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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/11/2025, n. 3346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3346 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 852/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 852/2025 R.G. promossa da
, C.F. , Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2
difesi dall'avv. URSO MARCELLO C.F. C.F._3
contro
C.F. , CP_1 C.F._4
C.F. , Parte_3 C.F._5
difesi dall'avv. SALVATORE GIAMPAOLO C.F. . C.F._6
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza del 19/11/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 4 e proponevano opposizione al precetto loro Parte_1 Parte_2
notificato dagli avvocati e sulla base del titolo esecutivo CP_1 Parte_3
costituito dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2021/2024 del
Tribunale di Lecce.
In particolare, gli opponenti eccepivano:
- il difetto di legittimazione attiva di in quanto estraneo al Parte_3
rapporto sostanziale che aveva condotto all'emissione del decreto ingiuntivo;
- l'illegittimità del decreto ingiuntivo in ragione dell'inopponibilità della transazione conclusa con tale Castello Finance s.r.l. dai condebitori solidali i quali agivano in regresso, rispetto agli opponenti;
Pt_3
- l'illegittimità del decreto ingiuntivo poiché emesso in assenza dei requisiti di prova scritta previsti dall'art. 633 c.p.c. e di quelli necessari per ottenere la provvisoria esecuzione previsti dall'art. 642 c.p.c.
In conclusione, gli opponenti chiedevano di dichiararsi l'inefficacia del precetto opposto.
Si costituivano gli opposti i quali:
- da un lato, eccepivano l'inammissibilità dell'opposizione poiché fondata interamente su fatti antecedenti alla formazione del titolo;
- dall'altro lato, contestavano ogni argomentazione avversaria nel merito,
richiamando le difese già svolte in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
In conclusione, gli opposti chiedevano il rigetto dell'opposizione.
Il giudice rigettava l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo.
La causa transitava dunque a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è inammissibile.
Come già rilevato in sede di ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo, la presente opposizione a precetto costituisce null'altro che una replica dell'opposizione a decreto ingiuntivo già promossa pagina 2 di 4 dagli odierni opponenti e, in particolare, con essa gli opponenti non hanno fatto valere alcun fatto impeditivo, modificativo o estintivo successivo alla formazione del titolo, né hanno essi dedotto l'inesistenza del titolo.
Si richiama dunque qui, per condividerlo, l'orientamento di legittimità secondo cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo
esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad
esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi
e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora
possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la
cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la
controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è
tuttora) in esame” (Cass. 2785/2025).
È infondato altresì il richiamo alla disciplina consumeristica e alle statuizioni di cui a Cass. S.U. 9479/2023 posto che, da un lato, il decreto ingiuntivo n.
2021/2024 del Tribunale di Lecce non ha ad oggetto un rapporto professionista/consumatore ma una mera azione di regresso tra condebitori solidali e che, dall'altro lato, il decreto ingiuntivo n. 3/2003 del Tribunale di
Lecce è stato seguito da opposizione ed è poi divenuto definitivo, con la conseguenza che i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di decreto ingiuntivo non opposto non trovano evidentemente applicazione.
In definitiva, l'opposizione va respinta.
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico degli opponenti in solido nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 260.000,00.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
852/2025,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna gli opponenti al pagamento in solido nei confronti degli opposti delle spese di lite che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi;
oltre il
15% per spese generali;
infine IVA e Cassa;
da distrarsi in favore dell'avv.
AO AT dichiaratosi antistatario.
Lecce, 20 novembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 852/2025 R.G. promossa da
, C.F. , Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2
difesi dall'avv. URSO MARCELLO C.F. C.F._3
contro
C.F. , CP_1 C.F._4
C.F. , Parte_3 C.F._5
difesi dall'avv. SALVATORE GIAMPAOLO C.F. . C.F._6
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza del 19/11/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 4 e proponevano opposizione al precetto loro Parte_1 Parte_2
notificato dagli avvocati e sulla base del titolo esecutivo CP_1 Parte_3
costituito dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2021/2024 del
Tribunale di Lecce.
In particolare, gli opponenti eccepivano:
- il difetto di legittimazione attiva di in quanto estraneo al Parte_3
rapporto sostanziale che aveva condotto all'emissione del decreto ingiuntivo;
- l'illegittimità del decreto ingiuntivo in ragione dell'inopponibilità della transazione conclusa con tale Castello Finance s.r.l. dai condebitori solidali i quali agivano in regresso, rispetto agli opponenti;
Pt_3
- l'illegittimità del decreto ingiuntivo poiché emesso in assenza dei requisiti di prova scritta previsti dall'art. 633 c.p.c. e di quelli necessari per ottenere la provvisoria esecuzione previsti dall'art. 642 c.p.c.
In conclusione, gli opponenti chiedevano di dichiararsi l'inefficacia del precetto opposto.
Si costituivano gli opposti i quali:
- da un lato, eccepivano l'inammissibilità dell'opposizione poiché fondata interamente su fatti antecedenti alla formazione del titolo;
- dall'altro lato, contestavano ogni argomentazione avversaria nel merito,
richiamando le difese già svolte in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
In conclusione, gli opposti chiedevano il rigetto dell'opposizione.
Il giudice rigettava l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo.
La causa transitava dunque a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è inammissibile.
Come già rilevato in sede di ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo, la presente opposizione a precetto costituisce null'altro che una replica dell'opposizione a decreto ingiuntivo già promossa pagina 2 di 4 dagli odierni opponenti e, in particolare, con essa gli opponenti non hanno fatto valere alcun fatto impeditivo, modificativo o estintivo successivo alla formazione del titolo, né hanno essi dedotto l'inesistenza del titolo.
Si richiama dunque qui, per condividerlo, l'orientamento di legittimità secondo cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo
esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad
esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi
e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora
possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la
cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la
controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è
tuttora) in esame” (Cass. 2785/2025).
È infondato altresì il richiamo alla disciplina consumeristica e alle statuizioni di cui a Cass. S.U. 9479/2023 posto che, da un lato, il decreto ingiuntivo n.
2021/2024 del Tribunale di Lecce non ha ad oggetto un rapporto professionista/consumatore ma una mera azione di regresso tra condebitori solidali e che, dall'altro lato, il decreto ingiuntivo n. 3/2003 del Tribunale di
Lecce è stato seguito da opposizione ed è poi divenuto definitivo, con la conseguenza che i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di decreto ingiuntivo non opposto non trovano evidentemente applicazione.
In definitiva, l'opposizione va respinta.
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico degli opponenti in solido nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 260.000,00.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
852/2025,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna gli opponenti al pagamento in solido nei confronti degli opposti delle spese di lite che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi;
oltre il
15% per spese generali;
infine IVA e Cassa;
da distrarsi in favore dell'avv.
AO AT dichiaratosi antistatario.
Lecce, 20 novembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 4 di 4