica e di provvedere autonomamente all'espletamento delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative alla richiesta e/o al rinnovo dei documenti).
4D. I minori debbono essere collocati presso la madre. Invero, tale sistemazione, in essere da anni, non è fonte di pregiudizio per i medesimi, come evidenziato nelle menzionate relazioni dei servizi sociali. Del resto, le due figlie più grandi, e , sentite nell'udienza del 12 luglio Per_4 Per_2
2023, hanno riferito che la madre è molto attenta e premurosa nei loro confronti e dalla loro audizione non sono emersi condizionamenti, né criticità. Come si è già detto, inoltre, un giudizio ampiamente positivo nei confronti della signora contenuto anche nella relazione dei servizi sociali datata 28 giugno Pt_1
2023.
Allo stato non vi sono le condizioni per stabilire un calendario di visita del padre, stante il disinteresse mostrato dal convenuto, il quale non ha mai inteso riprendere fattivamente i rapporti con i figli, interrotti ormai dall'anno 2022. Qualora il medesimo manifesti l'intenzione di riallacciare i contatti con i minori va demandata ai servizi sociali l'organizzazione (all'esito di un percorso di sostegno alla genitorialità per il convenuto e verificati la volontà e i desideri dei minori) degli incontri tra i minori e il padre con le modalità previste in dispositivo. 4E. Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del padre per il mantenimento dei figli, va premesso che l'art. 316 bis c.c. pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzioni alla propria capacità lavorativa e consistenza reddituale.
Ciò posto, la signora Pt_1
- vive con i figli nella ex casa coniugale, per la quale deve versare un canone di 540,00 euro, oltre alle spese;
- quale affidataria esclusiva riceverà l'intero assegno unico familiare, attualmente incassato dal marito e pari, a quanto allegato in atti, a 610,00 euro;
- dal 14 dicembre 2022 lavora nell'impresa di pulizie “AS CLEAN s.r.l.”;
- per gli esercizi 2022 e 2023 ha denunciato redditi annui netti rispettivamente di 529,00 euro e di 10.818,00 euro (901,00 mensili). Dalla documentazione acquisita dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate emerge che il signor CP_1
- dal 20 agosto 2013 al 31 marzo 2018 è stato dipendente della società cooperativa Alice e dal 1° aprile 2018 al 5 maggio 2023 della Uniservice s.r.l., mentre dal 12 maggio 2023 quantomeno fino al 31 marzo 2024 ha ricevuto la naspi;
- per gli esercizi 2021 e 2022 ha denunciato redditi netti annui rispettivamente di 21.694,00 euro (1.830,00 mensili) e di 21.653,00 euro (1.804,00 mensili); non è stata trasmessa la dichiarazione dei redditi relativa al 2023. Non è noto dove viva e se paghi un canone di locazione o sia ospite di parenti o amici.
pagina 9 di 12 Ai fini della determinazione del contributo a suo carico va tenuto in considerazione che:
- il convenuto è un uomo ancora giovane (è nato nel 1977), in buona salute e dotato di apprezzabile capacità lavorativa, cosicchè la sua disoccupazione deve essere giudicata meramente temporanea;
- lo stesso non contribuisce in forma diretta al mantenimento della prole, che non vede da anni;
- i minori sono ormai adolescenti e ) o preadolescenti ( e Per_1 Per_5 Per_3 dunque hanno esigenze e bisogni significativi. Alla luce delle sopra esposte considerazioni appare equo e congruo confermare quanto stabilito nell'ordinanza presidenziale, prevedendo a carico del signor n CP_1 contributo di 600,00 euro complessivi (200,00 per ciascun figlio), oltre al carico del 50% delle spese straordinarie. 4F. La casa coniugale va assegnata all'attrice, in quanto collocataria della prole minorenne.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In particolare, tenuto conto del fatto che l'attrice risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato il pagamento del dovuto venga eseguito in favore dell'Erario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 DPR n. 115/2002. Per quanto riguarda l'importo delle spese in questione, nella liquidazione si deve tenere conto del principio affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e che può ritenersi consolidato, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (così, da ultimo, Cass, ord. n. 22017 del 11/09/2018 e n. 11590 del 03/05/2019 e sentenza n. 19 del 03701/2020). Ciò premesso, i compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 Co.6 D.M. cit. e quantificando il dovuto -sulla base della complessità della causa e del pregio dell'attività difensiva svolta- in valori ricompreso tra quelli minimi e quelli medi per tutte e quattro le fasi.
P.Q.M.
pagina 10 di 12 Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta,
1) affida i figli della coppia e alla madre in via esclusiva, Per_4 Per_5 Per_8 attribuendo a quest'ultima la possibilità di adottare autonomamente ogni decisione in materia scolastica e di salute, nonché di provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche relative alla prole (richiesta di contributi e/o sussidi pubblici, richiesta di rilascio o rinnovo dei documenti di identità, ecc);
2) colloca i minori presso la residenza materna e per l'effetto assegna alla signora a casa coniugale;
Pt_1
3) dispone che, qualora il signor anifesti l'intenzione di vedere i figli, i servizi CP_1 sociali -esperito un percorso di valutazione del genitore e tenuto conto della volontà, dei desideri e degli impegni dei minori- organizzino gli incontri, che inizialmente avverranno alla presenza di un operatore, con facoltà per i servizi stessi di cambiare le modalità delle visite e di ampliarne o diminuirne la frequenza e la durata o anche si sospenderle qualora si rivelino pregiudizievoli per la prole;
4) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile complessiva di 600,00 euro (200,00 per ciascuno dei minori), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della prole (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre in misura pari al 50% le spese straordinarie, previamente concordate e debitamente documentate, ricomprendendo in esse le voci indicate nel protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna siglato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
pagina 11 di 12 c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. li tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
7) condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite, che CP_1 liquida in complessivi euro 5.400,00, oltre a rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15% e a i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile del 12 marzo 2025
La Giudice est. dott.ssa Silvia Migliori
Il Presidente dr. Bruno Perla
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